Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3326: D.L. 250/07: Disposizioni transitorie urgenti n m ateria di contrattazione collettiva
Riferimenti:
AC n. 3326/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 77
Data: 16/01/2008
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
DL n. 250 del 29-DIC-07     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3326

 

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 250/2007)

 

 

 

 

 

N. 77 – 16 gennaio 2008

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3326

Titolo breve:

 

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva- Decreto legge n. 250 del 2007

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

XI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla XI Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 77

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 2

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva.. 2

ARTICOLO 2. 2

Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. 2


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

La norma dispone che, nel caso di subentro nello stessa appalto di altra ditta di pulizie, ai lavoratori eventualmente acquisiti nell’organico del nuovo soggetto appaltante non si applicano le disposizioni in materia di mobilità e di licenziamento collettivo[1].

La norma sembra dunque volta a contenere la spesa per prestazioni sociali di sostegno del reddito dal momento che la sua applicazione comporta che a tali lavoratori non compete alcuna indennità di mobilità. In virtù delle modifiche introdotte non si concreta alcuna soluzione di continuità del rapporto di impiego nel passaggio da un datore di lavoro all’altro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2

Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma reca modifiche alla disciplina in materia di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, sostituendo il comma 5 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005[2].

Le modifiche introdotte fanno salvo il principio in base al quale le risorse da utilizzare per la contrattazione integrativa devono essere individuate nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. E’ stato invece espunto l’inciso che stabiliva che le risorse finanziarie destinate da ciascuna fondazione per il contatto integrativo aziendale non dovessero essere superiori al 20% dell’importo stabilito per il contratto collettivo nazionale. Il nuovo testo prevede anche la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizione di equilibrio economico-finanziario, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali. Le anticipazioni economiche possono concesse, con delibera del consiglio di amministrazione, solamente a condizione che siano accertati rilevanti aumenti della produttività.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti volti ad escludere che dall’applicazione delle norme in esame possano discendere effetti a carico della finanza pubblica considerato che le fondazioni lirico-sinfoniche rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Premesso, infatti, che la disposizione non sembra suscettibile di produrre effetti sul saldo netto da finanziare si rileva peraltro che:

·         una variazione dell’indebitamento potrebbe essere riscontrata qualora la delibera del consiglio di amministrazione, che conceda l’anticipazione, assuma rilievo ai fini dell’imputazione contabile ad un determinato esercizio  dell’importo corrisposto, appunto, a titolo di anticipazione;

·         parimenti la corresponsione di anticipazioni potrebbe concretarsi in un peggioramento delle previsioni di bilancio in tema di fabbisogno.

Con riferimento al fabbisogno i chiarimenti richiesti dovrebbero dunque dettagliare i criteri in base ai quali sono state costruite le previsioni di bilancio con riferimento ai risultati di consuntivo ipotizzati per le fondazioni lirico-sinfoniche.

Appare altresì necessario che il Governo chiarisca se l’eliminazione dalla norma di presidio che poneva un esplicito limite allo stanziamento di risorse per la stipula dei contratti integrativa non sia suscettibile di favorire comportamenti meno virtuosi e dunque di determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

 

 



[1] Di cui all’articolo 24 della 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

[2] D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.