Allegato A
Seduta n. 122 dell'8/3/2007

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Eventuali iniziative disciplinari nei confronti del dottor Giancarlo Caselli)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
è stato pubblicato un libro ove si legge in copertina: Giancarlo Caselli un magistrato fuori legge;
nel libro si sostiene: «Il Parlamento ha votato una legge per impedirgli (al procuratore Caselli) di concorrere alla procura nazionale antimafia. La politica e l'informazione hanno cancellato la verità sul processo Andreotti»;
in particolare, si legge: «Sono l'unico magistrato italiano al quale il Parlamento ha dedicato espressamente una legge. Una legge contra personam che mi ha espropriato di un diritto» ed ancora «hanno chiarito pubblicamente che la mia esclusione era da intendersi come un "risarcimento" al senatore a vita Giulio Andreotti, da me ingiustamente "perseguitato"». E ancora: «Quell'inchiesta (...) ha portato ad una sentenza della corte di appello di Palermo, poi confermata dalla Cassazione in modo definitivo e immutabile, che ritiene "commesso" e "concretamente ravvisabile (...)" il delitto di associazione a delinquere "con Cosa Nostra"»; e ancora si legge: «A me interessa che il magistrato... possa partecipare al dibattito politico»; e ancora si legge: «Quelli di Palermo sono stati anni di lavoro intensissimo, tanto più che non ho rinunziato ad andare in giro per dibattiti e conferenze che considero arte integrante del mio lavoro»;
dalla lettura del libro, quindi, ad avviso degli interpellanti, emerge il seguente teorema: a) il Parlamento ha fatto una legge contro Caselli; b) lo ha fatto per vendicarsi della causa Andreotti; c) è attività istituzionale dei magistrati partecipare al dibattito politico e partecipare a dibattiti e conferenze (con il relativo uso di macchine e scorta);
tali assiomi non corrispondono al vero perché dal verbale della seduta del 12 ottobre 2005 del Consiglio superiore della magistratura emerge, in particolare alla pagina 47, che: «Il consigliere Di Federico sottolinea che il Consiglio (CSM) ha avuto la possibilità di evitare che il dottor Caselli fosse escluso dalla selezione, ma che il comportamento dilatorio di alcuni dei suoi componenti lo hanno impedito» e spiega via via l'iter che il provvedimento ha assunto, ricordando «altresì che è rimasta lettera morta la richiesta di ben tredici componenti del Consiglio (su 24) di mettere all'ordine del giorno la nomina del procuratore nazionale antimafia prima dell'entrata in vigore della nuova legge» ed ancora «è altresì giusto ricordare che sono stati proprio i componenti di un gruppo minoritario di consiglieri (la cui corrente

era condivisa con Giancarlo Caselli) ad impedire la valutazione comparativa tra il dottor Caselli e il dottor Grasso. Sapevano che esistevano una maggioranza di almeno quattordici voti a favore del dottor Grasso e hanno ritenuto che fosse politicamente più conveniente non fare apparire la sconfitta del loro candidato». Su questo filone il consigliere De Nunzio, il consigliere Mammone, che esplicitamente hanno sposato questa ipotesi, comunque mai smentita da alcuno;
secondo gli interpellanti, anche la sentenza della Corte di cassazione è interpretata dal dottor Caselli pro domo sua. Infatti, a leggere il libro, sembrerebbe che la Corte di cassazione abbia condiviso la pronunzia della corte di appello. A leggere la frase sembrerebbe che il verbo sia da collegarsi al soggetto più vicino (la Corte di cassazione); solo dopo la lettura della sentenza della Corte di cassazione si capisce che la costruzione relativa alla responsabilità dell'onorevole Andreotti è da attribuire in via esclusiva alla corte d'appello e non alla Corte di cassazione;
infatti, in realtà a pagina 214 della sentenza di Corte di cassazione: «La corte di appello ha delineato il concetto di partecipazione del reato associativo in termini giuridici non condivisibili»; e ancora: «Al termine di questo articolato excursus il collegio (della Corte di cassazione) ritiene di riprendere l'osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse; non rientra nei compiti della Corte di cassazione operare una scelta tra le stesse (...) in presenza dell'intervenuta prescrizione poi questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino un'evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza (...) mancando tali estremi i ricorsi vanno rigettati». In buona sostanza la Corte di cassazione non ha rigettato il ricorso, sposando la tesi della Corte di appello, ma lo ha rigettato perché non poteva rimetterlo alla corte territoriale per una successiva valutazione, in quanto il reato era prescritto;
quindi, le affermazioni del dottor Caselli appaiono entrambe false, nel senso che dice cose non vere, sapendo dello loro falsità;
vera o falsa che sia, l'affermazione effettuata da parte di un procuratore generale in carica, privo di immunità, e cioè dire che il Parlamento tiene un comportamento contra legem è diffamatorio. L'onorevole Bossi per molto meno è stato incriminato ex articolo 290 del codice penale; si pensi ancora all'articolo 289 del codice penale; comunque, l'affermazione, da ritenersi falsa, sull'iter del provvedimento, che ha visto la nomina del dottor Grasso, appare di rilevante gravità;
inoltre, non solo non è vero quanto affermato per il processo Andreotti, ma quel che è peggio è che tali affermazioni sono, ad avviso degli interpellanti, in completo dispregio del dettato costituzionale sulla presunzione di innocenza;
sempre ad avviso degli interpellanti, non si può ritenere che le mansioni del magistrato, oltre che quelle relative alla produzione di sentenze, ordinanze e decreti, siano anche quelle di «partecipare al dibattito politico» e «andare in giro per dibattiti e conferenze», né si può considerare legittimo l'uso di auto e scorta nelle attività appena citate;
neppure appaiono conformi a deontologia e alla legge comportamenti quali quelli del Caselli per quanto riguarda dichiarazioni che comportano diffamazione del Parlamento, affermazioni contrarie alla realtà sul processo Andreotti, svolgere un ruolo politico da parte del magistrato e usare auto e scorta per tal fine -:
se, ove verifichi l'esattezza di quanto affermato in premessa, non intenda promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Giancarlo Caselli.
(2-00385)
«Brigandì, Maroni, Carlucci, Craxi, Goisis».
(21 febbraio 2007)