Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | AC 2271: Ratifica ed esecuzione del Protocollo e le immunito dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra 2004 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 33 | ||||||
Data: | 16/05/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2271
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Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra 2004
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N. 33 – 16 maggio 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2271 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN)
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Iniziativa:
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governativa |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Zacchera |
Gruppo: |
AN
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Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla III Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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ARTICOLI 6, 10 e 11 del Protocollo
Disposizioni in materia di privilegi fiscali
Il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004[1].
Il disegno di legge si compone di 3 articoli. Il testo del Protocollo è costituito da 27 articoli.
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica; la relazione illustrativa afferma che dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Nella presente nota si esaminano le norme del Protocollo rilevanti sotto il profilo finanziario.
ARTICOLI 6, 10 e 11 del Protocollo
Disposizioni in materia di privilegi fiscali
Le norme dispongono, tra l’altro, quanto segue:
· l’esonero dell’Organizzazione dall’applicazione di imposte dirette e indirette, tanto nei suoi beni e redditi che nelle sue transazioni, nonché l’esenzione da dazi doganali, doveri ed altri oneri per i beni e i materiali importati ed esportati dalla medesima nell’esercizio delle proprie attività (articolo 6);
· per i Funzionari dell’Organizzazione il diritto di importazione ed esportazione franco dogana dei propri effetti personali al momento dell’assunzione ed al termine del proprio incarico. Gli stipendi ed emolumenti del personale sono soggetti ad una tassazione a beneficio dell'Organizzazione e sono esenti dalle imposte nazionali. Ai Funzionari dell'Organizzazione, le loro famiglie ed i membri del nucleo familiare, vengono riconosciuti i privilegi generalmente concessi ai funzionari di Organizzazioni internazionali in materia di trasferimento di fondi, cambio di valuta e facilitazioni doganali (articolo 10);
· l’esonero, per i funzionari in rapporto organico con l’Organizzazione, dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori nazionali (articolo 11).
L’analisi tecnico-normativa
del disegno di legge precisa che “la legge di ratifica del Protocollo sui
privilegi e le immunità del CERN è adempimento obbligatorio per l’Italia in
quanto Stato Parte della Convenzione istitutiva del CERN e, pertanto, obbligata
dalla Convenzione (Articolo IX) a garantire che il CERN e il suo personale
possano esercitare le loro funzioni”.
Come sottolineato nella relazione illustrativa, si ricorda che il CERN gode attualmente di status internazionale presso i due Paesi ospitanti, Svizzera e Francia. Il Gruppo di lavoro istituito dal Comitato del Consiglio del CERN nella riunione del 20 settembre 2001, in conformità a quanto disposto dall’articolo IX della Convenzione, ha elaborato il testo del Protocollo in esame con il quale vengono garantiti all’Organizzazione condizioni simili a quelle garantite al CERN dai Paesi che lo ospitano, in tutti i Paesi Membri, ponendo così il CERN nella stessa posizione di altre Organizzazioni internazionali, comprese le Organizzazioni scientifiche europee (Agenzia spaziale europea ESA, ESO). Come affermato anche nel Preambolo del Protocollo, presupposto dell’estensione a tutti i Paesi Membri dei privilegi e delle immunità dell’Organizzazione è la crescente diffusione delle sue attività nei territori di tutti gli Stati Parte della Convenzione, con conseguente incremento sostanziale nella mobilità delle persone e dei beni assegnati per l’uso dei programmi di ricerca.
Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca come l’estensione a tutti i Paesi Membri e, quindi, anche all’Italia, dei privilegi e delle immunità correlate allo status internazionale, finora limitati solo a Francia e Svizzera, possa avvenire ad invarianza di oneri come affermato nella relazione illustrativa.
In particolare, andrebbe precisato se le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare riduzioni del gettito previsto in base alla vigente normativa, ovvero esclusivamente la rinuncia ad un maggior gettito futuro, non scontato nelle previsioni di bilancio, pur nella presumibile esiguità del relativo ammontare.
[1] La fondazione del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) è avvenuta con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 1° luglio 1953, entrata in vigore il 29 settembre 1954; la Convenzione istitutiva è stata ratificata dall’Italia con legge 9 marzo 1955, n. 310 mentre il nuovo testo modificato della Convenzione è stato ratificato dall’Italia con legge 19 ottobre 1970, n. 791.