Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | A.C. 1952: D.L. 279/06 disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 11 | ||
Data: | 29/11/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Altri riferimenti: |
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A.C.
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1952 |
Titolo breve:
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Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare
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Iniziativa:
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governativa |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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XI Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Gianni Pagliarini |
Gruppo: |
Com.it.
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Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla XI Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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indice
PREMESSA
Il decreto-legge in esame reca le disposizioni necessarie per rendere effettivo l’anticipo dell’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005, previsto dal disegno di legge finanziaria in corso di approvazione[1].
In particolare l’articolo 2, comma 7, di tale d.d.l. (già approvato dalla Camera ed ora all’esame del Senato, A.S. 1183) ha anticipato l’entrata in vigore della nuova disciplina – prevista dal D.Lgs. 252 predetto per la data del 1° gennaio 2008 – al 1° gennaio 2007. Tale anticipo è connesso all’istituzione, disposta dall’articolo 18, commi da 388 a 397 del medesimo d.d.l. finanziaria, di un Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS.
Il provvedimento non reca relazione tecnica in quanto, come risulta anche dalla relazione illustrativa, le disposizioni incidono su attività procedurali che riguardano i fondi pensione.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
La norma dispone:
a) l’anticipo dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2006 del termine entro il quale i fondi pensione e le imprese di assicurazione per le forme pensionistiche complementari devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 252/2005 (comma 1, lettera a);
b) l’anticipo dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2007 del termine entro il quale le imprese di assicurazione per le forme pensionistiche individuali devono provvedere alla costituzione di un patrimonio autonomo e separato (comma 1, lettera a);
c) l’applicazione da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, a decorrete dal 1° luglio 2007, delle disposizioni in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza (comma 1, lettera b);
d) la possibilità per le forme pensionistiche complementari che abbiano rispettato gli adempimenti sopra previsti di ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. In tale ultimo caso, in particolare, l’effettivo afflusso avviene a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento alle adesioni avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007 (comma 1, lettera c).
Nulla da osservare al riguardo.