Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2197: Differimento dell'incarico all'AGEA per l'attuazione del programma di aiuto limentare UE (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC n. 2197/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 52
Data: 02/08/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2197

 

Differimento dell’incarico all’AGEA per l’attuazione

del programma di aiuto alimentare UE

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 52 – 2 agosto 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2197

Titolo breve:

 

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

Commissione III

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Forlani

Gruppo:

UDC

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Scheda di analisi n. 52


INDICE

ARTICOLI 1 e 2. 3

Fornitura da parte dell’AGEA di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo   3


PREMESSA

Il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione affari esteri, della proposta di legge: “Differimento dell’incarico all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l’attuazione del programma di aiuto alimentare UE”.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, la norma che differisce l’intervento dell’AGEA per l’erogazione di aiuti alimentari internazionali (articolo 1) e la norma recante la copertura finanziaria (articolo 2).

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 e 2

Fornitura da parte dell’AGEA di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo

Normativa vigente - La Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 ha lo scopo di fronteggiare i problemi di sicurezza alimentare a livello mondiale, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.

L'Italia ha aderito alla Convenzione con la legge 413/2000, che ha stanziato 70 miliardi di lire (=36,2 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. L’articolo 3 di tale legge ha incaricato l’AGEA a provvedere alla fornitura ai paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione italiana.

In base all'articolo XXV della Convenzione stessa, il Comitato per l'aiuto alimentare (composto da tutti i Paesi donatori) ha più volte prorogato la validità della Convenzione[1], da ultimo fino al 30 giugno 2008.

A livello nazionale l’attuazione della Convenzione sull’aiuto alimentare – originariamente disposta, come detto, dalla legge 413/2000, con validità fino al 2002  - è stata autorizzata e conseguentemente finanziata, con norme di legge, fino al 31 dicembre 2003[2]: in tali norme, la spesa per il prolungamento dell’impegno italiano è stata quantificata in 36,2 milioni di euro all’anno.

 

Le norme differiscono dal 31 dicembre 2003 al 30 giugno 2008 l'incarico affidato all'AGEA per lo svolgimento dei compiti relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare (articolo 1).

A tal fine è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro per l'anno 2007 (articolo 2).

Il termine oggetto della presente proroga è rinviato, pertanto, di 4 anni (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007) e 6 mesi (dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008).

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al disegno di legge AS. 4581 (poi divenuto legge 413/2000) aveva precisato – in ordine alla prima fase di adesione dell’Italia alla Convenzione sull'aiuto alimentare – che l’impegno finanziario assunto dall’Italia rappresenta una quota, pari a 87 mila tonnellate di cereali all’anno, concordata in sede comunitaria, dell’impegno complessivo dell’Unione europea (che ammonta a 1.755.000 tonnellate di cereali). L'onere annuale a carico dello Stato italiano era stimato in 36,2 milioni di euro. La medesima quantificazione è stata in seguito adottata dalla relazione tecnica al disegno di legge AC. 4302 (poi divenuto legge 155/2004).

 Proiettando l’onere annuale - indicato dalle richiamate relazioni tecniche - all’arco temporale previsto dal provvedimento di proroga in esame (4 anni e 6 mesi), si ottiene un onere complessivo (1° gennaio 2004 - 30 giugno 2008) pari a 162,9 milioni di euro, sensibilmente più elevato di quello indicato dal testo (108,6 milioni).

 

Al riguardo si osserva che l’onere indicato dal testo, pur essendo limitato all’entità dello stanziamento, non risulta in linea rispetto ai precedenti provvedimenti di esecuzione della Convenzione sull’aiuto alimentare. Tale incoerenza assume particolare rilievo tenuto conto che i parametri di calcolo della spesa connessa all’attuazione della Convenzione[3] appaiono di carattere vincolante per lo Stato italiano, in quanto corrispondono ad una quota nazionale - concordata in sede comunitaria - dell'impegno complessivo di aiuti assunto a livello di Unione europea.

Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine alla congruità dell’onere previsto dal testo in esame rispetto all’impegno effettivo che lo Stato italiano è tenuto a sostenere per l’attuazione della Convenzione sull’aiuto alimentare.

Come detto, a fronte di una spesa di 108,6 milioni di euro prevista dal provvedimento in esame per la proroga delle misure di aiuto dal 31 dicembre 2003 al 30 giugno 2008,  la spesa che si ottiene applicando al medesimo arco temporale (4 anni e 6 mesi) i parametri utilizzati dalle precedenti relazioni tecniche (=36,2 milioni di euro all’anno) ammonta a 162,9 milioni di euro.

Andrebbe altresì precisato se la stima dell’onere effettuata in occasione degli ultimi provvedimenti di proroga (cfr. relazione tecnica all’AC. 4302 sopra richiamata) sia ancora pienamente utilizzabile, tenuto conto che il parametro di calcolo della spesa non è costituito da un ammontare monetario, ma dal corrispettivo in denaro di un quantitativo di cereali da fornire ai Paesi in via di sviluppo: il costo di tale fornitura potrebbe quindi essere soggetto a variazioni, sia in ragione dei mutamenti intervenuti nel prezzo dei prodotti sia in ragione di un’eventuale variazione del quantitativo originariamente concordato in sede comunitaria (pari, per l’Italia, a 87 mila tonnellate di cereali).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 2, comma 1, prevede che per l’attuazione della legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro per l’anno 2007.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri non reca la necessaria disponibilità.



[1] Il Comitato per l'aiuto alimentare ha esteso la validità della Convenzione fino al 30 giugno 2003 e successivamente, nella riunione del 23 e 24 giugno 2003, fino al 30 giugno 2005. Di recente sono intervenute due ulteriori proroghe della Convenzione sull'aiuto alimentare: la prima (deliberata nella sessione 13-17 giugno 2005) fino al 30 giugno 2007; la seconda (deliberata l’11 giugno 2007) fino al 30 giugno 2008.

[2] Le norme di legge succedutesi dal 2000 al 2005, prima per dare attuazione e poi per prorogare l’efficacia della Convenzione sull'aiuto alimentare, autorizzando l’AGEA a provvedere alla fornitura degli aiuti nazionali, sono state le seguenti:

-            articoli 3 e 4 della legge 413/2000  (validità dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2003 -  con spesa di 36,2 milioni di euro all’anno);

-            articoli 1 e 2 della legge 155/2004 (differimento di 12 mesi – dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003 -  con spesa di 36,2 milioni di euro);

-            articolo 5-bis del decreto legge 182/2005 (differimento di 6 mesi - dal 30 giugno al 31 dicembre 2003 -  con spesa di 18,1 milioni di euro).

[3] Indicati – come detto - nella relazione tecnica riferita al disegno di legge AC. 4302, poi divenuto legge 155/2004.