Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | C. 2631: Ratifica Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 79 | ||
Data: | 12/02/2008 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2631
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Ratifica Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti
(Approvato dal Senato – A.S. 1377) |
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N. 79 – 12 Febbraio 2008 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2631 |
Titolo breve:
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Ratifica Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti
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Iniziativa:
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governativa |
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approvato dal Senato
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Paoletti Tangheroni |
Gruppo: |
FI
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Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla III Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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PREMESSA
Il disegno di legge AC. 2631, già approvato dal Senato, ratifica l’Accordo tra l’Italia e la Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006. L’Accordo presenta contenuti analoghi ad altri già conclusi dall’Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti nonché a conferire garanzie agli investitori delle due Parti.
Il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni dell’Accordo che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Le norme dell’Accordo prevedono:
· l’ambito di applicazione, provvedendo in particolare a definire gli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articolo I);
· l’applicazione di un trattamento giusto ed equo alle attività di investimento nel territorio dell’altra parte e il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo II);
· l’applicazione della clausola della nazione più favorita, con un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di Paesi terzi (articolo III);
· un risarcimento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre o altre forme di conflitto armato (articolo IV);
· le condizioni in base alle quali sono ammissibili la nazionalizzazione e l’esproprio degli investimenti degli investitori di una delle parti nel territorio dell’altra, nonché le regole per determinare il risarcimento, che dovrà corrispondere al “giusto valore di mercato dell’investimento” (articolo V);
· la garanzia per gli investitori di poter trasferire all’estero – senza indebito ritardo dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali, in ogni caso entro un mese, i capitali, i profitti nonché compensi ed indennità (articoli VI e VIII);
· la disciplina applicabile per il riconoscimento alla Parte contraente, che abbia effettuato pagamenti all’investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali di un investimento, della surroga nei diritti dell’investitore (articolo VII);
· la composizione delle controversie, per quanto possibile, tramite consultazioni o negoziato ovvero dinnanzi ad un tribunale arbitrale “ad hoc”. In tal caso, ciascuna parte sosterrà le spese per il proprio arbitro e per i propri rappresentanti alle udienze, mentre le spese per il presidente e le altre spese saranno divise equamente tra le parti contraenti (articoli IX);
· la composizione delle controversie fra una delle parti e gli investitori dell’altra parte contraente per quanto possibile tramite consultazioni e negoziato ovvero tramite tribunale ordinario o arbitrale (articolo X).
L’Accordo, che rimarrà in vigore per dieci anni, sarà automaticamente rinnovabile tacitamente per un ulteriore quinquennio, fino alla denuncia per iscritto da parte di uno dei contraenti.
La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica (A.S. 1377) afferma che dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che pertanto non si procede alla redazione della relazione tecnica. La stessa relazione illustrativa precisa inoltre che:
¾ per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori congolesi in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo IV dell’Accordo) e certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà, così come normalmente accade, con legge speciale adottata in occasione del singolo evento;
¾ il risarcimento per l’eventuale esproprio di investimenti congolesi in Italia (articolo V), anch’esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno dell’esproprio stesso;
¾ alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti (articolo IX), si provvede con gli ordinari stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione illustrativa.