Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1640: Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'isola d'Elba
Riferimenti:
AC n. 1640/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 51
Data: 26/07/2007
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1640

 

 

Disposizioni in materia di continuità territoriale

per l’isola d’Elba

 

 

(Nuovo Testo)

 

 

 

 

 

N. 51 – 26 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

1640

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l’isola d’Elba

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

IX Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Velo

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla IX Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

Scheda di analisi n. 51

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 2

Continuità territoriale per l’isola d’Elba.. 2

ARTICOLO 2, comma 1. 3

Copertura finanziaria.. 3


PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca il nuovo testo della proposta di legge in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba.

La proposta prevede, in particolare, l’applicazione del regime degli oneri di servizio pubblico allo scalo aeroportuale dell’isola.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Continuità territoriale per l’isola d’Elba

Normativa vigente: l’articolo 36 della legge 144/1999([1]) ha disciplinato procedure e contenuti degli oneri di servizio pubblico - al fine di garantire la continuità territoriale - per le linee aeree operanti nella Sardegna e nelle isole minori della Sicilia. La norma ha disposto che tali obblighi debbano essere individuati in assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Ha tuttavia previsto che, qualora nessun vettore decida di assumere i predetti obblighi, per l’assegnazione delle rotte debba essere indetta una gara d’appalto europea[2]: in tal caso il rimborso[3] ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo complessivo di 51,6 milioni di euro[4] a decorrere dall'anno 2001.

Per le predette finalità è stata prevista una spesa annua, di carattere permanente, di 51,6 milioni di euro[5].

La norma prevede l’estensione all’Isola d’Elba delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 144/1999.

A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Al riguardo si rileva la necessità di acquisire i dati posti alla base della quantificazione indicata dal testo con riferimento all’imposizione di oneri di servizio pubblico per i quali lo Stato sarà tenuto a contributi compensativi alle società aeree.

Come detto, per le medesime finalità, riferite ai territori di Sardegna e delle isole minori, l’articolo 36 della legge 144/1999 aveva previsto una spesa annuale a regime di circa 51,6 milioni di euro[6]. Successivamente la disciplina in materia di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei è stata estesa ad ulteriori ambiti territoriali, prevedendo in taluni casi un incremento del predetto onere[7].

 

ARTICOLO 2, comma 1

Copertura finanziaria

La norma dispone che all’onere derivante dall’attuazione del provvedimento, pari a 350 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2007-2009, allo scopo utilizzando, per l’anno 2007 e l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e, per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Al riguardo, si osserva che gli accantonamenti utilizzati presentano la necessaria disponibilità.

Ciononostante la clausola di copertura non appare correttamente formulata, trattandosi di oneri di carattere permanente a fronte di una copertura limitata al triennio in corso.

 

 

 



[1] Legge 17 maggio 1999, n. 144: “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[2] Secondo le procedure previste dal regolamento (CEE) n. 2408/92.

[3] Commi 4 e 4-bis.

[4] 100 miliardi di lire.

[5] Articolo 36, comma 7, della legge 144/1999. La quota di tale stanziamento da destinare alle misure per la continuità territoriale non è precisata, in quanto la medesima autorizzazione di spesa (100 miliardi di lire = 51,6 milioni di euro) è finalizzata anche (ai sensi del comma 5 del medesimo articolo) alla concessione di contributi alle spese di trasporto per le imprese del settore estrattivo (anch’essa in una misura non determinata, ossia “a valere sulle risorse di cui al comma 7”).

[6] V. nota 5.

[7] L’articolo 135 della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000) ha stanziato 51,6 milioni di euro all’anno per estendere gli oneri di servizio pubblico agli scali aeroportuali della Sicilia.

L’articolo 52, commi 35 e 36, della legge finanziaria per il 2002 (L. 448/2001) ha previsto analoga estensione per lo scalo aeroportuale di Crotone, rinviando ad un decreto ministeriale l’eventuale identificazione dell’onere da porre a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 82 della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) ha esteso l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 36 della legge n. 144/1999 ai collegamenti con le città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano e Aosta, nonché con le isole di Pantelleria e Lampedusa, nei limiti delle risorse già preordinate dalla medesima legge.

L’articolo 4, commi 206 e 207, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003) ha incluso anche gli aeroporti di Reggio Calabria, Messina e Foggia nella medesima disciplina, sempre a valere sulle risorse stanziate dalla legge 144/1999.

L’articolo 1, comma 269, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) è intervenuto sulla continuità territoriale stanziando, per il triennio 2005-2007, contributi pari a 10 milioni di euro all’anno (prosecuzione degli interventi per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, già previsti dalla legge finanziaria 2003).