Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1610-A: D.L. 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica
Riferimenti:
DL n. 251 del 26-SET-06   AC n. 1610/XV
Serie: Scheda di analisi    Numero: 3
Data: 26/09/2006
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   TUTELA DELLA FAUNA
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1610-A

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica

 Decreto legge n. 251 del 2006

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

XIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

SPERANDIO

Gruppo:

RC-SE

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

all'Assemblea

 

 

Oggetto:

 

testo A

 

 

 

 

 

Scheda di analisi n. 3

 

 


 

indice

 

ARTICOLI  2-6  e ARTICOLO 9. 3

Misure di conservazione della fauna.. 3

ARTICOLI  3 e 7. 7

Adempimenti per l’Istituto nazionale per la fauna selvatica.. 7

 


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 251/2006, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”[1].

Nella premessa all’articolato si dichiara che il decreto legge si è reso necessario per superare le procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea[2] per incompleto recepimento della richiamata direttiva direttiva 79/409/CEE[3], che era stata a suo tempo recepita dalla legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Tale finalità è confermata dall’articolo 1 del decreto legge, laddove si dichiara che il provvedimento “è finalizzato ad assicurare la conformità dell’ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica”.

La relazione illustrativa precisa, in proposito, che la procedura di infrazione comporta il rischio di pesanti conseguenze finanziarie: si tratta, in particolare, sia della possibile mancata approvazione dei Programmi di sviluppo rurale delle regioni da parte della Commissione europea[4] sia della procedura di penalizzazione finanziaria (circa l’1 per cento degli aiuti diretti erogati a carico della Politica Agricola Comune) per la mancata applicazione della Rete Natura 2000 di cui l’Italia fa parte. L’onere di queste correzioni finanziarie ricadrebbe interamente sul bilancio dello Stato.

La relazione illustrativa afferma che il decreto legge “non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio pubblico e, pertanto, non si redige la relazione tecnica”.

Il testo reca conseguentemente una clausola di invarianza (articolo 10), in base alla quale dall’applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.


ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 2-6 e ARTICOLO 9

Misure di conservazione della fauna

Le norme dispongono quanto segue:

Ÿ        nelle Zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE si applicano, oltre alle misure già previste dal DPR 357/1997[5], le misure di conservazione disposte con i successivi articoli 3 e 5 del presente decreto legge (articolo 2, comma 1);

Ÿ        i decreti del Ministro dell’ambiente di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) approvano le misure necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato (articolo 2, comma 2).

Si fa riferimento in particolare alle Zone speciali di conservazione identificate ai sensi dell’articolo 3 del DPR 357/1997. Tale norma prevede che le regioni e le province autonome individuino i siti in cui si trovano tipi di habitat da sottoporre a tutela e ne diano comunicazione al Ministero dell'ambiente ai fini della formulazione dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea «Natura 2000». Il Ministro dell'ambiente designa quindi i predetti siti quali «Zone speciali di conservazione»; inoltre, per assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000, il Ministero dell'ambiente definisce le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale e trasmette alla Commissione europea le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione.

       fino all’adozione dei provvedimenti regionali previsti dal successivo articolo 5, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) sono disposti divieti di esercizio dell’attività venatoria (per determinati periodi dell’anno) e divieti di realizzazione di discariche, di impianti per il trattamento dei rifiuti, di piste da sci e di impianti di risalita; sono disposti, inoltre, limiti alla circolazione motorizzata (articolo 3, comma 1);

       per la realizzazione delle centrali eoliche nelle Zone di protezione speciale (ZPS) si applica la direttiva 92/43/CEE[6], nonché il DPR 357/1997[7]. La valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata anche su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato e deve essere rilasciata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (articolo 3, comma 3).

Il testo precisa che tali adempimenti (monitoraggio dell’avifauna e successivo parere dell’INFS) non sono richiesti per le centrali eoliche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame;

       nelle Zone di protezione speciale è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione[8] e di impatto (articolo 3, comma 4).

Si tratta in particolare, come precisa il testo a seguito di una modifica apportata dalla Commissione di merito, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione “di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione”.

Ÿ        con decreto del Ministro dell’ambiente sono individuate le tipologie ambientali di riferimento per la conservazione delle specie ornitologiche tutelate dalla disciplina comunitaria e sono altresì determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire, per le zone di protezione:

-          le misure di conservazione di cui al precedente art. 3 c. 1;

-          la possibilità di posticipare l'apertura della stagione venatoria;

-          le modalità di esercizio delle deroghe alle norme comunitarie di tutela;

-          i criteri per la individuazione di altre Zone di protezione speciale (ZPS), per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari;

-          le eventuali ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali tutelate e agli habitat esterni alle ZPS che risultino funzionali alla conservazione degli uccelli;

-          le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota;

-          le modalità e i tempi per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione esistenti (articolo 5);

       qualora le Zone di protezione speciale ricadano all’interno di aree naturali protette, si applicano le norme del presente decreto se più restrittive rispetto alle misure di salvaguardia esistenti (articolo 6);

Ÿ        lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche [articolo 9, comma 1, lettera a)].

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legge reca una clausola di invarianza, in base alla quale dall’applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo si segnala l’opportunità di acquisire chiarimenti dal Governo in ordine all’idoneità della clausola di invarianza, di cui al successivo articolo 10, ad evitare l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri con riferimento alle misure di tutela ambientale, dettate dagli articoli in esame, che possano comportare la necessità di interventi attivi da parte di amministrazioni pubbliche non già previsti - allo stato - dalla legislazione vigente.

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti adempimenti:

·         conservazione degli habitat e delle specie per i quali la Zona speciale di conservazione è stata individuata, nonché gestione delle relative aree di collegamento ecologico funzionale (articolo 2, comma 2).

Infatti, poiché in materia di attuazione dei piani di gestione delle predette zone speciali il testo contiene un riferimento indiretto al meccanismo del cofinanziamento comunitario[9], si presume che al finanziamento dei medesimi interventi debbano concorrere anche le amministrazioni pubbliche (ciascuna per le parti di rispettiva competenza);

·         obbligo di mettere in sicurezza, nelle Zone di protezione speciale, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione (articoli 3 e 5);

·         individuazione, da parte delle regioni, di ulteriori Zone di protezione speciale per adeguarne il numero e la superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari, nonché previsione di ulteriori misure specifiche di conservazione degli uccelli applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali individuate e agli habitat esterni (articolo 5);

·         eventuali ulteriori misure di protezione da assumere nelle aree naturali qualora la nuova disciplina recata dal presente decreto risulti maggiormente restrittiva rispetto alla normativa previgente (articolo 6).

 

Si segnala in particolare la necessità di chiarire, con riferimento all’obbligo di messa in sicurezza degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione (articoli 3 e 5), quali soggetti dovrebbero provvedere alla realizzazione dei conseguenti interventi e con quali risorse – di entità presumibilmente non irrilevante – i predetti interventi dovrebbero essere effettuati.

Potrebbe risultare utile chiarire, in proposito, se la previsione di un obbligo di messa in sicurezza delle linee elettriche costituisca una condizione necessaria per il completo recepimento della disciplina comunitaria in materia di protezione della fauna selvatica e rappresenti - quindi – uno dei presupposti essenziali per il superamento delle procedure di infrazione promosse nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea.

 

ARTICOLI  3 e 7

Adempimenti per l’Istituto nazionale per la fauna selvatica

Normativa vigente: ai sensi dell’articolo 7 della legge 157/1992, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica è qualificato come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province”. L'Istituto, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è finanziato in prevalenza mediante trasferimenti pubblici[10] ed è tenuto ad esprimere pareri tecnico-scientifici alle amministrazioni pubbliche.

 

Le norme dispongono che la realizzazione di centrali eoliche sia subordinata al parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (articolo 3, comma 3).

Viene inoltre modificata la disciplina vigente in materia di deroghe al prelievo venatorio[11], disponendo che le deroghe regionali alla disciplina comunitaria in materia di conservazione della fauna selvatica[12] debbano essere applicate in conformità al parere obbligatorio dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica [articolo 7, comma 1, lettere a) e b)].

Nella precedente formulazione della disciplina, invece, le deroghe regionali potevano essere applicate “sentito” l’Istituto nazionale per la fauna selvatica “o gli istituti riconosciuti a livello regionale”.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che l’Istituto nazionale per la fauna selvatica possa adempiere all’attività consultiva di carattere obbligatorio prevista dalle norme in esame nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 



[1] Decreto legge 16 agosto 2006. Si segnala che il testo del decreto legge è stato modificato nel corso dell’esame presso la Commissione di merito (Commissione agricoltura – sedute del 20 e 21 settembre 2006). V. stampato AC. 1610-A.

[2] Con pareri motivati del 28 giugno 2006.

[3] Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979.

[4] Il blocco dell’approvazione dei nuovi PSR regionali - che dovrebbero essere vigenti a partire dal 1º gennaio 2007 - comporterebbe la mancata corresponsione di circa 8,3 miliardi di euro di risorse comunitarie a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per i prossimi sette anni.

[5] Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Il testo è stato da ultimo modificato dal DPR 120/2003.

[6] Il testo precisa che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (“Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”). In particolare, con tali norme gli Stati membri vengono impegnati sia a adottare le opportune misure per evitare nelle Zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie sia a disporre le necessarie misure compensative in presenza di piani o di progetti comunque adottati nei predetti siti (“per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”) pure in presenza di valutazioni negative sotto il profilo della conservazione degli habitat.

[7] Il testo fa riferimento agli articoli 5 e 6 del DPR 357/1997, in base ai quali gli atti di pianificazione territoriale nelle Zone speciali di conservazione vanno preceduti da appositi studi sui loro possibili effetti in relazione alle finalità conservative previste dalla disciplina vigente; tali studi devono essere verificati dalle autorità pubbliche competenti ai fini del rilascio dell'approvazione definitiva del piano.

[8] Scariche di corrente elettrica.

[9] Tale riferimento è contenuto nell’articolo 3 del DPR 357/1997, norma espressamente richiamata dall’articolo 2, comma 2, in esame.

[10] Le entrate dell’Istituto sono costituite, oltre che dal contributo ordinario proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da trasferimenti correnti provenienti da altri organismi statali, dalle regioni, dalle province, dai comuni, nonché da enti e associazioni del settore pubblico e privato, sia centrali che locali, di solito collegati ad attività di collaborazione scientifica e tecnica effettuata in seguito ad accordi e convenzioni.

[11] Articolo 19-bis della legge 157/1992.

[12] Direttiva 79/409/CEE.