Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | A.C. 1743 Norme a tutela dei diritti costituzonali dei professori incaricati esterni | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 39 | ||
Data: | 14/06/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 1743
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Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni
(Nuovo testo) |
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N. 39 – 14 giugno 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1743 |
Titolo breve:
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Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni
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Iniziativa:
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parlamentare |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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VII Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Volpini |
Gruppo: |
Ulivo
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Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla VII Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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nuovo testo |
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INDICE
Stato giuridico dei professori incaricati esterni
PREMESSA
La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare[1], reca norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni.
Il provvedimento, modificato dalla Commissione di merito nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di relazione tecnica.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Stato giuridico dei professori incaricati esterni
Normativa vigente: la figura del professore incaricato a tempo indeterminato stabilizzato è stata istituita dall'articolo 4 del D.L. n. 580/1973 recante misure urgenti per l'università.
L’art. 5 della legge 28/1980, recante delega al Governo per il riordino della docenza universitaria, consentiva ai professori incaricati stabilizzati, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni sulla docenza, l’inquadramento nel ruolo dei professori associati previo superamento di un giudizio di idoneità.
Il DPR 382/1980, nel prevedere l’inquadramento dei professori di ruolo in due fasce di carattere funzionale (professori straordinari e ordinari; professori associati), ha consentito (articolo 52) ai predetti professori incaricati esterni la possibilità di partecipare alle prime tornate di giudizi di idoneità per professore associato, disponendo la cessazione dall’incarico o il passaggio ad altra amministrazione in caso di mancato superamento o di mancata partecipazione alla prova.
L’art. 7 della legge 204/1992[2] prevede che i professori incaricati presso le Università di Perugia e di Siena rimangano in servizio come figure ad esaurimento, conservando stato giuridico e trattamento economico. Tale legge fa rinvio all’applicazione della disciplina sui giudizi di idoneità recata dall’art. 52 del DPR 382/1980.
La relazione illustrativa al provvedimento in esame afferma che i professori incaricati (interessati dall’applicazione delle disposizioni del DPR 382/1980 e della legge 204/1992) sono rimasti in servizio presso le università anche nel caso di mancato superamento delle prove per professore associato e di mancato passaggio ad altra amministrazione; ciò anche a seguito di un contenzioso amministrativo che ha determinato numerose pronunce dei TAR.
Nella relazione si sottolinea inoltre il mancato adeguamento del trattamento economico dei professori incaricati a quello di altre categorie impegnate nella didattica e nella ricerca. A seguito dell’emanazione del DL 57/1987[3], che nel disciplinare le competenze economiche di docenti e ricercatori non ha menzionato i professori incaricati, questi ultimi sono stati inclusi nell’ambito della contrattazione periodica relativa al personale non docente delle università (con la IX qualifica funzionale).
La norma dispone quanto segue:
- in deroga alle richiamate disposizioni di cui al DPR 382/1980, ai professori incaricati stabilizzati esterni attualmente in servizio presso le università ed ai docenti di cui all’art. 7 della legge 204/1992, è riconosciuto il trattamento economico complessivo del personale tecnico-amministrativo di elevata professionalità, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio ad essi spettante, fino al conseguimento della posizione economica che compete alla categoria di elevata professionalità di livello più elevato contemplata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non docente. Ai professori incaricati stabilizzati esterni a tempo definito è riconosciuto uno stipendio pari al 60% di quello previsto per i professori incaricati stabilizzati esterni a tempo pieno (comma 1);
- ai professori incaricati stabilizzati di cui all’art. 52 del DPR 382/1980 ed ai docenti di cui all’art. 7 della legge 204/1992 non è riconosciuto il trattamento economico di cui al comma 1, qualora ricoprano una delle qualifiche espressamente elencate[4] (comma 1-bis);
- agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente (comma 3).
Al riguardo si rileva che in assenza di elementi di quantificazione non risulta possibile effettuare una valutazione degli oneri connessi alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
In proposito, andrebbe specificato tra l’altro il numero dei destinatari del provvedimento (che vengono indicati dalla relazione illustrativa in circa sessanta unità) e la durata dell’onere (prevista dal testo “fino al raggiungimento dell’età pensionabile” dei soggetti interessati).
L’articolo 1, comma 3, dispone cheagli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento si provvede nei limiti degli stanziamenti già esistenti nei bilanci delle università interessate.
Al riguardo si rileva che la norma, nel prevedere che gli eventuali e non quantificati oneri siano a carico dei bilanci delle università, potrebbe risultare in contrasto con la vigente disciplina contabile e con la prassi consolidata che richiedono che in tali casi si debba provvedere contestualmente alla relativa copertura.
[1] Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Adenti e Li Causi.
[2] “Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugina”.
[3] “Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato”.
[4] Dirigenti dello Stato, magistrati, diplomatici, ufficiali in servizio permanente, presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori o segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale.