Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2928: Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione
Riferimenti:
AC n. 2928/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 60
Data: 19/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2928

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione

 

(Approvato dal Senato A.S. 1466)

 

 

 

 

 

N. 60 – 19 settembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2928

Titolo breve:

 

Ratifica del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto dell'EUROFOR, con allegata Dichiarazione

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Carta

Gruppo:

Misto

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 60

 


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 4 del Trattato.. 2

Status del personale della Cellula permanente di EUROMARFOR.. 2

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo Statuto di EUROFOR[1], con allegata dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 4 del Trattato

Status del personale della Cellula permanente di EUROMARFOR

Il Trattato prevede che al personale assegnato dalle Parti alla Cellula permanente di EUROMARFOR[2] si applichino alcune disposizioni del Trattato relativo allo status di EUROFOR.

Oltre ad alcune norme dell’articolo 3 volte a specificare alcune definizioni, si dichiarano applicabili i seguenti articoli:

·          12 concernente il rispetto del diritto vigente nello Stato di accoglienza ad eccezione della normativa in materia d’immigrazione ed agli adempimenti per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri;

·          13 che tratta della facoltà dei membri della Forza di portare le loro armi;

·          14 in materia di validità delle patenti militari;

·          16 sulle azioni da adottare in caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile;

·          17 concernente la prevalenza della giurisdizione dello Stato di accoglienza salvo l’esercizio in via prioritaria da parte dello Stato d’origine per reati in connessione con il servizio;

·          18 che stabilisce l’obbligo di mutua assistenza ed informazione delle Parti nello svolgimento di inchieste;

·          19 concernente la collaborazione dello Stato di accoglienza relativamente all’esecuzione di pene detentive riguardanti personale dello Stato d’origine;

·          20 in materia di risarcimento dei danni connessi con l’applicazione del Trattato ed in esercitazione o in operazioni;

·          21, comma 1 sui criteri per il risarcimento dei danni compiuti fuori dal servizio;

·          25 il quale disciplina i criteri per la somministrazione dell’assistenza sanitaria;

·          33 che reca disposizioni in materia fiscale.

La legge di ratifica del trattato recante lo Statuto di EUROFOR ha autorizzato la spesa di circa 0,5 milioni di euro, destinata prevalentemente a finanziare le spese di funzionamento dello Stato maggiore multinazionale di EUROFOR quantificate complessivamente in 1.896.600 euro, da suddividere in parti uguali tra i quattro Paesi che hanno sottoscritto il trattato.

Si rammenta che in relazione alle disposizioni del Trattato relativo allo status di EUROFOR di cui si dichiara l’applicabilità non furono sollevate eccezioni concernenti una loro eventuale onerosità fatto salvo quanto disposto dall’articolo 33 in materia di agevolazioni fiscali. In merito a tale ultima disposizione il Servizio bilancio aveva ravvisato l’opportunità di acquisire chiarimenti circa l’entità delle minori entrate fiscali derivanti dalle agevolazioni previste quali, ad esempio l’esonero da tutte le imposte dirette per gli averi, i redditi e gli altri beni di EUROFOR o l’adozione (qualora possibile) da parte degli Stati membri di misure adeguate ai fini della rimessa o del rimborso delle tasse sul volume di affari, nei casi in cui EUROFOR effettui acquisti consistenti di beni o servizi. In proposito il Governo aveva chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 33 risultano essere prive di conseguenza finanziarie in quanto le agevolazioni ivi previste sono concesse in base al principio della reciprocità.

 

 

La relazione tecnica non è stata compilata in quanto, secondo la relazione illustrativa, dall’attuazione delle disposizioni previste nel protocollo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione illustrativa specifica che la Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC) ha il compito di supportare il Comandante di turno di EUROMARFOR nella pianificazione delle attività della Forza e di esercitare il necessario collegamento con le Autorità navali delle Parti. In relazione al carattere rotazionale del Comando di EUROMARFOR, la EMF PC può avere sede in Italia, Spagna, Francia o Portogallo. La EMF PC è composta da un rappresentante assegnato permanentemente da ciascuna delle «Parti». Essa è integrata nell’ambito dello staff proprio del Comandante di turno di EUROMARFOR ed è dotata degli spazi e dei mezzi necessari per esercitare compiutamente le proprie funzioni.

La relazione illustrativa afferma altresì che esistono obblighi/potestà derivanti dal Protocollo ed eventuali connesse implicazioni finanziarie le quali dipendono dalla collocazione della EMF PC. In particolare se la EMF PC è costituita sul territorio nazionale, l’impatto è riferito alle esigenze di supporto, essenzialmente di natura logistica, ai rappresentanti delle altre Parti, agli osservatori stranieri ed alle persone a loro carico[3]. Quando invece la EMF PC è costituita presso una delle altre Parti firmatarie del predetto Trattato (Spagna, Francia o Portogallo) o presso altri Comandi o imbarcata,  l’impatto è di natura essenzialmente finanziaria ed è riferito al solo personale italiano assegnato presso tale cellula. In entrambi i casi, sempre secondo la relazione illustrativa, l’attuazione del provvedimento non inciderebbe sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiederebbe la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture organizzative. Non sussisterebbero condizioni che possano influire negativamente sull’attuazione del provvedimento, in quanto la materia concerne un ambito operativo ampiamente consolidato nell’ambito dell’Amministrazione della difesa.

 

 

Al riguardo appare preliminarmente necessario, ai fini di una valutazione delle disposizioni recate dal provvedimento, acquisire indicazioni sulle modalità di finanziamento delle spese di funzionamento della Cellula permanente EUROMARFOR. Risulta, inoltre, necessario un chiarimento da parte del Governo su alcune delle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa. In base alla relazione illustrativa, infatti, risulterebbero derivare possibili oneri a carico del bilancio dello Stato per le esigenze di tipo logistico della Cellula permanente[4] qualora la stessa sia costituita in Italia. Nel caso in cui la Cellula fosse costituita all’estero le conseguenze finanziarie sembrerebbero derivare da spese di personale (probabilmente per spese di missione e di viaggio). Tale ipotesi, peraltro, non trovano riscontro nel tenore letterale del protocollo. Appare dunque necessario che il Governo indichi puntualmente le varie tipologie di spese[5] inerenti l’applicazione del protocollo, precisando, per ciascuna di esse, le relative modalità di finanziamento ciò al fine di escludere oneri per la finanzia pubblica.



[1] Il trattato EUROFOR trae origine da una iniziativa avviata nel 1995 nell’ambito dell’Unione europea occidentale, ed è riconducibile alla politica di difesa e sicurezza comune dell’Unione medesima. I quattro Stati firmatari, Italia, Spagna, Francia e Portogallo, hanno previsto di dar vita ad una forza terrestre multinazionale a spiegamento rapido, denominata Euroforza operativa rapida (EUROFOR), con la consistenza massima di una divisione (10 mila uomini).

[2] La Cellula ha il compito di supportare il Comandante di turno di EUROMARFOR nella pianificazione delle attività della Forza e di esercitare il necessario collegamento con le Autorità navali delle Parti.

[3] Così come definite nel Trattato sullo status di EUROFOR.

[4] Nonché per il supporto ai rappres4entanti delle Parti, agli osservatori stranieri ed alle persone a loro carico.

[5] Che peraltro troverebbero copertura nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio secondo quanto prefigurato nella sezione dedicata all’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) allegata all’AS. 1466 di ratifica del provvedimento in esame.