Allegato B
Seduta n. 122 dell'8/3/2007

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GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

D'AGRÒ. - Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge delega 2 agosto 2004, n. 210, e il relativo decreto legislativo di attuazione 20 giugno 2005, n. 122, dettano disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire o la cui costruzione non sia stata ancora ultimata, ponendo rimedio alle conseguenze di fallimenti immobiliari e colmando una lacuna nel nostro ordinamento nel caso di insolvenza sopravvenuta del costruttore;
l'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004 detta princìpi e criteri direttivi per l'istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore che abbia comportato l'apertura di procedure implicanti una situazione di crisi tra il 31 dicembre 1993 e l'entrata in vigore del decreto legislativo, hanno subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene corrisposto e non hanno conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento sugli immobili;
il decreto legislativo n. 122 del 2005 istituisce all'articolo 12 il citato Fondo di solidarietà, disciplinandone nei successivi articoli la struttura e il funzionamento, le modalità di gestione, i requisiti per l'accesso alle prestazioni e l'istruttoria sulle domande;
il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 ha stabilito le modalità di presentazione

delle domande di accesso al Fondo medesimo, ponendo quale termine ultimo di presentazione la data del 10 agosto 2006;
secondo i dati provenienti da Consap, la Concessionaria cui spetta la gestione del Fondo, alla scadenza del termine indicato sono risultate presentate 10.814 domande di accesso per complessivi 707.000.000 euro di danni subiti e per i quali è stato richiesto l'indennizzo;
alla data del 31 dicembre 2006 il Fondo di solidarietà è stato alimentato, in base ai contributi previsti dalla legge, in misura pari a circa 3.000.000 di euro;
le domande di accesso al Fondo, seppure rappresentino un considerevole numero di famiglie vittime del precedente vuoto normativo, sono comunque ampiamente inferiori all'effettivo numero degli aventi diritto, a causa anche della scarsa informazione degli aspiranti acquirenti dell'esistenza di un sistema di tutela a loro favore;
l'attuale formulazione legislativa delle norme sull'accesso al Fondo presenta limiti ingiustificati che escludono categorie di vittime che avrebbero le caratteristiche per accedere agli indennizzi, ossia gli acquirenti coinvolti in situazioni di crisi verificatesi dopo il 20 giugno 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122), che pertanto non possono beneficiare delle tutele previste dalla normativa;
la disciplina vigente risulta, inoltre, disapplicata in diversi punti, quali ad esempio le disposizioni relative all'obbligo a carico dei costruttori di procurare il rilascio della fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli acconti versati dagli acquirenti di immobili da costruire;
molti costruttori, infatti, chiedono all'acquirente dichiarazione di rinunzia alla fideiussione o gli propongono un prezzo di acquisto dell'immobile più elevato nel caso di rilascio della stessa;
si registrano inoltre casi di rilascio di garanzie fideiussorie emesse da soggetti non abilitati ai sensi di legge e quindi tali da non garantire le eventuali pretese future degli acquirenti;
la violazione delle disposizioni in tema di garanzia fideiussoria obbligatoria trova terreno fertile nella inadeguatezza del sistema sanzionatorio previsto dalla legge e rischia di limitare l'efficacia del sistema di tutela introdotto dalla disciplina;
tale fenomeno avrà un impatto fortemente negativo sul funzionamento del Fondo di solidarietà, la cui alimentazione è effettuata sulla base dei contributi versati dai costruttori in ragione del quattro per mille sulle somme oggetto di garanzia fideiussoria, versate in acconto prima del rogito, per l'acquisto di immobili da costruire;
altra area di disapplicazione della disciplina si registra in merito alla norma che impone al costruttore l'obbligo di procurare all'acquirente il rilascio di polizza assicurativa che consenta il risarcimento dei danni conseguenti ai gravi difetti di costruzione dell'edificio previsti dall'articolo 1669 codice civile, per un periodo di dieci anni successivi alla fine dei lavori;
spesso accade che il sistema assicurativo nazionale predisponga polizze-tipo che prevedono una limitata copertura dei difetti previsti dal citato articolo 1669, escludendone dalla garanzia assicurativa base alcune tipologie;
tali polizze non danno alcuna seria copertura neppure ai costruttori che le stipulano, lasciandoli scoperti rispetto alle azioni che possono essere intentate direttamente contro di loro dagli acquirenti, per il manifestarsi di vizi di costruzione inclusi nella disciplina di garanzia dell'articolo 1669 codice civile, ma esclusi dalla copertura assicurativa presente sul mercato;
altro istituto disapplicato dalla normativa è quello relativo al diritto di prelazione in favore del promissario acquirente

di immobile da costruire, nel caso in cui sia stato immesso nell'occupazione dell'immobile e sia stata poi attivata una procedura di vendita coattiva per l'esecuzione di un pignoramento o per l'intervenuta procedura di crisi del costruttore;
tale diritto è frequentemente ignorato da giudici delegati, curatori fallimentari, professionisti delegati alla vendita coattiva;
l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 122 del 2005 attribuisce a CONSAP, quale gestore del Fondo di solidarietà, il compito di informare tutti i possibili beneficiari delle disposizioni introdotte dalla nuova disciplina, non solo con riferimento alla possibilità di accedere al Fondo medesimo per coloro che sono stati vittime di precedenti stati di insolvenza dei costruttori, ma anche in relazione all'esistenza di un nuovo sistema di tutela (fideiussione, postuma decennale, prelazione, eccetera) che garantisca per il futuro gli acquirenti di immobili da costruire;
tale attività di informazione è pressoché mancata, indipendentemente dalla volontà di CONSAP, dato che il Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'anno 2006 non aveva reso ancora operativo l'atto di concessione previsto dalla legge -:
se si intendano proporre disposizioni modificative della disciplina di tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire, consentendo l'accesso al Fondo di solidarietà anche alle categorie rimaste ingiustificatamente escluse, al fine di assicurare idonea tutela a tutte le differenti situazioni in cui sono pregiudicati i diritti degli acquirenti a seguito dell'insorgenza di crisi del costruttore, prorogando altresì congruamente il termine per la presentazione delle domande;
se si intenda integrare l'attuale normativa con disposizioni che la rendano maggiormente efficace e vincolante, prevedendo anche un adeguato sistema sanzionatorio, al fine di evitare una vasta area di elusione e disapplicazione degli aspetti più significativi della legge, nonché comportamenti illegali e dannosi per tutti i cittadini;
se non si ritenga opportuno che il Ministero competente proceda alla redazione di testi standard di fideiussioni e di polizze assicurative postume decennali per la loro applicazione obbligatoria;
quali azioni si intenda assumere per una efficace informazione agli acquirenti sui diritti loro attribuiti dalla nuova disciplina;
se si intendano promuovere e sviluppare ulteriori iniziative tese al controllo di nuove attività edilizie e al contrasto di ogni forma di elusione della legge.
(3-00711)

Interrogazione a risposta in Commissione:

CAPARINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il comune di Brescia ai sensi della legge n. 392 del 1941 è tenuto a fornire i locali da adibire a sede degli uffici giudiziari. Per consentire all'amministrazione di onorare a tale impegno lo Stato ha finanziato il nuovo palazzo di giustizia per l'importo complessivo per quasi 74 milioni di euro, denaro disponibile sin dal 1989;
nel 2004 il Ministero di giustizia ha stanziato i 10 milioni di euro necessari al completamento del nuovo Palazzo di giustizia di Brescia;
il 15 luglio 2003, il Presidente della corte d'appello di Brescia ha posto il problema degli arredi. Il 10 settembre 2003 il Ministero della giustizia ha informato gli uffici giudiziari di Brescia sulle corrette procedure per l'acquisto dei mobili. Il 25 novembre 2004 il Presidente della corte d'appello di Brescia ha trasmesso al Ministero il progetto esecutivo per la fornitura delle attrezzature compattate e delle scaffalature, destinate ai locali d'archivio, comunicando altresì, senza peraltro specificare le esigenze, la necessità di provvedere agli arredi per le aule di udienza e per gli uffici. Nella

medesima missiva è stata chiesta l'autorizzazione alla pubblicazione del bando di gara, relativo alle sole scaffalature ed impianti;
il 17 dicembre 2004, il Ministero ha autorizzato l'espletamento della gara europea ed ha assicurato la copertura finanziaria, per gli impianti di archivio, per il complessivo importo di 2.163.295,20 euro;
tra il 2004 e il 2005 il Ministero di giustizia ha concesso l'intero finanziamento per la realizzazione del nuovo Palazzo di giustizia di Brescia assicurando 2.437.740 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature destinati agli uffici giudiziari e un ulteriore finanziamento di 2.514.181,45 euro per attrezzare le aule destinate alle udienze giudiziarie. Con le ultime somme impegnate per l'acquisto di arredi, quanto di competenza di questo Dicastero è stato assicurato per consentire al nuovo Palazzo di giustizia di Brescia, quanto prima, di essere operativo. La legge 5 marzo 1973, n. 28, dispone che gli arredi degli uffici giudiziari devono essere finanziati dal Ministero della giustizia. Non era quindi possibile che si attivasse il Comune a meno che quest'ultimo non intendesse provvedere al pagamento, senza alcuna possibilità di essere rimborsato;
l'amministrazione comunale potrà erogare i fondi per il trasloco in base alla legge n. 813 del 1941 che individua negli enti locali titolari del servizio della giustizia, che devono recuperare i locali, sostenere le spese e quindi anche il trasloco;
al trasloco è tenuto a provvedere il Comune di Brescia che potrà inserire la relativa spesa nel rendiconto dell'anno di riferimento, ai fini del contributo;
con decreto ministeriale del 7 aprile 2005, il Ministro della giustizia ha disposto l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura. In particolare per il distretto di Brescia è stata decisa l'assegnazione di dodici nuovi magistrati. Gli adempimenti per la copertura effettiva dei posti assegnati sono di competenza del Consiglio superiore della magistratura -:
se e quando sarà operante e pienamente usufruibile al pubblico il nuovo Palazzo di giustizia di Brescia.
(5-00819)

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
viene segnalata dalla direzione provinciale del sindacato di categoria O.S.A.P.P. della polizia penitenziaria di Biella che nella locale casa circondariale si sarebbe dato inizio ad un corso per n. 10 detenuti E.I.V. («elevato indice di vigilanza») con una insufficiente copertura di controllo da parte del personale addetto e più precisamente un solo agente anziché i 2 che sarebbero previsti dal regolamento, oltre ad un sottufficiale;
i colloqui avverrebbero senza interruzione-mensa in alcuni giorni della settimana, costringendo così il personale addetto al controllo a non poter usufruire in orari normali della stessa;
non sarebbe stato emesso un preciso ordine di servizio per la disciplina della sezione E.I.V. -:
se le doglianze avanzate dalla predetta organizzazione sindacale abbiano fondamento, ed in questo caso quali iniziative siano state avviate per ovviare alle lamentele segnalate.
(4-02862)