Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1667: Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali del 2006
Riferimenti:
AC n. 1667/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 7
Data: 29/11/2006
Descrittori:
ELEZIONI   RIMBORSO SPESE
SPESE ELETTORALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Estremi del provvedimento

 

A.C.

1667

Titolo breve:

 

Differimento del termine per la presentazione della richiesta da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Boato

Gruppo:

Verdi

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 7

 

 


 

 

INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 2

Differimento del termine per la richiesta dei rimborsi2

ARTICOLO 2, comma 2. 4

Copertura finanziaria.. 4

 


 

 

PREMESSA

 

La proposta di legge in esame reca il differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il provvedimento non è corredato della relazione tecnica.

Si esaminano di seguito i profili di carattere finanziario.

 

ARTICOLI 1 e 2

Differimento del termine per la richiesta dei rimborsi

Le norme prevedono:

·        il differimento al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame del termine per la presentazione della richiesta di rimborso delle spese elettorali, sostenute nell’anno 2006 per il rinnovo della Camera e del Senato (articolo 1, comma 1);

·        le modalità per l’erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1, stabilendo che le quote di rimborso, già maturate, relative all’anno 2006, siano corrisposte in un’unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1, mentre per l’erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa[1] (articolo 1, comma 2);

·        la clausola in base alla quale agli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

 

La relazione illustrativa precisa che l’intervento normativo è volto a consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi.

L’indicazione dei partiti e movimenti dichiarati decaduti è riportata nei decreti dei Presidenti delle due Camere che hanno operato la ripartizione dei rimborsi delle rispettive spese elettorali[2].

 

Al riguardo, si osserva che - pure in presenza di una clausola di neutralità finanziaria - appaiono opportuni chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni, al fine di escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che, in occasione di un precedente analogo intervento normativo (legge 156/2002 recante “Disposizioni in materia di rimborsi elettorali”), relativo al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera e del Senato, la norma aveva provveduto alla quantificazione dell’onere relativo alla concessione del rimborso per le liste riammesse e alla relativa copertura mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel “Fondo speciale” di parte corrente. Viceversa, la norma che ha disposto la proroga del termine per rimborsi di spese elettorali relative ai rinnovi dei Consigli regionali dell’aprile 2005, recata dall’art. 14-undecies del D.L. n. 115/2005[3], non ha previsto alcuna quantificazione di oneri né alcuna forma di copertura.

Andrebbe pertanto chiarito quale sia l’ammontare dell’ulteriore spesa connessa alla riapertura del termine prevista dalle disposizioni in esame e alla conseguente riammissione al rimborso delle liste dichiarate decadute. Occorre inoltre precisare se:

·         le predette ulteriori spese possano trovare capienza a valere sui fondi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, utilizzando a tal fine somme che costituirebbero, in mancanza della proroga in esame, economie di spesa;

·         ovvero se si debba procedere ad una integrazione dei predetti fondi. In questa seconda ipotesi, sussisterebbe l’obbligo di individuare la relativa copertura finanziaria in conformità alle norme contabili.

ARTICOLO 2, comma 2

Copertura finanziaria

La norma prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione della proposta di legge, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

 

Al riguardo, si rileva che la formulazione della norma presenta alcuni profili problematici. In particolare essa manca di indicare l’ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento. Inoltre, la previsione di oneri, ancorché di importo indeterminato, appare in contraddizione con la disposizione che esplicitamente esclude l’emersione di  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Potrebbe quindi prospettarsi una parziale modifica del testo nel senso di stabilire che all’attuazione della legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziare allo scopo specificamente preordinate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

A tale proposito si ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al capitolo 1638 – u.p.b. 3.1.2.23 – sono stanziati fondi per far fronte alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 157 del 1999, concernente il rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, dell’articolo 3 della legge n. 156 del 2002, recante disposizioni in materia di rimborsi elettorali, e delle misure correttive degli effetti finanziari delle predette leggi, adottate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978,  di cui all’articolo 1, comma 607 (allegato 1), della legge n. 266 del 2005.

In particolare, per l’anno 2006, lo stanziamento di competenza  del capitolo 1638 è pari a euro 200.818.044 mentre, per l’anno 2007, il disegno di legge di bilancio per il 2007 prevede uno stanziamento di competenza pari a euro 204.319.044. Il disegno di legge di bilancio per il 2007 specifica che l’incremento delle risorse per l’anno 2007 tiene conto del presumibile aumento degli iscritti nelle liste elettorali e delle disposizioni in materia di rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione estero, recate dall’articolo 39-bis del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che ha apportato alcune modifiche alla legge n. 157 del 1999.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito:

- alla quantificazione e al profilo temporale degli oneri derivanti dal differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposto dall’articolo 1 del presente provvedimento. In proposito, si sottolinea che i rimborsi elettorali sono erogati, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999, in rate annuali di durata pari a quella degli organi elettivi: il primo anno la rata è pari al 40 per cento delle somma complessivamente spettante, e, per i quattro anni successivi, è uguale al 15 per cento della somma medesima;

- alla effettiva possibilità che i medesimi oneri trovino capienza nelle attuali dotazioni di bilancio relative alle spese elettorali dei partiti politici di cui al capitolo 1638 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 



[1] Legge 157/1999, art. 1, comma 6.

[2] Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 27 luglio 2006; decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 ottobre 2006. La decadenza dei rimborsi ha interessato la lista “Alleanza autonomista e progressista autonomie-liberté-democratie” per il rinnovo del Senato e le liste “Autonomie liberté democratie”, “Alternativa indipendente italiani all’estero” e “Unione sudamericana emigrati italiani – USEI” per il rinnovo della Camera dei Deputati.

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005.