Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: AC. 2910 Liberalizzazione dei mercati dell'energia
Riferimenti:
AC n. 2910/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 50
Data: 25/07/2007
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2910

 

Liberalizzazione dei mercati dell’energia

(Conversione in legge del decreto-legge 73/2007 -

Approvato dal Senato A.S. 1649)

 

 

 

 

 

N. 50 – 25 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2910

Titolo breve:

 

Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (D.L. n. 73/2007)

 

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

X Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ruggeri

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla X Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 50

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1  comma 6. 2

Attività di ricerca e sviluppo nel sistema elettrico.. 2

ARTICOLO 1, comma 6-bis.. 4

Finanziamenti per l’efficienza energetica.. 4


PREMESSA

 

Il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa (AS.1649) afferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si esaminano, di seguito, le sole disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1  comma 6

Attività di ricerca e sviluppo nel sistema elettrico

La normativa vigente[1] annovera le spese per le attività di ricerca e sviluppo tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico, da finanziare mediante specifiche componenti tariffarie[2]. Tali entrate tariffarie affluiscono ad un Fondo, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico[3], e sono utilizzate secondo le modalità definite dal DM 8 marzo 2006.

Il DM 8 marzo 2006 prevede la definizione, ad opera di un apposito comitato[4], di un Piano triennale che individui le priorità per l’accesso ai finanziamenti del fondo. Lo stesso decreto prevede inoltre[5] che il Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di interesse generale contenuti nel Piano triennale, possa stipulare accordi di programma, con validità anche triennale, con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.

Il citato Piano triennale è stato approvato con il D.M. 23 marzo 2006 che ha accertato disponibilità pari a 150 mln. di euro, destinando il relativo importo, per 61 mln, al finanziamento di accordi di programma triennali e, per 89 mln, al finanziamento di progetti assegnati tramite bandi di gara. Il medesimo decreto reca la ripartizione dettagliata delle somme disponibili in favore dei 4 soggetti risultati beneficiari dei finanziamenti[6]. L’erogazione delle relative somme non ha avuto luogo, nel corso del 2006, in attesa del nulla osta da parte della Commissione europea: quest’ultimo, infatti, è intervenuto con decisione della Commissione europea 20 dicembre 2006.

 

La norma prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

 

La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di disposizioni necessarie a garantire la continuità delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico. Infatti le attuali disposizioni contenute in due decreti ministeriali del 2006 possono costituire base giuridicamente inadeguata per continuare un'attività di rilevante interesse pubblico. La relazione ricorda che tale regime di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico è stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca con decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2006: le risorse per le attività di ricerca relative all’anno 2006, previste dal decreto in esame, sono già disponibili presso la Cassa conguaglio del settore elettrico ed ammontano attualmente ad oltre 150 milioni di euro.

Sottolinea, infine, che la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le componenti tariffarie che finanziano il Fondo non sono a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento sul possibile impatto, sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, della norma in esame, che autorizza l’attuazione del decreto ministeriale del 2006 consentendo in tal modo l’utilizzo delle somme giacenti in cassa e non spese nel corso del medesimo esercizio. Infatti l’erogazione di tali somme, che hanno concorso al miglioramento dei saldi nel 2006, appare suscettibile di incidere negativamente sui saldi di cassa e di competenza economica degli anni successivi.

 

ARTICOLO 1, comma 6-bis

Finanziamenti per l’efficienza energetica

La norma prevede che il Ministro dello sviluppo economico proceda, tramite regolamenti, a semplificare le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e favorisca il loro ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, pur tenuto conto del carattere presumibilmente programmatico della norma, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla compatibilità dell’indicazione contenuta nel testo – circa l’assenza di oneri per la finanza pubblica – rispetto alla previsione di forme di “finanziamento tramite terzi” da parte di pubbliche amministrazione, che appare configurarsi come ricorso a debito (in quanto tale, non neutrale sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica).



[1] Cfr. l'art. 3, co. 11 del D.Lgs. 79/1999.

[2] Cfr. la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca.

[3] Cfr. l’art. 11 del DM. 26/1/2000.

[4] Denominato CERSE: Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico.

[5] Cfr. in particolare l’art. 4.

[6] Tali soggetti sono l’ENEA, il CNR, la CESI Ricerca spa, e l’Istituto per la Promozione industriale.