Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1968: Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica
Riferimenti:
AC n. 1968/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 73
Data: 08/11/2007
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1968

 

Riconoscimento della sordocecità

 quale disabilità unica

 

 

 

 

 

 

 

N. 73 – 8 novembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1968

Titolo breve:

 

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

XII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Trupia

Gruppo:

SDpSE

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla XII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 73

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-5. 3

Norme per il riconoscimento della sordocecità.. 3


PREMESSA

La proposta di legge in esame, composta di sei articoli, reca “Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica”.

Il disegno di legge, essendo di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-5

Norme per il riconoscimento della sordocecità

Le norme dispongono che il disegno di legge in esame è finalizzato al riconoscimento della sordocecità come disabilità unica, distinta dalla somma delle disabilità per sordità e per cecità che la compongono[1] (articolo 1).  La  sordocecità è definita come minorazione totale o parziale combinata della vista e dell’udito sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione (articolo 2).

Le norme prevedono, inoltre, che:

a)      l’accertamento della sordocecità, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica[2], che procede alla valutazione della disabilità multipla, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti oculista e otorino audiologo (articolo 3);

La relazione illustrativa specifica che l’articolo 3 stabilisce quanto già contenuto in una circolare del Ministero della salute – Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del 27 settembre 2004, con la quale è data indicazione agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome “di specificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sottoporre a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un’unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorino audiologo)”;

b)     ai soggetti affetti da sordocecità si applicano i benefìci economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile (articolo 4);

Si tratta dei benefici riconosciuti agli invalidi civili con determinate percentuali di invalidità, sulla base di parametri reddituali e anagrafici (l’assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità, l’indennità di accompagnamento, l’indennità mensile di frequenza) e delle prestazioni previdenziali e assistenziali destinate ai ciechi e ai sordomuti (pensione per ciechi civili assoluti e parziali, indennità di accompagnamento, pensione ai sordomuti, indennità di comunicazione, ecc);

c)      i progetti individuali rivolti alle persone disabili, per le quali è stata accertata la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale (articolo 5).

L’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti onerosi delle disposizioni a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento agli oneri per le strutture sanitarie e per gli enti previdenziali, nel caso in cui i soggetti affetti da sordocecità, come definiti dalla norma in esame, non siano riconducibili, in base alla normativa vigente, alle categorie già comprese tra i beneficiari delle prestazioni economiche, previdenziali e assistenziali.

Si rileva, inoltre, la necessità di  acquisire l’avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 5, in base alle quali i progetti individuali rivolti alle persone affette da sordocecità devono tener conto delle misure di sostegno necessarie per la loro integrazione sociale, nel caso in cui tali misure comportino, a carico degli enti locali competenti e del servizio sanitario nazionale, adempimenti specifici e diversi  rispetto a quelli già previsti per le categorie di persone con disabilità visiva ed uditiva con la conseguente necessità di disporre di strutture pubbliche adeguate e di risorse finanziarie aggiuntive.

 



[1] Conformemente a quanto previsto dalla «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche» del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

[2] Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza delle associazioni di persone disabili, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie (art. 4 della legge n. 104/1992 e art. 1 della legge n.  295/1990).