Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2689: Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare
Riferimenti:
AC n. 2689/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 45
Data: 28/06/2007
Organi della Camera: IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2689

 

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 45 – 28 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2689

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

IV Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Scotto

Gruppo:

SDpSE

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla IV Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

 

Scheda di analisi n. 45


INDICE

 

ARTICOLO 1. 2

Assistenza sanitaria del personale militare. 2


PREMESSA

 

La proposta di legge[1] in esame reca disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico legale del personale militare.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Di seguito vengono esaminate le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

ARTICOLO 1

Assistenza sanitaria del personale militare

Le norme assicurano che le prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale siano erogate in modo efficace e tempestivo:

•          al personale militare volontario in ferma prefissata (comma 1);

•          agli allievi delle accademie e scuole militari ed al personale in servizio permanente temporaneamente in località diversa dalla propria sede per motivi di servizio (comma 2).

La relazione illustrativa chiarisce che l’alta mobilità operativa o addestrativa del personale in questione, ed il conseguente frequente allontanamento dal luogo di residenza, rende più difficile usufruire pienamente delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. 

Detto personale militare può accedere ai presidi e ai servizi di assistenza di qualsiasi struttura del Servizio sanitario nazionale esistenti nel territorio in cui si trova per ragioni di servizio (comma 3).

Si precisa che le prestazioni medico-legali sono erogate in via esclusiva dal Servizio sanitario nazionale (comma 3-bis).

Le modalità applicative delle norme saranno definite con un decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con quello della Salute e sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 4).

Si prevede, infine, che dall’attuazione delle descritte disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6).

 

Al riguardo, pur in considerazione del fatto che le norme in esame non attribuiscono alcun nuovo diritto alla platea degli interessati, appare opportuno che il Governo confermi che dall’applicazione del provvedimento non consegua un aumento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.



[1] Risultante dall’abbinamento delle proposte AC 2689 Stramaccioni e AC 1978 Ascierto.