Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e A.C. 1747 - Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni
Riferimenti:
AC n. 1746-bis/XV   AC n. 1747/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 9
Data: 09/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e A.C. 1747

Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/9

 

 

9 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

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file: TR0031


INDICE

 

PARTE I Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1.Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente  3

§      1.1Il quadro generale riassuntivo  3

§      1.2Le variazioni rispetto alle previsioni 2006  5

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009   9

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  10

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  11

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  12

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato  13

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato  14

La disciplina contabile: la legge finanziaria  19

PARTE II Ambiti di competenza della IX Commissione

Ministero dei Trasporti25

§      Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2007  25

§      1. Il bilancio di competenza  25

§      2. Analisi per centri di responsabilità  27

§      3. I residui e le autorizzazioni di cassa  39

Ministero delle Infrastrutture  40

§      Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2007  40

§      U.P.B. di interesse per il settore dei trasporti40

Ministero delle Comunicazioni44

§      Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2007  44

§      1. Il bilancio di competenza 2007  44

§      2. Analisi per centri di responsabilità  44

§      3. I residui e le autorizzazioni di cassa  51

Ministero dell’economia e delle finanze  53

§      1. U.P.B. di interesse per il settore dei trasporti53

§      2. U.P.B. di interesse per il settore delle comunicazioni59

Le tabelle del disegno di legge finanziaria 2007   62

§      Trasporti e infrastrutture  62

§      Comunicazioni70

Articoli della legge finanziaria di interesse della IX Commissione

§      Articolo 16 (Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici)  75

§      Articolo 42 (Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)  87

§      Articolo 57 (Assunzioni di personale)  91

§      Articolo 115 (Imprese pubbliche)  109

§      Articolo 117 (Autotrasporto)  111

§      Articolo 118 (Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti)  114

§      Articolo 119 (Modifica all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)  118

§      Articolo 121 (Infrastrutture per la larga banda)  120

§      Articolo 122 (Transizione alla televisione digitale)  124

§      Articolo 134 (Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa - Interessi intercalari - Rete tradizionale)  128

§      Articolo 135 (Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)  135

§      Articolo 136 (Autonomia finanziaria delle autorità portuali)  138

§      Articolo 137 (Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale)  149

§      Articolo 140 (Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa)  155

§      Articolo 141 (Strade di rilievo nazionale ed autostrade)  159

§      Articolo 142 (Finanziamento ANAS Spa)  161

§      Articolo 143 (Miglioramento della mobilità dei pendolari)  173

§      Articolo 144 (Sicurezza dei trasporti)  177

§      Articolo 145 (Interventi per la sicurezza ferroviaria)  180

§      Articolo 146 (Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica)  183

§      Articolo 147 (Rottamazione traghetti)  185

§      Articolo 183 (Rifinanziamento del trasporto pubblico locale)  188

§      Articolo 191 (Contributo all'emittenza locale)  191

§      Articolo 214 (Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti)  193

Disposizioni di carattere generale del disegno di legge finanziaria

§      Articolo 2 (Effetti sui saldi di finanza pubblica)  201

§      Articolo 53 (Contenimento della spesa)  207

 

GLOSSARIO DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA   213

 

 



PARTE I
Il disegno di legge di bilancio per il 2007

 


1.       Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1    Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)      Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)      Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2    Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –       Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 -Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 -Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 -Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –       Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


 

PARTE II
Ambiti di competenza della IX Commissione


Ministero dei Trasporti

Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2007

1. Il bilancio di competenza

Si ricorda preliminarmente che, a seguito della riorganizzazione dei Ministeri operata dapprima con D.Lgs. 300 del 1999[2] (articoli da 41 a 44), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assorbiva le competenze dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, e parte delle competenze dell’ex Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio. Una più recente riorganizzazione dei Ministeri operata dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[3], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ha ripartito le funzioni attribuite all’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti con conseguente superamento della struttura unitaria.

L’articolo 1, comma 5, del DL citato istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendogli talune competenze proprie dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le relative risorse finanziarie. In adempimento a quanto previsto dal decreto-legge, la struttura del nuovo Ministero risulta determinata in quattro centri di responsabilità con separata indicazione delle dotazioni complessive di bilancio (vedi infra).

Il nuovo Ministero dei trasporti, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di bilancio, è chiamato a svolgere il compito di coordinamento e integrazione delle politiche dei trasporti, di programmazione dei servizi di mobilità, di regolamentazione delle attività di gestione a tutela della qualità del servizio e della competizione tra operatori, di tutela della sicurezza e del miglioramento della qualità dei trasporti nell’interesse dei cittadini.

 

Lo stato di previsione per il 2007 del Ministero dei trasporti (Tabella 16), reca spese in termini di competenza per complessivi 2.945,6 milioni di euro,pari all’0,45% delle spese finali del bilancio dello Stato (646.517 milioni di euro).

 

L’autorizzazione di cassa complessiva è fissata in 3.1875,5 milioni di euro.

 

La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 2007 è stata valutata complessivamente in 1.782,6 milioni di euro di cui 356,3 per le unità previsionali di parte corrente e 1.426,3 milioni per le unità previsionali di conto capitale. Come noto, la consistenza presunta dei residui passivi concorre, insieme alle somme proposte per la competenza dell’anno 2007, a determinare il volume della massa spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa dello stato di previsione del Ministero.

 

La ripartizione del bilancio di previsione in unità previsionali, oggetto dell'approvazione parlamentare, avviene sulla base di aree omogenee relative a funzioni, servizi, programmi e progetti, mentre l'ulteriore suddivisione per capitoli, che costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione, controllo e rendicontazione, ha per il Parlamento rilevanza esclusivamente conoscitiva.

Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite a seconda che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello inferiore.

Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne rendano necessaria l'articolazione in unità previsionali a sé stanti.

Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.

 

Appare importante rilevare che la relazione di accompagnamento della tabella 16 precisa come nell’ambito della ristrutturazione dei capitoli del nuovo ministero dei trasporti rispetto all’ex ministero delle infrastrutture e dei trasporti,è stato scelto di raggruppare sotto un unico capitolo i capitoli della medesima UPB che presentano la medesima classificazione economica SEC 95 che vengono a costituire specifici articoli (piani di gestione) del capitolo unico. La finalità del raggruppamento è da rinvenirsi nella conseguente maggiore flessibilità gestionale, essendo possibile applicare in maniera più agile la variazione compensativa tra capitoli del medesimo stato di previsione. La gestione separata dei diversi interventi nel capitolo unico prosegue a livello di articolo all’interno del capitolo medesimo.

 

Distinguendo quindi le spese secondo leunità previsionali di base, suddivise in unità relative alla spesa corrente (unità per il funzionamento e unità per interventi) ed unità relative alla spesa in conto capitale, si riscontrano complessivamente nello stato di previsione del Ministero dei trasporti:

                

Ø      2106, 4 milioni di euro per la Parte Corrente

Ø      839, 2 milioni di euro per la parte in conto capitale

 

Laa spesa di parte corrente supera il 70% delle spese complessive del Ministero. Tale ripartizione evidenzia il carattere di centro di spesa in conto corrente del Ministero.

 

Stanziamenti per il settore dei trasporti insistono anche sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’economia e delle finanze (per i quali vedi infra)

 

2. Analisi per centri di responsabilità

2.1. Ministero dei  trasporti[4]

Il progetto di bilancio di previsione per il 2007 considera, per il Ministero dei trasporti, 4 Centri di responsabilità amministrativa che corrispondono alle seguenti Direzioni generali: Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti e Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, Capitanerie di porto. Tali centri di responsabilità sono analoghi ad alcuni dei centri di responsabilità previsti per l’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La suddivisione delle spese per centro di responsabilità dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 2007 è la seguente:

 

1.      Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro la cui dotazione di competenza è pari a 9,5 milioni di euro. Su questo centro di responsabilità sono allocate risorse di sola parte corrente; per completezza si segnala che la dotazione di competenza del medesimo centro di responsabilità del nuovo Ministero delle infrastrutture ammonta a 970 milioni di euro complessivi, suddivisi in 13,6 milioni di parte corrente e 956,6 in conto capitale, interamente allocati nella UPB 1.2.10.2 Fondo opere strategiche;

2.      Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti con spese pari a 1.725,4 milioni di euro; è opportuno segnalare che tale somma risulta inferiore di circa 600 milioni di euro rispetto a quella del Dipartimento per i trasporto terrestri dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; appare tuttavia necessario rilevare che alcune delle somme ivi presenti sono state allocate sul Ministero delle infrastrutture, anziché su quello dei trasporti, per una migliore allocazione delle risorse, come evidenziato dalla stessa tabella 16[5]

3.      Navigazione e trasportomarittimo e aereo con 619,1 milioni di euro, con una variazione negativa pari a – 730 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006; per questo centro di responsabilità valgono le considerazioni di cui supra;

4.      Capitanerie di porto la cui dotazione di competenza è pari a 591,5 milioni di euro, con una dotazione sostanzialmente analoga a quella risultante dall’assestamento (pari a circa 585 milioni di euro).

 

 

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di responsabilità, la maggior parte degli stanziamenti relativi all’ex Ministero dei trasporti e della navigazione (di competenza della IX Commissione) risulta iscritta al centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti la cui dotazione, pari 1.725,4 milioni di euro rappresenta il 58,6% della complessiva previsione di spesa del Ministero per il 2007.

Seguono il centro di responsabilità Navigazione e trasporto marittimo ed aereo con spese previste pari a 619,1 milioni di euro (21% del totale del Ministero) e Capitanerie di porto con 591,5 milioni di euro, pari al 20% del totale.

Centro di responsabilità
Trasporti terrestri, personale, affari generali
e pianificazione generale dei trasporti

residui

928.996.727

competenza

1.725.377.035

cassa

1.901.842.119

 

In relazione al centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, delle spese complessive che risultano pari a 1.725,38 milioni di euro, quelle di parte correnteammontano a 1.243,22 milioni di euro.

Lo stanziamento di parte corrente risulta ripartito principalmente tra le seguenti unità previsionali di base:

2.1.2.3 Trasporti pubblici locali (685,44 milioni di euro), invariata rispetto alla dotazione assestata per il 2006, per lo più ripartiti nei seguenti capitoli:

-       .1314 (Somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale: 414,3 milioni di euro. La somma è analoga a quella assestata.

Si ricorda che il D.L. 21 febbraio 2005 n. 16, recante Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, [6], all’articolo 1, comma 2 ha autorizzato la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005 al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale; per la copertura dell’onere il comma ha previsto che si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge medesimo e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato.

-       1312 (Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti dall’ammortamento dei mutui contratti dalle aziende esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in gestione commissariale governativa ed in regime di concessione) con uno stanziamento pari a 170,43 milioni di euro, dato analogo alle previsioni assestate per il 2006;

-       1311 (Concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario): 100,71 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato.

 

2.1.1.0 Funzionamento (235 milioni di euro) assorbiti in larga parte da oneri riferiti al personale.

 

2.1.2.11 Autotrasporto merci (78,7 milioni di euro) completamente assorbito dal Cap. 1330 (Somme assegnate al comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori e alla consulta generale per l’autotrasporto). Rispetto al dato assestato per il 2006 si rileva una diminuzione delle somme in capo a tale capitolo pari a 110,4 milioni di euro. Tale capitolo assomma gli stanziamenti dei precedenti capitoli della UPB, in virtù della scelta di raggruppamento in un unico aggregato dei capitoli della UPB che presentano la medesima classificazione economica SEC 95 (vedi supra).

Rispetto alla diminuzione complessiva di 110,4 milioni di euro, 80 milioni di euro sono imputabili alla cessazione dell’autorizzazione legislativa del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005). In realtà sul Fondo, istituito per agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006, l’articolo 117 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) ha allocato ulteriori 520 milioni di euro per l’anno 2007.

 

L’articolo 2, comma 3, del D.L. 28 dicembre 1998 n. 451, recante Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto[7]ha assegnato per l'anno 1998 al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

L’articolo 45, comma 1, lettera c) della legge finanziaria per il 2000[8] ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2000 la spesa annua di lire 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del DL 451/1998 (pari a 67,139 milioni di euro).

L’articolo 15 della legge finanziaria per il 2002[9] ha autorizzato per il solo anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del DL 451/1998.

L’articolo 16, comma 2 del DL. 30-9-2003 n. 269 [10] ha autorizzato a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro, portando lo stanziamento a 77,47 milioni di euro)

L’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria per il 2005[11] ha autorizzato per il solo anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.

 

Quanto alla consulta generale per l’autotrasporto, lo stanziamento è stato disposto in seguito all’art. 17, comma 3-ter del DL 269/2003, che ha autorizzato una spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2004 per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto, ai fini dell’elaborazione di strategie di ammodernamento e riqualificazione dell’autotrasporto delle merci, e in particolare al fine dello sviluppo della logistica e dell’intermodalità.

 

Quanto alla UPB 2.1.2.2 Trasporti in gestione diretta e in concessione  si ricorda che lo stanziamento è stato riallocato nel capitolo 1360 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta ed in concessione all’interno della UPB 2.1.2.1. Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, sul quale è stanziata la somma complessiva di 231,6 milioni di euro, pari al dato assestato per il 2006.

Tale riallocazione è avvenuta in seguito al disposto di cui all’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2006, che ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2006, presso ciascuno stato di previsione, di un apposito fondo nel quale confluiscono gli importi - ivi indicati - delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese.

 

Si segnala inoltre la UPB 2.1.2.12 Pianificazione generale della mobilità, in cui è presente l’unico capitolo 1380 (Compensi per incarichi di studio e consulenza per la elaborazione del piano generale della mobilità) con un stanziamento in conto competenza pari a 222, 40 milioni di euro. A tale proposito si ricorda che l’articolo 119 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) ha previsto l’autorizzazione di 5 milioni per la realizzazione del piano generale di mobilità.

 

Quanto invece alle spese in conto capitale, esse ammontano a circa 482,1 milioni di euro. Tale somma è inferiore al corrispondente dato assestato per il 2006 (pari, per l’ex dipartimento trasporti terrestri, a 1.218,4 milioni di euro). In relazione a ciò si rileva che alcuni stanziamenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comprese nel centro di responsabilità in esame sono confluite nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Vedi infra).[12]

Le principali UPB da segnalare per le spese in conto capitale sono le seguenti:

2.2.3.4 Trasporti in gestione diretta e in concessione (9,17 milioni di euro); il dato assestato per il 2006 riporta uno stanziamento di 380,2 milioni di euro; gran parte dello stanziamento per tale finalità è stato allocato nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (UPB 3.2.3.32). I 9,17 milioni di euro rimasti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti sono quasi interamente assorbiti dal Cap. 7137 (Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle Ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa).

 

 

2.2.3.11 Trasporti pubblici locali (238,96 milioni di euro), analogo rispetto al dato assestato 2006. Lo stanziamento è attribuibile al cap. 7250 (Contributi per l’acquisto e la sostituzione di autobus, nonché per l’acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone), esposto in Tabella F della legge finanziaria, che reca una rimodulazione dello stanziamento (60,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e di 241,62 milioni di euro per gli anni 2010 e successivi).

 

 

2.2.3.6 Trasporto intermodale (161,58 milioni di euro); rispetto al dato assestato per il 2006 della corrispondente UPB si registra un aumento della dotazione di circa 110 milioni di euro, dovuto all’inserimento, all’interno della UPB dei capitoli prima afferenti alla UPB 5.2.3.10 Autotrasporto di cose per conto terzi e cioè:

capitolo 7300 (Fondo per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato) con una dotazione in conto competenza, invariata rispetto al dato assestato, pari a 77,5 milioni di euro;

       7301 (Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti), il cui stanziamento, analogo a quello assestato, risulta pari a 32,5 milioni di euro;

Si ricorda che il Fondo è stato istituito dall’articolo 38, comma 6, del collegato infrastrutture [13] che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie.

-       7302 (Spese per l’innovazione del sistema dell’autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell’intermodalità, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale per l’innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale) con uno stanziamento in conto competenza e cassa pari a 20 milioni di euro, invariato rispetto al dato dell’esercizio finanziario precedente.

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del D.L. 209/2002 che ha autorizzato a tale fine una spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, a decorrere dal 2003. Per effetto dell’articolo 1,. comma 110, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005) il termine di decorrenza della spesa è stato spostato all’anno 2006.

 

Nella unità previsionale sono da segnalarsi inoltre gli interventi in essa ricompresi anche nello scorso esercizio finanziario e cioè:

Cap. 7202 (Spese relative ad interventi per gli interporti situati nelle aree depresse) i cui residui si assestano a 31,8 milioni di euro;

7201 (Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali) con uno stanziamento in conto competenza pari a 25.6 milioni di euro e in conto residui pari a 65.6 milioni di euro, con un decremento rispetto al dato assestato di circa 20 milioni di euro;

7200 (Contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto anodi di scambio viario intermodali) con uno stanziamento in conto competenza e cassa pari a 6 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato. Il capitolo risulta esposto in tabella F al disegno di legge finanziaria che prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro per l’anno 2007.

L’articolo 1, comma 456 della legge finanziaria per il 2005 [14] ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali.

 

Da segnalarsi infine la UPB di nuova istituzione 2.2.3.14. Sicurezza stradale e del veicolo con stanziamento in conto competenza pari a 41,5 milioni di euro.

All’interno della UPB si ricordano i seguenti capitoli:

§      capitolo 7393 (Annualità quindicennali per gli interventi connessi all’attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale) con uno stanziamento in conto competenza pari a 33,6 milioni di euro, e residui per 88,6 milioni di euro;

Si ricorda che l’articolo 145 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) ha disposto un’autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l’attuazione, la valutazione di efficacia e l’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

§      capitolo 7392 (Spese per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti) con una dotazione di 1,2 milioni di euro. Il capitolo risulta esposto in tabella F del disegno di legge finanziaria.

 

Centro di responsabilità
Navigazione marittima ed aerea

residui

722.497.262

competenza

619.089.983

cassa

682.451.199

 

 

In relazione al centro di responsabilità Navigazione marittima ed aerea, le cui spese complessive ammontano a 619,1 milioni di euro, le spese di parte corrente ammontano a circa 315,7 milioni di euro, con un decremento, rispetto alle previsioni assestate, pari a circa 90 milioni di euro; gli stanziamenti risultano ripartiti principalmente tra le seguenti unità previsionali di base:

 

3.1.2.17. Autostrade del mare (ex 4.1.2.3 Imprese navalmeccaniche e armatoriali) con una dotazione di 67,76 milioni di euro) allocata nell’unico capitolo 1800 (contributi alle imprese armatoriali per la riduzione di oneri finanziari). Tale capitolo che assomma gli stanziamenti dei precedenti capitoli della UPB, in virtù della scelta di raggruppamento in un unico aggregato dei capitoli della UPB che presentano la medesima classificazione economica SEC 95 (vedi supra)[15].

 

Rispetto alla UPB 3.1.2.10. Società di servizi marittimi, che consta dell’unico capitolo 2041 (Sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti a carattere postale e commerciale), si ricorda che essa è mantenuta in bilancio per memoria, poichè lo stanziamento è stato riallocato nel capitolo 1360 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta ed in concessione all’interno della UPB 2.1.2.1. Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, sul quale è stanziata la somma complessiva di 231,6 milioni di euro, pari al dato assestato per il 2006.

Tale riallocazione è avvenuta in seguito al disposto di cui all’articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006, che ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2006, presso ciascuno stato di previsione, di un apposito fondo nel quale confluiscono gli importi - ivi indicati - delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese.

 

3.1.2.3. Sgravi e agevolazioni contributive con uno stanziamento in conto competenza, analogo al dato assestato per il 2006, pari a 157,3 milioni di euro; a valere sull’unico capitolo cap. 1880 Sgravi contributivi in favore delle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio. Tale capitolo assomma gli stanziamenti dei precedenti capitoli della UPB, in virtù della scelta di raggruppamento in un unico aggregato dei capitoli della UPB che presentano la medesima classificazione economica SEC 95 (vedi supra).

 

3.1.2.1.15 Sicurezza del trasporto aereo (ex 4.1.2.13. Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC) con una dotazione di 62,7 milioni di euro. Tale UPB consta dell’unico cap. 1921 (Somme da trasferire all’Ente nazionale per l’aviazione civile), esposto in tabella C della legge finanziaria, che prevede uno stanziamento pari a 62,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009).

 

La UPB 3.1.2.9 Contributi ad enti ed altri organismi consta dell’unico capitolo 1952 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – esposto in tabella C della legge finanziaria - che ha uno stanziamento pari a 343 mila euro.

La U.P.B. 3.1.2.16 Sicurezza in mare (ex 4.1.2.7 Centro internazionale radio medico) (0,62 milioni di euro) consta dell’unico capitolo 1850 (Contributo al centro internazionale radio medico CIRM) esposto in tabella C della legge finanziaria.

 

La U.P.B. 3.1.2.2 Interventi previdenziali lavoratori marittimi (1,05 milioni di euro) consta dell’unico capitolo 1870 (Contributo alla spesa sostenuta dall’INPS in conseguenza del riconoscimento agli effetti delle prestazioni dallo stesso erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile, nonché di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione) che non ha subito variazioni rispetto al dato assestato pari a 1058, 7 mila euro.

 

La U.P.B. 3.1.2.4 Accordi ed organismi internazionali (0,77 milioni di euro) consta dell’unico capitolo 1891 (Contributi ad organismi internazionali per attività interessanti la navigazione, il cui stanziamento risulta invariato rispetto all’esercizio finanziario precedente e al dato assestato.

 

La U.P.B. 3.1.2.5  Oneri di servizio pubblico aereo (2,07 milioni di euro) consta dell’unico capitolo 1942 (Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali) con dotazione  in conto competenza e cassa pari a 2,07 milioni di euro.

 

La U.P.B. 3.1.2.6 Nautica da diporto (5,16 milioni di euro) consta dell’unico capitolo 1962 (Spese destinate al settore della nautica da diporto per la promozione di trasporti marittimi sicuri anche mediante il finanziamento di studi e ricerche) con dotazione  in conto competenza e cassa pari a 5,16 milioni di euro, invariata rispetto all’esercizio finanziario precedente e al dato assestato.

 

Quanto alla UPB 3.1.2.11. Trasporti in gestione diretta e in concessione (mantenuta in bilancio per memoria), è da segnalare che anch’essa risulta ricompresa nella UPB 2.1.2.1. Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1,1 della legge finanziaria per il 2006 (vedi supra). In tale UPB si rinviene l’unico capitolo 1970 (spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale, anticipazioni di spese per provvedimenti d’ufficio).

 

Quanto alle spese in conto capitale, interamente ascrivibili agli investimenti, esse ammontano a circa 303,4 milioni di euro; rispetto al dato assestato si rileva un decremento pari a 641,9 milioni di euro, ascrivibile alla riallocazione di parte del somme nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Le spese in conto capitale sono ripartite principalmente tra le seguenti unità previsionali di base:

3.2.3.1.Autostrade del mare (ex 4.2.3.1 Imprese navalmeccaniche ed armatoriali)  221,37 milioni di euro (il dato assestato era pari a 389,52 milioni di euro.

Lo stanziamento è relativo in gran parte al capitolo 7601 (Contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale), la cui dotazione complessiva è pari a 148,7 milioni di euro (rispetto al dato assestato di 300 milioni di euro).

La restante parte dello stanziamento è allocata principalmente sui seguenti capitoli:

- capitolo 7607 (Anticipazioni sulle rate dei contributi sul credito navale alle imprese amatoriali) sono allocati 28,88 milioni di euro, senza variazioni rispetto allo stanziamento disposto dalla legge di bilancio per il 2006 e al dato assestato;

-      capitolo 7609 (contributi per la demolizione di navi cisterna) con uno stanziamento pari a 10,8 milioni di euro;

-      capitolo 7612 (Fondo per favorir la demolizione del naviglio cisterniero obsoleto) con uno stanziamento pari a 12 milioni in conto competenza e cassa.

-      capitolo 7605 (contributo All’INSEAN e al CETENA nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo) con uno stanziamento pari a 8,28 milioni di euro.

 

3.2.3.5. Trasporti pubblici locali (59,2 milioni di euro) il cui stanziamento complessivo risulta assorbito per lo più dai seguenti capitoli:

-      capitolo 7700 (Spese per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto) con uno stanziamento in competenza e cassa di 43,24 milioni di euro;

-      capitolo 7613 (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale) con uno stanziamento in competenza e cassa pari a 10 milioni di euro.

Tale fondo è stato istituito dall’articolo 4 della legge n. 13/2006 con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1756) reca un contributo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la demolizione di traghetti non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età sia superiore a venti anni.

 

3.2.3.11 Sicurezza del trasporto aereo (ex 4.2.3.12. Ente nazionale per l’aviazione civile) con una dotazione pari a 22,74 milioni di euro, invariata rispetto al dato assestato, a valere sull’unico capitolo 7740 - esposto in tabella C della legge finanziaria - Somme da trasferire all’Ente nazionale per l’aviazione civile.


Centro di responsabilità
Capitanerie di porto

residui

131.086.896

competenza

591.553.854

cassa

593.931.880

 

Quanto al centro di responsabilità Capitanerie di porto, delle spese complessive pari a 591,5 milioni di euro, quelle di parte corrente ammontano a circa 537,96 milioni di euro, dotazione sostanzialmente analoga a quella assestata.

Lo stanziamento in conto competenza di parte corrente è relativo in gran parte all’unità previsionale di base 4.1.1.1 Spese generali di funzionamento con una dotazione di circa 530,6 milioni di euro. Nell’ambito di tale unità i capitoli di maggiore rilevanza sono il cap. 2043 (Stipendi, assegni ed altre indennità mensili previste per legge al personale militare), con 312,07 milioni di euro e il cap. 2050 (Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare) con 87,5 milioni di euro.

Da segnalare inoltre le UPB 4.1.1.4 Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio, con una dotazione complessiva pari a 15,3 milioni di euro (lievemente inferiore al dato assestato); 4.1.1.6 Mezzi operativi e strumentalicon una dotazione pari a 11,6 milioni di euro (anch’esso lievemente inferiore al dato assestato); 4.1.1.7 Sicurezza della navigazione con 20,9 milioni di euro (con un incremento rispetto al dato assestato).

 

Le spese in conto capitaledel centro di responsabilità ammontano a 53,59 milioni di euro, con un incremento rispetto al dato assestato (49, 6 milioni di euro). Lo stanziamento di competenza è allocato in larga parte sulla UPB 4.2.3.7 Sicurezza in mare e nei porti, che ha una dotazione di competenza di 50,37 milioni di euro.

Per completezza, si ricorda che l’articolo 135 comma 1 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) destina 5 dei 100 milioni di euro con i quali si provvede al rifinanziamento del Programma infrastrutture strategiche a contributi quindicennali a decorrere dall’anno 2007per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto. Il comma 2 del medesimo articolo autorizza un contributo annuale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

 

3. I residui e le autorizzazioni di cassa

Lo stato di previsione, a legislazione vigente, del Ministero dei trasporti riporta anche i dati relativi alla consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2007: 1.782,6 milioni di euro, di cui 356,3 milioni di euro  relativi alle unità previsionali di base di parte corrente e 1.426,3 milioni di euro relativi a quelle in conto capitale.

La consistenza presunta dei residui[16] concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 2007 (pari, come si ricorda a 2.945,6 milioni di euro), a determinare il volume della massa spendibile (pari quindi a 4.728,2 milioni di euro) , ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento ossia l'autorizzazione di cassa (pari a 3.187,5).

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato dalla massa spendibile, in quanto è definito dal Governo tenendo conto anche del criterio del "coefficiente di realizzazione della spesa", ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di stimare la effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso del 2007 possono influenzare il volume dei pagamenti.

Data una massa spendibile di 4.728,2 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 3187,5 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione  risulta del 67,41% (superiore a quello calcolato in sede di disegno di legge di bilancio dell’anno precedente per l’ex ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari al 59,02%).


Ministero delle Infrastrutture

Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2007

U.P.B. di interesse per il settore dei trasporti

Gli stanziamenti per il settore dei trasporti insistono, oltre che sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti, anche sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10).

Si tratta in larga parte di stanziamenti precedentemente allocati negli ex centri di responsabilità Dipartimento per i trasporti terrestri e Dipartimento navigazione marittima ed aerea all’interno dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativi ad interventi infrastrutturali e quindi sostanzialmente relativi a spese in conto capitale.

 

trasferimenti di parte corrente

Tra le UPB di parte corrente appare opportuno segnalare la UPB 2.1.2.12 Manutenzione opere marittime (ex UPB 4.1.2.11. del centro di responsabilità Trasporti terrestri dell’ex Ministero delle infrastrutture e trasporti), il cui stanziamento  è pari a 2,2 milioni di euro, completamente assorbiti dal capitolo 1380 (Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria, 1a classe e delle opere marittime, manutenzione e  riparazione delle opere edilizie in servizio dell’attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti). Rispetto al dato assestato si registra un decremento di 1,2 milioni di euro.

 

trasferimenti di parte capitale

Tra i trasferimenti in conto capitale prima afferenti a centri di responsabilità riconducibili ai trasporti si segnalano gli interventi per il trasporto rapido di massa, gli interventi per la mobilità ciclistica, per le opere marittime e portuali e per i trasporti in gestione diretta e in concessione.

 

trasporto rapido di massa

§         UPB 2.2.3.13 Trasporto rapido di massa con una dotazione complessiva di 15,5 milioni di euro, assorbiti dall’unico capitolo 7240 (Concorso dello stato nella spesa per la realizzazione di interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, e parcheggi a favore di comuni, di consorzi pubblici per i servizi di trasporto di società).;

§         UPB 3.2.3.12 trasporto rapido di massa (ex UPB 5.2.3.9. del centro di responsabilità trasporti terrestri dell’ex Ministero infrastrutture e trasporti) con uno stanziamento complessivo pari a 413,76 milioni di euro (omogeneo rispetto al dato assestato), ripartiti essenzialmente tra i seguenti capitoli:

o              7561 (Concorso dello Stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane) con uno stanziamento pari a 205,52 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al dato dell’esercizio precedente;

o     7563 (Contributi per capitale ed interessi derivanti dall’ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, contratti per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati) con uno stanziamento pari a 170,40 milioni di euro, analogo al dato assestato;

o     7562 (Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino), capitolo esposto in Tabella F della legge finanziaria, con uno stanziamento pari a 15,5 milioni di euro, analogo al dato assestato. In tabella F risulta quindi un importo pari a 15,5 milioni di euro per il 2007, di 10,87 milioni di euro per il 2008 e di 18,07 milioni di euro per l’anno 2009.

o     7565 (Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano) con uno stanziamento pari a 10,5 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato;

o                        7566 (Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, Foggia e di Padova) con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato;

o                        7565 (Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Bari) con uno stanziamento pari a 1 milione di euro, invariato rispetto al dato assestato.

 

opere marittime e portuali

§         UPB 3.2.3.30 Opere marittime e portuali (parte dell’ex 4.2.3.3 del centro di responsabilità Navigazione e trasporto marittimo ed aereo dell’ex Ministero infrastrutture e trasporti), con una dotazione complessiva di 215,5 milioni di euro, assorbiti dall’unico capitolo 7754 (Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti), che ha una dotazione invariata rispetto al dato assestato.

§         UPB 2.2.3.18. Opere marittime e portuali (parte dell’ex 4.2.3.3 del centro di responsabilità Navigazione e trasporto marittimo ed aereo dell’ex Ministero infrastrutture e trasporti), con una dotazione complessiva di 268,3 milioni di euro, stanziati sui seguenti capitoli:

o     7260 (Somme da assegnare alle autorità portuali per costruzioni di opere relative ai porti di prima e seconda categoria – prima classe – nonché di quelle edilizie in servizio dell’attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti – difesa di spiagge - Spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime), (Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti), con una dotazione di 166 milioni di euro;

o     7261 (Costruzioni a cura dello Stato di opere - relative ai porti di prima e seconda categoria – prima classe – nonché di quelle edilizie in servizio dell’attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti – difesa di spiagge - Spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime), con uno stanziamento di 84 milioni di euro, rispetto allo stanziamento assestato pari a 87 milioni di euro;

o     7267 (Somma da assegnare all’autorità portuale di Genova per la realizzazione di programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree interessate dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo) , con una dotazione di 9,6 milioni di euro.

 

Mobilità ciclistica

§         UPB 3.2.3.29 Mobilità ciclistica (ex 5.2.3.11 del centro di responsabilità trasporti terrestri dell’ex Ministero infrastrutture e trasporti) con una dotazione complessiva di 7,7 milioni di euro, invariata rispetto al dato assestato, assorbiti dall’unico capitolo 7580 (Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica).

 

trasporti in gestione diretta e in concessione

§         UPB 3.2.3.32 (ex 5.2.3.4 del centro di responsabilità trasporti terrestri dell’ex Ministero infrastrutture e trasporti) con una dotazione complessiva di 368,8 milioni di euro, con una leggera flessione rispetto al dato assestato (380,2 milioni di euro). Lo stanziamento è a valere sul capitolo 7760 (Concessione di contributi per capitale ed interessi, derivanti dall’ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le Ferrovie in regimedi concessione e in regime commissariale e in gestione governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti).

Altri interventi presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture che per completezza appare opportuno segnalare sono quelli relativi al fondo per le opere strategiche e alle opere stradali.

 

fondo opere strategiche

§         UPB 1.2.10.2 Fondo opere strategiche, con una dotazione complessiva di 956,6 milioni di euro, assorbiti dall’unico capitolo 7060 (Fondo da ripartire per la progettazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche), esposto in tabella F della legge finanziaria. (che prevede 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e complessivi 2.268 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2021)

 

opere stradali

§         UPB 3.2.3.8 Opere stradali, con una dotazione complessiva di 209 milioni di euro, assorbiti, quanto a 129,3 milioni di euro, dalcapitolo 7500 (Fondo per la realizzazione di interventi in favore del sistema autostradale).

 

 


Ministero delle Comunicazioni

Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2007

1. Il bilancio di competenza 2007

Lo stato di previsione per il 2007 del Ministero delle comunicazioni (Tabella 11), reca spese, in termini di competenza, per complessivi 229,0 milioni di euro; la spesa indicata dalle previsioni assestate per il 2006 risultava pari a 252,3 milioni di euro; rispetto a tali previsioni si registra un decremento di 23,3 milioni di euro, pari a 9,04 per cento dello stanziamento. Si ricorda che lo stanziamento iniziale per l’esercizio finanziario precedente (2006) risultava pari a 238,6 milioni di euro.

 

Lo stanziamento di competenza per il 2007 risulta suddiviso in:

 

§         186,78 milioni di euro  per le spese correnti, pari all’81,55% del totale[17];

§         42,25 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 18,45% del totale.

Per le spese di parte corrente  e per quelle di conto capitale il dato è sostanzialmente coerente con quello dell’anno finanziario precedente (che registrava spese correnti iniziali per 192,87 milioni di euro e spese in conto capitale per 45,74 milioni di euro) .

 

L’autorizzazione di cassa  complessiva è pari a 233,43 milioni di euro, mentre si registrano residui totali per 181,34 milioni di euro.

.

Ulteriori stanziamenti nel settore sono previsti negli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (vedi infra).

2. Analisi per centri di responsabilità

2.1. Ministero delle comunicazioni

Preliminarmente all’analisi dei centri di spesa del Ministero si ricorda che il DPR 22 giugno 2004 n. 176 , recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni ha provveduto a riorganizzare le direzioni generali cui corrispondono altrettanti centri di responsabilità.

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di responsabilità,la maggior parte degli stanziamenti di competenza risulta iscritta nel centro Servizi di comunicazione elettronica e di radio diffusione con una dotazione che risulta pari, a 104,3 milioni di euro; rispetto allerispetto alle previsioni assestate per il 2006 pari a 134,5 milioni di euro si registra un decremento di circa 30,2 milioni di euro; tale centro di responsabilità rappresenta il 45,49 % della complessiva previsione di spesa del Ministero per il 2007 (rispetto al 51,2 % dell’esercizio precedente)

Tra i restanti centri di responsabilità maggiori risorse sono attribuite ai due seguenti centri:

§         Segretariato generale con uno stanziamento complessivo di competenza pari a 41,2 milioni di euro (17,97% del totale del Ministero).

§         Gestione delle risorse umane con uno stanziamento complessivo di competenza pari a 45,3milioni di euro; rispetto alle previsioni assestate per il 2006 si registra un lieve decremento (pari a 1,6 milioni di euro); tale centro di responsabilità rappresenta il 19,75% dello stanziamento complessivo del Ministero.

Il restante stanziamento di spesa del Ministero è suddiviso tra gli altri centri di responsabilità:

§         l’Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell’informazione con 12,9 milioni di euro (5,63% del totale del Ministero);tale stanziamento registra un lieve decremento rispetto al dato assestato per i 2006 pari a  0,4 milioni di euro;

§         Pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico con 7,8 milioni di euro (3,4% del totale);

§         Gestione delle risorse strumentali ed informative con 7,3 milioni di euro (3,18% del totale);

§         Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro con 8 milioni di euro (3,49% del totale);

§         Regolamentazione del settore postale con 2,5 milioni di euro (1,09% del totale)

 

 

Centro di responsabilità
Segretariato generale

residui

23.106.362

competenza

41.181.746

cassa

41.182.977

 

In relazione al centro di responsabilità Segretariato generale, le spese di parte correnteammontano a 8,06 milioni di euro assorbiti per 5,26 milioni di euro dalla UPB 2.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali e per 2,8 milioni di euro dalla UPB 2.1.1.0 Funzionamento.

 

Quanto alle spese in conto capitale esse ammontano a circa 33,12 milioni di euro, in larga parte assorbiti dalla UPB 2.2.3.4. Reti di comunicazione che registra uno stanziamento complessivo pari a 30 milioni di euro interamente attribuiti al Cap. 7230 (Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione)[18].

La tabella F al disegno di legge finanziaria ha rimodulato lo stanziamento allocando 30 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 50 milioni di euro per l’anno 2009.

 

 La restante parte dello stanziamento in conto capitale del centro di responsabilità n. 2, pari a 3,12 milioni di euro è allocata sulla quasi completamente nella UPB 2.2.3.3 Ricerca scientifica (3,1 milioni di euro)il cui stanziamento è assorbito completamente dal Cap. 7220 (Spese per lo sviluppo ed il potenziamento della ricerca nel campo delle comunicazioni).

Centro di responsabilità
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

residui

128.560.088

competenza

104.273.900

cassa

104.279.914

 

Nel centro di responsabilità Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione la quasi totalità dello stanziamento di competenza pari a 104,27 milioni di euro risulta assorbito dalle spese di parte corrente (104,26 milioni di euro). Di tali spese correnti 98,67 milioni di euro sono stanziati all’interno della UPB 4.1.2.5 Radiodiffusione televisiva locale.

La citata UPB consta di un unico capitolo 3121 (Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale) che assomma gli stanziamenti dei precedenti capitoli della UPB, in virtù della scelta di raggruppamento in un unico aggregato dei capitoli della UPB che presentano la medesima classificazione economica SEC 95 (vedi supra).

 

Si rammenta infine che l’articolo 191 del disegno di legge AC 1746 (legge finanziaria 2007) prevede un incremento del finanziamento annuale a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

 

Nella UPB 4.1.2.3 Diffusione radiofonica delle sedute parlamentari lo stanziamento di competenza e lo stanziamento di cassa( pari nel dato assestato per il 2006, a 8,5 milioni di euro,allocato sull’unico cap. 3021 Oneri per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari ) viene eliminato. Lo stanziamento è iscritto per la sola gestione dei residui in quanto è venuta meno l’autorizzazione legislativa (articolo 4, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004) che autorizzava la spesa di euro 8,5 milioni per il triennio 2004-2006.

 

Quanto alle spese di conto capitale ,esse registrano uno stanziamento pari a 9.000 euro assorbito interamente dalla UPB 4.2.3.2 Beni mobili. All’interno della UPB 4.2.3.4 Apparati di comunicazione, il capitolo 7591 (Contributi per l’acquisto o il noleggio di apparecchi idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività) viene soppresso in quanto è venuta meno la relativa autorizzazione legislativa (articolo 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006).

 

L’articolo 1, comma 572, della legge n. 266/2005 autorizzava un contributo, in caso di acquisto o noleggio di un apparato idoneo a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti di segnali televisivi in tecnica digitale, di  euro 10 milioni per il solo anno 2006.

 

Si rammenta infine che l’articolo 122 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (AC 1746) istituisce presso il Ministero delle comunicazioni il Fondo per il passaggio al digitale, volto a diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, autorizzando la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ad un decreto del Ministro dei trasporti è demandata l’individuazione degli interventi e delle concrete modalità di realizzazione dei medesimi, dei requisiti e delle condizioni per accedere agli interventi, delle categorie di destinatari, della durata delle sperimentazioni, nonché delle modalità di monitoraggio e di verifica.

 

 

Sempre all’interno della UPB 4.2.3.4 Apparati di comunicazione, sul capitolo 7592 (Contributi per l’acquisto, il noleggio o la detenzione in comodato di apparecchi di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet) il dato assestato per il 2006 recava stanziamenti esclusivamente in termini di cassa e di residui, rispettivamente, per 19 milioni di euro e per 20.3 milioni di euro in quanto, già a decorrere dal 2006, erano cessati i contributi previsti dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

 

Il citato comma 211, rifinanziando un intervento già previsto dalla legge finanziaria per il 2004 , volto alla concessione di contributi per la diffusione di ricevitori per la televisione digitale terrestre, ha previsto, per l’anno 2005, un contributo statale pari a 70 euro - nel limite di spesa di 110 milioni di euro complessivi -  da corrispondere a ciascun utente del servizio di radiodiffusione che acquistasse o noleggiasse un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il contributo era corrisposto a condizione che l’utente fosse in regola, per l’anno in corso, con il pagamento del relativo canone di abbonamento.

Il comma 212, rifinanziando anch’esso un intervento previsto dalla citata legge finanziaria per il 2004, ha previsto un contributo - nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2005 - pari a 50 euro in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistino o noleggino o detengano in comodato per almeno un anno un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda via INTERNET (contributo elevato a 75 euro se l’accesso da parte dell’utente alla rete fissa, o alla rete mobile UMTS ricadeva nei comuni il cui territorio fosse ricompresso nelle aree di cui all’Obiettivo 1  e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti).

Si rammenta infine che l’articolo 122  del disegno di legge finanziaria per il 2007 (AC 1746) incrementa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno al fine di completare il suddetto programma e di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda.

 

Centro di responsabilità
Gestione delle risorse umane

residui

6.573.834

competenza

45.262.390

cassa

45.306.236

 

Nel centro di responsabilità Gestione delle risorse umane la quasi totalità dello stanziamento in conto competenza (pari a 45,26 milioni di euro) è assorbito dalle spese di parte corrente (45,25 milioni di euro) in gran parte destinate alla UPB 3.1.1.0 Funzionamento (41,22 milioni di euro).

 

Centro di responsabilità
Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell’informazione

residui

10.728.534

competenza

12.872.038

cassa

13.693.078

 

Nel centro di responsabilità Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell’informazione (con uno stanziamento pari a 12,87 milioni di euro) le spese di parte corrente ammontano a 7,15 milioni di euro, interamente assorbite dalla UPB 7.1.1.0 Funzionamento che, rispetto al dato assestato pari a 6,46 milioni di euro, ha subito una lieve flessione in conto competenza pari a 0,68 milioni di euro.

 

Le spese in conto capitale, che ammontano a 5,7 milioni di euro, hanno subito un decremento pari a 1,1 milioni di euro rispetto allo stanziamento assestato per il 2006.

Dello stanziamento di competenza una larga parte, pari a 3,2 milioni di euro, è allocato sulla UPB 7.2.3.4 Fondazione Ugo Bordoni,[19] che aveva nelle previsioni assestate per il 2006 uno stanziamento  pari a 4,2 milioni di euro.

La restante parte dello stanziamento in conto capitale è assorbita dalla UPB 7.2.3.3 Ricerca scientifica che registra uno stanziamento pari a 2,16 milioni di euro in conto competenza e cassa, e di 4,5 milioni di euro in conto residui.

 

Centro di responsabilità
Pianificazione e gestione dello spazio radioelettrico

residui

6.788.658

competenza

7.765.181

cassa

11.174.673

 

Nel centro di responsabilità Pianificazione e gestione dello spazio radioelettrico lo stanziamento pari a 7,7  milioni di euro è ripartito in 5,58 milioni di euro per le spese correnti e 2,19 milioni di euro in conto capitale. Il centro di responsabilità ha subito un leggero decremento in conto competenza rispetto al dato assestato per il 2006 pari a 0,26  milioni di euro.

Gran parte delle spese correnti è attribuita alla UPB 5.1.1.0 Funzionamento (5,25  milioni di euro) e la restante parte dello stanziamento è allocata sulla UPB 5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche con 0,3 milioni di euro interamente stanziati sul Cap 3731 (Spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali accessori, attrezzi e utensili di consumo. Spese di esercizio dei mezzi di trasporto adibiti a stazioni mobili. Informatizzazione delle procedure). Tale capitolo ha subito rispetto al dato assestato per il 2006 un decremento di 0,50 milioni di euro.

 

L’analoga UPB in conto capitale 5.2.3.1 Controllo emissioni radioelettriche assorbe 2,17 milioni di euro e, quindi. la quasi totalità dello stanziamento in conto capitale pari,  come detto, a 2,19 milioni di euro, allocati sul capitolo 7621 (Acquisto ed installazione di apparcchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche) .

 

Centro di responsabilità
Gestione delle risorse strumentali ed informative

residui

5.231.606

competenza

7.236.386

cassa

7.338.026

 

Nel centro di responsabilità Gestione delle risorse strumentali ed informative lo stanziamento pari a 7,2 milioni di euro è assorbito per lo più dalle spese in conto corrente (6,1 milioni di euro), di cui buona parte attribuite alla UPB 8.1.1.0 Funzionamento (4,9 milioni di euro

Relativamente alle spese in conto capitale pari a 1,15 milioni di euro, la maggior parte dello stanziamento è allocato nella UPB 8.2.3.1. Informatica di servizio, (0,87 milioni di euro) che ha subito una decurtazione rispetto al dato assestato per il 2006 di 1,52 milioni di euro.

 


Centro di responsabilità
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro

residui

304.618

competenza

7.976.616

cassa

7.976.616

 

 

Nel centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro la quasi totalità dello stanziamento pari a 7,97 milioni di euro è assorbita dalle spese di natura corrente (7,93 milioni di euro)  destinate totalmente alla UPB 1.1.1.0. Funzionamento.

 

Centro di responsabilità
Regolamentazione del settore postale

residui

51.381

competenza

2.471.628

cassa

2.475.414

 

Quanto al centro di responsabilità Regolamentazione del settore postale lo stanziamento in conto competenza pari a 2,47 milioni di euro è assorbito quasi interamente dalle spese di natura corrente e in particolare dalla UPB 6.1.1.0 Funzionamento (2,46 milioni di euro).

 

2.2. U.P.B. iscritte nel Ministero dell’economia e delle finanze

Stanziamenti a favore della società Poste italiane S.p.A. e del settore delle telecomunicazioni insistono, oltre che sullo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, anche sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2) per il quale vedi infra.

3. I residui e le autorizzazioni di cassa

Lo stato di previsione, a legislazione vigente, del Ministero delle comunicazioni riporta anche i dati relativi alla consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2007: 181,3 milioni di euro, di cui 135,5 milioni di euro di parte corrente e 45,8 milioni di euro in conto capitale.

Rispetto al volume dei residui[20] passivi in essere al 1° gennaio 2006, quali risultano dal Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 risulta  un decremento di 43,4,3 milioni di euro. Nel disegno di legge di bilancio vie ne evidanziata la tendenza al contenimento del processo di formazione dei residui, tenendo anche conto della diversa consistenza della massa spendibile 2006 rispetto a quella dell’esercizio precedente.

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 2007, a determinare il volume della massa spendibile, pari a 410,3 milioni di euro; si ricorda che la massa spendibile è il limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento o di cassa che per l’anno 2007 è fissata in 233,4 milioni di euro.

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato dalla massa spendibile, in quanto è determinato dal Governo tenendo conto anche del criterio del "coefficiente di realizzazione della spesa", ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di stimare la effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso del 2007 possono influenzare il volume dei pagamenti.

Data una massa spendibile di 410,3 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 233,4 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione risulta essere del 56,88%.

 


Ministero dell’economia e delle finanze

1. U.P.B. di interesse per il settore dei trasporti

Gli stanziamenti per il settore dei trasporti insistono, oltre che sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti, anche sullo stato di previsione per il Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Si tratta, prevalentemente, di trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale, facenti capo ai centro di responsabilità Tesoro (individuato dal numero 3) e Ragioneria Generale dello Stato (individuato dal numero 4).

 

trasferimenti di parte corrente

Tra i principali trasferimenti si segnalano quelli di parte correntedestinati alle Ferrovie dello Stato Spa(vedi anche infra i trasferimenti per oneri del debito pubblico e i trasferimenti in conto capitale); gli stanziamenti di parte corrente risultano ripartiti nel seguente modo:

§         3.1.2.8 Ferrovie dello Stato Spa, il cui stanziamento è confluito nell’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 2197 – UPB 3.1.5.20. Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese) in base all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), così come rideterminato dall’ elenco 3 della legge finanziaria per il 2006. Nella suddetta UPB figurano i seguenti capitoli all’interno dei quali confluiranno gli stanziamenti a seguito della ripartizione del richiamato Fondo tra i diversi Ministeri (tali capitoli risultano attualmente iscritti per la gestione dei residui):

o        cap. 1540 (Somma da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato Spa per i servizi offerti in relazione ai contratti di servizio e di programma da destinare alle Regioni a statuto speciale in attuazione del federalismo amministrativo);

o        cap. 1541 (Somma da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato Spa o a società dalla stessa controllate in relazione agli obblighi di esercizio dell’infrastruttura nonché all’obbligo di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari) con una consistenza di residui pari a 75, 1 milioni di euro;

o        cap. 1542 (Somma da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato Spa o a società dalla stessa controllate in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale) con una consistenza di 315,9 milioni di euro;

o        cap. 1543 (Somma da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato Spa o a società dalla stessa controllate in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto merci) con una consistenza di 285, 1 milioni di euro..

 

§         3.1.2.43 Contratti di programma: anche per tale UPB lo stanziamento è confluito nell’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 2197 – UPB 3.1.5.20. Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese) in base all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), così come rideterminato dall’elenco 3 della legge finanziaria per il 2006. L’unico capitolo presente in tale UPB (capitolo 1850 - Somme da corrispondere in relazione ai contratti di programma stipulati con le imprese pubbliche) è iscritto nel bilancio 2007, per memoria, al fine di assicurare la gestione dello stanziamento che confluirà in esso a seguito della ripartizione del richiamato Fondo tra i diversi Ministeri .

Si ricorda in proposito che l’articolo 134, comma 4 il ddl finanziaria per 2007 (C1746) ha autorizzato per l’anno 2007 la spesa di 311 milioni di euro al fine dell’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti, sostenuti in base a contratti di programma con Rete ferroviaria italiane (RFI) e contratti di servizio di Trenitalia  stipulati con le Regioni.

 

Per i trasferimenti di parte correntedi interesse nel settore dei trasporti si rilevano altresì le seguenti UPB:

§         3.1.2.34 Sistemi ferroviari passanti, con 33,1 milioni di euro, con una lieve decurtazione in conto competenza pari a 0,5 milioni di euro rispetto al dato assestato; tale UPB registra la medesima decurtazione anche in conto cassa; tali decurtazioni sono assorbite dall’unico capitolo 1711(Concorso statale nel pagamento di interessi su mutui contratti da comuni impegnati nella ricostruzione di sistemi ferroviari passanti);

 

§         3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, con 3,84 milioni di euro, che risulta analogo al medesimo dato assestato, interamente destinati al capitolo 1723(Spese di funzionamento dell’ Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), esposto in tabella C del disegno di legge finanziaria;

 

§         4.1.2.19, Gestione lavoratori portuali, con 35,8 milioni di euro sia in conto competenza che in conto cassa; tale UPB registra una diminuzione, rispetto al dato assestato per il 2006, di circa 15 milioni di euro in conto competenza e di 41,5 milioni di euro in conto cassa e la decurtazione di 26,5 milioni di euro dei residui. Lo stanziamento di competenza risulta suddiviso  tra i capitoli 2870 (Somma da erogare alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa per gli interventi nel settore marittimo) con 5 milioni di euro (che assorbe l’intera decurtazione in conto competenza, cassa e  residui) e 2871 (Somma da erogare alla gestione commissariale del Fondo gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione per gli interventi nel settore marittimo) con 30,8 milioni di euro (stanziamento invariato rispetto al dato assestato per il 2006).

 

oneri del debito pubblico

Quanto agli oneri del debito pubblico si segnalano inoltre alcuni capitoli all’interno di UPB più generali; in particolare:

 

§         UPB 3.1.7.1 (Ferrovie dello Stato), con 100 milioni di euro con una variazione negativa pari a 10 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006; lo stanziamento di competenza, come anche la variazione, sono interamente relativi al capitolo 2200(Interessi compresi nelle rate di ammortamento mutui contratti e da contrarre dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.).

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 134 , comma 3, del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) ha autorizzato la spesa di 27 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi per il ripiano degli oneri relativi al debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa per il periodo 1° agosto 2006-31 dicembre 2007 per interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità.

 

§         UPB 3.1.7.6 Altri interessi su mutui: il capitolo 2268 (Rimborso agli istituti di credito della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti in relazione alla liquidazione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali), con 8 milioni di euro, che registra una decurtazione in conto competenza di 4 milioni di euro e di 5,7 milioni di euro in conto cassa rispetto al dato assestato; il capitolo 2266 (Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di ulteriori oneri derivanti dall’applicazione del contratto nazionale degli autoferrotranviari) con uno stanziamento di 4,2 milioni di euro, registra una decurtazione solo in conto cassa di 1,4milioni di euro rispetto al dato assestato;

 

§         UPB 3.1.7.7 Interessi sui mutui Cassa depositi e prestiti: il capitolo 2304 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti nel settore delle metropolitane), con uno stanziamento di 11 milioni di euro (decurtati sia in conto competenza che in conto cassa di 1,5 milioni di eurorispetto al dato assestato per il 2006); il capitolo 2302 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento relative ai mutui e ad altre operazioni finanziarie effettuate nel settore delle imprese radiofoniche ed editoriali, con uno stanziamento in conto competenza e in conto cassa pari a 11 milioni di euro, con una decurtazione di 2 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2006;

 

§         UPB 4.1.7.2 Interessi sui mutui Cassa depositi e prestiti: il capitolo 3109(Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti per il ripiano deficit trasporti), con uno stanziamento di 32 milioni di euro (sostanzialmente analogo al dato assestato).

 

trasferimenti di parte capitale

Tra i trasferimenti in conto capitale si segnalano quelli destinati alle Ferrovie dello Stato, in particolare:

 

§         UPB 3.2.3.15 Ferrovie dello Stato S.p.A, con 558,6 milioni di euro in conto competenza e in conto cassa e un incremento di 143,3 milioni di euro in conto competenza e di 135,3 milioni di euro in conto cassa, nonché una leggera riduzione dei residui ( 8 milioni di euro), che ammontano così a 1.563,1 milioni di euro. Tale UPB consta di tre capitoli esposti in tabella F della legge finanziaria che sono

o        cap. 7122 (Apporto dello Stato all’aumento del capitale sociale dell’impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture) con una dotazione in conto competenza e in conto cassa pari a 176 milioni di euro, ridotta di 100 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2006.. La tabella F stanzia 176 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, 3.500 milioni di euro per il 2009 e complessivi 14.057, 6 milioni di euro per il 2010;

o        cap. 7123 (Apporto dello stato all’aumento del capitale sociale della società Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di opere specifiche) con una dotazione in conto competenza e cassa pari a 182,6 milioni di euro; il capitolo risulta incrementato di 43,4 milioni di euro in conto competenza e di 35,4 milioni di euro in conto cassa rispetto al dato assestato per il 2006. La tabella F stanzia l’intero importo sull’anno 2007.

Si ricorda in proposito che l’articolo 134, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) ha autorizzato per l’anno 2007 un apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato pari a 400 milioni di euro per l’attuazione di un piano di investimento di Trenitalia.

o        cap. 7124 di nuova istituzione (Contributi quindicennali concessi a Ferrovie dello stato Spa per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema di alta velocità/alta capacità” nonché per il finanziamento delle attività preliminari alla realizzazione delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona, incluso il nodo di Verona )con una dotazione di competenza e cassa pari a 200 milioni di euro; il capitolo risulta istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 84, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

Il comma 84 citato ha autorizzato un contributo quindicennale per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema di alta velocità/alta capacità”concessi alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società del gruppo pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 e un ulteriore contributo per 15 anni pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano Genova e Milano – Verona incluso il nodo di Verona

L’articolo 134, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) ha autorizzato la spesa di 900 milioni di euro per il 2008 e 1200 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità.

 

Tra gli altri trasferimenti in conto capitale si segnalano quelli relativi :

·       al settore aereo:

 

§         UPB 3.2.3.41, Aeroporti,con 15,5 milioni di euro in conto competenza e cassa analogo al dato assestato, interamente destinati al capitolo 7350 (Annualità quindicennali per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000).

§         UPB 3.2.3.32 (Ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo):_ il capitolo 7290 (Somme da erogare per la ricapitalizzazione delle società del trasporto aereo)è stato soppresso per insussistenza dei residui.

 

·       al settore navale:

§      UPB 3.2.3.1 Imprese navalmeccaniche ed armatoriali con una dotazione in conto competenza e cassa pari a 19,7 milioni di euro (con una variazione negativa in conto competenza e cassa pari a 19 milioni di euro). Gli stanziamenti di competenza risultano suddivisi tra i seguenti capitoli:

o        1,66 milioni di euro in conto competenza e cassa (ridotti di 19 milioni di euro in conto competenza e cassa rispetto allo stanziamento iniziale e assestato 2006) sul capitolo 7027(Somma da versare per la costituzione del Fondo centrale di garanzia per il credito navale);

o        18 milioni di euro in conto competenza e cassa (invariati rispetto allo stanziamento 2006) sul capitolo 7028 (Somma da erogare per la ricapitalizzazione della società Fincantieri-Cantieri navali italiani Spa).

·           al settore dei trasporti pubblici locali:

§         UPB 3.2.3.6 Metropolitane con stanziamento pari a 29,95 milioni di euro,invariato rispetto allo stanziamento assestato per il 2006, interamente destinato al capitolo7060 (Concorso nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti dai comuni, dai consorzi pubblici per i servizi di trasporto e dalle società a prevalente capitale pubblico con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi).

§         3.2.3.23 Trasporti pubblici locali con stanziamento complessivo pari a 67,65 milioni di euro,invariato rispetto al dato assestato per il 2006, interamente destinato al capitolo 7218 (Ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale);

§         4.2.3.26 Trasporti pubblici locali che registra uno stanziamento solo in conto residui per 25 milioni di euro sul capitolo 7554 (Contributi erariali a favore delle Regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto).

rimborso del debito pubblico

Tra i trasferimenti dovuti al rimborso di prestiti si segnalano in particolare quelli destinati alle Ferrovie dello Stato, nelle seguenti UPB:

 

§         3.3.9.5 Ferrovie dello Stato, che ha una dotazione complessiva di 200 milioni di euro in conto competenza e cassa, imputabili all’unico capitolo 9521 (Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre dalle Ferrovie dello Stato S.p.A): rispetto al dato assestato si registra una flessione di 172 milioni di euro.

 

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 134 , comma 3, del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C1746) ha autorizzato la spesa di 27 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi per il ripiano degli oneri relativi al debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa per il periodo 1° agosto 2006-31 dicembre 2007 per interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità.

§         3.3.9.6, Mutui Cassa depositi e prestiti: il capitolo 9554 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti nel settore delle metropolitane)presenta uno stanziamento di 5 milioni di euro in termini di competenza e cassa; il capitolo 9553 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui e ad altre operazioni finanziarie effettuate nel settore delle imprese radiofoniche e editoriali)presenta uno stanziamentoconpari a 15,2 milioni di euro, con una decurtazione di 7,7 milioni di euro rispetto al dato assestato;

 

§      3.3.9.4 Mutui diversi: il capitolo 9508 (Rimborso agli istituti di credito della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti in relazione alla liquidazione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali), con 80,1 milioni di euro in termini di competenza e cassa è stato decurtato in conto competenza di 52,1 milioni di euro e di 62,4 milioni di euro in conto cassa rispetto al dato assestato.

§      4.3.9.1 Mutui Cassa depositi e prestiti: si segnalail capitolo 9604 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti per il ripiano deficit trasporti), con uno stanziamento di 10 milioni di euro.

2. U.P.B. di interesse per il settore delle comunicazioni

Stanziamenti a favore della società Poste italiane S.p.A. e del settore delle telecomunicazioni insistono, oltre che sullo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, anche sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Si tratta, prevalentemente, di trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale facenti capo principalmente al centro di responsabilità Tesoro (individuato dal numero 3).

trasferimenti di parte corrente

Tra i principali trasferimenti di parte corrente si segnalano quelli relativi alle seguenti UPB:

 

§         3.1.2.4 Poste italiane S.p.A., il cui stanziamento di competenza risulta pari a 40 milioni di euro, assorbiti dall’unico capitolo 1502 (Somma da erogare a Poste italiane Spa per lo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali ivi compresi gli apporti afferenti agli anni pregressi), che mantiene uno stanziamento analogo a quello del dato assestato.

Tale stanziamento è disposto in base all’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2006 (L. 255/2006) che ha autorizzato il Ministero dell’economia a corrispondere a Poste italiane SpA, ai fini della applicazione del contratto di programma 2003-2005, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008

Per completezza si ricorda che all’interno della UPB sono presenti per memoria capitoli i cui stanziamenti sono confluiti nell’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 2197 – UPB 3.1.5.20. Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese) in base all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), così come determinato dall’ elenco 3 della legge finanziaria per il 2006. Nella UPB 3.1.2.4 figurano i seguenti capitoli all’interno dei quali confluiranno gli stanziamenti a seguito della ripartizione del richiamato Fondo tra i diversi Ministeri:

-      1496 (Rimborso alle Poste italiane spa dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali);

-      capitoli 1501 (Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici)..

 

§         3.1.2.43 Contratti di programma: Anche per tale UPB è avvenuta la riallocazione dello stanziamento nel Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 2197 – UPB 3.1.5.20. Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese), come disposto dalla legge finanziaria per il 2006. All’interno di tale UPB è presente il solo capitolo 1850 (Somme da corrispondere in relazione ai contratti di programma stipulati con le imprese pubbliche nonché all’erogazione di incentivi alle imprese).

 

§         3.1.2.19 Istituto postelegrafonici, con una dotazione pari a 810 milioni di euro, afferenti all’unico capitolo 1620 (Somma da corrispondere all’Istituto postelegrafonici per il trattamento di quiescenza del personale  dipendente dalle Poste italiane Spa). Rispetto al dato assestato si registra un incremento pari a 50 milioni di euro;

 

§         3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con 3,92 milioni di euro, allocati sul capitolo 1575 (Spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Rispetto al dato assestato si registra un decremento pari a 5,1 milioni di euro.

 

§         3.1.2.35 Telecomunicazioni, con uno stanziamento in solo conto residui pari a 30,7 milioni di euro, allocato sul capitolo 1715 (Concorso statale nel pagamento degli interessi relativi ai mutui contratti per il finanziamento di programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni); in competenza non sono presenti stanziamenti per cessazione dell’autorizzazione legislativa.

Si ricorda che l’articolo 14, comma 15, della legge finanziaria per il 1985 (L. 887/1984) aveva autorizzato la Cassa depositi e prestiti ad accordare alle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati.

oneri comuni

Quanto agli oneri comuni si evidenzia la Unità previsionale di base 3.1.5.5, Servizio di tesoreria della Poste italiane S.p.A, con 58,7 milioni di euro, con un lieve decremento rispetto al dato assestato, interamente imputati al Cap. 2135(Somma da corrispondere a Poste Italiane Spa per lo svolgimento dei servizi di tesoreria per conto dello Stato, nonché per la movimentazione tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali connessi con tale servizio).

 

oneri del debito pubblico

Quanto agli oneri del debito pubblico si segnala il Cap. 2303(Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento relative ai mutui e ad altre operazioni finanziarie effettuate nel settore delle imprese radiofoniche e editoriali) all’interno della UPB 3.1.7.7 Interessi sui mutui Cassa depositi e prestiti. Tale capitolo registra uno stanziamento di competenza pari a 11 milioni di euro, con un decremento, rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2005, di 2 milioni di euro.

 

spese in conto capitale

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si segnalano le seguenti unità previsionali:

 

§         3.2.3.13 Poste italiane S.p.A, con 240,6 milioni di euro in conto competenza e cassa, imputati interamente al Cap. 7111 (Somma da erogare alle poste italiane SpA per l’ammortamento complessivo o in conto capitale delle anticipazioni concesse dalla cassa depositi e prestiti per il finanziamento di interventi di potenziamento, rinnovo e sviluppo dei servizi). Uno stanziamenti di 280,6 milioni di euro è allocato in conto residui.


 

Le tabelle del disegno di legge finanziaria 2007

Nel presente capitolo verrano esposti gli interventi presenti nelle tabelle del disegno di legge finanziaria di interesse della IX Commissione.

Trasporti e infrastrutture

1. Le tabelle A e B

Le tabelle A e B prevedono rispettivamente gli accantonamenti per il Fondo speciale di parte corrente e per il Fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 2007.

Si ricorda che nel ddl finanziaria 2007, come già nelle precedenti leggi finanziarie, l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale reca solo la menzione del Ministero interessato e del relativo accantonamento, senza precisazione del provvedimento (o dei provvedimenti) per cui viene disposto l'accantonamento.

 

Le tabella A e B del disegno di legge finanziaria per il 2007 non recano accantonamenti né per il Ministero dei trasporti né per quello delle Infrastrutture.

 

2. La tabella C

La legge 25 giugno 1999, n. 208, nell’introdurre significative innovazioni nella disciplina del processo di bilancio, ha modificato la struttura della legge finanziaria, ampliandone il contenuto proprio, contestualmente all’eliminazione del collegato di sessione, la cui area normativa di pertinenza è stata in pratica redistribuita tra la legge finanziaria ed una serie di “collegati di settore”. Particolarmente interessate dalla modifica risultano le tabelle C e D.

La tabella C, nellanuova configurazione, indica le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché le leggi che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti ad enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Un’ulteriore innovazioneè costituita dall’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (attualmente Ministero dell’economia e delle finanze) di un fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Si tratta di uno strumento che rende possibile in corso d’anno l’integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa di parte corrente.

Infine, rispetto alla precedente struttura, sono state inserite nella Tabella C:

a)        le leggi di spesa relative al funzionamento di:

1)   organi di rilievo costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei conti, Consiglio di Stato e TAR);

2)   Autorità di settore (Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici, Autorità per i servizi di pubblica utilità, Garante dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante della concorrenza e del mercato);

3)   Agenzie speciali (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ente nazionale di assistenza al volo, Agenzia nazionale per la protezione ambientale, Agenzie fiscali);

4)   Enti diversi (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore di previdenza di sicurezza del lavoro, SVIMEZ).

In precedenza, i finanziamenti a tali organismi erano iscritti direttamente in bilancio, salvo in alcuni casi;

b)        le leggi di spesa relative ai seguenti fondi:

1)   Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

2)   Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori;

3)   Fondo sanitario di parte corrente limitatamente alla quota di compensazione IRAP costituente regolazione contabile.

Anche tali finanziamenti erano in precedenza iscritti direttamente in bilancio;

c)        le leggi di spesa approvate recentemente, che prevedevano l’inserimento nella Tabella C:

1)   legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, relativo al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

2)   decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 8, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La tabella C reca quantificazioni riguardanti le seguenti leggi di interesse della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni:

 

Ministero dei trasporti

§         legge 6 agosto 1954, n. 721; fondo scorta per le capitanerie di porto; Unità previsionale di base 4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - (cap. 2121): sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

§         -legge n. 267 del 1991 (art. 2, co. 1); attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di conversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante; unità previsionale di base 4.1.1.6. - mezzi operativi e strumentali (cap. 2179): sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

§         legge n. 549 del 1995 (art. 1, co. 43); contributi ad enti, associazioni ed altri organismi; Unità previsionale di base 3.1.2.9. - Contributi ad enti ed altri organismi - (cap. 1952): sono stanziati 343 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

§         DL n. 535 del 1996 conv. con modif. dalla legge n. 647 del 1996 (art. 3); contributo al “Centro internazionale radio-medico  CIRM”; Unità previsionale di base 3.1.2.16 – Sicurezza in mare  – (cap. 1850): sono stanziati 627 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

§         Dlgs. n. 250 del 1997; istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (art. 7); unità previsionale di base 3.1.2.15 – Sicurezza del trasporto aereo (cap. 1921): sono stanziati 62,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Ministero dell’economia e delle finanze

§         Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988; Unità previsionale di base 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato (cap. 1539): sono stanziati 280 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

§      Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee; Unità previsionale di base 3.1.2.37 – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (cap. 1723): sono stanziati 3,84 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

§      Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare UPB 2.1.2.5 – Difesa del mare– (capp 1644 e 1646/P): sono stanziati 40,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Ministero della difesa

§      Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)- art 1, comma 2: contributi dello Stato in favore dell’INSEAN – UPB 3.1.2.4 Contributi ad enti e d altri organismicap. 1354: la tabella stanzia 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. La tabella D

La tabella D, nella nuova configurazione derivante dalla legge n. 208/1999,indica il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedano interventi di particolare rilievo definiti di “sostegno all’economia”, classificati tra le spese in conto capitale. Il rifinanziamento si riflette sugli stanziamenti recati dalla tabella F, che riporta in allegato l’elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale.

L’applicazione delle nuove disposizioni implica tra l’altro il trasferimento dalla Tabella C alla Tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno all’economia.

 

Per il settore dei trasporti e il settore delle infrastrutture sono presenti in tabella D i seguenti stanziamenti:

 

Ministero dell’economia e delle finanze:

§      DL n. 138 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia nelle aree svantaggiate - art 7: Apporto al capitale sociale dell’ANAS Spa – UPB 3.2.3.48. Anas cap. 7372: la tabella stanzia 1.120 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.560 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009  (per un approfondimento sugli stanziamenti relativi ad ANAS spa si rimanda al dossier curato per la VIII Commissione).

 

Ministero delle infrastrutture:

§      L. n. 662/1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art 2, co. 86: Completamento del raddoppio dell’autostrada A6 Torino Savona – UPB 3.2.3.8. Opere stradali cap. 7483: la tabella stanzia 8 milioni di euro per l’anno 2007 e 4  milioni per l’anno 2008 .

§      L. 662/1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art 2, co. 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna – UPB 3.2.3.8. Opere stradali cap. 7484: la tabella stanzia 8 milioni di euro per l’anno 2007 e 4  milioni per l’anno 2008;

§      D.L. n. 67/1997: Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione – art. 19, co. 1, punto b): realizzazione e potenziamento delle tratte autostradali – U.P.B. 3.2.3.8. Opere stradali – cap. 7485: la tabella stanzia 30,8 milioni di euro per l’anno 2007 e 15,4 milioni di euro per l’anno 2008.

 

4. La tabella E

La tabella E contiene le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.

Per il settore dei trasporti e quello delle infrastrutture non sono presenti riduzioni.

 

5. La tabella F

La tabella F contiene la rimodulazione delle quote di spesa già autorizzate da leggi pluriennali, ossia le leggi che hanno una durata determinata per più anni e recano le relative autorizzazioni di spesa, per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 e successivi, questi ultimi in un'unica posta.

Con la tabella F quindi non è possibile modificare il totale complessivo degli stanziamenti previsti dalle leggi di spesa, ma esclusivamente rimodularne le relative quote annuali, come spostare ad un anno o più anni successivi uno stanziamento.

Gli importi risultanti dalla tabella F scontano gli eventuali effetti derivanti dalle variazioni delle autorizzazioni di spesa, determinate dalla tabella D.

 

Le rimodulazioni relative a provvedimenti finanziati di interesse per il settore delle infrastrutture e per quello dei trasporti sono le seguenti:

 

Interventi nel settore dei trasporti (settore di intervento n. 11)

 

Ministero dei trasporti

§         Legge n. 194 del 1998, Interventi nel settore dei trasporti:

o               articolo 2, co.5: acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone - Unità previsionale di base 2.2.3.11 – Trasporti pubblici locali- (cap. 7250/P); la tabella F prevede 60,51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e complessivamente, per il 2010 e 2011, 241,62 milioni di euro;

o               articolo 2, comma 10: Parco automobilistico Regione Sicilia - Unità previsionale di base 2.2.3.11. – Trasporti pubblici locali- (cap. 7250/p); la tabella F prevede 516 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e 1,5 milioni di euro complessivi fino al 2012. Il finanziamento è in relazione al disposto della legge che autorizza un contributo quindicennale a carico dello Stato di lire 1 mld. a partire dall’anno 1998;

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

§      Decreto Legge n. 457 del 1997, conv. con mod. dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione - art 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova.- Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova – UPB 3.2.3.15. Ferrovie dello Stato cap. 7123/p: la tabella F prevede una rimodulazione dell’importo pari a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2007 e 2008;

§      Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

o               - art 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale per la soppressione di passaggi a livello – UPB 3.2.3.15. Ferrovie dello Stato cap. 7123/p: la tabella F prevede 34,11 milioni di euro per il 2007;

o               Art. 3 Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviariUPB 3.2.3.15 Ferrovie dello Stato – cap 7123/p: la tabella F prevede un’allocazione di 137,51 milioni di euro per il 2007.

§      Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria per il 2006):

o               - art 1, comma 84, punto 1): Prosecuzione degli interventi sistema alta velocità/alta capacità – UPB 3.2.3.15. Ferrovie dello Stato cap. 7124/p: la tabella F prevede 185 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 e 2.135 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2021;

o               - art 1, comma 84, punto 2): Finanziamento delle linee AC/AV Milano-genova e Milano-Verona – UPB 3.2.3.15. Ferrovie dello Stato cap. 7124/p: la tabella F prevede 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 e 165 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2020;

o               - art 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello stato – UPB 3.2.3.15. Ferrovie dello Stato cap. 7122: la tabella F prevede 176  milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 3.500 milioni di euro per il 2009 e complessivi 14.057,6 milioni di euro per il 2010.

 

Ministero delle infrastrutture

§      Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - art 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e Torino – UPB 3.2.3.12. Trasporto rapido di massa cap. 7562: la tabella F prevede una rimodulazione dell’importo pari a 15,5 milioni di euro per l’anno 2007 e  di 10,87 milioni di euro per il 2008 e il 2009;

§      Legge n. 311 del 2004: Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005) - art 1, comma 459:Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova – UPB 3.2.3.12. Trasporto rapido di massa cap. 7568: la tabella F prevede una rimodulazione assegnando 3 milioni di euro per l’anno 2007;

§      Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria per il 2006) – - art 1, comma 136: Articolo 1 della legge finanziaria del 2005 – UPB 3.2.3.8. Opere stradali cap. 7499: la tabella F prevede una rimodulazione assegnando 10 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008.

 

Interventi a favore dell’industria navalmeccanica (settore di intervento n. 14)

Ministero dei trasporti

§      Legge n. 13 del 2006: Disposizioni per la sicurezza della navigazione per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta:

-                     art 3, comma 1: Demolizione naviglio obsoleto – UPB 3.2.3.1 Autostrade del mare cap. 7612: la tabella F prevede 12 milioni di euro per il solo anno 2007;

-                     art 4, comma 1: Ammodernamento unità navali TPL – UPB 3.2.3.5 Trasporti pubblici locali cap. 7613: la tabella F prevede 10 milioni di euro per il solo anno 2007;

-                     art 5, comma 1: Contributo INSEAN CETENA – UPB 3.2.3.1 Autostrade del mare cap. 7605/P: la tabella F prevede 1 milione di euro per il solo anno 2007.

Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (settore di intervento n. 15)

Non si rilevano nella tabella F rimodulazioni di spesa relative a questo settore di intervento

 

Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione  (settore di intervento n. 16)

Ministero dei trasporti

§         Legge n. 311 del 2004 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) - art. 1, co. 456 – Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale -  UPB 2.2.3.7. Trasporto intermodalecap. 7200: la tabella dispone una rimodulazione di 6 milioni di euro per l’anno 2007.

 

Ministero delle infrastrutture

§  Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione di finanza pubblica:

o   art 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell’autostrada A6 Torino Savona – UPB 3.2.3.8. Opere stradali cap. 7483: la tabella F prevede una rimodulazione dell’importo pari a 14,33 milioni di euro per il 2007, 10,33 milioni di euro per il 2008, 6,33 milioni di euro per il 2009 e complessivi 76,3 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2016;

o   art. 2, comma 87 – Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze Bologna – UPB 3.2.3.8. Opere stradali- cap. 7484: la tabella F prevede una rimodulazione dell’importo pari a 14,33 milioni di euro per il 2007, 10,33 milioni di euro per il 2008, 6,33 milioni di euro per il 2009 e complessivi 76,3 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2016;

§      DL n. 67 del 1997, conv. con mod. dalla legge n. 135 del 1997 - Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione – art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento delle tratte autostradali– UPB 3.2.3.8. Opere stradali cap. 7485: la tabella F prevede 54,1 milioni di euro per il 2007, 38,73 milioni di euro per il 2008, 23,3 milioni di euro per il 2009 e la somma complessiva di 389,8 milioni di euro per  gli anni dal 2010 al 2017;

§      Legge finanziaria n. 311 del 2004 - Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione – art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia Francia– UPB 3.2.3.8. Opere stradali cap. 7481: la tabella F prevede 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e la somma complessiva di 37 milioni di euro per  gli anni dal 2010 al 2016.

§      Legge finanziaria n. 311 del 2004 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005) – art. 1, comma 456: Infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale  – UPB 2.2.3.6. Trasporto intermodale cap. 7200: la tabella F prevede 6 milioni di euro per il solo 2007.

 

Difesa del suolo e tutela ambientale (settore di intervento n. 19)

Ministero dell’economia e delle finanze

§      DL n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla legge n. 80 del 2005 - Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale – art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione bonifica acciaierie Genova Cornigliano – UPB 3.2.10.3. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile cap. 7449/P: la tabella F prevede 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio e la somma complessiva di 55 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2020.

 

Interventi diversi(settore di intervento n. 27)

Ministero dei trasporti

§         Legge finanziaria n. 311 del 2004 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005) – art. 1, comma 280, punto 2.bis): Spese per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti – UPB 2.2.3.14. Sicurezza stradale e del veicolo cap. 7392: la tabella F prevede 1,2 milioni di euro per il solo 2007.

 

Ministero delle infrastrutture

§           Legge n. 266 del 2005 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria per il 2006) – - art 1, comma 78: rRfinanziamento legge n.166 del 2002 interventi infrastrutture (UPB 1.2.10.2 Fondo opere strategichecap 7060/P) – la tabella F prevede 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e complessivi 2.268 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2021.

Comunicazioni

Per quanto riguarda il Ministero delle comunicazioni non risultano accantonamenti né in tabella A, né in tabella B.

 

Quanto alla tabella C nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è allocato un solo capitolo di interesse in materia di telecomunicazioni esposto:

§      Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Unità previsionale di base 3.1.2.14.  – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (cap. 1575): sono stanziati 3,9 milioni per il triennio 2007-2009 mentre il dato assestato per l’anno 2006 riportava uno stanziamento  di  euro 9,05 milioni di euro

 

Si rammenta infine l’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  (legge finanziaria 2006) dispone che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento della CONSOB[21], dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[22] e della COVIP[23] siano finanziate “dal mercato di competenza”[24] per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

 

In tabella D si ricorda lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni relativo alle reti di comunicazione:

 

Ministero delle comunicazioni

§         Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) - art 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) – UPB 2.2.3.4. Reti di comunicazione cap. 7230: la tabella prevede un rifinanziamento per il 2009 pari a 50 milioni di euro.

 

Nella tabella F risulta la rimodulazione  relativa alle reti di comunicazione nel  settore di intervento n. 4 relativo agli interventi nelle aree sottoutilizzate  :

 

Ministero delle comunicazioni

§         Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) - art 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) – UPB 2.2.3.4. Reti di comunicazione cap. 7230: la tabella F prevede una rimodulazione degli importi con uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e di 50 milioni per l’anno 2009.

 

 


 

Articoli della legge finanziaria
di interesse della IX Commissione


Articolo 16
(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

       a) classificazione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

       1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

       2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

       b) misura del canone annuo determinata come segue:

       1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

       2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

       c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

       1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

       2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

       d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

       e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito all'arenile;

       f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».

2. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

3. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma 2, della presente decreto, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a cinquanta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare».

4. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1o gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione».

5. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 693-bis. - (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano.

Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.

Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma del presente articolo, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all'erario».

8. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».

9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

10. Stralciato.

11. Stralciato.

12. Stralciato.

13. Stralciato.

14. Stralciato.

15. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».

 

 

L’articolo 16 reca, ai commi da 1 a 6, una riforma del sistema di determinazione dei canoni annui per concessioni demaniali marittime rilasciati con finalità turistico ricreative.

I canoni demaniali marittimi

La materia relativa alle concessioni demaniali marittime è disciplinata in via generale dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, con il relativo regolamento di esecuzione.

 

Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, ha articolato la misura dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in relazione alla classificazione delle aree, che sono suddivise in tre categorie (A, B e C) in base alla diversa valenza turistica, e ha demandato alle regioni la loro collocazione all'interno di tali categorie.

Lo stesso decreto-legge ha quindi fissato per ogni categoria la misura base del canone e ha stabilito, all’articolo 03, che i canoni annui sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri direttivi fissati dal comma 1 del medesimo articolo 03. Il regolamento per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative è stato quindi approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342.

L’articolo 04 del medesimo decreto-legge ha stabilito altresì che detti canoni annui siano aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

 

Si ricorda che l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni e agli enti locali numerose funzioni già spettanti all’amministrazione dei trasporti e della navigazione, con eccezione – fra l’altro – di quelle attribuite alle autorità portuali. In particolare, il comma 2, lettera l), ha conferito alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni.

Le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti e sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, erano già state delegate alle regioni dall’articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, aveva consentito alle amministrazioni regionali di avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, prevedendo che tali uffici esercitassero le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

 

Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha disposto che dal 1° gennaio 2004 i suddetti canoni per la concessione ad uso turistico-ricreativo fossero rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del 300 per cento.

L'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha poi sostituito il testé illustrato comma 22, stabilendo che con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, venissero assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004; qualora il decreto non fosse stato adottato entro il predetto termine, i canoni per la concessione d'uso avrebbero dovuto essere rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, con la suddetta rivalutazione del 300 per cento .

 

Con successivi provvedimenti[25], il termine del 30 giugno 2004 per l’adeguamento dei canoni demaniali marittimi è stato differito, da ultimo al 31 dicembre 2006 dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in corso di conversione: A.C. 1750).

 

Si è invece proceduto all’ordinario aggiornamento dei medesimi canoni, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993. La misura di essi è stata da ultimo stabilita, per il 2006, con il decreto del direttore generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna 28 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006). Il decreto ha disposto che le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2006, applicando un aumento del 2,85 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l’anno 2005.

La riforma prevista dall’articolo 16 del disegno di legge finanziaria

Il comma 1, lettera a), della disposizione in commento, sostituendo il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, prevede una nuova articolazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie (A e B) anziché nelle quattro (A, B, C e D) attualmente previste.

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra la ripartizione attualmente vigente e quella prevista dall’articolo in commento.

 

 

D.L. 400/1993

Art. 16

Categoria A

aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica

aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica

Categoria B

aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica

aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica

Categoria C

aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica

 

Categoria D

pertinenze demaniali marittime di cui all’articolo 29 del codice della navigazione

Questa categoria non è stata considerata nei provvedimenti di determinazione della misura dei canoni di concessione.

 

 

La lettera b)del comma 1 interviene invece sulla misura del canone annuo prevedendo che per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applichino le misure unitarie previgenti e non trovi pertanto applicazione la prevista maggiorazione prevista dall’articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, più volte differita, che quindi non avrà attuazione.

Conseguentemente, il successivo comma 5 abroga le disposizioni dei commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 che, come già si è ricordato, disponevano in ordine alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi

 

In proposito, si rileva che il bilancio di previsione per il 2006, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, scontava gli effetti derivanti dall’aumento dei canoni demaniali marittimi disposto dal decreto-legge n. 269 del 2003. Infatti, come affermato dal rappresentante del Governo nel corso dell’esame in sede consultiva del decreto-legge n. 206 del 2006[26], nel capitolo 2612 dello stato di previsione dell’entrata, dai proventi dei canoni demaniali marittimi risulta atteso un gettito pari a 210 milioni di euro, di cui 140 da attribuire all’applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 269 del 2003. Tale previsione di gettito è stata confermata nel disegno di legge di assestamento per il 2006, approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 1254).

 

Si prevede quindi che a decorrere dal 1° gennaio 2007 si applichino i nuovi importi, aggiornati in base agli indici ISTAT maturati alla stessa data. La norma individua quindi la nuova misura dei canoni (per i cui importi v. supra, il testo dell’articolo premesso alla presente scheda).

 

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, prevedendo che le misure dei canoni demaniali marittime, come ridefinite dal comma 1, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

 

Nel testo attualmente vigente il comma 3 dell’articolo 03 interviene su materia diversa, prevedendo che l’accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.

 

Il comma 3 aggiunge invece un comma 4-bis al citato articolo 03, prevedendo che, ferme restando le disposizioni del comma 2 dell’articolo 01, le concessioni demaniali marittime possono avere una durata compresa tra sei e cinquanta anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.

 

Il citato comma 2 dell’articolo 01 prevede che le concessioni demaniali marittime, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.

 

Il comma 4 prevede, mediante una novella all’articolo 5 del decreto-legge n. 400 del 1993, che le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

 

Il comma 6 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 del decreto-legge n. 400 del 1993.

 

Tale norma prevede che, a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei canoni come previsti dal decreto-legge n. 400 del 1993 (sul quale interviene la modifica del comma 1 dell’articolo in commento), maggiorata,rispettivamente, del duecento per cento e del cento per cento.

 

Al riguardo, la disposizione in commento precisa che l’indennizzo nella misura stabilita dall’articolo 8 è dovuto solo in caso di mera occupazione di beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. Se invece l’occupazione consiste nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo (vale a dire abusive) o in presenza di un titolo abilitativo incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo deve essere commisurato ai valori di mercato e devono essere comunque applicate le misure sanzionatorie previste, compresa la demolizione degli edifici interessati.

 

I commi 7 e 8 prevedono misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

 

In particolare, il comma 7, attraverso l’inserimento di un articolo 693-bis nel codice della navigazione, consente all’Agenzia del demanio di gestire, in coerenza con la normativa vigente, i beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea (vale a dire non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale), garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano. Si prevede altresì che gli introiti derivanti dalla gestione di tali beni, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscano all’erario.

 

Il comma 8 inserisce invece un nuovo articolo 3-bis nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001.

 

Il decreto-legge n. 350 del 2001 contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge hanno introdotto una nuova procedura di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la cartolarizzazione[27]

 

L’articolo 3-bis prevede la possibilità di concedere o locare a terzi i beni immobili individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge.

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Si prevede inoltre che l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi

 

La concessione e la locazione sono concesse a titolo oneroso per un periodo non superiore a cinquanta anni e risultano finalizzate alla riqualificazione e riconversione dei beni attraverso interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio dei cittadini, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Viene definita, al comma 2 dell’articolo 3-bis, la procedura per l’attuazione di quanto disposto al comma 1, in particolare si prevede il ricorso ad una conferenza di servizi o alla promozione di accordi di programma con gli enti territoriali interessati. A tali enti è riconosciuta, in base al comma 3, una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione che il concessionario dovrà corrispondere ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380.

 

Il D.P.R. n. 380 del 2001 reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L’articolo 16 prevede che il rilascio del permesso di costruire comporti la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione

 

La disposizione di cui al comma 4 prevede che le concessioni e le locazioni siano assegnate con procedura ad evidenza pubblica, per un periodo tale da garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e comunque non eccedente i cinquanta anni. A predisporre i bandi, in base al comma 5, è chiamata l’Agenzia del demanio; in particolare, in caso di revoca della concessione, dev’essere previsto il riconoscimento di un indennizzo all’affidatario

Si prevede infine, al comma 6 del nuovo articolo 3-bis, la possibilità di affidare a terzi i beni medesimi, sulla base dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, emanato con il decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

L’articolo 143 del codice dei contratti pubblici disciplina le concessioni di lavori pubblici, come strumento alternativo all’appalto. Si tratta sostanzialmente di un modello di “project financing” (vale a dire l’affidamento di un servizio ovvero della realizzazione di un’opera da parte di un’amministrazione pubblica ad un privato che viene remunerata attraverso la gestione che il privato medesimo compie dell’opera). In base all’articolo 143 del codice, le concessioni hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. Infine, si prevede che, a titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

 

In proposito, si osserva che andrebbe meglio definito (anche in relazione al comma 1, che contempla la concessione o la locazione) il rapporto tra la fattispecie di affidamento di beni del patrimonio immobiliare pubblico a privati, prevista dalla disposizione in commento, e l’istituto della concessione a terzi prevista in linea generale dall’articolo 143 del codice dei lavori pubblici.

 

Il comma 9 dell’articolo 16 rimette invece ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge l’individuazione dei criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, allo scopo di devolvere i beni medesimi allo Stato. Si prevede l’obbligo di comunicazione all’Agenzia del demanio da parte di chi eserciti su tali beni un possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale. Nella comunicazione il bene deve essere identificato mediante l’indicazione dei dati catastali. Fino a quando non venga effettuata tale comunicazione al bene si applica l’articolo 1163 del codice civile, e pertanto non decorrono i termini di usucapione.

 

L’articolo 1163 del codice civile prevede che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

 

Il comma 15 dell’articolo 16 eleva a cinquanta anni il termine massimo delle concessioni o locazioni del patrimonio immobile dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni. L’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 296 del 2005, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione di beni immobili appartenenti allo Stato fissa tale termine in linea generale in sei anni, elevabile, in presenza di determinate condizioni a diciannove anni.

 

La relazione tecnica attribuisce alle misure di revisione dei canoni demaniali marittimi (comma 1) un effetto di maggiore entrata, per il triennio 2007-2009 di 153 milioni di euro nel 2007, di 158 milioni di euro nel 2008 e di 160 milioni di euro nel 2009; alle misure di utilizzo dei beni del demanio aeroportuale (comma 7) un effetto di maggiore entrata di 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e di 10 milioni di euro nel 2009 e alle misure di valorizzazione del patrimonio dello Stato (comma 8) un effetto di 1,4 milioni di euro nel 2007, di 4,1 milioni di euro nel 2008 e di 9,5 milioni di euro nel 2009.

 


Articolo 42
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)

 

1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto, altresì, un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.

3. I Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, approvano le modifiche di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di un mese, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo sulla base del nuovo ordinamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'ISTAT, alle università, agli enti previdenziali, all'INAIL e ad enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

L’articolo 42 in esame, al comma 1, dispone in via generale che la presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali (sulla cui individuazione v. infra) sono soppressi, a decorrere dalla approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di organizzazione di tali enti richiesti dal successivo comma 2.

Quest’ultimo prevede infatti che, attraverso modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, da presentare ai Ministeri vigilanti entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, siano attribuite le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente.

Negli enti di ricerca è previsto, altresì, un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.

Ai sensi del comma 3, i Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, approvano le modifiche di cui al comma 2,  entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo dispone poi, al comma 4, con riguardo al mancato rispetto del termine di un mese, riferito alla presentazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2: in tal caso, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo (che avviene sulla base della nuova disciplina).

 

Quanto all’ambito di applicazione dell’articolo in esame,  la relazione illustrativa afferma che esso comprende gli enti pubblici non economici nazionali individuabili attraverso il richiamo all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[28] e dall’elenco ISTAT previsto dalla legge finanziaria per il 2005. Per quanto concerne quest’ultimo, il riferimento sembra essere all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, co. 5 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[29], che comprende varie “tipologie istituzionali” di amministrazioni pubbliche, tra cui si possono ricordare gli “enti produttori di servizi economici”, gli “enti produttori di servizi assistenziali e culturali”, gli “enti e istituzioni di ricerca”.

 

Il comma 5 esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame numerosi enti, così individuati:

§      ISTAT;

§      Università;

§      enti previdenziali;

§      INAIL;

§      enti che svolgono attività promozionale all'estero;

§      enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali (si ricordi che la dizione generale del comma 1 è riferita agli enti pubblici non economici “nazionali”).

 

Alcune delle categorie escluse appaiono ricorrenti, nell’ambito di disposizioni generali che riguardano il riassetto degli enti pubblici. Si può richiamare al riguardo il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419[30],  che ha disposto per un riordino generale del sistema degli enti pubblici nazionali, dal cui ambito di applicazione sono espressamente esclusi gli enti previdenziali, gli enti chiamati ad operare nella promozione e nel sostegno all’attività produttiva nazionale, nonché, per quanto non diversamente disposto, gli enti di ricerca  (art. 1).

 

Il comma 6 esame prevede infine che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 300/1999, il quale reca disposizioni generali sull’ordinamento delle agenzie[31], prevedendo tra l’altro la figura e i compiti del direttore generale e del comitato direttivo che lo coadiuva.

 

L’articolo 8 del richiamato D.Lgs. 300/1999 prevede tra l’altro che con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 5 del medesimo D.Lgs. con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza[32];

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge, nonché di un complesso di ulteriori aspetti, comprensivi dei risultati attesi entro termini ravvicinati e dell’entità e modalità dei finanziamenti;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

 


Articolo 57
(Assunzioni di personale)

 

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

8. Stralciato.

9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

11. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

12. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

13. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

14. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

       «h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

       h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;

       h-quater) degli addetti alla sicurezza dell'ENAC».

 

 

L’articolo in esame detta disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo, va considerato che la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (art. 1, comma 103).

 

In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

-            amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-            agenzie;

-            enti pubblici non economici;

-            enti di ricerca;

-            enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni, ed espressamente autorizzate, negli anni 2005 e 2006: trattasi delle assunzioni di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.

Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.

E’ stata prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere.

E’ stata inoltre disposta, con il comma 96, una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie della disciplina di blocco – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - possono assumere, nel triennio 2005-2007, personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

Si ricorda che il comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il comma 97 indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.

In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

-            del personale del settore della ricerca;

-            del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[33];

-       dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

-       del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

-       dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

-       dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

-       del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

-       degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

Il comma 1 stabilisce che, per l’anno 2007, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si osserva che la disposizione non prevede in quale modo si proceda alla ripartizione del contingente complessivo tra i vari Corpi di polizia.

 

Si ricorda che il comma 246 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Il comma 246 dispone inoltre che alla ripartizione di tali unità di personale si provveda con le procedure di cui allo stesso art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze[34].

 

I commi 2, 3, 7, 8 e 9 contengono disposizioni volte alla stabilizzazione del personale lato sensu “precario” presso le pubbliche amministrazioni: personale a tempo determinato, personale con rapporti di formazione e lavoro (CFL), personale in posizione di comando.

 

Il comma 2, in attuazione di quanto annunciato dal Governo nel DPEF 2007-2011 con riferimento alla stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, prevede l’avvio di una graduale stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel richiamato Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale (è da intendersi: di pubbliche amministrazioni) che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

§      sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

§      che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

§      che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame riguarda il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

Il comma in esame, non delimitando la platea delle amministrazioni pubbliche che possono procedere alla stabilizzazione, sembrerebbe riferirsi a tutte le amministrazioni sottoposte al blocco del turn-over di cui al comma 95 della legge n. 311/2004.

Sembrerebbe inoltre che il primo periodo del comma 2 preveda che la stabilizzazione di tale personale possa avvenire senza una apposita procedura selettiva, sulla base solamente della richiesta degli stessi interessati, purché possano far valere un rapporto di lavoro di una certa durata (tre anni almeno) presso le medesime pubbliche amministrazioni instaurato mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”.

Si osserva al riguardo che andrebbe valutato se la disposizione di cui al comma 2 appare in linea con il disposto dell’art. 97 Cost., con particolare riferimento ai principi del buon andamento della PA e del concorso pubblico.

 

Si ricorda che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, appare costante l’affermazione secondo cui il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (tra le tante, sentt. n. 1 del 1999, nn. 205 e 34 del 2004, n. 190 del 2005). Va altresì considerato che la giurisprudenza costituzionale afferma anche che il principio del concorso pubblico non è incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.

 

Si osserva inoltre che andrebbe chiarito l’inciso “previste da norme di legge”, con riferimento alle procedure selettive.

 

Si prevede che le amministrazioni interessate sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato di cui sopra, nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Inoltre, si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito DPCM.

 

La relazione tecnica, con riferimento alla stabilizzazione del personale precario, afferma che gli oneri del personale a tempo determinato il cui rapporto è stato anno per anno prorogato dalle leggi finanziarie “risultano ormai incorporati nei tendenziali di spesa”.

 

Si rinvia al comma 5 per quanto riguarda la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale per gli anni 2008 e 2009.

 

Il comma 3 dispone che le modalità di assunzione, per la stabilizzazione del personale, di cui al precedente comma 2 devono applicarsi anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2. Si tratta di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato via via prorogati nel corso degli anni.

 

Si ricorda che i commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato. Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti[35]:

-        Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, Agenzia del territorio: tali amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) (comma 237, primo periodo);

-        Ministero dell’economia e delle finanze: tale amministrazione può avvalersi del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 (comma 237, secondo periodo);

-        Ministero della giustizia: tale amministrazione, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro (comma 238);

-        Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL: gli enti e organi richiamati possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dagli stessi stipulati. In particolare, per quanto concerne gli enti previdenziali, la proroga concerne i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti (comma 239);

-        Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT): tale agenzia può continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia (comma 240, primo e secondo periodo);

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione): tale organismo è autorizzato a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005, con oneri che continuano a fare carico sul bilancio del Centro (comma 240, terzo e quarto periodo);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): l’ente è autorizzato a continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005, con oneri che continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente (comma 241);

-        Corpo forestale dello Stato: tale amministrazione può continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005 (comma 242).

 

Per tale personale resta fermo che al relativo onere si provvede mediante il Fondo previsto dall’articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 266, facendo salvo per il restante personale (è da intendersi: il personale che non possiede i requisiti di cui al precedente comma 2) l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 249, della medesima legge.

 

Si ricorda che il comma 247 della legge n. 266 prevede che le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 237 a 242 - Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato – possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte. Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.

Il secondo periodo del comma 247 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: si prevede che vengano considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo[36].

Il terzo periodo del comma 247 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001[37].

Il comma 248 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.

Il comma 249 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al blocco del “turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.

Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 250):

§       le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247;

§       i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

 

Il comma 251 prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 250. Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.

A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247 (comma 252).

Infine il comma 253 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi da 247 a 252.

 

Il comma 4 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni: Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

§      amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§      agenzie;

§      enti pubblici non economici;

§      enti di ricerca;

§      enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide (dettando limiti più restrittivi) sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l’articolo 1, comma 103 della legge n. 266/2005 prevede che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 95 - a cui per il triennio 2005-2007 si applica il blocco delle assunzioni -, possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Conseguentemente, il successivo comma 11 dell’articolo in esame provvede appunto a modificare il comma 103 della legge n. 266, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

Pertanto, per il combinato disposto del comma 4 in esame e del comma 103 della legge n. 266/2005, le pubbliche amministrazioni su indicate possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:

§      per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

§      a partire dall’anno 2010 entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Si osserva che la platea delle pp.aa. cui si applica la disposizione in esame non coincide perfettamente con quella di cui al comma 95 della legge n. 311/2004, includendo anche i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il secondo periodo del comma 4 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Invece le stesse limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25.

 

La legge n. 331/2000, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. L’articolo 25, in particolare, riguarda la disciplina temporanea dell’accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005. Il comma 1, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 332/1997, riserva gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti la possibilità di partecipazione ai relativi concorsi.

Se gli ulteriori posti disponibili derivano da incrementi degli organici, il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che i relativi concorsi siano riservati, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile; e, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), a favore dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo.

Per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 17 della stessa legge 226. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui al comma 1, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco, prevista dal già citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996[38].

Il comma 5, infine, contiene disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dalla legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni). Si dispone, quindi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, per la copertura dei posti di appuntato e carabiniere, e di appuntato e finanziere del Corpo della guardia di finanza, relativi all'anno 2009, e dei posti di agente e assistente della Polizia di Stato, agente e assistente del Corpo forestale, agente e assistente del Corpo di polizia penitenziaria, relativi all'anno 2010, siano indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del già citato D.P.R. n. 332/1997, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

 

Il comma 5 attribuisce alle amministrazioni che hanno in servizio personale a tempo determinato con anzianità almeno triennale ed assunto mediante prove selettive di tipo concorsuale o previste da norme di legge, la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni rispetto a quelli fissati dal comma 4. Difatti si dispone che tali le amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 (cfr. supra) nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5, possono procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 6 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4, non interessate dalla stabilizzazione del personale a termine, a procedere ad ulteriori assunzioni, per “fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza”.

 

Si osserva che sarebbe opportuno esplicitare che si tratta di assunzioni di “personale a tempo indeterminato”.

 

A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Si dispone che tali assunzioni siano effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito DPCM.

 

Il comma 7 autorizza la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni con contratti di formazione e lavoro (CFL), più volte prorogati dalle recenti leggi finanziarie per l’impossibilità di procedere alla stabilizzazione a causa del blocco del “turn over” (da ultimo dall’articolo 1, comma 243, della legge n. 266/2005).

La stabilizzazione può essere attuata dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2007), nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

 

Si ricorda che il comma 243 della legge n. 266 prevede che sia mantenuto in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni[39]. Inoltre, lo stesso comma, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), precisa che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, possano essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

 

Il comma 9dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa.

 

Si ricorda che, da ultimo, il comma 244 della legge n. 266/2005 ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2006, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa[40].

Tali comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si evidenzia che la proroga di cui al comma 9, al contrario di quelle delle precedenti leggi finanziarie, non riguarda il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa.

 

Il comma 10 dispone una apposita procedura per l’autorizzazione delle assunzioni previste dai commi 4, 5, 7 e 8.

In particolare si prevede che tali assunzioni debbano essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego), sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

 

L’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 restringe ulteriormente (rispetto alla vigente normativa) la possibilità per alcune pubbliche amministrazioni (cfr. infra) di avvalersi di personale a tempo determinato, modificando la previsione di cui al comma 187 della legge n. 266/2005.

 

Si ricorda che il comma 187 della legge n. 266 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

Più specificamente, tale norma è diretta:

§       alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

§       alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;

§       agli enti pubblici non economici;

§       agli enti di ricerca;

§       alle università;

§       agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[41].

 

Il medesimo comma 187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[42]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:

-        enti di ricerca;

-        Istituto superiore di sanità;

-        Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-        Agenzia per servizi sanitari regionali;

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia spaziale italiana;

-        Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);

-        Università;

-        Scuole superiori ad ordinamento speciale;

-        Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

In sostanza il comma in esame comporta un abbassamento del limite entro cui le amministrazioni richiamate possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione è motivata dalla necessità di “limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso”.

 

In base alla relazione tecnica, il comma 12 comporta economie lorde per più di 72 milioni di euro annui.

 

Il comma 13 dispone la soppressione dell’apposito Fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, di cui ai commi 228 e 229 della legge n. 266/2005.

 

I commi 228-230 della legge n. 266 recano disposizioni volte, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, a “razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità”.

In particolare, con il comma 228 si costituisce un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

Destinatarie del suddetto fondo sono le pubbliche amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca ed enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[43], a condizione che abbiano attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.

Il successivo comma 229 demanda la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo ad un D.P.C.M., su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1° marzo 2006.

Lo stesso comma, inoltre, condiziona l’assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all’”effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità”.

 

La relazione illustrativa motiva la soppressione del Fondo sulla base delle scarsissime richieste pervenute per usufruire delle risorse del Fondo, anche a causa della complessità della relativa procedura.

 

In base alla relazione tecnica il comma 13 comporta, a decorrere dal 2007, economie lorde pari a 20 milioni di euro annui, somma che coincide con l’importo stanziato annualmente per il Fondo in questione.

 

Il comma 14 integra l’elenco delle categorie di personale di cui è prevista l’assunzione prioritaria ai sensi dell’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si ricorda che il comma 96 della legge n. 66 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia[44].

Il comma 97, così come successivamente modificato, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.

In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

-        degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;

-        del personale del settore della ricerca;

-        del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[45];

-        dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

-        del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

-        dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

-        dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

-        del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

-        dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

In particolare il comma in esame aggiunge le seguenti ulteriori categorie di personale all’elencazione di cui al citato comma 97:

§      personale necessario alla copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio;

§      personale del Ministero degli affari esteri;

§      addetti alla sicurezza dell’ENAC.

 

Si osserva, sul piano della formulazione, che alla lettera h-bis) sarebbe opportuno sostituire le parole: “per la copertura delle posizioni” con le seguenti: “personale necessario alla copertura delle posizioni”.

 


Articolo 115
(Imprese pubbliche)

 

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

 

 

L’articolo 115 prevede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, l’integrazione di 600 milioni di euro della dotazione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze ai sensi della legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 15, legge n. 266/2005), ai fini della corresponsione dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese beneficiarie del Fondo stesso, per i rispettivi contratti di programma.

Tale fondo è infatti destinato a erogazioni statali in conto esercizio a favore di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze (ANAS, Coni Servizi, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ENAV), nonché dei distretti industriali della nautica da diporto per il sostegno alla propria attività.

 

Nel disegno di legge bilancio a legislazione vigente per l’anno 2007 (A.C. 1747) il Fondo (iscritto nella U.P.B. 3.1.5.20/cap. 2197/Economia) è dotato per l’anno 2007 di 1.997 milioni di euro.

La relazione tecnica precisa che le imprese pubbliche interessate sono ANAS Spa, ENAV, Poste Italiane Spa e Ferrovie dello Stato Spa e evidenzia la necessità di un ripristino degli stanziamenti a copertura dei suddetti oneri a seguito del manifestarsi di talune problematiche gestionali per le suddette imprese, derivante dalla riduzione complessiva dei trasferimenti statali, pari al 29,5 per cento circa, per effetto della legge finanziaria 2006.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006 (legge n, 266/2005) ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2006, negli stati di previsione di ciascun ministero, di appositi Fondi in cui sono confluite le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese.

Le unità previsionali di base e le dotazioni di bilancio che sono confluite in ciascun Fondo sono indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria stessa.

In base al comma 15, non confluiscono nei costituendi fondi:

-      le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale,

-      le risorse relative a contributi in conto interessi,

-      gli stanziamenti determinati in Tabella C,

-      le somme classificate come spese obbligatorie.

Peraltro, l’elenco 3 ha contestualmente operato una riduzione della dotazione finanziaria di ciascuna unità previsionale di base relativa a trasferimenti correnti ad imprese, destinata a confluire nei Fondi unici, rispetto alla dotazione indicata nel disegno di legge di bilancio che fu presentato a settembre 2005.

Le riduzioni hanno riguardato solo alcuni Ministeri (dell’economia, delle attività produttive, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole e per i beni e le attività culturali), con una incidenza percentuale del 29,5% su tutte le U.P.B. interessate.

Il comma 16 stabilisce che i ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, una relazione, nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso, sulla quale le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere un parere.

 

In data 28 giugno 2006 la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni sulla Relazione, presentata dal Governo, concernente la ripartizione delle disponibilità del Fondo per l’anno 2006 tra le imprese pubbliche beneficiarie.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame sono così quantificati dal Governo:

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

600

600

600

500

500

500

500

500

500


Articolo 117
(Autotrasporto)

 

1. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 520 milioni per l'anno 2007.

 

 

L’articolo 117 assegna al Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), la somma di 520 milioni di euro per l’anno 2007, al fine del proseguimento degli interventi in favore dell’autotrasporto.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

L’articolo 1, comma 108, della legge finanziaria per il 2006 ha istituito - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.

Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[46] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.

Le modalità di utilizzazione del Fondo sono demandate ad un regolamento di esecuzione emanato - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 400 del 1988.

 

Si ricorda che la legge n. 32 del 2005 recava la delega al Governo ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a)    servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b)    liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c)    organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci

Alla delega suddetta è stata data attuazione con i seguenti decreti legislativi:

§      decreto legislativo21 novembre 2005, n. 285relativo al riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, intendendosi per tali i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che interessa il territorio di almeno tre regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi aventi le predette caratteristiche .

§      L’obiettivo perseguito dal decreto legislativo è quello del superamento, in conformità con la disciplina comunitaria, degli aspetti restrittivi della libera concorrenza ancora presenti nello svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale, pervenendo ad un sistema autorizzatorio, attraverso una graduale fase di adattamento dal sistema della concessione amministrativa[47];

§      il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 relativo al riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Tale riassetto normativo viene fondato sui seguenti cardini:

-       superamento delle tariffe obbligatorie (cosiddette tariffe a forcella[48]) e libera contrattazione dei prezzi tra committenti e vettori;

-       ricorso volontario agli accordi di settore, ossia accordi di diritto privato che le organizzazioni associative di vettori e di utenti possono stipulare per regolare i rapporti contrattuali, sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale;

-       responsabilità soggettiva condivisa di tutti i soggetti della catena del trasporto in caso di esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto o violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione;

-       controllo della regolarità amministrativa della circolazione,attestata da una serie di documenti obbligatori tra i quali un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori;

-       certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto (quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici);

-       forma “di regola” scrittadel contratto, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra contraenti[49];

§      decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 relativo al riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto merci, in particolare la Consulta generale per l'autotrasporto e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. Il provvedimento si muove nell’ottica della separazione delle funzioni dei due organi, pur nella consapevolezza del necessario collegamento fra gli stessi per il raggiungimento di obiettivi comuni, legati all'individuazione di politiche di settore in grado di realizzare la migliore mobilità delle merci e favorire la competitività delle imprese italiane di produzione e di servizi.

 

Si segnala infine che con delibera CIPE 22 marzo 2006 n, 44/06 è stato approvato il Piano della logistica, che - secondo quanto precisato nella delibera - si pone quale riferimento chiave per ogni azione strategica nel comparto delle infrastrutture e del territorio e costituirà altresì il riferimento portante per l'utilizzo delle risorse relative al fondo di cui all'art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 28 giugno 2006 la Commissione ha approvato una comunicazione relativa alla logistica delle merci in Europa (COM(2006)336) che mira a stimolare la discussione tra le parti interessate con l’obiettivo di istituire un quadro strategico a livello europeo in materia. A tal fine la Commissione intende infatti giungere, entro il 2007, all’adozione di un piano d’azione per la logistica del trasporto merci.

La Commissione suggerisce un approccio quadro complessivo all’interno del quale lo sviluppo della logistica del trasporto merci, intesa come pianificazione, organizzazione, gestione, controllo ed esecuzione di operazioni di trasporto merci nella catena dell’approvvigionamento, viene definita essenzialmente come attività connessa al settore commerciale ed un compito per l’industria.

Il documento è stato trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.


Articolo 118
(Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti)

 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e la spesa di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

 

 

L’articolo 118 reca disposizioni sul funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti .

In particolare,siprevede un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’aumento  - fissato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2007 - è finalizzato ad assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 45 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate:

§      per 25 milioni di euro  - integrativi delle somme già stanziate sul relativo capitolo di bilancio - al funzionamento del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento dei trasporti terrestri

§      per 5 milioni di euro alla predisposizione del piano generale di mobilità, dei sistemi informativi di supporto, del monitoraggio e della valutazione di efficacia degli interventi.

 

In riferimento alle operazioni in materia di motorizzazione, delle cui tariffe la disposizione in esame prevede un incremento, si ricorda che gli Uffici della motorizzazione civile svolgono una serie di funzioni connesse con la circolazione e la guida dei veicoli, tra le quali figurano, relativamente ai veicoli, le omologazioni, le immatricolazioni, le revisioni, i collaudi e, con riguardo ai conducenti, le operazioni relative alla patente (rilascio, revisione di patenti di ogni categoria, conversione di patenti militari ed estere, duplicati per smarrimento, sottrazione e deterioramento), il rilascio di certificati di abilitazione professionale, delle concessioni di autolinee, delle autorizzazioni per trasporto di cose in conto terzi.

L’articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870[50] individua le tariffe delle operazioni in questione nella tabella allegata (tabella 3), sostitutiva di quella precedentemente allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980.

Lo stesso articolo ha previsto che gli aumenti così disposti entrassero in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987. È stato altresì previsto che si procedesse ogni due anni all’adeguamento della misura dei diritti con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

Si ricorda poi che l'articolo 21, comma 14, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto la sospensione – fino al 31 dicembre 2003 – dell'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 238, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto l’emanazione, entro il 31 gennaio 2005, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, per stabilire un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

Le maggiori entrate sono destinate dalla legge n. 311/2004 per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 2006 alla copertura degli oneri per il rafforzamento delle strutture operative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , previsto dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 190/2002[51]

Con DM 5 settembre 2005 si è provveduto a determinare, a partire dal 19 settembre 2005, l’incremento tariffario sulla base di quanto disposto dall’articolo1, comma 238 citato.

 

Il CED (Centro elaborazione dati)è una struttura del Dipartimento per i trasporti terrestri preposta all’elaborazione di una serie di documenti relativi alla circolazione stradale e con compiti di ausilio per gli organi di polizia nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo. A seguito delle modifiche apportate al codice della strada dal DL n. 151/2003[52] soprattutto in relazione alle procedure relative alla patente a punti e ai documenti necessari per la guida dei ciclomotori si è profilata l’esigenza di implementazione e sviluppo del CED con particolare riguardo a:

§           l'annotazione e la decurtazione del punteggio della patente di guida nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la conseguente informazione all'utenza circa le variazioni di punteggio;

§           l'autorizzazione di soggetti pubblici e privati ad effettuare i corsi di recupero dei punteggi decurtati sulla patente a punti;

§           l'effettuazione dei corsi di recupero da parte degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri;

§           l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, su comunicazione degli enti preposti, in ordine al recupero dei punti conseguente alla frequenza dei corsi di aggiornamento;

§           l'istituzione della targa per ciclomotori e del relativo certificato di circolazione, secondo criteri atti a garantire l'identificazione sia del ciclomotore sia del proprietario dello stesso;

§           la registrazione del ciclomotore nell'Archivio nazionale dei veicoli;

§           gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per i minorenni che abbiano compiuto i 14 anni e per i maggiorenni che non siano in possesso di patente di guida.

L’art. 1, comma 280, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) – nell’assoggettare all’imposta di bollo, a decorrere dal 1º gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità che il costruttore deve rilasciare all'acquirente per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato – ha disposto che una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate fosse destinata al funzionamento e all'implementazione del CED.

In ultimo, si ricorda che l’articolo 34 del L 273/2005[53] in deroga alla disciplina generale dettata dall’articolo 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004)[54] in merito al rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ha autorizzato il CED a prorogare ulteriormente il contratto vigente fino al 31 dicembre 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento. Tale proroga era motivata in relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED e al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo. La proroga era autorizzata nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED[55].

In virtù di tale norma il CED ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 i sei contratti quinquennali stipulati il 30 giugno 2000 con la Società E.D.S. a seguito di apposita procedura concorsuale, che erano già stati prorogati al 31 dicembre 2005 in virtù dell’articolo 32 della legge 62/2005 citata.

 

Quanto al piano generale di mobilità, si ricorda che, nell’ambito dell’audizione sulle linee programmatiche del dicastero, svoltasi presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nella seduta del 27 giugno 2006, il Ministro dei trasporti ha affermato che il Piano generale della mobilità - con cui il Governo intende “rimettere in piedi lo strumento base della politica dei trasporti, ovvero il Piano generale dei trasporti” la cui ultima versione è dell’anno 2001 – sarà finalizzato a disegnare uno scenario di mobilità, di persone e cose, nel territorio nazionale e internazionale, connotato da tre tipi di integrazione, per reti nazionali e transnazionali, per modi e per livelli.

 


Articolo 119
(Modifica all'articolo 1, comma 105,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

 

1. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

L’articolo 119 reca alcune modifiche all’articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266).

Il citato comma 105 ha autorizzato un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 451 del 1998, relativi all’anno 2005, in ordine alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98[56] ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Successivamente, con riferimento a tali misure:

§           l’articolo 45, comma 1, lettera b) della L. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'articolo 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.

§           l’articolo 15 della L. 448 del /2001 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato, per l'anno 2002, un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro:

§           l’articolo 1, comma 518, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro.

 

L’articolo in esame eleva tale autorizzazione a 170 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante l’utilizzo della somma di pari importo già affluita all’INPS in seguito all’agevolazione contributiva riconosciuta in favore delle aziende di autotrasporto, limitatamente all’anno 2005, dall’articolo 1, comma 107, della stessa L. 266.

 

Tale disposizione riconosce l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuto all’INPS per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a venti, determinato con decreto dirigenziale del Ministero della infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere dell'INPS.

L’agevolazione è concessa appunto entro il limite di spesa complessivo di 120 milioni di euro.

 

La richiamata somma viene versata, ai fini della copertura, all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Articolo 121
(Infrastrutture per la larga banda)

 

1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 121 in esame incrementa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia).

L’incremento è disposto al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il suddetto Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

 

Si ricorda che il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno è stato approvato dalla delibera CIPE n. 83 del 2003ed è teso ad individuare soluzioniutili a superare gli ostacoli strutturali che impediscono l’affermarsi delle condizioni di mercato favorevoli per il consumatore di servizi di telecomunicazioni, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture.

La delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83 si inseriscenel filone degli interventi previsti per finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse.

Le precedenti delibere CIPE 16/2003 e 17/2003 hanno rispettivamente allocato un importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005 destinati al finanziamento degli investimenti pubblici per interventi nelle aree sottoutilizzate e hanno ripartito tale importo, preliminarmente accantonando un importo di 900 milioni di euro la cui attribuzione è stata demandata ad una successiva delibera (delibera n. 83/2003) secondo alcuni parametri, tra cui la particolare attenzione agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell’informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere interregionale.

La delibera n. 83/2003 ha quindi ripartitol’ accantonamento di 900 milioni di euro disposto dalla precedente delibera 17/2003, destinando:

§           150 milioni di euro al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di cui 120 destinati ai servizi a banda larga della società dell’informazione e 30 destinati, sempre nell’ambito della società dell’informazione, alla connettività sociale nel mezzogiorno;

§           150 milioni al Ministero delle comunicazioni per un primo intervento attuativo volto allo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

 

In particolare la delibera n. 83 del 2003, dei 150 milioni assegnati al Ministero delle comunicazioni per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione (c.d. banda larga) 5,220 milioni sono stati destinati complessivamente agli anni 2003 e 2004, mentre la restante quota di 144,780 milioni è stata assegnata al 2005. Le risorse per tale finalità sono iscritte al cap. 2.2.3.4, cap. 7230 del Ministero delle comunicazioni.

Tuttavia, dei 144,780 milioni iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, la Tabella F della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ne ha previsto una rimodulazione, disponendo una riduzione di 134,780 milioni dello stanziamento per il 2005, che viene posticipato per 34,780 milioni al 2006, per 50 milioni al 2007 e per ulteriori 50 milioni al 2008.

La legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a definanziare in Tabella E le risorse destinate alla “banda larga” disponendo una riduzione di 13,9 milioni nel 2006 e di 20 milioni sia nel 2007 che nel 2008. Conseguentemente le risorse per la banda larga esposte in Tabelle F della legge n. 266 del 2005 sono risultate pari a 20,9 milioni per il 2006, a 30 milioni per il 2007 e a 30 milioni per il 2008.

 

Si segnala, inoltre, che il disegno di legge finanziaria per il 2007 in esame dispone, peraltro, un rifinanziamento in Tabella D di 50 milioni per il 2009 delle risorse appostate sul cap. 7230/Comunicazioni, relative agli interventi a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle comunicazioni per il programma banda larga.

In occasione dello stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, il Presidente della Camera dei deputati, nella seduta del 5 ottobre 2006, relativamente al rifinanziamento illustrato ha stabilito che “l’individuazione di un’ulteriore finalità per il riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate dovrebbe essere effettuato con delibera del CIPE.” Conseguentemente verrà predisposto un emendamento “tecnico” che disporrà il rifinanziamento del Fondo richiamato (ora allocato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) per essere poi destinato dal CIPE al relativo programma di intervento.

 

Si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del DL 35/2005[57]ha stabilito che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda - di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83 del 2003 - possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il citato comma 1 dispone altresì che il CIPE definisca annualmente l'entità delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate da destinarsi al finanziamento del predetto programma, che sarà attuato dal Ministero delle comunicazioni, per il tramite della società Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. del gruppo Sviluppo Italia S.p.A., nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.A.

 

Si ricorda infine che Infratel Italia S.p.A. - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia - è la società di scopo costituita su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni e di Sviluppo Italia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di infrastrutture a larga banda sul territorio nazionale e di ridurre il "digital divide". La società è controllata da Sviluppo Italia ed è operativa da marzo 2004. Le modalità di funzionamento della società sono stabilite dalla convenzione stipulata da Sviluppo Italia con il Ministero delle Comunicazioni, che è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2004.

Si rammenta infine che Innovazione Italia S.p.A. è la società strumentale costituita grazie ad una partnership tra Sviluppo Italia e il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, per dare attuazione ai programmi del Governo relativi allo sviluppo della Società dell'Informazione e al piano di e-government.

La società Innovazione Italia realizza alcuni dei progetti definiti dal:

-       Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione;

-       piano di e-government;

-       CIPE, in materia di società dell'Informazione e banda Larga, anche con l'obiettivo di superare il digital divide nelle aree sottoutilizzate.

La società:

-       fornisce sostegno operativo al DIT, Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, per il coordinamento delle iniziative finanziate, il monitoraggio dei risultati, l’ottimizzazione della comunicazione relativa alla realizzazione dei progetti

-       supporta il CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica nella PA, nella realizzazione di specifiche iniziative in materia di e-government ;

-       promuove lo sviluppo di servizi interattivi e multimediali su banda larga, con particolare riferimento al superamento del digital divide nelle aree del Sud Italia

-       realizza specifiche iniziative connesse alle tecnologie ICT.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 20 marzo 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “Colmare il divario nella banda larga” (COM(2006)129).

Secondo la Commissione, l’accesso a internet ad alta velocità attraverso le connessioni “a banda larga” consente immense possibilità per la società dell’informazione. La mancanza di accesso alle connessioni a banda larga costituisce un aspetto del problema più generale denominato abitualmente “divario digitale”, che descrive il divario che separa i singoli cittadini, le imprese e i territori in funzione delle possibilità di accesso e di utilizzo delle TIC (tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni).

La Commissione ricorda che l’accesso generalizzato alla banda larga è una condizione indispensabile per lo sviluppo delle economie moderne e costituisce un aspetto importante dell’agenda di Lisbona. L’Unione europea deve intensificare gli sforzi per incoraggiare l’adozione dei servizi a banda larga e favorirne una maggiore diffusione, in particolare nelle zone meno sviluppate dell’Unione.

La comunicazione invita tutti gli Stati membri a ricorrere anche ad un partenariato attivo con le autorità regionali, sfruttando le sinergie tra le varie fonti di finanziamento (nazionali, fondi strutturali, fondo di sviluppo rurale). Le strategie nazionali per la banda larga devono altresì fissare obiettivi precisi per la connettività delle scuole, delle amministrazioni pubbliche e dei centri sanitari.

La Commissione analizzerà gli aspetti del “divario digitale” in relazioni annuali e controllerà l’attuazione della banda larga nei nuovi Stati membri preparando una relazione relativa al 2006.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

 


Articolo 122
(Transizione alla televisione digitale)

 

1. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

       a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

       b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;

       c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

       d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

       e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 122 reca disposizionirelative alla transizione alla televisione digitale.

 

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle comunicazioni un Fondo per il passaggio al digitale finalizzato a incentivare:

§      la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

§       il passaggio al digitale terrestre da parte dei concessionari titolari dell'obbligo di copertura del servizio universale;

§      la progettazione, la realizzazione e la messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

§      la transizione al digitale da parte delle famiglie economicamente o socialmente disagiate;

§      la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

 

La dotazione del Fondo, per il triennio 2007-2009, è pari a 40 milioni di euro annui (comma 3).

 

Il comma 2 prevede che gli interventi, le modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedervi, la categoria dei destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi siano stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni.

 

La riforma del sistema radiotelevisivo introdotta dalla legge n. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”) ha previsto un’articolata disciplina transitoria per il periodo fino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche (c.d. switch off) originariamente fissata dal comma 5 dell’articolo 2-bis del DL n. 5/2001[58] al 31 dicembre 2006.

Tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 19 del D.L. n. 273/2005[59]: la modifica era nata dall’esigenza di coerenza con quanto stabilito nelle due comunicazioni della Commissione europea (del 24 maggio e del 29 settembre 2005) sulla fase di transizione (switch-over), nonché nelle conclusioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea il 1º dicembre 2005, secondo le quali alcuni Stati membri prevedevano di completare la migrazione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica terrestre a quella digitale entro il 2012, mentre altri (fra cui l’Italia) vi sarebbero giunti a livello regionale o nazionale prima del 2008.

L’articolo 19 del DL n. 273/2005 ha poi inserito nel citato comma 5 dell’articolo 2-bis una nuova disposizione a norma della quale - al fine della completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale – sono individuate aree all digital nelle quali si possa accelerare la completa conversione.

Al riguardo, si ricorda che, nell’ottica di un approccio allo switch off su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, in data 16 aprile 2005, sono stati sottoscritti – al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d’intesa dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre), con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile già entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni. Nei protocolli venivano individuate due fasi della transizione: la prima, da completare entro il 31 gennaio 2006 nei capoluoghi di provincia, e la seconda relativa all’intero territorio regionale da portare a termine entro il 31 luglio 2006.

Lo spegnimento del sistema televisivo analogico previsto per il 31 luglio 2006 nelle Regioni Sardegna e Valle D'Aosta è stato rinviato - a seguito di un nuovo Protocollo di intesa tra il Ministero delle Comunicazioni, le Regioni coinvolte, Sardegna e Valle D'Aosta, e l'Associazione DGTVi - al 1° marzo 2008 per la Sardegna e al 1° ottobre 2008 per la Valle D'Aosta.

Si rammenta inoltre che il decreto ministeriale 1° settembre 2005 – proprio al fine di conseguire l’obiettivo sopra indicato (definitiva transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale già entro il 31 gennaio 2006) – aveva riservato una quota dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 211, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), in relazione alle erogazioni effettuate alla data del decreto, per i contributi finalizzati all’acquisto o al noleggio, anche con possibilità finale di acquisto, di apparecchi idonei a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno in corso.

Il decreto ministeriale 2 settembre 2005 ha poi riconosciuto agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento, delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, un contributo di 20 euro per l'acquisto od il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale e una elevata interattività da remoto .

Da ultimo, il comma 572 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) è intervenuto sulle aree all digital, prevedendo, per l’anno 2006, un contributo nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital di Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni, nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge finanziaria per il 2004, e dall’articolo 1, comma 211, della legge finanziaria per il 2005, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale. Il contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

Circa lo “switch off”,siricorda che nell’audizione del 29 giugno 2006 presso la IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera sulle linee programmatiche del ministero, il Ministro delle Comunicazioni ha preannunciato che “il Governo proporrà di riallineare la situazione italiana” all’interno della finestra delineata a livello europeo, dove esistono due punti di riferimento, costituiti dalle date del 2010 e del 2012.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La promozione della televisione digitale costituisce uno dei settori di intervento previsti dalla strategia di Lisbona, in quanto considerata uno strumento efficace ai fini dell’accesso generalizzato a tutti i cittadini ai nuovi servizi e applicazioni della società dell’informazione.

Il 24 maggio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’accelerazione della transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale delle emissioni televisive (COM(2005)204).

Nel documento la Commissione auspica che tale transizione possa consolidarsi per il 2010 ed essere definitivamente completata su tutto il territorio dell’Unione europea entro il 2012.

La comunicazione è stata esaminata il 1° dicembre 2005 dal Consiglio che ha adottato conclusioni in cui ha invitato gli Stati membri a completare la migrazione alla radiodiffusione digitale, nella misura del possibile, entro il 2012; a pubblicare entro il 2006, se non l'avessero ancora fatto, le loro proposte di migrazione. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a sostenere i piani degli Stati membri per promuovere la trasmissione digitale e a mantenere aggiornate le informazioni sui piani nazionali di migrazione sul suo sito Internet. Il documento è stato esaminato dal Parlamento europeo il 24 aprile 2006.

 


Articolo 134
(Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa - Interessi intercalari - Rete tradizionale)

 

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009.

2. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 a titolo di aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa per l'attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia.

3. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007 - 2009, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di euro 27 milioni, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1o agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) e dei contratti di servizio di Trenitalia, stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

5. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

 

L’articolo 134 reca autorizzazioni di spesa per il settore ferroviario, in particolare in favore del Sistema Alta velocità – Alta capacità (AV/AC), a titolo di aumento dell’apporto al capitale delle Ferrovie dello Stato s.p.a.,  per il rimborso degli interessi e per la restituzione delle quote capitale dei mutui accesi per la realizzazione del Sistema AV/AC, nonché per la rete tradizionale.

 

Il comma 1 prevede uno stanziamento di 900 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l’anno 2009  per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema AV/AC.

 

A tale proposito, si ricorda che l'articolo 75della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva introdotto disposizioni in materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità, nel quadro dell’impostazione affermata dai documenti di programmazione economico-finanziaria, secondo la quale occorreva promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e in particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso varie forme di partenariato pubblico-privato.

In particolare, l’articolo aveva affidato alla società Infrastrutture s.p.a. (ISPA)[60] il compito di finanziare prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria destinata al sistema Alta velocità/Alta capacità, anche allo scopo di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie mediante ricorso al mercato bancario e al mercato dei capitali, secondo criteri di trasparenza ed economicità. L’equilibrio economico-finanziario della società veniva garantito da una disposizione che prevedeva che in caso di oneri per Infrastrutture S.p.A, non adeguatamente remunerabili utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per lo sfruttamento economico del “Sistema AV/AC”, l’equilibrio fosse a carico dallo Stato. A tal fine veniva disposta inoltre la destinazione prioritaria dei crediti e dei proventi derivanti dall’utilizzo del sistema AV/AC al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture s.p.a., escludendo, fino all’estinzione del relativo debito, la possibilità per i creditori diversi da tale società di rivalersi sui crediti e sui proventi in questione.

L’articolo aveva stabilito inoltre la disciplina per garantire il pagamento del debito nei confronti di Infrastrutture s.p.a., nel caso in cui si fossero verificate la decadenza o la revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria (anche solo per la parte relativa alla realizzazione o alla gestione del Sistema AV/AC), ed aveva disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercitasse la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione della concessione.

L'articolo 75, comma 5, aveva poi stabilito che il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI) fosse autorizzato a compensare gli oneri di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura anche attraverso l’utilizzazione del Fondo di ristrutturazione, previsto all’articolo 43, comma 5, della legge n. 448/1998, in cui si prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la società Ferrovie dello Stato Spa a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.

 

La legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto diverse disposizioni incidenti sul sistema Alta velocità/Alta capacità. In particolare:

§           i commi da 79 a 83 dell’articolo unico hanno disposto la fusione per incorporazione della società Infrastrutture s.p.a. nella Cassa depositi e prestiti s.p.a., che continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa ai sensi del richiamato articolo 75 della legge finanziaria per il 2003, fino al 1° gennaio 2006, .

§           Sulla base delle nuove disposizioni, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino al 1° gennaio 2006 sono integralmente garantiti dallo Stato, ferme restando le previsioni del richiamato articolo 75. Al finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità fino al 1° gennaio 2006, continuano, così, ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture s.p.a., ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato;

§           il comma 84 ha previsto la concessione alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società del gruppo di contributi per 15 annidi 85 milioni di euro dall’anno 2006 e di 100 milioni di euro dall’anno 2007per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità”, nonché la concessione alle stesse di ulteriori contributi per 15 anni di 15 milioni di euro, al fine di finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano–Verona, incluso il nodo di Verona.

 

Il comma 2 reca l’autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2007 a titolo di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato s.p.a. (FS s.p.a.) per l’attuazione di un piano di investimenti della società Trenitalia s.p.a..

 

Relativamente all’assetto del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a ., si ricorda che, a seguito del processo di “divisionalizzazione” della società Ferrovie dello Stato[61], è stato avviato un processo di separazione societaria conclusosi con la costituzione, il 1° giugno 2000, di una società che svolge l’attività di trasporto (ITF Spa, attualmente Trenitalia s.p.a.), e il 1° luglio 2001, di una società per la gestione dell’infrastruttura (RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa)[62] , mentre FS s.p.a. ha assunto il ruolo di società holding.

Per quanto concerne gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato s.p.a.. e lo Stato, l'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994) ha disposto che il contratto di programma regoli, in particolare, gli oneri di gestione dell’infrastruttura posti a carico dello Stato e gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della rete, mentre il contratto di servizio pubblico disciplini essenzialmente gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società medesima.

L’articolo 14 del decreto legislativo n. 188/2003[63]  che ha recepito il primo pacchetto ferroviario europeo, confermando in larga parte quanto già previsto dalla normativa previgente[64], ha stabilito che i rapporti tra Stato e gestore dell’infrastruttura sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma , quest’ultimo stipulato per un periodo minimo di tre anni, nel rispetto dei princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato e di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti, e volto alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte. Nel contratto di programma è disciplinata, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, allo sviluppo dell'infrastruttura stessa e al rispetto dei livelli di sicurezza. Sono inoltre previsti indennizzi da corrispondersi al gestore nel caso di perdite finanziarie per assegnazione di capacità da utilizzarsi per servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento CEE n. 1191/69 , ovvero conseguenti all’assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci. Ulteriori incentivi possono essere previsti per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso, ferma restando la necessità di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonché il miglioramento della qualità dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi.

A seguito della costituzione di RFI s.p.a. (vedi supra), quest’ultima è divenuta destinataria esclusiva dell’atto di concessione e destinataria finale del contratto di programma, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del contratto di programma 2001-2005. Tale ultima disposizione prevede altresì che a decorrere dal completamento della ristrutturazione societaria (e dunque dal 1° luglio 2001, data di costituzione della società di gestione dell’infrastruttura) il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) non detiene partecipazioni azionarie dirette nel soggetto societario gestore dell’infrastruttura (RFI Spa), ma solo nella società holding (FS Spa), che a sua volta ha il controllo del gestore dell’infrastruttura. Gli obblighi di finanziamento assunti dallo Stato in virtù del contratto di programma sono adempiuti mediante aumento del capitale sociale di FS Spa, che provvede poi a trasferire detti finanziamenti (sempre sotto forma di aumenti di capitale), alla società di gestione dell’infrastruttura.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, gli intervento di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

Il comma 3 pone a carico dello Stato – per un importo annuo di 27 milioni di euro per il triennio 2007-2009 – l’onere del debito contratto con la società Infrastrutture s.p.a. per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 con riferimento alla realizzazione del Sistema Alta velocità/ Alta capacità (AV/AC).

L’assunzione dell’onere è finalizzata al rimborso degli interessi e alla restituzione delle quote capitale dei mutui accesi ai sensi del DL n. 505/1993[65].

La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame precisa che, tra le diverse problematiche affrontate dall’articolo in esame, figura quella del “pagamento del servizio del debito – da corrispondere a Cassa depositi e prestiti, subentrata ad Infrastrutture s.p.a. – già contratto per il finanziamento della rete AC/AV (asse Torino-Milano_Napoli), nonché dei mutui accesi in applicazione della legge n. 78 del 1994”.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 505/1993 aveva autorizzato il Ministero del tesoro a garantire l'I.R.I. s.p.a. e l'ENI s.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità s.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facessero parte anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'ENI affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia sarebbe cessata  - ai sensi della disposizione - a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro avrebbe inoltre garantito l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. ovvero alle società derivanti dalla sua scissione nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge, l'articolo 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210 (secondo cui le Ferrovie dello Stato provvede a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato), si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari per operazioni di locazione finanziaria, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla «Ferrovie dello Stato S.p.a.», a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.

 

Il comma 4 reca l’autorizzazione di spesa di 311 milioni di euro per l’anno 2007  al fine dell’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti, sostenuti in base a:

§      contratti di programma con Rete ferroviaria italiane (RFI);

§      contratti di servizio di Trenitalia  stipulati con le Regioni ai sensi dell’art. 52 della legge n. 388/2000[66].

 

Il citato articolo 52 relativo al trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali ai sensi dei decreti legislativi attuativi della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “legge Bassanini”) prevedeva che, nell'àmbito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi fosse destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità.

 

Il comma 5 reca un’autorizzazione di spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, questo intervento è finanziato per l’intero importo del 2007 e per un importo di 1,2 miliardi di euro nel 2008, dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 24 maggio 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata di regolamento che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio (COM(2006)245).

Tra i progetti prioritari nel settore dei trasporti rientra il progetto n. 1 («Asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo»).

La proposta, che modifica la proposta iniziale della Commissione del luglio 2004, fissa le risorse di bilancio per la concessione di aiuti ai progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia per il periodo 2007-2013, tenendo conto del quadro finanziario per tale periodo, come definito dall’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

La proposta modificata tiene conto in gran parte degli emendamenti approvati in prima lettura dal Parlamento europeo, il 26 ottobre 2005, nell’ambito della procedura di codecisione.

 

Le risorse previste dalla proposta per il settore dei trasporti ammontano complessivamente a 8013 milioni di euro (contro i 20.350 della proposta iniziale)[67] per il periodo 2007-2013.

In base alla proposta il contributo finanziario della Comunità non dovrebbe superare le percentuali di seguito indicate:

a)       per quanto riguarda gli studi, il 50% del costo ammissibile, a prescindere dal tipo di progetto d’interesse comune di cui si tratta;

b)       per quanto riguarda i lavori:

§      per i progetti prioritari nel settore dei trasporti:

-       al massimo il 20% del costo ammissibile;

-       al massimo il 30% del costo ammissibile per le sezioni transfrontaliere di questi progetti e per i progetti prioritari riguardanti le vie navigabili, a patto che siano avviati entro il 2010 e che gli Stati membri interessati abbiano presentato alla Commissione tutte le garanzie necessarie sulla solidità finanziaria e sul calendario per la realizzazione del progetto.

 


Articolo 135
(Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)

 

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

 

 

L’articolo 135, comma 1, provvede al rifinanziamento del Programma infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, autorizzando la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Viene inoltre previsto che dei 100 milioni decorrenti dal 2007, 5 milioni di euro siano destinati alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo) prevede che “il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma”.

Si rammenta, altresì, che le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di tale programma, che accolgono le risorse stanziate dall’art. 13 della legge n. 166/2002, come successivamente rifinanziate, sono collocate nel cap. 7060 all’interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Per il 2007 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza di 956,64 milioni di euro (U.p.b. 1.2.10.2, capitolo 7060 esposto in tab. F).

Lo stato di attuazione del Programma infrastrutture strategiche (PIS)

Nel 2° rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi dal titolo Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del luglio 2005 si indica in 235 il numero delle opere incluse nel PIS, (contro le 117 indicate nel 1° Programma delle infrastrutture recato dalla delibera CIPE n. 121/2001) a cui corrisponde una valutazione dei costi (o del valore complessivo) delle opere stesse pari a 264 miliardi di euro.

Si ricorda, altresì, che l’intero universo di riferimento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) è attualmente costituito dalla delibera CIPE n. 130 del 6 aprile 2006[68], che ha provveduto ad aggiornare la delibera CIPE n. 121/2001. Nell’allegato 1 di tale delibera viene indicato un costo complessivo delle opere incluse del PIS pari a 173,4 miliardi di euro, quindi decisamente inferiore alla stima fornita nel citato Rapporto del Servizio studi. Di tale somma, resterebbero da finanziare (risorse da reperire) 58,5 miliardi di euro.

Si ricorda, inoltre, che nel recente documento allegato al DPEF 2007-2011 relativo al PIS, il Governo ha provveduto ad individuare le opere prioritarie all’interno del Programma, calcolando altresì il fabbisogno finanziario residuo per il loro completamento in 23,7 miliardi di euro.

Si fa notare che il finanziamento quindicennale disposto dal comma in esame corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,3 miliardi di euro[69], pari circa al 14% delle risorse indicate nel citato allegato al DPEF 2007-2001 per il completamento delle sole opere prioritarie.

 

Il comma 2 autorizza un contributo annuale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per  fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera, fra cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dal 1994 svolge le funzioni collegate all'uso del mare per le attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto, precedentemente svolte dal Ministero della marina mercantile.

Le principali linee di attività del Corpo sono:

§      sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

§      ricerca e soccorso in mare;

§      protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

§      controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali;

§      amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

§      polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

Ulteriori funzioni sono svolte in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero della difesa (arruolamento personale militare), dal Ministero dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), dal Ministero dell’interno (controlli in materia di immigrazione), dal Ministero di grazia e giustizia e dal Dipartimento della protezione civile.

 

Il potenziamento infrastrutturale delle capitanerie di porto è stato dapprima oggetto dell’articolo 39 della legge 979/1982[70] che ha previsto l’emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, con il quale approvare il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

La legge 34/1991[71] ha autorizzato, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 120 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per il 1991, lire 40 miliardi per il 1992 e lire 60 miliardi per il 1993 per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile,  di cui all'articolo 39 della legge n. 979/1972.

Successivamente l’articolo 30, comma 2 del cosiddetto “collegato infrastrutture”[72] ha previsto la predisposizione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, di un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture di vari corpi dello stato tra cui il Corpo delle capitanerie di porto. Per l'attuazione del programma la legge ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004 dando la possibilità all'amministrazione di assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

 


Articolo 136
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali)

 

1. Per assicurare la autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

       a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

       b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.

3. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

4. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni.

5. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

6. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

7. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

8. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

10. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

 

 

L’articolo 136 reca disposizioni in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali.

 

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” - che reca la normativa tuttora vigente nel settore - ha innovato il precedente modello organizzativo, basato su porti interamente pubblici – non più rispondente alle esigenze dell'industria del trasporto marittimo e intermodale e della portualità in generale - introducendo al suo posto il modello denominato “landlord port authority”, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali - che sono affidate al soggetto pubblico, in particolare alle Autorità portuali - e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, che sono affidate a privati, fermo restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture.

La legge n. 84/94 ha quindi istituito le Autorità portuali negli scali già sede di ente o consorzio portuale (Bari, Brindisi, Civitavecchia, Genova, Napoli, Palermo, Savona, Trieste e Venezia), nonché nei porti di Ancona, Cagliari, Catania, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Ravenna e Taranto. E' stata prevista inoltre la possibilità di istituire nuove Autorità in porti con un significativo traffico di merci, nonché nei porti di Olbia, Piombino e Salerno (a decorrere dal 1° gennaio 1995). Successivamente sono state istituite altre autorità portuali: con DPR 20 marzo 1996 quella di Piombino, con D.P.R. 18 luglio 1998 quella di Gioia Tauro, con DPR 23 giugno 2000 quella di Salerno, con D.P.R. 29 dicembre 2000 quella di Olbia e Golfo Aranci e con D.P.R. 12 aprile 2001 l’autorità portuale di Augusta. Con la legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 65, della legge n. 350/2003) è stata altresì prevista l’istituzione dell’autorità portuale di Manfredonia. Delle complessive 25 autorità portuali, cinque risultano attualmente commissariate[73].

Le Autorità portuali sono chiamate, ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima, a svolgere attività di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza; spettano alle autorità inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti di servizi di interesse generale.

Relativamente alle risorse finanziarie delle autorità portuali, l’articolo 13 della legge n. 84/1994 sono costituite:

a)       dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

b)       dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;

c)       salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge, n. 82/1963[74], e all'articolo 1 della legge n. 355/1976[75] e successive modificazioni e integrazioni (su tale punto, si veda infra);

d)       dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e)       da entrate diverse.

 

Al fine di garantire l’autonomia finanziaria, la disposizione in esame introduce le seguenti misure:

 

§       è attribuito (comma 1, lettere a) e b)) a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettitodella tassa erariale di imbarco e di sbarco e della tassa di ancoraggio.

Oltre che a fini di promozione dell’autofinanziamento delle attività e di razionalizzazione della spesa, la misura è volta anche a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

 

La tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima è stata istituita con D.L. 47/1974[76] come tassa da applicarsi sul carico-scarico delle merci ovunque effettuato (quindi sia nei porti che nelle rade o nelle spiagge). La misura della tassa erariale è stata aumentata del 50 per cento rispetto alla misura già modificata dall’articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546: l’aumento non è stato disposto per i servizi di cabotaggio.

La tassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 2 della legge n. 82/63[77]: il presupposto impositivo della tassa è stato individuato nel compimento di operazioni di commercio da parte di navi nazionali ed estere nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato.

L’articolo 28 della citata legge di riforma del settore portuale (legge n. 84/1994) ha stabilito che il gettito della tassa erariale di imbarco e sbarco e della tassa di ancoraggio fosse interamente acquisito al bilancio dello Stato. La legge ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1994, a tutti i porti la tassa portuale sulle merci di cui al richiamato capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all'articolo 1 della legge n. 355/1976 [78]. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito di tale tassa affluisce al bilancio dello Stato; nei porti ove sono istituite le autorità portuali, quest’ultime ricevono solo il 50% del gettito, confluendo il restante 50 % nel bilancio dello Stato per consentire allo stesso di assorbire la mole delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle preesistenti organizzazioni portuali, poste a carico dello Stato dalla medesima legge n. 84 del 1994.

Quanto al piano operativo triennale, esso è previsto dall’articolo 9 della legge n. 84/1994. Tale disposizione, individuando le funzioni del comitato portuale, stabilisca che tale organo approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

Si ricorda che l’articolo 13 del DL n. 262/2006 [79] è intervenuto sulla funzione, in capo al presidente dell’autorità portuale, di manutenzione dei fondali, sopprimendo la disposizione della legge n. 84/94 che prevedeva che il mantenimento e l’approfondimento dei fondali avvenisse con l'intervento del servizio escavazione porti e, in via subordinata, con le modalità della gara pubblica.

 

§      è confermata l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all’articolo 1 della legge n. 355/1976 (comma 4) (sul punto, vedi supra);

 

§      è istituito - a decorrere dal 2007 - presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo di ammontare pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi annualmente tra le autorità portuali in base a criteri definiti con decreto del Ministro dei trasporti; conseguentemente vengono soppressi - con la medesima decorrenza - gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzione e manutenzione dei porti. Viene, poi, riconosciuto al Ministro dei trasporti il potere di indirizzo e di verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali (comma 2);

 

§      alle autorità portuali è riconosciuta l’autorizzazione all’applicazione di un’addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali (comma 3);

 

§      le autorità portuali vengono escluse dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 57, della legge n. 311/2004, che ha introdotto specifici limiti di spesa per tutti gli enti pubblici non territoriali, ivi incluse le Autorità portuali (comma 6).

La citata norma ha fissato un limite all’incremento della spesa degli enti pubblici non territoriali rientranti nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - tra i quali figurano le Autorità portuali - del 4,5% per il 2005 rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003, al netto delle spese di personale. Per gli anni 2006 e 2007 è stata prevista la percentuale di incremento del 2 per cento rispetto alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente.

A parziale revisione della disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2005, sono intervenute due ulteriori disposizioni:

-            l'articolo 14-ter del DL 115/2005[80] ha disposto l'esclusione per il 2005 dalla citata limitazione dell’incremento di spesa, delle spese di investimento effettuate dalle Autorità portuali istituite a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003.

-            l’articolo 34-septies del DL 4/2006[81] ha esteso agli anni 2006 e 2007 – nei limiti di 30 milioni di euro per ciascun anno - la deroga alla limitazione dell’incremento di spesa per le Autorità portuali istituite ai sensi della legge n. 84/94.

Per completezza, si ricorda che l’articolo 1, comma 78, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 destinato a finanziare il consolidamento, la manutenzione straordinaria e il potenziamento delle opere di competenza delle Autorità portuali di recente istituzione (e, comunque, successiva al 30 giugno 2003).

Viene inoltre precisato dal comma 6 che alle Autorità portuali si applica il sistema di tesoreria mista, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e che le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

Con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9), il sistema di tesoreria unica, istituito dalla legge n. 720/1984, è stato oggetto di rilevati modifiche, e se ne è previsto il graduale superamento in relazione al progressivo conferimento agli enti di funzioni ed entrate proprie.

In sostanza, il sistema della tesoreria unica prevede che gli enti indicati nella Tabella A, in cui rientrano le Autorità portuali, siano obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, una fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente.

Il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreti del Ministro dell’economia; con il decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere.

Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente, provenienti dal settore privato o da enti che non rientrano fra quelli del settore pubblico allargato, e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera. I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

Il sistema di tesoreria mista, introdotto con riferimento agli enti territoriali, distingue il regime applicabile alle diverse entrate degli enti, prevedendo che soltanto i fondi provenienti dal bilancio dello Stato (comprese le entrate provenienti da indebitamento assistito dallo Stato) debbano affluire nei conti di tesoreria, mentre le entrate proprie sono escluse dal versamento in tesoreria, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario; tali disponibilità saranno tuttavia utilizzate prioritariamente per i pagamenti di tali enti.

 

Ai fini della definizione e del completamento del sistema di autonomia finanziaria, l’articolo in esame demanda ad:

§      un regolamento - da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui ai richiamati atti normativi (L. n. 82/1963; DL n. 74/1974; L. n. 355/1976), nonché i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso deirequisiti necessari per la conferma o l’eventuale soppressione delle stesse. Ai fini di tale conferma o soppressione, si prevede che si dovrà tener conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento (comma 7).

Si fa presente che il comma 7 dell’articolo in esame demanda la revisione della disciplina sulle tasse e i diritti marittimi ad un regolamento ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988, che contempla i regolamenti ministeriali. Non appare chiaro il senso del richiamo al comma 3 dell’articolo 17, atteso che il regolamento inciderebbe su un oggetto disciplinato da atti normativi di rango primario e, pertanto, verrebbee a configurare un’ipotesi di delegificazione prevista, invece, al comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Si fa, inoltre, presente che, pur richiamandosi un regolamento ministeriale, il comma 7 in esame individua quale soggetto legittimato all’emanazione del regolamento il “Governo” e non il “Ministro”.

 

Circa il tema della revisione del sistema dei diritti e delle tasse portuali, si ricorda che l’articolo 100 della legge n. 342 del 2000 aveva recato una delega al Governo per emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi secondo i seguenti criteri: semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione; definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali anche al fine di fare fronte ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'àmbito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti.

Il termine di emanazione del regolamento è stato poi prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 36, comma 1, del “collegato infrastrutture” (L. 166/2002). Allo stato, il regolamento non risulta emanato.

 

§      un decreto, adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, la determinazione, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, della quota di tributi diversi dalle tasse e diritti portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali, con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

 

Il piano regolatore portuale è previsto dall’articolo 5 della legge n. 84/1994. In particolare, nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III[82], con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) (porti con funzione turistica e da diporto), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nei porti sopra indicati nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti sopra indicati nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura sopra descritta, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 5, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

Circa il piano operativo triennale, si veda supra.

 

Il comma 9 prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del DL n. 90/1990[83], sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti già esistenti la realizzazione di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero le opere qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali

 

L’articolo 3, comma 13, del DL citato ha chiarito che tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali previsti all'articolo 9, n. 6), del DPR n. 633/1972[84], si intendono compresi anche:

§      quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei porti, degli aeroporti, degli autoporti e degli scali ferroviari di confine, in sede diversa dalla precedente;

§      i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli relativi ai servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione, purché tali servizi siano resi nell'ambito dei luoghi sopra indicati

L’articolo 9, punto 6) del DPR 633/1972 ha classificato come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali i servizi prestati nei porti, negli autoporti, negli aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.

Ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del DPR n. 633/1972, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 dello stesso DPR non si considerano effettuati nel territorio dello Stato e sono, pertanto, sottratti alla sfera di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto[85].

 

Il comma 10 prevede che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della loro natura giuridica di enti pubblici non economici, siano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e che i relativi canoni non costituiscano corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA.

Di conseguenza la norma stabilisce che gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'IVA ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono.

La disposizione in esame intende pertanto chiudere il contenzioso esistente in materia[86], collegato ad un’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria che considerava imponibili gli atti di concessione demaniale.

 

Si ricorda infatti che, in linea generale, non sono soggetti all’imposta sui redditi delle società (IRES) né all’imposta sul valore aggiunto (IVA) gli enti pubblici che esercitano esclusivamente "funzioni statali" poiché difettano in capo agli stessi, per espressa previsione normativa, la soggettività passiva ai fini dei predetti tributi, fatta salva l'ipotesi dello svolgimento di determinate attività, considerate comunque "commerciali" ai fini IVA e, come, tali, assoggettate alla sola imposta sul valore aggiunto.

L’amministrazione finanziaria, nella risoluzione n. 40/E del 16 marzo 2004, si è occupata del trattamento tributario dei canoni derivanti da concessioni demaniali ai fini dell’IRPEG (ora IRES) e dell’IVA. In tale risoluzione l'Amministrazione, pur riconoscendo, in conformità al parere reso in proposito dal Consiglio di Stato[87], che le Autorità portuali sono classificabili tra gli enti non commerciali in quanto enti pubblici preposti al prevalente esercizio di funzioni statali, ha tuttavia concluso che l'attività per la quale l'ente portuale ritrae i canoni di concessione demaniale, da identificarsi nella "gestione di beni demaniali", concretizzerebbe lo svolgimento di un'attività commerciale che farebbe assumere all'Autorità portuale la soggettività passiva ai fini IRPEG (ora IRES) e IVA, con la connessa rilevanza dei canoni e, quindi, la loro soggezione, sia ai fini dell'imposizione sul reddito che dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto attiene in particolare al regime IVA dei canoni di concessione, la risoluzione - sulla scorta della legislazione italiana e comunitaria e della giurisprudenza della CE secondo le quali possono considerarsi svolte in qualità di pubblica autorità solo le attività degli enti pubblici che costituiscono cura di interessi pubblici, poste in essere nell'ambito e nell'esercizio del diritto pubblico - ha ritenuto che l'attività attraverso cui le Autorità portuali amministrano il demanio marittimo non viene esercitata in veste di pubblica autorità, né implica l'uso di poteri amministrativi. In conclusione, pertanto, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, l'attività di concessione di aree demaniali, di banchine e di opere in ambito portuale, per le quali l'ente percepisce un canone di concessione, concretizzerebbe lo svolgimento di un'attività commerciale che farebbe assumere all'ente non commerciale la soggettività passiva ai fini dell'IVA.

 

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 1746), relativamente al comma 10, afferma che le disposizioni non comportano alcun onere a carico dello Stato e consentono di ridurre il contenzioso esistente.

 


Articolo 137
(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale)

 

1. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

3. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dei Ministero dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

L’articolo 137 reca disposizioni in materia di hub portuali di interesse nazionale.

 

Il comma 1 reca l’autorizzazione di una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008 – da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti – per le seguenti finalità:

§      sviluppo delle filiere logistiche;

§      interventi nei porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale: è demandata ad un regolamento del Ministro dell’interno, da adottare sentita la Conferenza stato-regioni, la determinazione dei criteri e delle caratteristiche necessari per la individuazione degli suddetti hub;

§      interventi finalizzati allo sviluppo delle attività di transhipment e dell’intermodalità.

Il transhipment èuna schema di trasporto che consiste in un complesso di procedure relative al trasferimento (sbarco/reimbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (o navi madri) su battelli di dimensioni minori definiti navi feeder. Con questi sistemi, dai grandi porti è possibile trasferire le merci o sui treni, mediante i percorsi dei landbridge[88], o sulle reti di navi feeder verso porti che servono retroterra o hinterland regionali.

 

Il comma 2 stabilisce che il cinquanta per cento delle risorse stanziate ai sensi del comma precedente è finalizzato :

§      allo sviluppo del porto di Gioia Tauro in quanto piattaforma logistica del Mediterraneo;

§      ad incentivare la localizzazione di attività produttive nella area portuale di Gioia Tauro, anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

 

Negli ordinamenti moderni, l’espressione: "zona franca" ìndica un istituto di diritto doganale, consistente nell'applicazione – in un ambito territoriale determinato – di un regime particolare di esenzione doganale, generalmente configurato come finzione giuridica di estraneità della porzione territoriale costituita in zona franca rispetto al territorio doganale dello Stato.

La finzione di extraterritorialità non comporta l’esclusione del territorio franco dall'ordinamento doganale dello Stato, ma determina che quest'ultimo, sebbene di fatto situato entro il territorio doganale, agli effetti dell'imposizione tributaria, è considerato fuori della linea doganale ed è così sottratto al regime doganale ordinario, per essere assoggettato a un regime speciale, il quale sostanzialmente consente di introdurre, depositare e, a volte, di manipolare, trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e formalità doganali. Il confine della zona franca dovendosi inoltre considerare corrispondente alla linea doganale, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca devono ritenersi esportate; viceversa, le merci estratte dalla zona franca e destinate al consumo nel territorio doganale devono considerarsi, agli effetti doganali, merci di provenienza estera.

Sebbene le singole zone franche possano essere positivamente assoggettate a regimi propri secondo la volontà del legislatore, possono distinguersi, in generale:

-       il regime di zona franca "integrale", che permette non solo l'introduzione, il deposito, la manipolazione delle merci nel territorio franco, ma anche il consumo e l'utilizzazione delle stesse da parte dei residenti, in esenzione doganale;

-       il regime ordinario dei porti franchi, delle zone portuali franche (o punti franchi) e dei depositi franchi, in cui l'esenzione dal tributo e dalle formalità doganali è limitata all'introduzione delle merci in zona franca, alle operazioni relative al loro carico, scarico, trasbordo o comunque inerenti al traffico commerciale, al loro deposito, negoziazione e riesportazione, allo scopo di agevolare il traffico mercantile internazionale, il commercio di riesportazione e il deposito all'interno di tali zone e, per conseguenza, di incoraggiare l'utilizzazione di determinate attrezzature da parte degli operatori commerciali. Quando viene consentita la lavorazione o la trasformazione industriale delle merci introdotte, l’istituto assume anche un’ulteriore finalità di incentivazione industriale, consentendo agli stabilimenti insediati nella zona franca di utilizzare le materie prime e le merci necessarie al processo produttivo, nonché di riesportare i prodotti finiti, in esenzione dai dazi doganali.

 

La materia è positivamente disciplinata nella legislazione nazionale ed europea.

In particolare, l’articolo 166 del codice doganale comunitario, adottato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, definisce le zone franche e i depositi franchi come “parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:

a) le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;

b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione”.

L’articolo 167 autorizza gli Stati membri a destinare a zona franca talune parti del territorio doganale della Comunità,stabilendone il limite geografico, e ad autorizzare la creazione di depositi franchi in locali da essi approvati.

Le zone franche sono intercluse e gli Stati membri stabiliscono i punti di entrata e di uscita, sottoponendoli a vigilanza doganale. Sono previste disposizioni specifiche per assicurare il rispetto della legislazione doganale. In particolare, l'autorità doganale può comunque controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi vengono depositate o che ne escono. L'accesso a una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle leggi doganali. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.

L’articolo 172 consente, alle condizioni previste dal codice medesimo, lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi in una zona franca o in un deposito franco, con l’osservanza degli obblighi contabili previsti dall’articolo 176, previa notifica all'autorità doganale e salve le limitazioni e i divieti – anche di carattere soggettivo – che la medesima autorità può disporre. L’utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione delle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco sono ammesse alle condizioni indicate dall’articolo 173. Salve le eccezioni ammesse per i prodotti di rifornimento, tali merci non possono essere invece consumate o utilizzate nelle zone franche o nei depositi franchi.

Dal punto di vista del controllo le zone franche possono esser di due tipi: quelle di primo tipo hanno una delimitazione territoriale in ragione della quale le merci collocate all’interno del loro perimetro, soggetto a vigilanza doganale, godono automaticamente del regime che le esclude dall’assoggettamento a diritti doganali e all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le zone franche del secondo tipo, invece, hanno un regime assimilato a quello dei depositi doganali, in conseguenza del quale godono del regime più favorevole per esse previsto soltanto le merci introdotte con espressa dichiarazione presentata alle competenti autorità.

Le zone franche esistenti all'interno dell'Unione europea erano 31 nel 2002 (Commissione europea, comunicazione 2002/C 50/05)[89]; dopo l’ingresso degli Stati che hanno recentemente aderito all’Unione sono cresciute al numero di 62 (Commissione europea, Direzione generale delle imposte e delle dogane: dato aggiornato al 1° settembre 2005).

 

Nell’ordinamento nazionale, l’articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, assimila ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti disciplinati in particolare nella sezione quarta. Ivi, l’articolo 166 riguarda i punti franchi, che possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero. Ove non vi provveda la legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le attività commerciali e industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale. Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali necessarie per la loro conservazione, nonché degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. In tal caso, le merci sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono soggette alle condizioni e formalità stabilite in via generale dal Ministero dell’economia e delle finanze, prescindendosi tuttavia dalla prevista cauzione. Le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite per l'importazione definitiva.

L’istituzione di zone franche è stata in genere disposta con speciali norme di legge[90].

 

Il comma 3 istituisce un Comitato per l’adozione, su proposta del Ministro dei trasporti, del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascun hub portuale di interesse nazionale. Il Comitato - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti - è composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate.

 

Il comma 4 reca disposizioni relative alla destinazione delle somme, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, non utilizzate al termine della realizzazione delle opere. In particolare, si prevede che tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dei Ministero dei trasporti ai fini degli interventi previsti dall’articolo in esame.

 

Il comma 5 stabilisce l’applicazione delle norme dettate dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, concernenti il procedimento di approvazione dei progetti e gli effetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

 

Tali disposizioni sono contenute nella parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice (articoli 97 e 98). Per quanto riguarda gli effetti dell’approvazione dei progetti, il comma 2 dell’articolo 98 prevede che essa costituisca variante urbanistica a tutti gli effetti. Ciò al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 7 giugno 2006 la Commissione ha presentato il Libro verde “Verso una politica marittima dell’Unione: una visione europea degli oceani e dei mari” (COM(2006)275), inteso ad avviare un dibattito sulla futura politica marittima comunitaria.

Il Libro verde intende aprire un ampio processo di consultazione, che si concluderà il 30 giugno 2007, al termine del quale la Commissione prevede di presentare, sulla base dei risultati riscontrati, una comunicazione al Parlamento e al Consiglio ed eventuali proposte per il futuro.

 

Il Libro verde, che propone un nuovo approccio integrato al fine di coordinare in modo sistematico le politiche concernenti tutti i settori che hanno un impatto su mari e oceani, in particolare prospetta una gestione integrata delle attività terrestri e marittime nelle zone costiere, promuovendo la GIZC (gestione integrata delle zone costiere) nonché lo sviluppo di capacità portuali efficienti, per favorire il passaggio dal trasporto terrestre al trasporto via acqua.

 


Articolo 140
(Interventi urgenti nel settore dei sistemi
di trasporto rapido di massa)

 

1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della suddetta legge n. 443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 140 reca disposizioni urgenti relative al sistema di trasporto rapido di massa. In particolare:

§      il primo periodo dell’articolo – che consta di un unico comma - è teso a semplificare le procedure per interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, finanziati sulla base sia della legge n. 211/1992[91] sia della legge n. 443/2001[92] (c.d. “legge obiettivo”). Si prevede, così, che ai fondi di cui alla legge n. 211/1992 destinati a cofinanziare le opere di cui alla legge n. 443/2001 si applichi la procedura contabile e di rendicontazione prevista per i fondi stanziati ai sensi della legge n. 443/2001.

§      il secondo periodo prevede un stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento degli interventi infrastrutturali suddetti.

 

Si fa presente che non appare chiaro quali siano le modalità contabili e di rendicontazione dei fondi stanziati ai sensi della legge n. 443 del 2001, atteso che né tale legge né il decreto legislativo attuativo (D.Lgs. 190/2002) forniscono alcuna indicazione in merito.

 

La legge n. 211/1992 ha disposto interventi finalizzati allo sviluppo deltrasporto pubblico nelle aree urbane e a favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie, a contenuto tecnologico innovativo, volti al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali. I piani di intervento - corredati da analisi comparative costi-benefìci - sono predisposti dagli enti locali interessati tenuti a definire, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati. Tali piani devono contenere interventi, anche ricadenti nell'ambito di programmi già in corso di esecuzione, per la realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria anche ad automazione integrale, ivi compresi i connessi sistemi attrezzati di interscambio nonché l'acquisizione del relativo materiale rotabile.

In base all’articolo 9, sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito nazionali ed esteri da parte degli enti locali ammessi al finanziamento, sono previsti contributi da parte dello Stato in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni. I programmi di intervento predisposti dagli enti locali sono sottoposti all’approvazione del CIPE, al quale spetta altresì il compito di individuare le eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato nonché di individuare le quote da destinare annualmente ai singoli interventi. Entro 270 giorni da tale approvazione, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva. Una disposizione inserita nella legge dall’articolo 32 della legge n. 166 del 2002 (c.d. “collegato infrastrutture”) ha previsto la presentazione di un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario fino alla consegna dei lavori, da presentarsi contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti.

Il sistema di finanziamento si basa quindi sul meccanismo del cofinanziamento, in quanto una parte delle risorse necessarie alla costruzione dell’opera viene erogata dallo Stato e una parte dagli enti locali interessati (comuni e aree metropolitane).

L’articolo 10 della legge ha invece disposto il rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 "Disposizioni in materia di trasporti", nonché interventi diretti alla realizzazione di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti, tramite metropolitane leggere, con aree aeroportuali, espositive e universitarie.

Per la realizzazione e l'ammodernamento di collegamenti tra aeroporti e rete esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata nonché per innovazioni tecnologiche volte alla riduzione del personale, l'articolo 8 della legge n. 385/1990 ha autorizzato l'Ente Ferrovie dello Stato (ora Ferrovie dello Stato Spa) e le ferrovie in concessione e gestione governativa ad accendere mutui garantiti dallo Stato. E' stata prevista la concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. Al riguardo, l'articolo 10 della legge n. 211/1992 ha autorizzato gli enti interessati a contrarre mutui decennali, garantiti dallo Stato e assistiti da un contributo pari agli oneri per capitale ed interessi.

 

Il nuovo quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal relativo provvedimento di attuazione costituito dal decreto legislativo 1° agosto 2002, n. 190 (come successivamente integrato e modificato dai decreti legislativi n. 9/2005 e n. 189/2005) si propone di definire una disciplina speciale per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

Le principali finalità perseguite dalla disciplina speciale delle opere strategiche sono:

§      la programmazione annuale degli interventi;

§      l’accelerazione delle procedure amministrative;

§      l’incentivazione dell’afflusso di capitali privati.

Il nuovo regime normativo introdotto poggia su una programmazione annuale, affidata al Governo (ma, comunque, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni) delle cd. infrastrutture strategiche da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

L’art. 1 della legge n. 443 del 2001 prevede, infatti, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate predisponga un programma destinato ad essere inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Pertanto, lo stesso Parlamento si pronuncia sul programma in sede di esame del DPEF.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, le maggiori novità sono state introdotte dall’art. 3 del D.Lgs. n. 190 del 2002 (riprodotto dall’art. 165 del cd. codice appalti) che, in conformità alle previsioni della legge delega, ha provveduto allo snellimento e all’accelerazione delle procedure di autorizzazione che precedono la realizzazione di un'opera (iter di progettazione, localizzazione e valutazione d’impatto ambientale).

Rispetto all’ordinario iter autorizzatorio previsto dalla legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 (riscritta dal codice appalti), la normativa speciale per le cd. grandi opere prevede - tra l’altro - che sia anticipato alla fase della progettazione preliminare (anziché a quella della progettazione definitiva) il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), di intesa Stato-Regioni sulla localizzazione dell’opera e l'individuazione di un esatto limite di spesa, comprensivo, eventualmente, delle misure compensative dell'impatto territoriale a favore delle comunità locali. Vengono previsti, inoltre, tempi massimi per le varie fasi della progettazione (la cui approvazione viene affidata al CIPE, che svolge un ruolo centrale nell’ambito delle procedure previste per le opere strategiche) e modificata la disciplina della conferenza di servizi (cfr. artt. 165-168 del codice appalti).

L’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 prevede che all’interno del DPEF sia inserito annualmente il programma delle opere strategiche con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione e che, successivamente, il Governo indichi nel disegno di legge finanziaria “le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili”.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si veda la scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE - in particolare i paragrafi concernenti i veicoli puliti e l’ambiente urbano - relativa all’articolo 160.

 


Articolo 141
(Strade di rilievo nazionale ed autostrade)

 

1. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE.

 

 

L’articolo 141 prevede che, in attesa del recepimento della direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006 (il cui termine è fissato dall’articolo 2 della direttiva per il 10 giugno 2008), che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, vengano individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali attuare il nuovo sistema di tariffazione previsto dalla citata direttiva. A tale scopo la norma rinvia ad apposito DPCM da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si ricorda che obiettivo della direttiva 2006/38/CE, che ha provveduto a modificare la direttiva 1999/62/CE, è l'armonizzazione delle condizioni applicabili ai pedaggi e diritti d'utenza connessi all'utilizzo delle infrastrutture stradali. La direttiva compare tra quelle dell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2006, approvata dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato (AS 1014).

La direttiva 2006/38/CE, modificando l’art. 7 della precedente direttiva 1999/62/CE, prevede che gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa solo alle condizioni specificate nella stessa direttiva, lasciando nel contempo impregiudicato il diritto degli Stati membri, nel rispetto del Trattato, di applicare pedaggi e/o diritti di utenza a strade che non fanno parte della rete stradale transeuropea e anche a strade parallele sulle quali possa essere deviato il traffico dalla rete stradale transeuropea (a condizione che l'imposizione di pedaggi e/o diritti di utenza su tali strade non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi distorsioni della concorrenza tra operatori). La direttiva afferma l’opportunità della differenziazione dei pedaggi da parte degli Stati membri, secondo la categoria di emissioni dell'autoveicolo (classificazione EURO) e il grado dei danni provocati alle strade, il luogo, l'orario e il livello di congestione. I proventi dei pedaggi o dei diritti d'utenza dovrebbero essere utilizzati per la manutenzione delle infrastrutture interessate e per il settore dei trasporti nel suo insieme, ai fini dello sviluppo equilibrato e sostenibile delle reti di trasporto.

Ai sensi del nuovo l’articolo 7bis della direttiva 1999/62/CE, per garantire un'applicazione coerente e armonizzata del sistema di tariffazione delle infrastrutture, i nuovi sistemi di pedaggio devono calcolare i costi sulla base della serie di principi fondamentali di cui all'allegato II, o collocarsi su livelli non superiori a quelli che risulterebbero dall'applicazione di siffatti principi. Tali requisiti non si applicano a sistemi esistenti alla data del 10 giugno 2008 a meno che questi non siano modificati in maniera sostanziale in futuro. Per garantire la trasparenza senza creare ostacoli al funzionamento dell'economia di mercato nonché ai partenariati pubblici-privati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per consentirle di formulare un parere, i valori unitari e gli altri parametri che prevedono di applicare per il calcolo dei vari elementi del costo dei pedaggi oppure, nel caso di contratti in concessione, il contratto pertinente e lo scenario di base. Ai sensi del nuovo articolo 8 bis, due o più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza applicabile all'insieme dei loro territori. Tali Stati membri associano strettamente la Commissione alla preparazione di detto sistema, nonché al suo successivo funzionamento e alle sue eventuali modifiche.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 13 dicembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per aver recepito in modo non corretto la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli adibiti al trasporto merci su strada (c.d. eurovignette)[93].

 


Articolo 142
(Finanziamento ANAS Spa)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

2. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1 del presente articolo, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di ANAS Spa.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il cinquanta per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il residuo cinquanta per cento è corrisposto al Ministero delle infrastrutture ed affluisce direttamente ad un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione di tale Ministero, che le destina all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «ove non vi siano specifiche professionalità interne» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

5. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

6. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole: «, in conformità» fino a: «da essa costituite» sono sostituite dalle seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 7 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1.

8. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

L’obbligo di predisposizione del piano economico-finanziario e l’introduzione della convenzione unica (commi 1 e 2)

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, l’ANAS predisponga:

§      un nuovo piano economico-finanziario;

§      l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano.

La disposizione specifica che tale piano è riferito all'intera durata della concessione (il cui limite massimo, in base al successivo comma 2, è innalzato da trenta a cinquanta anni) e che è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni.

 

Secondo quanto affermato nella relazione, l’imposizione all’ANAS dell’obbligo, già previsto per le concessionarie, della predisposizione dei piani economici-finanziari adeguatamente articolati, “costituisce misura imprescindibile nella prospettiva di conferire alla società più efficaci strumenti di azione”.

 

Attualmente, la Convenzione di concessione all'ANAS S.p.a. (stipulata in data 19 dicembre 2002 e approvata con Decreto interministeriale 31 dicembre 2002 n. 1030), prevede, all’articolo 5, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per quanto attiene agli aspetti finanziari, “stipulino con il concessionario un Contratto di programma di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, che individua gli obiettivi perseguibili per la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l’incremento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale”. Il Contratto di programma 2003-2005, sottoscritto da ANAS Spa e dal Ministro delle infrastrutture è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia del 15 giugno 2005 (Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 72/2005, pubblicata in GU 19 ottobre 2005).

Con riferimento allo strumento del piano finanziario nei rapporti tra ANAS e società concessionarie, si ricorda che:

§      in base all’articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, spetta al CIPE emanare direttive in particolare per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività;

§      la delibera CIPE del 21 settembre 1993, emanata ai sensi del citato articolo 11, prevede, al punto 2, la fissazione delle tariffe sulla base, in particolare, del piano finanziario; il successivo punto 3 definisce il piano finanziario come “il documento contabile che consente la valutazione economica e finanziaria dell'attività oggetto della concessione ai fini di cui ai punti 1 e 2. Il piano finanziario deve essere conforme al modello unificato che verrà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro;

§      secondo quanto previsto al punto 1.1. della delibera CIPE 20 dicembre 1996, “il piano finanziario rappresenta il supporto all'inquadramento istituzionale della relazione tra ente concedente e società concessionaria” e viene presentato, al fine di consentire la verifica del costo del servizio al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto e nel corso di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori. La delibera dà indicazioni in ordine ai tempi per la presentazione del piano finanziario e al suo contenuto;

§      con decreto ministeriale del 15 aprile 1997 è stata predisposta una tipologia standardizzata del piano per tutti i concessionari autostradali, finalizzata a garantire l'uniformità delle modalità di redazione e di calcolo degli indicatori economici previsti nelle direttive Cipe.

 

La disposizione prevede, inoltre, la sottoscrizione di una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante e avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

 

Premesso che la norma prevede in termini alquanto generici che la sottoscrizione di tale convenzione avvenga “in occasione di tali approvazioni” sarebbe opportuno specificare a quale atto di approvazione si riferisce.

 

Il successivo comma 2, attraverso una novella all’articolo 7, comma 3, lett. d), del decreto-legge n. 138 del 2002, innalza il limite massimo di durata della concessione da trent’anni a cinquant’anni.

A tal fine la disposizione, che fa salva l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica, prevede la possibilità che, in occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegui la durata della concessione di ANAS Spa.

 

Occorre un chiarimento in ordine alla portata della norma, che sembra attribuire in via unilaterale al Ministero la facoltà di adeguamento della durata della concessione.

 

Posto inoltre che la disposizione impone all’ANAS un obbligo di rinegoziazione della convenzione e sembra attribuire al Ministero la facoltà di modificare unilateralmente la durata della concessione, occorre un chiarimento circa la sua compatibilità con il carattere convenzionale del rapporto tra ANAS e Ministero.

 

Si segnala che l’articolo 13 della Convenzione di concessione attualmente in vigore prevede la decadenza del concessionario esclusivamente nei casi di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione.

Disciplina del canone annuo e del sovrapprezzo autostradale (commi 3 e 4)

Il comma 3 interviene sul canone annuo a carico degli enti concessionari disciplinato dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, sotto due profili:

a)      sotto il profilo dell’entità del canone. Esso viene determinato nella misura del 2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari, ovvero in una misura doppia rispetto a quella prevista dal citato articolo 10;

b)      sotto il profilo della destinazione di tali somme. La norma originaria prevedeva che tali somme fossero corrisposte allo Stato. Il comma 3 in commento prevede che esse siano destinate:

-       nella misura del 50 per cento direttamente all’ANAS, che a sua volta provvede a destinarle alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture;

-       Il residuo 50 per cento al Ministero delle infrastrutture. Tali somme affluiscono direttamente ad un'apposita u.p.b. dello stato di previsione del Ministero, che le destina all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa nonché dei concessionari autostradali.

 

Ai fini dell’applicazione di tale ultima disposizione, la norma prevede inoltre la possibilità di adottare misure di carattere organizzativo analoghe a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. codice appalti).

 

Tale disposizione prevede che, per le attività di cui al capo IV (concernente i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalità interne, possa:

a)       avvalersi di una struttura tecnica di missione composta nei termini indicati nella norma;

b)      assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c)       avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

 

La norma, inoltre, attraverso la soppressione nell’alinea dell’articolo 163 delle parole “ove non vi siano specifiche professionalità interne”, elimina la condizione cui era in precedenza subordinato il ricorso alle facoltà del Ministero di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.

Si osserva che tale modifica, nella sua formulazione attuale, ha portata generale, essendo suscettibile di trovare applicazione non soltanto per le attività di vigilanza sull’ANAS e sui concessionari autostradali, ma per tutte le attività di competenza del Ministero ai sensi del Capo IV del codice appalti (relativo ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

 

L’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2007, comporta una corrispondente modifica delle convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari.

 

Atteso che la disposizione in esame impone una rinegoziazione per legge di clausole contrattuali, può essere utile un chiarimento circa la sua compatibilità con la natura di contratto di diritto privato delle convenzioni tra ANAS e concessionarie.

 

Il comma 4 prevede la soppressione del sovrapprezzo tariffario autostradale attualmente disposto a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane (soppresso dal successivo comma 7) e l’istituzione di un nuovo sovrapprezzo da versare ad ANAS, “quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.”.

 

La relazione giustifica tale disposizione con l’esigenza di assicurare ad ANAS ricavi di gestione per fronteggiare i notevoli costi degli interventi da essa posta in essere al fine di assicurare la complessiva efficienza del sistema viario statale, del quale le varie tratte autostradali a pedaggio, pur nella loro specificità giuridica e autonomia gestionale, costituiscono parte integrante. La relazione specifica inoltre che l’istituzione di tale sovrapprezzo è rilevante anche “ai fini dell’esclusione di ANAS dal perimetro della pubblica amministrazione e, quindi, del deconsolidamento dei suoi debiti rispetto allo stock del debito pubblico nazionale”.

Il sovrapprezzo a favore del Fondo centrale di garanzia è previsto in particolare:

-       dall’articolo 15, quinto e sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531 (recante il Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale), che determina la misura del sovrapprezzo e prevede l’utilizzazione da parte del Fondo di tale sovrapprezzo (oltre che dell’eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione) per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute;

-       dall’articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), che interviene sull’entità di tale sovrapprezzo.

Il comma in commento interviene anche sull’entità del sovrapprezzo, scaglionando nel tempo le modifiche.

 

Gli ultimi due periodi del comma in commento prevedono infine:

§      un decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS, per la definizione delle modalità attuative della disposizione, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma;

§      in conseguenza delle maggiori entrate, la riduzione dei pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

 

La norma sembra recare un criterio che dovrà essere preso in considerazione in sede di sottoscrizione del prossimo contratto di programma.

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie di ANAS, si richiama l’articolo 11 della convenzione che prevede:

-       la possibilità di finanziamento degli investimenti del concessionario (per la manutenzione, il miglioramento e la realizzazione di nuove strade e autostrade di interesse nazionale) con apporti nella forma di aumento di capitale nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria e dalle altre leggi di spesa;

-       la compensazione della gestione della rete stradale a autostradale di interesse nazionale nella misura massima annualmente fissata dalla legge finanziaria e di bilancio.

L’ultimo Contratto di programma (2003-2005), con scadenza 31 dicembre 2005, recava all’articolo 7 e 8 norme relative alla determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi resi nell’anno 2005.

Con riferimento agli ultimi interventi per il finanziamento di ANAS, si richiama l’articolo 17 del 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che, novellando l'articolo 1, comma 32, della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), nel testo già novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, ha elevato per l'anno 2006 il limite dei pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, da 1.913 a 2.913 milioni di euro. Durante l’iter al Senato, è stato aggiunto un ulteriore periodo al comma 2 in virtù del quale le risorse integrative di 1 miliardo di euro, in esso previste, dovranno essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.

Disciplina dell’attività dell’ANAS (commi 5 e 6)

Il comma 5, al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di impartire direttive per realizzare l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività dell’ANAS volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

Tale ultima disposizione attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti funzioni:

a)       la programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b)       la programmazione triennale attuativa della lettera a);

c)       l’individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.

 

La realizzazione di tale finalità può avvenire anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture. Nel caso in cui venga costituita tale società, la norma prevede l’istituzione presso il Ministero di un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare le attività della medesima società, sulla base di un apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Secondo quanto precisato dalla disposizione, le direttive impartite dal Ministro hanno anche la funzione di assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali.

 

Da un punto di vista di formulazione del testo, in relazione alle finalità della norma (quali si desumono anche dalla relazione illustrativa), appare opportuno specificare nel comma 5 che essa è diretta “anche” (e non via esclusiva) a realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4,

 

Il comma 6, attraverso una novella all’articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 138 (introdotto con l’articolo 6-ter del decreto-leggen. 203), elimina la possibilità per l’ANAS di affidare ad una o più società da essa costituite lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143.

 

Si tratta dei seguenti compiti:

a)       gestione e manutenzione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato nonché;

b)       realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c)       costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione.

 

La possibilità per l'ANAS S.p.a. di subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 143 (relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo) è stata introdotta dall’art. 6-ter del citato decreto-legge n. 203. Tale disposizione prevede inoltre che le società subconcessionarie, cui sono trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, sono tenute nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.a. comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente.

L’Anas può essere socio di maggioranza o anche socio minoritario delle società subconcessionarie e può anche cedere la sua quota di azioni. Tale cessione comporta ai sensi del comma 5, una decurtazione dalle somme trasferite all’Anas con il bilancio dello Stato corrispondente alla somma versata all’Anas.

Il comma 4 demanda ad un atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione delle tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), la disciplina delle modalità con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali.

 

In conseguenza della modifica introdotta, si prevede la soppressione dei citati commi 4 e 5 dell’articolo 6-ter del decreto-legge n. 203 del 2005.

Disposizioni ulteriori (comma 7)

Il comma 7 prevede la soppressione del già richiamatoFondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane (di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382) e il subingresso di ANAS nella gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente.

La norma, dopo avere specificato che il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie, prevede che le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali siano impiegate da ANAS Spa, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Ciò avviene secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La norma specifica inoltre che alle predette disponibilità si applicano le disposizioni di cui al comma 7 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968 e che esse sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa.

 

Tale ultima disposizione prevede l’esenzione da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata, per le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze.

 

Occorre modificare la norma per chiarire l’erroneo riferimento al comma 7.

 

Il comma 8 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti, l’applicazione delle disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le norme richiamate in particolare prevedono:

§      al comma 86, una modifica alle modalità di finanziamento del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, attraverso la previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2006, le somme erogate a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, inclusi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano a titolo di contributo in conto impianti. Il comma precisa che tale modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato e per il gestore e che conseguentemente, i finanziamenti di cui al precedente comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene;

§      al comma 87, la disciplina delle modalità di ammortamento dei costi del gestore, e in particolare la precisazione che venga utilizzato il metodo di ammortamento a quote variabili in base ai volumi di produzione per i seguenti costi:

-       costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa;

-       oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti.

L’ammortamento deve avvenire quindi sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione.

Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio.

La determinazione delle quote di ammortamento a fini fiscali sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento previste dal comma 86.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 22 settembre 2006 la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni n. 139/2004 del 20 gennaio 2004, il progetto di concentrazione fra Abertis, un’impresa spagnola operante nella gestione di autostrade a pedaggio, e la società italiana Autostrade.

La Commissione ha concluso che l’operazione non costituisce un ostacolo rilevante ad un’efficace concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE) o in una parte importante di esso.

Nella decisione la Commissione ricorda, in via preliminare, che l’operazione proposta sarà effettuata mediante l’incorporazione di Autostrade in Abertis (“fusión por absorción”/”fusione per incorporazione”) e darà luogo alla costituzione della nuova entità “New Abertis”.

Secondo la Commissione l’operazione non può provocare problemi di concorrenza sul mercato europeo delle concessioni delle autostrade a pedaggio, in quanto, in tale mercato, potrà dar luogo solo a una sovrapposizione orizzontale essendo presenti altri concorrenti significativi. La Commissione rileva inoltre che tale mercato funziona secondo il sistema delle gare, sono assenti preoccupazioni da parte di soggetti terzi, e che Autostrade opera solo in Italia, mentre Abertis non ha nessuna attività in tale paese.

La Commissione conclude che l’operazione proposta non può dar luogo a problemi di carattere verticale sotto il profilo della concorrenza. Autostrade, infatti, svolge attività molto limitate in Italia nel settore della costruzione stradale, mentre Abertis non opera in questo campo.

 


Articolo 143
(Miglioramento della mobilità dei pendolari)

 

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

       a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

       b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

       c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

2. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

       a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

       b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

       c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

       d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

 

 

L’articolo 143 concernente il miglioramento della mobilità dei pendolari istituisce - al comma 1 - un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L’istituzione del fondo è finalizzata a:

§      realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione del trasporti;

§      favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani attraverso il miglioramento del servizio offerto dal trasporto pubblico locale.

 

Il fondo è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento per l’acquisto di:

§      veicoli ferroviari per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. e dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a., di cui, rispettivamente agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997[94]

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo sono delegati alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a)    le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b)    le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

L’articolo 9 prevede che, con decorrenza 1° giugno 1999, sono delegati alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale;

§      veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

§      autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, il riparto tra le Regioni e le Province autonome dell’ammontare del fondo, da effettuare secondo i seguenti criteri:

§      priorità al completamento dei programmi finanziati con legge n. 194/1998[95] e con legge n. 211/1996[96] relative ad interventi nel settore del trasporto pubblico locale e nel trasporto rapido di massa e ferroviario;

§      condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

§      congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

§      priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle previsioni di cui ai commi da 3-tera 3-septies dell'articolo 18 del D.Lgs. 42/1997 relative al periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.

 

Il comma 393 della legge n. 266/2005 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. 42271997 i commi da 3-ter a 3-septies.

In base alle nuove disposizioni, le regioni, ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, possono disporre un’eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di due anni , in favore dei soggetti che soddisfino – entro il termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2006 di cui al comma 3-bis - una delle seguenti condizioni (comma 3-ter):

§      per le aziende partecipate da regioni o enti locali, la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti, a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

§      creazione di un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che il nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

Il comma 3-quater prevede che, durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. Gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a)       al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

b)       al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

c)       alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.

Il comma 3-quinquies stabilisce che le disposizioni relative al periodo transitorio di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Durante tale periodo transitorio, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro, individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

Il comma 3-sexies stabilisce che i soggetti titolari dell’affidamento dei servizi “in house”,ai sensi dell'articolo 113, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti, a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

Il comma 3-septies precisa che le società che fruiscono dell’ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi.

 

Il comma 3 prevede che le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedano all’acquisto dei veicoli stradali e ferroviari coordinandosi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti. Il coordinamento è finalizzato a razionalizzare la spesa dell’acquisto e conseguire economie di scala.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si veda la scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE - in particolare i paragrafi concernenti i veicoli puliti e l’ambiente urbano - relativa all’articolo 160.

 

 


Articolo 144
(Sicurezza dei trasporti)

 

1. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.

 

 

L’articolo 144 interviene in materia di sicurezza dei trasporti, stabilendo - al comma 1 - che Ministro dei trasporti provvede – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall’art. 32 della legge n. 144/1999[97].

 

L’articolo 32 della legge n. 144/1999 prevede che, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee[98], il Ministero dei lavori pubblici (ora, Ministro delle infrastrutture), sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE.

Tale Piano ha il fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali e consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi.

Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

 

Con Del. CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16) è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del sopra citato Piano nazionale.

 

Al fine di consentire il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Il comma 2 prevede un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzata a :

§      un consolidamento e un accrescimento dell'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale;

§      azioni tese a diffondere i valori della sicurezza stradale, ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione ha presentato il 10 febbraio 2006 una comunicazione (COM(2006)74) in cui traccia un bilancio intermedio del programma di azione sulla sicurezza stradale, valido per il periodo 2003-2010 (COM(2003)311). La Commissione, considerati ancora insoddisfacenti i progressi rispetto all’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2010, si è impegnata a presentare nuove misure in materia.

 

Il 22 giugno 2006 la Commissione ha presentato, nell’ambito del riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti (COM(2001)370), la comunicazioneMantenere l’Europa in movimento - una mobilità sostenibile per il nostro continente(COM(2006)314), nella quale propone un approccio integrato per la sicurezza stradale che riguardi, tra l’altro, la progettazione dei veicoli e le tecnologie utilizzate, le infrastrutture e il comportamento dei conducenti.

 

Il 5 ottobre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2006)569) intesa a definire standard qualitativi più elevati sul territorio dell’UE attraverso la definizione di linee guida e di migliori pratiche per tutti i livelli di gestione delle infrastrutture. Non si intende imporre agli Stati membri nuovi standard o procedure tecniche, ma sensibilizzarli all’uso delle migliori prassi esistenti.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 30 maggio 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in moraper non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete autostradale transeuropea[99].

Il termine di recepimento della direttiva – che è compresa nell'Allegato B alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005) - è scaduto il 30 aprile 2006.

 


Articolo 145
(Interventi per la sicurezza ferroviaria)

 

1. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

 

 

L’articolo 145 autorizza un contributo 10 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 al fine della realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili.

L’obiettivo del contributo è quello di conseguire un maggior livello della sicurezza della circolazione.

La disposizione precisa che e a decorrere dal 2008 tale contributo è destinato alle gestioni commissariali governative[100]e alle ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti[101].

 

Dalla formulazione della norma non appare chiaro quali siano i soggetti destinatari del finanziamento per l’anno 2007.

 

Il tema della sicurezza ferroviaria è da tempo all’attenzione sia del legislatore nazionale che di quello comunitario. In particolare si ricorda che nel secondo pacchetto ferroviario approvato in sede europea in data 29 aprile 2004, sono previste specifiche misure in ordine alla sicurezza del sistema ferroviario.

Tra le misure del pacchetto si ricordano in particolare il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea che fornisca assistenza tecnica ai lavori per lo sviluppo dell’interoperabilità e l’implementazione della sicurezza e la direttiva 2004/49/CE[102]; quest’ultima prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie, in considerazione dello sviluppo dell’interoperabilità delle reti. In particolare, viene stabilito che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie stabiliscano il proprio sistema di gestione della sicurezza in modo tale da consentire al sistema ferroviario di conformarsi alle prescrizioni di sicurezza previste nelle specifiche tecniche di interoperabilità; viene inoltre esplicitato che l’Autorità preposta alla sicurezza, istituita da ciascuno Stato membro, ha tra i suoi compiti l’autorizzazione della messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, il controllo del funzionamento e della manutenzione conformemente ai pertinenti requisiti essenziali e la verifica di conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali.

L’articolo 1 della legge n. 29/2006 (legge comunitaria per il 2005) ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi di attuazione delle tre direttive contenute nel secondo pacchetto: tale recepimento non risulta ancora intervenuto.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 378, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) modifica il comma 3-bis dell’articolo 87 del codice della comunicazioni elettroniche[103], prevedendo una semplificazione amministrativa della procedura di installazione della rete di telecomunicazioni GSM-R, dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, su aree ferroviarie.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 24 maggio 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata di regolamento che stabilisce i princìpi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio (COM(2006)245).

(Per un’illustrazione sui contenuti generali della proposta e sull’ammontare delle risorse previste vedi la schedaDocumenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 134.)

 

Con specifico riferimento ai trasporti ferroviari la proposta prevede che il contributo finanziario della Comunità relativo al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS (European Rail Traffic Management System) non possa superare le percentuali di seguito indicate:

§       per gli elementi installati a terra, al massimo il 50% del costo ammissibile degli studi e dei lavori;

§       per gli elementi a bordo:

-        al massimo il 50% del costo di sviluppo e realizzazione dei prototipi per l’installazione dell’ERTMS su materiale rotabile esistente, a condizione che il prototipo sia certificato in almeno due Stati membri;

-        al massimo il 50% del costo dei lavori connessi all’installazione delle attrezzature di serie per l’installazione dell’ERTMS su materiale rotabile nuovo ed esistente; entro questo limite, la Commissione può fissare un importo massimo di intervento per unità di trazione.

 


Articolo 146
(Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica)

 

1. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Nuova Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, n. C317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

       a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

       b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefìci di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 146 interviene in materia di innovazione tecnologica dell’industria cantieristica, prevedendo – al comma 1 - l’autorizzazione per il Ministero dei trasporti a concedere un contributo non superiore al 20% delle spese sostenute dalle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche previste dall’art. 19 della legge n. 234/1989[104] per:

§      progetti connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

§      progetti limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

 

Ai sensi del richiamato articolo 19 sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile (ora, Ministero dei trasporti) a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

L'iscrizione agli albi speciali, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica.

 

Il contributo è concesso nei limiti e per le finalità indicate nella sezione 3.3.1., paragrafo 15, della «Nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003 (2003/C 317/06)

 

La disciplina richiamata prevede che gli aiuti alla costruzione navale comprendono gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, a un cantiere navale, a un’entità collegata, a un armatore o a un terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi.

Il principio generale è che gli aiuti alla costruzione navale possono essere concessi a norma degli articoli 87 e 88 del Trattato nonché di tutti gli atti normativi e delle misure adottate su tale base.

Al principio generale sono ammesse eccezioni tra cui quella di cui alla sezione 3.3.1., paragrafo 15, dello stesso atto comunitario. Tale paragrafo prevede che gli aiuti all'innovazione concessi ai cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 20 % lordo, purché:

a)       siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b)       siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammissibili in misura limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica.

 

Ai sensi del comma 2, le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefìci sono stabiliti da un decreto del Ministro dei trasporti entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

 


Articolo 147
(Rottamazione traghetti)

 

1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, determina con proprio decreto, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo».

 

 

L’articolo 147 modifica l’articolo 4 della legge n. 13/2006[105], relativo all’istituzione di un fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima lacuale e fluviale.

 

La legge n. 13/2006 prevede una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana. A tal fine, la legge promuove:

-       il rinnovo del naviglio vetusto e l’ammodernamento della flotta, attraverso l’uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza della navigazione, anche a fini di tutela ambientale;

-       la ricerca in campo navale.

In particolare l’articolo 4 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale[106] effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, con dotazione pari a 10 milioni annui di euro per il triennio 2005-2007. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. Le finalità del Fondo sono quelle di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.

L’articolo ha inoltre disciplinato dettagliatamente le procedure per l’erogazione del contributo, prevedendo che esso possa essere dato ad imprese che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007.

Il contributo è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'àmbito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

Nel caso di demolizione di unità navali il contributo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

L'ammontare del contributo non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell'unità navale. Ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è demandata la definizione delle modalità di attribuzione dei benefìci. A decorrere dall'anno 2008 al finanziamento del Fondo si provvede attraverso la tabella C della legge finanziaria.

 

A seguito della modifica introdotta dall’articolo in esame:

§      risultano soppresse tutte le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di attribuzione dei benefìci alle imprese, che risultano demandate ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi sentita la Conferenza unificata, in conformità con la normativa comunitaria in materia.

§      il nuovo articolo 4 della legge n. 13/2006 farebbe riferimento alla sola demolizione delle unità, mentre nella formulazione vigente il contributo può essere erogato anche nel caso in cui l’impresa intenda acquisire nuove unità;

§       vengono precisate le caratteristiche che devono avere le unità la cui demolizione dà diritto al contributo: si tratta di unità non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età superi i venti anni.

§      l’autorizzazione di spesa è fissata in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Si segnala che non è previsto il termine di emanazione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri e le modalità di attribuzione dei benefìci alle imprese.

Si rileva, inoltre, che la rubrica del nuovo articolo 4 della legge n. 13/2006 richiama il fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima lacuale e fluviale, previsto nella precedente formulazione dell’articolo 4 e non più contemplato dall’articolo come modificato.

 

 


Articolo 183
(Rifinanziamento del trasporto pubblico locale)

 

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, delegati alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 60 milioni di euro ad integrazione delle risorse già attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. Il trasferimento delle risorse deve garantire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Conseguentemente, all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 422 del 1997 è soppresso il secondo periodo del comma 2 ed è abrogato il comma 6.

 

 

L’articolo 183 reca il rifinanziamento del trasporto pubblico locale.

 

II settore del trasporto pubblico locale(TPL) è stato oggetto di un rilevante processo di riforma, regolato dal D.Lgs. 422/1997[107], successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 400/1999, nonché da ulteriori disposizioni di carattere puntuale. Alla revisione del settore il legislatore ha provveduto in occasione del riassetto generale dell’organizzazione amministrativa centrale, disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, che - per il settore dei trasporti - ha espressamente previsto che le regioni assumano la funzione programmatoria e definiscano il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con costi a carico dei bilanci regionali e offrendo come strumento di garanzia la subordinazione del conferimento delle funzioni a preventivi accordi di programma da stipularsi tra il Ministero dei trasporti e le regioni.

Il D.Lgs 422 ha quindi disciplinato il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, ed ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi.

Sono stati definiti servizi pubblici di trasporto regionale e locale - esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale e periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici - quei servizi di trasporto di persone e merci (esclusi quelli di interesse nazionale, lasciati alla competenza dello Stato) che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

Per quanto concerne le funzioni delegate alle regioni, esse riguardano l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale, e le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatorio, nonché di carattere amministrativo e finanziario. E’ stato previsto il conferimento e l’attribuzione delle relative risorse, previo accordo di programma tra Ministero dei trasporti e regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato sentiti i Ministri interessati ed il Ministro del tesoro e tale da prevedere un trasferimento di beni e risorse che sia comunque congruo rispetto alle competenze trasferite e che comporti la parallela soppressione dell'amministrazione statale periferica, ovvero il suo ridimensionamento in rapporto ad eventuali compiti residui.

Il D.Lgs. 422/1997, disciplinando le forme di esercizio locale dei servizi di trasporto pubblico, ha stabilito, inoltre, in ossequio al principio di sussidiarietà, che le regioni conferiscano a province, comuni ed enti locali – pena l’intervento sostitutivo del Governo - le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale. Gli enti locali hanno inoltre competenza residuale, appartenendo ad essi i compiti e le funzioni che non sono di competenza dello Stato e delle regioni; in particolare sono ad essi espressamente conferiti i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale .

Al fine della effettiva realizzazione del trasferimento o della delega di funzioni agli enti locali, il D.Lgs. n. 422 ha previsto l’intervento, entro sei mesi dalla data di emanazione dello stesso, di apposite leggi regionali che individuassero in modo puntuale le funzioni conferite[108].

 

In particolare, la disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro:

§      al fine di consentire l’espletamento delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. delegati alle Regioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 422/1997.

Ai sensi dell’articolo 8 sono delegati alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Le Regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie sopra indicate sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui alla lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico.

§      ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi del DPCM 16 novembre 2000 che ha individuato e trasferito alle regioni le risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997.

Il trasferimento di risorse è diretto a garantire - secondo quanto previsto dall’art. 20, co. 2, del D.Lgs. 422/1997 - il livello dei servizi definito dagli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo.

 

L’articolo 20 del D.Lgs. 422/1997, prevedendo il trasferimento alle Regioni delle risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, stabilisce che detto trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.

L’articolo 12 del decreto legislativo rinvia per l'attuazione dei conferimenti e per l’attribuzione delle relative risorse alle Regioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge delega n. 59/1997, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, il quale può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

 

La disposizione abroga:

§      il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 20 a norma del quale il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore;

§      il sesto periodo dell’articolo 20, a norma del quale i fondi, ripartiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente regolati dalla legge finanziaria.

 

A tale proposito, si fa presente che non appare chiaro il senso del riferimento al comma 2 dell’articolo 20 del D.Lgs. 422/1997 in relazione all’obbligo di garantire il livello dei servizi stabilito dagli accordi di programma. Tale garanzia risulta infatti prevista al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 20, soppresso dallo stesso articolo 183 in esame.

 


Articolo 191
(Contributo all'emittenza locale)

 

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 191 prevede un incremento  - di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle leggi n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) e n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) e dall’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005  (legge finanziaria per il 2006).

 

I contributi cui la disposizione si riferisce sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001)[109].

Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale[110].

L’articolo 80, comma 35 della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.

L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.

Infine l’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.

 

La tabella riportata di seguito evidenzia i contributi stanziati a favore dell’emittenza locale dalle leggi finanziarie a partire dal 1999.

 

Leggi finanziarie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 e ss

448/1998

24 mld £

24 mld £

33 mld £

 

 

 

 

 

488/1999

 

+16 mld £

+7 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

388/2000

 

 

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

448/2001

 

 

 

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

289/2002

 

 

 

 

+10 mil €

+5 mil €

+5 mil €

+5 mil €

350/2003

 

 

 

 

 

+37 mil €

+27 mil €

+27 mil €

311/2004

 

 

 

 

 

 

+ 5 mil €

 

 


Articolo 214
(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti)

 

1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

 

 

L’articolo 214 prevede un incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili pari a 50 centesimi di euro per ogni passeggero.

Tale aumento è finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti. A tal fine concorre un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, per un ammontare pari a 30 milioni di euro.

La relazione che accompagna il disegno di legge precisa che gli oneri a carico dello Stato per l’attività che il corpo dei vigili del fuoco pone in essere al fine di assicurare il servizio antincendi negli aeroporti ammonta a circa 170 milioni di euro; tale somma, come si legge nella relazione, è aumentata negli ultimi anni in relazione alla necessità di innalzare il livello di sicurezza connesso al rischio terrorismo, nonché in relazione alle nuove regole internazionali ICAO[111].

 

L’imposta addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili è stata istituita dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), successivamente modificato dall’articolo 6-quater del DL n. 7/2005[112]. e dall’articolo 11-septies del DL n. 203/2005[113].

L’imposta era stata inizialmente fissata in 1 euro per ogni passeggero imbarcato e destinata in parte ai comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, e in parte al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

L’articolo 6-quater del DL n. 7/2005 come modificato dalla legge di conversione[114], ha incrementato di un ulteriore euro tale addizionale resa permanente , portandola a due euro e ha stabilito che l’incremento dell’addizionale fosse destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; la disposizione ha altresì innalzato la percentuale dell’addizionale a favore dei comuni (dal 20 al 40 per cento) e ha ridotto quella destinata al finanziamento di misure dirette alla sicurezza (dall’ 80 al 60 per cento).

L’articolo 11-septies del DL 203/2005 ha previsto che l’addizionale – inizialmente destinata per la parte eccedente 30 milioni ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno - fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, nel fondo istituito presso il Ministero dell'interno che risulta così ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a)    il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media di specifiche percentuali;

b)    al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

 

Per completezza, si ricorda inoltre che la legge 5 maggio 1976 n. 324 ha assoggettato il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile al pagamento:

a)    del diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;

b)    del diritto di imbarco per passeggeri.

Quanto al diritto d’imbarco, l’articolo 5 ha fissato l’importo dei diritti per l’imbarco passeggeri in voli internazionali e ha demandato ad un decreto ministeriale la fissazione dell’importo in voli interni. Il diritto non è dovuto nel caso di continuazione di un viaggio interrotto e se l’interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero, né è dovuto per i bambini fino a due anni; per i bambini fino a dodici anni l’importo è ridotto alla metà. Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggeri.

L’articolo 10, comma 9, della legge n. 537/1993[115] ha elevato per l’anno 1994 del 10 per cento la misura dei diritti per l’imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali. Il successivo comma 10, come da ultimo modificato dall’articolo 11-nonies del richiamato DL 203/2005, ha stabilito che la misura dei diritti aeroportuali sia determinata per i singoli aeroporti, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE e che sia fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile a tali diritti aeroportuali, calcolata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l’obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra L’Ente nazionale Aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

A seguito della modifica la misura iniziale dei diritti e l’obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

a)       di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

b)       del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c)       delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d)       dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

e)       di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell’ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

 

La disciplina dei servizi antincendio negli aeroporti - inizialmente prevista dalla legge n. 930/1980[116], - è recata dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 139/2006[117], che ha definito una nuova disciplina in merito subordinandone l’operatività all’emanazione di un decreto ministeriale che non risulta ancora emanato.

L’articolo 26 ha ridefinito i compiti dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi aeroportuali, stabilendo che il Corpo nazionale assicuri con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assuma la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali; l’articolo prevede un regolamento per l’individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi; all’elenco così individuato possono essere apportate modificazioni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Negli aeroporti diversi da quelli individuati dall’elenco, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Le modalità per l'istituzione del servizio, nonché i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.

Fino all'emanazione dei regolamenti richiamati, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930.

Tale legge ha previsto che il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

Per gli aeroporti non presenti nella tabella A, la legge ha stabilito che l'espletamento del servizio antincendio sia assicurato, a proprie cure e spese, dai gestori aeroportuali, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. La determinazione della dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendio in questi aeroporti è demandata al Ministero dell’interno (vedi infra).

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendio nell'ambito dell'aeroporto compete al gestore; nel caso in cui, in sede di accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendio, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito, non si procederà all'emanazione del decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Con D.M. 2 aprile 1981 sono state disciplinate le modalità relative all’abilitazione all'espletamento del servizio antincendio negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980 e sono state stabilite le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendio in relazione alla classificazione dell'aeroporto.

Nelle premesse del decreto viene posto in evidenza come le classi, in cui vengono suddivisi gli aeroporti, ai fini del servizio antincendio, devono intendersi definite con gli stessi criteri adottati dalle raccomandazioni I.C.A.O., indicando peraltro la 1ª classe gli aeroporti più grandi e la 9ª classe quelli più piccoli.

Il decreto ha stabilito che l’abilitazione venga rilasciata con validità quinquennale agli interessati previa certificazione di piena ed incondizionata idoneità-attitudinale accertata dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e accertamento della capacità tecnica necessaria.

Si ricorda infine che l’annesso 14, volume I, paragrafo 9.2.2. emanato dall’ICAO e relativo agli aerodromi, ha stabilito che la classe del servizio antincendio di un aeroporto non può essere più bassa della classe immediatamente inferiore degli aeromobili che servono lo scalo aeroportuale in questione.

Ai sensi della raccomandazione di cui al paragrafo 9.2.3. del medesimo annesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la categoria del servizio antincendio dell’aeroporto e la categoria dell’aeromobile devono essere coincidenti.

 

Infine, il D.Lgs. 151/2006[118] – modificando il codice della navigazione – ha previsto all’articolo 690 dello stesso che l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

 


Disposizioni di carattere generale del disegno di legge finanziaria

 


Titolo II
Disposizioni in materia di entrate

Articolo 2
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 2.283 milioni di euro per l'anno 2007; 3.356 milioni di euro per l'anno 2008; 4.983 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 268 milioni di euro per l'anno 2007; -849 milioni di euro per l'anno 2008; 249 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 268 milioni di euro per l'anno 2007, -849 milioni di euro per l'anno 2008 e 249 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Titolo III
Disposizioni in materia di spese

Capo I
Razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

Articolo 31

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 176 milioni di euro per l'anno 2007; -4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 2.908 milioni di euro per l'anno 2007; 4.495 milioni di euro per l'anno 2008; 5.266 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 3.408 milioni di euro per l'anno 2007; 5.065 milioni di euro per l'anno 2008; 5.366 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo IV
Enti territoriali

 

Articolo 72

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 1.622 milioni di euro per l'anno 2007; 28 milioni di euro per l'anno 2008; 16 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 4.409 milioni di euro per l'anno 2007; 4.948 milioni di euro per l'anno 2008; 5.436 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 4.409 milioni di euro per l'anno 2007; 4.948 milioni di euro per l'anno 2008; 5.436 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo V
Interventi in materia previdenziale e sociale

 

Articolo 81

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni di euro per l'anno 2007, 2.076 milioni di euro per l'anno 2008 e 3.078 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico -526 milioni di euro per l'anno 2007, -1.355 milioni di euro per l'anno 2008 e -2.098 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione -526 milioni di euro per l'anno 2007, -1.355 milioni di euro per l'anno 2008 e -2.098 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo VI
Interventi in materia sanitaria

 

Articolo 87

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

a) saldo netto da finanziare -6.553 milioni di euro per l'anno 2007, -4.617 milioni di euro per l'anno 2008 e -5.997 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Titolo IV
Interventi per lo sviluppo e la ricerca

Capo I
Effetti finanziari

 

Articolo 103

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

d) saldo netto da finanziare: -7.859 milioni di euro per l'anno 2007, -7.595 milioni di euro per l'anno 2008 e -10.711 milioni di euro per l'anno 2009;

e) fabbisogno del settore pubblico: -5.351 milioni di euro per l'anno 2007, -5.309 milioni di euro per l'anno 2008 e -5.241 milioni di euro per l'anno 2009;

f) indebitamento netto della P.A.: -5.236 milioni di euro per l'anno 2007, -5.134 milioni di euro per l'anno 2008 e -4.981 di euro per l'anno 2009.

 

 

Per la prima volta la legge finanziaria indica, all’inizio dei singoli titoli o capi, gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica delle disposizioni contenute nei titoli o capi medesimi.

Sono stati così individuati 6 settori:

§      entrate (titolo II);

§      razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (titolo III, capo I);

§      enti territoriali (titolo III, capo IV);

§      previdenza (titolo III, capo V);

§      sanità (titolo III, capo VI);

§      sviluppo e ricerca (titolo IV).

 

Si segnala che non sono indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento delle disposizioni in materia di pubblico impiego (titolo III, capo II) e di scuola, università e ricerca (titolo III, capo III).

Non sono altresì indicati gli effetti sui saldi delle misure delle tabelle e degli allegati.

Si osserva altresì che in taluni casi i settori sono composti da disposizioni di carattere non omogeneo. Ad esempio, nell’ambito del settore della sanità è compresa una disposizione che modifica il regime delle entrate della regione Sardegna (art. 102), i cui effetti sono riferibili solo parzialmente alla spesa sanitaria. Il settore della ricerca e sviluppo (titolo IV) comprende disposizioni che riguardano ambiti molto differenziati: sostegno all’apparato produttivo (capo II); infrastrutture e trasporti (capo III); agricoltura (capo IV); ambiente e beni culturali (capo V); occupazione (capo VI); settori diversi (capo VI). L’ultimo capo contiene disposizioni varie, alcune delle quali avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in altri settori.

Si tratta in particolare di disposizioni in materia di: obblighi comunitari e internazionali; turismo; trasporto pubblico locale; agenzie fiscali; debiti pregressi dello Stato; ripristino dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale; difesa e missioni internazionali di pace; emittenza locale; famiglia; pari opportunità; assistenza sociale; montagna; politiche giovanili e sport; spese di giustizia; cooperazione allo sviluppo; patrimonio immobiliare estero.

 


Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

 

(dati in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore pubblico

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Entrate
(art. 2)

2.283

3.356

4.983

268

-849

249

268

-849

249

Razionalizzazione e riorganizzazione P.A.
(art. 31)

176

-4

-4

2.908

4.495

5.266

3.408

5.065

5.366

Enti territoriali
(art. 72)

1.622

28

16

4.409

4.948

5.436

4.409

4.948

5.436

Previdenza
(art. 81)

1.622

2.076

3.078

-526

-1.355

-2.098

-526

-1.355

-2.098

Sanità
(art. 87)

-6.553

-4.617

-5.997

2.970

3.218

4.127

2.970

3.218

4.127

Sviluppo e ricerca
(art. 103)

-7.859

-7.595

-10.711

-5.351

-5.309

-5.241

-5.236

-5.134

-4.981

TOTALE

-8.709

-6.756

-8.635

4.678

5.148

7.739

5.293

5.893

8.099

 

Il saldo netto da finanziare è il saldo del bilancio dello Stato, risultante dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali (con esclusione dunque delle operazioni di accensione e rimborso prestiti), in termini di competenza.

Il fabbisogno è il risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Si tratta di un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese. Esso è riferito al settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza[119]. L’andamento di questo saldo ha importanti ripercussioni in termini di debito pubblico, poiché esso è finanziato con nuove emissioni di titoli del debito e rappresenta in larga misura l’incremento annuo dello stock.

L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è il saldo conclusivo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, risultante dalla differenza tra le spese complessive e le entrate complessive; è espresso in termini di competenza economica[120], secondo le convezioni adottate in sede Eurostat, sulla base del SEC95[121]. Esso costituisce il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo previsti a livello europeo.

 

Il Governo ha dunque deciso, con un’innovazione di un certo rilievo, di dare evidenza nel testo normativo a saldi parziali, in precedenza desumibili solo dalla relazione tecnica e dai relativi allegati (in particolare dall’allegato n. 7).

Secondo la relazione illustrativa, l’indicazione in articolato degli effetti sui saldi di finanza pubblica costituisce una «innovazione, di natura essenzialmente conoscitiva, che intende offrire elementi per innestare con più precisione la valutazione degli effetti di correzione delle singole misure sugli andamenti tendenziali.»

 

Si osserva che i dati indicati dagli articoli in esame non sembrano coincidere con quelli riportati nella relazione tecnica e nei relativi allegati. Appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Occorre altresì che il Governo fornisca elementi puntuali circa i criteri di ricostruzione degli andamenti tendenziali dei singoli settori, al fine di consentire una verifica sulla congruità degli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica. Apparirebbe altresì opportuno distinguere all’interno dei singoli settori tra gli effetti positivi e gli effetti negativi in termini di saldi, ai fini di una migliore comprensione dell’effetto complessivo.

 

Si ricorda al riguardo che la risoluzione al DPEF 2007-2011 (Ventura ed altri n. 6-00004), approvata dall’Assemblea della Camera nella seduta del 26 luglio 2006, ha impegnato il Governo a fornire, in occasione della sessione di bilancio, quadri informativi relativi ai conti della pubblica amministrazione che consentano di individuare gli andamenti per sottosettori (amministrazioni centrali, enti territoriali ed enti di previdenza), anche con riferimento all'andamento del debito; analogamente, mettere a disposizione un quadro aggiornato degli andamenti tendenziali, sempre con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, anche per aggregati riconducibili ai sottosettori nonché alle politiche di settore, tanto di spesa che di entrata.

 

Si osserva inoltre che occorre chiarire i motivi che hanno indotto ad ascrivere alle disposizioni sugli enti territoriali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, rilevanti soprattutto per il 2007 (1.622 milioni di euro). Quest’ultimo saldo si riferisce infatti al bilancio dello Stato, che, come è noto, con comprende gli enti territoriali.

 

Non sembra che dall’introduzione in articolato degli effetti sui saldi di finanza pubblica possa discendere una cogenza normativa dei medesimi, dal momento che gli effetti sui saldi delle disposizioni della legge finanziaria non appaiono determinabili con esattezza a priori.

Non è del resto prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui dall’attuazione delle disposizioni non derivino gli effetti indicati.

 

Si ricorda infine che la citata risoluzione al DPEF 2007-2011 ha impegnato il Governo a fornire informazioni dettagliate sugli effetti prodotti, sia sul versante della spesa che sul versante dell'entrata, dai provvedimenti legislativi in vigore, in raffronto con le relative previsioni.

Si valuti pertanto l’opportunità di verificare la disponibilità del Governo a fornire, in corso d’anno, informazioni sul conseguimento degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alla manovra.


Articolo 53
(Contenimento della spesa)

 

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno stato di previsione, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.

2. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle Categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Resta preclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

 

Il comma 1 dispone che è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale) una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative alle seguenti categorie:

§      consumi intermedi (categoria 2);

§      trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali;

§      trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,

§      L’ultima disposizione dovrebbe essere finalizzata ad escludere dall’accantonamento previsto dall’articolo in esame gli stanziamenti relativi alle confessioni religiose che concorrono al riparto della quota dell’8 per mille dell’IRPEF (cioè la Chiesa cattolica, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Si osserva peraltro che la legge n. 222/1985 riguarda solo la Chiesa cattolica; i rapporti con le altre confessioni religiose sono disciplinati sulla base di leggi successive che dovrebbero essere richiamate espressamente.

§      altre uscite correnti (categoria 12);

§      tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.

 

A differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio, che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione in esame sembra applicarsi anche alle spese di carattere obbligatorio.

Occorre al riguardo acquisire dal Governo puntuali indicazioni circa la praticabilità e le conseguenze di una riduzione di carattere generale di spese derivanti per lo più da fattore legislativo.

Ai fini di una valutazione dell’impatto della disposizione in esame, appare inoltre necessario allegare, come avvenuto in precedenti occasioni, un elenco delle unità previsionali di base interessate dalla disposizione, con indicazione dell’entità di ciascun accantonamento.

 


La seguente tabella riporta l’ammontare complessivo, iscritto del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (AC 1747), degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate dalla disposizione in esame (senza considerare le esclusioni).

(milioni di euro)

 

 

Complessivo

Oneri giuridicamente obbligatori

Oneri discrezionali

Spese correnti

 

 

 

Consumi intermedi

8.578

5.631

2.947

Trasferimenti a amministrazioni pubbliche

178.824

165.415

13.409

Trasferimenti a famiglie e ISP

3.826

3.327

499

Trasferimenti a imprese

3.840

3.442

398

Trasferimenti a estero

1.490

1.455

35

Altre uscite correnti

6.370

6.348

22

Spese in conto capitale

27.974

25.756

2.218

 

Totale

230.902

211.374

19.528

 

L’accantonamento previsto per il 2007, pari a 4.572 milioni di euro,  riguarda dunque circa il 2,0 per cento del complesso degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate.

Qualora l’accantonamento fosse riferito alla sola parte discrezionale, esso riguarderebbe il 23,4 per cento delle dotazioni.

Si segnala che il calcolo effettuato non considera le esclusioni previste dalla disposizione in esame (particolarmente rilevanti soprattutto per la categoria dei trasferimenti ad amministrazioni pubbliche): se si considerassero tali esclusioni la percentuale rispetto agli stanziamenti interessati risulterebbe ovviamente superiore.

 

 

il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può procedere, con decreto, a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie.

Deve in ogni caso essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione; è inoltre preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per riduzione di accantonamenti di risorse di parte corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle commissioni parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all'ufficio centrale del bilancio.

 

Il comma 2 introduce una disciplina che appare volta ad incentivare iniziative del personale volte a conseguire ulteriori effetti di risparmio.

In particolare, Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può comunicare all'ufficio centrale del bilancio accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione. Questi ulteriori accantonamenti sono destinati a consuntivo, per una quota comunque non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa.  

 

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, con propri decreti, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni  ivi richiamate.

Anche in tal caso deve essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione e non possono essere effettuate variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

 

 

Come in numerosi precedenti provvedimenti legislativi, approvati sia nel corso della XIV legislatura che della legislatura corrente[122], si intendono conseguire risparmi di spesa attraverso interventi di carattere orizzontale sugli stanziamenti di bilancio, sia pure prevedendo misure che assicurano una certa flessibilità ed introducendo incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

 

Si ricorda che l’efficacia di interventi indifferenziati sulle dotazioni di bilancio è stata più volte messa in discussione.

La Corte dei conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004, rilevando una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con misure di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio[123].

Più recentemente, la Commissione istituita dal Ministro dell’economia e delle finanze con l’incarico di effettuare una ricognizione sulla situazione dei conti pubblici nel 2006 (cd. Commissione Faini) è stata unanime nel valutare negativamente l’impatto di misure di riduzione generalizzata della spesa. Secondo il documento trasmesso alle Camere recante una sintesi dei risultati della verifica, «il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione e l’impatto di programmi già avviati.»

 

Dall’applicazione della disposizione in esame non sono previsti effetti in termini di saldo netto da finanziare, presumibilmente perché trattasi di accantonamenti e non di vere e proprie riduzioni.

Sono invece stimati i seguenti effetti sul fabbisogno di cassa e sull’indebitamento netto:

 

(milioni di euro)

§          Fabbisogno

§          Indebitamento netto

§          2007

§          2008

§          2009

§          2007

§          2008

§          2009

§          2.085

§          3.460

§          4.060

§          2.335

§          3.780

§          4.100

 

 

 


GLOSSARIO
DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA

 

Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].

 

Amministrazioni pubbliche

Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali…)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®]sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni  sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

 

Avanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Capitolo

Voce contabile individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L’articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l’entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa – è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato contestualmente all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

 

Cassa (bilancio di)

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabi­le)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].

 

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].

 

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabi­lità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

 

Classificazione economica

Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie.

Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.

La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.

 

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].

 

Competenza (bilancio di)

 

Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].

 

Consumi intermedi

Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.

 

Contabilità economica per centri di costo

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

 

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

Conto che espone le entrate e le spese del settore isti­tuzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

 

Conto riassuntivo del Tesoro

Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

 

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)

 

E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.

 

Disavanzo (deficit)

 

Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].

 

Disavanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Entrata

(procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’iden­tificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

 

Entrate complessive

Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®]e delle entrate in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].

 

Entrate correnti

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

 

Entrate in conto capitale

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie.

Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.

 

Entrate finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].

 

Fabbisogno

Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”.

Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti.

Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®].

 

Fabbisogno complessivo

 

E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

 

Fabbisogno primario

E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

 

Fondi speciali

 

Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

 

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

 


Indebitamento netto

 

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

 

Indebitamento netto strutturale

È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.

 

Inflazione

L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§       l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§       l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§       l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

 

Inflazione programmata

Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.

 

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno.

Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore.

Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.

 

Perenzione amministrativa

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento.

I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

PIL – Prodotto interno lordo

(nominale e reale)

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®]  sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale.

Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

 

Prestazioni sociali

Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…).

Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).

 

Redditi da lavoro dipendente

Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].

 

Regolazioni contabili

 

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse

 

Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.

 

Residui (propri)

 

Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®].

I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.

 

Residui di stanziamento

(impropri)

Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministe­ro dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.

 

Ricorso al mercato

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®].

Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

 

Risparmio pubblico

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratribu­tarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).

 

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®]e le spese complessive [®].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].

 

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].

 

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale  [®] e le spese in conto capitale [®].

 

Saldo netto da finanziare

 

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

 

Saldo primario

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], al netto della spesa per interessi passivi.

 

SEC 95
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali)

Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

 

Settore pubblico

 

Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

 

Settore statale

 

Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

 

Spesa (procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.

 

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®]e delle spese in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre  titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.

 

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.

 

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.

 

Spese in conto capitale

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®].  Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.

 

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

 

Unità previsionale di base

 

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [®] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare , le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).

 

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]     Concernente “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[3]    Concernente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[4]    L’analisi è limitata ai centri di responsabilità di competenza della IX Commissione. Per quanto riguarda i centri di responsabilità facenti capo all’ex Ministero dei lavori pubblici, si veda il dossier predisposto dal Servizio Studi per l’VIII Commissione.

[5]     Si fa riferimento in particolare alle UPB relative al trasporto rapido di massa, alla mobilità ciclistica, ai trasporti in gestione diretta e in concessione.

[6]    Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 aprile 2005, n. 58

[7] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40

[8] L. 23-12-1999 n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).

[9] L. 28-12-2001 n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[10] Recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[11] Legge  30 dicembre 2004 n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[12] Ci si riferisce in particolare alle UPB relative al trasporto rapido di massa,

[13] L. 1 agosto 2002 n. 166 recante Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[14] L. 30 dicembre 2004 n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[15]   I precedenti capitoli sono stati suddivisi in piani di gestione, tra i quali si ricordano contributi a favore delle imprese amatoriali:

      -        per la riduzione degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione navale;

      -        sugli interessi per lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione navale;

      -        per l’abbattimento degli oneri finanziari relativi ad investimenti navali

[16]  I residui, cioè le somme non utilizzate nell’esercizio di riferimento, vengono conservati, ai sensi della legge n. 94/1997, fino al terzo esercizio successivo a quello di prima iscrizione; rimane, inoltre, ferma la disposizione per la quale il periodo di conservazione è aumentato di un anno se lo stanziamento deriva da legge approvata nell'ultimo quadrimestre

[17]Rispetto al 55,36 dell’anno precedente

[18]   Tale capitolo è stato istituito in relazione alla delibera del CIPE del 13 novembre 2003, n. 83 che ripartisce l’accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate; il capitolo è esposto in tab. F della legge finanziaria.

[19]Si ricorda che l’articolo 7 comma 2 del DL 35/2005 ha rinnovato per il triennio 2005-2007 il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni per l'importo di 5.165.000 euro annui.

[20] I residui, cioè le somme non utilizzate nell’esercizio di riferimento, vengono conservati, ai sensi della legge n. 94/1997, fino al terzo esercizio successivo a quello di prima iscrizione; rimane, inoltre, ferma la disposizione per la quale il periodo di conservazione è aumentato di un anno se lo stanziamento deriva da legge approvata nell'ultimo quadrimestre.

[21]    Commissione nazionale per le società e la borsa.

[22]    Oltre richiamata come AGCOM.

[23]    Commissione di vigilanza sui fondi pensione

[24]    L’espressione “mercato di competenza” non appare di per sé del tutto univoca, in particolare ai fini della individuazione puntuale dei soggetti tenuti alla contribuzione (che, anche in considerazione delle competenze molto articolate delle varie autorità coinvolte, possono essere individuati in una platea molto ampia e differenziata di soggetti). In una versione precedente del testo (A.C. 6177, art. 1, co. 49) l’espressione risultava integrata dal riferimento – contenuto nel comma 50 – agli “utenti” dei rispettivi mercati; anche tale termine poteva tuttavia comportare qualche ambiguità applicativa (posto che potrebbe considerarsi riferito sia agli operatori del settore di volta in volta considerato, sia agli utenti in senso stretto, vale a dire ai soggetti che fruiscono dei servizi e delle prestazioni di tali operatori).

[25]   Articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306; articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; articolo 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 234.

[26]   Seduta del 14 giugno 2006.

[27]   Per cartolarizzazione si intende una tecnica finanziaria mediante la quale attività non facilmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sul mercato.

[28]   Tale disposizione, cui si fa di consueto riferimento per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici, in assenza di ulteriori precisazioni, prevede che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per queste ultime, v. infra alcuni elementi).

[29]   Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

[30]   Recante Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[31]   Le agenzie, ai sensi del citato articolo 8, sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

      Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni dettate dal medesimo articolo (comma 4), nonché secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (e successive modificazioni).

[32]   che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2 del medesimo articolo:

§          l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

§          l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

§          l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

§          l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

[33]   “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.

[34]   Si consideri che sulla disciplina del comma 246 in esame incide l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 , con una disposizione relativa all’assunzione di personale della Polizia di Stato, connotata dalla finalità dichiarata di prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrorismo interno ed internazionale, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. In particolare il comma 1 dell’art. 1 del d.l. citato autorizza l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio per effetto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 45/2005 . E’ disposto che le assunzioni abbiano luogo nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, come già detto pari a 1.500 unità.

[35]   Si consideri, inoltre, che gli articoli 5 e 5-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, recante “Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione” , prevedono, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, rispettivamente, la proroga, per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana, e la proroga, sempre per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dall’Agenzia per le ONLUS, istituita dal D.P.C.M. 26 settembre 2000.

[36]   Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.

[37]   La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[38]    Vedi sopra nel commento all’articolo 16 della legge.

[39]    Per contratto di formazione e lavoro si intende un particolare tipo di contratto di lavoro a termine, caratterizzato da una causa mista che risulta dallo scambio fra la prestazione di lavoro da parte del giovane e un'erogazione non soltanto di retribuzione, ma anche di addestramento professionale specifico, da parte del datore di lavoro .

      Una delle principali caratteristiche di tale tipo di contratto, che ha contribuito alla sua grande diffusione, è la riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. Le leggi che si sono susseguite nel tempo hanno delineato un sistema di sgravi che operano in diversa misura a seconda del tipo di impresa, della sua localizzazione e del settore di attività. Tale sistema differenziato di sgravi è stato dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune. In conseguenza di tale intervento, Il Ministero del lavoro con la nota n. 5/25389/70/CFL del 15 febbraio 2000 e con la successiva circolare n. 5/26969/70/CFL del 22 giugno 2000, ha fatto presente che i contratti di formazione e lavoro stipulati senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione "non sono pienamente supportati dalle agevolazioni, ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato."

      Il contratto di formazione e lavoro ha una durata massima di 24 mesi (per le professionalità intermedie o elevate) o di 12 mesi (contratti miranti ad agevolare l’inserimento lavorativo). In seguito all’intervento dell’UE, per poter usufruire dei benefici contributivi è necessario che il lavoratore abbia un’età inferiore a 25 anni o, se laureato, 30 anni.

[40]   Secondo la relazione tecnica originaria, le unità interessate erano circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.

[41]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[42]   La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

[43]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[44]   E’ stato inoltre previsto che ai fini dell’assunzione venga seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

[45]   “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.

[46]   Legge 1° marzo 2005,n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

[47]   Disciplinato dalla Legge 28 settembre 1939, n. 1822 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata).

[48]   Il sistema delle tariffe a forcella (vedi supra) era stato istituito dalla legge 298/1974, al fine di aumentare la forza contrattuale del maggior numero di imprese, per lo più di dimensioni molto ridotte e quindi con una scarsa capacità contrattuale. Si ricorda che in ordine al sistema di tariffe "a forcella", la Corte costituzionale, nella sentenza n. 386 del 1996, aveva affermato che la vincolatività di tale sistema - avente la funzione di "garantire alle imprese un margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale che, deprimendo i noli, costringano le imprese ad operare in situazioni di difficoltà, sì da non procedere ad ammortamenti e da non garantire ai lavoratori il dovuto trattamento economico e normativo" - non era da ritenere in contrasto con i princìpi costituzionali. In particolare, la Corte aveva affermato che il sistema non poteva reputarsi "irragionevole ed ingiustificatamente discriminatorio" e che esso risultava giustificato dal carattere di servizio pubblico dell'attività di autotrasporto e dalla sua incidenza diretta sui bisogni della collettività; era stato altresì escluso che il sistema potesse considerarsi in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, dovendo l'iniziativa economica privata svolgersi in conformità dell'utilità sociale.

Peraltro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ritenuto il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi un "settore a concorrenza limitata" a causa "della limitazione all'accesso di nuovi operatori", "dell'artificiale limitazione dell'offerta" e "dell'artificiosa determinazione di un prezzo di autotrasporto slegato dai meccanismi di mercato ed originato invece dall'intervento di un'autorità amministrativa". Da qui la conclusione che il sistema delle tariffe a forcella "sembra comportare un'indebita limitazione del diritto di iniziativa economica privata sancito dalla Costituzione e riaffermato quale valore fondamentale dell'ordinamento dalla legge 287/90” (segnalazione del 20 maggio 1993).

[49]   Circa la forma del contratto di autotrasporto, vedi supra .

[50]   Legge 1° dicembre1986, n. 870 recante Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

[51]   Decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 recante Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443,.per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

[52]   Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 recante Modifiche ed integrazioni al codice della strada convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

[53]    Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[54]    Tale articolo, nel rimodulare le condizioni e le procedure di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ha previsto una disposizione di natura transitoria finalizzata a garantire continuità nella fruizione dei servizi, offrendo alle stazioni appaltanti un congruo periodo temporale per predisporre le gare. La disposizione ha consentito di prorogare i contratti - già scaduti o che fossero scaduti nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria - per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superasse comunque i sei mesi, e che si provvedesse a pubblicare i bandi di gara per la stipula dei nuovi contratti entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

[55]   Si ricorda che una disposizione di contenuto identico a quello della disposizione in commento era contenuta nel comma 2 dell’articolo vicies-quater , inserito in sede di conversione nel D.L. 184/2005 recante Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti, successivamente decaduto.

[56]   “Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto”.

[57]    Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[58]   Decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

[59]   Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[60]   La costituzione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un’apposita società per azioni, denominata “Infrastrutture s.p.a.”, avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche e investimenti è stata prevista dall’articolo 8 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, recante Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. La società nasceva con la funzione principale di finanziare, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e da altri intermediari finanziari, le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica, e di concedere finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.

[61]   Nel 1998 è stata creata la divisione Infrastruttura; nel maggio 1999 sono state costituite altre tre divisioni per assicurare il trasporto di passeggeri sulla media e lunga distanza, il traffico delle merci, il trasporto in ambito locale.

[62]   Entrambe le società sono interamente controllate dalla holding FS Spa, interamente partecipata dallo Stato tramite il Ministero dell’economia e delle finanze.

[63]   Decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 188 recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[64]   Art. 5 del D.P.R. n. 277/1998, abrogato dal D.Lgs. 188/2003.

[65]   Decreto legge 7 dicembre1993, n. 505 recante Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni convertito in legge con la legge 29 gennaio 1994, n. 78.

[66]   Legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[67]         Tali risorse rappresentano appena il 40 % dell’importo inizialmente proposto per i trasporti. Quanto al settore dell’energia l’importo assegnato è di  155 milioni di euro (contro 340 iniziali) e rappresenta il 45 % di quello proposto. L’importo totale per l’attuazione del presente regolamento è di 8168 milioni di euro contro i 20.690 proposti inizialmente.

[68]   Il testo della delibera e dei relativi allegati (pubblicati nella G.U. 28 agosto 2006, n. 199, sono altresì disponibili nel sito internet del CIPE ai seguenti indirizzi:

www.cipecomitato.it/delibere/E060130.doc e www.cipecomitato.it/delibere/E060130allegati.xls.

[69]    Calcolato sulla base del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti (cfr. www.cassaddpp.it/finanziamenti/TassInteresse.asp#tassiVigenti).

[70]    Legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante Disposizioni per la difesa del mare

[71]    L. 30 gennaio 1991, n. 34, recante Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile

[72]    L. 1 agosto 2002 n. 166 recante Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

[73]    Si tratta delle autorità portuali di Bari, Civitavecchia, Livorno, Taranto e Trieste. Secondo quanto dichiarato dal Ministro dei trasporti nell’audizione presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nella seduta del 3 ottobre 2006, per tre dell’autorità portuali commissariate (Livorno, Bari e Trieste) sono state trasmesse al Parlamento le relative proposte di nomina del Presidente.

[74]   Legge 9 febbraio1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

[75]   Legge 5 maggio1976, n. 355 recante Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.

[76]    D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, recante Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, convertito in legge, con modificazioni con L. 16 aprile 1974, n. 117

[77]    Legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

[78]   Inizialmente, la legge n. 82/1963 aveva previsto la tassa sulle merci sbarcate, imbarcate e in transito, nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi.

[79]   Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Attualmente, è all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione di tale decreto legge (AC 1750):

[80]    D.L. 30 giugno 2005, n. 115 recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

[81]   D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[82]   Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 84/1994, i porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a)       categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b)       categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c)       categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d)       categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

[83]    Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 recante Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.

[84]   D.P.R. 26-10-1972 n. 633 recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

[85]   Ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

[86]   In proposito si ricorda anche che con ordinanza n. 7291 del 13 gennaio 2006 della Corte Cassazione., Sez. tributaria, è stata sottoposta alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, una questione pregiudiziale concernente, tra l’altro, l’eventuale assimilabilità della concessione di beni demaniali alla locazione di beni immobili esente da IVA.

[87]   Parere del 9 luglio 2002, n. 1641/02.

[88]   Il landbridge, o ponte terrestre, consiste in una rete ferroviaria di dimensioni continentali che consente il collegamento di diversi porti situati su coste opposte e distanti, consentendo così il trasporto intermodale di merci e container.

[89]   L’elenco è consultabile nel sito internet della Commissione europea: http: // ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/list_freezones.pdf

[90]   Istituzione del punto franco nel porto di Genova: regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 1198; territori della Valle d'Aosta e della provincia di Gorizia, dichiarati “zona franca” rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438; disciplina delle zone franche da istituirsi in attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna: decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75.

[91]   Legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[92]   Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

[93](Proc. 2004/216).

[94]   Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Per una ricostruzione della riforma del trasporto pubblico locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997, si veda la scheda relativa all’articolo 183 del provvedimento in esame.

[95]   Legge 18 giugno 1998, n. 194 recante Interventi nel settore dei trasporti.

[96]   Legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[97]   Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

[98]   Si ricorda che a livello comunitario il “Programma per la sicurezza stradale per il periodo 1997-2001” (comunicazione della Commissio-ne COM(97)131) si prefigge la riduzione entro il 2010 da 45.000 a 18.000 del numero annuo di morti per incidenti.

[99]    Proc. n. 2006/464

[100]Si tratta della ferrovia circumetnea (che gestisce la linea Catania-Riposto , della Ferrovia della Sardegna (che gestisce le linee Sassari–Alghero; Sassari–Palau; Bosa–Nuoro; Cagliari–Sorgono) delle ferrovie meridionali sarde e della ferrovia ligure Savona-S.Giuseppe.

[101]  Si tratta di Ferrovie della Calabria, Ferrovie del Sud e Ferrovie Appulo-lucane.

[102]Il pacchetto comprende, inoltre, la direttiva 2004/50/CE, che modifica le precedenti direttive sull’interoperabilità in considerazione dell’istituzione dell’Agenzia ferroviaria europea, disposta con il regolamento n. 881/2004/CE, e la direttiva 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie che prevede un ampliamento della concorrenza per quanto concerne il trasporto nazionale merci.

[103]  L'art. 87 del codice del comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, subordinandone l'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione ad una autorizzazione che deve essere rilasciata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche, stabiliti uniformemente a livello nazionale.

L’articolo 87 prevede, inoltre, una procedura abbreviata consistente in una semplice denuncia di inizio attività nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o di altro genere, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt.

[104]Legge 14 giugno 1989 n. 234 Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

[105]  Legge 9 gennaio 2006, n. 13 recante Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.

[106]Al comma 3 dell’articolo 4 si fa riferimento al servizio del trasporto pubblico locale come “servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale”.

[107]Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[108]Le leggi regionali sono state emanate dalle quindici regioni a statuto ordinario, mentre alcune delle regioni a statuto speciale hanno provveduto ad integrare la normativa vigente, anteriore al D.Lgs. n. 422 .

[109]  I criteri per l’erogazione dei contributi sono stati definiti sulla base di un regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 378/1999 il contributo deve essere ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione

[110]  I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225. L’articolo 4, comma 190, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare del 10% dei contributi riservati alla radiofonia (e quindi dell’1% del totale dei contributi destinati all’emittenza locale)

[111]  L’ICAO, International Civil Aviation Organization, istituto specializzato dell’ONU, è l’organizzazione internazionale deputata a definire la normativa tecnica in materia di aviazione civile; gli “annessi ICAO”, cioè gli allegati alla Convenzione Internazionale per l’aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, adottati, a norma della Convenzione stessa, dalla stessa ICAO, definiscono infatti gli standard internazionali e le pratiche raccomandate necessari ad assicurare il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell’organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree e ai servizi ausiliari, onde garantire al trasporto aereo la massima standardizzazione normativa a livello mondiale, e, in definitiva, una maggiore sicurezza.

[112]  D.L. 31 gennaio 2005, n 7 recante Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del DL 29 novembre 2004 n. 280 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[113]  .L. 30 settembre 2005 n. 203 recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[114]  Legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del DL 31 gennaio 2005, n 7 recante Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del DL 29 novembre 2004 n. 280.

[115]Legge 24 dicembre 1993 n. 537 recante Interventi correttivi di finanza pubblica.

[116]Legge 23 dicembre 1980 recante Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[117]  Decreto legislativo 8 marzo 2006 recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[118]Decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 recante Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

[119]  Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

[120]  In base al principio della competenza economica, adottato dal sistema europeo dei conti (SEC95), i flussi sono registrati nel sistema dei conti allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Il criterio della competenza economica non coincide dunque né con il criterio della competenza (giuridica) né con il criterio della cassa adottati nei bilanci a livello nazionale.

[121]  Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95) è il Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

[122]Cfr. articolo 25 del decreto-legge n. 223/2006.

[123]Per ciò che attiene alla categoria dei consumi intermedi, la Corte ha rilevato come apparirebbe opportuna un’impostazione più attenta ad una più efficace utilizzazione delle limitate risorse a disposizione. In secondo luogo, le misure correttive di natura indifferenziata hanno determinato l’insorgere di regolazioni contabili e debitorie, conseguenti a situazioni di emergenza gestionale. Le amministrazioni, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie, tendono infatti a procedere ad acquisizioni di beni e servizi non coperte dai relativi impegni, scaricandone l’onere sugli esercizi successivi attraverso atti di riconoscimento di debito o la copertura ex post delle obbligazioni assunte. In terzo luogo, gli effetti restrittivi degli interventi attuati con le manovre correttive sono risultati compensati dal crescente utilizzo dei fondi generali di riserva e dei fondi a ripartizione.