Allegato A
Seduta n. 39 del 21/9/2006

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(A.C. 1042 - Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le direttive sotto elencate sono state inserite nelle leggi comunitarie 2004 e 2005 per essere recepite con decreto legislativo;
a tutt'oggi non sono stati ancora adottati i rispettivi decreti legislativi,

impegna il Governo

a varare nel più breve tempo possibile i decreti legislativi relativi al recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
1) direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
2) direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
3) direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
4) direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare

e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
5) direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
6) direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
7) direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
8) direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
9/1042/1. Falomi, Cardano.

La Camera,
premesso che:
il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è delegato a modificare l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
tra i principi direttivi di delega, contenuti nell'articolo 14, vi è che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, nel rispetto della normativa comunitaria, siano soggetti ad una procedura semplificata di autorizzazione quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
la normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (direttiva 91/414/CEE) non prevede alcuna distinzione tra prodotti venduti con o senza denominazione di fantasia, né tantomeno prevede una definizione di «denominazione di fantasia»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che l'applicazione della procedura di autorizzazione semplificata, in relazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, avvenga sempre nel rispetto della normativa comunitaria e sia applicata a quei prodotti che alle prescrizioni di quest'ultima siano conformi.
9/1042/2. Ottone.

La Camera,
premesso che:
gli incentivi concessi alle imprese dagli enti pubblici ed aventi per finalità l'assunzione di lavoratori svantaggiati così come individuati nel regolamento CE n. 2204/2002, purché rispettino le condizioni di quest'ultimo, non sono aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea e non soggiacciono alla regole de minimis, di cui al regolamento CE n. 69/2001;
l'articolo 2 del citato regolamento stabilisce, inoltre, quali sono le categorie dei lavoratori svantaggiati richiamando, tra gli altri, disabili e lavoratori socialmente utili (categorie previste dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ne disciplina incentivi ed assunzioni);

l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E/2003 ha affermato che la regola de minimis va applicata all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002;
l'interpretazione dell'Agenzia suscita perplessità, in quanto non appare in linea con la normativa europea e con l'orientamento prevalente degli esperti in materia,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché sia eliminato il protrarsi degli effetti dannosi prodotti dalla circolare 11/E/2003 dell'Agenzia delle entrate e ad assicurare che gli incentivi previsti dall'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 non siano sottoposti alla regola comunitaria de minimis, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento 2004/2002/CE.
9/1042/3. Crisci, Ottone.

La Camera,
premesso che:
il 13 dicembre 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare (procedura d'infrazione n. 2001/4742) in merito al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che disciplina i procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; secondo la Commissione tale decreto sarebbe stato in contrasto con quanto disposto dalle direttive 91/414/CEE, che disciplina l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, e 98/34/CE, relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; in particolare, la Commissione sosteneva che il decreto in questione prevedesse, contrariamente alla normativa comunitaria, che i prodotti fitosanitari destinati all'agricoltura biologica potessero essere immessi sul mercato senza alcuna autorizzazione preventiva;
inoltre il decreto avrebbe dettato una disciplina specifica per l'immissione sul mercato dei coadiuvanti utilizzati nei prodottti fitosanitari, stabilendo con ciò una norma tecnica in contrasto con le procedure a livello comunitario;
per interrompere la procedura d'infrazione attivata dalla Commissione, durante l'esame parlamentare della legge comunitaria 2005 fu approvata una disposizione che abrogava i commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. Trattasi del vigente articolo 17 della legge 25 gennaio 2006, n. 29;
i prodotti che i commi abrogati dell'articolo 38 del regolamento in discussione disciplinavano erano quelli che da tempi antichissimi e secondo i rimedi che la natura, da sola, poteva offrire al coltivatore in caso di malattia delle sue coltivazioni, si utilizzano per la difesa delle colture agricole; ai sensi della nomenclatura e delle norme sanitarie attuali, questi prodotti vengono classificati nell'ambito dei prodotti fitosanitari. In tal senso, se pure provatamente innocui per la salute umana e per l'integrità dell'ambiente, tali sostanze necessitano ad ogni modo di una registrazione per l'immissione in commercio. Si tratta infatti di garantire la conoscenza e le modalità d'uso di questi principi in modo che chiunque all'interno della Comunità europea, che non è detto che li conosca come chi li usa in Italia, sia capace di utilizzarli e di adottare le misure di precauzione durante l'uso o di soccorso in caso di eventuale danneggiamento di esseri viventi o delle cose; a seguito dell'abrogazione dei commi 1 e 2 del citato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si è creata una situazione di irregolarità commerciale delle sostanze che esso trattava. Attualmente, infatti, vi

sono in circolazione diverse tipologie di tali fitosanitari, mancanti però di una norma autorizzativa che ne permetta la commercializzazione e l'uso. In tal senso sarebbe ad ogni modo opportuno e urgente emanare disposizioni che consentano l'esaurimento commerciale di tali prodotti stabilendo per questo un periodo di tempo sufficientemente lungo per assicurarne la fine commerciale, compresa la merce tenuta in deposito;
il provvedimento in esame, in considerazione dei profili problematici sopra richiamati ed in piena conformità con il diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, provvede a dare una soluzione alla questione, assegnando al Governo una delega legislativa con cui si dovrà regolare, secondo procedure semplificate, l'autorizzazione dei fitosanitari per l'agricoltura biologica ed in particolare le sostanze allo scopo già autorizzate in maniera diretta ed esplicita dall'abrogato articolo 38, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 14, comma 2, del provvedimento in esame, sia permesso l'esaurimento commerciale dei prodotti già autorizzati ai sensi dell'articolo 38 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, compreso quelli eventualmente tenuti nei depositi, se del caso autorizzando un periodo di tempo appropriato affinché tali prodotti possano essere impiegati secondo le finalità per cui sono stati realizzati.
9/1042/5. Fundarò, Lion.

La Camera,
premesso che:
la disciplina dell'impiego in agricoltura dei prodotti per la protezione delle piante (prodotti fitosanitari) è armonizzata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea dalla direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE;
la citata direttiva n. 91/414/CEE prescrive che agli Stati membri sia attribuita solo la potestà di autorizzare, in attuazione di principi e regole comunitarie, prodotti fitosanitari costituiti da sostanze attive approvate dall'Unione europea e iscritte in apposita lista positiva comunitaria;
la citata direttiva n. 91/414/CEE prescrive che l'approvazione da parte dell'Unione europea di sostanze attive sia subordinata alla valutazione di dati scientifici (molte prove sperimentali, che richiedono oneri economici rilevanti) e che a tali dati - a beneficio del loro proprietario - sia assicurata protezione (cioè non utilizzabili in occasione di domande di altri soggetti) per periodi che vanno dai 5 ai 10 anni, a seconda che si tratti di dati già esistenti o nuovi; peraltro la direttiva in questione distingue tra sostanze attive «esistenti sul mercato», per le quali è consentito ai vari titolari di autorizzazioni di prodotti che le contengono di rimanere sul mercato durante la valutazione europea e fino all'iscrizione all'allegato 1, e sostanze «nuove», per le quali la commercializzazione di prodotti che le contengono è consentita solo alla società proprietaria del cosiddetto «data package» (studi scientifici ripresi negli allegati II e III della direttiva n. 91/414);
l'esperienza effettuata fin dal 25 luglio 1993 nell'applicazione delle norme comunitarie del settore dimostra che uno degli aspetti più problematici è costituito dal sistema dl protezione dei dati tecnico-scientifici necessari per l'approvazione; infatti, mentre da una parte il sistema di protezione garantisce il diritto alla tutela della proprietà intellettuale per contribuire alla promozione dell'innovazione e degli investimenti, dall'altra parte l'esperienza ha dimostrato che tale sistema di protezione introduce rilevanti problemi nel quadro delle regole comunitarie di concorrenza;

i produttori di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari utilizzano impropriamente la normativa comunitaria sulla protezione dei dati tecnico-scientifci per eliminare la competizione dei concorrenti, adottando spesso una strategia di non accordo con eventuali concorrenti in materia di accesso ai dati protetti per assumere una posizione dominante o di monopolio, recando così pregiudizio ad una concorrenza efficace (workable competition tutelata dal Trattato) sul mercato dei prodotti fitosanitari;
tale strategia si è tradotta nel ritiro delle autorizzazioni dì moltissimi prodotti fitosanitari autorizzati in Italia e conseguentemente nel divieto del loro impiego in agricoltura (non per problemi sanitari e ambientali, ma per questioni commerciali), con pregiudizio per le piccole-medie imprese italiane del settore (perdita progressiva di quote di mercato con conseguente calo dell'occupazione), che non sono produttrici di sostanze attive ma semplici formulatrici, e che non hanno titolo né risorse per l'esecuzione di onerose sperimentazioni;
tale strategia contrasta con la finalità delle norme comunitarie tendenti a incentivare lo sviluppo di prodotti fitosanitari più efficaci e più sicuri per la salute o per l'ambiente, nonché sembra configurarsi come violazione degli articoli 81 (divieto di accordi o intese o pratiche concordate anticoncorrenziali) e 82 (divieto di abuso di posizione dominante) del Trattato CE, che garantiscono agli imprenditori di competere tra loro secondo le rispettive capacità e possibilità, nonché ai consumatori di scegliere il prodotto migliore e più conveniente;
la citata direttiva n. 91/414/CEE è destinata ad essere sostituita da un regolamento comunitario (di diretta applicazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri) per il necessario aggiornamento alla luce dell'esperienza effettuata fin dal 25 luglio 1993 nell'applicazione delle regole comunitarie del settore e dei più recenti sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche,

impegna il Governo

a sostenere in sede comunitaria adeguate iniziative per la tutela degli operatori di settore, affinché il nuovo regolamento sostitutivo della direttiva n. 91/414/CEE:
a) ribadisca la necessità di rigoroso controllo del rischio derivante dall'impiego dei prodotti chimici in agricoltura e l'assoluta priorità di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente, alla luce dei più recenti sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche, includendo tra i requisiti di approvazione delle sostanze attive (e dei prodotti che le contengono) anche la valutazione della complessa problematica relativa a eventuali effetti cumulativi e sinergici (ove disponibili affidabili metodi di valutazione) e dell'impatto sulla biodiversità;
b) garantisca agli imprenditori di competere tra loro secondo le rispettive capacità e possibilità e ai consumatori di scegliere il prodotto migliore e più conveniente, mediante un sistema di protezione dei dati che obblighi accordi di accesso a dati protetti mediante una ripartizione dei costi equa, trasparente e non discriminatoria, per evitare la ripetizione di test sperimentali e costosi investimenti.
9/1042/6. Amoruso.

La Camera,
premesso che:
preso atto delle linee generali della legge comunitaria 2006 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005 e dei pareri espressi, con particolare riferimento ai provvedimenti da prendersi in favore degli operatori del settore coinvolti nel riassetto del settore bieticolo-saccarifero, ritenuto che tale riduzione dell'attività decisa a livello comunitario, seppure accettata dal Governo italiano, configuri un ingiusto danno agli operatori del settore,

impegnatisi con cospicui investimenti in attrezzature specifiche finalizzate alla raccolta del prodotto,

impegna il Governo

sentite le regioni più interessate alle ricadute negative, in termini economici, ad intervenire urgentemente, con uno specifico piano che ponga a carico degli enti competenti gli oneri derivanti dalla riconversione delle attrezzature oggi in attività nelle aree dove sia apprezzabile l'impatto negativo delle restrizioni imposte dall'azione comunitaria e dal relativo recepimento.
9/1042/7. Giuseppe Fini.

La Camera,
premesso che:
il rame è sia sostanza attiva fungicida/battericida da contatto di alcuni agrofàrrnaci, sia micrortutriente contenuto in alcuni prodotti fertilizzanti;
l'attività fertilizzante si esplica, per le diverse colture in Italia, dove non vengono riportati casi di carenze di rame nel terreno (via preferenziale per l'assorbimento di rame nelle piante) in un intervallo compreso fra 20 e 160 g Cu/ha/anno;
l'attività fungicida/battericida invece si manifesta a dosi molto più elevate (diversi chilogrammi per anno);
come agrofarmaco, il rame liberato da composti inorganici (rame ossicloruro, rame idrossido, poltiglia bordolese, rame ossido e rame solfato tribasico), ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194) che prevede l'autorizzazione della sostanza attiva a livello europeo e l'autorizzazione del prodotto formulato a livello nazionale. Tale autorizzazione viene rilasciata se, sulla base dei dati presentati, il livello di rischio derivante dall'utilizzo dell'agrofarmaco, secondo le buone pratiche agricole, è nullo o almeno accettabile;
come fertilizzante, il rame, ricade nell'ambito di applicazione del regolamento 2003/2003 del Parlamento europe e del Consiglio del 13 ottobre 2003, il quale stabilisce che per alcuni composti di rame, inorganici e non, la libera circolazione sul mercato europeo, purché garantiscano alcune caratteristiche chimico-fisiche. Non è prevista alcuna valutazione per questi composti (neanche il contenuto in metalli pesanti, invece sottoposti a specifiche FAO per gli agrofarmaci);
al momento un fertilizzante CE per applicazione fogliare, contenente rame (da ossicloruro) 50 per cento, p/p e l'etichetta riporta dosi di applicazione uguali o addirittura superiori a quelle previste per il fungicida rappresentativo del rame ossicloruro (cuprocaffaro 50 WP) è presente, sul mercato italiano;
il prodotto fertilizzante sopra menzionato deve essere classificato, secondo la direttiva sui preparati pericolosi (direttiva 99/45/CEE), come nocivo per inalazione e per ingestione e, come unico caso fra i fertilizzanti, pericoloso per l'ambiente, altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente;
in Italia gli agrofarmaci classificati come nocivi possono essere usati solo da operatori professionali muniti di patentino, mentre i fertilizzanti possono essere utilizzati da soggetti non specializzati;
l'IVA da applicare sugli agrofarmaci è del 10 per cento mentre quella per i fertilizzanti è del 4 per cento (in Italia);
in seguito all'inclusione dei composti di rame nell'allegato 1 della direttiva 91/414, solo quei produttori che dimostreranno che il loro prodotto è identico a quello autorizzato a livello europeo potranno continuare a produrre agrofarmaci a base di quel sale, dietro compensazione

per gli studi condotti dalla task force europea del eame, unico notificante della sostanza attiva rame;
al momento diverse società, in particolare provenienti dai nuovi stati europei, hanno chiesto di poter far parte della task force europea del rame, ma che in seguito della definizione della quota di ingresso, pari a circa 0,5 milioni di euro, hanno dovuto rinunciare;
è auspicabile una modifica del citato regolamento 2003/2003/CEE al fine di porre un limite del 5 per cento nel contenuto di rame totale dei concimi rameici insolubili in acqua (ossido di rame, idrossido di rame, ossicloruro di rame) che sono sostenuti a livello europeo come fungicidi. Tale limite consentirebbe dì evitare l'uso come fungicida di tali prodotti, in quanto sarebbero necessari quantitativi enormi di formulato per raggiungere il livello in cui l'attività fungicida si esplica. Questo limite può essere ulteriormente abbassato a 1,4 per cento per l'idrossido e l'ossicloruro di rame e 1,8 per cento per l'ossido che permette, in accordo con i criteri stabiliti dalla direttiva 99/45/CEE di evitare a prodotti caricati di un'accezione positura per l'ambiente, la classificazione di «altamente tossico» per l'ambiente stesso,

impegna il Governo

a farsi promotore a livello comunitario di una modifica al regolamento 2003/2003/CEE, nei termini sopra detti.
9/1042/8. Mistrello Destro.

La Camera,
premesso che:
l'utilizzo di prodotti per la nutrizione delle piante in ambito «amatoriale» ha sempre posto problemi di «dosi di impiego» in quanto la maggior parte dei prodotti in commercio sono prodotti estremamente concentrati il cui utilizzo prevede una fase preliminare di diluizione (generalmente in acqua) prima di essere utlizzati;
questa situazione di prodotti pronti all'uso per uso hobbistico la troviamo in campo fitosanitario con la categoria dei PPO (prodotti per piante ornamentali) già diluiti e regolarmente autorizzati dal Ministero della salute;
situazione simile la troviamo anche nei prodotti PMC (presidi medico-chirurgici) dove troviamo prodotti già diluiti alle opportune concentrazioni per essere utilizzati tal quali; ed anche i prodotti di questa categoria sono regolarmente autorizzati dallo stesso Ministero della salute;
scaturisce l'esigenza di andare incontro al consumatore con prodotti più sicuri sia sotto l'aspetto fitopatologico, sia sotto l'aspetto della sicurezza ai fini della salute umana;
le industrie che operano nel settore dei beni di largo consumo hanno già iniziato lo studio e la commercializzazione dei cosiddetti «fertilizzanti pronto all'uso» più comunemente indicati con la sigla inglese RTU che indica «ready to use» al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
1) facilità d'uso da parte del consumatore: essendo il prodotto già opportunamente diluito, la soluzione è già pronta per essere distribuita sul terreno (o sulle foglie) per concimare le piante;
2) nessun pericolo di sovra-dosaggio accidentale: essendo già le concentrazioni del prodotto idonee per nutrire le piante, ne consegue che viene eliminato in maniera definitiva e assoluta il pericolo che, per una qualsiasi distrazione, venga somministrata alla pianta una soluzione concentrata che molto spesso potrebbe danneggiare irreparabilmente la pianta;
3) maggior sicurezza per il consumatore: la diluizione dai sali minerali declassa fortemente la pericolosità del

prodotto rendendolo assolutamente più sicuro anche in caso di ingestione accidentale sia da parte dell'uomo che degli animali;
questa realtà purtroppo si è scontrata sia con le norme in vigore ancora per poco (legge n. 748 del 1984 e successive integrazioni) e sia con le recentissime disposizioni legislative che regolano la produzione e la commercializzazione dei prodotti fertilizzanti: decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;
infatti anche tale norma, nel testo principale e nei suoi numerosi allegati, non prevede né la definizione di «fertilizzante pronto all'uso» né l'inclusione dei fertilizzanti pronti all'uso negli allegati;
tale situazione ha portato le aziende a commercializzare questi prodotti senza l'utilizzo in etichetta di chiare informazioni per il consumatore (ad esempio concime liquido per tutte le piante) ma cercando di eludere queste disposizioni con indicazioni generiche per non incorrere nelle sanzioni amministratite previste per il non rispetto della norma prima citata;
sui prodotti in questione si applica l'aliquota IVA del 20 per cento mentre come sappiamo i prodotti destinati alla nutrizione di piante potrebbero godere di agevolazioni fiscali (aliquota IVA del 4 per cento),

impegna il Governo

in sede di attuazione delle norme contenute nella legge comunitaria 2006, ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, nell'ambito della disciplina sui fertilizzanti richiamata in premessa, della categoria dei feritlizzanti già diluiti (o pronti all'uso) per il solo uso «hobbistico» per piante da balcone, in vaso o da appartamento.
9/1042/9. Gardini.

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea promuove e incentiva i biocarburanti e garantisce che la loro produzione e il loro utilizzo siano, in generale, compatibili con l'ambiente e che possano dare un contributo alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona tenendo conto delle considerazioni relative alla competitività;
è opportuno e prioritario avviare i preparativi per un utilizzo su larga scala dei biocarburanti migliorandone la competitività in termini di costi attraverso l'ottimizzazione della coltivazione di materie prime dedicate, la ricerca sui biocarburanti di «seconda generazione» e il sostegno alla diffusione sul mercato, incrementandone la scala dei progetti di dimostrazione ed eliminando gli ostacoli di carattere non tecnico;
è indirizzo dell'Unione europea e degli stati membri quello di esaminare le opportunità che si aprono per quei paesi interessati dalla riforma del regime UE dello zucchero grazie alla produzione di materie prime per biocarburanti e di biocarburanti;
la direttiva sui biocarburanti istituisce dei valori di riferimento pari al 2 per cento della quota di mercato nel 2005 e al 5,75 per cento nel 2010;
la percentuale del 2 per cento per il 2005 non è stata raggiunta. Con gli obiettivi fissati agli Stati membri UE è stato raggiunto solo l'1,4 per cento;
l'Italia è stata sottoposta a infrazione da parte della Commissione per il mancato raggiungimento della percentuale stabilita spettante;
per attuare la direttiva molti Stati membri dell'UE si stanno affidando alle esenzioni fiscali e in questo caso sono agevolati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia;
la direttiva sulla tassazione dell'energia consente agli Stati membri dell'UE,

a determinate condizioni, di concedere riduzioni/esenzioni fiscali sui biocarburanti;
è in fase di istituzione un quadro di incentivi legati alla prestazione ambientale dei singoli carburanti e combustibili, in modo da incoraggiare la domanda di biocarburanti;
il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, prevede, all'articolo 4, la promozione di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili;
nel nostro paese il settore bieticolo-saccarifero costituisce uno dei principali serbatoi per la produzione di biocarburanti;
attualmente è in corso la riconversione di 13 zuccherifici sui 19 totali esistenti nel nostro territorio nazionale, nonché la riconversione della produzione bieticola nei corrispondenti bacini, nonché dei fornitori di macchinari specifici in essi operanti;
la Conferenza Stato-Regioni ha trovato l'accordo sulla ripartizione dei fondi destinati alla ristrutturazione della filiera, che prevede il 90 per cento per l'industria e il restante 10 per cento agli agricoltori e fornitori di macchinari;
il piano di ristrutturazione prevede, prevalentemente, la riconversione degli zuccherifici in impianti per la produzione di biocarburanti e di energia elettrica da biomasse;
è urgente e strategico legare l'attività industriale alle produzioni del territorio per accrescere i livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a:
promuovere nuovi progetti di ricerca e a sostenere quelli già in iter su biocarburanti e biocombustibili (biomasse ed oleaginose);
predisporre nuove forme di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tese all'autoproduzione finalizzata sia all'autosufficienza energetica del comparto agricolo, sia alla riconversione di filiere agroindustriali, con particolare riferimento al settore bieticolo;
elevare il tonnellaggio del biodiesel per il quale è consentita la defiscalizzazione parziale dell'accisa, anche attraverso assegnazioni su base regionale, e prevedere un'adeguata defiscalizzazione anche per il bioetanolo, legando le misure esclusivamente alla trasformazione di produzioni della filiera agricola nazionale;
diversificare il valore del Certificato Verde secondo la fonte utilizzata, incrementando quello per la produzione di energia totalmente rinnovabile derivante dall'utilizzo di biomasse, sia quelle provenienti da coltivazioni intensive dedicate, sia quelle rivenienti dagli scarti di produzione agricola e forestale nazionale.
9/1042/10. Cesini, Servodio, Lombardi, Sperandio, Zucchi, Brandolini, Maderloni, D'Ulizia, Froner, Fiorio, Vacca, De Angelis.

La Camera,
premesso che:
la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, reca norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
è necessario attribuire un ruolo significativo al Parlamento nella fase discendente dell'attuazione delle direttiva comunitarie;
il disegno di legge in esame delega il Governo al recepimento della direttiva medesima;

nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede si deve tener conto di quelle più aderenti al disposto dell'articolo 10 della Costituzione;
appare opportuno tutelare in maniera particolare la posizione del richiedente asilo, affidando la decisione sulla possibilità di rimanere sul territorio nazionale ad un'autorità giurisdizionale e non al prefetto, che oggi decide sull'allontanamento;
il principio dell'effettività del ricorso è garantito in pieno soltanto qualora sia previsto il divieto di allontanamento del ricorrente fino alla pronuncia di un organo giurisdizionale;
appare altresì necessario ai fini della certezza del diritto e delle garanzie dei singoli fissare termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni, oltre ad adeguati strumenti per dare effettività ai principi di cui all'articolo 11 della direttiva;

vista la delicatezza della materia e la necessità di dare attuazione, oltre che alla direttiva, anche ad un diritto fondamentale previsto dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare il decreto legislativo di recepimento della direttiva con assoluta priorità e comunque già nei primi sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
9/1042/11. Zaccaria, Franco Russo, Licandro, Boato, Falomi, Zeller, Angelo Piazza, Adenti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-ter, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame vincola il Governo a seguire, tra i criteri e le procedure previste per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, quello più aderente al disposto dell'articolo 10 della Costituzione;
tale opzione produce, in presenza di ricorso giurisdizionale sulla decisione della domanda di asilo, l'effetto di consentire al ricorrente la libera permanenza nel territorio nazionale, sino ad una pronuncia del giudice;
si rende quindi indispensabile l'adozione di una regolamentazione particolarmente rigorosa, con la previsione di provvedimenti e procedimenti anche di natura speciale, tali da garantire tempi di pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria assolutamente tempestivi e non derogabili e tali da risultare effettivamente compatibili con esigenze di legalità e di tutela dell'ordine pubblico,

impegna il Governo

ad esercitare la delega conferita adottando le conseguenti determinazioni.
9/1042/12. Donadi, Costantini.

La Camera,
con l'approvazione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 14 comma 2 del disegno di legge 1042 si è compiuto un primo atto per ripristinare un riferimento normativo dedicato per la produzione e immissione in commercio di sostanze e prodotti necessari alla difesa fitosanitaria in agricoltura biologica. Tuttavia la continua crescita ed evoluzione del settore e la posizione di assoluto rilievo produttivo e mercantile che le produzioni biologiche italiane assumono, in particolare nel contesto europeo e internazionale, rendono necessario affrontare urgentemente in maniera più articolata e completa il tema della difesa fitosanitaria in agricoltura biologica. Ciò anche alla luce dell'importante lavoro di revisione, già avviato, dell'intera normativa comunitaria d'interesse, ovvero sia quella di settore (Reg. CEE n. 2092/91) che quella relativa, in generale, ai prodotti fitosanitari (Dir CE 91/414). La revisione avviata dalla

Commissione europea si configura infatti come una completa riorganizzazione del quadro normativo anche in materia di prodotti per la difesa fitosanitaria in agricoltura biologica, con importanti novità attese sia sul fronte delle procedure autorizzatorie che delle sostanze impiegabili, tale da poter rendere a breve necessario adeguare nuovamente in maniera sostanziale anche le normative nazionali,

impegna il Governo

a far sì che nell'ambito dei prossimi interventi normativi d'interesse per il settore dell'agricoltura biologica sia prevista in maniera prioritaria l'adozione di disposizioni specifiche che affrontino in maniera esauriente tutti gli aspetti relativi alla produzione, immissione in commercio e impiego di sostanze e prodotti per la difesa fitosanitaria in agricoltura biologica, in coerenza con il nuovo quadro normativo comunitario e con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei consumatori.

9/1042/13.Bellotti, Buonfiglio, Misuraca, Romele, Giuseppe Fini, Patarino.