Allegato A
Seduta n. 122 dell'8/3/2007

...

(Sezione 10 - Piano di riorganizzazione dei servizi ispettivi e di controllo della pubblica amministrazione)

L)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera d), ha sancito l'esigenza di riorganizzare gli uffici con funzioni ispettive e di controllo della pubblica amministrazione;
nelle more di quanto sopra, il servizio ispettivo, allocato logisticamente presso la direzione centrale uffici locali e dei servizi del tesoro - dipartimento dell'amministrazione generale e del personale, con sede in Roma, via Casilina 3, svolge attualmente funzioni ispettive e di controllo sugli uffici periferici del ministero dell'economia e delle finanze, nella fattispecie sulle direzioni provinciali e dei servizi vari;
in esso operano al momento 12 unità, dirigenti di II fascia con funzioni ispettive, i quali, in ottemperanza alla missione ed ai compiti direzionali assegnati alla direzione centrale, di cui preme sottolineare il punto 8), che riguarda il coordinamento del servizio ispettivo di cui trattasi, sono sottoposti a livello gerarchico e funzionale al direttore generale, che ne deve valutare l'operato in modo esclusivo;
di fatto, in seno al servizio ispettivo, si è da tempo consolidata una prassi anomala sul piano strettamente operativo, concernente il conferimento di un incarico da parte del direttore generale ad una figura così definita di «coordinatore del servizio ispettivo». Questi riveste il medesimo grado dei dirigenti ispettori, non distinguendosi che per l'attribuzione di una fascia economica superiore, che in alcuni casi è derivata anche dal cumulo di altri precedenti incarichi, nonché dall'aver ricoperto, fino al giorno prima, quasi senza soluzione di continuità, l'incarico di direttore di una delle sedi provinciali, verso cui, di conseguenza, non risulta opportuno, almeno per un congruo periodo di tempo, predisporre le normali attività ispettive, al fine di evitare indebita commistione di ruoli;
appare evidente, a giudizio dell'interpellante, il contrasto con il punto 8) di cui sopra, che non pare consentire l'esercizio della predetta funzione di coordinamento del servizio ispettivo a soggetto diverso dal direttore generale, a meno di una sorta di sub-delega da parte dello stesso, non facilmente riconoscibile come atto legittimo rispetto alle disposizioni generali del nostro ordinamento giuridico;
tale incarico di «coordinatore» è attribuito dal direttore generale con decreto direttoriale, suscettibile di registrazione, peraltro da intendersi come tentativo di «istituzionalizzarne» in qualche modo la presenza;

in alcuni documentabili casi, tale figura di «coordinatore» ha esulato dalla mera ricognizione tecnico-organizzativa di predisposizione degli atti necessari al concreto svolgimento della funzione ispettiva, per ingerirsi nella fase direzionale spettante, come già evidenziato, solo al direttore generale;
così come sopra rappresentata, tale situazione non può che determinare, in ultima analisi, il continuo ed effettivo sovraordinarsi di un soggetto ricoprente medesime posizioni gerarchiche e professionali rispetto ai suddetti dirigenti ispettori, che viene a interporsi tra gli stessi ed il direttore generale, il quale, necessariamente e si sottolinea, detiene la completa responsabilità gerarchica, funzionale-operativa, nonché tecnica dell'intera attività della direzione a lui affidata;
non può considerarsi ammissibile demandare, su basi giuridiche incerte, in tutto o in parte, un settore come nel caso di specie quello inerente al servizio ispettivo, anch'esso espressamente incardinato fra gli altri che compongono la missione ed i compiti della direzione centrale degli uffici locali -:
se, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi ispettivi e di controllo sopra rammentata, si intenda procedere al più presto anche nei confronti del succitato servizio ispettivo della direzione centrale uffici locali del ministero dell'economia e delle finanze, con il preciso intento di eliminare la frapposta anomalia che limita, in tutta certezza, la piena autonomia del dirigente di II fascia, sia nel raggiungimento degli obiettivi, sia nei rapporti con lo stesso dirigente generale, a onor del vero già di per sé circoscritti alla sola firma della lettera di incarico ispettivo da parte di quest'ultimo.
(2-00393)«Barani».
(2 marzo 2007)