Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione con la Francia sulla gestione del traforo stradale del Monte Bianco A.C. 2929
Riferimenti:
AC n. 2929/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 228
Data: 31/07/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1473/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Convenzione con la Francia sulla gestione del traforo stradale del Monte Bianco

A.C. 2929

 

 

 

 

 

n. 228

 

31 luglio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

 

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File: es0141

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Disegno di legge

§      A.C. 2929 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006  11

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 1473 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006  31

Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

-       3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 16 maggio 2007  41

Seduta del 30 maggio 2007  45

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 maggio 2007  49

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 29 maggio 2007  51

-       8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 16 maggio 2007  53

Seduta del 17 maggio 2007  55

-       14a Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 16 maggio 2007  57

Esame in Assemblea

Seduta del 19 luglio 2007  61

§      L. 30 giugno 1965, n. 824, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l’11 ottobre 1963  71

§      L. 14 luglio 1965, n. 921, Approvazione ed esecuzione dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra l’Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco del 14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo 1965  71

§      Scambio di Note sulla costituzione e il funzionamento della Commissione per il controllo del traforo del Monte Bianco, fatto a Parigi il 1o marzo 1966  71

§      Scambio di lettere, costituente un accordo, sulla costituzione del GEIE – Gruppo di interesse economico - del traforo del Monte Bianco, fatto a Parigi il 14 aprile 2000  71

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2929

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; Trasporti

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date

 

§    trasmissione alla Camera

19 luglio 2007

§    annuncio

24 luglio 2007

§    assegnazione

25 luglio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VIII, IX e XIV

 

 


Contenuto dell’accordo

 

 

La Convenzione italo-francese sulla gestione del traforo stradale del Monte Bianco, firmata a Lucca il 24 novembre 2006, consta di un Preambolo e di 18 articoli.

Il Preambolo assume in questo caso particolare rilevanza, in quanto esso contiene il riferimento al tragico incidente verificatosi il 24 marzo 1999, con l'incendio nella galleria del Monte Bianco: tale evento viene ad essere posto come l'inizio di un processo di adeguamento e razionalizzazione delle condizioni di gestione del traforo e dei relativi criteri di sicurezza, il cui completamento ha reso opportuno un nuovo accordo tra i due Paesi per la gestione del traforo. Nel Preambolo si richiama altresì la creazione del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)[1] del traforo del Monte Bianco, avvenuta con Scambio di lettere italo-francese del 14 aprile 2000, nonché la Convenzione italo-francese relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, stipulata l'11 ottobre 1963.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'impegno delle Parti per la comune gestione del traforo del Monte Bianco e una serie di definizioni: tra queste, particolarmente rilevanti sono la definizione di società concessionarie, ossia la società italiana e quella francese beneficiarie da parte dei rispettivi Governi di una concessione per provvedere alla gestione, manutenzione e modernizzazione dell'insieme dei beni costituiti dal traforo e dai relativi annessi; e quella di gestore, che è appunto il GEIE del traforo del Monte Bianco, cui le società concessionarie hanno dato vita per un più vantaggioso perseguimento dei propri scopi istituzionali.

A norma dell'articolo 3, i Governi di riferimento approvano gli statuti delle due società concessionarie, che rimangono responsabili ciascuna di fronte al proprio Governo, ma alle quali la gestione, manutenzione e modernizzazione del traforo e relativi annessi sono affidate in comune, per essere concretamente espletate dal Gruppo di interesse economico, che gli assicura l'unità funzionale. Inoltre è prevista la concertazione dei Governi italiano e francese in merito alla concessione da ciascuno di essi accordata e alle relative condizioni, nell'ottica della fissazione di disposizioni quanto più simili possibile: anche per quanto concerne la modifica di dette disposizioni, ovvero qualsiasi forma di revoca delle concessioni, le Parti decidono di comune accordo.

L'articolo 4 prevede che tutte le risorse idriche o minerarie suscettibili di utilizzazione, rinvenute nel corso dei lavori riguardanti il traforo, saranno attribuite in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio è stata fatta la scoperta, indipendentemente da quale delle società concessionarie le abbia effettivamente individuate.

L'articolo 5 sancisce che le società concessionarie sono i due soli membri statutari e sociali del gestore, cioè del GEIE, e assumono solidalmente e paritariamente diritti, obbligazioni, rischi e pericoli derivanti dall'attività del gestore stesso. In caso di danni causati al personale del gestore, agli utenti del traforo o a terzi da un qualsiasi aspetto dell'attività di gestione, manutenzione o modernizzazione del traforo, si applica la legislazione dello Stato nel cui territorio si è verificato il danno. Il gestore percepisce pedaggi dagli utenti per conto delle società concessionarie, a copertura delle spese sostenute per assicurare il rispetto della Convenzione italo-francese e degli obblighi sanciti dalle due concessioni.

In base all'articolo 6 le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al controllo dei veicoli impegnati nel trasporto di merci, in special modo di quelli che trasportano merci pericolose. Per quanto concerne le spese, mentre le remunerazione degli agenti delle due Parti incaricati dei servizi di dogana, di polizia e di protezione sanitaria sarà a carico delle Parti medesime, il gestore provvederà al pagamento di eventuali costi derivanti da interventi pubblici di soccorso e antincendio per le necessità del traforo e relativi annessi.

Gli articoli 7 e 8 riguardano rispettivamente le funzioni e le prerogative della Conferenza intergovernativa (CIG) italo-francese e del Comitato di sicurezza italo-francese: la CIG, in nome e su delega delle Parti, è competente per tutte le questioni legate alla sicurezza, alla manutenzione, alla gestione e alla modernizzazione del traforo e relativi annessi. Il Comitato di sicurezza viene costituito con compiti di assistenza della CIG. La CIG comprende al massimo 16 membri, designati su base paritaria dalle Parti, ed è presieduta alternativamente per un anno dal capo di ogni delegazione: almeno due componenti della CIG provengono dal Comitato di sicurezza, il quale comprende invece al massimo 8 membri designati paritariamente dalle Parti, ed è anch'esso presieduto alternativamente per un anno dal capo di ogni delegazione. Tra le numerose attribuzioni della CIG figura la fissazione delle norme applicabili alla concezione tecnica delle opere e delle installazioni, alla segnalazione stradale, alla qualità dell'aria e alle condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli. La CIG inoltre approva le proposte di pedaggio presentate dalle società concessionarie, e vigila sul rispetto delle proprie decisioni, nonché sulla condotta del gestore e delle società concessionarie, che deve necessariamente uniformarsi alle disposizioni della Convenzione in esame. Infine, soprattutto in materia di sicurezza e modernizzazione del traforo e annessi, la CIG provvede all'applicazione di tutte le misure che ritenga necessarie, laddove vi sia difetto di applicazione da parte del gestore e delle società concessionarie: i costi di tali misure sono addebitati al gestore, così comele spese di funzionamento sia della CIG che del Comitato di sicurezza.

L'articolo 9 è assai importante, poiché concerne l'attività di vigilanza di polizia nella zona di controllo, ovvero il traforo e relativi annessi, all'interno dei quali gli agenti delle due Parti sono abilitati a esercitare i compiti previsti dall'articolo in esame, con salvaguardia delle disposizioni di cui allo Scambio di note italo-francese del 16 luglio 1965 sugli uffici di controllo abbinati del traforo del Monte Bianco. E' previsto che la vigilanza di polizia nella zona di controllo venga assicurata da pattuglie miste: tuttavia, nell'impossibilità di dar vita a tali pattuglie miste, la vigilanza può essere effettuata da pattuglie nazionali. Sia le pattuglie miste che le pattuglie nazionali sono autorizzate da ciascuno dei due Governi a circolare nei rispettivi territori. Dopo una minuziosa casistica delle competenze degli agenti operanti nelle pattuglie miste o nelle pattuglie nazionali, si stabilisce che l'utilizzo delle armi di servizio nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato non è autorizzato se non per legittima difesa, e comunque nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato stesso. D'altra parte le Autorità di ciascuno dei due Stati si impegnano ad accordare agli agenti dell'altro Stato, operanti nella propria porzione di territorio della zona di controllo, la stessa protezione e assistenza accordate agli agenti nazionali.

Gli articoli 10-13 contengono una serie di previsioni, in base alle quali le concessioni definite all'articolo 2 avranno termine il 31 dicembre 2050. Al cessare delle due concessioni per un qualunque motivo il traforo sarà gestito dall'Italia e dalla Francia paritariamente per quanto concerne sia i diritti che gli oneri, mediante la stipula di un accordo preliminare tra i due Governi. Qualora vi siano questioni monetarie, fiscali, doganali, sanitarie o di sicurezza non regolate dalla Convenzione in esame, esse saranno oggetto di accordi particolari tra l'Italia e la Francia. All'interno del traforo è previsto che la frontiera italo-francese resti stabilita sulla verticale della frontiera a cielo aperto.

L'articolo 14 prevede, per il caso di circostanze eccezionali come catastrofi, atti terroristici, conflitti armati o pericolosi assembramenti che coinvolgano il traforo e gli annessi o i loro immediati confini, che ciascuna delle Parti possa adottare misure in deroga agli obblighi della Convenzione in esame, e in particolare procedere per il tempo strettamente necessario alla chiusura o alla restrizione del traffico in tutto il traforo o in parte di esso. Qualora possibile, ciascuna delle Parti non adotta tali misure senza previa consultazione dell'altra Parte.

L'articolo 15 stabilisce che la Convenzione in esame può essere modificata mediante accordo aggiuntivo, specialmente con riferimento alla zona di controllo, ovvero alle disposizioni dell'articolo 5 sul gestore o a quelle dell'articolo 10 sulla durata delle concessioni. La Convenzione potrà altresì essere emendata con riferimento agli articoli 7 e 8 relativi alla CIG e al Comitato di sicurezza, nonché allo scopo di allestire installazioni supplementari per l'adeguamento dell'opera allo sviluppo tecnologico.

Ogni possibile controversia (articolo 16) sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione in esame, di una delle due concessioni, ovvero delle decisioni e regolamenti della CIG dovrà essere risolta attraverso negoziati: tuttavia, in difetto di accordo la controversia verrà sottoposta ad un tribunale arbitrale, che emetterà una decisione vincolante e definitiva. La restante parte dell'articolo 16 è dedicata a specificare struttura e funzionamento del tribunale arbitrale, nonché a prevedere la ripartizione delle relative spese.

L'articolo 17 riporta espressamente le abrogazioni che la Convenzione in esame presuppone: infatti essa sostituirà l'analoga Convenzione italo-francese del 14 marzo 1953, come anche l'accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965 e lo Scambio di lettere del 1° marzo 1966 sulla costituzione di una Commissione mista di controllo del traforo del Monte Bianco.

L'articolo 18, infine, prevede le modalità di entrata in vigore della Convenzione.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006,   consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sottolinea come il ricorso ad un atto con forza di legge giusta l’art. 80 Cost. si sia reso necessario in quanto l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale, e comporta inoltre modificazioni di leggi, in quanto prevede l’abrogazione di atti normativi di rango primario.

Quanto all’incidenza delle norme proposte sull’ordinamento interno,        l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d’altra parte,  presenta profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è altresì corredato da un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 


Disegno di legge

 


N. 2929

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1473)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro della difesa

(PARISI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)¾

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 19 luglio 2007

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 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 

 


 

FILE PDF CONVENZIONE

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Disegno di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1473

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro della difesa

(PARISI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2007

 

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

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Onorevoli Senatori. – I Governi italiano e francese hanno stabilito di firmare una nuova Convenzione per il traforo del Monte Bianco firmata a Parigi il 14 marzo 1953, ratificata ai sensi della legge 1º agosto 1954, n.846.

L’intento di pervenire ad una nuova Convenzione origina dal drammatico incidente verificatosi nel traforo il 24 marzo 1999 e dall’esigenza di adeguare le condizioni di gestione del traforo e di migliorare i dettami di sicurezza, tenendo conto dell’evoluzione delle problematiche connesse. A detti fini la gestione del traforo ristrutturato richiede la creazione di un nuovo quadro giuridico.

Nella consapevolezza di tali esigenze ed obiettivi, i due Governi hanno, quindi, concordato il nuovo testo di Convenzione, i cui elementi di inquadramento generale sopra menzionati sono contenuti nel preambolo, che è seguito da 18 articoli incentrati sui princìpi e le condizioni per l’introduzione di disposizioni comuni.

I contenuti analitici dei singoli articoli sono i seguenti:

Articolo 1: stabilisce l’impegno dei due Governi per la gestione in comune del traforo del Monte Bianco.

Articolo 2: esplicita il significato dei termini tecnici riferiti al traforo e definisce il compito delle «società concessionarie» e del gestore.

Articolo 3: stabilisce che la gestione, manutenzione e rinnovamento dell’intera opera sono affidate alle società (traforo e beni siti sul relativo perimetro e aree annesse) concessionarie, una italiana l’altra francese, i cui statuti sono approvati dai rispettivi Governi e che le relative funzioni vengono esercitate da un gestore dotato di capacità giuridica propria. Esso prevede che le due Parti si impegnino a fissare disposizioni il più possibile simili in materia di disposizioni alle società concessionarie e dei relativi capitolati di oneri.

Articolo 4: stabilisce l’attribuzione delle acque e dei minerali utili, scoperti nel corso di lavoro riguardanti il traforo.

Articolo 5: a) ripartisce tra gestore e concessionari (questi ultimi responsabili in solido) obbligazioni, rischi e pericoli derivanti dall’attività del primo e individua e attribuisce alla legislazione dello Stato, sul cui territorio il danno si verifica, la competenza a disciplinare la materia dei danni a lavoratori, utenti e terzi; b) riconosce al gestore il potere di riscuotere i pedaggi dagli utenti per conto delle società concessionarie per fare fronte al complesso delle spese.

Articolo 6: impone alle Parti di adottare le misure necessarie a controllare i veicoli adibiti al trasporto delle merci, specialmente quelle pericolose e di provvedere alla enumerazione degli agenti addetti ai servizi di dogana, polizia e protezione sanitaria, fermo restando che le spese di costruzione e funzionamento di tutte le opere e strutture destinate ai suddetti servizi, nonché quelle destinate agli interventi di soccorso e antincendio sono a carico del gestore.

Articolo 7: definisce le competenze della CIG (Commissione intergovernativa) composta da 16 membri, designati paritariamente dai due Stati Parte, le cui riunioni sono presiedute, alternativamente e per un anno, dal Capo di ciascuna delegazione. Più precisamente le competenze della CIG sono così riassumibili:

a) detta le norme applicabili al traforo e alle sue pertinenze in materia di concezione tecnica di tutte le opere, di segnalazione stradale, di qualità dell’aria, delle condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli;

b) approva i documenti che definiscono le regole di esercizio e di sicurezza dell’opera, i programmi e i progetti dei lavori e degli impianti, le proposte di pedaggio presentate dalle società concessionarie;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni della Convenzione e delle proprie decisioni da parte delle società concessionarie e del gestore e provvede con ogni misura a tale fine, soprattutto in materia di sicurezza, manutenzione e rinnovamento del complesso delle opere;

d) riceve comunicazione degli atti conclusi dal gestore con terzi relativamente all’esercizio delle sue funzioni.

La CIG prende le sue decisioni e emette i suoi pareri su accordo delle due delegazioni.

Articolo 8: riguarda il funzionamento del comitato di sicurezza, composto da 8 membri designati come quelli della CIG, che si riunisce sotto la presidenza alternata del capo di ciascuna delegazione per ogni anno. In particolare, il Comitato fornisce i suoi pareri, per consenso delle due delegazioni, in via obbligatoria previa consultazione della CIG sulle principali questioni elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e in via facoltativa, su richiesta o su sua iniziativa, su ogni altro argomento in materia di sicurezza.

Articolo 9: disciplina, in modo dettagliato, la complessa materia della vigilanza della polizia di circolazione nella zona di controllo. In particolare stabilisce che tale vigilanza viene affidata, ove possibile, a pattuglie miste, oppure anche a pattuglie nazionali composte da agenti di un solo Stato. In tale secondo caso la norma disciplina in maniera precisa e stabilisce i limiti entro i quali le pattuglie nazionali di uno Stato possono operare sul territorio dell’altro Stato per contestare contravvenzioni e utilizzare, in casi particolari, le armi di servizio, ottenendo da parte di detto ultimo Stato la stessa protezione e assistenza accordata ai suoi agenti.

Articolo 10: stabilisce il termine delle concessioni (31 dicembre 2050).

Articolo 11: illustra la tipologia delle questioni che devono formare oggetto di accordi particolari tra i due Governi, quando non siano regolate dalla Convenzione.

Articolo 12: descrive la determinazione della frontiera italo-francese all’interno del traforo.

Articolo 13: stabilisce le modalità di gestione del traforo a cura dei due Stati nell’ipotesi che, per una qualunque causa, le due concessioni abbiano termine.

Articolo 14: regola l’adozione di misure, in deroga alla Convenzione in questione, in caso di circostanze eccezionali (catastrofi, atti di terrorismo, conflitti armati, assembramenti pericolosi, e così via).

Articolo 15: prevede i casi di revisione della Convenzione mediante un Accordo aggiuntivo.

Articolo 16: disciplina il regolamento delle controversie relative all’interpretazione e applicazione della Convenzione, nonché delle concessioni e delle decisioni e regolamenti della CIG, prevedendo un primo tentativo di soluzione attraverso il negoziato tra le Parti. In caso di fallimento di tale tentativo, l’articolo prevede la devoluzione delle controversie ad un Tribunale arbitrale, composto da due arbitri, nominati dalle Parti e un terzo arbitro superiore (presidente) nominato di comune accordo dalle Parti o, in difetto di detto accordo, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Articolo 17: elenca i provvedimenti precedenti che vengono sostituiti dalla Convenzione in esame e conferma, fino a nuova designazione, la CIG e il Comitato di sicurezza attualmente in carica.

Articolo 18: contiene le disposizioni di rito in ordine alla ratifica e all’entrata in vigore della Convenzione.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, l’attuazione della Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infatti alla remunerazione degli agenti incaricati di assicurare i servizi di dogana, di polizia e di protezione sanitaria che rientrano nei normali compiti amministrativi del Governo, provvedono i Ministeri interessati con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le spese relative alla costruzione, manutenzione, rinnovamento, modernizzazione e funzionamento delle opere, installazioni, attrezzature e beni diversi necessari ai predetti servizi e adibiti alle necessità del traforo saranno a carico del gestore, che provvederà anche alle spese necessarie per i servizi pubblici di soccorso e antincendio (articolo 6).

Lo stesso gestore sosterrà le spese di funzionamento della CIG e del Comitato di sicurezza, non essendo previste remunerazioni a favore dei componenti dei due organismi.

Le eventuali spese necessarie per il ricorso ad un arbitrato in caso di controversia saranno divise in parti uguali dalle due Parti e, per la parte italiana, graveranno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.


 


Analisi tecnico-normativa

Normativa vigente

Gli atti internazionali stipulati con la Francia, facenti riferimento al traforo del Monte Bianco, recepiti nell’ordinamento nazionale connessi con l’atto in esame, attualmente vigenti, sono i seguenti:

1) Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di una galleria stradale sotto il Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953, ratificata dalla legge 1º agosto 1954, n. 846;

2) Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con protocollo finale, firmata a Roma l’11 ottobre 1963, ratificata dalla legge 30 giugno 1965, n. 824;

3) Accordo aggiuntivo alla Convenzione per il traforo del Monte Bianco del 14 marzo 1953, firmato a Roma il 25 marzo 1965, ratificato dalla legge 14 luglio 1965, n. 921;

4) Scambio di lettere sulla costituzione e il funzionamento della Commissione per il controllo del traforo del Monte Bianco, effettuato a Parigi il 1º marzo 1966, entrato in vigore all’atto della firma;

5) Scambio di lettere, costituente un accordo, sulla Costituzione della GEIE «Gruppo europeo di interesse economico del traforo del Monte Bianco», firmato a Parigi il 14 aprile 2000, entrato in vigore all’atto della firma.

Gli accordi di cui ai numeri 1), 3) e 4) sono stati sostituiti dalla Convenzione in esame (l’articolo 17), mentre le altre due intese sono state richiamate nei «considerando» della Convenzione stessa. L’Accordo del 1963 riguardante gli uffici abbinati e i controlli in corso di viaggio nei rapporti confinari tra i due Paesi è stato ampiamente ripreso, per quanto attiene i problemi principali, dall’articolo 9 sull’espletamento della vigilanza delle Forze di polizia nella zona di controllo, mentre il richiamo allo Scambio di note del 14 aprile 2000 si riferisce all’accordo tra i due Stati sul contratto di costituzione del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) tra le due società concessionarie.

Conformità alla Costituzione

La Convenzione in esame rispetta l’articolo 117, secondo comma, lettera a), in quanto mira a regolare i rapporti dell’Italia con la Francia per la gestione della grande via di comunicazione interstatale realizzata con il traforo del Monte Bianco.

Conformità al diritto comunitario

Non sussiste alcun contrasto con il diritto comunitario, come è confermato dalla costituzione del GEIE da parte delle società concessionarie operanti in forza della Convenzione del 1953.

Incidenza sulle competenze delle regioni

Per quanto detto nel paragrafo relativo alla «Conformità alla Costituzione», la Convenzione in esame non interferisce nelle aree di competenza legislativa e regolamentare delle regioni.

Modifiche legislative

Le norme della Convenzione hanno chiaramente contenuti precettivi e, pertanto, vengono trasposte nell’ordinamento interno in via automatica per effetto dell’ordine di esecuzione.

Il trattato italo-francese sulla gestione del traforo del Monte Bianco richiede l’autorizzazione parlamentare alla ratifica, sia perché sostituisce accordi ratificati con legge, sia perché contiene la clausola arbitrale (articolo 16).

 



Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

Motivazioni che hanno condotto alla stipula della Convenzione

Con la stipula della Convenzione in esame si è voluto mettere a punto uno strumento più idoneo a garantire, dopo il drammatico incendio verificatosi il 24 marzo 1999 nel traforo del Monte Bianco, la massima sicurezza possibile ad una delle più importanti vie di comunicazione stradale tra Italia e Francia attraverso le Alpi occidentali.

Soggetti diretti della Convenzione

I due Stati Parte sono entrambi egualmente coinvolti nella gestione e nella manutenzione del complesso delle opere del traforo e, quindi, nel controllo dell’attività delle società concessionarie e del gestore. Dette attività si avvalgono dell’operato della CIG e del Comitato di sicurezza, anche per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni di vigilanza di tutto il traffico per il trasporto delle persone e delle merci nella zona comprendente il traforo e gli impianti e spazi pertinenti, da effettuare mediante l’impiego di pattuglie di agenti miste e nazionali: le società concessionarie e l’ente gestore dalle stesse incaricati delle attività di gestione, manutenzione, rinnovazione e ammodernamento di tutti gli impianti, assumendosi le obbligazioni e i rischi derivanti dalle concessioni.

Soggetti indiretti della Convenzione

Tutti gli utenti dei servizi e degli impianti del traforo, persone fisiche e giuridiche, anche nella loro veste di imputabili di infrazioni penali e amministrative o di beneficiari di danni eventualmente patiti.

Obiettivo della Convenzione e risultati attesi

Come già indicato al primo punto della presente analisi l’obiettivo principale della Convenzione è quello di migliorare le condizioni di sicurezza e il regime di funzionamento del traforo del Monte Bianco e delle strutture serventi. I risultati in tale direzioni sono attesi dalla messa in opera di strumenti di gestione, di controllo, di vigilanza particolarmente affinati ed efficienti.

Valutazione dell’impatto sulla pubblica amministrazione

Si ritiene che l’esecuzione della Convenzione non comporti la creazione di nuovi uffici o strutture delle pubbliche amministrazioni interessate, considerato che le principali funzioni regolamentari, tecniche e di controllo sono affidate alla CIG e al Comitato di sicurezza, e che le attività controllo della circolazione potranno essere svolte dal personale già in servizio


 


 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

(omissis)

 

 


Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

43a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Crucianelli e per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

(Esame e rinvio)

 

Il relatore ANTONIONE (FI) illustra l’Accordo in titolo, volto a sostituire la Convenzione, attualmente vigente, per il traforo del Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953 (ratificata ai sensi della legge 1º agosto 1954, n. 846), diretto a realizzare un nuovo quadro giuridico di riferimento per la gestione in comune della struttura tra i due Governi al fine di assicurare la piena sicurezza di una delle più importanti vie di comunicazione stradale che collegano l'Italia e la Francia attraverso le Alpi Occidentali. Rammenta, infatti, che l'esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza del traforo e le conseguenti modalità di gestione origina dal drammatico incendio verificatosi il 24 marzo 1999, costato la vita a 39 persone.

Nel merito l’Accordo prevede all'articolo 3 che la gestione, la manutenzione, il rinnovamento e la modernizzazione dell'opera siano affidati alle due società esistenti, l'una italiana l'altra francese, i cui statuti sono approvati dai rispettivi Governi, disponendo tuttavia che il concreto esercizio di tali attività spetta a un gestore dotato di capacità giuridica propria (denominato "Gruppo europeo di interesse economico del traforo del Monte Bianco") e formato dalle citate società concessionarie al fine strumentale di garantire esclusivamente un’unità funzionale nell'espletamento delle suddette attività, per la durata delle concessioni, stabilita - all'articolo 10 - fino al 31 dicembre 2050.

Il relatore rileva, pertanto, come si dia luogo alla creazione di un nuovo organismo che si aggiunge alle preesistenti società concessionarie e che rappresenta, quindi, una modalità di organizzazione in via autonoma delle attività connesse alla funzione di gestione in comune del traforo, la cui titolarità rimane ascritta alle due società concessionarie che compongono il suddetto organismo. In questo quadro, all’articolo 5 si stabilisce infatti che, sebbene il gestore comune non sia esonerato da alcuna responsabilità in relazione all'esercizio delle attività di gestione, le società concessionarie assumono tuttavia solidalmente e in misura paritaria i diritti, le obbligazioni, i rischi e i pericoli derivanti dalle attività svolte dallo stesso. Inoltre si prevede che, tenuto conto che le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività di gestione sono ripartite in parti uguali tra le società concessionarie, il gestore è abilitato a riscuotere i pedaggi degli utenti per conto delle concessionarie per fare fronte al complesso delle spese sostenute sia da queste ultime, che dal gestore stesso a titolo delle obbligazioni derivanti dall'applicazione della Convenzione in esame e dai rapporti di concessione.

Tra le altre disposizioni meritevoli di attenzione, segnala in primo luogo la norma di cui all'articolo 7 diretta a definire le competenze della Commissione intergovernativa italo-francese (CIG), composta da 16 membri, designati paritariamente dai due Stati Parte, le cui riunioni sono presiedute, alternativamente e per un anno, dal Capo di ciascuna delegazione. In particolare la citata Commissione detta le norme applicabili al traforo in materia di concezione tecnica, segnalazione stradale, qualità dell’aria e condizioni di circolazione dei veicoli, approva i documenti connessi alla gestione della struttura, nonché vigila sul rispetto delle disposizioni della Convenzione e delle proprie decisioni da parte delle società concessionarie e del gestore. La suddetta Commissione, infine, assume decisioni ed emette pareri su accordo delle due delegazioni.

Evidenzia, in secondo luogo, l'articolo 8 che riguarda il funzionamento del Comitato di sicurezza, composto da 8 membri designati come quelli della Commissione intergovernativa, che si riunisce sotto la presidenza alternata del Capo di ciascuna delegazione per ogni anno. In particolare, il Comitato assiste la Commissione intergovernativa nell'adozione degli atti, soprattutto per quanto concerne le questioni legate alla sicurezza pubblica nel traforo e nei suoi annessi, deliberando con il consenso delle due delegazioni per l'espressione di eventuali pareri.

Quanto alla materia della vigilanza della polizia di circolazione nella zona di controllo, illustra l'articolo 9, che stabilisce che tale vigilanza viene affidata, ove possibile, a pattuglie miste, oppure anche a pattuglie nazionali composte da agenti di un solo Stato. In tale secondo caso la norma precisa i limiti entro i quali le pattuglie nazionali di uno Stato possono operare sul territorio dell’altro Stato per contestare contravvenzioni e utilizzare, in casi particolari, le armi di servizio, ottenendo da parte di detto ultimo Stato la stessa protezione e assistenza accordata ai suoi agenti.

Segnala inoltre le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, che prevedono, rispettivamente, la possibilità di ogni Stato Parte di adottare misure in deroga agli obblighi derivanti dalla Convenzione in questione nel caso di circostanze eccezionali (ad esempio, catastrofi, atti di terrorismo, conflitti armati, assembramenti pericolosi) e la facoltà di revisione della Convenzione in esame attraverso un Accordo aggiuntivo, al fine di modificare - tra i casi elencati - le disposizioni relative al gestore, alla durata delle concessioni, alla Commissione intergovernativa e al Comitato di sicurezza.

In tema di fonti normative e organi di gestione, l'articolo 17 elenca i provvedimenti precedenti che vengono sostituiti dalla Convenzione in esame e conferma, fino a nuova designazione, la Commissione intergovernativa e il Comitato di sicurezza attualmente in carica.

 In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

Il senatore FRUSCIO (LNP), nel dichiararsi non pregiudizialmente contrario al provvedimento in titolo, chiede chiarimenti in ordine alla concreta ripartizione delle competenze per quanto concerne le società concessionarie e il gestore comune, tenuto anche conto della disciplina di cui alle direttive comunitarie sulle grandi reti.

 

Il relatore ANTONIONE (FI), nell'offrire risposta al quesito posto dal senatore Fruscio, richiamando l'articolato della Convenzione, precisa come l'organismo di gestione comune rappresenti lo strumento tecnico di cui si avvalgono le società concessionarie per l'esercizio concreto delle attività connesse alla gestione del traforo.

 

Il presidente DINI, nel ricordare il tragico incidente del 1999, si sofferma sull'esigenza di una maggiore sicurezza nello scorrimento del traffico nel Traforo del Monte Bianco che l'Accordo in esame mira a garantire attraverso la creazione di un organismo diretto alla comune gestione della struttura.

Non essendovi altri iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per consentire alle Commissioni consultate di esprimere i rispettivi pareri.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007

46a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

 

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

 

Il relatore ANTONIONE (FI) interviene per riferire sui pareri trasmessi dalle Commissioni consultate, soffermandosi in particolare sul parere espresso dalla Commissione lavori pubblici laddove si osserva come il termine previsto per la scadenza delle concessioni per la gestione e la modernizzazione del traforo del Monte Bianco appaia eccessivamente ampio.

 

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in titolo, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

 

La Commissione approva, infine, all’unanimità, la proposta del Presidente.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007

39a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,15.

(omissis)

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità; propone pertanto di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007

70a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 15.

(omissis)

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle eventuali spese di retribuzione di cui agli articoli 7, comma 7, nonché 8, comma 6, poste non a carico del gestore.

 

Il sottosegretario CASULA evidenzia che non sono previste remunerazioni a favore dei componenti della CIG, e rileva inoltre che le eventuali spese per procedure di arbitrato saranno a carico degli stanziamenti ordinari del Ministero della Giustizia.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), preso atto del chiarimento del Governo in ordine all’assenza di retribuzioni per i componenti della CIG e del Comitato, rilevato il carattere meramente eventuale delle spese relative ad arbitrati, cui ha fatto riferimento il Governo nella nota esplicativa, propone l’espressione di un parere di nulla osta.

 

La Sottocommissione conviene.

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

71a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.

 

 La seduta inizia alle ore 8,40.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore Paolo BRUTTI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale dispone la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e quello francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, del novembre 2006.

Dopo aver sottolineato come la Convenzione suddetta, che aggiorna il precedente accordo fra i due Governi firmato a Parigi il 14 marzo 1953, introduca un nuovo quadro giuridico per la gestione del traforo ristrutturato, una delle più importanti vie di comunicazione stradale tra Italia e Francia attraverso le Alpi occidentali, precisa che sulla sua conclusione hanno certamente influito sia il drammatico incidente verificatosi nel traforo il 24 marzo 1999 sia l’esigenza di adeguare le condizioni di gestione del traforo e di migliorare i dettami di sicurezza, tenendo conto dell’evoluzione delle problematiche connesse.

Procede quindi alla puntuale illustrazione degli articoli di cui si compone l'accordo, soffermandosi in particolare sulle disposizioni recanti la definizione dei compiti spettanti alle società concessionarie (attualmente la francese ATMB e l'italiana SITMB) e al gestore (attualmente il GEIE-TMB). Dopo aver ricordato come la scadenza delle concessioni sia fissata per il 31 dicembre 2050, dà conto delle modalità di gestione del traforo a cura dei due Stati, nell'ipotesi di cessazione delle concessioni, per una qualunque causa.

Si sofferma, poi, in relazione al drammatico incidente del 1999, sulle norme di cui agliarticoli 5 e 6, i quali, da un lato, prevedono che obbligazioni, rischi e pericoli derivanti dall’attività siano ripartiti tra gestore e concessionari (questi ultimi responsabili in solido) e che spetti alla legislazione dello Stato sul cui territorio il danno si verifica, la competenza a disciplinare la materia dei danni a lavoratori, utenti e terzi e, dall'altro, riconoscono al gestore il potere di riscuotere i pedaggi dagli utenti per conto delle società concessionarie per fare fronte al complesso delle spese ed introducono un preciso obbligo per gli Stati contraenti di adottare le misure necessarie a controllare i veicoli adibiti al trasporto delle merci, specialmente quelle pericolose.

Dopo aver illustrato, in modo puntuale, le competenze, rispettivamente, della CIG (Commissione intergovernativa) e del comitato di sicurezza, tratta della complessa materia della vigilanza della polizia di circolazione nella zona di controllo. Svolte talune considerazioni sui casi di revisione della Convenzione mediante un Accordo aggiuntivo ed il regolamento delle controversie relative all’interpretazione e applicazione dell'Accordo, nonché delle concessioni e delle decisioni e regolamenti della CIG, dà conto delle disposizioni di rito in ordine alla ratifica e all’entrata in vigore della Convenzione. Conclude precisando come nella relazione si preveda che per quanto attiene gli aspetti finanziari, dall’attuazione della Convenzione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che alla remunerazione degli agenti incaricati di assicurare i servizi di dogana, di polizia e di protezione sanitaria che rientrano nei normali compiti amministrativi del Governo, provvedono i Ministeri interessati con gli ordinari stanziamenti di bilancio; mentre competono invece al gestore sia le spese relative alla costruzione, manutenzione, rinnovamento, modernizzazione e funzionamento delle opere, installazioni, attrezzature e beni diversi necessari ai predetti servizi e adibiti alle necessità del traforo, sia le spese necessarie per i servizi pubblici di soccorso e antincendio, sia, infine le spese di funzionamento della CIG e del Comitato di sicurezza.

 

Si apre la discussione.

 

Il senatore CICOLANI(FI), nel sottolineare la rilevanza del tema della sicurezza nei trasporti, sollecita una riflessione generale sull’opportunità di disporre l’estensione della normativa e delle misure di cui alla convenzione in titolo anche agli altri accordi relativi alla gestione degli altri collegamenti e trafori alpini. Nel dubitare dell’esigenza di prevedere una durata ultra quarantennale della concessione per la gestione del traforo del Monte Bianco, lamenta l’assenza di ogni forma di coinvolgimento parlamentare nella vigilanza sulla gestione in comune dell’opera stessa.

 

La presidente DONATI, accedendo ad una sollecitazione del senatore PONTONE (AN) rinvia il seguito della discussione generale ad un’altra seduta.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2007

73a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

 

 Intervengono il sottosegretario di Stato per i trasporti Annunziata e per le infrastrutture Meduri.

 

 La seduta inizia alle ore 9,30.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), dà lettura di una proposta di parere favorevole.

 

Il senatore CICOLANI (FI), nel preannunciare il proprio voto contrario, esprime talune perplessità sulla eccessiva durata, ultraquarantennale, della concessione per la gestione del traforo del Monte Bianco.

 

Il senatore MARTINAT (AN) dichiara il proprio voto contrario, associandosi ai rilievi testé formulati dal senatore Cicolani.

 

Il senatore BRUTTI (Ulivo), accogliendo tali rilievi, dà lettura di una nuova proposta di parere favorevole con osservazione, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

10a Seduta

Presidenza della Presidente

SOLIANI

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3ª Commissione

 

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006  : parere favorevole

 

 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

198a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì19 luglio 2007

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


(omissis)

 

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1473) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006 (Relazione orale) (ore 13,07)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1473.

Il relatore, senatore Antonione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ANTONIONE, relatore. Signor Presidente, consegno il testo scritto in modo che possa essere allegato agli atti.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che invito il presentatore ad illustrare.

MALAN (FI). Signor Presidente, chiedo al Governo di accogliere il mio ordine del giorno che va nella direzione di mettere sullo stesso piano la sicurezza e la salute delle popolazioni che sono prossime a tutti i valichi alpini, quali il traforo del Monte Bianco ed altri, senza che talune siano privilegiate rispetto ad altre.

 

PRESIDENTE. Mi sembra corrretto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in questione.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 



 

Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006 (1473)

ORDINE DEL GIORNO

G1

MALAN

Non posto in votazione ( )

Il Senato,

impegna il Governo a vigilare affinché, nell'eventuale introduzione di limitazioni al traffico nei valichi e nei trafori alpini dovuti a motivi di sicurezza o di tutela ambientale, sia osservato un criterio di equilibrio e parità di condizioni generali in modo da evitare di privilegiare talune popolazioni a danno di altre.

________________

( ) Accolto dal Governo

 

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 


 

Allegato B

Relazione orale del senatore Antonione sul disegno di legge n. 1473

 

Onorevoli senatori, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge n. 1473 recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

Tale Accordo è volto a sostituire la Convenzione, attualmente vigente, per il traforo del Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953 (ratificata ai sensi della legge 1º agosto 1954, n. 846), ed è diretto a realizzare un nuovo quadro giuridico di riferimento al fine di assicurare la massima sicurezza ad una delle più importanti vie di comunicazione stradale che collegano l'Italia e la Francia attraverso le Alpi Occidentali. Si rammenta infatti che l'esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza del traforo e le conseguenti modalità di gestione origina dal drammatico incendio verificatosi il 24 marzo 1999, costato la vita a 39 persone. In questo quadro, l'Accordo in titolo è diretto a stabilire una nuova piattaforma normativa per la gestione in comune della struttura tra i due Governi al fine di garantirne la piena sicurezza.

In particolare, si prevede all'articolo 3 che la gestione, la manutenzione, il rinnovamento e la modernizzazione dell'opera sono affidati alle società, l'una italiana l'altra francese, i cui statuti sono approvati dai rispettivi Governi, disponendo tuttavia che il concreto esercizio di tali attività spetta a un gestore dotato di capacità giuridica propria (denominato "Gruppo europeo di interesse economico del traforo del Monte Bianco") e formato dalle citate società concessionarie al fine strumentale di garantire esclusivamente un'unità funzionale nell'espletamento delle attività di cui sopra, per la durata delle concessioni (stabilita - all'articolo 10 - fino al 31 dicembre 2050). Si dà luogo, pertanto, alla creazione di un nuovo organismo che si aggiunge alle preesistenti società concessionarie e che rappresenta, quindi, una modalità di organizzazione in via autonoma delle attività connesse alla funzione di gestione in comune del traforo, la cui titolarità rimane ascritta alle due società concessionarie che compongono il suddetto organismo. In questo quadro, si stabilisce infatti - all'articolo 5 - che, sebbene il gestore comune non sia esonerato da alcuna responsabilità in relazione all'esercizio delle attività di gestione, le società concessionarie assumono tuttavia solidalmente e in misura paritaria i diritti, le obbligazioni, i rischi e i pericoli derivanti dalle attività svolte dallo stesso. Inoltre si prevede che, tenuto conto che le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività di gestione sono ripartite in parti uguali tra le società concessionarie, il gestore è abilitato a riscuotere i pedaggi degli utenti per conto delle concessionarie per fare fronte al complesso delle spese sostenute sia da queste ultime, che dal gestore stesso a titolo delle obbligazioni derivanti dall'applicazione della Convenzione in esame e dai rapporti di concessione.

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, figura in primo luogo la norma di cui all'articolo 7 diretta a definire le competenze della Commissione intergovernativa italo-francese (CIG), composta da 16 membri, designati paritariamente dai due Stati Parte, le cui riunioni sono presiedute, alternativamente e per un anno, dal Capo di ciascuna delegazione. Più precisamente le competenze della CIG sono così riassumibili: a) detta le norme applicabili al traforo e alle sue pertinenze in materia di concezione tecnica di tutte le opere, di segnalazione stradale, di qualità dell'aria, delle condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli; b) approva i documenti che definiscono le regole di esercizio e di sicurezza dell'opera, i programmi e i progetti dei lavori e degli impianti, le proposte di pedaggio presentate dalle società concessionarie; c) vigila sul rispetto delle disposizioni della Convenzione e delle proprie decisioni da parte delle società concessionarie e del gestore e provvede con ogni misura a tale fine, soprattutto in materia di sicurezza, manutenzione e rinnovamento del complesso delle opere; d) riceve comunicazione degli atti conclusi dal gestore con terzi relativamente all'esercizio delle sue funzioni. La CIG, infine, assume decisioni ed emette pareri su accordo delle due delegazioni.

In secondo luogo, l'articolo 8 riguarda il funzionamento del Comitato di sicurezza, composto da 8 membri designati come quelli della CIG, che si riunisce sotto la presidenza alternata del Capo di ciascuna delegazione per ogni anno. In particolare, il Comitato assiste la Commissione intergovernativa nell'adozione degli atti, soprattutto per quanto concerne le questioni legate alla sicurezza pubblica nel traforo e nei suoi annessi, deliberando con il consenso delle due delegazioni per l'espressione di eventuali pareri.

Quanto alla complessa materia della vigilanza della polizia di circolazione nella zona di controllo, l'articolo 9 stabilisce che tale vigilanza viene affidata, ove possibile, a pattuglie miste, oppure anche a pattuglie nazionali composte da agenti di un solo Stato. In tale secondo caso la norma precisa i limiti entro i quali le pattuglie nazionali di uno Stato possono operare sul territorio dell'altro Stato per contestare contravvenzioni e utilizzare, in casi particolari, le armi di servizio, ottenendo da parte di detto ultimo Stato la stessa protezione e assistenza accordata ai suoi agenti.

Si segnalano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 che prevedono, rispettivamente, la possibilità di ogni Stato Parte di adottare misure in deroga agli obblighi derivanti dalla Convenzione in questione nel caso di circostanze eccezionali (ad esempio, catastrofi, atti di terrorismo, conflitti armati, assembramenti pericolosi) e la facoltà di revisione della Convenzione in esame attraverso un Accordo aggiuntivo, al fine di modificare - tra i casi elencati - le disposizioni relative al gestore, alla durata delle concessioni, alla Commissione intergovernativa e al Comitato di sicurezza.

In tema di fonti normative e organi di gestione, l'articolo 17 elenca i provvedimenti precedenti che vengono sostituiti dalla Convenzione in esame e conferma, fino a nuova designazione, la Commissione intergovernativa e il Comitato di sicurezza attualmente in carica.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sopra esaminato, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone pertanto di approvare il provvedimento in discussione.

 

Sen. Antonione

 

 


 

SIWEB

Documentazione


 

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Francia

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

 

Titolo :  CONVENZIONE DI CONFINE

 

Data Firma Accordo :   04/04/1718


Titolo :  TRATTATO PER LA CESSIONE DI NIZZA E DELLA SAVOIA

 

Data Firma Accordo :   24/03/1860


Titolo :  CONVENZIONE DI DELIMITAZIONE

 

Data Firma Accordo :   07/03/1861


Titolo :  CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI

 

Data Firma Accordo :   12/05/1870


Titolo :  DICHIARAZIONE CON LA QUALE SI PRECISA IL SIGNIFICATO DELL'ARTICOLO 1 PAR 23, DELLA CONVENZIONE DEL 12.05.1870 SULLA ESTRADIZIONE

 

Data Firma Accordo :   16/07/1873


Titolo :  CONVENZIONE PER DETERMINARE IL CONFINE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA DEL MONCENISIO

 

Data Firma Accordo :   10/12/1874


 

 

Titolo :  DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSISTENZA AI MARINAI ABBANDONATI

 

Data Firma Accordo :   01/01/1882


Titolo :  CONVENZIONE SPECIALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' LETTERARIA E ARTISTICA E PROTOCOLLO

 

Data Firma Accordo :   09/07/1884


Titolo :  DICHIARAZIONE CIRCA IL SERVIZIO DELLE MERCI ALLE DOGANE DI FRONTIERA

 

Data Firma Accordo :   14/02/1885


Titolo :  DICHIARAZIONE PER FACILITARE ALLE SOCIETA' E DITTE COMMERCIALI L'ESERCIZIO E LA RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

 

Data Firma Accordo :   16/03/1887


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA CUNEO-NIZZA E CUNEO-VENTIMIGLIA

 

Data Firma Accordo :   06/06/1904


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER REGOLARE L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DEI MEDICINALI

 

Data Firma Accordo :   13/10/1907


Titolo :  DICHIARAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CERTIFICATI DI STAZZA DELLE RISPETTIVE NAVI MERCANTILI

 

Data Firma Accordo :   16/02/1910


 

 

 

 

Titolo :  ACCORDO PER LA PROTEZIONE DEI GIOVANI OPERAI ITALIANI IN FRANCIA E FRANCESI IN ITALIA

 

Data Firma Accordo :   15/06/1910


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AL MATRIMONIO DEI RISPETTIVI CONNAZIONALI INDIGENTI

 

Data Firma Accordo :   04/08/1912


Titolo :  TRATTATO DI LAVORO

 

Data Firma Accordo :   30/09/1919


Titolo :  DICHIARAZIONE PER COMPLETARE LE MISURE PREVISTE DALLA DICHIARAZIONE DEL 14.02.1885 PER QUANTO CONCERNE IL MOVIMENTO DI MERCI FRA LE DOGANE DI FRONTIERA

 

Data Firma Accordo :   07/04/1926


Titolo :  CONVENZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

 

Data Firma Accordo :   03/06/1930


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA A UNA RETTIFICA DI FRONTIERA SULLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-VENTIMIGLIA

 

Data Firma Accordo :   08/07/1930


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DI SANITA' RILASCIATI DALLE COMPETENTI AUTORITA' PER L'IMPORTAZIONE E IL COMMERCIO DELLE OSTRICHE DALL'UNO ALL'ALTRO DEI DUE PAESI

 

Data Firma Accordo :   01/07/1931


 

 

Titolo :  CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI CIPPI E DEI SEGNALI DI CONFINE

 

Data Firma Accordo :   15/05/1936


Titolo :  CONVENZIONE CONCERNENTE IL PALAZZO FARNESE SEDE DELL'AMBASCIATA DI FRANCIA A ROMA E L'HOTEL DOUDEAVILLE SEDE DELL'AMBASCIATA D'ITALIA A PARIGI

 

Data Firma Accordo :   24/12/1936


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AL RECLUTAMENTO DI OPERAI ITALIANI IN QUALITA' DI MINATORI DI PROFONDITA' PER LE MINIERE FRANCESI, CON SCAMBIO DI NOTE DEL 17.05.1946

 

Data Firma Accordo :   22/02/1946


Titolo :  TRATTATO DI PACE TRA L'ITALIA E LE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE

 

Data Firma Accordo :   10/02/1947


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 79 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947, CON SCAMBI DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   29/11/1947


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DEGLI APPRENDISTI

 

Data Firma Accordo :   09/02/1948


Titolo :  CONVENZIONE GENERALE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI E PROTOCOLLO GENERALE, PROTOCOLLO SPECIALE RELATIVO ALL'ASSEGNO AI VECCHI LAVORATORI SALARIATI E PROTOCOLLO SPECIALE DI COORDINAMENTO DEGLI ACCORDI TRA ITALIA, FRANCIA E BELGIO (MULTILATERALE)

 

Data Firma Accordo :   31/03/1948

 

Titolo :  ACCORDO IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, CON SCAMBIO DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   29/05/1948


Titolo :  REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ISTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 83 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947

 

Data Firma Accordo :   04/06/1948


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALLE RELAZIONI AERONAUTICHE CIVILI, CON PROTOCOLLO DI FIRMA E SCAMBI DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   03/02/1949


Titolo :  LETTERA ANNESSA CHE INTEGRA L'ACCORDO RELATIVO ALLO SCAMBIO DEGLI APPRENDISTI DEL 09.02.1948

 

Data Firma Accordo :   19/02/1949


Titolo :  PROTOCOLLO CON ANNESSI RELATIVO AGLI ARCHIVI DELLA SAVOIA E DELLA CONTEA DI NIZZA DA CONSEGNARSI ALLA FRANCIA IN BASE ALL'ARTICOLO 9 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947, CON SCAMBIO DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   01/08/1949


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA LETTERA ANNESSA DEL 19.02.1949 CHE MODIFICA L'ACCORDO RELATIVO ALLO SCAMBIO DEGLI APPRENDISTI DEL 09.02.1948

 

Data Firma Accordo :   20/08/1949


 

 

 

 

 

 

Titolo :  N. 4 SCAMBI DI NOTE IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE CHE INTEGRANO L'ACCORDO DEL 29.05.1948. IL SECONDO SCAMBIO DI NOTE E' RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PROPRIETA' INDUSTRIALI NELLE ESPOSIZIONI

 

Data Firma Accordo :   26/09/1949


Titolo :  ACCORDO CULTURALE

 

Data Firma Accordo :   04/11/1949


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE INTEGRA L'ACCORDO SULLA PROPRIETA' INDUSTRIALE DEL 29.05.1948

 

Data Firma Accordo :   15/11/1949


Titolo :  ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE DEL 13.03.1948 RELATIVAMENTE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

 

Data Firma Accordo :   12/04/1950


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI CIMITERI DI GUERRA

 

Data Firma Accordo :   20/06/1950


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SUI REQUISITI DI FORMA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE DEI VINI FRANCESI

 

Data Firma Accordo :   24/06/1950


Titolo :  ACCORDO AMMINISTRATIVO RECANTE NORME PARTICOLARI PER L'APPLICAZIONE AI MINATORI DELLA CONVENZIONE DEL 31.03.1948

 

Data Firma Accordo :   04/10/1950


 

 

Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALLE STAZIONI DI MODANE E VENTIMIGLIA E AI TRATTI FERROVIARI TRA LE DUE STAZIONI

 

Data Firma Accordo :   29/01/1951


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE DI FRONTIERA

 

Data Firma Accordo :   29/01/1951


Titolo :  CONVENZIONE CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEL BESTIAME ALLA FRONTIERA E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CIRCA ALCUNE MALATTIE CONTAGIOSE DEGLI ANIMALI, CON SCAMBIO DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   29/01/1951


Titolo :  ACCORDO DI IMMIGRAZIONE, CON SCAMBIO DI NOTE E PROTOCOLLO DI FIRMA

 

Data Firma Accordo :   21/03/1951


Titolo :  ACCORDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'EMIGRAZIONE IN FRANCIA DI LAVORATORI STAGIONALI ITALIANI

 

Data Firma Accordo :   21/03/1951


Titolo :  PROTOLLO RELATIVO ALLE FACILITAZIONI DI TRANSITO SULLE STRADE DI VALLEROJA (CONCLUSO DA PREFETTI DI FRONTIERA) CON ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   05/04/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA RETTIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO DEL 29.05.1948 IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

 

Data Firma Accordo :   25/05/1951


 

 

 

Titolo :  N. 3 ACCORDI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE. 1) ACCORDO AMMINISTRATIVO SULLA SELEZIONE MEDICA DEI CANDIDATI ITALIANI PER L'EMIGRAZIONE IN FRANCIA; 2) ACCORDO RELATIVO AI TRASFERIMENTI FINANZIARI DEGLI EMIGRANTI; 3) ACCORDO RELATIVO AL PAGAMENTO IN ITALIA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

 

Data Firma Accordo :   15/06/1951


Titolo :  CONVENZIONE DI STABILIMENTO, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   23/08/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE MEDIANTE CUI L'ITALIA E' ESONERATA DAGLI OBBLIGHI CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 46 A 70 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947

 

Data Firma Accordo :   21/12/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA PROROGA DEI TERMINI DI PROTEZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE DI OPERE LETTERARIE E ARTISTICHE

 

Data Firma Accordo :   27/12/1951


Titolo :  AVENANT ALLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE DEL 31.03.1948

 

Data Firma Accordo :   13/06/1952


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UNA GALLERIA STRADALE SOTTO IL MONTE BIANCO

 

Data Firma Accordo :   14/03/1953


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA TASSA DI ANCORAGGIO DELLE NAVI FRANCESI NEI PORTI ITALIANI

 

Data Firma Accordo :   23/03/1953


Titolo :  PROCESSO VERBALE FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLA GALLERIA STRADALE SOTTO IL MONTE BIANCO

 

Data Firma Accordo :   16/05/1953


Titolo :  ACCORDO PER LA CONSEGNA DEGLI ARCHIVI E DEI DOCUMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E STORICO CONCERNENTI I TERRITORI CEDUTI PER EFFETTO DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947

 

Data Firma Accordo :   06/10/1954


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LA TABELLA DELLE ROTTE DELL'ACCORDO AEREO DEL 03.02.1949

 

Data Firma Accordo :   08/11/1954


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI ESENZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE DEL 04.11.1949

 

Data Firma Accordo :   06/12/1954


Titolo :  CONVENZIONE CONSOLARE, CON SCAMBI DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   12/01/1955


Titolo :  CONVENZIONE CONCERNENTE LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E SUL RILASCIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

 

Data Firma Accordo :   12/01/1955


Titolo :  ACCORDO PROVVISORIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE ELETTRICA DI GRAN SCALA, CON SCAMBI DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   12/01/1955


 

 

 

Titolo :  ACCORDO TRA IL PREFETTO DI AJACCIO E IL PREFETTO DI SASSARI PER LA CONCESSIONE DI FACILITAZIONI DI TRANSITO AI TURISTI RESIDENTI O SOGGIORNANTI IN CORSICA E IN SARDEGNA

 

Data Firma Accordo :   07/05/1955


Titolo :  ACCORDO, CONCLUSO MEDIANTE PROCESSO VERBALE DEL 15.11.1955, CON ANNESSO SCAMBIO DI NOTE DEL 22.11.1955, PER REGOLARE ALCUNE QUESTIONI FINANZIARIE RELATIVE AI TERRITORI CEDUTI ALLA FRANCIA PER EFFETTO DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947

 

Data Firma Accordo :   22/11/1955


Titolo :  ANNESSO N. 1 ALL'ACCORDO CULTURALE DEL 04.11.1949

 

Data Firma Accordo :   14/02/1956


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DEI LAVORATORI STAGIONALI IN FRANCIA IMPIEGATI NELL'AGRICOLTURA IN DEROGA ALL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE GENERALE DEL 31.03.1948

 

Data Firma Accordo :   03/03/1956


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE DI CONTROLLO PER LA FRONTIERA DI CLAVIERE

 

Data Firma Accordo :   06/04/1956


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 30 E 31 DELLA CONVENZIONE CONSOLARE DEL 12.01.1955

 

Data Firma Accordo :   21/06/1956


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE DI CONTROLLO ALLA FRONTIERA DI CLAVIERE DEL 06.04.1956

 

Data Firma Accordo :   30/10/1956


Titolo :  ACCORDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE SPESE DELLE OPERAZIONI DI IMMIGRAZIONE DEI LAVORATORI ITALIANI E DELLE LORO FAMIGLIE

 

Data Firma Accordo :   28/12/1956


Titolo :  PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INDENNITA' PREVISTA DALLA LEGGE FRANCESE DEL 30.06.1956 PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO NAZIONALE DI SOLIDARIETA' (CON RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 31.03.1948)

 

Data Firma Accordo :   11/01/1957


Titolo :  AVENANT ALL'ACCORDO AMMINISTRATIVO DEL 21.03.1951 RELATIVO ALL'IMMIGRAZIONE IN FRANCIA DI LAVORATORI STAGIONALI ITALIANI

 

Data Firma Accordo :   27/02/1957


Titolo :  ACCORDO SUL REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

 

Data Firma Accordo :   28/02/1957


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI CIVILI PER LE QUESTIONI DERIVANTI DAL NUOVO CONFINE OCCIDENTALE

 

Data Firma Accordo :   03/05/1957


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA PROROGA DEI TERMINI DI PROTEZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE DELLE OPERE LETTERARIE E ARTISTICHE PREVISTE DALLA CONVENZIONE DEL 27.12.1951

 

Data Firma Accordo :   29/07/1957


Titolo :  ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AMMINISTRATIVO DEL 21.03.1951 SULL'IMMIGRAZIONE STAGIONALE DEGLI OPERAI ITALIANI ADIBITI AI LAVORI PER LA COLTIVAZIONE DELLA BARBABIETOLA

 

Data Firma Accordo :   25/01/1958

 

Titolo :  PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO SULL'EMIGRAZIONE DEL 21.03.1951

 

Data Firma Accordo :   27/03/1958


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AI LAVORATORI DI FRONTIERA

 

Data Firma Accordo :   27/03/1958


Titolo :  A) ACCORDO SULL'APPLICAZIONE ANTICIPATA DI CERTE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI DEL 09.12.1957. B) ACCORDO AMMINISTRATIVO N. 1

 

Data Firma Accordo :   27/03/1958


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLO SCAMBIO DELLE VALIGIE DIPLOMATICHE IN FRANCHIGIA

 

Data Firma Accordo :   25/10/1958


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UFFICIO COMUNE DI CONTROLLO ALLA FRONTIERA DI CLAVIERE DEL 06.04.1956

 

Data Firma Accordo :   30/10/1958


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'APERTURA DI UNA AGENZIA CONSOLARE FRANCESE A SASSARI IN CAMBIO DELLA RINUNCIA ALL'APERTURA DI UNA AGENZIA CONSOLARE FRANCESE A BORDIGHERA PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE DEL 12.01.1955

 

Data Firma Accordo :   22/06/1959


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUGLI AFFARI AGLI IMPORTI VERSATI DAI CONCESSIONARI FRANCESI A CONCEDENTI ITALIANI DI LICENZE DI SFRUTTAMENTO DI BREVETTI

 

Data Firma Accordo :   21/10/1959

 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'ACCORDO DEL 08.01.1955 RELATIVO ALLA PROTEZIONE TEMPORANEA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE NELLE ESPOSIZIONI

 

Data Firma Accordo :   21/10/1959


Titolo :  ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 27.03.1958 CONCERNENTE LA CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

 

Data Firma Accordo :   16/12/1959


Titolo :  ACCORDO PER LA MODIFICA DEL PROTOCOLLO DELL'11.01.1957 RELATIVO ALL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA E INVALIDITA' PREVISTE DALLA LEGGE FRANCESE DEL 30.06.1956

 

Data Firma Accordo :   06/02/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE RECIPROCHE PROCEDURE PREVISTE PER LE VISITE DELLE NAVI DA GUERRA

 

Data Firma Accordo :   01/06/1960


Titolo :  CONVENZIONE SUGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DEL MONCENISIO, CON SCAMBIO DI NOTE E PROTOCOLLO ANNESSO

 

Data Firma Accordo :   14/09/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO CULTURALE DEL 04.11.1949 AI LETTORI UNIVERSITARI

 

Data Firma Accordo :   18/12/1961


 

 

 

 

 

 

 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'INCIDENZA DEL REGOLAMENTO N. 16 DELLA CEE SUI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 20 PAR 2 E 40 PAR 5 DEL REGOLAMENTO CEE N. 9, CIRCA I LAVORATORI ITALIANI EMIGRATI IN FRANCIA

 

Data Firma Accordo :   17/07/1963


Titolo :  PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO SUPPLEMENTARE DEL FONDO NAZIONALE DI SOLIDARIETA' AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN FRANCIA, TITOLARI DI UNA PRESTAZIONE DI VECCHIAIA PREVISTA DAI REGIMI NON CONTRIBUTIVI DELLA LEGISLAZIONE FRANCESE, APPLICATA AI NON SALARIATI

 

Data Firma Accordo :   17/07/1963


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI ED AI CONTROLLI IN CORSO DI VIAGGIO, CON PROTOCOLLO FINALE

 

Data Firma Accordo :   11/10/1963


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA DELIMITAZIONE DELLA FRONTIERA ITALIANA NEL SETTORE DEL MONCENISIO IN MODIFICA DELL'ANNESSO N. 2 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947

 

Data Firma Accordo :   28/04/1964


Titolo :  CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA E DELLE DENOMINAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI, IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE DEL 29.05.1948, CON PROTOCOLLO E ALLEGATI "A" E "B"

 

Data Firma Accordo :   28/04/1964


Titolo :  ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DI ALCUNI TITOLI DI PRESTITI ITALIANI, CON SCAMBIO DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   02/06/1964


 

 

Titolo :  ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO DEL 14.03.1953

 

Data Firma Accordo :   25/03/1965


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI ESENZIONI FISCALI A FAVORE DI ALTRI ISTITUTI DI CULTURA DI CUI E' SPECIFICATO NELL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO CULTURALE DEL 04.11.1949

 

Data Firma Accordo :   17/05/1965


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI DAL TRAFORO STRADALE DEL MONTE BIANCO

 

Data Firma Accordo :   16/07/1965


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO.

 

Data Firma Accordo :   01/03/1966


Titolo :  ACCORDO SUGLI AUTOTRASPORTI DELLE PERSONE

 

Data Firma Accordo :   26/05/1966


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEI TURISTI DI CERTI PUNTI DI PASSAGGIO NELLA FRONTIERA COMUNE (ATTRAVERSAMENTO DEI COLLI DELL'AGNELLO, DELLE TRAVERSETTE E DELLA CROCE)

 

Data Firma Accordo :   03/06/1966


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALLE QUESTIONI FISCALI E DOGANALI RIGUARDANTI LA GESTIONE STRADALE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

 

Data Firma Accordo :   07/02/1967


 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORATORI ITALIANI IN FRANCIA

 

Data Firma Accordo :   25/02/1967


Titolo :  CONVENZIONE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI MENTONE

 

Data Firma Accordo :   28/09/1967


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO A UNA RETTIFICA DEL CONFINE NELLA ZONA DI CLAVIERE E ALLA COSTRUZIONE DI UN UFFICO COMUNE DI CONTROLLO ALLA FRONTIERA

 

Data Firma Accordo :   28/09/1967


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULLE AGGIUNTE E MODIFICHE AGLI ALLEGATI "A" E "B" DELLA CONVENZIONE FIRMATA A ROMA IL 20.04.1964 SULLA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA E DELLE DENOMINAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI

 

Data Firma Accordo :   13/02/1970


Titolo :  CONVENZIONE RIGUARDANTE IL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA, CON ANNESSI N. 2 ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   24/06/1970


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALLE SEPOLTURE DI GUERRA

 

Data Firma Accordo :   02/12/1970


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI ESENZIONI FISCALI A FAVORE DELLE RISPETTIVE ISTITUZIONI CULTURALI

 

Data Firma Accordo :   01/06/1971


 

Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA AL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS E PROTOCOLLO SULLE QUESTIONI DOGANALI E FISCALI, CON SCAMBIO DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   23/02/1972


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI ABBINATI AL COLLE DI TENDA

 

Data Firma Accordo :   14/12/1972


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA GESTIONE COMUNE DELL'AUTOSTRADA DEI FIORI

 

Data Firma Accordo :   14/12/1972


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI ABBINATI A VENTIMIGLIA

 

Data Firma Accordo :   14/12/1972


Titolo :  CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE FRANCESE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E IL MINISTERO DELLE PPTT PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO SOTTOMARINO TELEFONICO DI GRANDE CAPACITA' TRA PALO E MARSIGLIA, CON PROTOCOLLO

 

Data Firma Accordo :   05/07/1973


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

 

Data Firma Accordo :   10/09/1974


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA PROROGA DI UN ANNO E LA MODIFICA DELL'ACCORDO CINEMATOGRAFICO DEL 01.08.1966

 

Data Firma Accordo :   11/03/1976


 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LA CONVENZIONE DEL 24.06.1970 RELATIVA AL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA

 

Data Firma Accordo :   16/04/1976


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE AL FINE DI REGOLARE LE QUESTIONI ANCORA PENDENTI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DI BENI APPARTENENTI A CITTADINI FRANCESI GIA' SOTTOPOSTI A SEQUESTRO BELLICO

 

Data Firma Accordo :   21/06/1977


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA DEL 01.08.1966

 

Data Firma Accordo :   12/10/1977


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PER I PROBLEMI DI FRONTIERA

 

Data Firma Accordo :   20/01/1981


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE A LIMONE, IN TERRITORIO ITALIANO, DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI

 

Data Firma Accordo :   25/05/1982


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE A BREIL SUR ROYA, IN TERRITORIO FRANCESE, DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI

 

Data Firma Accordo :   25/05/1982


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI TRE UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI AL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

 

Data Firma Accordo :   25/05/1982


 

 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 10.09.1974 SUL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

 

Data Firma Accordo :   09/06/1982


Titolo :  ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

 

Data Firma Accordo :   05/07/1982


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI TERMINI E DELLA LINEA DI CONFINE

 

Data Firma Accordo :   26/05/1983


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLO SCAMBIO DI NOTE SUI CONTROLLI ABBINATI DI FRONTIERA DEL 16.07.1965, CON ALLEGATA PLANIMETRIA

 

Data Firma Accordo :   21/12/1983


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AGLI EMENDAMENTI ALL'ANNESSO I DELL'ACCORDO CULTURALE CONCLUSO A PARIGI IL 04.11.1949

 

Data Firma Accordo :   06/11/1984


Titolo :  CONVENZIONE NEL SETTORE VITI-VINICOLO

 

Data Firma Accordo :   30/08/1985


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALLA DELIMITAZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME NELL'AREA DELLE BOCCHE DI BONIFACIO, CON ANNESSE CARTE GEOGRAFICHE

 

Data Firma Accordo :   28/11/1986


 

 

 

 

Titolo :  ACCORDO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

 

Data Firma Accordo :   13/10/1986


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA ITALO-FRANCESE PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE INTERNAZIONALE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE.

 

Data Firma Accordo :   17/05/1987


Titolo :  ACCORDO FINANZIARIO PER L'IMPIEGO DEL SISTEMA INFORMATIVO, RELATIVO ALLE NAVI CONTROLLATE, ASSICURATO DAL CENTRO AMMINISTRATIVO DEGLI AFFARI MARITTIMI FRANCESI

 

Data Firma Accordo :   22/09/1987


Titolo :  SCAMBIO DI, NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MODANE E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO MODANE-BARDONECCHIA

 

Data Firma Accordo :   19/10/1989


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE MODIFICA DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 14.12.1972 RELATIVO ALLA CREAZIONE A VENTIMIGLIA, IN TERRITORIO ITALIANO, DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI (INTESA DEL 08.12.1972)

 

Data Firma Accordo :   24/10/1989


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE SECONDA MODIFICA ALLO SCAMBIO DI NOTE DEL 14.12.1972 RELATIVO ALLA CREAZIONE A VENTIMIGLIA, IN TERRITORIO ITALIANO, DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI (INTESA DEL 09.06.1988)

 

Data Firma Accordo :   24/10/1989


 

Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE

 

Data Firma Accordo :   05/10/1989


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO

 

Data Firma Accordo :   20/12/1990


Titolo :  ACCORDO SULLA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA

 

Data Firma Accordo :   06/12/1990


Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA LE COLLETTIVITA TERRITORIALI

 

Data Firma Accordo :   26/11/1993


Titolo :  ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA' E LA BORSA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, CON ALLEGATO

 

Data Firma Accordo :   27/01/1994


Titolo :  CONVENZIONE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'UOMO

 

Data Firma Accordo :   16/09/1992


 

 

 

 

 

 

Titolo :  ACCORDO RELATIVO AGLI ARTT. 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELL'ITALIA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 1406.1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA GERMANIA, ECCETERA.

 

Data Firma Accordo :   27/11/1990


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA FRANCO-ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CUNEO - NIZZA

 

Data Firma Accordo :   26/09/1994


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER PREDISPORRE LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO A ALTA VELOCITA' TRA LIONE E TORINO.

 

Data Firma Accordo :   15/01/1996


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI RILASCIATI DAI LICEI FRANCESI DI MILANO E TORINO

 

Data Firma Accordo :   14/06/1996


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PER LA PROROGA DEL MANDATO DELLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER IL COLLEGAMENTO NIZZA - CUNEO

 

Data Firma Accordo :   20/05/1996


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PREVISTO DALLA RISERVA FRANCESE ALL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957, PER IL CASO DEL CITTADINO MAROCCHINO NOUR EDDINE HANINE

 

Data Firma Accordo :   07/05/1997


 

 

 

 

Titolo :  ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE, CON UN ANNESSO E TRE ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   03/10/1997


Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IN MATERIA DI POLIZIA E DOGANA.

 

Data Firma Accordo :   03/10/1997


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, FORMULATO IN BASE ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957, RELATIVA ALL'ESTRADIZIONE DEL CITTADINO ITALIANO MORALDO LEONIO NUCCIO, NATO A SANREMO IL 06.11.1936

 

Data Firma Accordo :   26/03/1998


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, FORMULATO IN BASE ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957 RELATIVO ALL'ESTRADIZIONE DELLA CITTADINA FRANCESE YVONNE THOBOIS NATA A TREMBLAY (FRANCIA) IL 23.06.1934

 

Data Firma Accordo :   11/05/1998


Titolo :  ACCORDO CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA' ITALO-FRANCESE.

 

Data Firma Accordo :   06/10/1998


Titolo :  PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA' ITALO-FRANCESE.

 

Data Firma Accordo :   06/10/1998


Titolo :   SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI COMPITI DELLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI ITALO-FRANCESI NELLE ALPI DEL SUD, CON ANNESSO

 

Data Firma Accordo :   21/09/1999


Titolo :   SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, SULLA COSTITUZIONE DELLA GEIE "GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO - DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO"

 

Data Firma Accordo :   14/04/2000


Titolo :   ACCORDO CINEMATOGRAFICO, CON N. 5 ALLEGATI.

 

Data Firma Accordo :   06/11/2000


Titolo :   ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

 

Data Firma Accordo :   29/01/2001


Titolo :   ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO - LIONE.

 

Data Firma Accordo :   29/01/2001


Titolo :   ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE SULLA OSSERVAZIONE DELLA TERRA.

 

Data Firma Accordo :   29/01/2001


Titolo :   SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PER L'ESTRADIZIONE DI GERARD WEINFASS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957.

 

Data Firma Accordo :   14/03/2001


Titolo :   SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, SUL PATTUGLIAMENTO STRADALE CONGIUNTO NEI TUNNEL STRADALI DEL MONTE BIANCO E DEL FREJUS.

 

Data Firma Accordo :   06/10/2001


Titolo :   SCAMBIO DI LETTERE PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO, CON REGOLAMENTO ALLEGATO.

 

Data Firma Accordo :   24/01/2002


 

 

 

 

 

Titolo :   SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO A UNA MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 03.10.1997 SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IN MATERIA DI POLIZIA E DOGANA.

 

Data Firma Accordo :   01/07/2002


Titolo :   SCAMBIO DI LETTERE FORMULATO IN BASE ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957, RELATIVO ALLA ESTRADIZIONE DALLA FRANCIA DEL CITTADINO ITALIANO VENTURELLI ENRICO, NATO A BRESCIA IL 10.03.1968, CON N. 2 ANNESSI.

 

Data Firma Accordo :   10/08/2004


Titolo :   ACCORDO RIGUARDANTE LA SICUREZZA NEGLI STUDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE.

 

Data Firma Accordo :   03/12/2004


Titolo :   ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA IN ANTARTIDE.

 

Data Firma Accordo :   04/10/2005


Titolo :   ACCORDO GENERALE DI SICUREZZA RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE TRA I DUE PAESI.

 

Data Firma Accordo :   25/07/2006


Titolo :   ACCORDO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI 235 TONNELLATE DI COMBUSTIBILI NUCLEARI USATI ITALIANI.

 

Data Firma Accordo :   24/11/2006


Titolo :   ACCORDO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE NEL TUNNEL DI TENDA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNI DI GESTIONE E L'AVVIO DI PROCEDURE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO TUNNEL.

 

Data Firma Accordo :   24/11/2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

Titolo :  PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 29 GENNAIO 1951, RELATIVA ALLE STAZIONI INTERNAZIONALI DI MODANE E VENTIMIGLIA E AI TRATTATI DI FERROVIA COMPRESI TRA LE STAZIONI E LE FRONTIERE D'ITALIA E DI FRANCIA.

 

Data Firma Accordo :   22/01/2003


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE SULL’AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE CHE GODONO DI AGEVOLAZIONI FISCALI E DOGANALI.

 

Data Firma Accordo :   27/11/2003


Titolo :  PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI SALME DI GUERRA DAL CIMITERO DI TARANTO ALL'OSSARIO MILITARE DI PEDEROBBA

 

Data Firma Accordo :   21/07/2005 


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE INTEGRATIVO DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO SULL'AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE CHE GODONO DI AGEVOLAZIONI FISCALI E DOGANALI, FIRMATO A ROMA IL 27.11.2003

 

Data Firma Accordo :   28/07/2005  -  23/09/2005  


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA AEREA CONTRO LE MINACCE AEREE NON MILITARI

 

Data Firma Accordo :   04/10/2005  


Titolo :  ACCORDO GENERALE DI SICUREZZA RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE SCAMBIATE FRA I DUE PAESI

 

Data Firma Accordo :   25/07/2006 


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI SCONFINAMENTO DI PERSONALE E MEZZI IN CASO DI EMERGENZA

 

Data Firma Accordo :   12/06/2006  -  20/11/2006  


 

Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UNA GESTIONE UNIFICATA DEL TUNNEL DI TENDA E ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO TUNNEL

 

Data Firma Accordo :   12/03/2007 


Titolo :  PROTOCOLLO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO INTERGOVERNATIVO DEL 24 NOVEMBRE 2006 RELATIVO AL TRATTAMENTO DI 235 TONNELLATE DI COMBUSTIBILI NUCLEARI USATI ITALIANI PER GLI ASPETTI RELATIVI AD UN DISPOSITIVO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Data Firma Accordo :   02/05/2007 


 

 



[1]    L'istituzione di Gruppi europei di interesse economico (GEIE) è stata prevista dal regolamento comunitario n. 2137 del 1985: detto regolamento è stato emanato in vista della riduzione delle difficoltà giuridiche fiscali o di altro tipo che svariati soggetti possono incontrare allorquando si impegnino in una cooperazione transfrontaliera. L'obiettivo del regolamento è l'istituzione di un mercato comune transfrontaliero che offra condizioni analoghe a quelle del mercato nazionale. Si può quindi dire che lo scopo di un GEIE è facilitare le attività economiche dei suoi membri, attraverso la messa in comune di risorse, attività ed esperienze. Il GEIE non ha precipuamente lo scopo di produrre utili, anche se ciò può essere un risultato delle sue attività, le quali devono collegarsi alle attività economiche dei suoi partecipanti, ma non sostituirle. Inoltre un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone. La composizione di un GEIE sarà tale che in esso vi siano almeno due membri appartenenti a Stati membri diversi: il GEIE potrà essere composto da società o altri soggetti di diritto sia pubblico che privato, costituiti in base alla legislazione di uno Stato membro e con sede nel territorio comunitario.