Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale - A.C. 1825
Riferimenti:
AC n. 1825/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 86
Data: 23/01/2007
Descrittori:
CONCORRENZA   EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE
RADIOTELEVISIONE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

A.C. 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

23 gennaio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

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Dipartimento Cultura

SIWEB

 

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File TR0035

INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali10

§      Compatibilità comunitaria  12

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  16

§      Impatto sui destinatari delle norme  18

§      Formulazione del testo  18

Schede di lettura

Contenuto del disegno di legge  21

§      Principi generali nella fase di transizione  21

§      Misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione  23

§      Uso efficiente dello spettro e accesso della banda larga  33

§      Rilevazione degli indici di ascolto  43

§      Vigilanza e sanzioni48

§      Abrogazioni e modificazioni50

L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione  nel sistema televisivo  63

§      La “legge Mammì”63

§      La “legge Maccanico”65

§      La “legge Gasparri”e il testo unico della radiotelevisione  72

La transizione alla tecnologia digitale nel sistema televisivo  79

§      La sperimentazione in tecnica digitale nel decreto legge n. 5/2001  79

§      Il regime giuridico nella fase di avvio del digitale secondo la legge n. 112/2004 e il testo unico della radiotelevisione.84

§      Le aree all digital90

La pianificazione delle frequenze  92

Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

§      Procedure di contenzioso  99

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   108

Proposta di legge AC 1825

§      A.C. N. 1825, Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale  117

Testi a fronte

§      Testo a fronte tra le disposizioni del testo unico della radiotelevisione nel testo vigente e nel testo risultante dalle modifiche dell’A.C. 1825  147

§      Testo a fronte tra le disposizioni della legge n. 112/2004 nel testo vigente e nel testo risultante dalle modifiche dell’a.C. 1825  169

Tavole di raffronto

§      Limiti antitrust – Risorse economiche  181

§      Limiti antitrust – Risorse tecniche  182

Glossario

§      Glossario  185

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1825

Titolo

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Radiotelevisione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione alla Camera

16 ottobre 2006

§       annuncio

17 ottobre 2006

§       assegnazione

24 ottobre 2006

Commissione competente

VII (Cultura, scienza ed istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge AC 1825 - che si compone di otto articoli - reca disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale.

 

Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva, il disegno di legge intende intervenire su due debolezze strutturali del sistema radiotelevisivo italiano (assetto oligopolistico e situazione dello spettro frequenziale): esso intende, poi, porsi in relazione con l’impegno assunto dal Governo nei confronti della Commissione europea in relazione alla procedura di infrazione in capo allo Stato italiano avviata con lettera di messa in mora del 19 luglio 2006. Nella procedura di infrazione si contesta in particolare il contrasto di alcune disposizioni della legge n. 112/2004[1] e del successivo testo unico della radiotelevisione (d. lgs. n. 177/2005) con il quadro della normativa comunitaria in materia di gestione dello spettro e di accesso non discriminatorio alle risorse frequenziali ed ai relativi diritti di uso (sul punto, si veda il paragrafo Compatibilità comunitaria).

 

L’articolo 1 individua i principi generali (più equa distribuzione delle risorse economiche, tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti) ai quali deve essere ispirata la disciplina del sistema radiotelevisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, il cui termine finale (c. d. switch off) - attualmente previsto per il 31 dicembre 2008 - viene contestualmente differito al 30 novembre 2012.

 

L’articolo 2 reca misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione verso la tecnologia digitale. In particolare, si prevede che il conseguimento - fino alla data dello “switch off”del 30 novembre 2012 “e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale” - di ricavi pubblicitari superiori al limite antitrust fissato al 45% dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo, costituisce posizione dominante ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione. Il valore dei predetti ricavi pubblicitari complessivi è determinato avendo come riferimento le trasmissioni via etere terrestre – sia in tecnologia analogica che in tecnologia digitale – nonché le trasmissioni irradiate via satellite e via cavo. La misura sanzionatoria prevista a seguito di accertamento da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della posizione dominante è individuata nell’abbassamento dell’affollamento pubblicitario dal 18% al 16% del tempo di ciascuna ora di programmazione: la misura non trova applicazione per i soggetti che abbiano già trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica (co. 1, 2 e 3).

I commi 4 e 5 - novellando l’articolo 38 del testo unico della radiotelevisione recante i limiti di affollamento pubblicitario -  sostituiscono il riferimento agli “spot pubblicitari” con quello ai “messaggi pubblicitari”, al fine di ricomprendere nel computo per l’affollamento non solo gli spot ma anche le telepromozioni.

Il comma 6, modificando il comma 8 dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione relativo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, include nella base di calcolo del limite antitrust del 20% dei programmi irradiabili nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, anche i programmi in tecnica digitale ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che tali programmi raggiungano il limite di copertura del 50% della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio.

 

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di gestione efficiente dello spettro radioelettrico e di accesso alle infrastrutture a banda larga.

Il comma 1 prevede la liberazione e la restituzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio: tali frequenze saranno individuate all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze.

I commi 2, 3 e 4disciplinano il trasferimento - da parte di soggetti titolari di più di due emittenti televisive nazionali che trasmettano su frequenze terrestri in tecnica analogica- su piattaforme trasmissive in tecnologia digitale dei palinsestidelle emittentieccedenti la seconda emittente su tecnica analogica. Il trasferimento, che interviene in ogni caso entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è operato previa presentazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte dei soggetti interessati di un progetto di trasferimento redatto in conformità a precisi parametri.

Il comma 5 reca disposizioni in merito alle frequenze liberate dal trasferimento su piattaforma trasmissiva digitale dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda emittente in tecnica analogica, distinguendo tra le frequenze liberate e acquisite per la sperimentazione in tecnica digitale, oggetto di cessionea condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie sulla base di criteri e modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e le frequenze residue e acquisite con modalità diverse, le quali sono restituite al Ministero delle comunicazioni, ai fini della rassegnazione, con quote di riserva a favore dell’emittenza locale e fatti salvi i diritti acquisiti.

Il comma 6 reca disposizioni sull’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma 3, della legge n. 112/2004, relativa al c.d. “trading delle frequenze” (ossia, alla possibilità di acquisire per la sperimentazione digitale impianti o rami d’azienda tra soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale). In primo luogo, si prevede che la disposizione della legge n. 112/2004 non si applica ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica. In secondo luogo, fatta salva la limitazione indicata, viene estesa l’applicazione dell’articolo 23, co. 3, della legge n. 112/2004 a qualunque altro soggetto (rispettoa quelli già contemplati dalla disposizione, ossia quelli che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale) in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’autorizzazione generale necessaria perl’esercizio dell’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale.

Il comma 7prevede - a decorrere dalla data dello “switch off” del 30 novembre 2012 “e comunque alla data della completa conversione delle reti televisive” – la separazione societaria dei soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgano anche l’attività di operatore di rete (c. d. operatori integrati verticalmente).

A decorrere dalla stessa data – ai sensi del comma 8 - i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva: quest’ultima è pari, sulla base del data-base delle frequenze, al prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit al secondo, per la popolazione effettivamente servita. Qualora un fornitore di contenuti “prima della completa conversione delle reti televisive” disponga di una quota di capacità trasmissiva eccedente il 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, la restante parte è ceduta - ai sensi del comma 9 - a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie sulla base di criteri e modalità individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità che supera il limite del 20% non ceduta a terzi rientra nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni alla data del 30 novembre 2012 o comunque alla data della completa conversione delle reti alla tecnologia digitale.

Il comma 10 prevede per i soggetti titolari di infrastrutture di rete a larga banda, notificati come detentori di un significativo potere di mercato a seguito della normativa comunitaria, l’obbligo di offrire a tutti i soggetti titolari di un’autorizzazione generale, l’accesso alla propria infrastruttura, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

 

L’articolo 4 reca principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, stabilendo che tale attività di rilevazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. In particolare, l’articolo reca la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo si provvede secondo le modalità ed i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005).

 

L’articolo 5 reca disposizioni in merito al potere sanzionatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attribuendo in particolare alla stessa il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento e di applicare le sanzioni previste in caso di violazione delle stesse. Tali sanzioni sono individuate dallo stesso articolo, secondo un criterio di progressivo inasprimento a fronte della persistenza dell’inottemperanza (sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma fino al 5 per cento del fatturato; sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi, revoca del titolo abilitativo).

 

L’articolo 6 reca alcune abrogazioni e modifiche al testo unico della radiotelevisione e alla legge n. 112/2004. In particolare, vengono modificati: la composizione e la definizione del sistema integrato delle comunicazioniche assume la denominazione di “settore delle comunicazioni”, dal quale vengono espunte “le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi”; il limite alla raccolta delle risorse economiche previsto in capo alle imprese che superino il 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, sostituito con il divieto per tali imprese di fondersi con imprese in posizione dominante nel sistema televisivo; il procedimento sanzionatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni eliminando, in sostanza, l’attuale distinzione tra procedimenti per i quali si rende necessaria l’interposizione della diffida e procedimenti in cui tale interposizione non è prevista. Inoltre, sono soppresi l’articolo 21della legge n. 112/2004 concernente il processo di privatizzazione della RAI, l’articolo 23, comma 5, e l’articolo 25, comma 12, della stessa legge relativi alla licenza di operatore di rete televisiva rilasciata, su domanda, fino alla data della conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale,a soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione radiotelevisiva in virtù di titolo concessorio ovvero per “generale assentimento” disposto dal comma 1 dell’articolo 25, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

 

L’articolo 7 precisa che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 8 reca la clausola di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge in esame risulta corredato della relazione illustrativa e  della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000[2].

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il disegno di legge AC 1825 disciplina il settore televisivo, con particolare riferimento alla fase di transizione alla tecnologia digitale, regolamentato in gran parte dalla legge n. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”) e dal testo unico della radiotelevisione (d. lgs. n. 177/2005). In particolare, il provvedimento presenta alcune disposizioni dirette ad abrogare o a modificare espressamente norme dei due testi normativi testè citati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del provvedimento in esame appaiono inquadrabili nella materia “ordinamento della comunicazione”, demandata dall’articolo 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente dello Stato a cui è affidata la sola legislazione di principio.

Peraltro, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento dichiarata all’articolo 1 (evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza), vengono in rilievo le materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.), e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo e comma, lett. m) Cost.), tra i quali sono ricompresi la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

A fini di completezza, circa il rapporto tra la materia ordinamento della comunicazione e la materia tutela della concorrenza, anche alla luce del principio costituzionale della tutela del pluralismo dell’informazione televisiva (vedi infra), si ricorda che la Corte costituzionale– nella sentenza n. 151 del 2005 – ha ritenuto legittima l'assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti per l’acquisto o noleggio di un decoder per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, previa adozione di un regolamento recante criteri e modalità di attribuzione di tale contributo. L’assunzione di tale decisione è giustificata, alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, da una esigenza di esercizio unitario della funzione stessa, “non potendo un siffatto intervento a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme sull'intero territorio nazionale”. Nel caso di specie la Corte muoveva dalla considerazione che la finalità delle norme impugnate era, con ogni evidenza, quella di favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva, esprimendo l'informazione una condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico[3].

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riferimento alla materia della radiotelevisione, vengono in rilievo la tutela del pluralismo, che trova il suo fondamento costituzionale nell’articolo 21 Cost. in materia di libertà di manifestazione del pensiero, e la tutela della concorrenza per la quale si richiama l’articolo 41 Cost. a norma del quale l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

 

Si ricorda che sul pluralismo e la libertà di informazione il Presidente della Repubblica aveva trasmesso alle Camere in data 23 luglio 2002 un messaggio ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione (XIV legislatura, DOC I, n. 2), nel quale – evidenziandosi la necessità di una legge di sistema - si sottolineava come la garanzia del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione costituisse strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta[4].

 

Circa la giurisprudenza costituzionale in tema di pluralismo dell’informazione, si richiamano, in particolare, le seguenti sentenze:

§         sentenza n. 826 del 1988 nella quale la Corte, ribadendo il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico, chiarisce che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva comporta, innanzitutto, possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata - perchè il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. La Corte prosegue sottolineando come “il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato”;

§         sentenza n. 420 del 1994 laddove la Corte, riprendendo passaggi di precedenti pronunce, ribadisce "il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse" (sent. n. 112/93) in modo da garantire il diritto all’informazione e la libertà di manifestazione del pensiero. In particolare, secondo la Consulta, se per l'emittenza radiotelevisiva privata il pluralismo interno, inteso come apertura alle varie voci presenti nella società, incontra inevitabilmente dei limiti in ragione principalmente delle libertà assicurate alle imprese vuoi dall'art. 41 che dall'art. 21 Cost., ciò impone, come ineludibile imperativo costituzionale, la necessità di garantire – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 826/1988 - «il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». La Consulta, riaffermando le considerazioni sostenute nella sentenza n. 148 del 1981, precisa che la «posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto l'ambito di esercizio delle loro libertà», stante che “la presenza della concessionaria pubblica - che pur si colloca in una posizione particolare in ragione della doverosa maggiore realizzazione del pluralismo interno nel servizio pubblico - [non] è di per sé sola sufficiente a bilanciare una posizione dominante nel settore privato”;

§         sentenza n. 466 del 2002 nella quale la Corte ha evidenziato come “ rispetto a quella esaminata dalla sentenza n. 420 del 1994, la situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica si è, pertanto, accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni” determinando una situazione di fatto che non garantisce, pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, ritenuto uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia[5].

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento in esame incide su ambiti considerati dalla normativa europea, in particolare dal “pacchetto” di direttive in materia di comunicazioni elettroniche[6] recepito in Italia con il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

 

Circa il rapporto tra il settore radiotelevisivo e quello delle comunicazioni elettroniche,si ricorda che l’articolo 53 del testo unico della radiotelevisione ha sancito il “principio di specialità”, in base al quale, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, le norme del testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiotelevisivi prevalgono sulle norme dettate in materia dal codice delle comunicazioni elettroniche. La prevalenza risultava già sostanzialmente stabilita dall’articolo 2, comma 3, del codice, che viene espressamente richiamato dalla disposizione del testo unico.

 

Per quanto riguarda la peculiarità della disciplina dell’audiovisivo nel quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche, si sottolinea che:

§         la direttiva 2002/20/CE (cd. direttiva autorizzazioni) al 12° considerandum afferma che resta “impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria”;

§         la direttiva 2002/21/CE (cd. direttiva “quadro”), al 5°considerandum  esplicita che la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo, e altresì che è necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, la direttiva stessa esclude che il nuovo quadro normativo si applichi ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Sempre secondo quanto esplicitato dal considerandum della direttiva, la separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide tuttavia sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.

L’articolo 1della direttiva quadro poi, nel definire l’ambito di applicazione e le finalità della disciplina, enuncia che la direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Per quanto concerne possibili fattispecie escluse, l’articolo fa salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

 

Con specifico riferimento alla disciplina in ambito europeo dell’uso efficiente dello spettro radioelettrico, si ricorda,in particolare, che l’articolo 9 della direttiva “quadro” 2002/21/CE - analogamente a quanto stabilito dalla direttiva “autorizzazioni” per i diritti di uso delle frequenze in numero limitato (2002/20/CE, art. 7) nonché dalla direttiva “concorrenza” sui diritti speciali o esclusivi per l’uso di frequenze radio e per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica (2002/77/CE, articoli 2 comma 4 e 4) - prevede che gli Stati membri debbano garantire che l’allocazione e l’assegnazione delle radiofrequenze  siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nella stessa direzione si inserisce l’articolo 5 della direttiva “autorizzazioni” (2002/20/CE), secondo il quale anche i diritti d’uso della frequenze radio a fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo debbono essere “concessi mediante procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie”. La medesima norma fa peraltro salvi “i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa comunitaria”.

 

Quanto, poi, alla disciplina a tutela della concorrenza, con particolare riferimento alle posizioni dominanti, si ricorda che il pacchetto di direttive (e in particolare la direttiva “quadro”) intervengono in materia di “mercati rilevanti”, di “posizioni dominanti” e di imprese che dispongono di un “significativo potere di mercato”, con un approccio volto in particolare a superare la definizione dell’operatore con significativo potere di mercato basata su di una soglia percentuale prestabilita, ricorrendo piuttosto al concetto economico, mutuato dal diritto della concorrenza, di dominanza, esercitata individualmente o congiuntamente con altri[7]. Sempre in quest’ambito, è da ricordare che la direttiva “quadro” prevede un potere d’intervento della Commissione europea, da raccordare con l’attività delle autorità nazionali indipendenti, per quanto concerne la determinazione delle posizioni dominanti e la verifica dell’effettiva concorrenza sul mercato (configurandosi una sorta di potere di veto), pur risultando parallelamente valorizzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, con la definizione delle funzioni di tali autorità, basate su tre principi fondamentali: indipendenza, imparzialità e trasparenza (v. art. 3 della direttiva “quadro”, ma anche, per i profili precedenti, artt. 7, 14, 15 e 16).

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva quadro, previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche[8] le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza e riesamina periodicamente la raccomandazione, provvedendo altresì a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere dimercato[9], conformi ai principi del diritto della concorrenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti per l’analisi di mercato, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una particolare procedura.

Il successivo articolo 16 della direttiva quadro stabilisce, infatti, che dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano tempestivamente un'analisi dei mercati rilevanti - da effettuare, se del caso, in collaborazione con le Autorità nazionali garanti della concorrenza - tenendo nel massimo conto gli orientamenti della Commissione.

L’individuazione di mercati rilevanti in cui possa introdursi una regolamentazione non implica che tali mercati saranno comunque soggetti alla regolamentazione ex ante dettata dalle direttive: in effetti, la regolamentazione non trova applicazione in presenza di concorrenza effettiva. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione sia chiamata, ai sensi delle disposizioni delle direttive sulle comunicazioni elettroniche, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale[10].

Nel caso accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano[11].

Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva quadro, si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, ottemperano alla normativa comunitaria e tengono nella massima considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 15. Inoltre, se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata.

 

Circa la individuazione della posizione dominante nel mercato rilevante, le Linee direttrici emanate dalla Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica evidenziano che:

§         è improbabile che imprese con una quota di mercato inferiore al 25% siano in posizione dominante;

§         una quota di mercato intorno al 40% può far presumere l’esistenza di una posizione dominante;

§         la detenzione di una quota di mercato superiore al 50% è di per sé una prova, salvo situazioni eccezionali, dell’esistenza di una posizione dominante.

Le Linee direttrici della Commissione precisano, peraltro, che l’ampiezza delle quote di mercato non basta per stabilire l’esistenza di una posizione dominante, in quanto esse "indicano semplicemente la possibilità che si sia in presenza di un operatore che gode di una posizione dominante". La posizione di un’impresa va dunque analizzata anche alla luce di altri criteri al fine di stabilire se essa è in grado di "comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori", come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza.

Le Linee direttrici individuano così i seguenti criteri: "dimensione globale dell’impresa, controllo di infrastrutture difficili da duplicare, vantaggi o superiorità a livello tecnologico, mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti, accesso facile o privilegiato ai mercati finanziari/risorse finanziarie, diversificazione dei prodotti/servizi (ad es. offerta di servizi o prodotti aggregati), economie di scala, economie di diversificazione, integrazione verticale, una rete di distribuzione e vendita molto sviluppata, mancanza di concorrenza potenziale, barriere all’espansione".

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Si veda oltre l’apposita scheda di lettura.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Si veda oltre l’apposita scheda di lettura.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento in esame - dettando in particolare disposizioni relative alla fase di transizione delle trasmissioni televisive dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale – incide sulla disciplina della radiotelevisione essenzialmente contenuta nella legge n. 112/2004 e nel testo unico della radiotelevisione che, tra l’altro, riprende il contenuto della citata legge abrogandone solo i primi sei articoli relativi ai principi generali.

Con riguardo a profili di carattere generale, si fa presente che le disposizioni del testo in esame solo in alcuni casi risultano formulate in termini di abrogazione o di novella delle previsioni dei due atti normativi citati (cfr. art. 2, co. 4, 5 e 6 e art. 6). Andrebbe pertanto considerata, per gran parte delle restanti disposizioni, l’opportunità di una riformulazione in termini di modifica alla disciplina generale sulla radiotelevisione sopra richiamata (cfr., in particolare, art. 2 co. 1, 2, e 3 relativi alla costituzione di posizione dominante nel settore televisivo, che incidono sul contenuto dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione; art. 3, co. 6, relativo all’ambito di applicazione del c.d. trading delle frequenze di cui all’articolo 23, co. 3, della legge n. 112/2004 e all’art. 27, co. 3, del testo unico; art. 2, co. 6, relativo alla separazione societaria tra operatore di rete e fornitore di contenuti “a regime”; art. 2, co. 7 relativo al limite antitrust per ciascun fornitore di contenuti del 20% della capacità trasmissiva totale).

 

Con riferimento, poi, al termine finale della fase di transizione del sistema televisivo dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale (c.d. “switch off”), si ricorda che attualmente tale termine è fissato al 31 dicembre 2008 dal comma 5 dell’articolo 2-bis del DL n. 5/2001[12]. Il differimento di tale termine al 30 novembre 2012 disposto dall’articolo 1 del provvedimento in esame non risulta peraltro formulato in termini di novella alla disposizione del DL n. 5/2001.

 

Con riguardo all’articolo 4 recante la delega all’emanazione di un decreto legislativo per definire le modalità attraverso le quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, si fa presente che tra i principi e criteri direttivi figura la piena attuazione dell’art. 1, comma 6, lett. b), punto 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249 che già affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la cura della rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, la vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e la verifica sulla congruità delle metodologie utilizzate, il riscontro sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché il monitoraggio delle trasmissioni televisive ed il controllo sull'operato delle imprese che svolgono le indagini.

 

Per ulteriori specifiche osservazioni in ordine al coordinamento delle disposizioni del provvedimento con la normativa vigente, si rinvia alla scheda di lettura sul contenuto del disegno di legge.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il disegno di legge non risulta corredato della analisi di impatto della regolamentazione (AIR), richiesta dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000[13].

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni contenute nella scheda di lettura riferita al contenuto del disegno di legge.

 


Schede di lettura


 

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge AC 1825 - che si compone di otto articoli - reca disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.

 

Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva, il disegno di legge intende intervenire su due debolezze strutturali del sistema radiotelevisivo italiano: “l’assetto oligopolistico […], con una concentrazione di risorse economiche, tecniche e di audience” e “la situazione largamente compromessa dello spettro frequenziale, la cui gestione efficiente, secondo i principi dell’ordinamento vigente, è ostacolata da una storica e consolidata situazione di occupazione di fatto delle frequenze”.

Nella relazione introduttiva si richiama altresì l’impegno assunto dal Governo nei confronti della Commissione europea a presentare “entro ottobre 2006 un disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo finalizzato a disciplinare la fase transitoria del passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale secondo i principi dell’ordinamento comunitario”. L’impegno è stato assunto in relazione alla procedura di infrazione in capo allo Stato italiano aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora del 19 luglio 2006, nella quale si contesta in particolare il contrasto di alcune disposizioni della legge n. 112/2004 e del testo unico della radiotelevisione (d. lgs. n. 177/2005) con il quadro della normativa comunitaria in materia di gestione dello spettro e di accesso non discriminatorio alle risorse frequenziali ed ai relativi diritti di uso (sul punto, si veda la scheda di lettura su Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee, nonché il commento agli articoli 3 e 6).

Principi generali nella fase di transizione

L’articolo 1 individua i principi generali ai quali deve essere ispirata la disciplina del sistema radiotelevisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, il cui termine finale (c. d. switch off) - attualmente previsto per il 31 dicembre 2008 - viene contestualmente differito al 30 novembre 2012.

 

Si ricorda che l’articolo 19 del DL n. 273/2005[14]  - modificando il comma 5 dell’articolo 2-bis del DL n. 5/2001 che in origine prevedeva la definitiva conversione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale “entro l'anno 2006” – ha spostato il termine originario al 31 dicembre 2008.

Circa il termine finale dello switch off a livello europeo, si ricorda che in data 24 maggio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’accelerazione della transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale delle emissioni televisive (COM(2005)204). Nel documento la Commissione ha auspicato che tale transizione possa consolidarsi per il 2010 ed essere definitivamente completata su tutto il territorio dell’Unione europea entro il 2012.

Il 29 settembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente “Priorità della politica dell'UE in materia di spettro radio per il passaggio al digitale nel contesto della prossima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'UIT del 2006 (RRC-06)”(COM(2005)461). La comunicazione intende contribuire agli obiettivi dell'iniziativa i-2010, avviata in relazione all'agenda di Lisbona, e sottolinea l'importanza di disporre dello spettro radio per stimolare l'innovazione nelle tecnologie dell’informazione e di gestire tale risorsa con maggiore flessibilità per utilizzarla in maniera più efficiente.

I documenti sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che li ha esaminati congiuntamente il 1° dicembre 2005. Il Consiglio, in particolare, ha invitato gli Stati membri a completare il passaggio al digitale, nella misura del possibile, entro il 2012, e a pubblicare, ove non l’avessero ancora fatto, entro il 2006, le loro proposte di migrazione; il Consiglio ha poi invitato la Commissione a tenere aggiornate sul sito internet le informazioni sui piani nazionali, e a sostenere lo sviluppo di distribuzioni nuove e innovative nonché le tecnologie senza filo attraverso i programmi UE di ricerca e sviluppo tecnologico.

 

Si fa presente che il differimento del termine finale della fase di transizione del sistema televisivo dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale non risulta formulato in termini di novella alla disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis del DL n. 5/2001 recante il termine finale ora vigente.

 

La disciplina della fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale deve così essere ispirata “al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza” ai seguenti principi:

Ø       più equa distribuzione delle risorse economiche;

Ø       tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del testo unico della radiotelevisione (d.lgs. n. 177/2005), si intende:

§         per «operatore di rete», il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti (lett. c));

§         per «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati.

Quanto alla separazione tra i due soggetti, si ricorda che l’articolo 5 del testo unico della radiotelevisione, individuando i principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, include tra essi l’obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, in particolare, che l'operatore di rete in àmbito televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria (co. 1, lett. g), numero 2)).

Ø      limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti.

 

Al fine di una transizione ordinata e tesa ad ottimizzare l’uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre nella fase di transizione promuove il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

 

Misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione

L’articolo 2 reca misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, in particolare individuando un limite antitrustalla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo.

 

Ilcomma 1 prevede che – nella fase transitoria - il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al limite antitrust fissato al 45% dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo, costituisce posizione dominante ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione. Il valore complessivo dei ricavi pubblicitari nel settore televisivo è determinato avendo come riferimento le trasmissioni via etere terrestre – sia in tecnologia analogica che in tecnologia digitale – nonché le trasmissioni irradiate via satellite e via cavo.

Rinviando per maggiori approfondimenti alla scheda di lettura su L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione nel sistema televisivo, si ricorda chel’articolo 43 del testo unico (e l’articolo 14 della legge n.112/2004) stabiliscono l’obbligo di notifica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: Agcom) delle intese o operazioni di concentrazioni da parte dei soggetti che operano in un contesto qualificato come “sistema integrato delle comunicazioni” (SIC), inteso come settore economico che comprende la stampa quotidiana e periodica, l’editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni.

I limiti antitrust – oggetto di verifica da parte dell’Agcom - previsti dall’articolo 43 del testo unico possono essere così schematizzati:

§         nessun soggetto può costituire una posizione dominante nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, individuati come mercati rilevanti conformemente ai principi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE (c.d. “direttiva quadro”) in materia di comunicazioni elettroniche (co. 2 e 9).

§         un medesimo fornitore di contenuti non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. L’operatività del limite è riferita alla fase di completa conversione delle reti alla tecnologia digitale (testualmente all’“atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale). Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, il limite del 20% è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale (co. 7 e 8);

§         nessun soggetto tenuto all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione[15] può, direttamente o per il tramite di soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel cui ambito sono ricompresi- aisensi del comma 10 dell’articolo 43 – i ricavi “derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività ricomprese nel sistema integrato delle comunicazioni, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica  anche per il tramite di Internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico” (co. 9 e 10)[16].

§         le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche i cui ricavi in tale settore siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore non possono conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del sistema integrato delle comunicazioni (co. 11);

§         è fatto divieto ai soggetti esercenti attività televisiva nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani[17], nonché di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, fino al 31 dicembre 2010 (co. 12).

L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti antitrust sopra illustrati, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato (co. 3). Ai fini della verifica l’Autorità tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche (co. 2).

In caso di accertata violazione dei predetti limiti – ferma restando la nullità delle operazioni di concentrazione e le intese in contrasto con essi - l'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni vietate, o comunque lesive del pluralismo (co. 5).

 

Con riferimento alla pubblicità, si fa presente che la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 326/04/CONS, assumendo come mercato rilevante, ai fini dell’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 112/2004, il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento, fatta comunque salva la possibilità di un’eventuale ulteriore segmentazione del mercato, ha specificato che le fonti di finanziamento del mercato televisivo sono costituite da pubblicità, canone di abbonamento al servizio pubblico e abbonamenti alla televisione a pagamento. Nella successiva delibera n. 136/05/CONS l’Autorità ha evidenziato come nel corso dell’istruttoria la segmentazione del mercato secondo i principi del diritto della concorrenza, richiamati negli art. 15 e 16 della direttiva-quadro, avesse portato all’individuazione di due mercati rilevanti: il mercato della vendita di pubblicità sul mezzo televisivo e il mercato della vendita di programmi a pagamento. In tale delibera l’Autorità precisa che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento così come ulteriormente segmentato nei mercati della vendita di pubblicità sul mezzo televisivo e della vendita di programmi a pagamento, è stato analizzato in attesa delle seguenti ulteriori indagini: l’analisi del cd. mercato 18 relativo ai servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali così come individuato dalla raccomandazione della Commissione 2003/311/CE e l’analisi del sistema integrato delle comunicazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 112 del 2004 (quest’ultima intervenuta – come già detto – con la successiva delibera dell’Autorità 341/06/CONS: cfr. sopra)[18].

 

Circa la individuazione della posizione dominante nel mercato rilevante, le Linee direttrici emanate dalla Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica evidenziano che:

§         è improbabile che imprese con una quota di mercato inferiore al 25% siano in posizione dominante;

§         una quota di mercato intorno al 40% può far presumere l’esistenza di una posizione dominante;

§         la detenzione di una quota di mercato superiore al 50% è di per se una prova dell’esistenza di una posizione dominante.

Le Linee direttrici della Commissione precisano, peraltro, che l’ampiezza delle quote di mercato non basta per stabilire l’esistenza di una posizione dominante, in quanto esse "indicano semplicemente la possibilità che si sia in presenza di un operatore che gode di una posizione dominante". La posizione di un’impresa va dunque analizzata anche alla luce di altri criteri al fine di stabilire se essa è in grado di "comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori", come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza.

Le Linee direttrici individuano così i seguenti criteri: "dimensione globale dell’impresa, controllo di infrastrutture difficili da duplicare, vantaggi o superiorità a livello tecnologico, mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti, accesso facile o privilegiato ai mercati finanziari/risorse finanziarie, diversificazione dei prodotti/servizi (ad es. offerta di servizi o prodotti aggregati), economie di scala, economie di diversificazione, integrazione verticale, una rete di distribuzione e vendita molto sviluppata, mancanza di concorrenza potenziale, barriere all’espansione"[19].

 

Si ricorda, infine, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 16 novembre 2004 ha concluso un’indagine conoscitiva sul mercato della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo (cfr. provvedimento n. 13770 del 2004) avviata sul presupposto fattuale che “il settore nazionale della raccolta pubblicitaria, ed in particolare il mercato della raccolta pubblicitaria televisiva, sono caratterizzati da un’elevata concentrazione, che non ha riscontro negli altri Paesi europei, nonché dalla presenza di elevate barriere all’ingresso”. L’indagine che ha qualificato la raccolta pubblicitaria televisiva un c.d. “two sided market”(mercato a due versanti) in quantoi gruppi televisivi, da un lato, forniscono tramite le emittenti, contenuti ai telespettatori, e dall’altro, offrono, attraverso le concessionarie, inserzioni ai clienti pubblicitari”, ha focalizzato l’attenzione su tutti i mercati che compongono il settore televisivo ritenendo che l’organizzazione dell’intera filiera del settore televisivo incida sulle dinamiche concorrenziali del mercato della pubblicità televisiva: “in particolare, il potere di mercato detenuto da un soggetto nella raccolta pubblicitaria televisiva dipende anche dalla propria posizione concorrenziale nei mercati da essa collegati (broadcasting, rilevazione degli ascolti, etc)”.

L’indagine ha così evidenziato l’esistenza nei diversi mercati del settore televisivo di fattori di natura strutturale che hanno inciso sul libero dispiegarsi del gioco della concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria televisiva[20].

 

La costituzione della posizione dominante nel mercato televisivo in caso di superamento del limite antitrust sulla raccolta pubblicitaria – da verificaretenendo in considerazione anche i soggetti controllati o collegati - è configurabile fino alla data dello switch off” del 30 novembre 2012 “e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale”.

Si sottolinea che la disposizione del comma non indica espressamente quali siano i soggetti per i quali opera, anche attraverso soggetti controllati o collegati, il limite antitrust ivi previsto. Sembrerebbe comunque– anche alla luce della relazione illustrativa e del collegamento di tale disposizione con il contenuto dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione - che il limite riguardi i soggetti tenuti all’iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione.

 

Si segnala che al comma 1 dell’articolo 2 (nonché in altre disposizioni del provvedimento in esame[21]) - in relazione alla data dello switch off – l’espressione “e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale” potrebbe generare dubbi interpretativi in ordine all’effettiva data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica .

Si fa presente, poi, che la disposizione del comma 1 (insieme ai commi 2 e 3), configurando una posizione dominante nel caso di conseguimento - nella fase transitoria - di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, incide sul contenuto dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, peraltro espressamente richiamato, relativo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni. Potrebbe pertanto essere considerata l’ipotesi di una formulazione di tali disposizioni in termini di novella al citato articolo del testo unico della radiotelevisione.

 

Il comma 2 delinea la procedura di verifica del superamento del limite antitrust sulla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In particolare, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, anche attraverso i dati relativi all’informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, l’Autorità indica i soggetti che nell’anno solare precedente hanno superato il limite del 45% della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e richiede l’adozione – a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo - delle misure sanzionatorie previste dal comma 3.

 

Circa l’informativa economica di sistema, si ricorda che essa è stata originariamente prevista dall’articolo 1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l’editoria - le cui competenze sono state attribuite al Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 9), della legge n. 249/1997 – determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica.

L’impianto dell’informativa economica di sistema è stato oggetto di diverse delibere dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, in particolare della delibera n. 129/02/CONS che prevede l’obbligo di invio dell’informativa per i soggetti esercenti l’attività di radiotelevisione, per le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale e i soggetti che esercitano l’attività radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare. L’informativa economica di sistema deve essere inviata entro il 31 luglio di ciascun anno e deve essere riferita all’anno precedente.

 

Il comma 3 prevede - quale misura sanzionatoria in presenza di una posizione dominante per ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo – il limite del 16 % per l’affollamento pubblicitario per ciascuna ora di programmazione. In particolare, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche facente capo ad un soggetto in posizione dominante per conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45%, è tenuta  - nell’anno solare successivo all’accertamento (e quindi, nel secondo anno successivo alla costituzione di posizione dominante) - a trasmettere pubblicità in misura non superiore al 16% del tempo di ciascuna ora di programmazione.

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 38 del testo unico della radiotelevisione – peraltro oggetto di modifica da parte del disegno di legge in esame (v. oltre) - il limite per la “trasmissione di spot pubblicitari televisivi” da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico per ogni ora di programmazione è fissato al 18% (co. 2): per la concessionaria, la “trasmissione di messaggi pubblicitari” non può eccedere il 12% di ciascuna ora (co. 1).

 

Ai sensi dell’articolo 1 del testo unico della radiotelevisione, si intende:

§         per «pubblicità» ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'àmbito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (co.1, lett. u));

§         per «spot pubblicitari» ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive (co.1, lett. v))

 

A seguito della modifica apportata dal disegno di legge (art. 2, co. 4) al comma 2 dell’articolo 38 (v. infra), i limiti di affollamento pubblicitario per le emittenti e per i fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico riguarderebbero i “messaggi” pubblicitari, nella cui categoria sembrano da ricomprendere sia gli spot che le telepromozioni (ossia “ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'àmbito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti”: art. 2, co. 1, lett. aa) del testo unico della radiotelevisione).

 

La misura sanzionatoria sopra riportata dell’abbassamento dell’affollamento pubblicitario orario non trova applicazione per i soggetti che abbiano già trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.

 

Si segnala che non appare chiaro se la sanzione dell’abbassamento del limite di affollamento pubblicitario orario si applichi anche nel caso in cui - nonostante il trasferimento su una diversa piattaforma trasmissiva di una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica - continui a configurarsi una posizione dominante per conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo. Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, i ricavi pubblicitari del settore televisivo sono calcolati con riferimento non solo alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica, ma anche a quelle in tecnologia digitale.

Si ricorda, infine, che il testo unico della radiotelevisione (art. 43) prevede specifiche sanzioni( pubblico richiamo e provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni vietate, o comunque lesive del pluralismo) in caso di violazione del divieto di posizioni dominanti ivi previste, alle quali si ricollega – per espressa indicazione del comma 1 dell’articolo in esame – la posizione dominante per conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo.

 

Il mancato rispetto del limite del 16% per l’affollamento pubblicitario orario previsto dal comma 3 in esame comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5 del disegno di legge in commento (vedi infra).

 

Il comma 4 apporta una modifica al comma 2 dell’articolo 38 del testo unico della radiotelevisione, recante i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari delle trasmissioni delle emittenti televisive in àmbito nazionale diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. In particolare si sostituisce la parolaspotcon la parola “messaggi”: secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, si intende in tal modo includere anche le telepromozioni nel calcolo dell’affollamento. Tale inclusione non sembra trovare riscontro in alcuna delle definizioni contenute nelle disposizioni normative in materia.

La norma modificata prevede quindi che la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte di tali emittenti non possa eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

 

Si ricorda che il testo originario dell’articolo 8, comma 7 della legge 223/1990, recante i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari delle trasmissioni delle emittenti televisive nazionali private, poi confluito nel Testo unico all’articolo 38, comma 2, gia conteneva l’espressione “messaggi pubblicitari”, poi sostituita con “spot pubblicitari” dall’articolo 15, comma 7 della legge 112/2004; la norma in esame intenderebbe quindi ripristinare la situazione normativa previgente all’entrata in vigore della legge n. 112/2004.

 

 

Il comma 5 reca la medesima modifica testuale prevista dal comma 4 – sostituzione del termine “spot” con “messaggi” – al successivo comma 6 dell’articolo 38 del testo unico, il quale porta al 20 per cento dell'orario giornaliero di programmazione delle emittenti televisive in àmbito nazionale diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, se esso comprende forme di pubblicità diverse degli spot pubblicitari come le televendite, fermi restando i limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero per gli spot pubblicitari di cui al comma 2 del predetto articolo 38.

 

Anche in questo caso, seppure in forma non letterale, si reintroduce la normativa previgente alla legge n. 112/2004, che aveva modificato il comma 9-bis dell’articolo 8 della legge 223/1990, poi confluito nel Testo unico all’articolo 38, comma 4.

 

Con riferimento alle definizioni, si ricorda che l’articolo 2 del testo unico, riprendendo quanto previsto dal Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538 dell’AGCOM del 26 luglio 2001 e successive modificazioni contiene le seguenti definizioni:

§       pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

§       spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;

§       telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

§       televendita: ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

 

Dalle definizioni sopra riportate sembra potersi evincere che le televendite sono escluse dai messaggi pubblicitari ed in tal senso si esprime esplicitamente l’articolo 38, comma 6. Quanto alle telepromozioni, non si rinviene nel testo unico una norma esplicita che includa tale tipologia nei messaggi pubblicitari.

Si segnala peraltro che l’articolo 34, comma 5, del testo unico in materia di tutela dei minori utilizza la formulazione “messaggi pubblicitari e spot”intendendole come due fattispecie distinte[22].

 

In proposito, la citata delibera dell’AGCOM n. 538 del 2001 (come modificata dalla delibera n. 34 del 2005), all’articolo 5-ter in materia di televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabile, usa l’espressione “la pubblicità e le telepromozioni” prefigurando una distinzione tra le due fattispecie.

Per contro, la delibera della medesima autorità n. 157 del 2006 concernente misure urgenti per l’osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite, sembrerebbe ricomprendere nella formulazione “messaggi pubblicitari” anche le telepromozioni.

 

La direttiva n. 89/552/CEE (TV senza frontiere) distingue “spot di televendita, spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità” e prevede altresì un’ulteriore specificazione concernente le “finestre di televendita” (articoli 18 e 18-bis).

 

Circa la proposta di modifica della direttiva citata, con particolare riferimento al computo delle telepromozioni nel tetto pubblicitario del 20% previsto dalla stessa direttiva, si veda la scheda di lettura su “Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee”.

 

Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di introdurre un’apposita definizione di “messaggi pubblicitari” che includa esplicitamente in tale categoria le telepromozioni.

 

Il comma 6 introduce un ulteriore periodo al comma 8 dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, volto ad includere nella base di calcolo del limite antitrust del 20% dei programmi irradiabili nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, anche i programmi in tecnica digitale ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che tali programmi raggiungano il limite di copertura del 50% della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio.

 

Il testo vigente del comma 8 dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione individua nel 20% il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto “fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”. Tale limite è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004 (autorizzazione alla sperimentazione in tecnica digitale), in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il criterio di calcolo previsto si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1. lett. i), del testo unico della radiotelevisione per «accesso condizionato» si intende ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato. Quest’ultimo, ai sensi della precedente lettera h), è il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi. Sulla definizione di fornitore di servizi di accesso condizionato interviene – eliminando il riferimento alla pay per view – l’articolo 6, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame, a cui si rinvia.

 

Ai fini di una migliore formulazione del comma 8 dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, come risultante dalla novella del comma 6 in esame, andrebbe valutata la possibilità di inserire le modifiche proposte (computo tra i programmi in tecnica digitale anche di quelli ad accesso condizionato e a pagamento e identificazione dei programmi in tecnica digitale contraddistinti da un unico marchio) all’interno del secondo periodo del comma 8 che già individua le caratteristiche dei programmi televisivi irradiati in tecnica digitale ai fini della base di calcolo del 20% dei programmi.

 

Uso efficiente dello spettro e accesso della banda larga

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di gestione efficiente dello spettro radioelettrico che tengono conto – secondo quanto si legge nella relazione introduttiva – delle “conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra e che costituiscono una risposta puntuale ai rilievi contenuti nella procedura di infrazione avviata, in argomento, dalla Commissione europea nel luglio 2006”, nonché disposizioni in materia di accesso alle infrastrutture a banda larga.

 

Il comma 1 prevede la liberazione e la restituzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle frequenze televisive utilizzate per la trasmissione in tecnica analogica che risultino non coordinate a livello internazionale[23] e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio[24]: tali frequenze saranno individuate all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze.

 

Si ricorda che il Ministro delle comunicazioni e il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno raggiunto in data 6 giugno 2006 un’intesa per la realizzazione, entro il mese di gennaio 2007, di un unico archivio (denominato data-base) delle frequenze televisive utilizzate in Italia. Il data-base è diretto a consentire - secondo quanto riportato nel comunicato stampa rilasciato dal Ministero delle comunicazioni e dall’Agcom in occasione dell’intesa tra i due soggetti - la “verifica circa l’efficiente utilizzazione dello spettro radioelettrico, l’individuazione di frequenze ridondanti e il miglior uso delle risorse disponibili”.

L’archivio delle frequenze televisive attualmente esistente presso il Ministero delle comunicazioni, fondato sul censimento delle frequenze del 1990, è stato ritenuto – sempre secondo il citato comunicato stampa – “non più adeguato alla reale situazione dell’emittenza TV, con imprecisioni ed incompletezze determinate dalle comunicazioni non sempre congruenti fatte a suo tempo dalle emittenti, dalla discontinuità nell’aggiornamento dei dati successivamente alle autorizzazioni, dalle modifiche intervenute negli impianti, dalla cessione da un operatore all’altro degli stessi. In tal senso l’aggiornamento si rende necessario considerato anche che l’avvio del digitale terrestre ha comportato un incremento delle compravendite con conseguente digitalizzazione di impianti precedentemente analogici”.

Il data-base - la cui realizzazione è affidata ad un gruppo di lavoro congiunto tra il Ministero delle comunicazioni e l’Agcom, con il quale collaborano gli ispettorati della comunicazione e la polizia delle comunicazioni - è diretto così a soddisfare le comuni esigenze del Ministero, che istituzionalmente ha la tenuta del Registro nazionale delle frequenze, e dell’Agcom. Quest’ultima, nell’atto di indirizzo di cui alla delibera 163/06/CONS, ha infatti evidenziato la necessità di istituzione del catasto nazionale delle frequenze quale “strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti presenti sul territorio che consenta di conoscerne con esattezza le caratteristiche, per pianificare le operazioni di spegnimento progressivo, valutando gli effetti sulla situazione interferenziale”. Considerata l’esigenza di avviare il censimento delle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale, l’Agcom, con la delibera n. 502/06/CONS, modificando il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, ha istituito la sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale.

 

Si segnala che la disposizione di cui al comma 1 fa riferimento al “data-base” delle frequenze senza alcuna specificazione in merito ai soggetti che hanno avviato tale iniziativa e all’atto che ne costituisce il fondamento. Inoltre, la disposizione non reca alcun riferimento circa la destinazione delle frequenze restituite al Ministero delle comunicazioni.

 

I commi 2, 3 e 4 disciplinano il trasferimento su piattaforme trasmissive in tecnologia digitale - da parte di soggetti titolari di più di due emittenti televisive nazionali che trasmettano su frequenze terrestri in tecnica analogica - dei palinsestidelle emittentieccedenti la seconda emittente su tecnica analogica.

In particolare, il comma 2 prevede che -  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - i soggetti titolari di più di due emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica presentano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Il trasferimento è finalizzato a favorire la transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale in un’ottica di :

§         tutela del pluralismo;

§         apertura del mercato;

§         uso efficiente dello spettro elettromagnetico.

Entro i tre mesi successivi alla data di presentazione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - ai sensi del comma 3 - approva il progetto, che deve essere redatto in conformità ai parametri previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale (per il quale vedi la scheda di lettura su La pianificazione delle frequenze) e alle conclusioni della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra.

A seguito dell’approvazione del progetto, e comunque entro dodici mesi dal decorso del termine previsto per la presentazione del progetto (quindi entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge), i soggetti titolari di più di due emittenti su frequenze terrestri in tecnica analogica trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su piattaforma digitale (comma 4).

L’inosservanza delle disposizioni richiamate è sanzionata ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge, a cui si rinvia.

 

La Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC) promossa dall’UIT[25] provvede alla pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale in una serie di Paesi[26].

L’ultima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni ha avuto luogo in due sessioni. La prima sessione si è tenuta a maggio del 2004 e la seconda si è conclusa il 16 giugno 2006. In base all’esito della seconda sessione è stato elaborato un nuovo accordo regionale (Accordo GE06) entrato in vigore il 17 giugno 2006 ed il relativo piano di frequenze per la radiodiffusione terrestre digitale .

La Conferenza ha assegnato all’Italia, attraverso il nuovo piano di assegnazione, 3.952 frequenze, già coordinate con i Paesi confinanti, rispetto alle 1.000 riconosciute in precedenza. In dettaglio il piano, che riguarda sia il digitale televisivo (T-DVB) che il digitale radiofonico (T-DAB), prevede 2.376 assegnazioni che definiscono le aree per le quali sono indicati i canali utilizzabili senza alcuna specificazione sulle localizzazioni e sulle caratteristiche tecniche delle stazioni trasmittenti e 1.576 assegnazioni che invece recano la specificazione della localizzazione e delle caratteristiche tecniche delle stazioni trasmittenti.

 

Il comma 5 reca disposizioni in merito alle frequenze liberate dal trasferimento su piattaforma trasmissiva digitale dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda emittente in tecnica analogica.

In particolare, si prevede per le frequenze liberate dal trasferimento e acquisite per la sperimentazione in tecnica digitale ai sensi del DL n. 5/2001, la cessione a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, a soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta pubblica che è predisposta e pubblicata in conformità a criteri e modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

L’articolo 2-bis, comma 2, del citato DL n. 5/2001 come modificato dalla legge di conversione, ha previsto la possibilità, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, di trasferimenti di impianti o di rami d’azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, a condizione che le acquisizioni fossero impiegate per la sperimentazione digitale (c. d. “trading delle frequenze”). La possibilità di trasferimento di impianti o di rami di azienda tra soggetti che già esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambiti nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni siano impiegate per la sperimentazione digitale è ora contemplata ”ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali” dall’articolo 27, co. 3, del testo unico della radiotelevisione recante contenuto identico a quello dell’articolo 23, co. 3, della legge n. 112/2004 (per maggiori approfondimenti, si rinvia alla scheda di lettura su La transizione al digitale). A tale proposito, si ricorda che le due disposizioni da ultimo citate sono oggetto dell’intervento operato con il disegno di legge in esame: si veda, in proposito, il commento al comma 6 dell’articolo 3 e all’articolo 6.

 

Non appare chiaro il senso del riferimento alle frequenze liberate “e acquisite ai sensi del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni”, atteso che le acquisizioni di impianti (e, quindi, di frequenze) sulla base del citato DL n. 5/2001 (art. 2-bis) erano state espressamente condizionate alla sperimentazione in tecnologia digitale.

 

Per le frequenze residue - che sembrerebbero essere quelle non cedute a seguito della procedura sopra descritta - e quelle acquisite con modalità diverse (dall‘acquisizione per la sperimentazione in tecnica digitale), il comma dispone la restituzione in capo al Ministero delle comunicazioni, che le riassegna, fatti salvi i diritti acquisiti, attraverso procedure pubbliche con modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La riassegnazione è effettuata nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità:

Ø      incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura;

Ø      riservando quote in favore dell’emittenza locale.

 

A proposito delle quote di riserva per le emittenti locali si ricorda che il regolamento sulla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale prevede la riserva di almeno un terzo della capacità trasmissiva prevista dal piano di assegnazione delle frequenze a beneficio dei fornitori di contenuti operanti in ambito locale, evidenziando poi la possibilità di assegnazione di eventuale ulteriore capacità trasmissiva se disponibile in seguito all’assegnazione[27].

 

Il comma 6 reca disposizioni in ordine all’accesso al mercato televisivo.

In primo luogo, esso limita l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma 3, della legge n. 112/2004, relativa al c.d. “trading delle frequenze” (ossia, come sopra precisato, alla possibilità di acquisire per la sperimentazione digitale impianti o rami d’azienda tra soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale). In particolare, si prevede che la disposizione della legge n. 112/2004 non si applica ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica.

In secondo luogo, il comma 6, fatta salva la limitazione sopra indicata, estende l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 23, co. 3, della legge n. 112/2004 – e quindi la possibilità di trasferimenti di impianti o di rami di azienda ai fini della diffusione in tecnica digitale - a qualunque altro soggetto (rispettoa quelli già contemplati dall’articolo 23, co. 3, ossia quelli che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale) in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’autorizzazione generale necessaria perl’esercizio dell’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. A tali soggetti è altresì consentita la sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale: l’abilitazione è valida “di norma” nel bacino di utenza o in parte di esso.

 

L’autorizzazione generale costituisce il titolo abilitativo previsto all’articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, per l’esercizio dell’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tale regime è mutuato (come espressamente indicato dallo stesso articolo 15 del testo unico) dall‘articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259/2003), a norma del quale la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica[28], fatti salvi obblighi specifici o i diritti di uso, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di inizio attività.

 

Circa la dizione di “servizi della società di informazione”, si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d. lgs n. 70/2003[29] inquadra in tali servizi le attività economiche svolte in linea - on line -, nonché qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

 

Si fa presente che il comma 6 in esame richiama – incidendo sulla relativa sfera di applicazione – la disposizione di cui all’articolo 23, co. 3, della legge n. 112/2004, ma non l’identica disposizione dell’articolo 27, co. 3, del testo unico della radiotelevisione, peraltro espressamente abrogato dall’articolo 6, co. 1, lett. c,) del disegno di legge in esame.

Si segnala, altresì, che non appare chiaro il senso del riferimento, all’ultimo periodo del comma 6, alla “sperimentazione di trasmissione televisive” come oggetto di un’ulteriore abilitazione concessa ai soggetti in possesso dei requisiti necessari per l’autorizzazione generale all’esercizio dell’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. I trasferimenti di impianti o di rami di azienda consentiti a tali soggetti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma risultano infatti finalizzati – secondo l’articolo 23, co. 3, della legge n. 112/2004 – alla “diffusione in tecnica digitale”.

 

Si fa presente che la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 23 ( e la corrispondente disposizione di cui all’articolo 27, comma 3, del testo unico della radiotelevisione) della legge n. 112/2004 sono oggetto della procedura di infrazione in capo allo Stato italiano aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora del 19 luglio 2006. In particolare tali disposizioni sono ritenute non conformi al principio di non discriminazione sancito dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (c.d. direttiva quadro) e dagli articoli 5, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE (c.d. direttiva autorizzazioni), in quanto non consentono alle aziende che attualmente non esercitano l’attività di radiodiffusione l’acquisto o l’utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale. La Commissione europea ritiene, poi, che - qualora tali disposizioni fossero finalizzate a rendere più agevole il passaggio alla tecnica digitale  - non risulterebbero conformi al principio di proporzionalità, in quanto non limitano il numero di frequenze che le aziende che attualmente esercitano l’attività di radiodiffusione possono acquistare ai fini della sostituzione dei programmi in tecnica analogica con programmi in tecnica digitale (c.d. simulcast) né obbligano le stesse aziende a restituire le frequenze da esse utilizzate per la trasmissione in tecnica analogica che verranno a liberarsi dopo la data dello switch off (per una ricostruzione più dettagliata della procedura di infrazione in capo allo Stato italiano, si veda la scheda di lettura su “Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee”.

 

L’articolo 9 della direttiva quadro prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio e garantiscono l’allocazione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni stabilisce, tra l’altro, che, fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie.

L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva autorizzazioni prevede, in particolare, che, qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

 

Il comma 7 prevede - a decorrere dalla data dello “switch off” del 30 novembre 2012 “e comunque alla data della completa conversione delle reti televisive” – la separazione societaria dei soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgano anche l’attività di operatore di rete (c. d. operatori integrati verticalmente).

Si ricorda che l’obbligo di separazione societaria per l'operatore di rete in àmbito televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (fatta eccezione per le emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, nonché per i fornitori di contenuti e gli operatori di rete in àmbito locale) risulta contemplato tra i principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza indicati all’articolo 5 del testo unico sulla radiotelevisione (cfr. comma 1, lettera g)).

 

Il comma 8 stabilisce un limite all’utilizzo della capacità trasmissiva complessiva a decorrere dalla data dello switch off (30 novembre 2012 o comunque la data di totale conversione delle reti in digitale).

In particolare, si prevede che i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva. Quest’ultima è calcolata, sulla base del data-base delle frequenze sopra richiamato, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit al secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

 

Con riferimento alla capacità trasmissiva, si ricorda che il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera AGCOM 435/01/CONS definisce la stessa come “numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze”.

L’articolo 5 del testo unico sulla radiotelevisione, riproducendo quanto già previsto dall’articolo 5 della legge n.112/2004, ha stabilito, tra i principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, che gli operatori di rete debbano cedere la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

 

Si segnala che – ai fini di una migliore formulazione della disposizione – andrebbe valutata (anche alla luce della relazione illustrativa) la possibilità di individuare i destinatari del limite del 20% della capacità trasmissiva complessiva con il riferimento a “ciascun fornitore di contenuto” in luogo di quello generico a “i fornitori di contenuti”.

 

Si ricorda che il testo unico della radiotelevisione (art. 43) prevede - “all’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale” – per uno stesso fornitore di contenuti (anche attraverso società controllate o collegate), il limite del 20 per cento del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in àmbito nazionale mediante le reti previste dal piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale del testo unico. Pertanto, dal combinato disposto del testo unico della radiotelevisione e di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 3 del provvedimento in esame, per ciascun fornitore di contenuti opererebbero “a regime” i seguenti limiti:

§         20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in tecnica digitale;

§         20% della capacità trasmissiva complessiva.

 

Il comma 9 stabilisce che, qualora un fornitore di contenuti “prima della completa conversione delle reti televisive” disponga di una quota di capacità trasmissiva eccedente il 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, la parte eccedente è ceduta a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta; i criteri e le modalità sulla base dei quali è predisposta e pubblicata l’offerta sono demandati ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità eccedente il limite del 20% non ceduta a terzi  secondo la procedura sopra indicata rientra nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni alla data del 30 novembre 2012 o comunque alla data della completa conversione delle reti alla tecnologia digitale.

 

Si segnala che la formulazione della disposizione con l’espressione “prima della completa conversione delle reti televisive” desta dubbi interpretativi. In effetti, non appare chiaro se la cessione della capacità trasmissiva eccedente il limite del 20% debba intervenire nella fase transitoria solo ai fini del rispetto del limite alla data dello “switch off”, e quindi possa essere effettuata anche immediatamente prima la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

 

Circa la cessione della capacità trasmissiva nella fase di transizione, si ricorda che l’articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, del DL n. 5/2001 ha previsto l’obbligo, per i soggetti titolari di più di una concessione televisiva, di riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale (c.d. “multiplex”), pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco e servizi, ad altri soggetti che non fossero società controllanti, controllate o collegate  a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, ai fini della sperimentazione in tecnica digitale. Su tale obbligo è intervenuto il comma 2 dell’ articolo 25 del testo unico estendendone l’operatività (legata dal DL n. 5/2001 alla sola fase della sperimentazione) fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale (sul punto, si veda la scheda di lettura su La transizione al digitale).

 

Si ricorda che sulla riserva di capacità trasmissiva di almeno il 40 per cento è intervenuto l’atto di indirizzo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla delibera n. 163/06/CONS che, nell’ambito del programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale, evidenzia la necessità di procedere all’aggiornamento della regolamentazione sulla cessione del 40% della capacità trasmissiva dei multiplex digitali terrestri.

Si ricorda, infine, che l’Autorità ha adottato, in data 23 novembre 2006, uno schema di regolamento, sottoposto alla consultazione pubblica, per l’allocazione del 40% della capacità trasmissiva nei multiplex digitali di Rai, Mediaset e Telecom Italia Media al fine di favorire il pluralismo e di accelerare la transizione al digitale terrestre a cominciare dalle regioni “all digital”. Scopo del provvedimento –secondo quanto affermato dall’Agcom - è quello di accelerare le condizioni per un’offerta uniforme in chiaro su tutto il territorio nazionale attrattiva in termini di nuovi contenuti[30].

 

 

Il comma 10 prevede per i soggetti titolari di infrastrutture di rete a larga banda[31], notificati come detentori di un significativo potere di mercato a seguito delle procedure previste dagli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, l’obbligo di offrire a tutti i soggetti titolari di un’autorizzazione generale che ne facciano richiesta, l’accesso alla propria infrastruttura e ad ogni componente di rete necessario ai fini della fornitura del servizio televisivo o per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui i sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consolidate. I criteri e le modalità per la formulazione dell’offerta sono stabiliti con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva quadro (Dir. 2002/21/CE), previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione è tenuta all’adozione di una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione[32]. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza e riesamina periodicamente la raccomandazione, provvedendo a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, conformi ai principi del diritto della concorrenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti per l’analisi di mercato, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione devono applicare una particolare procedura.

Il successivo articolo 16 della direttiva quadro stabilisce, infatti, che dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano tempestivamente un'analisi dei mercati rilevanti - da svolgere, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza - tenendo nel massimo conto gli orientamenti della Commissione.

Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione sia chiamata, ai sensi delle disposizioni delle direttive sulle comunicazioni elettroniche, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. Nel caso accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva quadro, si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

 

Il codice delle comunicazioni elettroniche che ha recepito nell’ordinamento italiano il pacchetto di direttive sulle comunicazioni elettroniche al cui interno figurava la direttiva 2002/21/CE, riprende – agli articoli 17, 18 e 19 - la disciplina europea sui presupposti per l’intervento regolatorio, prevedendo sostanzialmente:

-      la necessità di individuazione dei mercati nazionali rilevanti, al fine della possibile introduzione di obblighi ex ante;

-      la possibilità di sottoporre a regole ex ante solo il mercato non effettivamente concorrenziale;

-      l’imposizione di misure regolatorie ad imprese dotate di significativo potere di mercato, ossia alle imprese che detengono una posizione equivalente ad una posizione dominante, sia singola che collettiva, nel mercato considerato o in un mercato così connesso al mercato in esame da costituire un potenziale di leva volto all’estensione della dominanza su entrambi i mercati;

-      l’imposizione di obblighi appropriati ossia proporzionali al problema concorrenziale da risolvere.

Tra gli obblighi da imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato, il codice contempla quelli in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete. In particolare, l’articolo 49 prevede che l'Autorità possa imporre a tali imprese richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro, di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale.

Nel valutare l'opportunità di imporre obblighi, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13 (sviluppo del mercato anche adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda), l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;

b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;

d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;

e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

f) fornitura di servizi paneuropei.

 

Rilevazione degli indici di ascolto

L’articolo 4 reca principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione stabilendo in primo luogo (comma 1) che tale attività di rilevazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Si precisa inoltre che nel settore radiofonico e televisivo la rilevazione è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

 

Il comma 2 delega il Governo ad emanare - entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati;

c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;

d) tener conto, nell’attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;

e) assicurare la piena attuazione dell’art.1, comma 6, lett. b), punto 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249.

 

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, rientrano nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la cura della rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, la vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e la verifica sulla congruità delle metodologie utilizzate, il riscontro sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché il monitoraggio delle trasmissioni televisive ed il controllo sull'operato delle imprese che svolgono le indagini. Qualora la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento l’AGCOM può effettuare le rilevazioni necessarie. La stessa norma prevede che la consapevole manipolazione dei delle rilevazioni sia punita ai sensi del articolo 476, comma 1 del codice penale che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni per la falsità commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.

 

Con deliberazione n. 85 del 16 maggio 2006 l’AGCOM ha emanato un atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. L’atto di indirizzo detta in primo luogo i principi relativi all’organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, stabilendo che tali soggetti debbano assicurare l’effettivo accesso alla propria compagine societaria ed una equa ripartizione del capitale sociale in modo da conseguire la massima rappresentatività dei rispettivi mercati, anche in relazione alla progressiva affermazione delle nuove piattaforme digitali, garantendo nello stesso tempo, l’indipendenza gestionale e metodologica dei rispettivi comitati tecnico-scientifici.

L’Autorità si riserva la facoltà di designare propri rappresentanti in seno a detti comitati. A tal fine i soggetti realizzatori sono tenuti a comunicare all’Autorità il proprio assetto proprietario.

L’atto fissa inoltre i criteri metodologici specifici per tre distinti settori: ascolto televisivo, ascolto radiofonico e indici di lettura della stampa.

Nel primo caso si precisa che al fine di soddisfare i requisiti universalistici del campionamento la rilevazione deve tenere conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo e che quindi i dispositivi  impiegati nella ricerca devono essere in grado di rilevare i programmi trasmessi con le diverse piattaforme.

Per l’ascolto radiofonico si ritiene necessario il perfezionamento degli strumenti di raccolta dei dati anche al fine di assicurare rilevazioni più frequenti e aggiornate sulle diverse tipologie di emittenti radiofoniche, tenendo conto che a tali categorie corrispondono specifici obblighi di legge.

Per quanto concerne gli indici di lettura della stampa quotidiana e periodica è necessario che la rilevazione comprenda anche la stampa diffusa gratuitamente.

 

L’atto di indirizzo reca inoltre disposizioni relative alla pubblicazione e trasparenza delle informazioni[33] e prevede - analogamente a quanto disposto dalla legge 249/1997 - che l’Autorità possa effettuare le rilevazioni necessarie laddove la rilevazione degli indici di ascolto, risulti non rispondente ai criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.

 

Per quanto concerne specificatamente gli indici di ascolto televisivi si ricorda che nelle conclusioni del documento di chiusura dell’indagine conoscitiva sulla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo del 16 novembre 2004 l’AGCM ha affermato che: “la rilevazione degli ascolti costituisce un elemento importante ai fini della determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra gli operatori. E’ dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex-ante da tutti gli operatori e che venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e l’indipendenza della rilevazione. L’esistenza di dati univoci e condivisi da tutti gli operatori è pertanto un requisito imprescindibile al corretto funzionamento della domanda e dell’offerta di inserzioni pubblicitarie televisive. In Italia, la rilevazione degli ascolti televisivi è condotta da una società, Auditel, il cui controllo è detenuto dai due principali operatori pubblicitari, RAI e Fininvest. Tale organizzazione del mercato, che risulta difforme da quella degli altri Paesi europei, appare inidonea a fornire i corretti incentivi alle condotte della medesima società, e come tale capace di determinare un esito staticamente e dinamicamente inefficiente, con possibili effetti negativi nel collegato mercato della raccolta pubblicitaria televisiva”.

Tra i possibili interventi a difesa della concorrenza, premettendo che “il legislatore ha già previsto un assetto della rilevazione degli ascolti televisivi che garantisca l’indipendenza e l’efficienza di un’attività così cruciale ai fini della definizione degli assetti concorrenziali nella raccolta pubblicitaria televisiva” l’Autorità, ha auspicato “la ridefinizione dell’assetto proprietario della società che conduce la rilevazione degli ascolti, che si concretizzi nella previsione di un soggetto privato indipendente che abbia quale funzione obiettivo la massimizzazione dei profitti derivanti dalla vendita dei dati sugli ascolti televisivi; ciò assicurerebbe, tra l’altro, l’esistenza di una struttura di incentivi che consenta di cogliere al meglio le opportunità connesse all’evoluzione tecnologica delle modalità di fruizione del prodotto televisivo”. 

 

Con riferimento al comma 2 non appare chiaro quali potranno essere i contenuti normativi del decreto legislativo alla luce dei principi e criteri della delega ivi contenuta, i quali riproducono disposizioni presenti nel quadro normativo vigente (legge n. 249/1997) e nell’atto di indirizzo dell’AGCOM.

 

Il comma 3 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

 

Il comma 4 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provveda secondo le modalità ed i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dall’art. 1, commi 65 e 66 della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006). L’Autorità è a tal fine autorizzata a rideterminare l’entità della contribuzione.

 

Il comma 65 dell’articolo unico della legge finanziaria 2006 dispone che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento di una serie di autorità, tra le quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. L’entità della contribuzione è determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

Il successivo comma 66 reca disposizioni specifiche sull’AGCOM, prevedendo per l’anno 2006, una contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e consentendo all’Autorità di adottare, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione ai sensi della disciplina generale stabilita dal comma 65, fissando un limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

L’autorizzazione all’AGCOM a variare il contributo appare quindi ridondante rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 266/2005.

 

Nel citato documento relativo dell’indagine conoscitiva sulla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo del 16 novembre 2004 l’AGCM individua i seguenti soggetti operanti le rilevazioni per i vari mezzi di comunicazione:

Auditel per la televisione;

Audiradio per la radio;

Audipress per la stampa;

Audiweb per la pubblicità su internet;

Audiposter per la pubblicità su mezzo affissionale.

 

Si forniscono di seguito alcune brevi notizie sui singoli soggetti e la composizione dei loro organi dirigenti e tecnici, tratte dai siti internet[34] delle società sopra menzionate.

 

AUDITEL è una società in cui il 33 % del capitale è detenuto dalle associazioni delle aziende utenti della pubblicità e delle agenzie pubblicitarie, il 33% dalla RAI, e il 33% dalle TV private, nazionali e locali; il restante 1% è di proprietà della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG).

Il consiglio di amministrazione è composto da 18 consiglieri; il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e 3 Consiglieri sono designati dall’UPA[35], 2 consiglieri da AssoComunicazione (Associazione delle Imprese di Comunicazione), 6 dalla RAI, 4 da RTI gruppo Mediaset, 1 da La 7, 1 da FRT (emittenti locali).

Il Comitato Tecnico, composto da 15 membri nominati dal CdA, garantisce i controlli sul sistema e definisce:

§       metodologie statistiche (disegno del campione di rilevazione, aggiornamento dei parametri relativi alla popolazione, definizione del sistema dei pesi);

§       metodologie di misurazione;

§       caratteristiche tecniche del sistema;

§       standard qualitativi del sistema.

Il Comitato Tecnico è coordinato dal rappresentante dell’UPA ed è composto da 3 membri designati da ASSAP servizi (Società di servizi di AssoComunicazione), 1 da UNICOM, 3 dalla RAI, 3 da RTI gruppo Mediaset, 1 da La 7, 1 da SKY Italia, 1 da FRT, 1 dalla FIEG.

 

AUDIRADIO nasce, nel gennaio 1988, come organismo associativo su iniziativa dell'UPA per sviluppare le indagini sull'ascolto radiofonico. Nel 1996 Audiradio diventa una S.r.l. i cui soci sono: l’UPA, ASSAP Servizi, UNICOM (Unione Nazionale Imprese di Comunicazione), la RAI e sette emittenti radiofoniche private, due concessionarie di pubblicità (SIPRA e Radio e Reti).

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 21 consiglieri; 2 consiglieri sono designati dall’UPA, 3 consiglieri da AssoComunicazione, 2 dall’UNICOM, 6 dalla RAI, 1 ciascuno dalle sette emittenti radiofoniche private costituenti la società, 2 da Radio e Reti.

Il Comitato Tecnico (20 membri) è coordinato da un rappresentante dell’UPA ed è composto da un ulteriore membro designato dall’UPA, 3 da ASSAP servizi, 1 da UNICOM, 5 dalla RAI, 1 ciascuno dalle sette emittenti radiofoniche private costituenti la società, 1 da FRT.

 

AUDIPRESS è un’associazione che ha per scopo l'emanazione di norme e regolamenti sulla cui base attuare le indagini collettive di tipo quantitativo e qualitativo sulla lettura dei giornali quotidiani e periodici e su ogni dato relativo alle caratteristiche della lettura e dei lettori, ivi comprese tutte quelle caratteristiche comportamentali utili a meglio configurare questi lettori quali destinatari della comunicazione pubblicitaria.

Componenti di Audipress sono: FIEG, UPA, AssoComunicazione, UNICOM e AUDITEL SRL

Il consiglio direttivo è composto da 22 consiglieri; il Presidente e 10 consiglieri sono designati dalla FIEG, 7 consiglieri dall’UPA, 3 consiglieri da AssoComunicazione, 1 dall’UNICOM.

Il Comitato Tecnico è composto da 16 membri; 8 sono designati dalla FIEG, 3 dall’UPA, 3 da AssoComunicazione, 1 dall’UNICOM, 1 dall’AUDITEL.

 

AUDIWEB è una società composta da ACP Online (associazione delle concessionarie di pubblicità online, da Assap Servizi di AssoComunicazione, da Fedoweb, espressione di tutti i più importanti editori del mondo web e da UPA. Obiettivo primario di Audiweb è fornire informazioni al mercato, di carattere quantitativo e qualitativo, attraverso opportuni strumenti di rilevazione, sui siti Internet che aderiscono alla ricerca.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 24 membri, di cui 6, incluso il presidente, espressi da Assap servizi.

 

AUDIPOSTER è una società costituita da UPA, AAPI (che rappresenta alcune fra le principali imprese che operano nel settore della pubblicità esterna) ed ASSAP (Servizi di AssoComunicazione).

Uno degli scopi della società consiste nella rilevazione oggettiva nella diffusione dei dati sulla audience degli impianti di pubblicità esterna in Italia.

 

Ai sensi dell’atto d’indirizzo dell’AGCOM (delibera 85/2006 sopra citata) sono stati pubblicate sul sito dell’Autorità le note informative redatte da AUDITEL, AUDIRADIO e AUDIPRESS, nonché quella redatta dall’Eurisko (istituto indipendente per le ricerche sociali e di mercato) in relazione all'indagine AUDISTAR dedicata al dimensionamento e alla qualificazione dell’audience delle TV satellitari.

Vigilanza e sanzioni

L’articolo 5 reca disposizioni in merito al potere sanzionatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Il comma 1 attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame e di applicare le sanzioni previste in caso di violazione delle stesse  Le sanzioni - individuate ai commi 2, 3 e 4 - sono applicate secondo le procedure stabilite nel regolamento dell’Autorità previsto dall’articolo 51 del testo unico della radiotelevisione.

 

L’articolo 51, comma 1, del testo unico prevede che l’Autorità applichi le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, secondo procedure stabilite con proprio regolamento. Tale regolamento sulle procedure sanzionatorie è stato adottato con delibera 136/06/CONS del 5 aprile 2006.

In particolare, il comma 2 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente alla notifica della contestazione, in caso di:

§         mancato rispetto del limite di affollamento pubblicitario orario del 16%, previsto dall’articolo 2, comma 3, per i soggetti che conseguano nella fase di transizione alla tecnologia digitale ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo e non abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica;

§         inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3 relative a: la restituzione delle frequenze televisive in tecnica analogica non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino; la liberazione delle frequenze a seguito del trasferimento su piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale dei palinsesti eccedenti la seconda emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche; la limitazione del c.d. “trading delle frequenze” ai soggetti titolari di non più di due emittenti televisive in ambito nazionale di frequenze terrestri in tecnica analogica; l’estensione a qualunque soggetto in possesso dei requisiti per l’autorizzazione generale all’attività di operatore di rete della possibilità di accedere ai trasferimenti di impianti per la diffusione in tecnica digitale; la separazione societaria fra fornitore di contenuti e operatore di rete dalla data dello switch off; il limite del 20% della capacità trasmissiva complessiva per i fornitori di contenuto; l’accesso alle infrastrutture a banda larga.

L’Autorità provvede a irrogare la suddetta sanzione all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal citato regolamento sulle procedure sanzionatorie previsto dall’articolo 51 del testo unico della radiotelevisione.

 

Il comma 3 prevede che in caso di reiterazione della violazione successivamente all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, l’Autorità dispone nei confronti del soggetto esercente l’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.

 

Il comma 4 prevede che, qualora la violazione persista successivamente alla sospensione dell’attività, l’Autorità può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

 

Il comma 5 prevede che chiunque manipoli i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi sia punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

In proposito si osserva che tale norma riproduce quanto già previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo il quale la consapevole manipolazione delle rilevazioni è punita ai sensi del articolo 476, comma 1 del codice penale; quest’ultimo prevede infatti la pena della reclusione da uno a sei anni per la falsità commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.

Abrogazioni e modificazioni

L’articolo 6 reca alcune abrogazioni e modifiche al testo unico della radiotelevisione e alla legge n. 112/2004.

 

In particolare, il comma 1 prevede - alla lettera a) - una modifica alla definizione di «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» di cui all’articolo 2, lettera h) del testo unico, volta ad escludere da tale definizione il fornitore di pay per view. Ai sensi del testo unico, infatti, è fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi.

 

Si ricorda che la definizione sopra riportata di cui al testo unico differisce dalla corrispondente definizione di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato recata dalla legge n. 112/2004 (articolo 2, comma 1, lettera e), abrogato dall’articolo 54 del testo unico) che non contemplava il riferimento alla pay per view.

Circa tale modalità di trasmissione, si ricorda che la Corte di giustizia della Comunità europea ha precisato che i servizi televisivi in modalità pay per view hanno, al ricorrere di determinate circostanze, natura di programmi televisivi: la Corte ha infatti escluso che si possa considerare fornito su richiesta individuale un programma scelto dall’emittente e trasmesso in determinati orari da quest’ultima[36].

 

Secondo la descrizione che ne fa Wikipedia[37], con l’espressione pay-per-view, si indicano “tutte le tecnologie che permettono ad un utente di godere di un evento, sia esso un film piuttosto che un'evento sportivo o culturale, pagando esclusivamente per la sua fruizione. A differenza della tecnologia Video on Demand, l'evento viene trasmesso in maniera unitaria a tutti i fruitori nello stesso momento”.

 

Correlata alla modifica di cui alla lettera a) è quella apportata dalla successiva lettera d) che, incidendo sull’articolo 31 del testo unico della radiotelevisione relativo all’attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato, sopprime il riferimento ivi recato alla pay per view.

 

Attualmente l’articolo 31 del testo unico della radiotelevisione prevede che l'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, siano soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione.

 

La lettera b) del comma 1 e il comma 2 intervengono, rispettivamente, sulla composizione e sulla definizione del sistema integrato delle  comunicazioni.

Sulla base del comma 2, la dizione di “sistema integrato delle comunicazioni” (cosiddetto SIC) presente all’articolo 2, comma 1, lettera l) del testo unico (che ne reca la definizione), e all’articolo 43 dello stesso testo unico (relativo alle posizioni dominanti in tale sistema), viene sostituita con quella di “settore delle comunicazioni”.

La lettera b) del comma 1 incide, invece, sulla composizione dell’attuale sistema integrato delle comunicazioni, escludendo da esso “le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi”. Tale modifica è da correlarsi con quella recata dalla lettera e) del comma 1, che interviene sull’articolo 43, comma 10, del testo unico, relativo all’individuazione dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Ai sensi della lettera e), infatti, viene soppresso, al citato comma 10 dell’ articolo 43, il riferimento ai ricavi derivanti dall’attività di diffusione del prodotto realizzate al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, a cui sembrano ricondursi le iniziative di comunicazione e di servizi espunte dal SIC.

 

L’articolo 2, comma 1, lettera l) del testo unico definisce il sistema integrato delle comunicazioni come il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni.

L’articolo 43, comma 9, prevede che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono, né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il successivo comma 10 individua i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nei ricavi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l) (che definisce il SIC), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

Circa il limite antitrust del 20% dei ricavi complessivi del SIC e, in generale, la disciplina anticoncentrazione nel sistema vigente, si rinvia alla scheda di lettura su L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione nel sistema televisivo.

 

Con delibera 341/06/CONS l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha valutato – ai fini dell’accertamento delle posizioni dominati nel sistema integrato delle comunicazioni - le dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni. Il valore complessivo del sistema è stato determinato per l’anno 2004 nell’ammontare di 21,567 miliardi di euro e per l’anno 2005 nell’ammontare di 22,144 miliardi di euro.

Nella citata delibera l’Autorità ha evidenziato le criticità - ai fini della valutazione economica effettuata - delle aree relative alla pubblicità esterna, alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni, sia per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti i cui ricavi possono essere riferibili al SIC sia, conseguentemente, per la determinazione del valore economico di ciascun settore.

Nella relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro presentata al Parlamento in data 20 luglio 2006, l’Autorità ha poi richiamato l’attenzione sull’afferenza o meno di alcune attività come, ad esempio, la pubblicità esterna e le iniziative di comunicazione presso il punto vendita, “alle finalità di tutela del pluralismo per le quali il SIC è stato voluto dalla legge”.

Con riferimento all’area economica delle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, espunta dal provvedimento in esame dalla composizione del SIC, l’Autorità ha precisato nella delibera 341/06/CONS che la valutazione economica di tale area – pari a 3.384 milioni di euro per il 2004 e 3.494 milioni di euro per il 2005 - è stata effettuata tenendo in considerazione le due articolazioni della stessa: “promozione al consumo” e “direct response”. Le attività di promozione al consumo comprendono – secondo quanto riportato nella delibera Agcom - vantaggi immediati, vantaggi condizionati, eventi speciali, vantaggi aleatori, web promotion, e nell'ambito del marketing operativo, le attività di "in store promotion”, “merchandising”, “sampling/volantinaggio”, "incentivazioni alle vendite" (cataloghi a premi/raccolte punti, regali immediati). Le attività di “direct response” sono definite come gli “investimenti in iniziative di comunicazione a risposte diretta di cui sia poi misurabile la risposta”.

 

 

La lettera c) del comma 1 reca l’abrogazione dell’articolo 27, comma 3, del testo unico, relativo al c.d. “trading delle frequenze” ossia alla possibilità di operare trasferimenti di impianti o di rami d’azienda tra i soggetti che già esercitano l’attività televisiva in ambito locale e nazionale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

 

Si segnala che la legge n. 112/2004 reca, all’articolo 23, comma 3, una disposizione tuttora vigente identica a quella recata dall’articolo 27, comma 3, del testo unico, la quale non è oggetto di abrogazione. Peraltro, si ricorda che sulla sfera di applicazione dell’articolo 23, comma 3, della legge n. 112/2004 incide il comma 6 dell’articolo 3 del provvedimento in esame, da una parte, limitandone l’applicazione ai soggetti titolari di non più di due emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica, dall’altro, estendendone l’applicazione a qualunque altro soggetto in possesso dei requisiti per l’autorizzazione generale necessaria per l’esercizio dell’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, ferma restando comunque la limitazione sopra indicata.

 

Si fa presente che la disposizione dell’articolo 27, comma 3, del testo unico, nonché l’identica disposizione dell’articolo 23, comma 3, della legge n. 112/2004, sono oggetto  - insieme ad altre previsioni del testo unico della radiotelevisione e della legge n. 112/2004 – della procedura di infrazione in capo allo Stato italiano aperta con la lettera di messa in mora della Commissione europea del 19 luglio 2006 (per maggiori approfondimenti sulla procedura di infrazione, si rinvia al commento del comma 6 dell’articolo 3 del provvedimento in esame, nonché alla scheda di lettura su “Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee”.

 

La lettera f) del comma 1 e il comma 4 intervengono sull’articolo 51 del testo unico relativo al potere sanzionatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Il testo vigente dell’articolo 51, al comma 1, prevede che l’Autorità possa comminare sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti da:

a) le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera Agcom 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) le disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;

d) le disposizioni sulla registrazione dei programmi;

e) le disposizioni relative al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica;

f) le disposizioni in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex;

g) le disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente;

h) le disposizioni in materia di diritto di rettifica;

i) le disposizioni relative alla trasmissione di programmi nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

l) le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo;

m) le disposizioni in materia di diffusioni interconnesse;

n) le disposizioni in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili;

o) le disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 51, in relazione ad alcune violazioni (quelle contrassegnate dalle lettere a), b), c), d) ed e)) l’Autorità è chiamata a seguire una specifica procedura (abrogata dal testo in esame: vedi infra) che si articola nelle seguenti fasi: accertamento, contestazione degli addebiti agli interessati, fissazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, diffida (una volta trascorso il termine o in caso di inadeguatezza delle giustificazioni) agli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l’Autorità commina la sanzione, di diversa entità in relazione alla violazione commessa.

Diversamente, per le violazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n) e o), l’Autorità – ai sensi del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico – delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria senza seguire la procedura sopra descritta.

 

A seguito della abrogazione del comma 3 e della modifica del comma 2 dell’articolo 51 previste, rispettivamente, alla lettera f) del comma 1 e al comma 4 dell’articolo 6 in esame, viene eliminata per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 51 la procedura preliminare alla comminazione della sanzione come sopra descritta.  L’Autorità, pertanto, provvede alla delibera di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria senza alcuna interposizione della diffida per tutte le violazioni contemplate dal comma 1 dell’articolo 51.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la modifica del comma 2 dell’articolo 51 “è intesa a ricondurre sotto il medesimo procedimento amministrativo tutte le fattispecie di violazioni ricadenti sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ad abolire quindi la distinzione tra procedimenti per i quali si rende obbligatoria l'interposizione della diffida e procedimenti in cui tale interposizione non è prevista”.

 

Con riferimento al potere sanzionatorio in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si ricorda che l’Autorità ha inviato nel luglio 2006 una segnalazione al Governo con la quale ha inteso formulare alcune osservazioni e proposte in ragione dell’esigenza di una revisione di alcuni aspetti del sistema sanzionatorio vigente nell’ambito dei settori di propria competenza.

L’Autorità ha evidenziato alcuni profili problematici dell’attuale sistema normativo riconducibili:

·         alla complessità e farraginosità di uno dei più diffusi modelli di procedimento repressivo, che ne provoca la eccessiva durata e una scarsa efficacia;

·         alla comminazione di sanzioni di ammontare talora esiguo a fronte di illeciti di rilevante intensità;

·         all’ambiguità ed incertezza relativa all’ambito di applicazione dell’istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione), ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (sul quale è intervenuto l’articolo 6, comma 4, del ddl in esame – vedi infra);

·         alla rigidità dell’impostazione della normativa[38] in tema di sanzioni per l’inottemperanza a provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative alle posizioni dominanti, nella parte in cui tali norme sanciscono quale minimo edittale, ai fini della commisurazione della sanzione, la misura del due per cento del fatturato dell’impresa.

In tale segnalazione l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha evidenziato l’importanza di dotare il procedimento repressivo degli illeciti delle caratteristiche della linearità e della celerità, ad evitare che una sanzione anche potenzialmente efficace possa perdere di utilità qualora, per disposizione di legge stessa, essa non possa essere applicata dall’amministrazione competente se non dopo il decorso di un lasso di tempo irragionevolmente lungo dal momento del verificarsi dell’illecito, all’esito di un procedimento troppo macchinoso o comunque tale da procrastinare eccessivamente il momento della irrogazione della sanzione.

 

Quanto alle entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare, il comma 4 dell’articolo 6 del provvedimento in esame:

§        lascia invariate:

o        le sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 51 in caso di violazione delle disposizioni relative al rilascio delle concessioni (lett. a)), di violazioni da parte dei fornitori di contenuti del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale (lett. b)), di violazioni delle disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente (lett. g))(da 10.329 euro a 258.228 euro);

o        le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sulla registrazione dei programmi (lett. d)), sul diritto di rettifica (lett. h)), sul rispetto dei diritti fondamentali della persona nelle trasmissioni di programmi (lett. i)), sull’obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo (lett. l)), sulle diffusioni interconnesse (lett. m)), sull’obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili (lett.n)) (da 5.165 euro a 51.646 euro);

o        le sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex (lett. f)) (da euro 25.823 a euro 258.228);

o        le violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici (lett. o))(da 1.040 euro a 5200);

§        aumenta l’importo:

o        della sanzione per la violazione di disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite (lett. c)), che passa da una somma da 5.165 euro a 51.646 euro ad una somma da 10.329 euro a 258.228 euro;

o        dell’ammontare minimo della sanzione prevista per la violazione della disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica (lett. e)), cha passa da 1.549 a 5.165 euro; la sanzione massima rimane ferma a 51.646 euro;

 

Il quadro sanzionatorio risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame prevederebbe, pertanto, l’irrogazione immediata delle sanzioni da parte dell’Autorità che risulterebbero così definite:

 

·         violazione delle norme in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex

da 25.823 a euro 258.228

·         violazione di disposizioni relative al rilascio delle concessioni

·         violazioni da parte dei fornitori di contenuti del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

·         violazioni delle disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente

violazione di disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;

da 10.329 euro a 258.228 euro

·         violazione delle disposizioni sulla registrazione dei programmi;

·         violazione delle disposizioni sul diritto di rettifica;

·         violazione delle disposizioni sul rispetto dei diritti fondamentali della persona;

·         violazione delle disposizioni sull’obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo;

·         violazione delle disposizioni sulle diffusioni interconnesse;

·         violazione delle disposizioni sull’obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili

·         violazione della disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica,

da 5.165 euro a 51.646 euro

·         violazione delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici;

da 1.040 euro a 5200

 

Il comma 5 introduce un nuovo comma (comma 2 bis) all’articolo 51 del testo unico, volto ad escludere per tutte le sanzioni amministrative sopra riportate, il beneficio del pagamento in misura ridotta (c. d. oblazione) previsto dall’articolo 16 della legge n. 689/1981[39].

 

Il citato articolo 16 prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Circa il beneficio del pagamento in misura ridotta, si fa presente nella citata segnalazione al Governo sul potere sanzionatorio ad essa riconosciuto, l’Autorità ha evidenziato come tale beneficio, applicato ad alcune violazioni delle norme di settore, possa “attenuare, fino ad eliminarla, la funzione deterrente della sanzione e attentare al canone di proporzionalità”. L’Autorità ha segnalato come siano sorte incertezze in ordine all’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981 per le violazioni nelle materie di pertinenza dell’Autorità a causa del silenzio del legislatore sull’applicabilità della legge n. 689/1981, fatta eccezione – per l’audiovisivo – ai richiami contenuti nel testo unico della radiotelevisione(cfr. art. 35, co.4; art. 41, co. 3; art. 51, co. 3) e nella legge n. 112/2004 (cfr.art. 7, co. 12; art. 10, co. 5). Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ritiene auspicabile che il legislatore fornisca un chiaro indirizzo o nel senso di “escludere del tutto il ricorso all’oblazione rispetto a qualsiasi provvedimento sanzionatorio di competenza dell’Autorità, ovvero [di] limitarne la operatività ai soli illeciti ritenuti di minor disvalore o comunque privi di rilievo «strategico»”.

 

Si fa presente che andrebbe chiarito il rapporto tra la disposizione di cui al comma 2-bis dell’articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, recata dalla norma in commento, volta ad escludere in assoluto il beneficio dell’oblazione per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dello stesso articolo 51, con la previsione di cui al comma 5 dell’articolo 51 che ammette la riduzione delle sanzioni per le medesime violazioni in favore delle emittenti locali, benchè “in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale”.

 

Il comma 3 novella il comma 11 dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione relativo al limite antitrustnel sistema integrato delle comunicazioniper le impresei cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche - anche attraverso società controllate o collegate – siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore.

Il limite ora previsto nella misura del 10% del SIC (in luogo di quello del 20% per gli altri soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione secondo il comma 9 dell’articolo 43) è sostituito con il divieto per tali imprese di determinare, attraverso operazioni societarie, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo.

 

 

Per una ricostruzione dei limiti antitrust previsti dall’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, si rinvia alla scheda di lettura su L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione nel sistema televisivo.

 

Attraverso la modifica introdotta dal comma in esame, si intende- secondo quanto precisato nella relazione introduttiva - superare il limite più restrittivo alla raccolta delle risorse economiche previsto in capo alle imprese che superino il 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, sostituendolo con il divieto sopra illustrato.

 

L’articolo 2359 del c.c. reca la definizione di società controllate e società collegate, prevedendo che siano considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate società collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

L’articolo 2474-septies disciplina il caso di coordinamento tra società, ossia qualora la società o l’ente esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

 

Si segnala che il comma in esame, anche alla luce della relazione illustrativa, reca una sostituzione del limite del 10% del SIC per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche aventi ricavi superiori al 40% dei ricavi complessivi di del settore, con il divieto di situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo. Non appare chiaro se la modifica comporti comunque l’applicabilità per tali imprese del limite generale del 20% del SIC previsto dal comma 9 dell’articolo 43 del testo unico, stante che le stesse sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori della comunicazione.

 

Il comma 6 reca l’abrogazione delle seguenti disposizioni della legge n. 112/2004:

§         articolo 21concernente il processo di privatizzazione della RAI.

La legge n. 112 del 2004 (articolo 17)[40] ha ridefinito i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevedendo che esso garantisca, tra l’altro, la copertura integrale del territorio nazionale, un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione e alla formazione, nonché l'accesso alla programmazione in favore di partiti politici e di altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta e la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale.

Il servizio pubblico generale radiotelevisivo viene affidato per concessione ad una società per azioni (la legge n. 223 del 1990 prevedeva l’affidamento mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica) ed è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni[41] e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. In tale ambito la legge 112/2004 ha attribuito all'Autorità il compito di fissare - d'intesa con il  Ministro - prima di ciascun rinnovo triennale del contratto le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Tali linee guida sono state approvate dalla Commissione per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 481 del 2 agosto 2006 ed emanate con delibera n. 540 del 21 settembre 2006[42]. Si segnala peraltro che ulteriori obblighi per la concessionaria sono contenuti all’art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103[43], mentre il successivo articolo 20 definisce i relativi corrispettivi. Tali articoli non sono confluiti nel Testo Unico.

In via di prima applicazione, la concessione è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa (articolo 20 della legge n. 112, ora confluito nell’articolo 49 del testo unico, il quale ha individuato nel 6 maggio 2016 la data di scadenza della concessione).

 

L’articolo 21 – che non è confluito nel testo unico e che viene abrogato dalla norma in commento - prevede l’avvio di un processo di privatizzazione della RAI, la modifica della durata della concessione, nonchédella composizione e delle procedure di nomina degli organi. Quale primo adempimento ai fini della dismissione, si stabilisce la fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa (commi 1 e 2); tale adempimento è stato espletato il 17 novembre 2004.

Ai sensi del comma 3, entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione, si sarebbe avviato il procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato attraverso una o più offerte pubbliche di acquisto, sulla base delle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Attesa la previsione di un limite al possesso azionario dell’1% (comma 5), all’esito del procedimento di dismissione la società concessionaria si sarebbe configurata come società ad azionariato diffuso (“public company”). Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alle modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni che intercorrano tra soggetti titolari di un pacchetto azionario superiore al 2%. Si segnala peraltro che il processo di privatizzazione della RAI non è stato finora avviato.

Si ricorda, infine, che ai sensi del successivo comma 7 dell’articolo 21, i proventi derivanti dalla citata vendita di azioni sarebbero stati destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e per la quota restante ad incentivi per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.

 

§         articolo 23, comma 5, a norma del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, a soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione radiotelevisiva, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale;

§         articolo 25, comma 12, secondo cui, fino alla data della conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l’attività di operatore di rete, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b) (che prevede il regime dell’autorizzazione per l’attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato)

 

Circa il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di operatore di rete, occorre distinguere tra la relativa disciplina giuridica “ a regime”( nella fase successiva allo switch off) e quella operante nella fase transitoria.

Quanto alla prima, essa è recata dall’articolo 15 del testo unico, il quale, riprendendo il contenuto dell’articolo 5 della legge di delega (lege n. 112/2004), specifica che l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale (di durata non superiore a 20 anni e non inferiore a 12 anni e rinnovabile per uguali periodi) che consegue alla presentazione di una dichiarazione, ricollegando così tale disciplina a quella di cui all’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003). L’articolo 15 precisa che sono “fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale”.

Lo stesso articolo 15 fa comunque salve nella fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge delega recanti, tra l’altro, la disciplina giuridica del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di operatore di rete nella fase transitoria. In particolare, durante il periodo transitorio gli operatori in tecnica analogica già in attività possono chiedere, se in possesso dei necessari requisiti, un’abilitazione alla sperimentazione che dà loro il diritto di trasmettere anche simultaneamente in tecnica analogica e in tecnica digitale (simulcast). Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, a soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione radiotelevisiva, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale, facendo così restare in vigore, fino alla data della conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, il regime della licenza individuale per l’attività di operatore di rete.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 5, e 25, comma 12, della legge n. 112/2004 sono oggetto della già ricordata procedura di infrazione in capo allo Stato italiano avviata dalla Commissione europea. In particolare, la Commissione ritiene che le due disposizioni siano in particolare incontrasto con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE (c.d. direttiva autorizzazioni), che subordina la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica ad un’autorizzazione generale: il diritto concesso unicamente agli operatori di reti di radiodiffusione in tecnica analogica già in attività di chiedere una licenza di operatore di rete di radiodiffusione in tecnica digitale equivale – secondo la Commissione - all’attribuzione di un ulteriore diritto quale quello della gestione di una rete in tecnica digitale (il cui esercizio può essere condizionato unicamente ad un’autorizzazione generale) e non può essere considerato una semplice modifica di un diritto vigente, quale quello di gestione di una rete di radiodiffusione in tecnica analogica (sul punto, si veda la scheda di lettura su “Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee”.

 

Il comma 7 reca la formula dell’abrogazione innominata, in base alla quale sono abrogate di tutte le altre disposizioni della legge n. 112/2004 e del testo unico della radiotelevisione in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del disegno di legge.

 

A tale proposito si ricorda che, secondo la lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, la formula abrogativa esplicita innominata “è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”. In merito, la lettera circolare precisa che, nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, al fine di mettere in evidenza la non esaustività dell’elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione), andrebbe utilizzata la seguente formula: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni"

 

L’articolo 7 precisa che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 8 reca la clausola di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 


L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione
nel sistema televisivo

La disciplina anticoncentrazione in materia di televisione è attualmente recata dall’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione (d. lgs. n. 177/2005) che raccoglie i contenuti degli articoli 14 e 15 della legge 3 maggio 2005, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (di seguito: legge delega)[44].

Prima di passare all’analisi della disposizione del testo unico, appare utile richiamare le disposizioni legislative che si sono succedute in materia di posizioni dominanti nel mercato televisivo, ai fini di una ricostruzione storica dell’evoluzione della normativa, atteso che tali disposizioni sono state in gran parte oggetto di abrogazione da parte dello stesso testo unico della radiotelevisione[45].

La sequenza storica ha visto succedere le disposizioni recanti la disciplina anticoncentrazione nel settore televisivo nel seguente ordine:

§         l’articolo 15 della legge n. 223/1990 (c.d. “legge Mammì”)[46];

§         l’articolo 2 della legge n. 249/1997 (c.d. “legge Maccanico”)[47];

§         gli articoli 14 e 15 della legge n. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”), riprodotti – come già chiarito - nell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione.

La “legge Mammì”

L’articolo 15 della legge n. 223/1990 sotto la rubrica “Divieto di posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari”, in particolare, prevedeva:

Ø      i c.d. “divieti incrociati” consistenti in limitazioni al possesso contestuale di emittenti televisive nazionali e giornali quotidiani (co. 1)[48];

Ø      il limite generale alla raccolta delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa come definito dallo stesso articolo (co. 2 e 3)[49];

Ø      il divieto di concessioni televisive in ambito nazionale rilasciabili ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da (o collegati a) soggetti che a loro volta controllino altri titolari di concessioni, in misura superiore al 25% del numero di reti nazionali previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e comunque in numero superiore a tre reti (co. 4).

 

Sull’articolo 15, e in particolare sul comma 4 dello stesso, era intervenuta la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 420 del 1994, aveva richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione[50]. Con tale sentenza la Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, comma 4, della legge n. 223/1990, nella parte in cui prevedeva che le concessioni in ambito nazionale riguardanti la radiodiffusione televisiva rilasciate (o riconducibili) ad un medesimo soggetto potessero raggiungere la percentuale del 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. L’inadeguatezza di tale limite veniva valutata anche in considerazione del fatto che la disposizione prevedeva un limite meno rigoroso rispetto a quello del 20% stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 67/1987[51] per l’editoria, nonché in considerazione della non illimitatezza delle frequenze, e della particolare forza di penetrazione dello strumento televisivo, che contribuisce a differenziarlo dalla carta stampata. In tale occasione la Corte aveva anche precisato, nel rinviare al legislatore la scelta della definizione concreta dei limiti anticoncentrazione[52], l’inammissibilità di un limite percentuale pari ad 1/4 delle reti complessivamente disponibili (ovvero ad 1/3 di tutte le reti private in ambito nazionale).

Peraltro, la Consulta aveva sottolineato che la dichiarazione di incostituzionalità non determinava un vuoto di disciplina, proprio per evitare un arretramento verso la mancanza di alcun limite alla titolarità di plurime concessioni, rimanendo pertanto efficace, “nel periodo di transizione - e limitatamente a tale periodo – la provvisoria legittimazione dei concessionari già assentiti […] a proseguire nell’attività di trasmissione con gli impianti censiti[53].

La “legge Maccanico”

La risposta alle sollecitazioni del giudice costituzionale è intervenuta con l’articolo 2 della legge n. 249/1997 (c.d. “legge Maccanico”) istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La disposizione, in particolare, prevedeva:

Ø      un generale divieto per uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati,di atti o comportamenti finalizzati alla costituzione o al mantenimento di posizioni dominanti nel settore televisivo, nonché nel settore delle comunicazioni sonore, “anche nelle forme evolutive”, nonché della multimedialità, dell’editoria “anche elettronica” e delle connesse fonti di finanziamento (co. 1)[54];

Ø      il limite alle risorse tecniche, ossia al numero di concessioni od autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che potessero essere rilasciate ad uno stesso soggetto distinguendo il settore televisivo tradizionale (a tecnologia analogica) da quello delle trasmissioni numeriche (ovvero a tecnologia digitale). Il divieto posto al rilascio delle concessioni o autorizzazioni era riferito alla possibilità di irradiare più del 20 per cento, rispettivamente, delle reti analogiche o dei programmi numerici in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze (co. 6)[55]: in pratica, si prevedeva - in risposta alle sollecitazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 1994 - che nessun soggetto potesse disporre di oltre 1/5 delle reti o dei programmi nazionali previsti dal Piano, ossia di due emittenti, in considerazione del numero delle reti nazionali complessivamente pianificate[56];

Ø      i limiti all’acquisizione delle risorse economiche individuati non solo con riferimento al mercato delle comunicazioni complessivamente inteso (previsto dall’ art. 15, co. 3, legge n. 223/1990: sul punto, vedi supra), ma anche con riferimento a quattro sub-mercati di settore: il mercato dell’emittenza televisiva via etere terrestre e codificata, il mercato radiofonico, il mercato delle emittenti televisive nazionali via cavo e via satellite ed il mercato pubblicitario[57] (co. 8). I limiti - il cui superamento doveva essere verificato “nell’ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore a dodici mesi” (co. 11) - erano fissati nella misura del 30% delle risorse complessive di ciascun settore[58];

Ø      la nullità degli atti giuridici, delle operazioni di concentrazione e delle intese contrastanti con il divieto generale di posizioni dominanti e con gli altri limiti anticoncentrativi (co. 2);

Ø      in capo all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il compito di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo (co. 7).

 

Con riferimento al limite antitrust alle risorse tecniche (numero di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive), la legge n. 249/1997 aveva previsto una disciplina transitoria all’articolo 3, commi 6 e 7.

Il comma 6 aveva consentito che gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che avessero superato il limite del 20% del numero di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale previsto dall’art. 2, co. 6, della stessa legge (e quindi, in capo alle quali risultassero assentibili più di due emittenti nazionali), potessero proseguire in via provvisoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l’esercizio delle reti eccedenti a condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo.

Il successivo comma 7 aveva attribuito all’Autorità il compito di indicare il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Il termine avrebbe dovuto essere individuato – secondo la disposizione -  “in relazione all’effettivo e congruo sviluppo dell’utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo

 

Contestualmente all’indicazione del termine di cui al comma 7, l’Autorità doveva anche stabilire la data a partire dalla quale doveva proseguire la trasmissione esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti previsti dalla legge 249 relativamente alla concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata (art. 3, comma 11), nonchè quella entro cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo doveva trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non potesse avvalersi di risorse pubblicitarie (art. 3, comma 9)

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato attuazione alla prescrizione normativa del citato comma 7 dell’articolo 3 con la delibera n. 346/01/CONS del 6 agosto 2001[59].

La delibera fissava al 31 dicembre 2003 la data per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge n. 249/1997 sul presupposto che  - relativamente all’effettivo e congruo sviluppo dell’utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, richiamato dal comma 7 dell’articolo 3 – la soglia del 50% di popolazione coperta da sistemi di trasmissione alternativi alla via terrestre analogica potesse essere considerato “un punto di sintesi equilibrato”.

La delibera recava, altresì, la riserva di rivedere il termine del 31 dicembre 2003, previa verifica dell’opportunità di anticipare o posticipare lo stesso alla luce di specifici criteri in relazione al tasso di incremento delle “famiglie digitali”[60].

 

Sulla disposizione della legge n. 249/1997 relativa al termine finale del periodo transitorio per gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che avessero superato il limite del 20% del numero di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale, è intervenuta la Corte Costituzioneche - con sentenza n. 466 del 2002 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 249 nella parte in cui non prevedeva la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile - che comunque non doveva oltrepassare il 31 dicembre 2003[61] - entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti antitrust di cui al comma 6 dell’articolo 2 dovevano essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. In relazione alla data del 31 dicembre 2003, la Corte precisava che essa “offr[iva] margini temporali all’intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997”.

Peraltro, la stessa sentenza della Corte – nella parte della motivazione – faceva presente che “la sorte del censurato comma 7 si riflette evidentemente sulle collegate previsioni di termine” di cui ai commi 9 e 11 del medesimo art. 3, riguardanti rispettivamente la realizzazione da parte della RAI della terza rete senza pubblicità e la disattivazione della rete eccedente che trasmette in forma codificata, c.d. televisione a pagamento”.

Le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Con riferimento ai limiti all’acquisizione delle risorse economiche di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 2 della legge n. 249/1997, si ricorda che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha effettuato diverse analisi sulla distribuzione delle risorse nel mercato televisivo ai sensi delle disposizioni indicate. In particolare, si richiamano:

§         la delibera n. 365/00/CONS che ha analizzato la situazione del mercato televisivo all'entrata in vigore della legge n. 249/97. Essa accertava che:

Ø      i limiti alla raccolta di risorse fissati dall'art. 2, comma 8, lettera a) (mercato dell’emittenza televisiva via etere terrestre e codificata) della legge n. 249197 risultavano superati da due unità economiche del mercato[62];

Ø      il superamento di detti limiti non derivava da intese o concentrazioni, ma da crescita spontanea delle imprese;

Ø      non sussistevano indizi “di rilevanza tale” da motivare l’applicazione dei provvedimenti  - di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 247/1997 - necessari pereliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.

Ø      accertato che RAI, Publitalia e RTI avevano superato le soglie fissate dall'art. 2, comma 8, lettera a) della legge n. 249/97 anche per gli anni 2001, 2002 e 2003;

Ø      demandato ad un Commissario l’incarico di proporre le misure daadottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997 anche allaluce dei mutamenti del quadro normativo e della verifica da partedell'Autorità della complessiva offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla legge n. 43 del 2004[63].

In data 15 settembre 2004, l’Autorità adottava tre distinte delibere (n. 297/04/CONS, n. 298/04/CONS e n. 299/04/CONS) con le quali venivano notificate a ciascuno dei tre soggetti in capo ai quali era stato accertato il superamento dei limiti alla raccolta di risorse economiche nel settore televisivo, l’apertura di procedimenti finalizzati all'accertamento dell'inottemperanza al formale richiamo contenuto nella delibera n. 226/03/CONS, e, in caso positivo, all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997[64].

 

Nel marzo 2005 tali procedimenti si chiudevano con l’adozione di tre distinte delibere (n.150/05/CONS, n.151/05/CONS e n. 152/05/CONS) con le quali veniva irrogata a ciascuno dei tre soggetti una sanzione amministrativa  pecuniaria - ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997 - nella misura del 2% del fatturato della raccolta pubblicitaria realizzato da ciascuna delle tre società nell'esercizio 2003.

 

Nel novembre 2005 le delibere nn. 150, 151 e 152 del 2005 di irrogazione della sanzione pecuniaria sono state annullate dal TAR Lazio, II Sezione, con le sentenze nn. 13766, 13767, e 13768, essendo stata ritenuta non autoritativa la natura del richiamo e quindi ontologicamente differente dai provvedimenti conformativi di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997, in violazione dei quali si sarebbe giustificata l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

 

In particolare, nella sentenza n. 13766 il TAR specifica che il richiamo contenuto nella delibera n. 226/03 a non porre in essere comportamenti vietati dall’art. 2 della legge n. 249/1997, concretandosi in sostanza in un ordine ad osservare una specifica disposizione di legge di per sé inderogabile, vincolante ed imperativa, “non può in alcun modo essere ascritto, data la sua estrema genericità dovuta alla radicale assenza di specifiche misure conformative, nella tipologia dei provvedimenti indicati al comma 7”[65].

Il formale richiamo non può in alcun modo essere annoverato nella categoria degli ordini amministrativi in quanto – secondo il tribunale amministrativo regionale –  esso “risulta del tutto privo di questo contenuto concreto, necessario e conformativo, essendosi limitato ad imporre al destinatario la mera osservanza del precetto normativo, senza specificare, come sarebbe stato necessario alla luce della richiamata nozione di ordine, quali comportamenti concreti il destinatario dello stesso era vincolato a porre in essere per assicurare l’osservanza del precetto legislativo”[66].

Pertanto – prosegue il TAR - il formale richiamo viene a concretizzare “non un provvedimento autoritativo e coercitivo, bensì una semplice esortazione, particolarmente autorevole tenuto conto dell’Autorità che l’ha adottata, diretta a sensibilizzare il destinatario onde stimolarne la volontaria osservanza del precetto legislativo, al fine di prevenire il successivo e necessario intervento autoritativo dell’AGCOM nel caso in cui sia accertato che l’esortazione sia rimasta lettera morta”[67].

La “legge Gasparri”e il testo unico della radiotelevisione

La disciplina anticoncentrativa nel sistema radiotelevisivo prevista dalla legge n. 249 del 1997 è stata sostanzialmente modificata dagli articoli 14 e 15 della legge n. 112 del 2004 i cui contenuti sono stati riprodotti nell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, che non reca però l’abrogazione dei corrispondenti articoli della legge delega[68].

L’articolo 5 del testo unico – individuando i princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo – prevede che tale sistema, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma, tra l’altro, al principio della “tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari”.

Alla disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, anche per gli aspetti che involgono il pluralismo dell’informazione, è dedicato il Titolo VI del testo unico della radiotelevisione (d.lgs. 177/2005), in cui è sostanzialmente confluito il Capo II della legge delega n. 112 del 2004.

L’articolo 43 del testo unico (e l’articolo 14 della legge n.112/2004) stabiliscono l’obbligo di notifica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle intese o operazioni di concentrazioni da parte dei soggetti che operano in un contesto qualificato come “sistema integrato delle comunicazioni” (SIC) , inteso - ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. l), del testo unico comesettore economico che comprende la stampa quotidiana e periodica, l’editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni[69].

L’Autorità, in base a procedure stabilite in apposito regolamento[70], è chiamata a verificare le suddette operazioni alla luce del divieto di posizione dominante e dei limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni indicati nello stesso articolo 43 (e nell’articolo 15 della legge n. 112): ai sensi del comma 4 dello stesso articolo del testo unico le operazioni di concentrazione, le intese e gli atti giuridici in contrasto con i limiti antitrust ivi indicatisono considerate nulle.

 

I limiti antitrustprevisti dall’articolo 43 del testo unico possono essere così schematizzati:

§         nessun soggetto può costituire una posizione dominante nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, individuati come mercati rilevanti[71] conformemente ai principi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE (c.d. “direttiva quadro”) in materia di comunicazioni elettroniche (co. 2 e 9).

 

Ai sensi dell’articolo 15 della direttiva quadro[72], le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione della Commissione europea avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione, nonché gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato per l’analisi di mercato, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

Il successivo articolo 16 della direttiva quadro stabilisce, infatti, che dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano tempestivamente un'analisi dei mercati rilevanti - da effettuare, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza - tenendo nel massimo conto gli orientamenti della Commissione.

Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione sia chiamata, ai sensi delle disposizioni delle direttive sulle comunicazioni elettroniche, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale .

Nel caso accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

§         nessun soggetto tenuto all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione[73] può, direttamente o per il tramite di soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel cui ambito sono ricompresi- aisensi del comma 10 dell’articolo 43 – “quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività ricomprese nel sistema integrato delle comunicazioni, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di Internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico” (co. 9 e 10).

La valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni è stata effettuata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 341/06/CONS. Il valore complessivo del sistema è stato determinato per l’anno 2004 nell’ammontare di 21,567 miliardi di euro e per l’anno 2005 nell’ammontare di 22,144 miliardi di euro.

§      un medesimo fornitore di contenuti[74] non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. L’operatività del limite è riferita alla fase di completa conversione delle reti alla tecnologia digitale (testualmente “all’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale”: c.d. switch off, attualmente  fissato al 31 dicembre 2008)[75]. Nella fase transitoria il limite del 20% è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale (co. 7 e 8). Per maggiori dettagli, si veda la scheda di lettura La transizione alla tecnologia digitale nel sistema televisivo;

§      le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche i cui ricavi in tale settore siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore non possono conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del sistema integrato delle comunicazioni (co. 11)[76];

§      è fatto divieto ai soggetti esercenti attività televisiva nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani[77], nonché di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, fino al 31 dicembre 2010 (co. 12).

L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti antitrust di cui ai sopra illustrati commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato (co. 3). Ai fini della verifica l’Autorità tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche (co. 2).

In caso di accertata violazione dei predetti limiti – ferma restando la nullità  delle operazioni di concentrazione e le intese in contrasto con essi - l'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni vietate dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo (co. 5)[78].

Le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Con riferimento al quadro giuridico delineato dagli articoli 14 e 15 della legge n. 112/2004 la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/05/CONS ha precisato che:

§         l’entrata in vigore della legge ha comportato, in materia di concentrazioni nel settore televisivo, un mutamento consistente “nell’affiancare alla rigida predeterminazione di soglie percentuali un approccio basato sull’applicazione delle regole mutuate dal diritto della concorrenza e dal nuovo quadro normativo comunitario sulle comunicazioni elettroniche”;

§         l’articolo 15 – prevedendo sia soglie di limiti per le risorse tecniche e per quelle economiche sia il divieto di posizioni dominanti nel SIC e nei mercati che lo compongono – sancisce la convivenza di due generi di limiti: uno di tipo quantitativo riferito alle tradizionali soglie percentuali, un altro mutuato dal diritto della concorrenza in materia di posizioni dominanti, con l’unica differenza che la soglia percentuale si riferisce solo al SIC, mentre il divieto di posizioni dominanti colpisce tanto il SIC quanto i singoli mercati che ne fanno parte;

§         il riferimento agli articoli 15 e 16 della direttiva quadro (2002/21/CE) deve intendersi riferito non alle norme procedurali relative alla definizione dei mercati delle reti di comunicazione elettronica, ma solo ai principi relativi all’analisi dei mercati;

§         i parametri (i quali riguardano, tra l’altro, i ricavi, il livello di concorrenza all’interno del sistema, le barriere all’ingresso, le dimensioni di efficienza economica dell’impresa e gli indici quantitativi di diffusione dei programmi) alla luce dei quali l’Autorità è chiamata ad effettuare la verifica che non si costituiscano posizioni dominanti nel SIC e nei mercati che lo compongono e che siano rispettati gli altri limiti antitrust, sono finalizzati all’analisi di entrambi i limiti, sia di quello percentuale, che di quello derivante dal diritto antitrust;

§         il richiamo contenuto nell’articolo 14 della legge n. 112 all’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997 (sostituito poi, nell’articolo 43, comma 5, del testo unico, dalla riproduzione sostanziale del contenuto dello stesso comma 7 dell’articolo 2)[79] integra e arricchisce il contenuto degli articoli 14 e 15 della legge n. 112 con il riferimento alle posizioni lesive del pluralismo indipendentemente dal fatto che tale posizione possa definirsi dominante in base al diritto della concorrenza[80].

Da tale ricostruzione, con particolare riferimento alla verifica delle risorse economiche, l’Autorità conclude che essa, nei suoi poteri di indagine, può essere chiamata a investigare sui seguenti aspetti:

a) la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, anche se non necessariamente dominanti;

b) la costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il SIC;

c) la costituzione di posizioni dominanti nel SIC;

d) il superamento dei limiti percentuali riferiti alla raccolta di risorse economiche nell’ambito del SIC.

Tali ambiti di indagine non risultano indicati  - sempre in base a quanto indicato nella delibera - secondo un preciso ordine di priorità, potendo l’Autorità decidere discrezionalmente di procedere dal particolare (i singoli mercati) al generale (le posizioni dominanti nel SIC e la valutazione del rispetto delle soglie percentuali) o in modo inverso, trattandosi di due binari tra loro indipendenti, “fermo restando l’obbligo di investigare su entrambi i fronti”.

 

In attuazione della disciplina anticoncentrazione recata dalla legge n. 112/2004 sono intervenute diverse delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, si ricordano:

Ø    la delibera n. 326/04/CONS che ha avviato il procedimento per l’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 112/2004, assumendo come mercato rilevante quello televisivo e delle relative fonti di finanziamento, ferma restando la possibilità di valutare un’eventuale ulteriore segmentazione in conformità ai principi enunciati negli articoli 15 e 16 della direttiva-quadro[81]. La stessa delibera specifica che le fonti di finanziamento del mercato televisivo sono costituite da pubblicità, canone di abbonamento al servizio pubblico e abbonamenti alla televisione a pagamento;

Ø    la già citata delibera n. 136/05/CONS che specifica come nel corso dell’istruttoria la segmentazione del mercato secondo i principi del diritto della concorrenza, richiamati negli artt. 15 e 16 della direttiva-quadro, abbia portato all’individuazione di due mercati rilevanti: mercato della vendita di pubblicità sul mezzo televisivo e mercato della vendita di programmi a pagamento[82].

 

Nella delibera si precisa che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento così come ulteriormente segmentato nei mercati della vendita di pubblicità sul mezzo televisivo e della vendita di programmi a pagamento è stato analizzato - sia in base ai parametri derivanti dal diritto della concorrenza come definiti dalla Commissione europea nelle Linee direttrici, al fine di verificare la sussistenza di situazioni di significativo potere di mercato e dunque di posizioni dominanti, sia alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale allo scopo di accertare l’eventuale sussistenza di posizioni lesive del pluralismo, pur se non dominanti -  in attesa del compimento delle seguenti ulteriori indagini: l’analisi del cd. mercato 18 relativo ai servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali così come individuato dalla Raccomandazione della Commissione 2003/311/CE e l’analisi del sistema integrato delle comunicazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 112 del 2004 (quest’ultima intervenuta – come già detto – con la successiva delibera dell’Autorità 341/06/CONS: cfr. supra).

 

L’analisi del mercato rilevante nelle sue segmentazioni, svolta secondo i parametri dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 112/2004, ha portato l’Autorità a confermare “le precedenti valutazioni dell’Autorità in materia, rilevando che il mercato è caratterizzato da una struttura «marcatamente duopolistica»”[83]. Viene così evidenziata la necessità di evitare la traslazione nel sistema della televisione digitale terrestre, con rischi di restrizione della concorrenza nel medio-lungo, della concentrazione di risorse caratterizzante il sistema analogico, la quale individua “un duopolio simmetrico nel mercato televisivo da ritenersi mantenimento di posizione lesiva del pluralismo ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge e dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97”. Sulla base di tali considerazioni l’Autorità ritiene di dover adottare misure di riequilibrio del mercato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, “rivedibili alla luce dell’evoluzione dello scenario competitivo e, in ogni caso, all’esito della verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni”[84].


La transizione alla tecnologia digitale nel sistema televisivo

Nella disciplina giuridica del sistema televisivo il riferimento alla tecnologia digitale compare dapprima nella legge n. 249/1997 che all’articolo 2, comma 6, lettera d), impegnava l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a riservare, tra l’altro, nell’ambito del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, alcune frequenze per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo in tecnologia digitale. L’articolo 3, comma 5, della medesima legge prevedeva poi - al fine di introdurre il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale – la possibilità per la concessionaria del servizio pubblico e per i concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione di costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti[85].

La sperimentazione in tecnica digitale nel decreto legge n. 5/2001

Il provvedimento che ha comunque individuato le condizioni normative per il processo di transizione del sistema televisivo dalla tecnica analogica a quelladigitale nella forma della tecnica digitale su frequenze terrestri – individuando così, accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, una terza modalità diffusiva alternativa alla diffusione terrestre in tecnica analogica - è il DL n. 5/2001, come convertito dalla legge n. 66/2001[86]. In particolare, l’articolo 2-bis del decreto leggeha previsto, per favorire tale transizione, le seguenti misure:

Ø      la possibilità per i soggetti che già avessero esercitato legittimamente l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, di partecipare alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale, previa abilitazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale avrebbero dovuto essere irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di impianti o di rami di azienda , sulle quali si veda il punto successivo (co. 1).

Entro il 30 marzo 2004 – secondo quanto stabilito successivamente dall’articolo 33 del regolamento sulla radiodiffusione in tecnica digitale  adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 435/01(vedi infra) – dovevano essere presentare al Ministero delle comunicazioni le domande di rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione per la diffusione in tecnica digitale, le quali non avrebbero potuto avere comunque una durata superiore al termine del 25 luglio 2005. Sulla durata della sperimentazione, è intervenuta poi la legge n. 112/2004 (art. 23, co. 1) e il testo unico della radiotelevisione (art. 25, co. 1), sui quali si veda il paragrafo successivo;

 

Ø       la possibilità di effettuare, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto (e quindi fino al 24 marzo 2004), i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in àmbito locale o tra questi e concessionari televisivi in àmbito nazionale (c.d. “trading delle frequenze[87]), a condizione che le acquisizioni operate dai concessionari televisivi in ambito nazionale fossero impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, ferma restando la riserva di capacità trasmissiva (co. 2) sulla quale si veda il punto successivo.

Sul c.d. trading delle frequenze è intervenuta successivamente la legge n. 112/2004 (v. art. 23, co. 3) e il testo unico della radiotelevisione (v. art. 27, co. 3), consentendo tale pratica fino alla realizzazione delle reti digitali (testualmente “ai fini della realizzazione delle reti digitali” - cfr. sul punto, il paragrafo successivo);

 

Ø      l’obbligo, per i soggetti titolari di più di una concessione televisiva, di riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale (c.d. “multiplex”), pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco e servizi - a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e ai fini della sperimentazione in tecnica digitale - ad altri soggetti che non fossero società controllanti, controllate o collegate[88], compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima dell’80% del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia[89] (co. 1, quinto periodo).

Circa la proroga dell’obbligo di riserva del 40 per cento della capacità trasmissiva fino alla completa conversione delle reti in tecnica digitale, si veda l’art. 25, co. 2, del testo unico della radiotelevisione, per il quale si rinvia al paragrafo successivo;

 

Ø      la riserva per la concessionaria del servizio pubblico televisivo di un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro, nonché l’ obbligo di distinzione dei blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro che contengono programmi della concessionaria pubblica dai blocchi contenenti i programmi degli altri operatori radiotelevisivi (co. 9);

 

Ø      la definizione degli standard tecnici relativi alla diffusione digitale (DAB - digital audio broadcasting - per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi; DVB - digital video broadcasting - per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi) (co. 4);

 

Ø      la data di cessazione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, originariamente fissata al 31 dicembre 2006 e successivamente differita al 31 dicembre 2008 dall’articolo 19 del DL n. 273/2005[90] (co. 5);

 

Ø      il trasferimento – introdotto mediante una novella alla legge n. 249/1997 - in capo al Ministero delle comunicazioni della competenza al rilascio di autorizzazioni e licenze per l’installazione e l’esercizio di reti nonché per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, affidata, ai sensi del testo originario della legge n. 249/1997, all’Autorità (co. 10) ;

 

Ø      l’emanazione - entro il 30 giugno 2001 - di un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’individuazione delle condizioni necessarie per il rilascio da parte del Ministero delle comunicazioni dei titoli abilitativi per la radiodiffusione in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze  in tale tecnica[91] (co. 7).

Al fine dell’emanazione del suddetto regolamento l’articolo 2 bis stabiliva i seguenti criteri direttivi: a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione; b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione; c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princìpi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione; d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi; e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale àmbito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico; f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale; h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

Il regolamento sulla radiodiffusione in tecnica digitale

Con delibera n. 435/01/CONS l’Autorità ha approvato il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

In particolare, il regolamento attribuisce a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete[92], gli obblighi in precedenza previsti per i concessionari, in particolare gli obblighi derivanti: a) dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, per i soggetti autorizzati a fornire contenuti; b) dall’assegnazione delle risorse frequenziali e dall’installazione di impianti e infrastrutture, per i soggetti titolari di licenza di operatore di rete[93]. Il regolamento, inoltre, detta disposizioni specifiche per regolare il periodo transitorio che intercorre tra l’entrata in vigore del regolamento e la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica: si tratta, in particolare, di disposizioni relative alle procedure di rilascio delle abilitazioni, di conversione delle abilitazioni in licenze e di conversione dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni.

L’articolo 29 del regolamento ha poi demandato all’Autorità - al fine di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete – l’adozione di un provvedimento entro il 31 marzo 2004 diretto, tra l’altro, a stabilire norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti “di particolare valore” non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, nonché criteri che garantiscano, in presenza di risorse sufficienti a soddisfare tutte le richieste dei fornitori di contenuti, l’accesso da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore in condizioni di parità di trattamento[94]. La disposizione specifica che i contenuti sono di particolare valore per: a) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo; 2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Con delibera n. 253/04/CONS, adottata tenendo altresì conto della legge n. 112/2004 approvata nelle more dell’adozione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato un primo provvedimento attuativo del citato articolo 29, indicando gli obblighi cui sono tenuti gli operatori di rete per garantire accesso alle reti da parte dei fornitori di contenuti indipendenti (identificati dall’articolo 1, negli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre che non siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti operatori di rete) i cui palinsesti siano di particolare valore secondo specifici criteri ivi indicati. In particolare, la delibera prevede che l’operatore di rete soggetto all’obbligo di destinare a terzi parte della propria capacità trasmissiva, o ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, del DL n. 5/2001 o in conseguenza di quanto disposto dall’art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n.112 (relativo ai limiti dei programmi numerici “a regime”: cfr. infra), oppure, al termine della fase di avvio dei mercati[95], in conseguenza di quanto disposto dall’art. 24 della delibera 435/01/CONS[96], è tenuto a riservare ai fornitori di contenuto di particolare valore in ambito nazionale e in ambito locale almeno il 20% della propria capacità trasmissiva da destinare a terzi, e, in ogni caso, una capacità sufficiente per la trasmissione di almeno un programma televisivo.

Il regime giuridico nella fase di avvio del digitale secondo la legge n. 112/2004 e il testo unico della radiotelevisione.

Il Titolo III, Capo IV (articoli da 23 a 30), del testo unico della radiotelevisione – nel quale risulta sostanzialmente confluito il Capo V della legge delega n. 112/2004 - individua il regime applicabile alla fase del passaggio delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica a quella digitale sino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche, attualmente fissata – come sopra ricordato – alla data del 31 dicembre 2008.

Regime dei titoli abilitativi

Gli articoli 23 e 25 del testo unico della radiotelevisione, riprendendo il contenuto degli identici articoli della legge delega, dettano un’articolata disciplina giuridica relativa ai titoli abilitativi necessari per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva in ambito nazionale nella fase transitoria.

 

Quanto ai titoli abilitativi necessari “a regime” per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva in tecnica digitale, la relativa disciplina giuridica è recata dagli articoli da 15 a 22 del testo unico.

In particolare, l’articolo 15 specifica che l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale (di durata non superiore a 20 anni e non inferiore a 12 anni e rinnovabile per uguali periodi) che consegue alla presentazione di una dichiarazione, ricollegando così tale disciplina a quella di cui all’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003). L’articolo 15 precisa che sono “fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale”. Analogamente, anche l’attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta al regime dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Per la fornitura di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, è richiesta l’autorizzazione rilasciata dal Ministero sulla base delle previsioni del regolamento dell’Autorità per la radiodiffusione in tecnica digitale (art. 16).

Quanto al fornitore di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo, si prevede: a) l’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite (art. 20), rilasciata dall’Autorità sulla base della deliberazione n. 127/00/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi; b) l’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base della deliberazione dell’Autorità n. 289/01/CONS, recante modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS

 

In particolare, l’articolo 23 del testo unico prevede:

§         il prolungamento del periodo di validità delle concessioni e autorizzazioni televisive analogiche in ambito nazionale fino alla definitiva conversione delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale prolungamento è disposto dal Ministero delle comunicazioni su domanda  - da presentare entro il 25 luglio 2005 - dei soggetti che già trasmettano contemporaneamente in entrambe le tecnologie e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50% della popolazione nazionale. Si tratta comunque – secondo quanto già previsto dall’art. 25, comma 11, della legge n. 112 - delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale consentite ai sensi dell’articolo 25, comma 8, della legge n. 112 del 2004 relativo al limite antitrust del 20% dei programmi televisivi concessi o irradiati nella fase transitoria(sul punto si rinvia alla scheda relativa a L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione nel sistema televisivo).

 

Rispetto all’analoga disposizione della legge n. 112 (art. 25, comma 11), il comma 1 dell’art. 23 del testo unico omette il riferimento alle condizioni che sono state ritenute, nella definizione della legge n. 112, necessarie per fondare la nuova disciplina transitoria, ed in particolare per prolungare la validità delle concessioni ed autorizzazioni già rilasciate. Viene infatti omesso l’inciso: “Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 [dell’art. 25 della legge n. 112] e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale…”[97], inciso che ricollegava la possibilità di prolungare il periodo di validità dei titoli abilitativi all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – sulla base del DL n. 352/2003 e della stessa legge n. 112 - in ordine alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, e concluso con la presentazione della relativa relazione alle Camere, entro i termini stabiliti dalla legge, il 27 maggio 2004 (XIV legislatura, DOC. XXVII, n. 14).

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 25, comma 3, della legge n. 112/2004 (riprendendo il contenuto del DL 352/2003 emanato in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002 e del messaggio di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica della legge di riassetto del sistema radiotelevisivo – AC 310-D)[98] attribuiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare l’effettivo sviluppo del digitale terrestre e della rispondenza di tale sviluppo ai tempi e alle modalità previste dalla legge. In particolare, l’Autorità era stata chiamata ad effettuare un esame dell’offerta complessiva dei programmi televisivi digitali terrestri, entro il 30 aprile 2004, allo scopo di accertare:

§         la quota di popolazione raggiunta dalle reti digitali terrestri (che non doveva essere inferiore al 50%);

§         la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;

§         l’effettiva offerta al pubblico sulle reti digitali anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

L’Autorità era tenuta ad inviare, entro trenta giorni dalla data di completamento della verifica, una relazione al Governo e al Parlamento in merito all’accertamento effettuato. Nel caso in cui, a seguito di tale accertamento, l’Autorità avesse verificato l’assenza delle condizioni previste per l’ampliamento del pluralismo, la legge autorizzava espressamente la medesima Autorità ad adottare i provvedimenti “deconcentrativi” indicati dal comma 7 dell’art. 2 della L. 249/1997[99].

L’Autorità ha provveduto a tali adempimenti, presentando la relazione prevista entro i termini stabiliti (XIV legislatura - DOC. XXVII, n. 14). Con tale relazione si è dato contodell’accertamento positivo relativo alle condizioni poste dalla legge. Al contempo, l’Autorità ha segnalato le azioni positive ancora necessarie affinché “l’avvio promettente della televisione digitale terrestre si tramuti in un reale cambiamento del grado di concorrenzialità del mercato televisivo ed in un effettivo ampliamento del pluralismo culturale, politico ed informativo.

 

§         l’espressa autorizzazione “fino all’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”, per i soggetti non titolari di concessione, a proseguire l’esercizio della trasmissione in tecnica analogica, purchè in possesso delle condizioni per la presentazione delle domande di concessione  per la radiodiffusione in tecnica analogica previste dalla deliberazione dell’Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998.

 

L’articolo 25 del testo unico – riprendendo il contenuto dell’articolo 23 della legge n. 112/2004 - prevede che fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione, possano effettuare la sperimentazione – anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica (c.d. simulcast) – fino alla completa conversione delle reti[100]; tale sperimentazione può essere effettuata – ai sensi dell’articolo 28, comma 6, dello stesso testo unico (e dell’articolo 23, comma 2, della legge delega) - sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica ai quali è consentita la conversione in tecnica digitale. I medesimi soggetti sono inoltre autorizzati a richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 112/2004 (6 maggio 2004), e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS e successive modificazioni,le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre “nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112/2004”.

 

Le disposizioni richiamate (presenti in gran parte anche nel testo unico) concernono il titolo abilitativo all’attività di operatore di rete, per la quale continua ad applicarsi – fino alla data di scadenza del termine previsto per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale – il regime della licenza individuale[101]. In particolare, quest’ultima può essere rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività in virtù del titolo concessorio o “per il generale assentimento di cui al comma 1”, qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

 

Ai fini della realizzazione delle reti digitali, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda (c.d. trading delle frequenze) sono consentiti – ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del testo unico (e dell’articolo 23, comma 3, della legge delega) – tra soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale[102].

Il comma 2 dell’ articolo 25 del testo unico interviene sull’obbligo – previsto dall’articolo 2 bis delDL n. 5/2001 - per i soggetti titolari di più di una concessione televisiva di riservare, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e ai fini della sperimentazione in tecnica digitale, pari opportunità o almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, ad altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima dell’80% del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia[103]. In particolare la disposizione prevede che tale obbligo (legato dal DL n. 5/2001 alla sola fase della sperimentazione) trova applicazione fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale[104]. Resta comunque ferma la disciplina all’articolo 43 del testo unico, relativa alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni (v. supra la precedente scheda di lettura).

 

Si ricorda che sulla riserva di capacità trasmissiva di almeno il 40 per cento è intervenuto l’atto di indirizzo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla delibera n. 163/06/CONS che, nell’ambito del programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale, evidenzia la necessità di procedere all’aggiornamento della regolamentazione sulla cessione del 40% della capacità trasmissiva dei multiplex digitali terrestri. In particolare, la delibera sottolinea l’esigenza di individuare meccanismi che rendano effettiva e sostanziale la cessione del 40% di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti, in termini di trasparenza delle condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti, ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza. In tale ottica si propone che in sede di modifica del regolamento sulla radiodiffusione in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01 possa individuarsi una procedura competitiva gestita dall’Autorità per l’accesso alla capacità trasmissiva ceduta da parte dei fornitori di contenuti e di servizi terzi[105].

Disciplina antitrust

Circa i limiti antitrust nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, ai sensi della legge n. 112/2004 e del testo unico della radiotelevisione, si rinvia alla scheda di lettura precedente.

Le aree all digital

Nell’ottica di un approccio allo switch off su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, in data 16 aprile 2005 sono stati sottoscritti – al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d’intesa dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre), con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile già entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni. Nei protocolli venivano individuate due fasi della transizione: entro il 31 gennaio 2006 per i capoluoghi di provincia ed entro il 31 luglio 2006 per l’intera regione. Il termine del 31 luglio 2006 nelle Regioni Sardegna e Valle D'Aosta è stato rinviato al 1° marzo 2008 per la Sardegna e al 1° ottobre 2008 per la Valle D'Aosta.

La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), all’articolo 1, comma 572, nel prevedere contributi per l’anno 2006 (vedi infra) nelle aree all digital, ha richiamato le regioni della Sardegna e della Valle d’Aosta, nonché quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni.

 

Al fine di favorire la definitiva transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale nelle aree all digital già entro il 31 gennaio 2006, il decreto ministeriale 1° settembre 2005 aveva riservato una quota dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[106], in relazione alle erogazioni effettuate alla data del decreto, per i contributi finalizzati all’acquisto o al noleggio, anche con possibilità finale di acquisto, di apparecchi idonei a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno in corso.

Il decreto ministeriale 2 settembre 2005 ha poi riconosciuto agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento, delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, un contributo di 20 euro per l'acquisto od il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale e una elevata interattività da remoto[107].

La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), all’articolo 1, comma 572, è intervenuto sulle aree all digital, prevedendo, come già anticipato, per l’anno 2006, un contributo nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital di Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni, nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge finanziaria per il 2004, e dall’articolo 1, comma 211, della legge finanziaria per il 2005, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale. Il contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

 

Circa la compatibilità comunitaria dei contributi per l’acquisto o l’affitto di decoder digitali previsti nella legge finanziaria per il 2004 e per il 2005, si veda la scheda di lettura su “Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee”.


La pianificazione delle frequenze

La disciplina relativa alla pianificazione delle frequenze eall’uso efficiente dello spettro elettromagnetico è attualmenterecata dal titolo V (articolo 42)del testo unico della radiotelevisione cheriprende, in particolare, parte del contenuto dell’articolo 12 e dell’articolo 22 della legge delega.

 

Preliminarmente, l’articolo 42 riconosce nello spettro elettromagnetico una risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva (co. 1). I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio da assegnare secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (co. 2).

 

Quanto ai soggetti competenti in materia di pianificazione delle frequenze, l’articolo 42 del testo unico sembra sostanzialmente confermare la ripartizione di competenze prevista dalla legge n. 249 del 1997[108]e ripresa dalla legge delega, in base alla quale al Ministero delle comunicazioni è attribuita l’adozione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ed all’Autorità l’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze nel settore radiotelevisivo[109].

Più analiticamente, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 42, il Ministero delle comunicazioni adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni sentiti l’Autorità, i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio nazionale delle comunicazioni[110].

Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero delle comunicazioni ne ravvisi la necessità. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio nazionale, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Sempre in relazione alla pianificazione delle frequenze, il comma 11, conformemente all’articolo 22 della legge di delega, conferma l’assegnazione all’Autorità della competenza in ordine alla definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale; l’Autorità è tenuta a valorizzare la sperimentazione e ad osservare criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.

 

Circa la pianificazione delle frequenze, occorre ricordare che essa ha costituito un obiettivo della legge n. 223/1990 che all’articolo 32 aveva previsto per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della legge l'autorizzazione a "proseguire nell'esercizio […] a condizione di avere inoltrato domanda per il rilascio della concessione" fino ad un termine di 730 giorni (art. 32, comma 1): entro tale termine si sarebbe dovuto procedere al rilascio definitivo delle concessioni, previa emanazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il termine dei 730 giorni era stato prorogato al 28 febbraio 1993 dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482.

I termini di prosecuzione sono stati ulteriormente prorogati dai seguenti atti normativi:

§         DL n. 323/1993[111] recante la proroga dell’esercizio degli impianti per l’emittenza locale fino al rilascio della concessione e comunque non oltre il 28 febbraio 1994 (art. 2), nonché la disposizione sulla revisione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, da effettuare tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore (art. 3). Il decreto prevedeva inoltre il rilascio ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, delle relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

§         DL 545/1996[112] che – collocandosi al termine di una serie di decreti legge reiterati entro cui si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 420/1994 - prevedeva “in attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze” per i soggetti che legittimamente avessero svolto attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997: qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non fosse entrata in vigore, ma avesse avuto approvazione di una Camera, il termine predetto era fissato al 31 luglio 1997 (art. 1)[113];

§         legge n. 249/1997 che ha consentito ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998 (art. 3), termine differito di nove mesi dalla legge n. 122/1998[114].

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, della legge n. 249/1997 aveva altresì previsto l’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze entro il 31 gennaio 1998, termine prorogato al 31 ottobre 1998 dalla legge n. 122/1998. Secondo tale disposizione con delibera n. 68/1998 del 30 ottobre 1998 è stato approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica[115]. Il piano individuava 17 reti a copertura nazionale, di cui 11 riservate alla radiodiffusione in ambito nazionale e sei alla radiodiffusione televisiva in ambito locale (secondo la riserva di un terzo dei programmi irradiabili in favore dell’emittenza locale prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge n. 249/1997).

Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze – sempre ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 249/1997 –  dovevano essere rilasciate - entro e non oltre il 30 aprile 1998 (termine anch’esso prorogato di nove mesi dalla legge n. 122/1998) - nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento dell’Autorità (cfr. delibera n. 78/1998) le nuove concessioni radiotelevisive private di durata di sei anni : le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale dovevano consentire – secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 3 – l’irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici indicati dalla legge e comunque l’80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

§         DL n. 15/1999[116] recante la proroga della prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999, per i soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della proroga disposta dalla legge 30 aprile 1998, n. 122. Per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale il termine veniva prorogato fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive previsto dallo stesso decreto legge (art. 1).

 

In questo quadro si colloca il DL n. 5/2001 come convertito dalla legge n. 66/2001 che, fissando la data della cessazione definitiva delle trasmissioni in tecnica analogica al 31 dicembre 2006 e disciplinando la fase del passaggio a tale tecnologia, ha previsto l’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2002. Lo stesso DL ha poi previsto che le emittenti televisive locali che non avessero ottenuto la concessione sulla base del piano in tecnica analogica del 1998, purchè in possesso dei requisiti previsti per il rilascio della stessa, avrebbero potuto proseguire nell’esercizio dell’attività fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.

Tale piano è stato adottato dall’Autorità con la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 che prevede 18 reti, di cui 12 riservate all’emittenza nazionale e 6 a quella locale, secondo quella riserva - sopra ricordata - in favore dell’emittenza locale prevista dalla legge n. 249/1997.

 


Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)


Procedure di contenzioso

Sistema radiotelevisivo

Il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[117].

La Commissione ritiene che l’Italia, con l’adozione di talune disposizioni di legge, sia venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza).

Compatibilità con la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni

Con riferimento alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni, la Commissione osserva che la legge 3 maggio 2004, n. 112 (c.d. legge Gasparri) e il D.Lgs. 31 luglio 2005, n.177 (testo unico norme radiotelevisive) hanno previsto un periodo transitorio (fino al 31.12.2008) per il passaggio (o switch-over[118]) dalle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale e hanno fissato altresì un regime definitivo per la concessione delle licenze di operatore di rete di radiodiffusione digitale e delle relative frequenze.

In base alla citata normativa nazionale, la Commissione osserva che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 e dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 177 del 2005, durante il periodo transitorio per il passaggio alla tecnologia digitale, gli operatori in tecnica analogica già in attività possono richiedere un’abilitazione alla sperimentazione digitale che dà loro il diritto di trasmettere simultaneamente sia in analogica che in digitale. Gli stessi operatori, in base alla legge n. 112, possono ottenere la conversione delle loro abilitazioni alla sperimentazione o chiedere una nuova licenza per la trasmissione in tecnica digitale allorché la loro rete digitale abbia raggiunto una copertura superiore al 50% della popolazione. Nel frattempo rimane in vigore l’attuale regime concessorio della licenza di operatorie di rete di radiodiffusione digitale.

 

Autorizzazione generale

Con riguardo all’autorizzazione generale, la Commissione sottolinea che:

- ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 112 del 2004, coloro che già operano in tecnica analogica possono ottenere la conversione delle loro abilitazioni alla sperimentazione o chiedere una nuova licenza per le trasmissioni in digitale nel caso in cui la loro rete digitale abbia raggiunto una copertura superiore al 50% della popolazione. Secondo la Commissione il diritto, concesso unicamente agli operatori già in attività, di chiedere una licenza di operatore in digitale, equivale all’attribuzione di un nuovo diritto il cui esercizio, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva autorizzazioni, deve essere condizionato unicamente all’ottenimento di una autorizzazione generale.

La Commissione rileva che l’art. 23, comma 5, della legge n. 112 non è conforme alle disposizioni della direttiva autorizzazioni in quanto:

- fa sì che le aziende debbano ottenere una licenza individuale anziché un’autorizzazione generale;

- non rende possibile per i nuovi operatori la realizzazione e gestione di una rete di radiodiffusione in tecnica digitale.

 

Frequenze

Con riguardo alle frequenze, la Commissione rileva che:

- il passaggio al digitale non può essere realizzato tramite l’assegnazione di diritti individuali d’uso di radiofrequenze, dal momento che le radiofrequenze assegnate sono già utilizzate per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale e locale. Di conseguenza, l’impostazione adottata dalle autorità italiane per consentire il passaggio al digitale è consistita nell’autorizzare l’acquisto di frequenze presso altri operatori di radiodiffusione in tecnica analogica.

- mancando le radiofrequenze disponibili che l’autorità per le radiofrequenze potrebbe assegnare, gli effetti dell’articolo 27, comma 3, del testo unico, sono paragonabili a quelli ottenuti mediante la concessione di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze da parte delle autorità nazionali ai fini della realizzazione delle reti digitali. Le aziende che non esercitano attività di radiodiffusione non possono acquistare frequenze per la realizzazione di reti digitali. Ciò determina una limitazione nel numero dei diritti d’uso che possono essere concessi per le frequenze destinate alla radiodiffusione in tecnica digitale. Risulta inoltre che tre operatori (RAI, Mediaset, Telecom Italia/LA7) abbiano acquistato un numero di frequenze superiore a quello necessario per sostituire i loro programmi in tecnica analogica con quelli in tecnica digitale. Ciò non sarebbe conforme a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, della direttiva autorizzazioni (i diritti d’uso devono essere concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie) e dall’art. 7, comma 3, della stessa direttiva (qualora la concessione avvenga in numero limitato, l’assegnazione deve avvenire in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori). Nonostante ciò, per facilitare il passaggio al digitale, secondo la Commissione talune deroghe sarebbero peraltro ammesse e potrebbero essere giustificate, ad esempio, se volte ad agevolare la trasmissione simultanea in analogica e in digitale.

 

La Commissione ritiene tuttavia che il testo unico e la legge n. 112 non siano conformi all’articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni per un duplice ordine di fattori:

·   l’art. 27, comma 3 (Trasferimenti di impianti e rami d'azienda) del D.Lgs. 177 del 2005 e l’articolo 23, comma 3 (avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale), della legge n. 112 del 2004, non sono conformi al principio di non discriminazione sancito dall’articolo 9, par. 1, della direttiva quadro e dagli articoli 5, parr. 2 e 7, par. 3, della direttiva autorizzazioni, in quanto non consentirebbero alle aziende che non esercitano l’attività di radiodiffusione l’acquisto o l’utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale;

·   nonostante sia legittimo l’intento di agevolare il passaggio al digitale da parte degli operatori di trasmissioni in tecnica analogica già in attività, la legislazione non rispetterebbe il principio di proporzionalità poiché non limita il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; inoltre, le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.

 

 

 

Compatibilità con la direttiva sulla concorrenza

Con riguardo alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva sulla concorrenza, la Commissione afferma che le norme in contrasto con gli articoli 2 e 4 della direttiva concorrenza[119], in quanto attributive di diritti speciali, sarebbero le seguenti:

·         l’art. 25, comma 11, della legge n. 112 del 2004 che, prorogando fino alla data dello switch-off l’autorizzazione a trasmettere in analogica per gli operatori non titolari di concessione televisiva analogica, fornisce di fatto un vantaggio a questi ultimi a danno di altri che, pur essendo titolari di concessioni televisive analogiche, non possono trasmettere per mancanza di radiofrequenze;

·         l’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 66/2001 (differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali), l’art.23, comma 1 della legge n. 112 del 2004 e l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n.177 del 2005 che riservano solo ai titolari di attività di radiodiffusione in tecnica analogica la possibilità di avviare la sperimentazione in tecnica digitale, così conferendo ai medesimi un’evidente protezione dalla concorrenza esercitata sul nuovo mercato digitale dagli operatori che non sono più attivi nelle trasmissioni in analogica;

·         l’art. 23, comma 5, della legge n. 112 del 2004 che, dalla sua data di entrata in vigore fino a quella del switch-off, prevede che le licenze per il digitale siano assegnate agli operatori che già trasmettono in analogica e le cui reti digitali abbiano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione; inoltre l’art.25, comma 1 del D.Lgs. n.177 del 2005, stabilisce che, fino alla data di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, tutti gli operatori esercenti radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica possono presentare domanda per la concessione delle autorizzazioni necessarie per avviare le trasmissioni in digitale. Tale disposizione concede un evidente vantaggio a detti operatori rispetto agli altri operatori che, non esercitando un’attività in tecnica analogica, non possono ottenere una licenza come operatore in tecnica digitale;

·         l’art. 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, che attribuisce ai soli titolari di cui sopra sia la possibilità di realizzare compravendita di frequenze e impianti ed esclusivamente per la realizzazione di reti digitali, sia di convertire tutte le reti analogiche in digitali ottenendo licenze per ciascuna di esse, comprese le reti per le quali non era stata loro accordata una concessione analogica. Tale meccanismo crea un evidente vantaggio – nell’affermarsi sul mercato dei servizi in tecnica digitale - per gli operatori (RAI e Mediaset) che controllano la maggior parte (80%) delle frequenze in tecnica analogica;

 

Con riguardo all’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 4, par.1, della direttiva sulla concorrenza sui criteri adottati dagli Stati membri per perseguire obiettivi di carattere generale, il garantire un agevole passaggio al digitale potrebbe essere considerato un interesse generale.

Le disposizioni della legge n.112 del 2004 non rientrano tuttavia nell’eccezione di cui all’art. 4 della direttiva in quanto non offrono garanzie che, alla data dello swicth-off, le frequenze vengano riattribuite ai titolari di licenze interessati sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, come stabilisce la direttiva. Ciò avrebbe potuto verificarsi solo se la durata del periodo di transizione fosse stata ragionevole e qualora la riassegnazione delle frequenze in tecnica analogica, resesi libere dopo la data dello switch-off, fosse stata adeguatamente regolamentata.

 

Il 13 settembre 2006 il Governo italiano, nel rispondere alle osservazioni della Commissione, con riguardo alla compatibilità delle norme italiane con la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni, ha riconosciuto che l’ordinamento vigente non consente di garantire una gestione efficiente dello spettro elettromagnetico e che la situazione normativa non è conforme:

-          agli obblighi di concedere diritti individuali d’uso;

-          al principio dell’assegnazione delle radiofrequenze mediante procedure pubbliche e trasparenti;

-          al principio secondo cui l’esercizio di una rete di radiodiffusione può essere assoggettata solo ad una autorizzazione generale;

Il Governo ha sottolineato altresì un’oggettiva difficoltà nella gestione dello spettro delle frequenze nazionali e l’impossibilità, nell’immediato, di assegnare nuove parti di spettro.

Con riguardo al rapporto delle disposizioni di legge con la direttiva concorrenza, il Governo ha affermato inoltre di volere adeguare con una nuova proposta normativa l’ordinamento italiano alle disposizioni dell’art. 9 della direttiva quadro, degli articoli 3, 5 e 7 della direttiva autorizzazioni e degli articoli 2 e 4 della direttiva sulla concorrenza, e che i punti qualificanti e innovativi dell’iniziativa sarebbero stati:

·         il superamento delle barriere all’ingresso nel mercato della televisione digitale, allo scopo di offrire la massima apertura ai nuovi soggetti interessati;

·         la limitazione dei fenomeni di sovrapposizione e ridondanza nell’utilizzo delle frequenze per un uso maggiormente efficace dello spettro radioelettrico;

·         il divieto di posizioni dominanti nel mercato delle reti radiotelevisive e l’impegno a fornire condizioni di obiettività, trasparenza e proporzionalità e non discriminazione nell’accesso e nell’uso delle risorse.

 

Decoder digitali

Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE[120] con riguardo ai contributi concessi dall’Italia nel 2004 e nel 2005 ai consumatori per l'acquisto o l'affitto di decoder digitali, senza notificare la misura alla Commissione, invitando di conseguenza gli interessati a presentare osservazioni a norma dell’art. 88, par. 2, TCE[121]. Secondo notizie di stampa la Commissione dovrebbe adottare una decisione in via definitiva il 24 gennaio prossimo.

La Commissione è intervenuta a seguito di due denunce da parte di operatori televisivi terrestri e satellitari.

L'articolo 4 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) e il comma 211 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) dispongono un contributo statale per gli utenti che acquistino o affittino un apparecchio di ricezione, denominato «decoder», che consenta la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il contributo è concesso, oltre che per i decoder T-DVB (che utilizzano tecnologia via cavo) anche per i decoder in tecnica C-DVB (che utilizzano la tecnologia via terra) a condizione che l'offerta commerciale degli operatori via cavo indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali tali soggetti abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale T-DVB. Ai fini della concessione del contributo – dal quale sono esclusi gli operatori satellitari – la normativa richiede espressamente che i decoder siano interattivi. Lo stanziamento di bilancio per due anni era pari a 220 milioni di euro.

Secondo la Commissione, anche se i beneficiari diretti della sovvenzione sono i consumatori finali, la misura può costituire un vantaggio indiretto per i produttori di decoder, per le emittenti televisive che operano su piattaforme digitali terrestri e per gli operatori delle reti che trasportano il segnale. Poiché è possibile che un eventuale vantaggio indiretto ricada nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE[122], occorre verificare se ricorrano le condizioni in base alle quali la misura costituisce aiuto. La misura è finanziata mediante il bilancio statale e comporta pertanto chiaramente l'utilizzo di risorse statali. Il mercato della radiodiffusione comprende operatori che sono attivi a livello internazionale e potenziali distorsioni della concorrenza incidono dunque sugli scambi. La misura sembra selettiva in quanto esclude gli operatori satellitari e gli operatori terrestri che non possono al momento svolgere la propria attività.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura in questione possa costituire aiuto di Stato, in particolare, a favore delle emittenti e degli operatori di reti terrestri.

La Commissione dubita, invece, che la misura possa costituire aiuto di stato per i produttori di decoder, dal momento che essa non sembra favorire alcun tipo di produttore a svantaggio di altri, essendo tutti in grado di produrre qualsiasi tipo di decoder, né risulta che i produttori di decoder siano in concorrenza con operatori di altri settori che non possono beneficiare indirettamente della misura.

 

La Commissione esamina poi la possibilità che, qualora tale misura costituisca aiuto di Stato, sia compatibile con le seguenti disposizioni di deroga contenute nel Trattato CE:

·         articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori): alla Commissione non sembra che alla fattispecie in oggetto si applichi la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, in quanto, secondo la prassi della Commissione, l'espressione «carattere sociale» si riferisce ad aiuti destinati a soddisfare i bisogni di fasce non privilegiate della popolazione;

·         articolo 86, paragrafo 2 (deroga per i servizi di interesse economico generale): anche in questo caso, alla Commissione non sembra potersi applicarsi tale deroga. L'aiuto è concesso, infatti, ai consumatori e non è inteso come una compensazione per i costi netti aggiuntivi sostenuti per fornire un servizio pubblico, che sia stato previamente definito in maniera chiara e conferito in modo formale.

·         articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (aiuti per lo sviluppo di talune attività economiche, purchè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse). Infine, non sembra potersi applicare alla misura in causa neppure tale deroga. In base all’articolo in esame, infatti, deve comunque verificarsi un equilibrio tra gli sviluppi positivi derivanti da una determinata misura ed i suoi effetti negativi sulla concorrenza. Le misure in questione, in realtà, non sono destinate alla piattaforma satellitare, creando una discriminazione tra quest’ultima e quella terrestre. Pertanto, anche se l’aiuto potrebbe essere opportuno per stimolare il passaggio al digitale, favorendo l’innovazione, non appare condivisibile che esso sia selettivamente destinato alla televisione terrestre. Le autorità italiane hanno chiarito che in questa fase il satellite è escluso in quanto non offre programmi digitali interattivi non criptati e, al momento della prima utilizzazione, non forniva decoder interopertativi. In realtà, a giudizio della Commissione, i programmi interattivi possono essere forniti anche in via satellitare ed i relativi operatori possono attrezzarsi per offrire altresì l’interoperatività. A ciò si aggiunga che – come ricordato –  l’art. 4, comma 1, della legge finanziaria 2004 non richiede il requisito dell’interoperabilità ai fini della concessione dell’aiuto, ma solo dell’interattività. Di conseguenza, secondo la Commissione, la misura – sebbene adeguata per promuovere l’innovazione – non risulta proporzionata allo scopo. Del resto, l’esclusione della piattaforma satellitare ha l’effetto di falsare la concorrenza nel mercato televisivo a pagamento “in una situazione in cui gli operatori televisivi terrestri già esistenti agiscono in un mercato molto concentrato e sono concorrenti, con una forza equivalente, dell’operatore satellitare. (…) In queste circostanze, un contributo che indirizzi i consumatori verso una delle piattaforme può essere causa di una notevole distorsione della concorrenza”. Quindi, secondo la Commissione, sebbene nell'attuale contesto il passaggio al digitale e l'interoperabilità siano obiettivi di comune interesse, le misure censurate non trattano, in realtà, la questione dell'interoperabilità, ma si limitano ad escludere dal beneficio della misura la piattaforma satellitare.

 

Interruzioni pubblicitarie

Il 7 luglio 2004 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (Procedura d’infrazione 2002/4522) per violazione della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE (“Televisione senza frontiere”).

Il 17 ottobre 2003 la Commissione aveva inviato all’Italia una lettera di messa in mora nella quale contestava il fatto che la prassi e la normativa italiana, riguardanti l’inserimento di annunci pubblicitari nelle trasmissioni televisive di eventi sportivi, costituiscono una violazione della direttiva 89/552/CEE. Si tratta della legge 30 aprile 1998, n. 122 “Differimento di termini ....., norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive” e della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, che, tra l’altro, riguardano l’inserimento di pubblicità, in particolare, durante le trasmissioni sportive e anche in momenti diversi dagli intervalli.

 

La  Commissione non ritiene compatibile la richiamata normativa italiana vigente con:

·       l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (che dispone che, nei programmi sportivi, gli spot pubblicitari siano inseriti solo durante gli “intervalli”);

·       l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (secondo cui l’integrità e il valore di un programma non possono essere pregiudicati dall’inserimento degli spot);

·       l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva che stabilisce che gli spot isolati devono costituire eccezioni).

 

Il 20 luglio 2005 la Commissione ha inoltre inviato all’Italia una lettera di messa in mora (Procedura d’infrazione 2005/2240) in cui sostiene che l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi stabiliti dalla direttiva 89/552/CE a causa dell’inserimento di annunci pubblicitari nella trasmissione di eventi sportivi (minispot).

Nella lettera, la Commissione ricorda che le autorità italiane, nel rispondere alla precedente lettera di messa in mora complementare, relativa alla citata procedura d’infrazione 2002/4522, avevano fatto riferimento alla modifica recentemente introdotta all’articolo 4 della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni n. 538/01/CSP: al paragrafo 5, infatti, le parole “nelle sue pause” sono state sostituite con “o negli arresti del gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo”. La Commissione reputava pertanto che la modifica della delibera fosse conforme al principio secondo il quale gli spot devono essere consentiti solo quando il tempo regolamentare di gioco debba essere prolungato e di conseguenza prevedeva di chiudere la procedura di infrazione 202/4522.

 

Nonostante ciò, la Commissione ha rilevato che la prassi relativa ai minispot, nei fatti, non era cambiata e che spot di cinque secondi venivano inseriti ancora nelle pause dei calci d’angolo, delle punizioni, delle sostituzioni di calciatori: secondo la comunicazione interpretativa adottata dalla Commissione - relativa a talune disposizioni della direttiva TV senza frontiere concernenti la pubblicità televisiva (COM(2004)1450) -, queste pause “non costituiscono un’interruzione...”.


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Televisione digitale

La promozione della televisione digitale costituisce uno dei settori di intervento previsti dalla strategia di Lisbona, in quanto considerata uno strumento efficace ai fini dell’accesso generalizzato per tutti i cittadini ai nuovi servizi e applicazioni della società dell’informazione.

Il 24 maggio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’accelerazione della transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale delle emissioni televisive (COM(2005)204).

Nel documento la Commissione auspica che tale transizione possa concludersi per la maggior parte dei paesi nel 2010 ed essere definitivamente completata su tutto il territorio dell’Unione europea entro il 2012.

La comunicazione è stata esaminata il 1° dicembre 2005 dal Consiglio, nelle cui conclusioni gli Stati membri sono stati invitati: a completare la migrazione alla radiodiffusione digitale, nella misura del possibile, entro il 2012; a pubblicare entro il 2006, nel caso non l'avessero ancora fatto, le loro proposte di migrazione. Il Consiglio ha inoltre esortato la Commissione a sostenere i piani degli Stati membri per promuovere la trasmissione digitale e a mantenere aggiornate le informazioni sui piani nazionali di migrazione sul suo sito Internet. Il documento è stato esaminato dal Parlamento europeo che il 27 aprile 2006 ha approvato una risoluzione.

 

Il 2 febbraio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione sul riesame della situazione relativa alla interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (COM(2006)37).

Nel documento la Commissione ha sottolineato la volontà, in via prioritaria, di:

- collaborare con gli Stati membri per assicurare il successo del passaggio alla televisione digitale, quale primo passo fondamentale verso i servizi digitali interattivi;

- promuovere le norme sviluppate dagli organismi di normalizzazione europei;

- riunire gli Stati membri nel sottogruppo ‘emittenza’ del COCOM (comitato per le comunicazioni) che fungerà da forum per lo scambio di esperienze e di buone pratiche sulla televisione digitale, in particolare sulla televisione digitale interattiva.

- promuovere la cooperazione internazionale nei campi della ricerca, dello sviluppo e della standardizzazione della televisione digitale;

- continuare ad analizzare l'utilizzo delle tecnologie ‘proprietarie’[123] alla luce delle regole di concorrenza comunitarie.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

 

TV senza frontiere

Il 13 dicembre 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 89/552/CE (TV senza frontiere”) (COM(2005)646), allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. Tale modernizzazione rientra nella strategia “i-2010: una società dell’informazione per la crescita e l’occupazione” (COM(2005)229), adottata dalla Commissione il 1° giugno 2005.

In particolare, la proposta mira a semplificare la normativa concernente le forniture di servizi televisivi e a renderne agevole il finanziamento con nuove forme di pubblicità, ad introdurre pari condizioni di concorrenza per tutte le società che forniscono servizi televisivi, indipendentemente dalla tecnologia usata per distribuirli (satellite, cavo, internet, banda larga ad alta velocità, telefoni cellulari di terza generazione). Nel documento si prevede una distinzione tra servizi audiovisivi “lineari” o di radiodiffusione, compresi la IPTV (Internet Protocol TV), lo streaming (flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni su Internet), da un lato, e i servizi “non lineari”, come i servizi audiovisivi a richiesta, dall’altro.

L’osservanza di alcuni principi minimi di base, tra i quali quelli relativi alla tutela dei minori, al divieto di incitamento all’odio, alle limitazioni delle comunicazioni commerciali concernenti gli alcolici sarà imposta a tutti i servizi, compresi quelli “non lineari”.

Le principali modifiche apportate al capitolo IV della direttiva 89/552/CEE sulla pubblicità televisiva riguardano: l’introduzione di norme flessibili relative alle interruzioni pubblicitarie (fermo restando il limite complessivo su base oraria del 20%, non ci sarà l’obbligo di lasciare trascorrere almeno 20 minuti di tempo tra le interruzioni pubblicitarie), la soppressione dei limiti quotidiani, l’abbandono delle limitazioni quantitative per le televendite.

 

Il Consiglio del 18 maggio 2006 ha esaminato la proposta dichiarandosi in accordo con l’analisi della Commissione:

- sulla necessità di un aggiornamento urgente della normativa comunitaria in materia televisiva al fine di garantire condizioni eque per i servizi audiovisivi a prescindere dalla piattaforma utilizzata;

- sull’opportunità di applicare un nucleo comune di obblighi minimi a tutti i servizi, compresi i nuovi servizi a richiesta (“on demand”), con alcuni obblighi supplementari (come ad esempio le norme quantitative sulla pubblicità) da applicare unicamente ai servizi televisivi tradizionali (cioè i servizi c.d. lineari,  non a richiesta, in cui l’organismo di radiotrasmissione decide un palinsesto di programmi).

Il Consiglio del 13 novembre 2006 ha adottato un orientamento generale.

Le questioni più problematiche richiamate dal Consiglio riguardano l’inserimento dei prodotti e le interruzioni pubblicitarie.

Sull’inserimento dei prodotti,[124] il Consiglio sottolinea che la regola consiste in un divieto, ferma restando la possibilità di deroga per un elenco limitato di tipi di programmi e con una serie di regole specifiche. L’inserimento di prodotti non è consentito nei programmi per bambini; gli Stati membri possono consentirlo in opere cinematografiche, film e serie appositamente prodotti per la televisione, in trasmissioni televisive e in programmi di intrattenimento leggero.

Per quanto riguarda la quantità di pubblicità, viene previsto il divieto di interrompere i programmi per bambini inferiori a 30 minuti, i notiziari e i programmi sull’attualità. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di proibire l’esposizione di un logo pubblicitario durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

Il 12 dicembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato con emendamenti la proposta secondo la procedura di codecisione; in particolare, pur mantenendo l'affollamento pubblicitario al 20%, la cadenza degli spot viene portata a ogni 30 minuti. Pubblicità televisiva, televendite e telepromozioni saranno nettamente distinte dai programmi e il product placement sarà consentito a determinate condizioni.

In particolare, come proposto dalla Commissione, il Parlamento conferma che «in una data ora di orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali gli spot pubblicitari, non può superare il 20%”. Tale disposizione, come stabilito da un emendamento approvato dall’Aula, non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente che pubblicizza i propri programmi, alle televendite, ai programmi sponsorizzati nonché, ove applicabile, agli inserimenti di prodotti. Non è stato invece approvato un emendamento volto a includere le telepromozioni nel tetto del 20% orario.

Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, inoltre, devono restare un'eccezione.

Nella proposta sono modificate anche le definizioni di servizi lineari e servizi a richiesta (on demand) proposte dalla Commissione. Pertanto, con "trasmissione televisiva" o "servizio lineare", si dovrà intendere un servizio di media audiovisivo nel quale «una sequenza cronologica di programmi è trasmessa a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, in un dato momento deciso dal fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto fisso dei programmi». Fra i servizi lineari, un emendamento precisa che, attualmente, si annoverano in particolare la televisione analogica e digitale, il live streaming (trasmissione continua in diretta), il webcasting (trasmissione televisiva su internet) e il video a richiesta in differita. Con “servizio a richiesta" o "servizio non lineare", si intende invece un servizio di media audiovisivo «costituito da un'offerta di contenuti audiovisivi compilata o elaborata da un fornitore di servizi di media, nel quale l'utente richiede individualmente la fornitura di un particolare programma, sulla base di una selezione di contenuti e in un momento scelto dall'utente». Questa distinzione tra tipo di servizi è necessaria in quanto i fornitori di servizi on demand saranno sottoposti a una normativa più flessibile rispetto a quelli che propongono servizi lineari che, invece, dovranno rispettare una normativa più rigorosa.

Una attenzione particolare è inoltre rivolta alla tutela dei minori da contenuti pornografici e violenti.

 

Banda larga

Il 20 marzo 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “Colmare il divario nella banda larga” (COM(2006)129).

Secondo la Commissione, l’accesso a internet ad alta velocità attraverso le connessioni “a banda larga” consente immense possibilità  per la società dell’informazione. La mancanza di accesso alle connessioni a banda larga costituisce un aspetto del problema più generale denominato abitualmente “divario digitale”, che descrive il divario che separa i singoli cittadini, le imprese e i territori in funzione delle possibilità di accesso e di utilizzo delle TIC (tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni).

La Commissione ricorda che l’accesso generalizzato alla banda larga è una condizione indispensabile per lo sviluppo delle economie moderne e costituisce un aspetto importante dell’agenda di Lisbona. L’Unione europea deve intensificare gli sforzi per incoraggiare l’adozione dei servizi a banda larga e favorirne una maggiore diffusione, in particolare nelle zone meno sviluppate dell’Unione.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

 

Spettro radio

Il 14 settembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione sull’approccio fondato sul mercato in materia di gestione dello spettro radioelettrico nell’UE (COM(2005)400).

La proposta, oltre a costituire un volano per la crescita e l’occupazione e l’applicazione pratica dei principi dell’agenda di Lisbona rinnovata, rientra nell’ambito della gestione efficace dello spettro, come previsto dall’iniziativa i2010, legata alla prospettiva di una rimozione comune e coordinata deivincoliall’utilizzo dello spettro in tutti gli Stati membri al fine di promuovere un’economia digitale aperta e competitiva.

Per avviare questo processo in modo coordinato nell’UE, la Commissione propone la creazione di mercati dello spettro radioelettrico attraverso un accordo politico sui seguenti obiettivi: nel periodo fino al 2010, attuazione pratica a livello dell’UE:

-          del diritto di praticare lo scambio di diritti individuali di utilizzo di frequenze in determinate bande dello spettro radioelettrico, nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche terrestri;

-          del diritto di utilizzare tali frequenze in modo flessibile.

 

Il 6 settembre 2005 la Commissione ha presentato la seconda relazione sullo spettro radio (COM(2005)411), in cui si sottolinea l’importanza dello spettro come risorsa fondamentale per servizi essenziali per la società: comunicazioni mobili, senza fili e satellitari, trasmissioni televisive e radiofoniche, trasporti, radiolocalizzazione (GPS/Galileo), altre applicazioni (allarmi, telecomandi, apparecchi acustici, microfoni, apparecchiature mediche ecc.). La relazione ricorda che la tecnologia radio è di supporto a servizi pubblici quali la difesa, la sicurezza e le attività scientifiche (ad esempio, meteorologia, osservazione della Terra, radioastronomia e ricerca spaziale). La Commissione invita Parlamento europeo e Consiglio ad approvare le azioni condotte dall’UE in materia di politica dello spettro e a riconoscerne l’importanza ai fini della creazione di uno spazio europeo unico dell’informazione al servizio del partenariato rinnovato di Lisbona per la crescita e l’occupazione.

 

Entrambi i documenti sono stati esaminati il 1° dicembre 2005 dal Consiglio e il 14 marzo 2006 dal Parlamento europeo.

Media 2007

Il 24 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato la posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 relativa all’adozione di una decisione concernente l’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (COM(2004)470). La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 24 novembre 2006, n. L327.

Il programma, che si riferisce al periodo 2007-2013, riunisce in un unico strumento le attuali misure di sostegno a favore dell’industria audiovisiva europea. Con una dotazione finanziaria di 671 milioni di euro, intende rafforzare la competitività del settore, promuovere nell’UE e nel mondo le opere audiovisive europee, conservare e valorizzare la diversità culturale europea e il suo patrimonio cinematografico, sostenere la digitalizzazione, ivi compresa la promozione di cataloghi di film europei forniti su piattaforme digitali.

 


Proposta di legge
AC 1825


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1825

 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

 

                       

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

 

                       

Presentato il 16 ottobre 2006

                       

 

 


Onorevoli Deputati! - Il sistema radiotelevisivo italiano ha necessità di maggiore concorrenza e di più ampio pluralismo; soltanto per questa via si realizzano concrete opportunità di crescita per il complesso delle aziende del settore, nonché una diversa qualità dell'offerta ed un maggiore gradimento da parte dei cittadini. A vario titolo ed a vario livello, in questi anni, tutte le più autorevoli istituzioni nazionali e comunitarie si sono pronunciate criticamente sull'assetto attuale; lo hanno fatto la Corte costituzionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, da ultimo, la Commissione europea.

      Il presente disegno di legge intende dare una risposta a questo complesso di esigenze, nel solco ed in conformità alle tesi espresse da queste autorevoli istituzioni.

      Due sono le debolezze strutturali su cui il disegno di legge intende intervenire: l'assetto oligopolistico del sistema, con una concentrazione di risorse economiche, tecniche e di audience senza paragoni in Europa in capo ai due maggiori broadcaster, e la situazione largamente compromessa dello spettro frequenziale, la cui gestione efficiente, secondo i princìpi dell'ordinamento vigente, è ostacolata da una storica e consolidata situazione di occupazione di fatto delle frequenze.

      Nel 1988, con la storica sentenza n. 826 che ha sancito il definitivo superamento della riserva statale, la Corte costituzionale subordinava espressamente tale superamento all'approvazione di un corpus organico di regole inteso a stabilire garanzie forti nei confronti delle tendenze monopolistiche, assicurando «il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». In tal senso la Corte raccomandava «la necessità di regolamentare la pubblicità televisiva» e quella, contestuale, di «realizzare un razionale ed ordinato governo dell'etere, [...] assicurando il rispetto degli obblighi internazionali, il coordinamento e la compatibilità reciproca».

      Un'agenda che sembra scritta oggi!

      Una volta entrata in vigore, nel 1990, la prima disciplina del sistema radiotelevisivo privato (si tratta della legge 6 agosto 1990, n. 223, cosiddetta «legge Mammì»), con la sentenza n. 420 del 1994 la Corte costituzionale si esprimeva in ordine ai limiti alle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale assentibili in capo ad un unico soggetto, come disciplinati da quella legge.

      La dichiarazione di incostituzionalità, con la caducazione del dispositivo di legge che ammetteva un medesimo soggetto al possesso contestuale di tre emittenti televisive nazionali, induceva in quell'occasione la Corte a formulare un invito al legislatore, richiesto espressamente di approvare «una nuova disciplina della materia conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l'evoluzione tecnologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente assentibili)».

      Nel 2002, otto anni dopo quella pronuncia, la Corte stessa, nell'esercizio perdurante della sua azione di supplenza e surroga del legislatore, è infine nuovamente intervenuta in materia, stigmatizzando il perdurante assetto oligopolistico del mercato televisivo italiano e censurando con forza l'assenza, nell'ordinamento, di un limite temporale al mantenimento delle reti televisive considerate «eccedenti» dallo stesso legislatore. Tale situazione, responsabile di aver permesso la conservazione di un assetto di mercato considerato in contrasto con i princìpi del pluralismo, veniva sottoposta a dura critica da parte del giudice delle leggi e qualificata addirittura in termini di «incompatibilità con i princìpi costituzionali». Il protrarsi della situazione «esige - così si esprime la Corte nel 2002 - che sia previsto un termine finale, assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile» per la fine di quel regime transitorio che consente il possesso contestuale di tre emittenti televisive nazionali ad un medesimo soggetto. Tale termine, come è noto, venne fissato al 31 dicembre del 2003, con la sola subordinata legata all'eventuale «diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili».

      Solo un mese dopo la sentenza n. 466 del 2002 della Corte, nel dicembre del 2002, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una segnalazione al Governo in merito al disegno di legge di riforma dell'assetto radiotelevisivo (la futura «legge Gasparri»), sottolineava come il mercato televisivo italiano, in quanto fortemente concentrato, poco dinamico e caratterizzato da una scarsa propensione all'innovazione, si caratterizzasse nei termini di un vero e proprio «oligopolio strutturato», aggiungendo al riguardo come il graduale superamento del monopolio televisivo statale, realizzatosi in un contesto di sostanziale assenza di regole a partire dalla metà degli anni '70, avesse in definitiva «prodotto un esito ancora largamente insoddisfacente sotto il profilo concorrenziale e non adeguato a garantire il pluralismo dell'informazione».

      Sul problema della raccolta pubblicitaria, d'altra parte, si era espressa la Presidenza della Repubblica con il messaggio alle Camere del 15 dicembre 2003, in cui il Presidente della Repubblica affermava: «Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione - potrebbe, a causa della sua dimensione, consentire a chi ne detenga il 20 per cento [...] di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti». Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, il messaggio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985 «che, riprendendo princìpi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo "che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela"».

      Tali autorevoli pronunciamenti hanno ricevuto successivamente una ulteriore conferma nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore del mercato televisivo avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (maggio 2003-novembre 2004). Esprimendosi in quell'occasione sulle dinamiche concorrenziali del mercato della raccolta pubblicitaria televisiva, l'Antitrust rilevava come tale mercato sia caratterizzato «da un'elevata concentrazione, che non ha riscontro negli altri Paesi europei nonché dalla presenza di elevate barriere all'ingresso»; un mercato «contraddistinto, a differenza degli altri mercati pubblicitari, da elevate rendite monopolistiche». Tale complesso di circostanze ha costituito, per espressa ammissione dell'Autorità stessa, il «presupposto fattuale» in base al quale l'indagine è stata avviata.

      A conclusioni non dissimili è ripetutamente pervenuta anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nella relazione al Parlamento del 30 giugno 1999 osservava, con riferimento al mercato televisivo nazionale, che «i due principali operatori controllano larga parte dell'offerta e delle risorse economiche, mentre gli altri soggetti della televisione in chiaro occupano posizioni marginali». In quella del 30 giugno 2002 il tema era ulteriormente approfondito in questi termini: «Si deve continuare a rilevare come risulti particolarmente difficile per un nuovo entrante contendere quote di audience e, quindi, delle risorse pubblicitarie ai due operatori dominanti che, assieme, continuano ad assorbire circa il 90 per cento del totale delle risorse pubblicitarie destinate al settore televisivo [...]. Peraltro, restano particolarmente elevate le barriere all'entrata che un operatore deve affrontare per posizionarsi sul mercato con un'offerta adeguata a raggiungere quote di audience compatibili con una gestione economica in equilibrio».

      Più di recente, nella relazione al Parlamento del 30 aprile 2004 sul grado di diffusione della televisione digitale terrestre, l'Autorità ha osservato come, anche nella prospettiva dei nuovi scenari tecnologici, siano ancora «di piena attualità i problemi della garanzia dell'accesso alle reti e della distribuzione delle risorse economiche per consentire un equilibrato sviluppo del sistema anche con l'ingresso di nuovi soggetti».

      Con specifico riguardo alle dinamiche concorrenziali del mercato della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo, le preoccupazioni espresse dall'Autorità nazionale di vigilanza sui mercati trovano precisi riscontri nei dati forniti nelle relazioni al Parlamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trova conferma in questi dati come il maggior broadcaster privato nazionale detenga stabilmente una quota prossima al 60 per cento del mercato, quota che, dopo la fase di stabilità del biennio 2001-2002, registra un tendenziale incremento nel periodo 2003-2005. Al riguardo, si deve ricordare come nella giurisprudenza e nella prassi comunitaria la stabilità della quota di mercato è considerata come indiscutibile indice di dominanza.

      Nel luglio scorso la Commissione europea, con lettera di messa in mora del 19 luglio 2006, ha aperto una procedura di infrazione in capo allo Stato italiano, contestando in particolare il contrasto di taluni aspetti fondamentali della legge n. 112 del 2004, e del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, con il quadro delle regole comunitarie in materia di gestione efficiente dello spettro e di accesso non discriminatorio alle risorse frequenziali ed ai relativi diritti d'uso, con connessi ripetuti rilievi in ordine alle barriere esistenti all'ingresso di nuovi operatori ed all'esigenza di rimuovere sollecitamente tale situazione attraverso le opportune iniziative, onde evitare la prosecuzione della procedura stessa.

      Il Governo italiano, alla luce delle osservazioni e dei rilievi formulati dalla Commissione, ha dichiarato, nella nota di risposta del 13 settembre 2006, la volontà di adeguare la legislazione interna alle disposizioni dell'ordinamento comunitario violate (si tratta, nello specifico, dell'articolo 9 della direttiva quadro, degli articoli 3, 5 e 7 della direttiva sulle autorizzazioni e degli articoli 2 e 4 della direttiva sulla concorrenza), nonché la disponibilità a promuovere a tale fine, con la massima sollecitudine, le necessarie iniziative legislative. In particolare il Governo si è impegnato a presentare entro ottobre 2006 un disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo finalizzato a disciplinare la fase transitoria del passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale secondo i princìpi dell'ordinamento comunitario.

      Il presente disegno di legge, inteso a dettare le regole del sistema televisivo nella fase di transizione dalla tecnica analogica a quella digitale, si inserisce in questo articolato e complesso quadro di insieme; ne presuppone l'intera ricca trama di riferimenti, osservazioni e rilievi; guarda con attenzione all'evoluzione dello scenario tecnologico ed all'ingresso delle nuove tecnologie trasmissive nel mercato del broadcasting televisivo; si misura con le esigenze di crescita e con le compatibilità delle imprese del settore ed opera in tale senso in una logica contestuale di promozione della concorrenza e di valorizzazione delle risorse esistenti.

      I punti qualificanti della proposta del Governo sono:

          l'adozione di misure intese a contenere la raccolta di risorse pubblicitarie nel settore televisivo in capo a ciascun soggetto entro limiti idonei a contrastare il consolidamento di posizioni dominanti e la frapposizione di insuperabili barriere all'ingresso dei nuovi operatori;

          il superamento delle barriere normative e regolamentari all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato della televisione digitale terrestre, in funzione della massima apertura del mercato;

          la limitazione dei fenomeni di sovrapposizione e ridondanza nell'utilizzo delle risorse frequenziali da parte dei singoli operatori, in conformità ai princìpi comunitari e nazionali di uso efficiente dello spettro radioelettrico;

          l'adozione di misure idonee a consentire la deconcentrazione del mercato delle reti radiotelevisive, la liberazione di frequenze e l'assicurazione di generali condizioni di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione nell'accesso e nell'uso delle risorse frequenziali, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;

          l'assicurazione dell'accesso alla banda larga a tutti gli operatori interessati secondo condizioni e criteri di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione;

          una nuova disciplina della rilevazione degli indici di ascolto televisivo con delega al Governo ad adottare un decreto legislativo in materia, ispirato a criteri intesi ad assicurare la massima rappresentatività di tutte le piattaforme trasmissive, favorendo il pluralismo e la concorrenza del sistema;

          un sistema sanzionatorio più efficiente quanto ai meccanismi del presidio e più efficace quanto alla misura delle sanzioni, in linea con i rilievi e le sollecitazioni formulate in argomento dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua segnalazione al Governo del 12 luglio 2006.

Articolo 1.

      L'articolo 1, composto di un unico comma, richiama i fondamenti costituzionali del sistema televisivo ed individua i princìpi cui il disegno di legge si ispira al fine di dare loro attuazione nella fase di transizione alla tecnologia digitale: equa distribuzione delle risorse economiche; tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti; ottimizzazione dello spettro ed uso efficiente delle frequenze; individuazione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzabile da parte dei fornitori di contenuti.

Articolo 2.

      L'articolo 2 contiene misure intese ad assicurare la tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale terrestre con specifico riferimento alla raccolta delle risorse pubblicitarie del settore televisivo ed alla disciplina degli affollamenti pubblicitari.

      Il comma 1 stabilisce un tetto massimo, pari al 45 per cento dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo, conseguibile da parte dei soggetti destinatari di obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione.

      Il comma 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di adottare i conseguenti provvedimenti.

      Il comma 3 stabilisce e disciplina la misura da adottare nei confronti del soggetto che superi la soglia di cui al comma 1. Tale misura è individuata in una riduzione del limite di affollamento pubblicitario orario consentito in via generale per tutto il periodo in cui perdura la situazione di superamento del limite alla raccolta di risorse pubblicitarie. Il comma stabilisce, altresì, che la misura in questione non si applica qualora il destinatario del provvedimento abbia trasferito su digitale terrestre, cavo, satellite, o altra piattaforma trasmissiva, almeno una emittente già operante su frequenze terrestri.

      I commi 4 e 5 assimilano le telepromozioni alla disciplina degli spot per quanto riguarda la normativa in materia di limiti agli affollamenti pubblicitari.

      Il comma 6 prevede che il limite del 20 per cento ai programmi irradiabili da ciascun soggetto previsto dall'articolo 43, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applichi anche ai programmi irradiati in tecnica digitale, ivi compresi quelli ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che tali programmi raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio.

Articolo 3.

      L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di gestione efficiente dello spettro radioelettrico, in conformità all'ordinamento comunitario. Si tratta di disposizioni che tengono conto delle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra e che soprattutto costituiscono una risposta puntuale ai rilievi contenuti nella procedura di infrazione avviata, in argomento, dalla Commissione europea nel luglio 2006.

      Il comma 1 stabilisce il principio che le frequenze non coordinate a livello internazionale, e ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio, devono essere liberate e restituite, ai sensi della vigente normativa, al Ministero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

      Al riguardo si fa presente che compete al Ministero delle comunicazioni il controllo sul corretto utilizzo delle radiofrequenze, anche attraverso l'attività di accertamento tecnico svolta dagli ispettorati territoriali delle comunicazioni cui spetta, altresì, il potere di intervenire in via amministrativa con provvedimenti di disattivazione, laddove vi siano interferenze o mancato utilizzo.

      Il comma 2, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, prevede che i soggetti - titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche - presentino all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.

      Il comma 3 prevede che il progetto di cui al comma 2 deve essere approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i successivi tre mesi.

      Il comma 4 prevede che, all'esito dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscano i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

      Il comma 5 stabilisce il principio secondo cui le frequenze resesi disponibili all'esito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, siano cedute a soggetti terzi richiedenti secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori, ovvero retrocesse al Ministero. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale e fatti salvi i diritti acquisiti.

      Il comma 6 è inteso ad inibire la possibilità di ulteriori acquisizioni di impianti e di frequenze (il cosiddetto «trading») da parte dei soggetti titolari di più di due reti televisive via etere terrestre in ambito nazionale su frequenze analogiche ed al contempo ad ammettere tale possibilità per tutti i soggetti nuovi entranti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento, secondo una logica di abbattimento delle barriere giuridiche all'ingresso sul mercato in funzione di stimolo della concorrenza.

      Il comma 7 stabilisce dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti il principio della separazione societaria per l'esercizio dell'attività di operatore di rete e di fornitore di contenuti in ambito nazionale, quale essenziale misura di trasparenza dei soggetti verticalmente integrati. Si tratta di un requisito consolidato nell'ordinamento comunitario e nazionale in materia di reti di comunicazione elettronica.

      Il comma 8 prevede dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti un limite del 20 per cento alla capacità trasmissiva utilizzabile da parte di ciascun fornitore di contenuti in ambito nazionale. Si tratta di una essenziale misura di tutela del pluralismo e della concorrenza.

      Il comma 9 stabilisce le modalità di cessione da parte dei fornitori di contenuti della capacità trasmissiva eccedente il limite di cui al comma 8.

      Il comma 10 stabilisce, in capo al soggetto titolare della rete che rivesta una posizione di «significativo potere di mercato» secondo i parametri stabiliti nel quadro regolamentare comunitario in materia di reti di comunicazione elettronica, l'obbligo di offrire l'accesso alla rete a banda larga a tutti i soggetti titolari di autorizzazione generale che ne facciano richiesta, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Articolo 4.

      L'articolo, nel definire l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione, delega il Governo - al fine di precisare ed aggiornare all'evoluzione tecnologica in atto i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, già individuati dalla legge n. 249 del 1997 (cosiddetta «legge Maccanico») - ad adottare un decreto legislativo per l'affidamento all'Autorità medesima di competenze in materia di rilevazioni degli indici di ascolto, secondo criteri improntati al pluralismo ed alla concorrenza nel sistema radiotelevisivo, alla garanzia dell'universalità del campionamento, alla completezza delle rilevazioni estese a tutte le diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti. La nuova norma vuole precisare i compiti della medesima Autorità già individuati dalla citata legge n. 249 del 1997.

      Il comma 1 stabilisce il principio secondo cui l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale.

      Il comma 2 prevede una delega al Governo, da esercitare entro nove mesi, per realizzare una più adeguata disciplina dei compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed alla nuova configurazione dell'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. I princìpi e criteri direttivi, in coerenza con il disegno complessivo del presente provvedimento ispirato alla realizzazione di pluralismo e concorrenza nel sistema delle comunicazioni, mirano a garantire l'universalità dei criteri di campionamento, la congruenza delle metodologie adottate e la piena attuazione della normativa previgente, nonché a tener conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

      Il comma 3 prevede che il Governo possa adottare, entro l'anno successivo, decreti legislativi integrativi e correttivi.

      Il comma 4 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede secondo le modalità ed i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tal fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi della medesima disposizione. Si rappresenta al riguardo che la medesima Autorità ha provveduto a determinare l'entità della contribuzione con delibera 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006.

Articolo 5.

      Il comma 1 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti generali di vigilanza e di sanzione sulle disposizioni previste dal disegno di legge.

      I commi 2, 3 e 4 disciplinano i contenuti e le modalità di applicazione delle sanzioni previste, secondo un criterio di progressivo inasprimento della misura a fronte della persistente mancata ottemperanza alle pertinenti disposizioni.

      Il comma 5 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni la consapevole manipolazione o falsificazione dei dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione.

Articolo 6.

      L'articolo 6 abroga o modifica alcune disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e della legge n. 112 del 2004, tra le quali si segnalano le seguenti.

      Il comma 1 abroga e sopprime alcune disposizioni contenute nel citato testo unico della radiotelevisione; si evidenzia in particolare la lettera c), con cui è abrogata la disposizione che limita la possibilità di acquisizione di impianti radiotelevisivi ai soli soggetti già titolari di concessione.

 

      Il comma 2 sostituisce la locuzione «sistema integrato delle comunicazioni» con il «settore delle comunicazioni».

      Il comma 3 modifica e sostituisce il testo dell'articolo 43, comma 11, del testo unico della radiotelevisione. La modifica è intesa a superare il limite più restrittivo alla raccolta delle risorse economiche previsto in capo alle imprese che superino il 40 per cento o dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, sostituendolo con il divieto, in capo alle medesime imprese, di fondersi con imprese che occupino una posizione dominante nel sistema televisivo.

      Il comma 4 sostituisce l'articolo 51, comma 2, del testo unico della radiotelevisione. La modifica è intesa a ricondurre sotto il medesimo procedimento amministrativo tutte le fattispecie di violazioni ricadenti sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ad abolire quindi la distinzione tra procedimenti per i quali si rende obbligatoria l'interposizione della diffida e procedimenti in cui tale interposizione non è prevista. Il comma persegue le medesime finalità di efficienza e deterrenza del presidio sanzionatorio del comma che precede. Al medesimo fine esso prevede anche l'innalzamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità e di obbligo di trasmissione dei comunicati di organi pubblici.

 

      Il comma 5 introduce un comma ex novo con cui si esclude il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto in via ordinaria dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso delle sanzioni amministrative disciplinate dall'articolo 51, comma 2, del medesimo testo unico della radiotelevisione; si tratta anche in questo caso di una misura intesa a rendere più efficiente il sistema sanzionatorio. L'esclusione del beneficio dell'oblazione è già prevista dall'ordinamento per le sanzioni ricadenti sotto la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il comma produce quindi un allineamento degli ordinamenti delle Autorità in materia di sanzioni ed accoglie una richiesta in tal senso formulata nella segnalazione al Governo del 12 luglio 2006 da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

      Il comma 6, tra gli altri, abroga l'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, recante la disciplina e le modalità di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

Articolo 7.

      L'articolo 7 sancisce il principio dell'invarianza di spesa, stabilendo che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria.

Articolo 8.

      L'articolo 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le ragioni del presente intervento legislativo devono essere individuate nella volontà del Governo di dettare regole per il sistema televisivo nella fase di transizione dalla tecnica analogica a quella digitale, nonché di conformarsi alle osservazioni e ai rilievi formulati dalla Commissione europea in relazione alla rilevata violazione, da parte della vigente legislazione, dell'articolo 9 della direttiva quadro, degli articoli 3, 5 e 7 della direttiva sulle autorizzazioni e degli articoli 2 e 4 della direttiva sulla concorrenza.

        Il disegno di legge interviene in particolare sulle due debolezze strutturali del settore radiotelevisivo italiano: l'assetto oligopolistico del sistema, con una concentrazione di risorse economiche, tecniche e di audience senza paragoni in Europa in capo ai due maggiori broadcaster, e la situazione largamente compromessa dello spettro frequenziale, la cui gestione efficiente, secondo i princìpi dell'ordinamento vigente, è ostacolata da una storica e consolidata situazione di occupazione di fatto delle frequenze.

        B) Analisi del quadro normativo.

        La materia del sistema radiotelevisivo italiano è attualmente disciplinata principalmente dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dalle disposizioni ancora vigenti fra cui si citano: la legge 14 aprile 1975, n. 103, la legge 6 agosto 1990, n. 223, la legge 31 luglio 1997, n. 249, e il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

        C) Analisi di compatibilità con le norme costituzionali.

        Il presente provvedimento contiene misure conformi alle disposizioni previste dalla Costituzione.

        D) Analisi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Il provvedimento, infatti, nasce anche dalla necessità di rispondere in maniera puntuale e precisa alle osservazioni ed ai rilievi contenuti nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nel luglio 2006, in relazione alla quale il Governo italiano si è impegnato a presentare entro il mese di ottobre 2006 un disegno di legge del sistema radiotelevisivo conforme ai princìpi dell'ordinamento comunitario.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        A)  Individuazione di nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

        B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.

        C) Effetti abrogativi e modificativi.

        Il presente disegno di legge prevede le necessarie abrogazioni e modificazioni di determinate norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e della legge 3 maggio 2004, n. 112, non coerenti con le disposizioni in esso contenute.

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali).

      1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a princìpi di più equa distribuzione delle risorse economiche, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

Art. 2.

(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).

      1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge.

      2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'informativa economica di sistema di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002, la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.

      3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.

      4. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «spot» è sostituita dalla seguente: «messaggi».

      5. All'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel primo periodo le parole: «dagli spot» sono sostituite dalle seguenti: «dai messaggi» e le parole: «gli spot» dalle seguenti: «i messaggi»; nel secondo periodo le parole: «dagli spot» sono sostituite dalle seguenti: «dai messaggi».

      6. All'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio».

Art. 3.

(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga).

      1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.

      3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i tre mesi successivi alla data della sua presentazione.

      4. All'esito dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

      5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.

      6. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

      7. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

      8. Alla data del 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

      9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 8, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

      10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato all'esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai princìpi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell'offerta di cui al presente comma.

Art. 4.

(Princìpi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

          b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;

          c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;

          d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;

          e) assicurare la piena attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

      4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005.

Art. 5.

(Vigilanza e sanzioni).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle relative disposizioni.

      2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento.

      3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.

      4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

      5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 6.

(Abrogazioni e modificazioni).

      1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;

          b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse;

          c) l'articolo 27, comma 3, è abrogato;

          d) all'articolo 31, comma 1, le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;

          e) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» sono soppresse;

          f) l'articolo 51, comma 3, è abrogato.

      2. All'articolo 2, comma 1, lettera l), e all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «sistema integrato delle comunicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «settore delle comunicazioni».

      3. Il comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

      «11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo».

      4. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

      «2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

          a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

          b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e e);

          c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

          d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

          e) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

          f) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».

      5. Dopo l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

      6. Gli articoli 21, 23, comma 5, e 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.

      7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 


Testi a fronte


Testo a fronte tra le disposizioni del testo unico della radiotelevisione nel testo vigente e nel testo risultante dalle modifiche dell’A.C. 1825

 

D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177
(Testo unico della radiotelevisione)

D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177
(Testo unico della radiotelevisione)

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’AC 1825

Articolo 2. Definizioni

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi», riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) identico

 

b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

b) identico

c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

c) identico

d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

d) identico

e) «fornitore di contenuti a carattere comunitario» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in àmbito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

e) identico

f) «programmi originali autoprodotti» i programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

f) identico

g) «produttori indipendenti» gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

g) identico

h) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

h) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

i) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

i) identico

l) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

l) «settore delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

 

m) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;

m) identico

n) «àmbito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'àmbito locale;

n) identico

o) «àmbito locale radiofonico» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

o) identico

p) «àmbito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'àmbito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «àmbito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in àmbito regionale o provinciale;

p) identico

q) «emittente televisiva» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente televisiva a carattere informativo» l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in àmbito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

2) «emittente televisiva a carattere commerciale» l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in àmbito locale, senza specifici obblighi di informazione;

3) «emittente televisiva a carattere comunitario» l'emittente per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

4) «emittente televisiva monotematica a carattere sociale» l'emittente per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) «emittente televisiva commerciale nazionale» l'emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

6) «emittente di televendite» l'emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

q) identico

r) «emittente radiofonica» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale» l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;

3) «emittente radiofonica nazionale» l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

r) identico

s) «opere europee» le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;

s) identico

t) «sponsorizzazione» ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti;

t) identico

u) «pubblicità» ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'àmbito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

u) identico

v) «spot pubblicitari» ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;

v) identico

z) «televendita» ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

z) identico

aa) «telepromozione» ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'àmbito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

aa) identico

bb) «autopromozione» gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

bb) identico

cc) «Autorità» l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

cc) identico

dd) «Ministero» il Ministero delle comunicazioni.

dd) identico

Articolo 27.
 Trasferimenti di impianti e rami d'azienda

Articolo 27.
 Trasferimenti di impianti e rami d'azienda

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in àmbito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

1. identico

2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

2. identico

3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in àmbito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

Soppresso

4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.

4. identico

5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale e per la radiodiffusione sonora in àmbito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

5. identico

6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in àmbito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

6. identico

7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

7. identico

Articolo 31.
Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

Articolo 31.
Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.

2. identico

3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. identico

4. L'autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.

4. identico

38. Limiti di affollamento.

 

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

1. identico

2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in àmbito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in àmbito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in àmbito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in àmbito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

3. identico

4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in àmbito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

4. identico

5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in àmbito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

5. identico

6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in àmbito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in àmbito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dai messaggi pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per i messaggi pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dai messaggi pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in àmbito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in àmbito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.

7. identico

8. La pubblicità locale è riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in àmbito locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in àmbito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

8. identico

 

9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

9. identico

10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.

10. identico

Articolo 43.
Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.

Articolo 43.
Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

1. I soggetti che operano nel settore  delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel settore delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.

3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel settore delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.

4. identico

5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.

5. identico

6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

6. identico

7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in àmbito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

7. identico

8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in àmbito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

 

8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in àmbito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il settore delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono attraverso operazioni societarie, determinare – ai sensi degli articoli 2359 e 2497septies del codice civile – situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo.

12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in àmbito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

12. identico

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel settore delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

14. identico

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

15. identico

16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al settore delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

Articolo 51.
Sanzioni di competenza dell'Autorità.

Articolo 51.
Sanzioni di competenza dell'Autorità.

1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorità;

d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorità;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);

m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.

1. identico

 

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

 

 

 

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);

c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e).

 

cfr. comma 3, lettera a)

 

 

cfr. comma 3, lettera b)

 

cfr. Comma 3, lettera c)

 

cfr. comma 3 lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

 

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) ed e);

 

 

c) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).

 

2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

3. L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).

 

 

 

 

 

 

 

Cfr comma 2 lettera c)

 

 

 

Cfr. comma 2,lettera d)

 

 

 

Cfr. comma 2,lettera e)

 

 

Cfr. comma 2,lettera f)

 

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

4. identico

5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

5. identico

6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'articolo 35.

6. identico

7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonché quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. identico

8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48.

8. identico

9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

9. identico

10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. identico

 


 

Testo a fronte tra le disposizioni della legge n. 112/2004 nel testo vigente e nel testo risultante dalle modifiche
dell’A.C. 1825

 


L. 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

 

L. 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

 

 

(Testo vigente)

(Testo come modificato dall’A.C. 1825)

Articolo 21
 Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa

Articolo 21
 Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Soppresso

2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.

Soppresso

3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.

Soppresso

4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

Soppresso

5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

Soppresso

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.

Soppresso

7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.

Soppresso

Articolo 23.
Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale

Articolo 23.
Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

1. identico

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Identico

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale

3. Identico

4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

4. Identico

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

Soppresso

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Del.Aut.gar.com.15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni

6. Identico

7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

7. Identico

8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.

8. identico

9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

9. Identico

10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

10. Identico

11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

11. Identico

12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

12. Identico

13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla Del.Aut.gar.com.1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.

13. Identico

14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

14. Identico

15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 25

15. Identico

Articolo 25.
 Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale.

 

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.  

1. identico

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

2. identico

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:

a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;

b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

 

3. identico

4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. identico

5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale

5. identico

6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

6. identico

7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

7. identico

8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

8. identico

9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. identico

10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.

10. identico

11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.

11. identico

12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

Soppresso

13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;

b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma

13. identico

 


 

SIWEB

Glossario


 

Glossario

 

 

accesso condizionato (testo unico della radiotelevisione)

Ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato.

 

àmbito locale televisivo (testo unico della radiotelevisione)

L’esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'àmbito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «àmbito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in àmbito regionale o provinciale.

 

àmbito nazionale (testo unico della radiotelevisione)

L'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'àmbito locale.

 

bacino di utenza televisiva (Delibera AGCOM n. 78/98)

L'ambito di irradiazione coincidente, di norma, con il territorio della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

blocco di diffusione (Delibera AGCOM n. 435/01)

L'insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti.

 

canale tematico (Delibera AGCOMn. 253/04)

Il fornitore di contenuti che dedichi almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema.

 

capacità trasmissiva* (Delibera AGCOM n. 435/01)

Il numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

 

dtt

Acronimo di Digital Terrestrial Television (Televisione Digitale Terrestre).

 

dvb-h

Acronimo di Digital Video Broadcasting Handheld: rappresenta lo standard europeo per i servizi di tv mobile (sui dispositivi di telefonia mobile).

 

dvb-t

Acronimo di Digital Video Broadcasting Terrestrial: rappresenta il sistema di trasmissione della TV Digitale Terrestre

 

emittente televisiva (testo unico della radiotelevisione)

Il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) emittente televisiva a carattere informativo: l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in àmbito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

2) emittente televisiva a carattere commerciale: l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in àmbito locale, senza specifici obblighi di informazione;

3) emittente televisiva a carattere comunitario: l'emittente per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

4) emittente televisiva monotematica a carattere sociale: l'emittente per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) emittente televisiva commerciale nazionale: l'emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

6) emittente di televendite: l'emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

 

fornitore di contenuti (testo unico della radiotelevisione)

Il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati.

 

fornitore di contenuti a carattere comunitario (testo unico della radiotelevisione)

Il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in àmbito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21:

 

fornitori di contenuti indipendenti (Delibera AGCOMn. 253/04)

Gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre che non siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti operatori di rete ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile.

 

fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionatoc (testo unico della radiotelevisione)

il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi.

 

indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione (Delibera Agcom n. 85/06)

La stima del numero di ascoltatori/telespettatori/lettori, rispettivamente di una trasmissione radiofonica, televisiva o di una testata giornalistica della stampa quotidiana o periodica.

 

meter (rilevatore elettronico) (Delibera Agcom n. 85/06)

Lo strumento elettronico, collegato ad ogni televisore presente nella famiglia campione, in grado di effettuare una rilevazione automatica, giorno per giorno, minuto per minuto, degli ascolti televisivi.

 

operatore di rete (testo unico della radiotelevisione)

il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti.

 

panel (Delibera Agcom n. 85/06)

Il tipo di campione utilizzato per rilevazioni continuative.

 

produttori indipendenti (testo unico della radiotelevisione)

Gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente.

 

programmi-dati (testo unico della radiotelevisione)

I servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati.

 

programmi televisivi e programmi radiofonici (testo unico della radiotelevisione)

L'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi», riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

 

pubblicità (testo unico della radiotelevisione)

Ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'àmbito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

 

rete televisiva via cavo (Delibera AGCOM n. 127/00 come modificato dalla delibera 289/01)

Una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.

 

servizio pubblico generale radiotelevisivo (testo unico della radiotelevisione)

Il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento.

 

sistema integrato delle comunicazioni (testo unico della radiotelevisione)**

Il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni.

 

società radiotelevisiva (Delibera AGCOM n. 646/06)

1) Le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di qualsiasi altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri o nazionali, nonchè i soggetti tenuti ad osservare gli stessi obblighi dei concessionari.

2) Le società munite del titolo abilitativo previsto dal testo unico per l'esercizio dell'attività di operatore di rete, di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

 

sponsorizzazione (testo unico della radiotelevisione)

Ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti.

 

spot pubblicitari (testo unico della radiotelevisione)

Ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive.

 

telepromozione (testo unico della radiotelevisione)

Ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'àmbito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti.

 

televendita (testo unico della radiotelevisione)

Ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

 

 



[1]    Legge 3 maggio 2004, n. 112 recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

[2]     Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 “Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione” (pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118). L’art. 2 prevede che l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.

[3]    Ne derivava – secondo la Corte - che le norme impugnate (in particolare, l’art. 4, co. 1, della legge finanziaria per il 2004) non potevano essere riconducibili alle materie di legislazione concorrente quali l'innovazione tecnologica e l'ordinamento della comunicazione, nelle quali spetterebbe allo Stato la sola legislazione di principio, con la conseguente illegittimità dei previsti interventi di carattere amministrativo. Le norme erano così ritenute attinenti a una pluralità di materie e di interessi (tutela della concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di informazione), appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse potesse dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina.

[4]    Per maggiori dettagli circa il contenuto del messaggio del Presidente della Repubblica, si rinvia al Dossier Documentazione e ricerche del Servizio Studi n. 2/9 “Commissione trasporti – Politiche legislative e attività istituzionale nella XIV legislatura”.

[5]    Circa le pronunce di illegittimità costituzionale recate dalle sentenze n. 420 del 1994 e n. 466 del 2002 relativamente alla disciplina anticoncentrazione disposta dalla legge n. 223/1990 (c.d. “legge Mammì”) e dalla legge n. 249/1997 (c.d. “legge Maccanico”), si rinvia alla scheda di lettura su “L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione nel sistema televisivo”.

[6]    Il “pacchetto” è composto in primo luogo da quattro direttive:

§                   direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. direttiva “quadro”);

§                   direttiva 2002/19/CE, riguardante l'accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate, nonché l'interconnessione delle medesime (direttiva sull’accesso);

§                   direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

§                   direttiva 2002/22/CE, riguardante il servizio universale ed i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva sul servizio universale).

A tali direttive sono riconnesse alcune altre (v. in particolare la direttiva “concorrenza”, 2002/77/CE), nonché atti attuativi dei competenti organi comunitari, in particolare con riguardo ai criteri per la definizione dei mercati rilevanti (vedi infra).

[7]    Circa tale aspetto, si veda in particolare la relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmessa alle Camere il 5 agosto 2002 (XIV legislatura, DOC CLVII n. 2, pag. 71).

[8]    Tale Raccomandazione è stata adottata l’11 febbraio 2003 (vedi infra)

[9]    In data 9 luglio 2002 la Commissione ha adottato le “Linee direttrici per l’analisi del mercato e la valutazione del notevole potere di mercato nell’ambito del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”.

[10]   Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici, e qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

[11]   Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti in merito, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca degli obblighi di regolamentazione.

[12]   .Legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

[13]    Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 “Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione” (pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118). L’art.3 prevede che l'AIR è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace. L'AIR consiste nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefìci e dei costi derivanti dalla misura regolatoria.

[14]   Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. A seguito della novella recata dall’articolo 19 del DL n. 273/2005, il comma 5 dell’articolo 2 bis del DL n. 5/2001 prevede altresì che al fine di accelerare la completa conversione in tecnica digitale sono individuate aree all digital .

[15]   Il registro degli operatori di comunicazione è previsto dall’articolo 1, comma 6, lett. a), numero 5, della legge n. 249/1997: la tenuta e l'organizzazione del registro sono state disciplinate con regolamento dell’Agcom approvato con delibera n. 236/01/CONS. A norma della legge istitutiva, sono obbligati all’iscrizione presso il registro, i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale. Nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.

[16]   Si ricorda che la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni è stata effettuata dall’Agcom con delibera n. 341/06/CONS. Il valore complessivo del sistema è stato determinato per l’anno 2004 nell’ammontare di 21,567 miliardi di euro e per l’anno 2005 nell’ammontare di 22,144 miliardi di euro.

[17]    Anche tramite imprese controllate, controllanti o collegate ex art. 2359 del codice civile.

[18]   Circa le delibere n. 326/04/CONS e n. 136/05/CONS sopra richiamate, si veda anche la scheda di lettura su L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione nel sistema televisivo.

[19]   Nell’adeguarsi a tale impianto la legge n. 112/2004 – come ha riconosciuto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella delibera n. 136/05/CONS - ha individuato all’articolo 14, comma 2, i criteri che l’Autorità deve considerare ai fini dell’accertamento di posizioni dominanti (tra l’altro, ricavi del livello di concorrenza all’interno del sistema, barriere all’ingresso nello stesso, dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi) (cfr. anche art. 43, co. 3, del testo unico della radiotelevisione).

[20]   I fattori di natura strutturale indicati nelle conclusioni dell’indagine dell’Autorità sono: “i) la disponibilità, in un contesto di scarsità della risorsa frequenziale, di tre reti in capo a ciascuno dei due principali gruppi televisivi; ii) la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo; iii) l'allocazione dello spettro frequenziale destinato ai servizi radiotelevisivi e la mancata attuazione di piani di assegnazione delle frequenze; iv) la scarsa penetrazione di piattaforme trasmissive che possano rappresentare forme alternative di entrata nel mercato pubblicitario televisivo; v) l'elevato grado di integrazione verticale dei maggiori operatori televisivi; vi) la struttura della rilevazione degli ascolti televisivi; nonché vii) l'esistenza di una fitta rete di partecipazioni azionarie e di legami di tipo non azionario tra i maggiori operatori televisivi”.

[21]   Cfr. art. 3, co. 7 e 8.

[22]   Tale articolo riproduce l’articolo 10 della legge n. 112 del 2004. Si segnala in proposito che quest’ultimo è stato modificato dalla legge 6 febbraio 2006 n. 37, facendo venire meno il divieto di impiego di minori di 14 anni per i messaggi pubblicitari e spot, senza che tuttavia la modifica sia stata riportata nel testo unico.

[23]   In base agli Accordi di Stoccolma del 1961, rivisti da ultimo dalla Conferenza di Ginevra (vedi oltre), ogni Stato aderente deve comunicare i propri impianti frequenza ai fini dell’annotazione nel Registro Internazionale delle frequenze e del coordinamento di dette frequenze a livello internazionale.

[24]    Una frequenza è ridondante per almeno il 98% del bacino territoriale qualora lo stesso bacino sia raggiunto per il 98% da segnali trasmessi dalla stessa emittente su frequenze diverse; in altre parole si considera ridondante la frequenza sulla quale viaggia un segnale che raggiunga per il 98% un bacino di servizio già raggiunto da segnali che viaggiano su altre frequenze.

[25]   L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) è una sotto-organizzazione delle Nazioni Unite con sede a Ginevra e responsabile per la standardizzazione a livello mondiale dei servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione.

[26]   Si tratta di 104 Stati  appartenenti all’Europa, all’Africa e al Medio Oriente, situati ad ovest del meridiano 170°E e a nord del parallelo 40°S e nella Repubblica Islamica dell’Iran nelle bande di frequenze 174-230 MHz (VHF) e 470-862 MHz (UHF).

[27]    Si veda la delibera dell’Agcom 435/01/CONS, articolo 24, comma 1, lettera a). La riserva di un terzo della capacità trasmissiva all’emittenza locale è stata confermata dall’articolo 8 del testo unico, relativo alla tutela dell'emittenza in àmbito locale, a norma del quale la disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva deve riservare, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in àmbito locale.

[28]   Sono “reti di comunicazione elettronica” – ai sensi dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche – i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato. Sono invece servizi di comunicazione elettronica, i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

[29]   Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

[30]   Il provvedimento  istituisce una commissione di esperti, nominata dall’Autorità e dal Ministero delle Comunicazioni, che assegnerà, tramite una procedura competitiva, la capacità trasmissiva agli editori indipendenti e agli operatori di rete che richiedano il completamento della copertura delle proprie reti. La graduatoria, approvata dall’Autorità, valorizzerà la qualità dei programmi e promuoverà l’accesso dei soggetti nuovi entranti nel mercato digitale terrestre.

[31]   Ai sensi dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259/2003) per “larga banda” si intende l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività.

[32]   In data 11 febbraio 2003 la Commissione europea ha emanato la “Raccomandazione 2003/311” relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva quadro. La Commissione ha individuato due tipi principali di mercati rilevanti: i mercati di servizi e prodotti forniti agli utenti finali (mercati al dettaglio) e i mercati di elementi necessari agli operatori per fornire a loro volta servizi e prodotti agli utenti finali (mercati all'ingrosso), all’interno dei quali ha operato ulteriori distinzioni in base alle caratteristiche della domanda e dell'offerta.

[33]   Le società che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione sono tenute a comunicare, ai fini della pubblicazione sul sito Internet dell’Autorità, una "nota informativa" contenente la metodologia utilizzata, la consistenza del campione oggetto dell’indagine, le modalità di rilevazione e l’eventuale margine di errore per categoria, il periodo della rilevazione, il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione, l’indirizzo del sito internet ove sia reperibile il documento recante l’esposizione dell’intera metodologia utilizzata.

[34]   www.auditel.it, www.audiradio.it, www.audipress.it, www.audiweb.it, www.audiposter.it .

[35]    L'UPA è l'organismo associativo costituito dalle principali aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in pubblicità. Scopo dell'UPA è di tutelare gli interessi di queste aziende in campo pubblicitario e di fornire loro una serie di servizi, di dati e di documenti in funzione della ottimizzazione del loro investimento nelle attività di comunicazione.

[36]    Cfr. Corte di giustizia, terza sezione, procedimento C-89/04 Mediakael BV del 2 giugno 2005. La Corte ha qui affermato che “un servizio rientra nella nozione di trasmissione televisiva (…) se consiste nella trasmissione di programmi televisivi destinati al pubblico, ossia ad uh numero indeterminato di potenziali telespettatori, ai quali sono simultaneamente trasmesse le medesime immagini. La tecnica di trasmissione delle immagini non rappresenta un elemento determinante nell’ambito di tale valutazione”.

[37]    Wikipedia Italia, http://it.wikipedia.org Wikipedia è un'enciclopedia online, multilingue, a contenuto libero, redatta in modo collaborativo da volontari e sostenuta dall’organizzazione non-profit Wikimedia Foundation.

[38]    Articolo 98, comma 11, secondo periodo, del codice delle comunicazioni elettroniche, e artiolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

[39]   Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale.

[40]   L’articolo 17, pur non essendo abrogato, è riprodotto nell'art. 45 del testo unico della radiotelevisione.

[41]   Il contratto di servizio, approvato con D.P.R. 14 febbraio 2003 (Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005) è scaduto ed è attualmente in via di rinnovo. Il nuovo contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, che copre il triennio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009, è stato firmato il 6 dicembre 2006 ed è in attesa di essere sottoposto al parere della Commissione parlamentare di vigilanza. Il contratto impegna la Rai ad innalzare gli standard qualitativi della propria offerta al pubblico ed introduce una diversa misurazione dei compiti di servizio pubblico Rai, affidata non più solo al dato quantitativo dell’Auditel, ma affiancandovi un nuovo parametro di qualità dell'offerta e valore pubblico. Alla tradizionale offerta TV e radio si aggiunge l’offerta multimediale come terza nuova tipologia di programmazione. Per quanto riguarda le novità introdotte in materia di programmazione TV per i minori, si ricorda il divieto di interruzioni pubblicitarie nei programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e nei cartoni animati, l’introduzione di un segnale permanente di riconoscimento dei programmi adatti al solo pubblico adulto; il divieto di far comparire nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati i personaggi dei medesimi cartoon; il divieto di trasmettere i trailer dei programmi per solo pubblico adulto nelle fasce orarie 7÷9 e 16÷20. Sono infine valorizzati i prodotti audiovisivi italiani ed europei con un aumento dei fondi a loro disposizione.

[42]   In particolare, ai sensi della citata delibera, la RAI è tenuta ad assicurare un'offerta di qualità ed improntare la programmazione ai seguenti criteri: 1. assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo; 2. rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, nonché di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, e di salvaguardia delle diversità etniche; 3. promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori; 4. valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale; 5. rispettare la dignità della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.

Nella programmazione la RAI deve prevedere: a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale; b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli (con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani); c) educazione e formazione attraverso trasmissioni atte a diffondere la cultura scientifica e umanistica, la conoscenza delle lingue straniere, la alfabetizzazione informatica, la formazione artistica e musicale e la didattica; d) promozione culturale, mediante la crescente valorizzazione di opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico; e) quanto ai minori, la RAI è chiamata a tener conto delle raccomandazioni del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori (approvato il 29 novembre 2002) ed a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l’infanzia e l’adolescenza.

La RAI deve inoltre assumere un ruolo trainante nell’estendere alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie di trasmissione.

La programmazione della RAI è misurata attraverso un meccanismo di valutazione basato su parametri oggettivi, quali l’osservanza dei criteri di pluralismo, obiettività, crescita civile e sociale, e sul rispetto della dignità umana e dei minori nonché gli indici di soddisfazione degli utenti. Il nuovo sistema sarà controllato da un nuovo organismo composto da esperti qualificati nella materia, scelti dall’Autorità e dal Ministero delle comunicazioni.

Si ribadisce, infine, l’obbligo di tenere un sistema di contabilità separata tra le attività di servizio pubblico e quelle di natura commerciale.

[43]   Recante Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

[44]   Circa il contenuto complessivo della legge n. 112/ 2004 e il rapporto con il testo unico della radiotelevisione, si rinvia al Dossier del Servizio studi Documentazione e ricerche – Commissione trasporti – Politiche legislative e attività istituzionale nella XIV legislatura.

[45]   Cfr. art. 54.

[46]   Legge 6 agosto 1990, n. 223 recante Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

[47]   Legge 31 luglio 1997, n. 249 recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

[48]   Il comma 1 dell’articolo 15 vietava, al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si avesse il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua avesse superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si avesse il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superasse  l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si avesse il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva fosse inferiore a quella prevista dalla lettera b).

[49]   Ai sensi del comma 2, le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, non potevano realizzare più del 20 % delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto avesse conseguito entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. Ai sensi del successivo comma 3, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendevano i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.

[50]   Nella sentenza la Corte ribadiva come l’esistenza dell’emittenza pubblica non valesse a bilanciare la posizione dominante di un soggetto nel settore privato, richiamando così i principi illustrati nella sentenza n. 826 del 1988. In tale pronuncia la Corte, confermando il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico, aveva chiarito che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata - perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.

[51]   L. 25 febbraio 1987, n. 67 recante Rinnovo della L. 5 agosto 1981,  n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[52]   La Corte, nel rinviare al legislatore la individuazione dei nuovi indici di concentrazione consentita e, quindi, la scelta tra le ipotesi normative possibili, indicava, a titolo esemplificativo, la riduzione del limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero l’ampliamento, ove l’evoluzione tecnologica lo rendesse possibile, del numero delle reti complessivamente assentibili.

[53]   Veniva fatta temporaneamente salva la disciplina di cui al decreto-legge n. 323 del 1993, nonchè il DM 13 agosto 1992, sui quali si veda la scheda di lettura su La pianificazione delle frequenze.

[54]   Ai fini della definizione di posizione dominante, il comma 14 dell’articolo 2 della legge n. 249/1997 equiparava ai soggetti destinatari di concessione o autorizzazione i soggetti che raccogliessero pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua fornissero prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[55]   Una deroga al limite antitrust riferito alle concessioni o autorizzazioni radiotelevisive - così come ai limiti all’acquisizione delle risorse economiche, fatta eccezione per il mercato della televisione via satellite e via cavo (vedi infra) - era prevista dal comma 19 dell’articolo 2 della legge n. 249/1997 al fine di eventuali intese tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e altri operatori di comunicazione dirette alla costituzione e alla partecipazione di una piattaforma unica ed aperta per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri.

[56]   Si ricorda che il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 68/1998 aveva fissato in undici reti il numero delle reti a copertura nazionale da assegnare alla radiodiffusione televisiva. Pertanto il limite del 20% in relazione al numero massimo delle reti televisive nazionali pianificabili comportava che le concessioni in capo ad un medesimo soggetto non potessero essere più di due.

[57]   Circa la deroga ai limiti all’acquisizione delle risorse economiche, si veda la nota n. 55.

[58]   Ai fini dei limiti all’acquisizione di risorse economiche, il comma 15 dell’articolo 2 della legge n. 249/1997 imputava alla concessionaria di pubblicità capace di raccogliere una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive, l'intero ammontare di tali proventi.

[59]   Nella delibera l’individuazione del termine veniva effettuata a seguito di una dettagliata analisi delle dinamiche di diffusione della trasmissione televisiva via cavo e via satellite, delle prospettive legate all’introduzione della tecnologia digitale e dei possibili scenari futuri.

[60]   Nella delibera si precisava che “poiché tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo quanto le simulazioni relative alla penetrazione del digitale terrestre contengono assunzioni speculative e ipotesi su comportamenti sociali dipendenti da numerose variabili, possono essere evidenziati, anche prima della data fissata, dei margini di oscillazione significativi rispetto alla quota percentuale prevista”. Appariva, quindi, opportuno da parte dell’Autorità effettuare “con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2002, termine entro il quale [doveva] essere, tra l'altro, adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e momento in cui [sarebbe stato]possibile disporre di un quadro di riferimento più certo alla luce del quale effettuare le necessarie valutazioni” una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se, all’avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelavano corrette. Si stabiliva, così, che se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali fosse risultata inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, con un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l’Autorità avrebbe potuto posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali fosse risultata superiore al 45% delle famiglie e, quindi, con un tasso di sviluppo superiore a quanto ipotizzato, l’Autorità avrebbe potuto anticipare il termine del 31 dicembre 2003.

[61]   La Corte riteneva così congruo per gli adempimenti strettamente necessari al trasferimento su satellite delle reti eccedenti il limite antitrust, il termine già fissato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 346/01/CONS. La Corte riteneva congruo tale termine «a prescindere dal raggiungimento della prevista quota di “famiglie digitali” che rimane indipendente dalle operazioni tecniche di trasferimento verso sistemi alternativi a quello analogico su frequenze terrestri».

[62]   Si trattava della società RAI con la controllata SIPRA e della società PUBLITALIA con la collegata RTI.

[63]   Il richiamo ai mutamenti del quadro normativo di riferimento era da riconnettersi all’allora imminente approvazione della legge di riassetto del sistema radiotelevisivo (c.d. “legge Gasparri”) intervenuta in data 3 maggio 2004. Circa tale legge, si veda infra.

Quanto ai risultati dell’esame da parte dell’Autorità della complessiva offerta di programmi televisivi digitali terrestri, si ricorda – rinviando, per maggiori dettagli, alla scheda di lettura su La Transizione alla tecnologia digitale nel sistema televisivo – che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 466/2002, era stato adottato il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249” (convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43), il quale, in parte anticipando alcune norme dell’art. 25 della legge n. 112/2004, aveva previsto, tra l’altro, in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare  - entro il 30 aprile 2004 - l’effettivo ampliamento delle offerte televisive e del pluralismo attraverso nuove reti digitali terrestri, sulla base di alcuni parametri ivi indicati (confluiti poi nell’art. 25 della legge n. 112/2004).

[64]   Ai sensi del comma 31 dell’articolo 1 della legge n. 249/1997, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria - irrogata dalla stessa Autorità - non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.

[65]   Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio parte dal presupposto che l’articolo 1, comma 31, della legge n.249/1997 subordina l’irrogazione della suddetta sanzione pecuniaria – non alla mera sussistenza di una situazione vietata -  ma ad una fattispecie diversa, vale a dire all’inosservanza da parte di una determinata impresa delle prescrizioni concrete e specifiche dettate dall’AGCOM al fine di eliminare la sussistenza di posizioni dominanti ovvero di prevenire il formarsi delle stesse.

[66]   Il TAR chiarisce preliminarmente che in termini di teoria generale gli ordini sono “quei provvedimenti con cui la pubblica amministrazione impone ai soggetti uno specifico e concreto comportamento, per cui in forza di tali provvedimenti un obbligo che nella legge è sancito soltanto in potenza ed in astratto viene tramutato in un obbligo concreto di compiere una determinata azione od omissione”. Pertanto, secondo il Collegio “un generico ordine al privato di non porre in essere azioni o comportamenti vietati da una disposizione di legge inderogabile, è privo ictu oculi di effetti coercitivi, atteso che il vincolo in capo al privato discende direttamente dalla legge, per cui il preteso ordine ripetitivo del disposto della legge risulta in definitiva meramente confermativo di un vincolo imposto già dalla fonte primaria normativa, che certamente per essere efficace e vincolante non ha in alcun modo bisogno di essere recepito in un atto dell’amministrazione”.

[67]   A sostegno della differenza ontologica tra il richiamo e i provvedimenti conformativi di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n.249/1997, il Collegio richiama l’articolo 14, comma 3, della legge n.112/2004, il quale prevede, relativamente all’accertamento di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni (sul punto, vedi supra), che: 1) con il pubblico richiamo l’AGCOM segnali all’impresa interessata una situazione di rischio; 2) nell’eventualità in cui venga successivamente accertato come, nonostante il richiamo, l’impresa sia incorsa in una violazione dei limiti anticoncentrazione di cui all’articolo 15 della stessa legge n.112/2004, l’Autorità adotta i provvedimenti deconcentrativi di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997.

[68]   Si ricorda, in proposito, che il testo unico della radiotelevisione, pur riproducendo quasi integralmente le disposizioni recate dalla legge delega n. 112/2004, reca l’abrogazione solo degli articoli da 1 a 6 di tale legge.

[69]   Si ricorda che la definizione sopra riportata di “sistema integrato delle comunicazioni” consegue alle modifiche apportate in sede parlamentare dalle Commissioni di merito, rispetto al testo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (A.C. 310 e abb.-D), testo che recava una definizione del “sistema integrato delle comunicazioni” parzialmente diversa, riferita, tra l’altro, alle imprese, anziché ai settori di attività: il SIC risultava dunque essere “il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi e radiofonici, imprese dell’editoria quotidiana, periodica, libraria ed elettronica, anche per il tramite di Internet; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione”. La definizione vigente esclude, pertanto, dal sistema integrato delle comunicazioni, l’editoria libraria e le imprese fonografiche.

[70]   Con delibera n. 646/06/CONS l’Autorità ha approvato il Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni.

[71]   Nel quadro dei principi della concorrenza, la nozione di mercato rilevante, ai fini dell’eventuale individuazione di una posizione dominante, secondo la giurisprudenza comunitaria , comprende quei prodotti o servizi tra loro intercambiabili sia sotto il profilo delle caratteristiche tecnologiche, sia per la loro idoneità a soddisfare egualmente le esigenze dei consumatori.

[72]   Circa il “pacchetto” di direttive sulle comunicazioni elettroniche, al cui interno si colloca la direttiva 2002/21/CE, si veda la scheda di lettura su Procedure di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee.

[73]   Il registro degli operatori di comunicazione è previsto dall’articolo 1, comma 6, lett. a), numero 5, della legge n. 249/1997: la tenuta e l'organizzazione del registro sono state disciplinate con regolamento dell’Agcom approvato con delibera n. 236/01/CONS. A norma della legge istitutiva, sono obbligati all’iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione, i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale. Nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale

[74]   L’articolo 2, comma 1, lettera d), del testo unico della radiotelevisione identifica il fornitore di contenuti nel soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati.

[75]   Il termine della completa conversione delle reti in tecnica digitale – originariamente fissato dal comma 5 dell’articolo 2-bis del DL n. 5/2001  al 31 dicembre 2006 - è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 19 del D.L. n. 273/2005. Si ricorda, infine, che l’articolo 1 del provvedimento in esame reca lo spostamento di tale termine al 30 novembre 2012.

[76]   Si ricorda che il limite del 10% sopra indicato è oggetto di modifica da parte del disegno di legge in esame (cfr. art. 6, co. 3).

[77]    Anche tramite imprese controllate, controllanti o collegate ex art. 2359 del codice civile.

[78]   Qualora riscontri l'esistenza di tali violazioni, l’Autorità apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni.

Si ricorda che la disposizione recata dal comma 5 dell’articolo 43 del testo unico riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997 abrogato dallo stesso testo unico.

[79]   Si tratta della previsione secondo cui l'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità delle operazioni di concentrazione e delle intese in contrasto con i divieti previsti dalla legge, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti, o comunque lesive del pluralismo.

[80]   Nella delibera si richiamano, a sostegno di tale interpretazione della volontà del legislatore, anche gli articoli 3 e 5, comma 1, lett. a), della legge n. 112 che includono espressamente i valori della concorrenza e del pluralismo tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo.

[81]   Secondo quanto si legge nella delibera, l’applicazione dei principi della direttiva europea, nonchè i parametri richiamati dall’articolo 14 della legge n. 112/2004 per la verifica delle posizioni dominanti e del mancato rispetto dei limiti antitrust (ricavi, livello di concorrenza all’interno del sistema, barriere all’ingresso nello stesso, dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché indici quantitativi di diffusione dei programmi radio-televisivi,dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche ) portano “ ad una prima valutazione del grado di competitività dei mercati rilevanti individuati in base a caratteristiche omogenee relative ai prodotti e servizi ed all’area geografica: un’ulteriore segmentazione può essere attuata al fine di individuare mercati distinti soprattutto in relazione alle caratteristiche della domanda, ma tenuto conto anche delle caratteristiche dell’offerta”.

[82]   Come chiarito nella delibera (par. 124), il canone di abbonamento alle radiodiffusioni nell’ambito di un’analisi svolta in conformità ai principi del diritto della concorrenza, non può individuare un mercato rilevante a sé stante, “in ragione della non contendibilità da parte degli altri attori del mercato”. Il canone, in qualità di ricavo iscritto nel bilancio della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rientra comunque “nel complesso delle risorse del sistema radiotelevisivo e ne influenza le dinamiche competitive”.

[83]   Il richiamo è alla Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro presentata dall’Autorità in data 30 giugno 2004. Quanto al duopolio, la delibera accerta che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento continua ad essere caratterizzato da una struttura duopolistica in capo alle società RAI S.p.A. e RTI S.p.A. con la collegata Publitalia ’80 S.p.A.

[84]   In particolare, nella delibera vengono disposte le seguenti misure:

§          nei confronti di RAI e RTI:

o         accelerazione della conversione degli impianti alla tecnica digitale ;

o         estensione dell'obbligo di riservare il 40% della capacità trasmissiva ai contenuti indipendenti anche oltre la fase di sperimentazione (circa tale obbligo si veda la scheda di lettura La transizione alla tecnologia digitale nel sistema televisivo)

§          nei confronti di RTI:

o         obbligo di avvalersi di una concessionaria pubblicitaria diversa da Publitalia per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre;

o         limiti all’affollamento pubblicitario nella programmazione televisiva digitale terrestre inferiori a quelli previsti nella programmazione in simulcast (12% orario da giugno 2005 a dicembre 2006)

§          nei confronti di RAI:

o         obbligo di un nuovo programma generalista privo di pubblicità su reti digitali terrestri;

§          nei confronti di Publitalia

o         fino all'attuazione dell’obbligo di non raccogliere pubblicità per RTI per le offerte digitali, obbligo di separazione contabile fra le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti analogiche e le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti digitali terrestri;

o         obbligo di praticare condizioni eque trasparenti e non discriminatorie nelle vendita di spazi pubblicitari.

[85]   Per il solo settore radiofonico era altresì prevista l’esenzione decennale dal pagamento del canone di concessione per il servizio reso in tecnica digitale (art. 3, co. 24).

[86]   Legge 20 marzo 2001, n. 66 recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

[87]   Si ricorda che l’acquisizione degli impianti comporta l’acquisizione delle frequenze secondo il regime vigente per la concessione di licenze di radiodiffusione in tecnica analogica (v. art. 16 legge n. 223/1990), a norma del quale la concessione ha ad oggetto sia le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere sia l’installazione dei relativi impianti. Circa il diverso regime per la radiodiffusione in tecnica digitale, si veda il paragrafo successivo.

[88]   Ai fini della individuazione delle società controllate e collegate vengono richiamati i commi 17 e 18 dell’articolo 2 della legge n. 249/1997, ora abrogati dal testo unico della radiotelevisione (art. 54) e riprodotti nell’identico testo nei commi 14 e 15 dell’articolo 43 dello stesso testo unico.

[89]   Tale copertura è prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge n. 249/1997.

[90]   Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. A seguito della novella recata dall’articolo 19 del DL n. 273/2005, l’articolo 2 bis del DL 5/2001 prevede altresì che al fine di accelerare la completa conversione in tecnica digitale sono individuate aree all digital .

[91]   Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale, il DL n. 5/2001 ha previsto i seguenti passaggi procedurali conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 249/1997 per il rilascio di concessioni per la trasmissione in tecnica analogica: 1) emanazione da parte dell’Autorità entro il 30 giugno 2001 del citato regolamento per la trasmissione in tecnica digitale recante le condizioni per il rilascio(art. 2 bis); 2) emanazione da parte dell’Autorità, entro il 31 dicembre 2002, del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale (art. 1) (circa il piano, si veda la scheda di lettura relativa a La pianificazione delle frequenze).

[92]   Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento, per "operatore di rete" si intende il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione; è, invece, "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora.

[93]   A fini di completezza – e rinviando per maggiori dettagli, infra – si ricorda che il codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259/2003), in recepimento delle direttive europee in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, ha previsto l’autorizzazione generale come titolo abilitativo sia per l’operatore di rete che per il fornitore di contenuti o servizi. L’articolo 5 della legge n. 112 del 2004, prima, e gli articoli 15 e 16 del testo unico della radiotelevisione, poi, hanno riproposto il regime dell’autorizzazione generale come titolo abilitativo sia per il fornitore di contenuti che per l’operatore di rete, prevedendo tuttavia per quest’ultimo il regime della licenza individuale fino al termine della completa conversione delle trasmissioni in tecnica digitale.

      Si fa presente che la distinzione tra i due diversi titoli autorizzatori (autorizzazione generale e licenza individuale), consiste nel fatto che la licenza individuale è un’autorizzazione che conferisce specifici diritti e sottopone a specifici obblighi che possono essere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel caso di rilascio dell’autorizzazione. In entrambi i casi, tuttavia, la titolarità del bene, a differenza di quanto avveniva nel regime concessorio, non appartiene allo Stato ma al soggetto autorizzato: l’autorizzazione reca, così, un vincolo alla libera attività di diritto privato, ma non comporta la titolarità dello Stato sul bene o servizio oggetto di autorizzazione.

[94]   L’articolo 29 del regolamento prevede che il provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca altresì: norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del regolamento; norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati; le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro; sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l’assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze; la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l’innovazione.

[95]   Ai sensi dell’articolo 1 della delibera n. 253/04/CONS per "fase di avvio dei mercati" si intende il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica, ossia – secondo l’espressione recata dalla legge n. 112/2004 - la data della completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Nella definizione della “fase di avvio dei mercati” recata dalla delibera n. 435/2001 non figurava, infatti, il riferimento alla data di completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

[96]   Ai sensi dell’articolo 24 della delibera n. 435/01, mentre la riserva di capacità trasmissiva del 40% prevista dall’articolo 2bis, comma 1, quinto periodo,del DL 5/2001 si applica fino alla fine della fase di avvio dei mercati, al termine di tale fase si applica il limite del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale( in sostanza, ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale).

[97]   Tale formulazione intendeva richiamare la complessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, e in particolare la sentenza 466/2002 (che si ricollega alla sentenza n. 420/1994), sulla quale si rinvia alla scheda di lettura relativa alla L’evoluzione della disciplina anticoncentrazione nel sistema televisivo

[98]   Una delle questioni segnalate con il messaggio che accompagnava il rinvio (XIV legislatura DOC I, n. 5) riguardava la cessazione del regime transitorio previsto dalla legge n. 249/1997 ed il rapporto della nuova disciplina transitoria, prevista dal testo rinviato, per la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale, con la giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 466/2002 che – coma già ricordato - stabiliva la necessaria fissazione di un termine finale certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassasse il 31 dicembre 2003 , per la definitiva cessazione del “regime transitorio” .

Il messaggio di rinvio del Capo dello Stato, nel richiamare i principali contenuti della sentenza n. 466 e del regime transitorio previsto dalla legge n. 249/97, evidenziava in particolare come la Corte avesse osservato da un lato che la situazione di fatto esistente “non [garantisse] l’attuazione del principio del pluralismo informativo esterno che costituisce uno degli “imperativi” ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale”, e come, dall’altro, l’ultima considerazione in diritto della sentenza n. 466 precisasse che la decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito nazionale su frequenze terrestri analogiche, “non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili”.

Pertanto, il messaggio concludeva, su questo punto, che “per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, [doveva] necessariamente ricorrere la condizione che [fosse] intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione” (si intende, della tecnica di trasmissione digitale terrestre).

Sulla base di tali premesse, nel messaggio si lamentava, da un lato, che il termine assegnato nell’ AC 310-D (31 dicembre 2004) all’Autorità per la verifica della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri  si traduceva, di fatto, nella proroga di un anno del termine fissato dalla Corte costituzionale  e, dall’altro, si rilevava la mancanza di indicazioni precise in ordine al tipo ed agli effetti dei provvedimenti successivi all’eventuale esito negativo dell’accertamento (relativo alle condizioni “minime” che avrebbero dovuto garantire il pluralismo), e dunque, ai poteri dell’Autorità conseguenti all’accertamento.

[99]    Si ricorda che tale ultima disposizione attribuisce appunto all’Autorità il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso la dismissione di aziende o di rami d’azienda, da effettuarsi entro un termine congruo e comunque non superiore a dodici mesi.

[100]Al riguardo, si ricorda che l’articolo 33 del regolamento dell’Autorità sul digitale terrestre di cui alla delibera n. 435/2001 – come già ricordato – aveva fissato come termine finale di durata delle abilitazioni alla sperimentazione in tecnica digitale la data del 25 luglio 2005.

[101]Tale deroga è contemplata altresì dal testo unico della radiotelevisione che, all’articolo 15, prevedendo per l’attività di operatore di rete nel periodo successivo alla fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale il regime dell’autorizzazione generale, fa salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge n. 112/2004 per la fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale.

[102]Come già ricordato, l’acquisizione degli impianti comporta l’acquisizione delle frequenze  secondo il regime vigente per la concessione di licenze di radiodiffusione in tecnica analogica (v. art. 16 legge n. 223/1990), a norma del quale la concessione ha ad oggetto sia le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere sia l’installazione dei relativi impianti. Diversamente, per la radiodiffusione in tecnica digitale, l’articolo 15 del testo unico della radiotelevisione stabilisce che “ a regime”  il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva in tecnica digitale è conseguito con provvedimento distinto dall’autorizzazione generale necessaria per l’abilitazione all’attività di operatore di rete.

[103]Il comma 2 dell’articolo 25 del testo unico richiama altresì i limiti stabiliti - dal Capo VIII della delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS - per la sperimentazione in tecnica digitale da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

[104]Si ricorda che la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 aveva sottolineato come l’estensione nel tempo, fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, della riserva di capacità trasmissiva contenuta nell’art. 2-bis, comma 1, del Dl n. 5/2001, potesse costituire uno strumento per intervenire sullo sviluppo del pluralismo all’interno della medesima piattaforma trasmissiva. Da tale misura  - secondo quanto precisato nella delibera – “è ragionevole attendersi ricadute positive in termini di ingresso nel mercato da parte di operatori non integrati nonché di crescita del pluralismo informativo” stante che la programmazione può risultare idonea a diversificare la distribuzione delle risorse pubblicitarie, in particolare nel caso in cui tali emittenti siano di particolare attrattività in termini di audience.

[105]Nella delibera si fa riferimento all' “identificazione tramite un procedura competitiva gestita dall’Autorità (come in Francia ovvero in Svezia) di una griglia minima di programmi (channel-line-up) che sia garantita su tutto il territorio nazionale”.

[106]Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) prevedeva, per l’anno 2004, un contributo statale pari a 150 euro da corrispondere a ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola, per l’anno in corso, con il pagamento del canone, che acquistasse o noleggiasse un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Per la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione del contributo statale era successivamente intervenuto, sulla base del medesimo articolo 4 (comma 4), il D.M. 30 dicembre 2003. Il comma 211 dell’articolo 1 della legge 311/2004 ha rifinanziato l’intervento per l’anno 2005, prevedendo un contributo statale pari a 70 euro  rimandando, per le procedure di assegnazione dei contributi, a quanto stabilito per all’anno 2004 dal DM 30 dicembre 2003.

[107]  Alla erogazione del contributo suddetto si è provveduto attingendo, entro il limite di 6 milioni di euro, alle disponibilità del Fondo - istituito con il comma 250 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per l’anno 2005, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

[108]Art. 1, comma 6, lett. a), numeri 1) e 2)..

[109]Si ricorda che anche l’articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259/2003) prevede che il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica  e che la predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

[110]L’ultimo piano nazionale di ripartizione è stato approvato con il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, che ha sostituito il precedente decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000 principalmente per tre ordini di motivi: la necessità di adeguare il piano nazionale al quadro regolamentare internazionale in materia di attribuzione di bande di frequenza; l’esigenza di ampliare il campo delle frequenze in ragione degli sviluppi tecnologici e la necessità di recepire le decisioni e le raccomandazioni emanate in sede di Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) al fine di armonizzare gli ambiti regolamentari.

[111]Decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 recante Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422.

[112]Decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 recante Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650.

[113]Si ricorda che la legge di riforma del sistema radiotelevisivo a cui si fa riferimento (legge n. 249/1997) reca la data del 31 luglio 1997.

[114]Legge 30 aprile 1998, n. 122 recante Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

[115]Nella delibera n. 68/1998, l’Autorità precisava che il Piano introduceva un mutamento di grandi proporzioni nell'assetto strutturale del sistema televisivo italiano, dal momento che “dal 1977-78, quando cominciano a trasmettere in numero sempre crescente le televisioni commerciali e di fatto viene sconvolto il precedente utilizzo dei canali , stabilito in relazione all'attività dell'impresa pubblica (l'unica esistente), l'impiego delle risorse radioelettriche è stato regolato in forma privata, come effetto naturale delle azioni e dei contratti decisi dagli operatori”.

[116]Decreto legge 30 gennaio 1999, n.15 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n.78.

[117] Procedura d’infrazione n. 2005/5086.

[118]Nel settore radiotelevisivo, il termine

-          switch-on” indica l’avvio della trasmissione in digitale;

-          "switchover" indica la migrazione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, dall'introduzione del digitale fino allo "switch-off" della trasmissione in tecnica analogica, cioè il periodo in cui la trasmissione in digitale e quella in analogico convivono.

-          switch-off” indica la fine della trasmissione in analogico.

[119] L’articolo 2 della direttiva 2002/77/CE fa espresso divieto agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico. L’articolo 4 dispone che gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e che l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

[120]L’articolo 88, paragrafo 2, stabilisce che qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le proprie osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del TCE o che esso è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato in questione deve sopprimerlo o modificarlo entro i termini da essa fissati. Se entro il termine prestablito lo Stato non si adegua a tale decisione, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato possono adire direttamente la Corte di Giustizia. Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto istituito o da istituirsi da parte di uno Stato membro, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui all’articolo 89, quando tale decisione sia giustificata da circostanze eccezionali. Se neo riguardi di tale aiuto la Commissione ha avviato la procedura di indagine prevista dal presente paragrafo, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sarà pronunciato al riguardo. Se tuttavia il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

[121] Italia - Aiuto C 52/2005 (ex NN 88/2005) – Contributi ai decoder digitali (GUUE 19 maggio 2006).

[122]L’articolo 87, par.1 del trattato CE, indica una serie di condizioni per stabilire la presenza di aiuto di Stato: si deve trattare di un intervento statale o tramite risorse statali; l’intervento deve accordare un vantaggio al beneficiario; deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza; deve essere atto a incidere sugli scambi tra stati membri.

[123]           Le tecnologie ‘proprietarie’ sono basate su standard proprietari, ideate e realizzate da un gruppo di soggetti, dette anche ‘chiuse’ per differenziarle dalle tecnologie ‘aperte’, basate su standard documentati accessibili e gratuiti.

[124] Per "inserimento di prodotti" si intende ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio ....in un programma .... dietro pagamento o altro compenso.

 

*     Al riguardo, si segnala che l’articolo 3, comma 8, del disegno di legge in esame definisce capacità trasmissiva complessiva quella risultante dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

**    Al riguardo, si veda il comma 1, lett. b), e il comma 2 dell’articolo 6 del provvedimento in esame che modificano, rispettivamente, la composizione e la denominazione dell’attuale sistema integrato delle comunicazioni.