Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 445 ed abb.: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto /Nuovo testo unificato)
Riferimenti:
AC n. 445/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 21
Data: 01/02/2007
Descrittori:
SEGRETO DI STATO   SERVIZI DI SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 445 ed abb.

 

SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 21 – 1° febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

445 ed abb.

Titolo breve:

 

Sistema di informazione per la sicurezza

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

I

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Zaccaria

 

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

non presente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

Scheda di analisi n. 21

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLI da 1 a 11. 5

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.. 5

ARTICOLO 13. 7

Collaborazione con pubbliche amministrazioni e con soggetti erogatori di pubblici servizi7

ARTICOLI 21 e 23, commi 2 e 3. 8

Dotazioni organiche e trattamento economico del personale del DIS e dei servizi di sicurezza   8

ARTICOLO 25. 9

Attività economiche simulate. 9

ARTICOLO 29. 10

Norme di contabilità.. 10

ARTICOLI da 30 a 37. 12

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.. 12

 


 

PREMESSA

 

 

La proposta di legge in esame reca la disciplina del sistema informativo per la sicurezza e del segreto di Stato e costituisce un testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare[1].

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Normativa vigente: Il testo in esame propone una nuova disciplina del sistema informativo per la sicurezza che sostituisce integralmente la vigente normativa recata dalla legge n. 801/1977, oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 42. Si ritiene pertanto opportuno preliminarmente fornire una breve illustrazione di tale disciplina, attualmente in vigore.

Le funzioni e le attività relative alla sicurezza dello Stato sono disciplinate dalla legge 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che ha attributo al Presidente del Consiglio la direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza.

La legge 801/1977 ha disposto fra l’altro quanto segue:

-            presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS)[2], presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio e composto da sei ministri[3] (articolo 2), e il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS)[4], presieduto dal Presidente del Consiglio e dotato di una segreteria generale[5] affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale (articolo 3);

-            sono stati istituiti un Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) posto alle dipendenze del Ministro per la difesa con compiti di sicurezza per la difesa militare (articolo 4), e un Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), posto alle dipendenze del Ministro per l'interno con competenza in ordine alla difesa dello Stato democratico (articolo 6). Il personale di ciascuno dei Servizi è costituito sia da dipendenti civili e militari dello Stato trasferiti sia da personale assunto direttamente (articolo 7);

-            la consistenza dell'organico del CESIS, nonché il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente nei Servizi di sicurezza sono stabiliti[6] dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno. Il trattamento giuridico ed economico del personale del CESIS e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego. Il Comitato e i Servizi possono utilizzare mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato (articolo 7). Le spese relative al CESIS e ai Servizi di sicurezza sono iscritte in apposita rubrica (istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro); il Presidente del Consiglio determina le somme da assegnare sia al CESIS sia al SISMI e al SISDE (per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate[7]) (articolo 19);

-            è stato previsto il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza (COPACO), formato da quattro senatori e quattro deputati[8] e titolare di funzioni di controllo sull'applicazione dei principi della legge (articolo 11).

Si ricorda, infine, che il decreto legge 345/1991 (Coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata) ha affidato al SISDE e al SISMI anche le attività informative e di sicurezza contro i pericoli di eversione dei gruppi criminali organizzati ed ha inoltre istituito presso il Ministero dell’interno una serie di strutture volte al contrasto della criminalità organizzata[9].

Nella presente nota viene svolta un’analisi delle del testo unificato in esame rilevanti sotto il profilo finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 11

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

Le norme identificano i seguenti organi e strutture che compongono il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; comma definito all’articolo 2:

·        Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 1)

La norma definisce le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politica informativa e della sicurezza per la difesa della Repubblica. E’ stabilito, tra l’altro, che al Presidente del Consiglio dei ministri è attribuito in via esclusiva il potere di determinare l’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

·        Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) (articolo 5).

Il Comitato è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall’Autorità delegata, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa. Il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (vedi oltre) svolge le funzioni di segretario del Comitato;

·        Autorità delegata dal Presidente del Consiglio (articolo 3).

La delega è esercitabile nei confronti di un viceministro o di un sottosegretario solo per funzioni attribuite al Presidente in via esclusiva;

·        Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) (articolo 4).

Il Dipartimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata si avvalgono del Dipartimento per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza.

Sono definiti in dettaglio i compiti del Dipartimento, che consistono nel coordinamento delle attività di informazione per la sicurezza e nella raccolta e nell’elaborazione di informazioni e rapporti provenienti dai servizi di sicurezza. Il Dipartimento elabora con i servizi di sicurezza il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali ed esercita il controllo di legittimità sui servizi di sicurezza stessi; a tal fine è istituito, presso il Dipartimento, un ufficio ispettivo. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia il quale propone al Presidente del Consiglio la nomina di uno o più vice direttori generali. L’ordinamento e l’organizzazione del Dipartimento e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo dipartimento sono stabiliti con DPCM;

·        Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) (articolo 6).

Al SIE è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero. È compito del SIE individuare e contrastare, al di fuori del territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca il direttore del SIE, sentito il CISR e uno o più vicedirettori su proposta del direttore del SIE;

·        Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN) (articolo 7).

Il SIN ha, invece, il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e delle sue istituzioni da ogni minaccia. Spettano al SIN le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri ed informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell’interno per i profili di sua competenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca il direttore del SIE, sentito il CISR ed uno o più vicedirettori su proposta del direttore del SIN (articolo 7).

Nell’ambito del DIS, inoltre, sono istituite le seguenti strutture:

·        l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza. Il dirigente preposto all'UCSe, è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Direttore generale del DIS (articolo 9);

·        l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e la gestione dell'archivio centrale del DIS (articolo 10);

·        la Scuola di formazione con il compito di assicurare l’addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse (articolo 11).

 

Al riguardo si osserva che le norme delineano una complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative preposte alle attività in questione. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione e dati di carattere quantitativo atti a verificare l’impatto finanziario di tale riorganizzazione e quindi gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 13

Collaborazione con pubbliche amministrazioni e con soggetti erogatori di pubblici servizi

Le norme autorizzano il DIS, il SIE e il SIN a corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori di pubblici servizi e a chiedere agli stessi la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca. Il DIS, SIE e SIN devono potere avere accesso agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità; devono, peraltro, essere previste modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca elementi, anche di carattere quantitativo, volti a chiarire se l’attività di collaborazione e la stipula di eventuali convenzioni possano essere effettuate dalle amministrazioni interessate senza determinare aggravi di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne il potere di accesso agli archivi informatici e l’obbligo di prevedere modalità tecniche per la verifica dell’accesso a dati personali, andrebbero forniti elementi atti ad escludere che da tali previsioni derivino oneri per la finanza pubblica. Ciò anche con riguardo all’eventualità che le medesime disposizioni implichino la necessità da parte di pubbliche amministrazioni di adeguare la propria strumentazione tecnica ed informatica.

 

ARTICOLI 21 e 23, commi 2 e 3

Dotazioni organiche e trattamento economico del personale del DIS e dei servizi di sicurezza

Le norme stabiliscono che, con regolamento, sia determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza. Il regolamento dovrà disciplinare altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso (articolo 21, comma 1). Si prevede, fra l’altro, che il regolamento fissi criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite durante il periodo lavorativo nel DIS o nei servizi di sicurezza (articolo 21, comma 2, lettera m).

Il regolamento dovrà definire la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nei ruoli del DIS e dei servizi di sicurezza (articolo 21, comma 5).

Il regolamento definisce il trattamento economico – di carattere onnicomprensivo - del personale, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte (articolo 21, comma 6).

In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2 (articolo 21, comma 7).

Per specifiche attività può essere attribuita – per non oltre un anno, ma con possibilità di rinnovo – la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza (articolo 23, commi 2 e 3).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca elementi, anche di carattere quantitativo, atti a chiarire se la nuova disciplina regolamentare possa determinare nuovi oneri in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche e dei relativi trattamenti economici. Ciò anche in considerazione del fatto che la relativa disciplina è rimessa ad un successivo provvedimento che potrà avere anche carattere derogatorio rispetto alla vigente normativa. Inoltre, andrebbero verificati gli eventuali effetti connessi al riconoscimento, all’atto del rientro nelle amministrazioni di provenienza, del periodo di lavoro presso il DIS e presso i servizi di sicurezza.

 

ARTICOLO 25

Attività economiche simulate

La norma stabilisce che il direttore generale del DIS può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate. Il consuntivo di dette attività è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.

 

Nulla da osservare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le nuove disposizioni non comportino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 29

Norme di contabilità

La norma stabilisce che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra tali organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica lo stanziamento disposto e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati.

Con DPCM è adottato il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Il rendiconto relativo all’utilizzo dei fondi dello stanziamento è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS. Gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

In merito ai profili di copertura e di conformità all’ordinamento contabile, si segnala che l’articolo in esame reca disposizioni meramente procedurali e non fornisce alcun dettaglio né sotto il profilo della tempistica né sotto il profilo quantitativo.

Non si precisa infatti l’esercizio a decorrere dal quale verrebbe istituita l’apposita unità previsionale di base né si forniscono elementi quanto alle risorse che nella stessa verrebbero iscritte.

In proposito, si ricorda che già attualmente, secondo la normativa vigente, le risorse destinate ai servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato sono iscritte in apposito stanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tali risorse, destinate alle spese di organizzazione e di funzionamento del CESIS, del SISMI e del SISDE, sono allocate nell’unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, capitolo 5107 che reca, per l’anno finanziario 2007, uno stanziamento di competenza di 615.000.000 euro.

Da una interrogazione effettuata nella banca dati RGS in data 30 gennaio 2007 tale capitolo reca una disponibilità di competenza pari a euro 537.690.569.

Risultano invece iscritti, per l’anno 2007, esclusivamente per memoria i capitoli 1121 e 1122, nell’ambito dell’u.p.b. 1.2.1.1 Servizio informazioni e sicurezza democratica (SISDE), nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, destinati rispettivamente alle spese di organizzazione e di funzionamento del SISDE e alle spese riservate del medesimo organismo.

Infine, risultano parimenti iscritti solo per memoria, nello stato di previsione del ministero della difesa, per l’anno finanziario 2007, i capitoli 1050 e 1051 dell’Upb 1.1.2.1 Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), destinati alle spese di funzionamento e di organizzazione e quelle di natura riservate del citato Servizio.

Il testo, in sostanza, non prevede esplicitamente che nella nuova unità previsionale di base confluiscano le risorse già stanziate in base alla normativa vigente. In assenza di tali elementi nonché, come già segnalato, di elementi di quantificazione degli eventuali oneri, non risulta possibile verificare se le risorse disponibili siano sufficienti a far fronte alle spese del nuovo Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Va, infine, ricordato che nell’articolo 19 della citata legge n. 801 del 1977 si stabiliva esplicitamente che in sede di prima applicazione confluissero nella apposita rubrica denominata “Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza” di cui si prevedeva l’istituzione nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze) gli stanziamenti già iscritti, per le medesime finalità, negli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e della difesa, in attuazione della riforma dei Servizi per l’informazione e la sicurezza che la citata legge del 1977 aveva previsto.

 

ARTICOLI da 30 a 37

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Le norme prevedono l’istituzione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati (articolo 37).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola , C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga.

[2] Con funzioni di consulenza e di proposta, per il Presidente del Consiglio, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

[3] Si tratta dei seguenti ministri: affari esteri, interno, grazia e giustizia, difesa, industria, finanze. L’articolo 2 prevede, inoltre, che possano essere chiamati a partecipare alle sedute del CIIS altri ministri, i direttori dei Servizi, autorità civili e militari ed esperti. L’organismo concorre a definire il fabbisogno informativo e di sicurezza nei campi politico, militare, scientifico, economico e finanziario.

[4] Il CESIS, posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, è organo strumentale all’attività di controllo dello stesso del Presidente del Consiglio, con particolare riguardo al coordinamento dell'attività dei Servizi e ai rapporti con i servizi di sicurezza degli altri Stati. Il Presidente del Consiglio determina la composizione del CESIS, di cui sono chiamati a far parte i direttori dei Servizi, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

[5] La segreteria generale del CESIS (cfr. http://www.serviziinformazionesicurezza.gov.it) svolge il ruolo di interfaccia tra il comparto intelligence e le altre pubbliche amministrazioni (rappresentando il punto di raccordo che rappresenta le questioni all’autorità politica) e costituisce lo strumento esecutivo attraverso il quale il Presidente del Consiglio garantisce l'unità di direzione politica dei Servizi. Attualmente il segretario generale esercita, su delega, le funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) proprie del Presidente del Consiglio. A tal fine nella segreteria generale del CESIS è inserita una struttura denominata Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI): è l'organo di cui l'ANS si avvale per la tutela amministrativa del segreto (tra l'altro, rilascia le abilitazioni di sicurezza relative a persone, enti ed imprese che devono trattare informazioni classificate).

[6] Anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente.

[7] Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

[8] Nominati dai Presidenti di Camera e Senato.

[9] Fra le quali il Consiglio generale (presieduto dal Ministro dell'interno e composto da dirigenti e da alti gradi delle forze armate e di sicurezza) e la Direzione investigativa antimafia (DIA).