Allegato B
Seduta n. 40 del 22/9/2006

TESTO AGGIORNATO AL 13 FEBBRAIO 2007

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GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

ZANETTA e CAMPA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
le spese riguardanti consulenze tecniche a supporto delle indagini nei quali sono impegnati i magistrati prima dell'entrata in vigore del decreto cosiddetto Bersani venivano pagate attraverso gli uffici postali di zona dietro trasmissione degli uffici di liquidazione delle Procure della Repubblica;
a seguito del decreto Bersani il predetto sistema è stato annullato e gli articoli 21 dello stesso decreto ha stabilito che

i pagamenti a favore dei consulenti di giustizia non possono più essere anticipati dalle Poste;
oggi, quindi, i compensi ai consulenti tecnici devono avvenire tramite il normale iter dei pagamenti effettuati dallo Stato e dunque attraverso l'erogazione dei pagamenti tramite la Banca d' Italia:
tuttavia a complicare la già difficile situazione esistente ante il decreto Bersani il Ministero della giustizia ha emanato una circolare nella quale stabilisce che i mandati di pagamento a favore dei collaboratori di giustizia devono essere predisposti dall'Ufficio liquidazione della Procura Generale e non più dagli uffici di liquidazione delle Procure della Repubblica;
ciò comporta che, nell'ambito degli uffici giudiziari venga raddoppiato il lavoro poiché dapprima l'ufficio liquidazione delle Procure della Repubblica dovrà provvedere a predisporre i conteggi sulla base del decreto di liquidazione emesso dal Pubblico Ministero, successivamente detti conteggi dovranno essere trasmessi ad ogni ufficio liquidazione delle procure della Repubblica all'ufficio liquidazione della Procura Generale che è unico per ciascuna regione che, dopo aver riesaminato i conteggi provvederà ad emettere i mandati di pagamento e li trasmetterà alla Banca d'Italia per l'esecuzione materiale del pagamento a favore del collaboratore di giustizia;
ciò comporterà un doppio lavoro e si verrà a creare un «imbottigliamento» di lavoro presso gli uffici di liquidazione della Procura Generale poiché presso gli stessi confluiscono tutti i prospetti di liquidazione redatti da ciascun ufficio di liquidazione della varie Procure della Repubblica della regione con la conseguenza di allungare enormemente i tempi già lunghi di pagamento delle spese di giustizia;
in secondo luogo le Procure Generali sono autorizzate a emettere mandati di pagamento a favore dei collaboratori di giustizia fino al raggiungimento del proprio budget di spesa stabilito annualmente dal Ministero: quindi superato il predetto budget non sarà più possibile effettuare nuovi pagamenti se non dopo avere ottenuto nuovi stanziamenti di fondi da parte del Ministero. È da considerare che è prevista una sempre maggiore riduzione annua degli stanziamenti statali per fare fronte alle spese in questione. Pertanto una volta che saranno finiti i fondi annuali assegnati a ciascuna Procura Generale i pagamenti delle spese di giustizia slitteranno all'anno successivo;
la situazione sopra descritta ha comportato il blocco dei pagamenti delle spese di giustizia a partire dal 4 luglio 2006, ed ha creato considerevoli problemi;
analoghi problemi si sono verificati per il pagamento delle spese di giustizia inerenti i rimborsi spese ai magistrati ed ai membri della polizia giudiziaria, per il pagamento dei compensi maturati dagli interpreti e da altri professionisti che prestano la loro opera a favore della magistratura, nonché per il pagamento delle spese dovute alle intercettazioni telefoniche;
è necessario considerare che per poter prestare i servizi professionali richiesti dalla magistratura la maggior parte dei professionisti si è dotata di propri collaboratori ai quali non è possibile non pagare gli stipendi solamente perché lo Stato ha problemi organizzativi;
molti professionisti sono costretti a ricorrere al credito bancario al fine di sopperire ai tempi di pagamento già estremamente lunghi;
è da considerare, inoltre, che a quanto risolta all'interrogante, i magistrati delle varie Procure della Repubblica sono molto preoccupati perché temono di non poter più ottenere collaborazioni dei professionisti, degli interpreti, e degli altri collaboratori i quali sono preoccupati poiché, stante le difficoltà sopra illustrate temono, ed in qualche caso hanno già incontrato problemi di non poter più ottenere le collaborazioni dei professionisti,

degli interpreti e degli altri collaboratori che sono indispensabili per il corretto funzionamento del loro ufficio -:
quali urgenti iniziative intenda attuare per fare fronte ai problemi esposti nella premessa e per risolvere questa disfunzione del sistema giustizia che si ripercuote sullo stesso funzionamento e sulla organizzazione delle Procure della Repubblica e in generale sull'amministrazione della giustizia e sul servizio ai cittadini.
(3-00243)

Interrogazioni a risposta scritta:

LANDOLFI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il signor Gennaro R. è stato vittima di una triste e dolorosa vicenda, ancora senza una concreta soluzione all'orizzonte, che vede incolpevole protagonista il figlio - oggi di sei anni - A., definitivamente affidato al padre con sentenza n. 3705/2005 della Corte di Appello di Napoli;
A. è il frutto di una relazione sentimentale, coronata con un matrimonio celebrato in data 14 novembre 1998, tra il suddetto Gennaro R. e la signora Krystyna Anna Zuber, cittadina polacca;
il piccolo A., nato nel gennaio del 1999, dopo pochi mesi dalla nascita, nell'aprile dello stesso anno, venne condotto dalla madre in Polonia - senza più farne ritorno - in occasione, e con la scusa, di celebrare - presso i nonni materni - il Battesimo;
a seguito di questo grave episodio, i coniugi R. intrapresero una dura battaglia legale che portò, in data 18 settembre 2000, all'autorizzazione a vivere separati decretata dal Presidente del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), territorialmente competente;
nell'ambito della procedura di separazione, alla Zuber venne ingiunto di condurre in Italia il piccolo A.; obbligo a cui la madre non si conformò, determinando l'instaurazione, a suo carico, di un procedimento penale per non aver ottemperato ad un provvedimento del Giudice;
il padre del piccolo, nel frattempo, si rivolse all'Autorità Centrale per la Giustizia minorile di Roma, invocando il rispetto di quanto stabilito in sede di Convenzione internazionale relativa alla sottrazione internazionale dei minori;
Gennaro R. affrontando ingenti spese, si recò in Polonia per presenziare personalmente alle numerose udienze che la procedura internazionale implica, relazionandosi con le locali istituzioni e sottoponendosi anche agli oneri dei professionisti del luogo, in primis avvocati polacchi;
la Zuber intanto, senza molti scrupoli, attivò tutti gli strumenti legali e procedurali, tecnicamente utilizzabili, per procrastinare qualsiasi risultato che la giustizia italiana potesse sancire, fin tanto adducendo anche motivazioni ed impugnazioni di dubbia veridicità, sostenendo (addirittura), in costanza di convivenza, di essere stata continuativamente malmenata dal marito - circostanza smentita dagli accertamenti degli stessi giudici chiamati a decidere - o di non avere denaro sufficiente per affrontare il viaggio Italia-Polonia a causa delle forti spese legali a cui il marito l'aveva esposta!;
per un mero caso - in data 6 giugno 2003 - il R., recandosi presso gli uffici del comune di Caserta, ove tuttora risiede, al fine di richiedere un certificato sullo stato di famiglia, venne a conoscenza del fatto che la Zuber, e il piccolo A. con lei, avevano cambiato residenza (con decorrenza 25 ottobre 2002) trasferendosi da Caserta a Ferrara, presso una persona sconosciuta al R.;
al pubblico ufficiale, che raccolse la dichiarazione relativa al trasferimento di residenza, la Zuber non esitò a comunicare informazioni non veritiere dicendo, ad esempio, che gli interessati alla variazione anagrafica (e segnatamente il padre)

ne fossero informati, circostanza che indusse il R. a sporgere giusta denuncia-querela per false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, rese in atti dello stato civile, ai sensi dell'articolo 495 del codice penale;
il cambio di residenza, relativamente alla posizione del piccolo A., risultò soltanto formale, essendo rimasto lo stesso sempre dimorante in Polonia, come anche la madre ebbe poi ad ammettere (contraddicendo quanto inizialmente dichiarato) davanti agli accertatori inviati dall'ufficio anagrafe ferrarese, previa istanza del Gennaro R.;
la drammatica storia vissuta da Gennaro R., padre a cui è stato sottratto il proprio figlio, ha avuto un lungo seguito giudiziario, sia in sede penale che in sede civile, con la procedura di separazione e le richieste di affidamento del bambino;
dopo lunghe e complesse procedure, la giustizia italiana è stata in grado di addivenire a definizioni, seppur mai veloci, perlomeno corrette, in quanto corrispondenti alla reale ripartizione delle responsabilità e con il finale (ma ancora solo formale) affidamento del bambino al padre;
gli anni che sono trascorsi hanno, però, visto crescere un bambino - illecitamente portato lontano dall'Italia - senza alcuna conoscenza della figura paterna, oltre che della stessa lingua parlata dal padre;
il grande, e meritorio, impegno degli uffici consolari italiani in Polonia è rimasto, purtroppo, sterilmente limitato al mero monitoraggio dello stato di salute del piccolo;
le vittorie giudiziali, civili e penali, di cui alcune (sempre coerenti nell'esito) ancora non del tutto definite nel loro ultimo grado, seppur moralmente incoraggianti - a distanza di sei anni - cominciano ad apparire vittorie di Pirro;
la giustizia, infatti, che rimane a livello di definizione formale, ma non riesce a raggiungere lo stato di concreta determinazione della realtà, è una giustizia inutile e - alla fine - ingiusta;
quanto qui esposto, pertanto, non pone all'attenzione dei ministri interrogati soltanto una condizione particolare del signor Gennaro R., bensì una drammatica situazione ed una problematica sociale, politica e civile che esula dal caso singolo e assume una valenza per un potenziale numero indeterminato di cittadini;
stride con la civiltà del diritto, e col senso comune della giustizia, il fatto che - all'esito di un (fin troppo) lungo iter giudiziario - non si riescano a vedere ottemperate una, e più, statuizioni di diverse autorità nazionali, a causa dell'incomunicabilità con le istituzioni di un altro Paese, ormai divenuto anch'esso membro dell'Unione europea -:
quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di individuare - di concerto con le istituzioni, ed organizzazioni, europee ed internazionali interessate - ipotesi di soluzione finalizzate a garantire una reale tutela dei cittadini coinvolti in vertenze internazionali, tipo quella in premessa descritta, soprattutto in difesa delle parti più deboli, ossia i minori coinvolti;
e, altresì, quali iniziative - più che urgenti - si intendano adottare per la problematica specificamente esposta.
(4-01040)

ZACCHERA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 13 maggio 2006 il dottor Giovanni Brumana, pensionato, già direttore generale della Banca Popolare di Intra è stato arrestato con ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dottor Piero Gamacchio e rinchiuso nel carcere di San Vittore;
alla data odierna risulta che non sia mai stato interrogato dagli inquirenti fatto

salvo il colloquio di garanzia del 17 maggio 2006, così come non lo era stato precedentemente all'arresto;
tutti gli altri imputati coinvolti nei rapporti banca Popolare di Intra-Fin.Part risultano essere stati rimessi in libertà o comunque non più detenuti in carcere;
le condizioni di salute del dottor Giovanni Brumana non risultano ottimali, stante anche il duro regime carcerario (piccola cella condivisa con 6 altri detenuti, rimasta diverse settimane perfino senza acqua corrente) cui è sottoposto;
con ogni probabilità i reati ipotizzati a carico del dottor Brumana, ad oggi incensurato, in virtù dell'intervenuto indulto non saranno comunque portatori, anche in caso di condanna, di lunghe pene detentive -:
se non ritenga di adottare le iniziative ispettive di competenza in relazione a quanto esposto in premessa.
(4-01043)