Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | C. 1968: Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 73 | ||
Data: | 08/11/2007 | ||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 1968
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Riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica
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N. 73 – 8 novembre 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1968 |
Titolo breve:
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Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica
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Iniziativa:
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parlamentare |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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XII Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Trupia |
Gruppo: |
SDpSE
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Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla XII Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
Norme per il riconoscimento della sordocecità
PREMESSA
La proposta di legge in esame, composta di sei articoli, reca “Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica”.
Il disegno di legge, essendo di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Norme per il riconoscimento della sordocecità
Le norme dispongono che il disegno di legge in esame è finalizzato al riconoscimento della sordocecità come disabilità unica, distinta dalla somma delle disabilità per sordità e per cecità che la compongono[1] (articolo 1). La sordocecità è definita come minorazione totale o parziale combinata della vista e dell’udito sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione (articolo 2).
Le norme prevedono, inoltre, che:
a) l’accertamento della sordocecità, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica[2], che procede alla valutazione della disabilità multipla, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti oculista e otorino audiologo (articolo 3);
La relazione illustrativa specifica che l’articolo 3 stabilisce quanto già contenuto in una circolare del Ministero della salute – Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del 27 settembre 2004, con la quale è data indicazione agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome “di specificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sottoporre a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un’unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorino audiologo)”;
b) ai soggetti affetti da sordocecità si applicano i benefìci economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile (articolo 4);
Si tratta dei benefici riconosciuti agli invalidi civili con determinate percentuali di invalidità, sulla base di parametri reddituali e anagrafici (l’assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità, l’indennità di accompagnamento, l’indennità mensile di frequenza) e delle prestazioni previdenziali e assistenziali destinate ai ciechi e ai sordomuti (pensione per ciechi civili assoluti e parziali, indennità di accompagnamento, pensione ai sordomuti, indennità di comunicazione, ecc);
c) i progetti individuali rivolti alle persone disabili, per le quali è stata accertata la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale (articolo 5).
L’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.
Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti onerosi delle disposizioni a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento agli oneri per le strutture sanitarie e per gli enti previdenziali, nel caso in cui i soggetti affetti da sordocecità, come definiti dalla norma in esame, non siano riconducibili, in base alla normativa vigente, alle categorie già comprese tra i beneficiari delle prestazioni economiche, previdenziali e assistenziali.
Si rileva, inoltre, la necessità di acquisire l’avviso del Governo in merito alle
eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo
[1] Conformemente a quanto previsto dalla «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche» del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.
[2] Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza delle associazioni di persone disabili, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie (art. 4 della legge n. 104/1992 e art. 1 della legge n. 295/1990).