Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: A.C. 3324-A Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Conversione in legge del decreto-legge n. 248/2007- Principali modifiche che investono profili di carattere finanziario approvate dalle Commissione in sede referente)
Riferimenti:
AC n. 3324-A/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 78
Data: 22/01/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

CAMERA DEI DEPUTATI

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

A.C. 3324-A

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

e disposizioni urgenti in materia finanziaria

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 248/2007-

Principali modifiche che investono profili di carattere finanziario approvate dalle Commissione in sede referente)

 

N. 78 – 22 gennaio 2008


INDICE

Articolo 11. 5

Finanziamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.5

ARTICOLO 23, comma 1-bis. 5

Utilizzo di somme per programmi di costruzione di alloggi5

ARTICOLO 28, commi 1-bis e 1-ter.. 6

Trasferimento di risorse dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa all’ Isituto sviluppo agroalimentare spa (ISA)6

ARTICOLO 36, comma 1. 7

Versamento di tributi sospesi a seguito di eventi sismici del 1990. 7

ARTICOLO 36. 8

Soppressione dei commi 3 e 4 in materia di pagamento di somme dovute all’erario   8

ARTICOLO 36, comma 4-quater.. 8

Rateizzazione del versamento di tributi sospesi8

ARTICOLO 36-bis, comma 2. 9

Regolarizzazione di versamenti di contributi della provincia di Catania.. 9

ARTICOLO 38, comma 1-bis e ARTICOLO 38-bis. 9

Proroga di agevolazioni sul gasolio e sul GPL. 9

ARTICOLO 40, comma 4-bis. 11

Contenimento spese enti locali delle regioni a statuto speciale. 11

ARTICOLO 41-bis. 11

Proroga di agevolazione IVA.. 11

ARTICOLO 46, comma 1. 12

Disposizioni relativa a soggetti disabili12

ARTICOLO 46, comma 1-bis. 12

Agevolazioni tariffarie per fasce di protezione sociale. 12

Art. 48, comma 1-bis. 13

Riassegnazione di risorse al Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori13

Art. 48, comma 1-ter.. 14

Riassegnazione di risorse al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche  14


PREMESSA

 

Nella presente nota sono prese in esame – sotto il profilo della quantificazione - talune modifiche al decreto-legge A.C. 3324, introdotte nel corso dell’esame in sede referente.

Le norme oggetto di esame sono quelle che necessitano di approfondimenti per quanto attiene all’eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che talune disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito recano una indicazione degli oneri da esse derivanti non suffragata da una relazione tecnica ovvero da dati ed elementi quantitativi forniti nel corso dell’esame.

Appare pertanto necessario acquisire elementi volti a suffragare le indicazioni quantitative degli oneri riportate nelle predette norme. Ciò con particolare riferimento agli articoli 6-bis, 6-ter , 7-bis e all’articolo 8, comma 3.

 

Si ricorda che sul testo iniziale del provvedimento il Governo ha presentato ha presentato, in data 14 gennaio 2008, un prospetto riepilogativo degli effetti delle singole disposizioni al fine dar conto della compensatività delle stesse ai fini dei  tre diversi saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione delle numerose modifiche introdotte in sede referente ed al fine verificare la sussistenza del requisito della copertura finanziaria nonché della compensatività sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, appare opportuno che sia fornito un aggiornamento del predetto prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento.

 

Di seguito si esaminano specifiche norme del provvedimento che presentano profili problematici per quanto attiene agli aspetti della quantificazione.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

Articolo 11

Finanziamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.

Le modifiche introdotte, derivanti dall’approvazione dell’emendamento Giudice 11.1 (nuova formulazione) riformulano le disposizioni dell’originario comma 1 dell’articolo 11 del D.L. in esame sotto forma di novella all’articolo 2, comma 356, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). Viene tra l’altro esplicitato che il contributo, già autorizzato per gli anni 2008-2010 dalla predetta legge finanziaria, è destinato alle attività ed al funzionamento dell’Agenzia

Al riguardo, tenuto conto della trasformazione del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare in Agenzia, già peraltro prefigurato dal testo originario della norma, non appare chiaro quali saranno le modalità di finanziamento a regime, a decorrere dal 2011, dell’Agenzia. In proposito appare utile acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 23, comma 1-bis

Utilizzo di somme per programmi di costruzione di alloggi

La norma, derivante dall’approvazione degli identici emendamenti Chianale 23.1 e Adenti 23.2, prevede che una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell’articolo 21 bis del D.L. 159/2007, recante rifinanziamento di programmi innovativi “Contratti di quartiere II”, sia destinata al finanziamento dei programmi costruttivi in favore dei dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, per i quali sia stato ratificato l’Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007.

 

Al riguardo, al fine di accertare la neutralità della disposizione sui saldi di finanza pubblica, andrebbe assicurato che le previsioni tendenziali già scontino l’utilizzo delle predette somme per gli esercizi 2008 e seguenti, tenuto conto che la data di stipula degli accordi di programma è quella del 31 dicembre 2007.

Ove il predetto importo non risultasse scontato nelle previsioni tendenziali, si determinerebbero effetti peggiorativi in particolare sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto attiene gli effetti sul bilancio dello Stato, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 21 bis del dl 159/2007, disposizione non espressamente richiamata dalla norma in esame, prevede un riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse finanziarie depositate su specifici conti correnti di tesoreria, per la successiva assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture. Andrebbe quindi acquisita una conferma circa l’applicazione di tale procedura anche ai fini dell’attuazione della norma in esame.

 

ARTICOLO 28, commi 1-bis e 1-ter

Trasferimento di risorse dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa all’ Isituto sviluppo agroalimentare spa (ISA)

Le norme, derivanti dall’approvazione degli emendamenti 28.6 Lion e 29.9 dei relatori, recano disposizioni sul riassetto di società a proprietà pubblica e sulla corrispondente allocazione di risorse finanziarie.

Si prevede, tra l’altro, il trasferimento all’ISA, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione del investimenti e lo sviluppo di impresa, dell’importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari, anche indiretti, della disposizione introdotta al comma 1-bis dell’articolo 28. In particolare andrebbe chiarito se, in assenza di una disposizione che trasferisca all’ISA funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa, il previsto trasferimento, da parte di tale ultima agenzia, di 150 mln di euro in favore dell’ISA possa determinare, anche per il futuro, eventuali necessità di finanziamento da parte della suddetta Agenzia nazionale, per le necessità connesse alla propria attività istituzionale.

Appare più in generale opportuno un chiarimento in merito ai possibili riflessi finanziari delle disposizioni introdotte ai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 28 che prevedono l’incorporazione di due società a patrimonio pubblico (Buonitalia spa e Rete autostrade mediterranee Spa) da parte di società finanziarie pubbliche (rispettivamente l’ISA - Isituto sviluppo agroalimentare spa - e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa). Pur trattandosi di enti non inclusi nel comparto della PA, la loro natura sostanzialmente pubblica rende opportuno un chiarimento sulle conseguenze patrimoniali e finanziarie del riassetto societario previsto dalle citate disposizioni.

 

ARTICOLO 36, comma 1

Versamento di tributi sospesi a seguito di eventi sismici del 1990

La norma, derivante dall’approvazione dell’articolo aggiuntivo Raiti 36.01 (nuova formulazione), proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 il termine per la definizione della posizione dei contribuenti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento dei tributi, in quanto danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa,

La norma riduce, inoltre, dal 30 al 10 per cento la percentuale dei tributi a titolo di capitale e interessi, che è necessario versare ai fini della definizione della situazione debitoria dei contribuenti, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

Si ricorda che la relazione tecnica a corredo del decreto-legge n. 300/2006, che ha fissato la predetta quota del 30 per cento, ha individuato in tale percentuale il limite idoneo ad assicurare l’invarianza finanziaria rispetto a quanto sarebbe stato presumibilmente incassato ove si fosse proceduto all’iscrizione a ruolo dei tributi dovuti e non versati.

 

Al riguardo, in base alla relazione tecnica citata, la norma è suscettibile di determinare una perdita di gettito per effetto della riduzione della percentuale di tributi dovuti.

In merito all’entità di tali effetti appare necessario acquisire dati ed elementi da parte del Governo.

 

ARTICOLO 36

Soppressione dei commi 3 e 4 in materia di pagamento di somme dovute all’erario

Le modifiche derivanti dall’approvazione dell’emendamento Conte 36.17, sopprimono i commi 3 e 4 dell’art. 36, che recano, rispettivamente: una modifica alle modalità di rateizzazione delle somme dovute in base alla notifica da parte dell’ufficio (prima dell’iscrizione a ruolo); la soppressione della possibilità di chiedere la sospensione della riscossione, per un anno, delle somme iscritte a ruolo in pendenza di istanza di rateizzazione.

La RT allegata al ddl in esame ascrive a tali commi un effetto di maggior gettito di 30 milioni di euro nel 2008, 135 milioni di euro nel 2009 e 165 milioni di euro nel 2010. Tali somme in base alla documentazione aggiuntiva fornita dal Governo, concorrono a determinare la copertura complessiva del provvedimento.

 

Al riguardo, si osserva che, in base alla documentazione citata, la soppressione dei commi 3 e 4 dell’art. 36 comporta una perdita di gettito priva di copertura.

Sarebbe inoltre opportuna una precisazione da parte del Governo circa l’effetto finanziario ascrivibile a ciascuna dei commi di cui è stata prevista la soppressione nel testo approvato dalle Commissioni in sede referente, atteso che la relazione tecnica allegata al testo originario ascrive i suindicati effetti finanziari al combinato disposto delle due norme, mentre la documentazione governativa presentata in data 14 gennaio 2008 sembra attribuire prevalentemente i predetti effetti allea previsione contenuta nel comma 4.

 

ARTICOLO 36, comma 4-quater

Rateizzazione del versamento di tributi sospesi

La norma, derivante dall’approvazione dell’emendamento Di Gioia 36.1, unifica in una sola rata, con scadenza il 30 novembre 2008, i versamenti per la definizione dei debiti contributivi e tributari sospesi in Molise, Sicilia e Puglia. L’attuale disciplina, recata dalla legge finanziaria 2008, prevede il versamento in due rate, con scadenza 20. 1 .2008 e 30.9.2008.

 

Al riguardo, andrebbe verificato se lo slittamento rispettivamente, di 10 mesi e di 2 mesi, dei termini di versamento previsti dalla normativa vigente determini maggiori oneri per il ricorso al mercato.

 

ARTICOLO 36-bis, comma 2

Regolarizzazione di versamenti di contributi della provincia di Catania

La norma, derivante dall’approvazione dell’articolo aggiuntivo Raiti 36.02, modifica il comma 1011 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 in materia di regolarizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dai contribuenti della provincia di Catania interessati dallo stato di emergenza stabilito per il 2006 con DPCM del 22 dicembre 2005.

In particolare, la norma:

·        proroga dal 30 giugno 2007 al 30 giugno 2008 il termine fissato per gli adempimenti ed i versamenti necessari ai fini della predetta regolarizzazione;

·        consente ai contribuenti interessati di definire la propria posizione con un unico versamento, anziché in base alle vigenti modalità di rateizzazione, attualizzando il debito alla data del versamento medesimo.

Al riguardo si osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti di cassa – dovuti al ricorso al mercato – in conseguenza dello slittamento del termine per la regolarizzazione dei versamenti. Circa l’entità di tali effetti, andrebbero acquisiti i necessari elementi di informazione da parte del Governo.

 

ARTICOLO 38, comma 1-bis e ARTICOLO 38-bis

Proroga di agevolazioni sul gasolio e sul GPL

Le norme, derivanti dall’approvazione dell’emendamento 38.3 dei relatori:

·        recano una proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 dell’agevolazione in materia di accisa sul GPL e gasolio per zone montane (art. 38 comma 1 bis) quantificabili in 18 mln (cfr la RT al co. 394 della finanziaria 2007);

·        introducono parziali innovazioni alla procedura di notifica delle violazioni connesse al codice della strada (art. 38 bis, comma 1);

·        modificano la disposizione della legge finanziaria 2008 che consente l’esclusione dal patrimonio d’impresa di immobili aziendali previo pagamento di un’imposta sostitutiva (art. 38 bis, comma 2).

 

Al riguardo:

·         con riferimento all’esercizio 2008, si osserva chela norma di cui al comma 1-bis dell’articolo 38 comporta effetti di minori entrate quantificabili in 18 mln di euro, come si evince dalla R.T. all’articolo 1, comma 394 della legge finanziaria 2007. Quanto ai possibili effetti compensativi, derivanti dall’articolo 38-bis, gli stessi non risultano invece quantificabili con certezza.

Tali effetti sono ascrivibili essenzialmente al comma 2 dell’articolo 38-bis, che prevede l’estensione della base imponibile della disposizione della finanziaria 2008 che consente l’esclusione dal patrimonio d’impresa di immobili aziendali previo pagamento di un’imposta sostitutiva. Non appare invece possibile considerare in funzione compensativa l’eventuale maggior gettito per sanzioni derivante dal comma 1 del medesimo art. 38-bis, relativo all’applicazione della procedura di notifica alle violazioni connesse al codice della strada, per il carattere aleatorio di tale maggior gettito.

Andrebbero quindi acquisiti elementi di quantificazione degli effetti derivanti dall’art. 38-bis al fine di verificare l’idoneità degli stessi a far fronte agli oneri di cui al comma 1-bis dell’art. 38.

·         Con riferimento agli esercizi successivi al 2008, si determinano minori entrate non compensate, connesse al venir meno della tassazione sulla vendita o l’assegnazione ai soci degli immobili strumentali esclusi dal patrimonio dell’impresa in conseguenza della modifica recata dal comma 2 dell’art. 38-bis (cfr. in proposito la relazione tecnica relativa al comma 37 dell’art. 1 della finanziaria 2008).

 

ARTICOLO 40, comma 4-bis

Contenimento spese enti locali delle regioni a statuto speciale

La norma derivante dall’approvazione dell’emendamento 40.1 Giudice (nuova formulazione), introduce, mediante il comma 32 bis all’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (244/2007), disposizioni riguardanti specificamente l’applicazione alle regioni a statuto speciale della disciplina di cui ai commi da 23 a 32 della predetta legge finanziaria.

Tale disciplina ha previsto una serie di misure per la riduzione dei costi connessi al funzionamento degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali, prevedendo in ogni caso, a decorrere dal 2008, la riduzione di 313 mln di euro del fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali.

La norma in esame è volta ad escludere l’applicazione della predetta disciplina nelle regioni a statuto speciale prevedendo che queste ultime perseguano con proprie disposizioni le medesime finalità. In caso di mancata attuazione  di dette misure entro il 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario troverà applicazione anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale.

 

Al riguardo si osserva che la norma non modifica l’entità del taglio del Fondo ordinario, previsto (dal comma 31 dell’articolo 2 della legge 244/2007) in 313 mln e scontato nella medesima misura ai fini dei saldi di finanza pubblica. Pertanto l’esclusione degli enti delle regioni a statuto speciale dalla disciplina della legge finanziaria 2008 potrebbe non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica soltanto qualora risultasse confermata, da parte del Governo, l’effettiva possibilità di dare comunque attuazione al taglio di 313 mln previsto dal citato comma 31, sia pure a carico di una platea di enti locali non comprensiva di quelli delle regioni ad autonomia speciale. In proposito andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 41-bis

Proroga di agevolazione IVA

La norma, derivante dall’approvazione dell’articolo aggiuntivo 41.016 dei relatori, rinvia di un anno l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 263, della legge finanziaria 244/2007, con il quale è stata aumentata dal 10% al 20% l’aliquota IVA sui premi relativi alle corse di cavalli per i proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti, da parte del Governo, chiarimenti in ordine ai possibili effetti di gettito della proroga prevista, che potrebbe determinare – anche in relazione all’effettivo ambito applicativo dell’aliquota ridotta – una diminuzione di entrate IVA.

 

ARTICOLO 46, comma 1

Disposizioni relativa a soggetti disabili

La norma, derivante dall’approvazione dell’emendamento dei relatori 46.2, integra il disposto del comma 1 dell’articolo 46, inserendo il riferimento a talune tipologie contrattuali.

 

Al riguardo andrebbe chiarita la portata applicativa della modifica, tenuto conto che essa pare comportare l’ampliamento della platea dei beneficiari del diritto alla pensione di reversibilità, in conseguenza dell’aumento delle fattispecie di contratto di lavoro dipendente, in relazione alle quali il disabile può comunque percepire la pensione di reversibilità.

Ove tale interpretazione dovesse trovare conferma, dalla norma conseguirebbero oneri privi di copertura.

 

ARTICOLO 46, comma 1-bis

Agevolazioni tariffarie per fasce di protezione sociale

La norma, derivante dall’approvazione dell’emendamento del relatore 46.1:

·        differisce al 30 giugno 2008 il termine per l’emanazione del decreto applicativo delle norme della legge finanziaria 2006 relativo ad agevolazioni tariffarie nel settore elettrico per gli utenti appartenenti alla fascia di protezione sociale;

·        estende le predette disposizioni anche al settore del gas naturale.

 

Al riguardo, si osserva che le richiamate disposizioni della legge finanziaria 2006 prevedono – fra l’altro – una revisione dei criteri per la definizione della fascia di protezione sociale.

Si ricorda che a tali disposizioni non erano ascritti effetti finanziari; peraltro non risulta dettata una espressa clausola di invarianza finanziaria. Inoltre le disposizioni non dispongono espressamente che alle riduzioni per le fasce sociali corrisponderanno incrementi delle tariffe per altre fasce d’utenza al fine di mantenere inalterato il gettito complessivo.

Andrebbe, quindi, chiarito se la norma in esame sia suscettibile di determinare, sia pure in via indiretta, effetti finanziari, con particolare riferimento all’estensione delle agevolazioni al settore del gas naturale.

Ciò soprattutto in relazione all’eventuale necessità di rifondere alle aziende dei settori interessati le minori entrate da tariffe, nonché in relazione ai possibili effetti di riduzione del gettito IVA.

 

Art. 48, comma 1-bis

Riassegnazione di risorse al Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori

La norma, introdotta dall’emendamento 48.4 dei relatori, aggiunge il comma 1-bis all’art 48 del decreto legge in esame

Il comma 1 dell’art. 48, tramite una modifica all’articolo 148 della legge finanziaria per il 2001 che prevede la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza ad un Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori, introduce la possibilità di effettuare tale riassegnazione anche nell’esercizio successivo a quello del versamento.

Il comma 1-bis dispone che le somme riassegnate, e non impegnate nel 2007, permangono nella disponibilità del Fondo dei consumatori, istituito dall’art 148 della legge n. 388/2000, anche nell’anno successivo a quello del versamento. La previsione, a differenza di quanto disposto dal comma 1, non è formulata in termini di mera facoltà. Inoltre essa fa riferimento alle somme già riassegnate nel 2007.

Si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione afferma che la disposizione di cui al comma 1 non determina effetti finanziari negativi in quanto è volta esclusivamente alla completa utilizzazione delle somme affluite all’entrata - tenuto conto della frammentazione temporale degli introiti che rendono complessa la procedura di riassegnazione.

Al riguardo, ribadendo quanto già osservato in ordine al comma 1([1]), si rileva che la disposizione, nel disporre l’utilizzo di risorse nell’esercizio successivo rispetto a quello di acquisizione dei versamenti per sanzioni, è suscettibile di determinare un disallineamento temporale tra entrate e spese, con possibili effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò appare ancora più probabile ove si consideri che la norma introdotta dispone in merito all’utilizzo di somme già riassegnate nel 2007 e che quindi presumibilmente avrebbero costituito nel medesimo esercizio economie di bilancio. In ordine ai predetti profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Art. 48, comma 1-ter

Riassegnazione di risorse al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

La norma, introdotta dall’emendamento 48.5 dei Relatori, dispone che con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono quantificate le somme iscritte sulle apposite contabilità speciali ai fini della loro destinazione, per l’anno 2008, alle voci di spesa confluite nel “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Autorizza inoltre la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l’assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

Si ricorda che l’art. 1, comma 601, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), “al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali”, istituisce il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”

 

Al riguardo appare utile acquisire chiarimenti circa la possibilità che la destinazione delle risorse al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche determini un’eventuale accelerazione della spesa nell’esercizio 2008, con conseguenti effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.



[1] Cfr. Nota di verifica n. 135 del 10 gennaio 2008. AC 3324 – Scheda art. 48.