Allegato B
Seduta n. 97 del 24/1/2007

...

TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ATTILI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con più atti successivi, a partire dal 1o luglio 1991, dall'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, sono state affidati in concessione alla Società «Sinergest Olbia Spa», le aree facenti parte del terminale marittimo in località Isola Bianca del porto di Olbia, nonché la gestione di una vasta gamma di servizi;
in data 9 febbraio 2006 è intervenuto un aumento del capitale sociale della «Sinergest Olbia Spa», società partecipata dal Comune di Olbia in qualità di azionista di riferimento, da euro 516.460,00 a euro 780.000,00;
il Comune di Olbia non ha partecipato alla sottoscrizione dell'aumento di capitale (diritto di opzione), rinunciando nel contempo al diritto di prelazione su quote di azioni trasferite successivamente ad altri soggetti esterni alla società;
la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, ha determinato la perdita del ruolo di socio di riferimento del Comune di Olbia che è passato dal 30 per cento al 19,8 per cento del capitale sociale;
la quota attuale del Comune di Olbia del 19,80 per cento risulta al di sotto del 20 per cento stabilito come minimo dal comma 3 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1986, n. 533;
i soci privati della Sinergest raggruppati nella società «General Port Service Srl» sono passati dal 4 per cento al 39,70 per cento del capitale sociale;
i soci privati hanno in pochi mesi alienato il 51 per cento del capitale sociale della Sinergest all'armatore Vincenzo Onorato che, già titolare del servizio rimorchiatori e del servizio antincendio, gestisce a livello monopolistico i servizi a terra del Porto di Olbia;
consta all'interrogante che i soci privati hanno lucrato con queste operazioni macroscopiche plusvalenze e che al contrario il Comune di Olbia, senza incassare un euro di plusvalenza ha perso il suo ruolo di socio di riferimento con riduzione altresì dei suoi diritti di natura patrimoniale e reddituale;
la riduzione della presenza del Comune al di sotto del 20 per cento del capitale sociale consente al Sindaco di non incorrere nella incompatibilità fra cariche prevista dall'articolo 63, comma 1, n. 1 del T.U.E.L. novellato e quindi di mantenere la doppia carica di Sindaco e Presidente Sinergest;
la concessione - che prevede ampi poteri in capo all'amministrazione dello Stato - è tuttora vigente -:
se l'operazione non sia condotta in violazione delle clausole previste negli atti concessori e delle normative vigenti richiamate nella concessione;
se risulti legittima la rinuncia al diritto di opzione e al diritto di prelazione effettuata a nome del Comune senza le previste delibere del Consiglio comunale, contro la giurisprudenza e il dettato statutario;
se ritenga corretta un'operazione, che l'interrogante giudica speculativa, che ha

portato plusvalenze esclusivamente al socio privato della Sinergest Spa a scapito del ruolo del Comune;
se ritenga che una simile operazione debba essere condotta secondo norme di evidenza pubblica che garantiscano i diritti di terzi e le pari opportunità degli investitori;
quali iniziative si vogliano intraprendere nell'ambito dei poteri risultanti dalla concessione per far luce su tutta la vicenda, per verificare la legittimità dell'operazione e annullare gli atti se non conformi alle normative.
(5-00609)

Interrogazione a risposta scritta:

BOCCI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'Umbria è collegata con Milano per via aerea da due soli voli giornalieri;
tale collegamento è esercitato, per conto dell'ALITALIA, dalla Soc. AIRALPS, che utilizza un aeromobile di proprietà della Soc. CIRRUS Airlines, di nazionalità tedesca;
la Soc. AIRALAPS ha, a giudizio dell'interrogante, inopinatamente disposto la cancellazione dei voli programmati per il pomeriggio del 17 gennaio e per la mattina del 18 gennaio, rispettivamente per motivi tecnici e per motivi legati ai turni di volo degli equipaggi;
tali cancellazioni si aggiungono a numerose altre verificatesi nei giorni scorsi, per svariati motivi, meteorologici e non;
usualmente le cancellazioni vengono rese note all'ultimo istante, con ciò rendendo ancor più grave il disservizio ed il disagio per i passeggeri ed il danno per la Società di gestione dell'aeroporto regionale dell'Umbria, che si trova esposta alle proteste dei passeggeri e privata della possibilità di disporre servizi sostitutivi, diretti a far fronte alle esigenze dei passeggeri stessi;
il frequente ripetersi dell'interruzione del servizio provoca ripercussioni assai gravi sull'affidabilità e sulla immagine della stessa Società di gestione dell'aeroporto, vanificando l'impegno che istituzioni, enti finanziari ed economicilocali stanno profondendo per sviluppare il trasporto aereo e per migliorare l'accessibilità della Regione -:
se, non ritenga opportuno adottare le necessarie misure atte a far si che da parte di ALITALIA venga assicurato un regolare svolgimento del servizio di collegamento Perugia-Milano.
(4-02282)