Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2706: Ratifica Accordo Italia-Regno del Bahrain sulla promozione la protezione degli investimenti
Riferimenti:
AC n. 2706/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 53
Data: 12/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2706

 

Ratifica Accordo Italia-Regno del Bahrain sulla promozione, la protezione degli investimenti

 

 

 

 

 

 

 

N. 53 – 12 settembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2706

Titolo breve:

 

Ratifica Accordo Italia-Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Mancini

Gruppo:

RosanelPugno

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 53

 


 

 

 

 

INDICE

ARTICOLI 1-14 dell’Accordo.. 2

Promozione e protezione degli investimenti2


PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo tra l’Italia e il Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006. L’Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall’Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-14 dell’Accordo

Promozione e protezione degli investimenti

Le norme dell’Accordo prevedono, tra l’altro:

·        la definizione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, con particolare riferimento agli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articolo 1);

·        l’applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell’altra parte, nonché il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo 2);

·        l’applicazione della clausola della nazione più favorita, con un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di paesi terzi (articolo 3);

·        il riconoscimento, agli investitori, di un risarcimento non meno favorevole di quello riservato agli investitori dell’altra Parte Contraente - o agli investitori di paesi terzi - nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili (articolo 4);

·        le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l’esproprio degli investimenti degli investitori di una delle parti nel territorio dell’altra, nonché le regole per determinare un risarcimento immediato, completo ed effettivo. Il risarcimento dovrà corrispondere all’effettivo valore commerciale dell’investimento (articolo 5).

In caso di nazionalizzazione o di esproprio, l’equa indennità sarà equivalente all’effettivo valore commerciale dell’investimento immediatamente prima dell’annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio, determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale, sulla base di una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della predetta decisione. L’indennità dovrà comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria, come previsto dalle procedure internazionali. Viene inoltre contemplata una “clausola di retrocessione”, ossia il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, esso non sia stato utilizzato ai fini previsti;

·        la garanzia per gli investitori di poter trasferire all’estero – senza indebito ritardo e dopo l’adempimento degli obblighi fiscali – in valuta convertibile, i capitali e i redditi relativi agli investimenti (articoli 6 e 8);

·        il riconoscimento alla Parte Contraente, che abbia effettuato pagamenti all’investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali, della surroga nei diritti dell’investitore (articolo 7).

·        le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti fra investitori e Parti Contraenti (articolo 10).

Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;

·        l’utilizzo di un Tribunale arbitrale ad hoc per la soluzione delle controversie tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, qualora non risolvibili in forma amichevole (articolo 11);

·        la possibilità, per le parti contraenti e per i loro investitori, di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell’Accordo qualora esse siano previste da un altro Accordo internazionale di cui le Parti Contraenti siano firmatarie ovvero da norme generali di diritto internazionale (articolo 12)

Il trattamento più favorevole viene applicato anche quando il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell’altra Parte in conformità alle proprie leggi sia più favorevole di quello previsto dall’Accordo. È prevista inoltre la salvaguardia dell’investimento rispetto a possibili successive modifiche sfavorevoli della legislazione delle Parti Contraenti;

·        l'applicazione dell'Accordo indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti (articolo 13).

In ordine alla validità dell’Accordo, è previsto che esso operi per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resti in vigore per ulteriori dieci anni, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri dieci anni agli investimenti effettuati prima della data di denuncia (articolo 14).

 

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica afferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Secondo l’Analisi dell’impatto della regolamentazione, l’Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

 

Al riguardo si rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto[1], la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri derivanti, allo Stato italiano, dai risarcimenti per gli espropri previsti dall’articolo 5. Appare quindi necessario che il Governo fornisca elementi in proposito, chiarendo se a tali oneri, peraltro di carattere eventuale e di ammontare non predeterminabile, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, dotato della necessaria copertura.

Andrebbe inoltre acquisita una conferma in ordine alla possibilità che alle eventuali spese arbitrali che derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le parti contraenti (articolo 10)  si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti previsti per le liti e gli arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

 



[1] Si veda, ad esempio, l’A.C. 6107 (XIV legislatura), relativo all’accordo Italia-Gabon sulla promozione e protezione degli investimenti.