Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2480: Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale
Riferimenti:
AC n. 2480/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 30
Data: 18/04/2007
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DISPOSITIVI DI SICUREZZA
TRASPORTI STRADALI   TRASPORTO DI MERCI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2480

 

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

 

 

N. 30 – 18 aprile 2007

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2480

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

Iniziativa:

 

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

IX Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Meta

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla IX Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 30

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-12. 2

Circolazione stradale e autotrasporto.. 2


 

 

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale. Il provvedimento interviene, in particolare, su uno specifico fattore della sicurezza stradale: i comportamenti dei conducenti dei veicoli[1].

Il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica.

Quest’ultima, secondo la relazione illustrativa, non è stata predisposta in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti  finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-12

Circolazione stradale e autotrasporto

Le norme prevedono una serie di misure in materia di sicurezza stradale, prevalentemente destinate a incidere sui comportamenti dei conducenti.

In particolare la disciplina, modificando o integrando il Codice della strada[2], interviene sulla regolamentazione delle limitazioni alla guida e dei limiti di velocità, sul divieto di utilizzo durante la guida di telefoni o di altri dispositivi radiotrasmittenti, sui limiti di tempo di guida per gli autoveicoli da trasporto, sul divieto di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (articoli 1-5 e articolo 9).

Le nuove misure determinano, essenzialmente, un inasprimento delle sanzioni (anche pecuniarie) e un rafforzamento dei controlli con finalità di deterrenza nei confronti dei comportamenti irregolari e pericolosi[3].

Vengono introdotte misure disciplinari restrittive per i neo-patentati, nonché norme applicative relative al sequestro, al fermo amministrativo e alla confisca per i veicoli sottoposti a questo tipo di sanzioni (articoli 7-8 e articolo 11).

Si stabilisce, inoltre, che con regolamento di attuazione possa essere prevista la costituzione di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e l’aggiornamento delle caratteristiche tecniche dei test da utilizzare per l’idoneità alla guida a fronte dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope (articolo 6).

Viene infine introdotto l’obbligo - per gli enti proprietari e concessionari delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità - di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad immediati interventi di natura manutentiva e modificativa utili a migliorare la condizione delle strade e necessari a ridurre i rischi connessi alla circolazione (articolo 10, comma 1, primo periodo).

Tale obbligo è previsto “nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali” ed è riferito alle strade da individuare “con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture”.

La relazione illustrativa afferma che la norma prevede l’obbligo, per gli enti richiamati nel testo, di “provvedere con priorità” (senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente) ad ogni forma di intervento manutentivo e modificativo o che possa nell'immediato garantire migliori condizioni di sicurezza.

Su tali strade, le amministrazioni competenti provvedono prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità (articolo 10, comma 1, secondo periodo).

 

Al riguardo, con riferimento all’articolo 6, si osserva che andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari connessi all’istituzione – ancorché facoltativa - dell’organismo tecnico-scientifico previsto dalla norma, tenuto conto peraltro che il testo non ne precisa né la composizione (e l’incardinamento organizzativo) né il regime di regolazione e di attribuzione delle spese.

Eventuali effetti onerosi potrebbero derivare sia dal riconoscimento di emolumenti al personale chiamato a far parte del comitato sia dalla fornitura delle dotazioni strumentali e logistiche necessarie per il funzionamento dell’organo[4].

In ordine all’articolo 10, si osserva che il testo introduce un obbligo, a carico degli enti proprietari e concessionari delle strade, di provvedere ad interventi infrastrutturali di manutenzione e di modificazione sulla rete stradale.

Non appare infatti coerente con il tenore letterale della disposizione l’affermazione, contenuta nella relazione illustrativa, in base alla quale la norma si limiterebbe sostanzialmente a disporre l’individuazione degli interventi prioritari, fatto salvo l’obbligo di invarianza degli oneri per la manutenzione.

Tale obbligo appare suscettibile di determinare effetti di alterazione dell’equilibrio economico delle concessioni o anche maggiori oneri a carico di soggetti, quali l’ANAS, facenti parte del conto economico della P.A. Sul punto andrebbe pertanto acquisita una valutazione da parte del Governo.

Non sembrerebbe invece introdurre obblighi a provvedere – e conseguenti effetti finanziari diretti per le competenti amministrazioni – il secondo periodo dell’articolo 10, che appare finalizzato unicamente a fissare priorità di intervento (strade a maggiore rischio di sicurezza) con riguardo alle attività di controllo e di segnalazione. In proposito andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.

 



[1] Altri elementi essenziali di sicurezza, individuati dalla relazione illustrativa come possibili obiettivi di regolazione, sono: la qualità dei veicoli; la qualità delle infrastrutture stradali; la quantità dei veicoli in circolazione (in rapporto sia alla consistenza delle infrastrutture stradali, sia alle diverse modalità di trasporto e all’offerta di trasporto pubblico).

[2] Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[3] La relazione illustrativa precisa che l'effettivo incremento delle sanzioni, proposto dal disegno di legge, viene ad incidere sostanzialmente sugli importi attualmente vigenti, così come determinati dai decreti ministeriali che hanno disposto i precedenti aggiornamenti.

[4] Si ricorda in proposito che l’articolo 18, comma 1 (Riordino degli organismi collegiali), della legge 448/2001  (legge finanziaria 2002) dispone fra l’altro il divieto per le pubbliche amministrazioni - a fini del contenimento della spesa - di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.