Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2221: Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
Riferimenti:
AC n. 2221/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 63
Data: 03/10/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2221

 

Disposizioni concernenti

la Società italiana degli autori e editori

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 63 – 3 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2221

Titolo breve:

 

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

VII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Giulietti

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla VII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Scheda di analisi n. 63

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI  1 e 1-bis.. 3

Funzioni e gestione economico-finanziaria della SIAE. 3


PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il testo in esame è quello risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione cultura.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Normativa vigente: le funzioni e le attività della SIAE sono attualmente disciplinate dall’articolo 7 del D.Lgs. 419/1999([1])  (di cui  l’art. 1, comma 5, del provvedimento in esame prevede l’abrogazione).

L’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 419/1999 definisce la SIAE come ente pubblico a base associativa e ne elenca le funzioni (concernenti sia la tutela dei diritti d’autore, in forma di intermediazione o di rappresentanza, sia la tenuta dei registri delle opere protette[2]). In base al comma 4,  lo statuto della SIAE[3] assicura la ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto[4] (tenendo conto anche dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi), nonché l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea[5].

Il comma 3 prevede che la SIAE eserciti le altre funzioni attribuite dalla legge e possa effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.

Il comma 6 prevede che la SIAE assicuri la distinzione e la separazione contabile tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e la gestione relativa agli altri servizi; per ciascuna delle due gestioni deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.

Ai sensi del comma 8, il Ministro per i beni culturali esercita - congiuntamente con il Presidente del Consiglio e sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua competenza - la vigilanza sulla SIAE.

 

ARTICOLI  1 e 1-bis

Funzioni e gestione economico-finanziaria della SIAE

Le norme:

       ridefiniscono la natura giuridica della SIAE, che viene riconosciuta quale ente pubblico economico a base associativa[6] e ne individuano le funzioni; dispongono inoltre che la SIAE, di concerto con il Ministero per i beni culturali, promuova studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche (articolo 1, comma 1).

Viene precisato – confermando quanto già previsto dalla legislazione vigente – che i compiti esercitati dalla Siae sono quelli disciplinati dalla normativa generale sul diritto d’autore contenuta nella legge 633/1941([7]).

Si conferma, inoltre, che la Siae eserciterà le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e potrà effettuare la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte e contributi in regime di convenzione.

       dispongono che      le risultanze della gestione economica e finanziaria dell’ente non concorrano né al fabbisogno né all’indebitamento di pubbliche amministrazioni e che alla relativa gestione economica e finanziaria non si applichino i principi della finanza pubblica (articolo 1, comma 3).

Si conferma, inoltre, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente, che il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. Tale vigilanza si concretizza nell’approvazione annuale del bilancio consuntivo.

In ordine ai profili contabili richiamati dall’articolo 1, comma 3, si osserva che già allo stato attuale le risultanze delle gestione economica e finanziaria della SIAE non sembrano concorrere alla formazione né del fabbisogno né dell’indebitamento della PA, tenuto conto che l’ente in questione non rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istat ai fini della redazione del conto economico consolidato della PA;

       stabiliscono che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 1, comma 6);

       consentono la libera pubblicazione, attraverso la rete internet a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (articolo 1-bis).

È previsto che i limiti all'uso didattico o enciclopedico del predetto materiale siano definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali[8].

 

Al riguardo, si osserva che il testo in esame pur presentando una funzione essenzialmente ricognitiva delle attribuzioni della SIAE, così come risultanti dalla normativa vigente, non ripropone tuttavia la norma  (articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 419/1999) in base alla quale l’ente è tenuto ad assicurare la separazione contabile e a perseguire l’equilibrio finanziario delle gestioni relative alla tutela del diritto d'autore e agli altri servizi.

Tale norma risulterebbe soppressa a seguito dell’abrogazione dell’intero articolo 7 di cui fa parte[9].

Andrebbe quindi acquisito un chiarimento in ordine alle possibili conseguenze finanziarie della mancata riproposizione del vincolo dell’equilibrio delle gestioni, la quale potrebbe determinare – in connessione con le funzioni pubbliche esercitate dall’ente - effetti onerosi, sia pure di carattere eventuale, per il bilancio dello Stato.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3,  si ricorda che i requisiti per la classificazione delle operazioni finanziarie nell’ambito del conto economico consolidato della PA (e, quindi, per la loro possibile incidenza sul saldo di indebitamento) sono stabiliti in base al sistema di contabilità europea (SEC 95).

In particolare, l’elenco delle amministrazioni pubbliche sottoposte a tale sistema di verifica dei conti è predisposto dall’Istituto statistico sulla base di attività essenzialmente ricognitive, in quanto volte ad accertare, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e gestionali degli enti, l’effettiva rispondenza degli stessi ai requisiti prescritti dal SEC 95 per l’appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni. Tali requisiti, come previsto dai regolamenti comunitari, vanno acclarati in base a criteri metodologici e a convenzioni consolidati a livello europeo.

Di conseguenza, le condizioni in base alle quali i flussi finanziari di un determinato ente debbano considerarsi ininfluenti ai fini del saldo di indebitamento non sembrano suscettibili di modifiche sulla base di determinazioni assunte in via legislativa. Analogamente, per quanto attiene ai saldi di fabbisogno, i relativi criteri di definizione sono stabiliti sulla base della normativa contabile vigente ai fini della redazione del conto consolidato di cassa. Sul punto appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo.

In ordine all’articolo 1, commi 1 e 5, andrebbe chiarito se l’abrogazionedell’articolo 7 del D.Lgs. 419/1999 comporti il superamento del sistema di pubblicità delle opere protette da effettuarsi tramite registri  (la cui tenuta è affidata dal predetto articolo 7 alla stessa SIAE) oppure determini la necessità di attribuire le funzioni di tenuta dei registri medesimi ad altro organismo. In tal caso – qualora quest’ultimo fosse di natura pubblica – andrebbero precisate le eventuali esigenze finanziarie connesse a tale adempimento.

Appare inoltre opportuno acquisire un chiarimento circa i possibili effetti finanziari connessi alla previsione  (articolo 1, comma 1) di attività di studio e di incentivazione – promosse dalla SIAE - volte a favorire la creatività degli autori e ad agevolare la fruizione pubblica delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

Con riferimento infine all’articolo 1-bis, che consente la pubblicazione libera in rete di immagini e musiche a bassa risoluzione, andrebbe chiarito se tale previsione possa determinare effetti di riduzione del gettito fiscale connessi alla diminuzione dei proventi dei diritti d’autore, o se possa comunque incidere sugli equilibri di gestione dell’ente con possibili effetti indiretti di segno negativo per la finanza pubblica (tenuto conto, come detto, delle funzioni di rilevanza pubblica svolte dall’ente medesimo).



[1] Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.

[2] Di cui all'articolo 103 della legge 633/1941. Tale norma dispone l’istituzione di un registro pubblico generale delle opere protette , mentre affida alla SIAE la tenuta di un registro speciale per le opere cinematografiche e di un registro speciale per i programmi per elaboratore.

[3] Lo statuto è adottato dall'assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[4] I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.

[5] In base allo Statuto della SIAE, i proventi della società sono costituiti da: contributi degli associati; quote di spettanza sui compensi per l’utilizzazione delle opere tutelate; corrispettivi sui servizi; rendite; contributi ed erogazioni a vario titolo.

[6] La disposizione sembrerebbe introdurre una specificazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla quale la Siae è definita come “ente pubblico a base associativa”. Il riconoscimento esplicito della natura economica dell’ente trova conferma in numerose pronunzie giurisprudenziali, che hanno definito la Società come “ente pubblico economico”, in quanto esercita a scopo di lucro un’attività imprenditoriale retribuita nel campo della intermediazione dei servizi.

[7] “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

[8] Sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[9] Abrogazione disposta dall’articolo 1, comma 5, del testo in esame.