Allegato A
Seduta n. 122 dell'8/3/2007

...

(Sezione 14 - Iniziative per una corretta interpretazione delle norme relative alla convocazione dei comizi elettorali nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa)

P)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
l'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sancisce le procedure previste per determinare «lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso»;

l'evoluzione del quadro normativo, a partire dai primi anni '90, degli assetti del sistema delle autonomie locali ha determinato, di fatto, tra le altre cose, anche una netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione esecutiva, attribuendo, chiaramente, le prime in capo al sindaco, alla giunta e, relativamente alla programmazione, ai consigli e le seconde, invece, sotto l'esclusiva competenza della sfera dirigenziale;
tali considerazioni, ampiamente approfondite nel corso della XIV legislatura in seno alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, spingevano quasi unanimemente a ritenere superata e, per molti versi finanche anacronistica, la norma vigente in materia, tanto da auspicare, su una proposta condivisa, un'ormai inderogabile revisione legislativa;
si verifica, molto spesso, che, alla luce di quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 182 del 1991, i cittadini di un comune, precedentemente sciolto per infiltrazione o condizionamento mafioso, siano chiamati alle urne solamente dopo svariati anni dall'adozione del decreto di scioglimento dell'organismo assembleare, ben oltre il termine che prevede la legge, solo perché c'è un'interpretazione, a giudizio degli interpellanti, restrittiva dei termini per la convocazione dei comizi elettorali, che lede i diritti delle popolazioni interessate a dotarsi di un governo locale espressione del confronto democratico -:
se non sia il caso, invece, attivando ogni procedura chiarificatrice di quanto disposto dalla legislazione vigente, di dover ovviare a questo problema, che spesse volte protrae la gestione commissariale addirittura fino a 24 mesi, e consentire, quindi, nuove consultazioni elettorali utili a ripristinare, liberamente, gli organi istituzionali locali entro e non oltre i 18 mesi dalla data di nomina del commissario prefettizio;
se non sia, quindi, opportuno e più consono che, mediante un'opportuna nota di chiarimento da parte del ministero dell'interno, laddove non sia stata disposta - per altri contingenti motivi - la proroga prevista dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le elezioni dei consigli comunali sciolti in forza dello stesso articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si possano svolgere in occasione del turno amministrativo previsto dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 187, se i 18 mesi dalla data del decreto di scioglimento dell'organo consiliare scadono nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se i 18 mesi, invece, dovessero scadere nel secondo semestre dello stesso anno.
(2-00371)«Nespoli, Castiello, La Russa».
(14 febbraio 2007)