Allegato A
Seduta n. 35 del 1/8/2006

(A.C. 1475 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO IMISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

ART. 1.
(Finalità e ambito di intervento).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
1. 1. Verro, Giudice.

Al comma 1, sopprimere le parole da: dell'Autorità, fino a: di settore.
1. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 3, 11, aggiungere le seguenti: 24,.

Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole: cittadino consumatore aggiungere le seguenti:, la protezione dell'affidamento del pubblico;
aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'esigenza di protezione dei diritti fondamentali.
* 1. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 3, 11, aggiungere le seguenti: 24,

Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole: cittadino consumatore aggiungere le seguenti:, la protezione dell'affidamento del pubblico;
aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'esigenza di protezione dei diritti fondamentali.
* 1. 4. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Salerno, Germontani.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio

1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
2. 29. Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 1. Mistrello Destro, Marras, Ravetto, Bruno, Boscetto, Marinello, Cicu, Laurini.

Sopprimerlo.
* 2. 40. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Germontani, Salerno, Ulivi, Benedetti Valentini, Pedrizzi, Raisi.

Sopprimerlo.
* 2. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in materia di professioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari difformi a quanto stabilito nei commi successivi:
2. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati e con le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori, sono stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali costituzionalmente rilevanti. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore al venti per cento del compenso previsto sulla base dei livelli tariffari. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.
3. L'attività libero professionale ed intelletuale, in qualunque modo esercitata, può essere oggetto di pubblicità informativa. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.

4. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata e societaria. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato «STP-Società tra professionisti», che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:
a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;
b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;
c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

Alle società tra professionisti costituite ai sensi del presente comma si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.
L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria. Gli articoli 2 e seguenti della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. È abrogato l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
6. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
7. Le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori sono tenute ad indicare il numero complessivo dei rispettivi associati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
2. 30. Peretti, Galletti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali).- 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche dei servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
3. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se sono redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati ed i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
4. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
2. 28. Franzoso.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) il divieto anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e

le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni;
b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo; che il professionista non può essere socio a più di una società o associazione; che la specifica prestazione deve essere resa sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente; che la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815; il rispetto dello norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime pressate in via generale a tutela degli utenti.
3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
2. 25. Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.
2. 4. Cota, Brigandi, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 35. Pedrini.

Al comma 1, sostituire le parole da: che prevedono fino a associazioni tra professionisti con le seguenti:, fatta eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Sono altresì

abrogate le disposizioni che determinano o comportano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interprofessionale, da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,.
2. 41. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Germontani, Salerno.

Al comma 1, alinea dopo le parole: professionali e intellettuali aggiungere le seguenti: non riservate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 37. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Germontani, Salerno.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 5. Verro, Giudice, Marinello.

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente:
sopprimere i commi 2, 2
-bis e 3;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 6. Bernardo, Armosino, Marinello, Laurini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 2. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 2. 8. Buontempo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Salerno, Germontani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime aggiungere le seguenti: sostituite dall'indicazione dei costi minimi di produzione delle prestazioni limitatamente a quelle attività professionali che si caratterizzano

per obblighi di tutela della salute verso le quali l'utente è portatore di palesi asimmetrie informative.
2. 33. Pedrini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.
* 2. 38. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Germontani, Salerno.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.
* 2. 9. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.
* 2. 800. Laurini.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del periodo con le seguenti:, con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 42. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Germontani, Salerno.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del periodo con le seguenti:, con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato;.
2. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle attività professionali sanitarie ove prevale l'obbligo dei mezzi rispetto all'obbligo dei risultati.
2. 34. Pedrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 11. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 801. Laurini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche parziale con le seguenti: fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina.
** 2. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole anche parziale con le seguenti: fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina.
** 2. 44. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Germontani, Salerno.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: criteri di trasparenza aggiungere la seguente:, serietà.
2. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 2. 15. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 16. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 2. 802. Laurini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: da parte di società di persone o associazioni di professionisti con le seguenti: da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,
2. 43. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Germontani, Salerno.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:, che il medesimo professionista non può partecipare fino alla fine della lettera.
2. 18. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole:; non è comunque consentita la costituzione di società interdisciplinari per gli esercenti le professioni legali ovvero per lo svolgimento di attività ritenute incompatibili per legge, regolamento o norma deontologica;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 19. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte, Marras, Marinello.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i divieti di cui alle lettere b) e c) non si applicano ai professionisti iscritti ai propri ordini professionali da meno di cinque anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 26. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 2.
* 2. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.
* 2. 803. Laurini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni riguardanti aggiungere le seguenti: l'esercizio della professione di avvocato e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 45. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Germontani, Salerno.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: reso nell'ambito aggiungere le seguenti: dei settori pubblici.
* 2. 20. Buontempo, Germontani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: reso nell'ambito aggiungere le seguenti: dei settori pubblici.
* 2. 804. Laurini.

Sopprimere il comma 2-bis.
2. 21. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 3.
* 2. 22. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 3.
* 2. 805. Laurini.

Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.
* 2. 23. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.
* 2. 46. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci

professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;
b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;
c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;
d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;
e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
2. 31. Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;
b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;
c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;
d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;
e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. 39. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;
b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;
c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;
d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;
e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
2. 24. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 6, dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «Il 30 per cento della tariffa professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il 30 per cento del valore della prestazione professionale calcolata in base ai parametri del libero mercato».
2. 49. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Germontani, Salerno.

ART. 3.
(Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale).

Sopprimerlo.
* 3. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 3. 800. Fitto.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: alimenti e bevande, aggiungere le seguenti: e la vendita di giornali quotidiani e periodici.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3. 5. Della Vedova.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3. 2. Verro, Giudice.

Al comma 1, lettera f-bis), sostituire le parole: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione con le seguenti: a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione, le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
3. 8. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 2, dopo le parole: le disposizioni aggiungere le seguenti: finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, nonché quelle.
3. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50 per cento della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1.000 euro al metro quadro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
3. 7. Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50 per cento della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1.000 euro al metro quadro».
3. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare). - 1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.
2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superficipertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
3. 03. Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare). - 1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.
2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.
* 3. 01. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare). - 1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.
2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti,

ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.
* 3. 04. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Germontani, Salerno.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 1. Verro, Giudice, Marinello, Misuraca, Ravetto, Lenna.

Sopprimerlo.
* 4. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 4. 4. Buontempo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti dal 1o gennaio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 6. Lupi, Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o gennaio 2008.
* 4. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o gennaio 2008.
* 4. 25. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune fino alla fine del comma, con le seguenti: regolati dalle normative appositamente emanate dalle Regioni entro il 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 7. Lupi, Colucci, Marinello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari, con le seguenti: registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 8. Verro, Giudice, Osvaldo Napoli, Marinello.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal titolo abilitativo edilizio e aggiungere le seguenti: di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito,
* 4. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal titolo abilitativo edilizio e aggiungere le seguenti: di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito,
* 4. 29. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal titolo abilitativo edilizio e aggiungere le seguenti: di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione.
** 4. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal titolo abilitativo edilizio e aggiungere le seguenti: di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione.
** 4. 27. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore.
* 4. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di Commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore.
* 4. 33. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
a) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;
b) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;
c) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo.
4. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 34. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'im

presa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore.
4. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione con le seguenti: a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione, le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
4. 22. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 2-ter, premettere la seguente lettera:
0a) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi.
4. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2-ter, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 31. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
a) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;
b) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;
c) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 24. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei panifici, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, è permesso il consumo immediato degli alimenti di cui è consentita la produzione, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate, fatta eccezione per mensole, piani d'appoggio, stoviglie e posateria a perdere. Gli stessi limiti valgono per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei quali è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
4. 19. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 28. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
4. 21. Peretti, Galletti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie.
4. 20. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.
* 4. 16. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.
* 4. 26. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese di panificazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislatura vigente per i chioschi, è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
4. 17. Lupi, Colucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.
* 4. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.
* 4. 30. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

ART. 5.
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci).

Sopprimerlo.
* 5. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 5. 800. Raisi, Germontani.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci). - 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e j), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché

le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità «self-service» e di effettuare comunicazione pubblicitaria.
2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1 è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1o gennaio dell'anno successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari «carte fedeltà».
3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano comportare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.
4. Al comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, alla lettera b), sono aggiunte le parole: «Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1, dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità».
5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le società di cui al comma precedente possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni».
3) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
4) al comma 9 i periodi secondo, terzo, quarto e quinto, sono soppressi;
b) all'articolo 8, al comma 1, lettera a) la parola: «distribuzione» è soppressa.

6. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 3. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte, Marras, Marinello.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci). - 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e j), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità «self-service» e di effettuare comunicazione pubblicitaria.
2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1 è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1o gennaio dell'anno successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari «carte fedeltà».
3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano comportare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.
4. Al comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, alla lettera b), sono aggiunte le parole: «Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1, dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità».
5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le società di cui al comma precedente possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni».
3) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
4) al comma 9 i periodi secondo, terzo, quarto e quinto, sono soppressi;

b) all'articolo 8, al comma 1, lettera a) la parola: «distribuzione» è soppressa.

6. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».
5. 39. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:
alla presenza e con l'assistenza personale fino alla fine del periodo;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
sul prezzo aggiungere le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. L'Agenzia italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita di medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 7. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:
alla presenza e con l'assistenza personale fino alla fine del periodo;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
sul prezzo aggiungere le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. L'Agenzia italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita di medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1;
5. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:
alla presenza e con l'assistenza personale fino alla fine del periodo;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
confezione del farmaco aggiungere le seguenti: senza obbligo di prescrizione;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. L'Agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 9. Armosino, Bernardo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:
alla presenza e con l'assistenza personale fino alla fine del periodo;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
confezione del farmaco aggiungere le seguenti: senza obbligo di prescrizione;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. L'Agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
5. 45. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:
alla presenza e con l'assistenza personale fino alla fine del periodo;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. L'agenzia italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 6. Giudice, Zorzato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:
alla presenza e con l'assistenza personale fino alla fine del periodo;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. L'agenzia italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
* 5. 5. Moroni, Lucchese, Di Virgilio, Lisi, Garavaglia, Marras, Marinello, Cicu.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:
alla presenza e conl'assistenza personale fino alla fine del periodo;


al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. L'agenzia italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
* 5. 8. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 11. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
* 5. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9-bis fino a: prescrizione medica con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
* 5. 47. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Ulivi, Saglia, Germontani, Salerno.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e alla regione in cui ha sede l'esercizio aggiungere le seguenti:, nonché al competente Ordine provinciale dei farmacisti unitamente al nome, cognome, data di assunzione e di cessazione dei farmacisti addetti all'esercizio.

Conseguentemente:
dopo il comma 6-
ter, aggiungere il seguente:
6-quater. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola delle società di cui al comma 1.

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 35. Bernardo, Armosino, Marinello.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e alla regione in cui ha sede l'esercizio aggiungere le seguenti:, nonché al competente Ordine provinciale dei farmacisti unitamente al nome, cognome, data di assunzione e di cessazione dei farmacisti addetti all'esercizio.
5. 49. Ulivi, Saglia, Pedrizzi, Germontani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: La vendita di cui al comma 1 è consentita fino a: essere effettuata con le seguenti: La vendita e la dispensazione di cui al comma 1 sono consentite durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e devono essere effettuate.
5. 48. Ulivi, Saglia, Pedrizzi, Germontani.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 12. Verro, Giudice, Marinello.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: commerciale aggiungere le seguenti: nonché, nei comuni con oltre 50.000 abitanti, durante gli appositi turni notturni e festivi decisi dalle competenti autorità comunali.
5. 15. Cirino Pomicino, Catone, Francesco De Luca, Nardi, Barani, Del Bue.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e deve essere effettuata fino alla fine del comma, con le seguenti:, in una parte della superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il self service, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
5. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I soggetti in possesso del titolo e dell'abilitazione professionale per l'esercizio

dell'attività di farmacista sono autorizzati, anche se in regime non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad esercitare liberamente la professione di farmacista in farmacia, previa comunicazione al Ministero per la salute ed alla Regione nel cui territorio intendono svolgere tale attività.
5. 13. Rao, Reina, Oliva, Neri, Lo Monte.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
5. 52. Ulivi, Saglia, Pedrizzi, Germontani, Raisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla presenza e con l'assistenza con le seguenti: dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci, alla presenza e con l'assistenza continuativa,

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 41. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla presenza e con l'assistenza con le seguenti: dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci, alla presenza e con l'assistenza continuativa,
5. 16. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: assistenza aggiungere la seguente: continuativa,
5. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 1 provvedono a trasmettere alla banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le procedure e le modalità fissate dal decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le informazioni atti a consentire il monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno dei sistema distributivo.
5. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I reparti degli esercizi commerciali di cui al comma 1 destinati alla vendita di farmaci devono possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi

previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte dei distributore fino all'acquisto da parte dei privati.
5. 19. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La vendita delle confezioni monodose o delle confezioni contenenti una singola unità posologica di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, limitatamente ai farmaci individuati al comma 1, è consentita negli esercizi commerciali anche al di fuori degli appositi reparti di cui al comma precedente.
5. 20. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incentivare il livello di offerta a vantaggio del consumatore e di armonizzare gli orari delle farmacie territoriali con quelli degli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono eliminati:
a) il limite massimo delle ore di apertura settimanale delle farmacie territoriali;
b) i giorni di chiusura obbligatoria domenicale o per festività;
c) il limite minimo di ferie annuali;
d) l'uniformità negli orari di apertura a livello regionale.
5. 21. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sul prezzo aggiungere le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
5. 22. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: rientrante nelle categorie di cui al comma 1 con le seguenti: dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
5. 51. Ulivi, Saglia, Pedrizzi, Germontani.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le farmacie che operano gli sconti sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e sui farmaci di automedicazione debbono darne comunicazione al pubblico attraverso l'affissione di un avviso all'esterno della farmacia stessa.
5. 23. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. L'Agenzia italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 53. Ulivi, Saglia, Pedrizzi, Germontani.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. L'Agenzia italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
5. 26. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. L'Agenzia italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 43. Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa

sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 44. Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere il comma 5.
5. 27. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 5, sopprimere le parole da: al comma 1, lettera a) fino alla fine del comma.
5. 28. Cancrini.

Sopprimere il comma 6.
5. 29. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie»;
b) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Conseguentemente:
sostituire il comma 6-
bis con il seguente seguente:
6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n, 362, è sostituito dal seguente: «9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione»;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 46. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie».
b) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei

provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 30. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, sostituire le parole: i commi 5, 6 e 7 con le seguenti: i commi 5 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
5. 32. Giudice, Zorzato, Marinello.

Al comma 6, sostituire le parole: i commi 5, 6 e 7 con le seguenti: i commi 5 e 7.
5. 31. Buontempo, Germontani.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: «9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina, di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».
5. 33. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 6-bis, capoverso comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto e al presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici).

- 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 34. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
6-quater. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola delle società di cui al comma 1.
5. 50. Ulivi, Saglia, Pedrizzi, Germontani.

Sopprimere il comma 7.
5. 36. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».
5. 37. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le regioni, promuove una campagna istituzionale finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori.
7-ter. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui ai decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
5. 38. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 6.
(Interventi per il potenziamento del servizio di taxi).

Sopprimerlo.
6. 2. Antonio Pepe, Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: o stagionali con le seguenti: per un massimo di un mese, o stagionali, non concedibili entro l'anno solare più volte allo stesso soggetto.
6. 1. Buontempo, Germontani.

ART. 7.
(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati).

Sostituirlo con il seguente:
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetti l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 391 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 1. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.
2-ter. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) Presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 4. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'utilizzo dello Sportello telematico dell'automobilista, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358, è esteso alle agenzie private regolarmente autorizzate per pratiche auto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento«;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 2. Amoruso, Germontani.

ART. 8.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
8. 1. Ravetto.

Sopprimerlo.
8. 7. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2008, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
8. 9. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
Qualora entro la data di cui al comma 1, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
8. 4. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o gennaio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
8. 6. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 2 gennaio 2007.

Conseguentemente:
al comma 2, primo perioodo, premettere le parole:
Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 2 gennaio 2007.
8. 11. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e di imposizione di prezzi minimi fino alla fine del comma.

Conseguentemente:
sostituire i commi 2, 3 e 3-
bis con i seguenti:
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più compagnie

assicurative individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1o gennaio 2007.
3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agli intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori, comporterà l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa di euro 1.000.000,00, per ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante;
sostituire la rubrica con la seguente: Clausole anticoncorrenziali in tema di Assicurazioni;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
8. 3. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti.
8. 8. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione responsabilità civile auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
8. 2. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 150 del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) sono aggiunte le parole: «ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
8. 5. Peretti, Galletti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 150 del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) sono aggiunte le parole: «ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia».
8. 10. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

ART. 9.
(Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari).

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:
«2-quater. Al fine di accrescere il livello di informazione del consumatore riguardo al processo di formazione dei prezzi al consumo, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono in comune e rendono pubblici i dati contenuti ai sistemi informativi sui prezzi all'ingrosso ed al dettaglio attualmente detenuti dalle strutture ad essi afferenti. Il pubblico accesso a tali dati avviene, sia direttamente, attraverso i siti internet dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali, sia indirettamente, per tramite delle regioni, delle province e dei comuni, a disposizione dei quali sono posti, dagli stessi Ministeri, i collegamenti ai sistemi informativi di cui sopra.»
9. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso comma 2-quater, sostituire le parole da: potenziando il sistema fino alla fine del capoverso, con le seguenti: riguardo all'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico definiscono, di concerto, le modalità per porre a disposizione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali i collegamenti ai sistemi informativi loro afferenti ed al database nazionale denominato area prezzi della Borsa merci telematica italiana.
9. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole da: anche mediante la pubblicazione sul sito internet fino alla fine del capoverso, con le seguenti: secondo le modalità ritenute più efficaci, purché senza ulteriori oneri per le amministrazioni interessate.
9. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia

il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 10.
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 118 con il seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.
2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
10. 10. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 118 con il seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.
2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione

di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
10. 9. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 118, comma 1, dopo le parole: nei contratti di durata aggiungere le seguenti: salvo che, ma solo per i tassi di interesse, nei finanziamenti fondiari,

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, dopo le parole:
deve essere comunicata aggiungere le seguenti:, qualora peggiorativa,
al comma 2, dopo le parole: nei contratti di durata aggiungere le seguenti: salvo che nei finanziamenti fondiari,
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
10. 1. Armosino, Bernardo.

Al comma 1, capoverso Art. 118, comma 1, sopprimere le parole: qualora sussista un giustificato motivo.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
condizioni contrattuali aggiungere le seguenti:, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore, o meno favorevole per il cliente,.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni.
10. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 118, sostituire il comma 2 con il seguente:
«
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente per iscritto, con preavviso minimo di trenta giorni, e con l'esplicitazione, con caratteri evidenti e in testa alla comunicazione, della seguente dicitura: «Attenzione: proposta di modifica unilaterale del contratto - il cliente confronti le analoghe clausole contrattuali praticate dalle altre banche concorrenti».
10. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 118, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con preavviso minimo di 30 giorni con le seguenti: con preavviso minimo di 60 giorni;

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dal contratto entro 60 giorni con le seguenti: dal contratto entro 90 giorni.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
10. 4. Ravetto, Zorzato, Giudice, Verro, Casero, Angelino Alfano.

Al comma 1, capoverso Art. 118, al comma 4, premettere le parole: Nei contratti di conto corrente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
10. 5. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 118, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce modalità e termini per l'applicazione del presente articolo.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
10. 6. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 118, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione am
ministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.»
10. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 11.
(Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
11. 1. Bertolini, Giudice, Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
11. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente:
all'articolo 18, al comma 3, sostituire le parole:
50 milioni, con le seguenti: 25 milioni.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
11. 5. Fratta Pasini, Jannone, Vitali.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
11. 3. Ceccacci Rubino, Marras, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 2.
11. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
11. 7. Fratta Pasini, Jannone, Vitali, Osvaldo Napoli, Ceccacci Rubino, Verro.

Sopprimere il comma 3.
11. 9. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 5, sostituire le parole non possono fare parte fino alla fine con le seguenti: possono fare parte rappresentanti delle categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione ai soli fini della indicazione di fatti e pratiche economiche e negoziali da cui sono desumibili gli usi. Ai comitati partecipano anche rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti, con particolare riferimento ai consumatori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni

di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
* 11. 10. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Al comma 5, sostituire le parole non possono fare parte fino alla fine con leseguenti: possono fare parte rappresentanti delle categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione ai soli fini della indicazione di fatti e pratiche economiche e negoziali da cui sono desumibili gli usi. Ai comitati partecipano anche rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti, con particolare riferimento ai consumatori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
* 11. 800. Campa, Rosso, Zanetta.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: accessibile al pubblico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
12. 1. Verro, Giudice.

ART. 13.
(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
13. 32. Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 1. Osvaldo Napoli, Bernardo, Giudice, Verro.

Sopprimerlo.
* 13. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 13. 34. Iacomino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - 1. Le società, a capitale interamente pubblico o nelle quali la partecipazione pubblica condiziona anche in parte la nomina degli organi amministrativi o di controllo, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, che operano in favore degli enti predetti mediante affidamento diretto, possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici solo tramite le procedure di gara esperite ai sensi della vigente legislazione europea e nazionale.
2. Le stesse società non possono partecipare ad altre società o enti se non previa espressa e motivata deliberazione assunta con il voto favorevole della parte pubblica del capitale.
3. Le attuali partecipazioni devono essere confermate, con la procedura di cui al comma 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In mancanza la partecipazione deve essere ceduta a terzi, salvo che la società partecipata sia posta in liquidazione volontaria.
4. Gli atti posti in essere in violazione delle prescrizioni dei commi precedenti sono nulli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 5. Verro, Giudice.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. In attesa della compiuta riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al fine della effettiva realizzazione di condizioni di liberalizzazione, evitando alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, assicurando parità di accesso al mercato per tutti gli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite con affidamento diretto per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità o strumentali all'attività di pubbliche amministrazioni, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, possono rendere prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti che hanno partecipato alla loro costituzione. Le medesime società non possono partecipare ad altre società o enti e possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dagli originari costituenti, anche qualora questi ultimi siano subentrati nella medesima compagine sociale successivamente alla sua costituzione, indipendentemente dall'ammontare del relativo valore, esclusivamente in seguito ad affidamento mediante gara ad evidenza pubblica comunitaria.
13. 6. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a capitale interamente pubblico o misto con le seguenti: in cui la quota di capitale pubblico è superiore al 50 per cento.
13. 10. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: misto con la seguente: maggioritario.
13. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costituite o aggiungere le seguenti: successivamente allo scopo.
13. 14. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o partecipate dalle amministrazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: con affidamento diretto dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica, strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto.
13. 8. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la produzione di beni e servizi aggiungere le seguenti: non aventi rilevanza imprenditoriale o industriale.
13. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: strumentali all'attività di tali enti, con le seguenti: in favore di tali enti ed in funzione.
13. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: strumentali all'attività di tali enti con le seguenti: strumentali all'attività degli enti costituenti.
13. 13. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'attività di tali enti aggiungere le seguenti: e che abbiano queste attività in affidamento diretto.
13. 16. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'attività di tali enti aggiungere le seguenti: privi di rilevanza economica.
13. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: di rilevanza economica disciplinate dalle disposizioni di settore e da quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
13. 19. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: disciplinati dalla normativa dei singoli settori.
13. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nonché, nei casi consentiti fino alla fine del periodo, con le seguenti: devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di privati, né in affidamento diretto né con gara. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 7. Lupi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti aggiungere le seguenti: o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario.
13. 20. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per lo svolgimento di attività non consentite dal presente articolo.
13. 21. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: aventi lo stesso oggetto sociale del servizio svolto in esclusiva.
13. 22. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.
13. 23. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le operazioni contrattuali e societarie già perfezionate o in corso di perfezionamento a tale data.
13. 26. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti.
13. 24. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: le società di cui al comma 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare il 31 dicembre 2011 con esclusione di ogni proroga o rinvio. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, effettuando la separazione contabile e gestionale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro il 31 dicembre 2011. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 9. Verro, Giudice.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: le società di cui al comma 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare entro il 31 dicembre 2011, senza possibilità di proroga o rinvio. A tal fine, entro la medesima data, le attività non consentite possono essere cedute a terzi ovvero scorporate, effettuando la separazione contabile e gestionale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 33. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, primo periodo, sostituite le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 10 gennaio 2011.
13. 27. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
13. 28. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato.
13. 25. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
13. 29. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società per azioni a maggioranza pubblica, costituite nel territorio della regione siciliana, per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 30. Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Nel passaggio dei cantieri conseguenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alla situazione organizzativa alla data del 31 dicembre 2005, posticipato al 30 giugno 2006 per le società costituite nel 2006. Comunque per i soggetti cessionari che ricevono attività da soggetti cedenti che hanno realizzato perdite negli ultimi tre esercizi ripianate dagli enti partecipanti a capitale sociale non si applicano gli obblighi relativi al mantenimento delle organizzazioni preesistenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società

cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
13. 31. Gioacchino Alfano.

ART. 14.
(Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Sopprimerlo.
* 14. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 14. 9. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Leo, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 1.
** 14. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 1.
** 14. 6. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e.
* 14. 8. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e.
* 14. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, al comma 3, sostituire le parole: 3 per cento del fatturato con le seguenti: 1 per cento del fatturato.
** 14. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, al comma 3, sostituire le parole: 3 per cento del fatturato con le seguenti: 1 per cento del fatturato.
** 14. 7. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della con le seguenti: Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la.
14. 5. Saglia, Germontani.

ART. 14-bis.
(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Sopprimerlo.
14-bis. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle garanzie di partecipazione e di contraddittorio con i soggetti interessati,
14-bis. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proposta di impegni è oggetto di consultazione con gli altri operatori terzi eventualmente interessati e le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
14-bis. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

TITOLO IIMISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Capo IMISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

ART. 16.
(Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 18:

a) sopprimere i commi 1 e 3;
b) al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni;
sopprimere l'articolo 19;
all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
all'articolo 31:

a) al comma 1, sopprimere le parole: o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente;
b) al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento;
dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34.1. - 1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.
2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.
3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
all'articolo 35:
a) sopprimere il comma 1;
b) sopprimere i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 12, sostituire le parole
: salvo per importi unitari inferiori a 100 euro con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limitazioni all'uso del contante per la prevenzione del riciclaggio;

d) al comma 14, dopo le parole: La disposizione di cui al comma 13 aggiungere le seguenti: si applica ai Paesi e territori non compresi nell'Unione europea e;
e) sopprimere i commi 25 e 26;
f) al comma 27, primo periodo:
1) dopo le parole: nei confronti dei danneggiati aggiungere le seguenti:, con esclusione delle prestazioni comunque conseguenti ad eventi lesivi della salute,
2) dopo le parole: l'ammontare delle somme liquidate aggiungere le seguenti: comunque con l'esclusione di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
g) al comma 35, sopprimere il terzo periodo.
all'articolo 37, sopprimere il comma 51;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento«;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
16. 2. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 18:

a) sopprimere i commi 1 e 3;
b) al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni;
sopprimere l'articolo 19;
all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
all'articolo 31:

a) al comma 1, sopprimere le parole: o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente;
b) al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento;
dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34.1. - 1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.
2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.
3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
all'articolo 37:
a) sopprimere il comma 2;


b) al comma 4
:
1) alla lettera a), sostituire le parole: , nonché la natura degli stessi sono comunicate con le seguenti: è comunicata;
2) sopprimere la lettera b);
c) al comma 5, sopprimere le parole: , relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2001, ancorché cessati, nonché;
d) al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 2;
e) sopprimere i commi 7, 8 e 9;

f) al comma 15, capoverso Art. 32-bis, sopprimere il comma 13;
g) al comma 18
:
1) sopprimere il capoverso comma 15-bis;
2) al capoverso comma 15-ter, sopprimere le lettere a) e b);
h) al comma 21, sostituire le parole da: senza oneri per lo Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i bilanci di esercizio depositati;
i) sopprimere i commi 24, 25 e 26;
j) sopprimere i commi 29 e 30;
k) sopprimere il comma 31;
l) al comma 32, sopprimere la lettera b);
m) sostituire il comma 33 con il seguente:

33. Per la trasmissione telematica dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 429, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere indicati ulteriori modalità di adempimento, specifiche tecniche e termini in coerenza con lo sviluppo tecnologico e la disponibilità di strumenti di comunicazione telematica a disposizione dell'amministrazione finanziaria, e sopprimere i commi da 34 a 37;
n) sopprimere il comma 51.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
16. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Al comma 2, dopo le parole: territorio della Capitale della Repubblica aggiungere le seguenti: e del Comune di Milano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
16. 3. Lupi.

ART. 18.
(Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo).

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 1.
18. 9. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 con le seguenti 80 milioni per il 2006 e 100 milioni per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 14. Bono, Germontani.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 con le seguenti: 44 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, rubrica: Ministero dell'interno, voce: Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile, accantonamento 2006:
03.01.01.01 Spese generali di funzionamento sostituire la cifra: 1.341.979 con la seguente: 0;
03.01.01.02 Formazione e addestramento sostituire la cifra: 1539.581 con la seguente: 0;
03.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali sostituire la cifra: 3.563.440 con la seguente: 0.
18. 15. Grimoldi, Cota, Brigandì, Montani, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 25 milioni.

Conseguentemente:
all'articolo 36, sopprimere il comma 22;

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 11. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Di Centa.

Al comma 3, la cifra: 50 milioni è sostituita dalla seguente: 30 milioni.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 31;

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 12. Fabbri, Palmieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. La dotazione di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 60 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

Conseguentemente:
all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 nella misura dell'8 per cento;

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
18. 6. Zorzato, Verdini, Verro.

ART. 18-bis.
(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di contrasto agli incendi boschivi di competenza del Corpo Forestale dello Stato, per l'anno 2006, è trasferito allo stesso un contributo di 4 milioni di euro da ripartire tra i singoli Comandi regionali, in misura inversamente proporzionale alle unità di personale che, nei rispettivi territori di competenza, sono impiegate nei servizi antincendi, inclusi gli operai, anche a tempo determinato, alle dipendenze dello stesso Corpo forestale dello Stato e delle Amministrazioni regionali. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di lotta agli incendi boschivi per il biennio 2007-2008. A tal fine, per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
18-bis. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di contrasto agli incendi boschivi di competenza del Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2006, è trasferito allo stesso un contributo di 4 milioni di euro da ripartire tra i singoli Comandi regionali, in misura proporzionale alla superficie forestale presente sul territorio di loro competenza. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di lotta agli incendi boschivi per il biennio 2007-2008. A tal fine, per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
18-bis. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette risorse sono ripartite tra i Comandi regionali in misura inversamente proporzionale alle unità di personale che, sul territorio di competenza, sono impiegate nei servizi antincendi, inclusi gli operai, anche a tempo determinato, alle dipendenze dello stesso Corpo Forestale dello Stato e delle Amministrazioni regionali.
18-bis. 3. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette risorse sono ripartite tra i Comandi regionali in misura proporzionale alla superficie forestale presente sul territorio di competenza.
18-bis. 4. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la destinazione delle risorse di cui al comma 1 in funzione delle effettive esigenze dei Comandi regionali, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un piano triennale delle attività antincendi.
18-bis. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Capo IIINTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ

ART. 19.
(Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).

Sopprimere il comma 1.
* 19. 1. Buontempo, Germontani.

Sopprimere il comma 1.
* 19. 800. Fitto.

Al comma 1 sostituire le parole: 3 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
19. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.
* 19. 3. Buontempo, Germontani.

Sopprimere il comma 2.
* 19. 801. Fitto.

Sopprimere il comma 3.
19. 4. Buontempo, Germontani.

Capo IIIMISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

ART. 20.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 12. Bono, Germontani.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società coopera
tive).
- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 9. Bono, Germontani.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 13. Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10, lettera a), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;

al comma 3, le parole: 39 milioni di euro per l'anno 2006 sono sostituite dalle seguenti: 89;
dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo

38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono proporzionalmente ridotti.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 3. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte, Verdini, Verro.

Sopprimere il comma 2.
20. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 3-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 11. Bono, Germontani.

Sopprimere il comma 3-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
20. 10. Bono, Germontani.

ART. 21.
(Spese di giustizia).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis. 1. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono proporzionalmente ridotti.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
21. 1. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Boscetto.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
21. 3. Boscetto, Armosino.

Sopprimere il comma 1.
21. 5. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai giudici di pace, ai procuratori e ai giudici onorari di tribunale, ai giudici onorari aggregati, ai componenti le sezioni agrarie e i tribunali delle acque.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
21. 19. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 3 e 4.
21. 21. Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
21. 15. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto in fine il seguente comma:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 350».
21. 16. Capotosti.

Al comma 4 capoverso comma 6-ter, sostituire le parole da: è versato al bilancio

dello Stato fino a: Tribunali amministrativi regionali con le seguenti: è versato al Ministero della Giustizia.
21. 17. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 5.
21. 18. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 22.
(Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e delle istituzioni scolastiche con le seguenti:, delle istituzioni scolastiche e delle stazioni sperimentali per l'industria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
22. 10. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e delle istituzioni scolastiche con le seguenti:, delle istituzioni scolastiche e delle università, degli enti e delle istituzioni di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
* 22. 4. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e delle istituzioni scolastiche con le

seguenti:, delle istituzioni scolastiche e delle università, degli enti e delle istituzioni di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
* 22. 800. Fitto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e delle istituzioni scolastiche con le seguenti:, delle istituzioni scolastiche e degli enti e delle istituzioni di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
22. 3. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e delle istituzioni scolastiche con le seguenti:, delle istituzioni scolastiche e degli enti parco.
22. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 22-bis.
(Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria).

Al comma 2, sopprimere le parole: e comunque entro il 31 luglio 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1.

All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
22-bis. 1. Di Virgilio, Lisi, Lucchese, Garavaglia, Marras, Aprea.

ART. 23.
(Parere del Consiglio Universitario Nazionale).

Sopprimerlo.
23. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 24.
(Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri).

Sopprimerlo.
24. 1. Ulivi, Germontani.

ART. 25.
(Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni).

Al comma 1, elenco 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere della parte consequenziale.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 7:
al capoverso articolo 10-
ter:
a) sopprimere le parole:, nei limiti ivi previsti,;
b) dopo le parole: dichiarazione annuale aggiungere le seguenti:, se di ammontare superiore a centomila euro;
al capoverso articolo 10-quater:
a) sopprimere le parole:, nei limiti ivi previsti, ;
b) dopo le parole: somme dovute aggiungere le seguenti:, se di ammontare superiore a centomila euro.
25. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, elenco 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere della parte consequenziale.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a), capoverso comma 1, primo periodo:
1) sostituire le parole:
2 per cento con le seguenti: 1,3 per cento;
2) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,2 per cento;
b) alla lettera b), capoverso comma 3, primo periodo:
1) sostituire le parole: 1,50 per cento con le seguenti: 1 per cento;
2) sostituire le parole: 4,75 per cento con le seguenti: 4 per cento.
25. 11. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, elenco 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere della parte consequenziale.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento».
25. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, elenco 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere della parte consequenziale.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2.
25. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, elenco 1, voce: Istruzione sostituire l'unità previsionale di base: 03.01.01.01 (Uffici centrali) con la seguente:
03.01.01.01 (Uffici centrali):
Accantonamento 2006: 2.475.120;
Riduzione 2007: 3.207.964;
Riduzione 2008: 3.218.973;
Riduzione 2009: 3.245.546.

Conseguentemente:
al medesimo comma, elenco 1, voce:
Istruzione sostituire l'unità previsionale di base: 03.01.02.02 (Edilizia scolastica) con la seguente:
03.01.02.02 (Edilizia scolastica)
Accantonamento 2006: 0;
Riduzione 2007: 0;
Riduzione 2008: 0;
Riduzione 2009: 0.

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
25. 5. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

Al comma 1, elenco 1, voce: Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica sostituire l'unità previsionale di base: 04.01.01.01 (Uffici centrali) con la seguente:
04.01.01.01 (Uffici centrali):
Accantonamento 2006: 128.276;
Riduzione 2007: 150.589;
Riduzione 2008: 151.587;
Riduzione 2009: 178.160.

Conseguentemente,
al medesimo comma, elenco 1, voce:
Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica sostituire l'unità previsionale di base: 04.01.01.02 (Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche) con la seguente:
04.01.01.02 (Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche):
Accantonamento 2006: 0;
Riduzione 2007: 0;

Riduzione 2008: 0;
Riduzione 2009: 0.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
25. 7. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.

ART. 29.
(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-quater) quando designati come nuovi componenti in commissioni consultive di qualsiasi livello - di nomina parlamentare, governativa o ministeriale - siano ex parlamentari, la loro partecipazione avviene a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso spese.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
29. 3. Amoruso, Germontani.

ART. 30.
(Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali).

Al comma 1, capoverso comma 204, alinea, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
30. 3. Osvaldo Napoli, Verro, Giudice.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 204-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
30. 6. Verro, Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso 204-ter, sopprimere le parole: negli ultimi tre esercizi.
30. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 32.
(Contratti di collaborazione).

Al comma 1, capoverso comma 6, alinea, sostituire le parole: ad esperti con le seguenti: a soggetti.
32. 5. Filipponio Tatarella, Bono, Germontani.

Al comma 1, capoverso comma 6, lettera c), sopprimere le parole: e altamente qualificata.
32. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 6-bis.
32. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le università possono prescindere dall'espletamento delle suddette procedure comparative laddove la prestazione richiesta sia riferita ad attività di durata limitata e non soggetta a proroghe o rinnovi, quali quelle connesse con la realizzazione di specifiche fasi di progetti di ricerca o con il soddisfacimento di particolari esigenze relative a servizi anche didattici a favore degli studenti. In entrambe le fattispecie, la relativa spesa deve gravare su entrate proprie dei bilanci degli atenei.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
32. 3. Filipponio Tatarella, Bono, Germontani.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le università possono prescindere dall'espletamento delle suddette procedure comparative laddove la prestazione richiesta sia riferita ad attività di durata limitata e non soggetta a proroghe o rinnovi, quali quelle connesse con la realizzazione di specifiche fasi di progetti di ricerca o con il soddisfacimento di particolari esigenze relative a servizi anche didattici a favore degli studenti. In entrambe le fattispecie, la relativa spesa deve gravare su entrate proprie dei bilanci degli atenei.
32. 4. Filipponio Tatarella, Bono, Germontani.

ART. 33.
(Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società

cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
33. 7. Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno, Buontempo.

Sopprimerlo.
33. 1. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini, Fugatti.

Sopprimere il comma 1.
33. 2. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Caparini, Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale.
1-ter. Per i professori ordinari e associati rimangono ferme le disposizioni in materia di collocamento a riposo di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
33. 3. Di Virgilio, Lisi, Lucchese, Garavaglia, Ceroni, Aprea.

Al comma 2, sopprimere le parole: e autorizzata.
33. 4. Buontempo, Germontani.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
33. 5. Verro, Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui sopra non si applica nei confronti dei dirigenti degli enti locali che instaurino rapporti di lavoro dipendente di diritto privato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
33. 6. Verro, Giudice.

ART. 34.
(Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza).

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34.1. (Poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, diritti del contribuente e leale collaborazione). - 1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente solo a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.
34. 01. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

TITOLO IIIMISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 35.
(Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale).

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 2. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Giudice.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Al terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato

nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto».
3. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 93. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 2, sostituire le parole da: anche se fino alla fine del comma con le seguenti: qualora il corrispettivo della cessione sia sensibilmente diverso dai valori catastali, tenuto conto dei valori di mercato.

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole da:
anche se fino alla fine del comma con le seguenti: con le seguenti: qualora i relativi ricavi siano sensibilmente diversi dai valori catastali, tenuto conto dei valori di mercato;
sopprimere il comma 4;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 3. Gianfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 87. Alberto Giorgetti, , Ulivi, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

* 35. 5. Bernardo, Armosino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

* 35. 91. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
6-quater. Per i soggetti subappaltatori che prevalentemente effettuano operazioni di cui all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali spetta al committente il pagamento dell'imposta, non si applica il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 10. Gianfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 94. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 7, capoverso articolo 10-ter, sopprimere le parole:, nei limiti ivi previsti,

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, dopo le parole:
dichiarazione annuale aggiungere le seguenti:, se di ammontare superiore a centomila euro;
al capoverso articolo 10-quater:
sopprimere le parole:, nei limiti ivi previsti, ;
dopo le parole: somme dovute aggiungere le seguenti:, se di ammontare superiore a centomila euro.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 100. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 7, capoverso articolo 10-ter, sostituire le parole: nei limiti ivi previsti con le seguenti: per importi superiori a 75.000 euro.

Conseguentemente, al capoverso articolo 10-quater, sostituire le parole: nei limiti ivi previsti con le seguenti: per importi superiori a 75.000 euro.
35. 12. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 7, capoverso articolo 10-ter, sostituire le parole: dovuta in base alla con le seguenti: avendo omesso di presentare la.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 95. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 97. Antonio Pepe, Ulivi, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso 8-bis, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, capoverso 8-
ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 82. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso 8-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno

locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 9;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 92. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'applicazione della disposizione di cui articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8, non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 102. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 10, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: fissa.

Conseguentemente:
al medesimo comma 10, sopprimere la lettera
c);
al comma 10-bis, lettera b), capoverso articolo 1-bis, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1 per cento;
sopprimere il comma 10-ter;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo

28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
35. 80. Peretti, Galletti, Zinzi.

Al comma 10, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: fissa.

Conseguentemente:
al medesimo comma 10, sopprimere la lettera
c);
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 18. Della Vedova.

Al comma 10, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: fissa.

Conseguentemente:
al medesimo comma 10, sopprimere la lettera
c);
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 22. Armani, Germontani.

Al comma 10, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: le locazioni aggiungere le seguenti: non finanziarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 19. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «Locazioni» sono aggiunte le seguenti: «non finanziarie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10. 1. Per le cessioni di fabbricati strumentali e non, soggette ad IVA effettuate dalle società di cui all'articolo 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 24. Osvaldo Napoli.

Al comma 10-bis, lettera b), capoverso articolo 1-bis, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 10-
ter;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 20. Della Vedova.

Al comma 10-bis, lettera b), capoverso articolo 1-bis, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1 per cento.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10-
ter;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 25. Armani, Germontani.

Al comma 10-ter, sostituire le parole da: fondi immobiliari chiusi fino a: 1o settembre 1993, n. 385 con le seguenti:
a) fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86;
b) imprese di locazione finanziaria;
c) banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 26. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 10-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 28. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere i commi 12 e 12-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 29. Boscetto, Marras.

Sopprimere i commi 12 e 12-bis.
35. 30. Benedetti Valentini, Pedrizzi, Germontani.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 88. Contento, Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno, Raisi.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 800. Laurini.

Sopprimere il comma 12.
35. 31. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: I soggetti di cui al primo comma fino a: il pagamento delle spese.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 32. Boscetto, Armosino.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: I soggetti di cui al primo comma fino a: il pagamento delle spese.
35. 113. Contento, Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti di cui al primo comma con le seguenti: Dal 1o gennaio 2007, i soggetti di cui al primo comma.
35. 112. Contento, Germontani.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: di cui al primo comma aggiungere le seguenti:, qualora realizzino compensi annui maggiori a 300.000 euro,

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: salvo per importi unitari inferiori a 100 euro con le seguenti: per importi superiori a 3.000 euro.
35. 35. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: i soggetti di cui al primo comma aggiungere le seguenti:, aventi compensi superiori a 25.000 euro,
35. 36. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: I compensi in danaro fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 89. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: I compensi in danaro fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 33. Boscetto, Armosino, Laurini.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: I compensi in danaro fino alla fine del comma.
** 35. 34. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: I compensi in danaro fino alla fine del comma.
** 35. 114. Contento, Germontani.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire parole: I compensi con le seguenti: Dal 1o gennaio 2007, i compensi.
35. 107. Contento, Germontani.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 3 mila euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 90. Antonio Pepe, Contento, La Russa, Leo, Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: 100 euro aggiungere le seguenti:, a partire dal primo luglio 2007.
35. 38. Cirino Pomicino, Catone, Nardi, Francesco De Luca, Barani, Del Bue.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: 100 euro aggiungere le seguenti:; sono esenti le professioni sanitarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge n. 311 del 2004, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
35. 39. Bosi, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 12-bis con il seguente:
12-bis. In attesa di una disciplina fiscale che possa consentire la deducibilità parziale o totale delle spese sostenute per
prestazioni da parte degli esercenti arti e professioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007, il limite è stabilito in 1.000 euro.
35. 42. Cirino Pomicino, Catone, Nardi, Francesco De Luca, Barani, Del Bue.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 96. Antonio Pepe, Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 13, sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
«5-bis. Salvo prova contraria, la sede dell'amministrazione delle società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si considera esistente nel territorio dello Stato a condizione che dette partecipazioni rappresentino la maggior parte del patrimonio sociale di tali società ed enti e che questi ultimi siano, in alternativa:
a) controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.»

Conseguentemente:
al medesimo comma 13, capoverso comma 5-
ter, primo periodo, sopprimere la parola: controllato;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 85. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo:
1) sostituire le parole:
2 per cento con le seguenti: 1,3 per cento;
2) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,2 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 3, primo periodo:
1) sostituire le parole: 1,50 per cento con le seguenti: 1 per cento;
2) sostituire le parole: 4,75 per cento con le seguenti: 4 per cento.

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 103. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Germontani, Salerno.

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 46. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4, 5 per cento.
35. 53. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5 per cento.
35. 54. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le percentuali di cui, alla lettera a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 3 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti.
35. 52. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 15, lettera b), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1,50 per cento con le seguenti: 1 per cento.
35. 55. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 15, lettera b), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4,75 per cento con le seguenti: 3,25 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 49. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 15, lettera b), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4,75 per cento con le seguenti: 3,25 per cento.
35. 57. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 15, lettera b), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4,75 per cento con le seguenti: 4 per cento.
35. 56. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 17, sostituire le parole da: In caso di retrodatazione fino a: partecipano alla fusione con le seguenti: Prescindendo dall'eventuale retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi dei comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo dei soggetti che partecipano alla fusione, calcolato applicando le ordinarie regole di determinazione dei reddito d'impresa.

Conseguentemente:
al comma 18, sopprimere il secondo periodo;

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 86. Leo, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 19 e 20.
35. 60. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 22, primo periodo, dopo le parole : assoggettata ad IVA aggiungere le seguenti:, con esclusione di quelle effettuate tra parenti ed affini entro il terzo grado.
35. 115. Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano per i corrispettivi pagati prima del 4 luglio 2006.
35. 116. Antonio Pepe, Germontani.

Dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:
22-ter. I soggetti che pongono in essere cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa soggette ad IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono ottenere una perizia rilasciata da un esperto iscritto agli albi dei geometri, degli architetti o degli ingegneri indicante il valore di mercato dell'immobile trasferito. Qualora il trasferimento sia finanziato mediante mutuo fondiario, la perizia di cui al precedente periodo è sostituita da quella rilasciata all'istituto di credito ai fini dell'erogazione del mutuo stesso.
22-quater. La perizia di cui al comma 22-ter è allegata ai relativi atti di cessione. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54, terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il valore normale può essere desunto dalla perizia di cui al comma 22-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 68. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:
22-ter. I soggetti che pongono in essere cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa soggette ad IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono ottenere una perizia rilasciata da un esperto iscritto agli albi dei geometri, degli architetti o degli ingegneri indicante il valore di mercato dell'immobile trasferito. Qualora il trasferimento sia finanziato mediante mutuo fondiario, la perizia di cui al precedente periodo è sostituita da quella rilasciata all'istituto di credito ai fini dell'erogazione del mutuo stesso.
22-quater. La perizia di cui al comma 22-ter è allegata ai relativi atti di cessione. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54, terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il valore normale può essere desunto dalla perizia di cui al comma 22-ter.
35. 66. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:
22-ter. Al fine di contrastare l'abusivismo nell'attività di mediatore di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, all'articolo 8 della legge medesima, comma 1, primo periodo, le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 67. Bertolini, Verro.

Sopprimere il comma 23-ter.
35. 119. Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 23-ter, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stesse disposizioni si applicano comunque in caso di donazione e divisione.
35. 120. Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 23-ter, dopo il capoverso comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per le cessioni di beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate in seguito al riscatto dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 69. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. 1. Le facoltà previste dai commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle loro entrate, dagli enti locali e dai loro concessionari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 71. Osvaldo Napoli, Verro, Giudice.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. 1. Le facoltà previste dai commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle loro entrate, dagli enti locali e dai loro concessionari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 105. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 27 con il seguente:
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese di assicurazioni che erogano, in ragione di contratti di assicurazione del ramo r.c. auto, somme di denaro a titolo di risarcimento, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e, se disponibile, dei soggetti che hanno effettuato prestazioni che sono state specificamente considerate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 106. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 28, sostituire le parole: risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del con le seguenti: verifica l'effettuazione e il.
35. 74. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 29, sostituire le parole: La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, con le seguenti: La verifica da parte dell'appaltatore avviene.
35. 76. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: l'appaltatore verifica fino alla fine del periodo, con le seguenti: il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (Durc) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 75. Bernardo, Armosino.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: l'appaltatore verifica fino alla fine del periodo, con le seguenti: il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (Durc) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 35. 99. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 30.
35. 77. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere i commi 32 e 33.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 109. Ulivi, Germontani.

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 78. Gianfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 104. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «nella misura del 27 per cento».
35-ter. All'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
35. 79. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

ART. 36.
(Recupero di base imponibile).

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Nella tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, l'aliquota è innalzata all'11 per cento per tutti prodotti del settore dolciario e da forno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 93. Alberto Giorgetti, Germontani.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) è sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
36. 70. D'Agrò, Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 82. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 5. Giudice, Zorzato, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo con le seguenti: definitivamente approvato con legge regionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 97. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 2, sostituire le parole: indipendentemente dall'approvazione della regione e con le seguenti: dopo l'approvazione della regione e indipendentemente.
36. 64. Peretti, Galletti, Zinzi.

Sopprimere i commi 3 e 4.
36. 7. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire i commi 3, 4 e 4-bis con i seguenti:
3. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riguardo agli utili provenienti da società residenti nei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato a condizione che:
a) le azioni, quote o altri strumenti finanziari e diritti da cui derivano gli utili siano detenuti tramite soggetti direttamente o indirettamente controllati, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, dal percipiente residente;
b) per tali soggetti dette azioni, quote o altri strumenti finanziari e diritti rappresentino la maggior parte del patrimonio sociale».

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano agli utili percepiti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 72. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: pertinenza. Il costo delle predette aree fino alla fine del comma con le seguenti: pertinenza qualora detto costo risulti superiore alle spese necessarie per la demolizione dei fabbricati ivi esistenti e dello sgombero dai detriti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 81. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La quota del costo complessivo da attribuire alle predette aree è determinata sulla base di apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili o, in mancanza, in misura pari al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 10 per cento del costo complessivo stesso; a tale fine il costo complessivo è assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati. Per le società che adottano, anche per opzione, i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio l'attribuzione di cui al periodo precedente è determinata, in ogni caso, sulla base dei valori risultanti in bilancio.

Conseguentemente:
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o comunque utilizzati a partire da periodi di imposta precedenti.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 73. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: al valore fino a: non inferiore con le seguenti: all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 91. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 8, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 69. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 8, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: operano con riferimento ai redditi imputati dalle società partecipate per effetto dell'esercizio o del rinnovo delle opzioni di cui agli articoli 115, comma 4, e 116, comma 1, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasmesse all'Agenzia delle entrate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 74. Leo, Germontani, Salerno.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni in materia di trasparenza e consolidato fiscale, di cui agli articoli 115, 116, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui termini siano già scaduti alla predetta data ovvero vengano a scadenza entro il sessantesimo giorno successivo possono essere eseguite fino e tale ultimo giorno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 75. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 13, sostituire le parole: ma non oltre l'ottavo con le seguenti: senza alcun limite di tempo.
36. 25. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 76. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «i trasferimenti di beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99». Conseguentemente i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.
36. 27. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «i trasferimenti di beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 28. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 67. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).
36. 30. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 22

Conseguentemente:
all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 32. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Di Centa.

Al comma 22, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 11, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione non spetta alle persone fisiche non residenti».
36. 34. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 22, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 11, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione non spetta alle persone fisiche non residenti relativamente ai redditi da fabbricati».
36. 35. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 22, sopprimere la lettera b).
36. 33. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 52 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione dei trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 120. Ulivi, Germontani.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma 1 dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per importi eccedenti la cifra».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 79. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Germontani.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, al comma 4-bis le parole: «che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano superato l'età di 55 anni».
36. 38. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2007.
36. 39. Cota, Brigandì, Montani, Filippi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Le modifiche all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 23 hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 78. Leo, Ulivi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 26, dopo le parole: assegnazione ai dipendenti si effettua aggiungere le seguenti: a seguito di piani di opzioni comunque deliberati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 43. Bernardo, Armosino.

Al comma 27, capoverso articolo 8, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 46. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 29, lettera a), numero 1) sopprimere i capoversi commi 1-bis e 1-ter.
36. 48. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 29, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis), sopprimere le parole: gli immobili e.

Conseguentemente:
dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-
bis) nel comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «gli immobili e» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «di beni mobili» sono soppresse;
c) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di 15 anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili»;
d) il quarto periodo è soppresso;
e) al quinto periodo, le parole: «di beni mobili» sono soppresse;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società coopera
tive).
- 1. All'articolo 1, comma 460, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 51. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 29, lettera a) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 96. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Ulivi, Germontani, Salerno.

Al comma 29, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: è inserito fino alla fine del numero con le seguenti: sono inseriti i seguenti: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente anche se anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Sono altresì deducibili in capo a quest'ultimo le spese direttamente sostenute in correlazione al mandato professionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 86. Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 29, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: è inserito fino alla fine del numero con le seguenti: sono inseriti i seguenti: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente anche se anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Sono altresì deducibili in capo a quest'ultimo le spese direttamente sostenute in correlazione al mandato professionale».
36. 52. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 29, lettera a), numero 2) sopprimere le parole: e da questi addebitate nella fattura.
36. 49. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) nell'articolo 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «determinazione del reddito d'impresa»

sono aggiunte le seguenti: «e di lavoro autonomo»;
2) al comma 3, dopo le parole «Ai fini dell'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «del comma 2 dell'articolo 54 e».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 61. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società coopera
tive).
- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 77. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 30.
36. 53. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 30 con i seguenti:
30. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
30-bis. La disposizione di cui al comma 30 si applica ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico che concorrono a formare il reddito imponibile per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 84. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 33.
36. 55. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 68. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 34 con il seguente:
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di versamento, della seconda ovvero unica rata dell'acconto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2007, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 36. 57. Bernardo, Armosino.

Sostituire il comma 34 con il seguente:
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di versamento, della seconda ovvero unica rata dell'acconto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2007, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 36. 95. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Leo, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 34 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse sanzioni sulla prima rata di acconto per differenze determinate dall'applicazione dei presente decreto.
36. 58. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
34-ter. A partire dall'anno 2007, è istituita una tassa di concessione governativa annuale sull'attività di notaio, pari a 50.000 euro.
36. 59. Cota, Brigandì, Montani, Filippi, Fugatti.

ART. 37.
(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 103. Ulivi, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 1. Bernardo, Armosino.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 91. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Ulivi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 51. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al sesto comma, le parole: «tramite bollettino di conto corrente postale» sono soppresse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi e sui prodotti alcolici). - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
37. 5. Peretti, Zinzi.

Al comma 5, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2005 con le seguenti: dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 4. Bernardo, Armosino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le informazioni acquisite dall'Anagrafe tributaria devono essere assoggettate alla massima riservatezza, in linea con quanto previsto dal codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
37. 90. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 106. Ulivi, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 8 e 9.
* 37. 100. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 8 e 9.
* 37. 6. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
** 37. 7. Bernardo, Armosino.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
** 37. 63. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi con le seguenti: Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 50. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi con le seguenti: Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto.
37. 85. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: il contribuente aggiungere le seguenti: con volume d'affari superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 49. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: il contribuente aggiungere le seguenti: con volume d'affari superiore a 20.000 euro.
37. 84. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: l'elenco dei soggetti nei cui con le seguenti: l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 48. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: l'elenco dei soggetti nei cui con le seguenti: l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 37. 86. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: l'elenco dei soggetti nei cui con le seguenti: l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 37. 8. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non si applicano alle imprese che fruiscono della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni

esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 71. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi.

Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non si applica alle imprese che hanno esercitato il diritto alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».
37. 9. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e di gas ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605».
37. 37. Saglia, Germontani.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 64. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 9.
37. 70. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 47. Leo, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 83. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 10. Bernardo, Armosino.

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 104. Ulivi, Germontani.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.
37. 32. Fugatti, Cota.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.
37. 33. Fugatti, Cota.

Al comma 10, lettera b), numero 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio con le seguenti: entro il 30 settembre.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole:
settimo mese con le seguenti: nono mese;
alla lettera d):
al numero 1, sostituire le parole:
31 marzo con le seguenti: 30 settembre;
al numero 2, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 settembre;
alla lettera e), numero 2, sostituire le parole: del settimo con le seguenti: del nono;

sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica»sono sostituite dalle seguenti: «, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica»;
2) al comma 2, le parole: «, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica»sono sostituite dalle seguenti: «, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica»;
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 46. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 10, lettera b), numero 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio con le seguenti: entro il 30 settembre.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole:
settimo mese con le seguenti: nono mese;
alla lettera d):
al numero 1, sostituire le parole:
31 marzo con le seguenti: 30 settembre;
al numero 2, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 settembre;
alla lettera e), numero 2, sostituire le parole: del settimo con le seguenti: del nono;
sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica»sono sostituite dalle seguenti: «, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica»;
2) al comma 2, le parole: «, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica»sono sostituite dalle seguenti: «, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica».
37. 82. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 10, lettera b), numero 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio con le seguenti: entro il 30 settembre.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 59. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 10, lettera b), numero 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio con le seguenti: entro il 30 settembre.
37. 65. Alberto Giorgetti, Leo, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.
37. 34. Fugatti, Cota.

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.
37. 35. Fugatti, Cota.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 1, sopprimere la parola:, agricole.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 72. Leo, Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 1, sostituire le parole: 7.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 101. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 1, sostituire le parole: 7.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.
37. 11. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 1, sostituire le parole: 7.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 75. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 1, dopo le parole: 7.000 euro aggiungere le seguenti:, ovvero a 20.000 euro nel caso di attività agricole,

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 13. Gioacchino Alfano, Zorzato, Armosino, Gianfranco Conte.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 1, sostituire le parole: sono esonerati con le seguenti: possono optare per l'esonero.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: I soggetti che rientrano fino a: regime normale con le seguenti: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 44. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 1, sostituire le parole: sono esonerati con le seguenti: possono optare per l'esonero.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: I soggetti che rientrano fino a: regime normale con le seguenti: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime.
37. 81. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 15, capoverso Art. 32-bis, comma 3, dopo le parole: di determinazione aggiungere le seguenti: o di detrazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 74. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Fermontani, Salerno.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 15. Gianfranco Conte, Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.
37. 14. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 18, sostituire il capoverso comma 15-ter con il seguente:
«15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 43. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 18, capoverso comma 15-ter, sopprimere la lettera b).
37. 79. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 16. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 32.
37. 99. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Germontani, Salerno.

Al comma 32, sopprimere la lettera a).
37. 98. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Germontani, Salerno.

Al comma 32, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al numero 4), sono aggiunte, in fine, le parole: «; il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento non può essere inferiore a 60 giorni, con possibilità di proroga su richiesta del contribuente».
37. 97. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 42. Leo, Germontani, Salerno.

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.
37. 87. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Germontani, Salerno.

Al comma 33, dopo le parole: della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti: con volume d'affari superiore a 20.000 euro,

Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 76. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 33, dopo le parole: trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 41. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 33, dopo le parole: trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
37. 78. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 34, primo periodo, dopo le parole: modalità tecniche aggiungere le seguenti:, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società coopera
tive).
- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 40. Leo, Germontani, Salerno.

Al comma 34, primo periodo, dopo le parole: modalità tecniche aggiungere le seguenti:, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,
37. 77. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 37, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 1o gennaio 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: luglio 2007 con le seguenti: luglio 2008.
37. 96. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Al comma 38, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo le parole: «esclusi quelli acquisiti per successione» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 18. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 43 con il seguente:
43. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 20. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 43 con il seguente:
43. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.
37. 19. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.
37. 36. Fugatti, Cota.

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 22. Bernardo, Armosino.

Sopprimere il comma 49.
37. 89. Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 49 con il seguente:
49. I soggetti titolari di partita IVA intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diviene obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 73. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Sostituire il comma 49 con il seguente:
49. I soggetti titolari di partita IVA intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diviene obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 37. 24. Gioacchino Alfano, Lenna, Verro.

Sostituire il comma 49 con il seguente:
49. I soggetti titolari di partita IVA intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diviene obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma.
37. 23. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Sopprimere i commi 53 e 55.
37. 25. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Sopprimere il comma 55.
37. 29. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 55, primo periodo, sostituire le parole da: L'imposta comunale fino a: versata con con le seguenti: I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 30. Osvaldo Napoli, Verro, Giudice.

Al comma 55, primo periodo, sostituire le parole da: L'imposta comunale fino a: versata con con le seguenti: I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento.
37. 95. Antonio Pepe, Leo, La Russa, Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, diritti del contribuente e leale collaborazione).- 1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente solo a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
37. 01. Armosino, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte.

ART. 38.
(Misure di contrasto del gioco illegale).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
38. 23. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
38. 24. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 10 per cento.
38. 3. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
38. 4. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.
38. 25. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:, le sale pubbliche di gioco fino alla fine della lettera.
38. 5. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,.
* 38. 6. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,.
* 38. 26. Buontempo, Germontani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, aggiungere le seguenti: nelle quali non possono essere esercitati giochi diversi da quello previsto dal medesimo decreto,.
38. 7. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 287, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il possesso di una concessione italiana da parte di un operatore straniero soddisfa di per sé i requisiti di affidabilità definiti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b-ter) gli operatori stranieri già in possesso di una concessione italiana prima
dell'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono autorizzati ad operare.
38. 10. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 287, lettera h), sostituire le parole: euro venticinquemila con le seguenti: euro cinquantamila.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: euro settemilacinquecento con le seguenti: euro diciassettemilacinquecento.
38. 8. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 287, lettera i), sostituire le parole: euro duecentomila con le seguenti: euro trecentomila.
38. 9. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 287, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) l'acquisizione della possibilità di raccogliere gioco a distanza si intende distinta, separata ed autonoma da quella di raccolta nei punti vendita. Le modalità di distribuzione sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con proprio provvedimento. Sono fatte salve a norma della lettera l) del presente comma, le autorizzazioni alla

raccolta a distanza già ottenute dai concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa.
38. 11. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 287, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) le scommesse effettuate presso gli operatori autorizzati a raccogliere gioco a distanza sono sottoposte alla verifica periodica ed ai controlli a richiesta dell'Autorità competente. I providers autorizzati dispongono le comunicazioni periodiche dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità.
38. 12. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 287, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) gli operatori che non si attengono alle norme dettate dalla presente legge sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, oltre che con l'inibizione all'utilizzo delle reti effettuate dai fornitori di connettività alla rete internet dietro comunicazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ai destinatari delle comunicazioni, in caso di violazione dell'obbligo di inibizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'Autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
38. 13. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 3, capoverso punto 3), lettera i, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo punto:
alla medesima lettera, sostituire le parole:
dell'8 per cento con le seguenti: del 10 per cento;
alla lettera ii:
sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento;
sostituire le parole:
del 6,8 per cento con le seguenti: dell'8,5 per cento;
alla lettera iii:
sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento;
sostituire le parole:
del 6 per cento con le seguenti: dell'8 per cento;
alla lettera iv:
sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 5 per cento;
sostituire le parole:
5,5 per cento con le seguenti: 7,5 per cento;
alla lettera v:
sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4,5 per cento;
sostituire le parole:
5 per cento con le seguenti: 7 per cento.
38. 14. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Sopprimere il comma 4.
38. 27. Buontempo, Germontani.

Sopprimere il comma 5.
38. 28. Buontempo, Germontani.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando gli effetti autorizzatori di tutti i titoli già rilasciati nei pubblici esercizi alla data del 31 agosto

2006, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il numero massimo degli apparecchi di cui alla tipologia prevista al comma 6 dell'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931, installabili presso locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero punti di raccolta di altri giochi autorizzati non ancora provvisti di dette autorizzazioni, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi. L'installazione di congegni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è regolata dalle medesime forme e procedure, ma in nessun caso è consentita la presenza simultanea nel medesimo locale pubblico, aperto al pubblico, ovvero punto di raccolta di altri giochi autorizzati, di detti apparecchi con i congegni di cui alla tipologia prevista al comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
38. 15. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 5, capoverso comma 6, primo periodo, dopo le parole: altri giochi autorizzati aggiungere le seguenti: fermo restano quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
38. 16. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Sopprimere il comma 6.
38. 29. Buontempo, Germontani.

Sopprimere il comma 7.
* 38. 17. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

Sopprimere il comma 7.
* 38. 30. Buontempo, Germontani.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «in monete metalliche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso gli appositi strumenti di pagamento elettronici definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato eventualmente utilizzati per l'acquisto della partita vincente».
38. 18. Cota, Brigandì, Filippi, Montani, Fugatti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39.
(Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI).

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere la parola: esclusivamente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). -

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39. 1. Osvaldo Napoli, Verro, Giudice.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere la parola: esclusivamente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
* 39. 3. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, La Russa, Pedrizzi, Germontani, Salerno.

ART. 39-bis.
(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

Dopo l'articolo 39-bis, aggiungere il seguente:
Art. 39-ter. - 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
39-bis. 01. Osvaldo Napoli, Verro, Giudice.