Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2599: Delega al Governo in materia di riordino degli enti locali (Approvato dal Senato - A.S. 1214)
Riferimenti:
AC n. 2599/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 47
Data: 05/07/2007
Descrittori:
ENTI LOCALI   LEGGE DELEGA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
AS n. 1214/XV     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2599

 

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

 

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1214)

 

 

 

 

 

 

N. 47 – 5 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2599

Titolo breve:

 

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

Iniziativa:

 

parlamentare

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

VII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Ghizzoni

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla VII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Scheda analisi n.47

 

 

 


INDICE

ARTICOLO  1. 2

Delega per il riordino degli enti di ricerca.. 2

ARTICOLO 1, commi 5, 6, 7 e 8. 5


PREMESSA

 

 

Il disegno di legge in esame reca “Delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca”.

Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[1] (articolo 2, co. 143, 144 e 145) ha previsto la ricognizione e il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stato accolto, nella seduta del 23 novembre 2006, l’ordine del giorno n. 9/1132/20, che impegnava il Governo a procedere al riordino degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi. In attuazione di tale atto di indirizzo, il Governo ha presentato il disegno di legge in esame.

Il provvedimento, che non è corredato di relazione tecnica, è stato approvato con modifiche dal Senato.

La relazione illustrativa afferma che l’attuazione della norma non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO  1

Delega per il riordino degli enti di ricerca

La norma:

·        autorizza il Governo ad  adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal MUR, fissando i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, tra cui (comma 1):

-                  riconoscimento agli enti dell’autonomia statutaria, nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori[2], ferma restando la responsabilità del Governo nell’indicazione degli obiettivi di ricerca nell’ambito del Programma nazionale della Ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici europei [lettera a)];

-                  affidamento all’ANVUR[3] della valutazione dei risultati della ricerca svolta dagli enti [lettera b)];

-                  attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base della valutazione effettuata dall’ANVUR [lettera c)];

-                  riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, ed attivazione di nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un’adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell’ente interessato e il personale del Ministero dell’università e della ricerca [lettera d)];

-                  adozione di misure organizzative di potenziamento della professionalità e dell’autonomia dei ricercatori, e semplificazione di procedure amministrative [lettera g)];

-                  promozione dell’internazionalizzazione dell’attività di ricerca nonché della collaborazione con le attività svolte dalle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione nella produzione [lettere h) ed i)];

·        autorizza il Governo a procedere ad accorpamenti o scorpori di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale e a riordinare l’Istituto italiano di ingegneria (comma 2);

·        dispone che per la formulazione degli statuti degli enti, in sede di prima applicazione della legge in esame, il Governo si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico, ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità (comma 4);

·        autorizza il Governo, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell’ente e alla sua struttura di governo ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Governo, a procedere al commissariamento degli enti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato (comma 6);

·        stabilisce che dall’attuazione delle norme di ciascun decreto di cui all’articolo in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).

Si segnala che nel corso dell’esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato[4] - a seguito di una richiesta di chiarimenti relativi alla portata finanziaria complessiva della delega con riferimento, in particolare, all’ambito dei risparmi che si ritiene possano derivare dal riordino ed ai nuovi oneri che potrebbero derivare dalle misure di incentivazione -, il Governo ha precisato che ai fini della quantificazione degli oneri saranno prioritarie le scelte riguardanti il nuovo assetto degli enti di ricerca mediante la loro eventuale soppressione, fusione e riorganizzazione, nonché la determinazione delle modifiche statutarie intese alla riduzione del numero dei componenti degli organi istituzionali e le misure di semplificazione delle procedure relative alle attività di ricerca. Non ha ritenuto, pertanto, possibile effettuare una stima degli effetti complessivi, sottolineando che i criteri di delega sono orientati ad una razionalizzazione del nuovo assetto del sistema tale da garantire un contenimento della spesa, escludendo pertanto che possano determinarsi oneri finanziari aggiuntivi.

La clausola di invarianza di cui ai commi 4, 6 e 8 dell’articolo 1, e di esclusione dei compensi di cui al comma 4 dell’articolo 1, sono state inserite in relazione a pareri resi dalla Commissione Bilancio del Senato, in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione. 

Al riguardo si osserva che le norme delineano una complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative preposte alle attività in questione.

Pertanto, pur prendendo atto di quanto affermato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, si ritiene necessario disporre di elementi utili ai fini di una valutazione sia con riguardo agli eventuali risparmi legati alla riduzione del numero dei componenti degli organi statutari di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), sia in relazione agli eventuali oneri derivanti dalle misure di incentivazione e di sostegno previste dai commi h) ed i), a sostegno della cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi.

Analoghi chiarimenti dovrebbero essere forniti con riguardo alla possibilità di procedere ad accorpamenti ovvero a scorpori di enti o di loro strutture (comma 2, lett. a), e al riordino dell’Istituto italiano di tecnologia (comma 2, lett. b).

Con riferimento al comma 6, si rileva che pur in presenza di una clausola di neutralità finanziaria, si rende necessario una conferma da parte del Governo volta ad escludere che dalle procedure di commissariamento degli enti non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 1, commi 5, 6, 7 e 8

 

L’articolo 1, comma 5, prevede che i decreti di cui al comma 1 siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’università, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L’articolo 1, comma 6, prevede che dalle disposizioni del comma, che attribuiscono al Governo la possibilità di procedere al commissariamento degli enti.

L’articolo 1, comma 6, prevede che, ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell’ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Dalle disposizioni del comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L’articolo 1, comma 7 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

L’articolo 1, comma 8, prevede che dall’attuazione delle norme di ciascun decreto di cui all’articolo 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va ricordato che, accogliendo le indicazioni emerse nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, che ha espresso un parere favorevole condizionato il 30 gennaio 2007, il testo approvato al Senato prevede che i decreti correttivi e modificativi, previsti dall’articolo 1, comma 7, siano sottoposti agli stessi vincoli di natura finanziaria dei decreti attuativi, di cui al comma 1.

 

Al riguardo, anche alla luce delle considerazioni svolte in sede di quantificazione degli oneri, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di integrare il testo del provvedimento, al fine di consentire un’effettiva verifica del rispetto della clausola di invarianza nell’attuazione della delega. In particolare, infatti, potrebbe valutarsi l’opportunità di prevedere, come avvenuto in casi analoghi per altre leggi di delega, che gli schemi dei decreti siano corredati da apposita relazione tecnica e trasmessi anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 



[1]             Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[2] Allegata alla raccomandazione n. 2005/251/Ce della Commissione, dell’11.3.2005.

[3] La costituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della Ricerca è prevista dall’art. 2, comma 138 del DL262/2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

[4] Seduta della Commissione Bilancio del Senato del 30.1.2007.