Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri A.C.1977
Riferimenti:
AC n. 1977/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 176
Data: 30/05/2007
Descrittori:
FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI   ISTITUZIONE DI ENTI
TRASPORTI STRADALI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

 

Istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri

A.C.1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 176

 

 

30 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

SIWEB

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File TR0122

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

Progetto di legge

§      A.C.1977, (on. Tassone), Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri15

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 30-7-1999 n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  25

§      L. 23-8-1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.97

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria
legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1977

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di istituzione dell’Agenzia nazionale dei trasporti terrestri

Iniziativa

On. Tassone

Settore d’intervento

Trasporti

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

23 novembre 2006

§       annuncio

27 novembre 2006

§       assegnazione

6 febbraio 2007

Commissione competente

IX Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali) – V (Bilancio) – XI (Lavoro pubblico e privato)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge prevede l’istituzione di un’Agenzia nazionale dei trasporti terrestri, organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria, contabile e sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Trasporti[1].

A tal fine, si introduce un articolo aggiuntivo 44 bis nell’ambito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che all’articolo 44 già prevede l’istituzione di un’agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, norma a cui peraltro non si è data finora attuazione.

 

In proposito, è opportuno rammentare le attribuzioni previste dal citato articolo 44 del decreto legislativo n. 300/1999 in capo all’agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture. Essa, in particolare, dovrebbe svolgere le funzioni spettanti allo Stato in relazione:

a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;

b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;

d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;

f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

All'agenzia spettano inoltre il coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto, nonché le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

 

Le competenze ora illustrate, relative all’agenzia di cui all’articolo 44 del d. lgs. n. 300/1999, appaiono prevalentemente connesse ai profili della sicurezza nei trasporti stradali. Le attribuzioni previste per l’Agenzia istituita dalla proposta di legge in esame comprendono invece un ambito molto più vasto di attività e di funzioni, attualmente svolti dal Ministero dei trasporti.

In particolare, l’articolo 44 bis introdotto dall’articolo 1 della proposta, al comma 1, nel prevedere l’istituzione dell’Agenzia, precisa che restano ferme le attribuzioni del Ministero in materia di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, tutela della sicurezza, e rapporti internazionali.

Il comma 2 definisce le finalità del nuovo organismo, destinato a garantire una mobilità sicura e sostenibile, e dotato di poteri di controllo di regolazione tecnica, di formulazione di proposte e pareri agli organi competenti in materia di circolazione stradale di autotrasporto e di sicurezza del sistema ferroviario e dei sistemi di  trasporto a impianti fissi.   

Il comma 3 -  come già accennato -  stabilisce che l’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti.

Il comma 4 del nuovo articolo 44 bis indica le specifiche attribuzioni dell’organismo, prevedendo che esso:

§         svolga funzioni tecnico-operativeal fine di garantire sicurezza e sostenibilità della mobilità su terra;

§         sia dotata di poteri ispettivi, di controllo, di regolazione tecnica, di formulazione di proposte e di pareri tecnici ai competenti organi e che possa altresì fornire, su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale a pubbliche amministrazioni e a soggetti pubblici e privati, nelle materie di sua competenza;

§         abbia competenza in materia di:

a) veicoli stradali e loro rimorchi, con particolare riguardo alle omologazioni, ai collaudi, alle revisioni e alle immatricolazioni;

b) conducenti dei veicoli a motore, compresi il rilascio dei titoli di abilitazione alla guida, nonché la gestione degli archivi nazionali dei conducenti e dei veicoli;

c) supporto tecnico per il piano nazionale della mobilità;

d) strumenti informativi per la sicurezza stradale e l'informazione sulla mobilità;

e) servizi di polizia stradale, per quanto di competenza;

f) autotrasporto nazionale e internazionale di persone e di cose;

g) sicurezza dei sistemi di trasporto ferroviario e ad impianti fissi;

h) eventuali ulteriori compiti assegnati dal Ministro dei trasporti, anche mediante convenzione.

 

Per quanto riguarda le competenze delineate dal comma 4, va ricordato che esse sono attualmente attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti, e costituiscono  il nucleo principale dell’attività di tale struttura.

Con riguardo a quanto previsto dalla lettera e), va rammentato che ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del codice della strada (d. lgs. n. 285/1992), ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno. L’articolo 12, comma 3, del codice prevede peraltro che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione, anche da personale dell’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei trasporti, e del Dipartimento per i trasporti terrestri. 

Il comma 5 prevede che l’agenzia possa fornire in convenzione, e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico e gestionali ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

Il comma 6 demanda ad appositi regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400[2], alla luce di principi di semplificazione, di incremento della qualità nonché dell’efficienza dei servizi resi sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri, il compito di definire:

a) la struttura organizzativa dell'Agenzia e il suo statuto;

b) le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e le modalità di nomina dei loro componenti;

c) le modalità di trasferimento del personale tecnico e amministrativo inquadrato nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti e da altre amministrazioni ed enti;

d) le attribuzioni che restano nella competenza del Ministro dei trasporti e il conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero;

e) i criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi dall'Agenzia.

Il comma 7 indica i criteri da osservarsi nell’emanazione dei predetti regolamenti, che dovranno:

-              elevare il livello di qualità dei servizi anche mediante processi di riorganizzazione ed informatizzazione;

-              assicurare coordinamento e l’’incremento dell’efficienza dei servizi resi sul territorio in materia di trasporti terrestri.

Per quanto attiene alle dotazione finanziaria, i commi 8 e 10 dell’articolo 44 bis prevedono che, in sede di prima attuazione, all’agenzia vengano trasferite le quote di bilancio del Ministero dei trasporti corrispondenti alle funzioni ed al personale attribuite al nuovo organismo. Al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia dovrebbe essere assicurato mediante gli introiti connessi sia ai servizi istituzionali che a quelli di contenuto tecnico-operativo e gestionale su richiesta.

Il comma 9 demanda a un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione dei beni mobili e immobili da trasferire all'Agenzia e delle strutture del Ministero dei trasporti da sopprimere.

Il comma 2 dell’articolo 1 della proposta reca, infine, le disposizioni abrogative e di coordinamento tecnico all’articolo 44 del decreto legislativo n, 300/1999. In particolare, si prevede, con riferimento all’Agenzia istituita da tale articolo, la soppressione delle parole “trasporti terrestri” e quella dei commi 2 e 3, che riguardano le competenze di tale agenzia in materia di trasporti. L’agenzia di cui all’articolo 44 resterebbe quindi dotata delle sole attribuzioni di cui al comma 4, relative a progetti e gestioni in materia di infrastrutture di competenza statale.

Relazioni allegate

E’ allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene in materia disciplinata da norme di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, nel trasferire ad un’agenzia di nuova istituzione competenze attualmente attribuite al Ministero dei trasporti, incide sulla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che l’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Conformemente a quanto previsto nel libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”(COM(2001)370), la Commissione ha adottato, il 22 giugno 2006, una comunicazione dal titolo “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314) nella quale effettua un esame intermedio delle misure e delle azioni da esso contemplate.

La comunicazione traccia un quadro della situazione nel settore dei trasporti, prendendo come riferimento il periodo 1995-2004, ed individua alcune tendenze di sviluppo future. Essa contiene, tra l'altro, alcune indicazioni in relazione al trasporto terrestre con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la necessità di garantire un alto livello di mobilità, di rafforzare la sicurezza e di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La Commissione rileva come, malgrado una crescita generalizzata di tutti i settori, la quota principale continui ad essere detenuta dal trasporto stradale che rappresenta il 44% per il trasporto merci e l’85% per quello passeggeri. Per quanto riguarda le tendenze future, i dati forniti dalla Commissione mostrano che per il periodo 2000-2020 è previsto un tasso di crescita del PIL nel settore pari al 52%; il tasso di crescita del trasporto merci dovrebbe essere quasi identico, vale a dire il 50% per l’intero periodo, mentre quello del trasporto passeggeri dovrebbe essere inferiore, pari al 35%. Infine, basandosi su previsioni a lungo termine, la Commissione conclude che si dovrebbe pervenire ad una stabilizzazione della ripartizione modale.

Per quanto riguarda i profili relativi alla sicurezza, la comunicazione sottolinea che la modalità di trasporto meno sicura continua a rimanere il trasporto su strada, settore nel quale il libro bianco del 2001 aveva fissato l’obiettivo ambizioso di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime[3]. La Commissione ribadisce l’importanza di questo obiettivo ed invita ad un’azione coordinata fra tutti i livelli di governo, l’industria automobilistica e quella delle costruzioni stradali, i gestori delle infrastrutture e gli utenti della strada allo scopo di migliorare la progettazione dei veicoli, le tecnologie utilizzate - comprese le tecnologie di prevenzione degli incidenti e la cooperazione veicolo-infrastruttura nell’ambito dell'iniziativa e-Safety[4] -le infrastrutture stradali ed il comportamento dei conducenti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La proposta interviene in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riservata dalla Costituzione alla legislazione statale.

Attribuzione di poteri normativi

La proposta prevede l’emanazione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis, della legge n. 400/1988 (articolo 44 bis, comma 6, del d.lgs. n. 300/1999, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della proposta), in materia di struttura organizzativa dell’Agenzia, individuazione delle competenze degli organi di direzione, definizione delle modalità di trasferimento del personale dal Ministero dei trasporti, nonchè di ricognizione delle residue attribuzioni assegnate  al Ministero dei trasporti.

Viene inoltre demandata a un decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione dei beni mobili e immobili da trasferire all'Agenzia e delle strutture del Ministero dei trasporti da sopprimere (articolo 44 bis, comma 9, del d. lgs. n. 300/1999, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della proposta di legge).

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta inserisce un articolo aggiuntivo al decreto legislativo n. 300/1999, il cui articolo 44 già prevede l’istituzione di un Agenzia in materia di trasporti e infrastrutture. Il comma 2 dell’articolo 1 della proposta provvede al necessario coordinamento, sopprimendo le funzioni attribuite a tale agenzia in materia di trasporti, e lasciando in vigore le sole attribuzioni concernenti la materia delle infrastrutture.  

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel disegno di legge governativo AS 1366, in corso di esame al Senato, all’articolo 5 è prevista l’istituzione di un’Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto, le cui attribuzioni, individuate dall’articolo 6, sono peraltro prevalentemente orientate alla finalità di garantire la concorrenza, la libertà e la trasparenza di mercato nel settore dei trasporti, nonché la protezione degli utenti e dei consumatori.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge è destinata ad incidere essenzialmente su organi, strutture e personale del Ministero dei trasporti. 

 

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 1977

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato TASSONE

¾

 

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il  23 novembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


 

Onorevoli Colleghi! - L'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri, che la presente proposta di legge intende istituire, ha la finalità di affrontare in modo sistematico e organico le problematiche relative al settore dei trasporti terrestri. Attraverso l'istituzione del nuovo organismo si potrà realizzare uno snellimento delle attuali strutture amministrative e una conseguente maggiore efficienza delle procedure precedentemente adottate dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Il tutto nell'ottica di garantire una mobilità su terra sicura e sostenibile.

      L'Agenzia, ferme restando le funzioni del Ministero dei trasporti in materia di informazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e rapporti internazionali relativamente al settore dei trasporti terrestri, svolge funzioni tecnico-operative e ha poteri ispettivi, di controllo, di regolazione tecnica e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti, in materia di circolazione e di sicurezza stradale, di autotrasporto di persone e di cose, di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

      L'Agenzia, sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e con sede in Roma, oltre alle competenze nelle materie citate, può fornire, su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, nelle materie di sua competenza.

      Con separati regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e all'adozione dello statuto, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e alla determinazione delle relative modalità di nomina. Sono inoltre definite le modalità di trasferimento del personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti, la ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti e il conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri, apposite strutture preposte alla programmazione e alla sicurezza. Inoltre si provvederà alla disciplina dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi.

      I predetti regolamenti saranno emanati in modo da conseguire l'elevazione del livello di qualità dei servizi resi all'utenza, anche mediante processi di riorganizzazione e di informazione con il contestuale accorpamento di funzioni omogenee e con il coordinamento di tutti i servizi resi sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri.

      In sede di prima attuazione delle disposizioni e fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori oneri, mediante il trasferimento delle corrispondenti quote del bilancio di previsione del Ministero dei trasporti, utilizzate per le risorse umane da questo provenienti, ivi comprese le spese di funzionamento, nonché attraverso il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia stessa.

      Al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia sarà assicurato mediante gli introiti connessi ai servizi istituzionali nonché di contenuto tecnico-operativo e gestionale richiesti, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti pubblici e privati.

      Con successivi provvedimenti saranno individuate le strutture del Ministero dei trasporti necessariamente soppresse in quanto svolgenti le funzioni e i compiti demandati all'Agenzia e saranno altresì individuati i beni mobili e immobili strumentali per l'attività dell'Agenzia medesima.

      L'istituzione dell'Agenzia dei trasporti terrestri, oltre ad avere effetti di snellimento delle procedure e a garantire una migliore efficienza dell'amministrazione nell'erogazione dei servizi, è in grado di produrre rilevanti economie per il bilancio dello Stato. Al momento, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al citato Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti circa 208.000 euro per il funzionamento delle strutture centrali e periferiche. Tali somme, per le costanti riduzioni degli stanziamenti, sono insufficienti per far funzionare i 123 uffici dislocati sul territorio nazionale e le strutture centrali.

      In fase di avvio dell'Agenzia, pur continuando a sussistere i predetti trasferimenti, si avrebbero immediatamente dei risparmi connessi alla riduzione degli organici e alla soppressione di alcune figure dirigenziali di prima e di seconda fascia.

      Nella fase a regime, l'autonomia finanziaria dell'Agenzia sarà assicurata dagli introiti per i servizi resi all'utenza, stimabili in circa 428.000 euro annui, al netto dell'imposta di bollo che continua ad essere introitata dall'erario.


 

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

      1. Al capo IX del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

      «Art. 44-bis. - (Agenzia nazionale dei trasporti terrestri). - 1. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, tutela della sicurezza e rapporti internazionali relativamente al settore dei trasporti terrestri, è istituita l'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri, con sede in Roma, organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile.

      2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni al fine di garantire una mobilità su terra sicura e sostenibile e ha poteri ispettivi, di controllo, di regolazione tecnica e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti, in materia di circolazione e di sicurezza stradale, di autotrasporti di persone e di cose, di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

      3. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti.

      4. In particolare, l'Agenzia espleta la propria attività nelle seguenti materie:

          a) veicoli stradali e loro rimorchi, con particolare riguardo alle omologazioni, ai collaudi, alle revisioni e alle immatricolazioni;

          b) conducenti dei veicoli a motore, compresi il rilascio dei titoli di abilitazione alla guida, nonché la gestione degli archivi nazionali dei conducenti e dei veicoli;

           c) supporto tecnico per il piano nazionale della mobilità;

          d) strumenti informativi per la sicurezza stradale e l'informazione sulla mobilità;

          e) servizi di polizia stradale, per quanto di competenza;

          f) autotrasporto nazionale e internazionale di persone e di cose;

          g) sicurezza dei sistemi di trasporto ferroviario e ad impianti fissi;

          h) eventuali ulteriori compiti assegnati dal Ministro dei trasporti, anche mediante convenzione.

      5. L'Agenzia fornisce, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, nelle materie di competenza.

      6. Con uno o più regolamenti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

          a) alla definizione della struttura organizzativa dell'Agenzia e all'adozione del suo statuto;

          b) all'individuazione delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e alla determinazione delle modalità di nomina dei loro componenti;

          c) alla definizione delle modalità di trasferimento del personale tecnico e amministrativo inquadrato nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti;

          d) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministro dei trasporti e al conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite strutture preposte alla programmazione e alla sicurezza;

          e) alla disciplina dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi dall'Agenzia con la previsione che, in sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, le medesime tariffe siano adeguate al solo andamento degli indici ISTAT sull'inflazione.

      7. I regolamenti di cui al comma 6 sono emanati in conformità ai seguenti princìpi:

          a) elevare il livello di qualità dei servizi resi all'utenza, anche mediante processi di riorganizzazione e di informatizzazione con il contestuale accorpamento di funzioni omogenee;

          b) assicurare il coordinamento e l'incremento dell'efficienza di tutti i servizi resi sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri.

      8. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, e sino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, mediante:

          a) il trasferimento delle quote di bilancio dello stato di previsione del Ministero dei trasporti utilizzate per le risorse umane trasferite dal Ministero all'Agenzia ai sensi del comma 6, lettera c), ivi comprese le connesse spese di funzionamento;

          b) il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia.

      9. Con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione:

          a) dei beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'Agenzia da trasferire all'Agenzia stessa, con il subentro della medesima in tutti i connessi rapporti contrattuali;

           b) delle strutture del Ministero dei trasporti da sopprimere in quanto svolgenti le funzioni e i compiti demandati all'Agenzia ai sensi del presente articolo.

      10. Al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è integralmente assicurato mediante gli introiti connessi ai servizi resi in relazione ai compiti di cui ai commi 4 e 5, ad eccezione dell'imposta di bollo».

      2. All'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «dei trasporti terrestri e» sono soppresse;

          b) al comma 1, le parole: «dei trasporti terrestri e» sono soppresse;

          c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

          d) al comma 5, le parole: «del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».

 

 

 




[1]    E’ opportuno ricordare che nella precedente legislatura è stata presentata una proposta di legge (AC 5100, Pezzella ed altri), volta ad istituire un’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale. Nel corso di un’audizione svolta il 15 marzo 2005 presso la Commissione trasporti, nell’ambito dell’esame del provvedimento – il cui iter non è poi giunto a conclusione – il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri ha espresso valutazioni critiche circa la opportunità di procedere alla istituzione del nuovo organismo.    

[2]    Si ricorda che il comma 2 della legge n. 400/1988 è riferito ai regolamenti di delegificazione, da emanarsi su materie non coperte da riserva assoluta di legge, mentre il comma 4 bis concerne i regolamenti, da emanarsi ai sensi del comma 2, che disciplinano l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.    

[3] La Commissione ha definito le linee generali della strategia europea in materia di sicurezza stradale con il libro bianco sui trasporti (COM(2001)370) che individua una serie di misure da attuare entro il 2010 al fine di ridurre le principali cause di incidenti stradali fra cui la velocità eccessiva, il consumo di alcool, di droghe o la stanchezza, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco, l’insufficiente protezione offerta dai veicoli in caso di urto, l’esistenza di punti ad alto rischio di incidenti (black spots), l’inosservanza dei tempi di guida e di riposo per il trasporto professionale. Nel giugno 2003 la Commissione ha presentato un programma di azione sulla sicurezza stradale relativo al periodo 2003-2010 (COM(2003)311) con il quale individua una serie di misure intese a migliorare il comportamento degli utenti della strada, sfruttare le nuove tecnologie nel settore dell’informazione e della comunicazione,migliorare leinfrastrutture stradali, rafforzare la sicurezza deltrasporto professionale di merci e passeggeri, migliorare il soccorso e le curealle vittime della strada eprocedere alla raccolta, all’analisi e alla diffusione deidati sugli incidenti. Lacomunicazione sul bilancio intermedio del programma d’azione sulla sicurezza stradale (COM(2006)74), presentata dalla Commissione il 10 febbraio 2006, prende atto che i progressi, pur apprezzabili, rendono necessari ulteriori interventi da parte della Commissione. Si segnala, infine, che nel programma di lavoro per il 2007, la Commissione considera prioritaria la presentazione di una proposta legislativa sull’applicazione transfrontaliera di sanzioni nel settore della sicurezza stradale. La proposta si concentrerebbe in particolare sulla creazione, a livello UE, di un sistema transfrontaliero in grado di garantire il perseguimento delle violazioni commesse in uno Stato membro da conducenti provenienti da altri Stati membri.

[4] L'iniziativa e-Safety è stata promossa nel 2002 dalla Commissione europea, di concerto con l'industria automobilistica e le parti interessate, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione dei sistemi intelligenti di sicurezza integrati che usano le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione per aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nell'UE. Le iniziative in tal senso sono state prospettate dalla Commissione nella comunicazione “Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per i veicoli sicuri e intelligenti” (COM(2003)542) e, successivamente, nella comunicazione “Mettere e-Call a disposizione dei cittadini” (COM(2005)431) relativa ad un piano di azionevolto a dotare tutti i veicoli, a partire dal 2009, di un sistema di chiamata automatica di emergenza (e-Call). Tale sistema consentirà ai veicoli di utilizzare un numero unico di chiamata di emergenza a livello europeo (E-112) in caso di incidente stradale. L’importanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per il settore dei trasporti è sottolineata anche nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE. Il programma, in particolare, sottolinea il ruolo fondamentale che tali tecnologie possono svolgere al fine di modernizzare il settore dei trasporti e ricorda i grandissimi vantaggi che possono derivare dalla loro applicazione per la mobilità, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del trasporto di persone e merci. Esso ricorda, altresì, che tali tecnologie possono trovare applicazione per la promozione di infrastrutture intelligenti, rendendo le infrastrutture indispensabili per la vita quotidiana più efficaci e più facili da utilizzare, più adattabili e di manutenzione più agevole, più robuste e resistenti ai guasti.