Allegato B
Seduta n. 123 del 9/3/2007

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UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nel 1990 con la legge n. 341 si istituiva come titolo di studio il diploma universitario. Con questa legge trovava la sua pratica attuazione un tipo di diploma da molti anni esistente in altri paesi europei come il Bachelor's degree o first degree nel Regno Unito;
lo spirito di tale iniziativa è stato quello di voler agevolare quegli studenti che volessero immettersi nel mercato del lavoro attraverso una mirata formazione post-secondaria della durata di tre anni, ma che allo stesso tempo fosse sempre riconducibile al mondo universitario senza precludergli, pertanto, la possibilità di continuare il percorso di studi verso una laurea di tipo quinquennale o quadriennale;
in seguito, nel 1993, è stata recepita una direttiva comunitaria per la libera circolazione delle professioni: in base a questa si riconosce ad ogni cittadino europeo con una formazione universitaria di almeno tre anni la possibilità di esercitare in qualsiasi Paese della Comunità europea un'adeguata professione. Da questo momento in poi si è potuto verificare come in tutta Europa l'equiparazione tra Diplomi Universitari e lauree triennali sia stata praticamente sancita;
solo in Italia l'equipollenza dei diplomi Universitari triennali alle corrispondenti lauree di primo livello non è divenuta ancora legge, nonostante nel 1997, l'allora ministro dell'Università e delle ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer, individuava sempre nel Diploma Universitario un percorso didattico del tutto simile alla laurea triennale, introducendo anche un consistente credito formativo;
con l'ultima riforma universitaria circa ottantamila studenti, che tra il 1990 ed il 2001 hanno conseguito il Diploma Universitario, si sono trovati esposti a un cambio di registro legislativo che li ha ingiustamente penalizzati, in quanto al loro titolo di studio non è riconosciuta alcuna validità spendibile nel mercato del lavoro e nell'università come precedentemente progettato;
un eventuale intervento legislativo volto a parificare, come avvenuto in tutta l'Unione europea, i Diplomi Universitari e le Lauree triennali non avrebbe alcuna ricaduta finanziaria per il sistema universitario -:
se il Governo non intenda farsi promotore di un apposito intervento normativo diretto a garantire a quei cittadini italiani titolari di un Diploma Universitario gli stessi diritti oggi garantiti ai cittadini dell'Unione europea, attuando una equiparazione degli stessi Diplomi alle Lauree triennali ai fini dell'accesso al mercato del lavoro e di un idoneo riconoscimento curriculare.
(4-02873)