Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1808: "Disposizioni urgenti in materia di detraibilità dell'IVA" (Conversione in legge del D.L. 258/06 approvato dal Senato A.S. 953).
Riferimenti:
AC n. 1808/XV   DL n. 258 del 25-OTT-06
Serie: Scheda di analisi    Numero: 4
Data: 25/10/2006
Descrittori:
DETRAZIONI DI IMPOSTE   IVA
Organi della Camera: VI-Finanze

indice

 

 

ARTICOLO 1 del decreto legge.. 2

Termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso Iva   2


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, di conversione del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258[1], recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228 2005, in materia di detraibilità dell’IVA, approvato con modificazioni dal Senato il l’11 ottobre 2006, non è corredato, nel testo originario (A.S. 953), di relazione tecnica.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1 del decreto legge

Termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso Iva

L’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, in deroga alla disciplina dell’istituto della detrazione Iva, di cui all’articolo 19 del medesimo DPR, stabilisce che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli[2], non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di leasing e di noleggio ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni medesimi, non è ammessa in detrazione, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

La successiva lettera d) prevede che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti beni.

La normativa in rassegna è stata introdotta nel 1979 in via permanente. Tuttavia, in seguito è stato fissato un limite temporale di efficacia, soggetto a successive proroghe e, da ultimo, fissato al 31 dicembre 2006 dal comma 125 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

Nel corso delle successive proroghe si è, inoltre, intervenuti a ridurre la percentuale di indetraibilità. In particolare, l’articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che, limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili dei veicoli in questione, l’indetraibilità fosse ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna[3].

Da ultimo, il citato comma 125 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha ulteriormente ridotto la quota di indetraibilità all’85 per cento.

Con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006 nel procedimento C-228/05 proposto dalla società Stradasfalti S.r.l. riguardo l’interpretazione della VI Direttiva IVA del 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE- artt. 17, paragrafo 7 e 29- “diritto alla detraibilità dell’IVA assolta a monte”, è stata sancita l’illegittimità della normativa nazionale nella parte in cui esclude la detraibilità dell’imposta assolta sulle operazioni di acquisto e manutenzione di veicoli.

In particolare, il punto 3 del disposto della sentenza prevede che, qualora un’esclusione dal regime della detrazione non sia stata stabilita conformemente all’articolo 17, n 7, della sesta direttiva 77/388, che prevede la possibilità di introdurre eccezioni al principio di detraibilità per “motivi congiunturali”, e, quindi, di durata temporale limitata, previo assolvimento dell’obbligo di consultazione del comitato consultivo dell’IVA, le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroghi al principio del diritto alla detrazione dell’IVA enunciato dall’articolo 17, n. 1 della sesta direttiva. Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura derogatoria deve poter ricalcolare il suo debito d’imposta nella misura in cui i beni ed i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette all’imposta.

 

Le norme in esame, nel testo iniziale, ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006, dispongono quanto segue:

·        i soggetti passivi che, fino alla data del 13 settembre 2006[4], hanno effettuato acquisti ed importazioni dei beni e dei servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), presentano in via telematica, entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, che deve essere approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (30 ottobre 2006). Nell’ambito dello stesso provvedimento è individuata la documentazione che dovrà essere indicata o predisposta a fondamento dell’istanza di rimborso.  Tali dati, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, debbono riguardare anche altri tributi che rilevano ai fini della complessiva determinazione degli ammontari effettivamente spettanti.

La possibilità di detrarre integralmente l’IVA assolta sui beni e servizi in questione impiegati ai fini di operazioni soggette all’imposta, riduce, infatti, per i soggetti interessati l’ammontare degli oneri portati in deduzione ai fini delle imposte dirette;

·        sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione  e di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972 ed all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

L’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 stabilisce, in particolare, che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Il Senato ha apportato modifiche al testo iniziale, in base alle quali, in particolare:

·        si dispone che l’articolo in esame delinea una prima applicazione delle modalità di rimborso;

·        il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è fissato al 15 aprile 2007. Il mancato rispetto di tale termine non comporta la decadenza del diritto al rimborso;

·        è previsto che, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere, inoltre, stabilite differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma per i contribuenti che non aderiscono a tale rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l’istanza di rimborso  entro il termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura maggiore, presentando apposita istanza contenente i dati e gli elementi volti a comprovare la misura dell’effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

·         la lettera c) del comma 1 dell’articolo19-bis1 del DPR n. 633 del 1972 viene modificata nel senso che l’indetraibilità ivi prevista dell’Iva relativa all’acquisto dei veicoli in questione, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e dei relativi componenti e ricambi, nonché  relativa alle spese di impiego, custodia, riparazione e manutenzione dei medesimi opererà a far data dalla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dell’autorizzazione riconosciuta all’Italia, ai sensi della sesta direttiva, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’Iva assolta per gli acquisti ed il funzionamento dei beni in questione. La misura dell’indetraibilità sarà individuata nella decisione del Consiglio dell’Unione europea e senza possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

La norma si riferisce alla richiesta di autorizzazione ad applicare una misure ridotta della detraibilità dell’Iva assolta sui beni in questione, presentata dall’Italia il 6 ottobre 2006.

 

Il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. La relazione illustrativa a tale disegno di legge (A.S. 953) afferma che il medesimo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell’iter al Senato il rappresentante del Governo, in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, ha precisato, in una nota tecnica[5], quanto segue:

·        in merito al peggioramento, per effetto della sentenza, dei saldi tendenziali per il 2006, occorre distinguere tra gli effetti in termini di minori entrate rappresentate dall’Iva a regime e quelli conseguenti ai rimborsi delle somme relative al pregresso. Nel 2006 la sentenza comporta un effetto di minore gettito di competenza nell’anno pari a 3.700 milioni di euro ed un effetto di maggiore onere – attribuito, ai fini dell’indebitamento netto, all’esercizio in corso sulla base del criterio contabile della competenza economica - di 13.400 milioni di euro per il pagamento degli arretrati relativi agli anni 2003-2005.

Nella Nota di aggiornamento al DPEF le previsioni tendenziali 2006 sono state riviste tenendo conto del solo effetto dell’onere per il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi, atteso che le minori entrate di competenza 2006 trovano copertura nel migliore andamento dei saldi a legislazione vigente;

·        gli oneri conseguenti ai rimborsi relativi agli anni 2003-2005 sono stati ricompresi nelle regolazioni debitorie.

Si segnala, in proposito, che il disegno di legge finanziaria per il 2007, alla tab. A, presenta un accantonamento a titolo di regolazioni debitorie di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

·        le minori entrate relative all’applicazione della sentenza a regime dal 2007, valutati in 5.280 milioni di euro nel 2007, 5.216 milioni di euro nel 2008 ed in 5.195 milioni di euro nel 2009, trovano copertura nelle disposizioni che introducono nuovi limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture utilizzate nell’esercizio di imprese di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto legge n. 262 del 2006, in corso di conversione.

La Nota del Ministero dell’economia riporta, sia in riferimento alle minori entrate a regime derivanti dalla detraibilità Iva per effetto della sentenza, sia in riferimento agli effetti di ripresa di gettito conseguenti all’introduzione di nuovi limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture aziendali, le risultanze della relazione tecnica al decreto legge n. 262 del 2006 (A.C. 1.750)[6];

·        le disposizioni del decreto legge in esame si applicano a tutte le operazioni di acquisto e di importazione effettuate fino al 13 settembre 2006, aventi ad oggetto i beni ed i servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c) e d) del DPR n. 633 del 1972. Pertanto, con riferimento ad eventuali fatture in sospeso, occorre verificare la data di effettuazione dell’operazione al fine di determinare se la maggiore Iva detraibile debba essere richiesta a rimborso o detratta nei modi ordinari;

·        la verifica della documentazione che, per effetto del decreto, affluirà all’Agenzia delle entrate rientra nell’ambito dell’ordinaria attività di tale soggetto e non produce, pertanto, oneri aggiuntivi;

·        le disposizioni del decreto riguardano le annualità 2003, 2004 e 2005 pertanto non si intersecano con le disposizioni di definizione dei periodi pregressi di cui alla legge n. 289 del 2002 che riguardano annualità fino all’anno 2002.

 

Al riguardo si rileva che dalla nota trasmessa dal Ministero dell’economia e delle finanze nel corso dell’iter al Senato emergono i seguenti profili problematici, in merito ai quali appare necessaria l’acquisizione di ulteriori chiarimenti.

1. Per quanto attiene ai rimborsi riferiti agli anni 2003-2005, la nota afferma che gli oneri conseguenti ai rimborsi relativi agli anni 2003-2005 sono stati ricompresi tra le regolazioni debitorie e trovano adeguata collocazione nella tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007. Tale circostanza esclude la possibilità che si proceda all’erogazione dei rimborsi nel 2006, come emerge, peraltro, dal nuovo termine per la presentazione delle istanze introdotto al Senato. Tale considerazione non appare peraltro coerente con la ripartizione temporale degli effetti della sentenza sul rapporto debito/PIL proposta nella Nota di aggiornamento al DPEF. In tale documento, infatti, tali effetti, nella misura dello 0,8 per cento del PIL, risultano scontati già a decorrere dal 2006[7].

Occorre, inoltre, osservare che l’ammontare complessivo (9 mld) delle regolazioni debitorie, previste per il triennio di riferimento nella tabella A allegata al disegno di legge finanziaria 2007, non esaurisce l’esborso complessivo per i rimborsi riferiti agli anni 2003-2005, stimati, come accennato, in 13,4 mld.

Va in proposito considerato che anche nella Nota di aggiornamento al DPEF l’effetto complessivo della sentenza sul debito appare scontato per un importo che raggiunge un ammontare approssimativamente pari a quello sopraindicato (13,4 mld) nell’esercizio 2009, anno entro il quale dovrebbe quindi concludersi la procedura di rimborso.

2.      In merito all’ammontare dell’onere per il 2006, si segnala che tale effetto, stimato pari a 3.700 milioni di euro, sembra riferirsi a tutte le operazioni di acquisto ed importazione relative ai beni ed ai servizi in questione effettuati nell’anno. Andrebbe tuttavia chiarito il motivo per cui tale stima, riferita al 2006 - peraltro non corredata di relazione tecnica - sia sensibilmente inferiore a quella media relativa a ciascuno degli anni 2003-2005, quale si ricava ripartendo la stima dell’ammontare complessivo dei rimborsi (13.400 milioni di euro) per il numero degli esercizi interessati.

Va infatti considerato che:

·          per un verso, per il periodo dal 1° gennaio al 13 settembre 2006, i rimborsi dovuti vanno calcolati tenendo conto di una minore percentuale di indetraibilità (85% rispetto al 90% previsto per gli esercizi precedenti) e che tale circostanza è quindi suscettibile di ridurre l’onere per il 2006 rispetto a quello per gli anni pregressi;

·          d’altro canto, per le operazioni effettuate a decorrere dal 14 settembre 2006, i contribuenti adotteranno una percentuale di detraibilità notevolmente più elevata (corrispondente all’inerenza all’attività dell’impresa delle operazioni di acquisto ed importazione effettuate), determinando quindi una perdita di gettito mensile pari a quella stimata a regime, dal 2007, per effetto della sentenza, con conseguenti riflessi sull’entità dell’onere previsto per il 2006.

3. Infine, circa le modifiche introdotte dal Senato, occorre che il Governo fornisca indicazioni circa le conseguenze sul quadro contabile degli effetti delineato nella nota del MEF, con particolare riguardo alla disposizione che prevede la possibilità di determinare i rimborsi in misura forfetaria, sulla base di differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori di attività, stabiliti con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate.



[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2006 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

[2] Indicati nell’articolo 54, lett. a) e c) , del Decreto legislativo  n. 285 del 1992 e non compresi nella tabella b allegata al DPR n. 633 del 1972.

[3] Il comma 5 del medesimo articolo prevede, di conseguenza, che, per le cessioni di veicoli per i quali l’Iva sia stata parzialmente detratta dal cedente a norma dell’articolo 4, la base imponibile venga assunta per il 10 per cento oppure per il 50 per cento del relativo ammontare, nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

[4] Giorno anteriore alla data di pubblicazione della sentenza.

[5] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2006.

[6] Per la verifica tecnica di tali quantificazioni Cfr. Servizio Bilancio dello Stato, Servizio Commissioni, Nota di verifica  n. 18 del  9 ottobre 2006.

[7] I criteri contabili che presiedono alla misurazione dello stock di debito comportano una registrazione delle operazioni nel momento in cui ha luogo l’emissione dei titoli ai fini del finanziamento dei rimborsi.