Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: A.C. 626 ed abb.: GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PROVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE (testo unificato)
Riferimenti:
AC n. 626/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 13
Data: 05/12/2006
Descrittori:
DETENUTI   DIFENSORE CIVICO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

626

Titolo breve:

 

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Mascia

Gruppo:

RC-SE

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Scheda di analisi n. 13

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLI 1, 5, 6 e 8. 3

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. 3

ARTICOLO 15, commi 1 e 2. 7

Copertura finanziaria.. 7

 


 

PREMESSA

 

 

La proposta di legge in esame è volta all’istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e costituisce un testo unificato di proposte di iniziativa parlamentare[1]; tali proposte riprendono iniziative legislative svolte nel corso della XIV legislatura, sulle quali la Commissione bilancio ha più volte espresso il proprio parere[2].

Il provvedimento, in quanto di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota si esaminano solamente le disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

(euro)

Disposizione

Voce di spesa

Onere

Articolo 1

Indennità presidente e membri

1.300.000

Articolo 5, comma 3

Spese per il personale

1.650.000

Articolo 5, comma 5

Spese di funzionamento

900.000

Articolo 6

Consulenti

300.000

Articolo 8

Spese per compiti del Garante

600.000

TOTALE

4.750.000

 


 

ARTICOLI 1, 5, 6 e 8

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Le norme dettano le seguenti disposizioni:

·        è istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, denominato “Garante dei diritti”, autorità autonoma e indipendente, consistente in un collegio composto dal presidente[3] e da quattro membri eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati.

La durata della carica è di quattro anni con possibilità di conferma per una sola volta (articolo 1, commi da 1 a 3). Il presidente e i membri del Garante, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in servizio, sono collocati fuori ruolo; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni[4]: il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito (articolo 1, comma 3-bis).

La determinazione delle indennità spettanti al presidente e ai membri, da stabilirsi nell’ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.300.000 euro a decorrere dal 2007, è rimandata a un regolamento[5] (articolo 1, comma 4);

·        è istituito, alle dipendenze del Garante dei diritti, un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza (articolo 5, comma 1). L’organico dell’ufficio, costituito da non più di cinquanta unità, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Garante (articolo 5, comma 2). Per tale personale è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro a decorrere dal 2007 (articolo 5, comma 3). Le spese di funzionamento dell’ufficio, per le quali si autorizza una somma di 900.000 euro a decorrere dal 2007, sono poste a carico di un apposito fondo[6]; il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti (articolo 5, commi 4 e 5);

·        si dispone che il Garante può avvalersi di consulenti, quando richiesto dalla natura tecnica o dalla delicatezza delle questioni da valutare, i quali saranno remunerati in base alle vigenti tariffe professionali, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dal 2007 (articolo 6, comma 1). Si prevede, altresì, che il Garante possa avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione (articolo 6, comma 2);

·        si dispone il Garante svolga una serie di attività connesse all’esercizio della funzione di garanzia delle persone private della libertà personale, tra le quali:

-        l’esercizio della vigilanza diretta ad assicurare la conformità delle modalità di restrizione della libertà personale alle norme nazionali ed internazionali vigenti (articolo 8, comma 1, lettera a));

-        la verifica dell’idoneità delle strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione o attenuazione della libertà delle persone alla salvaguardia della dignità e al rispetto dei diritti fondamentali delle medesime (articolo 8, comma 1, lettera c));

-        lo svolgimento di visite nei luoghi di restrizione (articolo 8, commi 2 e 3).

Per l’attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dal 2007 (articolo 8, comma 4).

 

Come segnalato in premessa, il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Su tale aspetto appare tuttavia utile riepilogare i dati presenti nella relazione tecnica fornita, su richiesta della Commissione bilancio[7], a corredo dell’A.C. 411 della XIV legislatura che costituisce, nella sua ultima formulazione, un testo unificato di proposte di iniziativa parlamentare analogo – anche se con alcune differenze - al testo del provvedimento ora in esame.

 

Voce di spesa

Onere

Trattamento economico annuo Presidente e membri

2.560.732

Oneri per l’istituzione dell’ufficio del Garante:

 

locazione immobile

240.000

mobili, arredi, attrezzature (una tantum)

150.000

oneri accessori, manutenzione, custodia

200.000

funzionamento

100.000

Oneri stipendiali personale *

1.259.621,64 [8]

Consulenze

300.000

Spese per i compiti del Garante

100.000

TOTALE

3.650.732

* La relazione tecnica precisava che tale onere veniva esposto “ai soli fini conoscitivi” e non era pertanto computato tra gli oneri connessi all’attuazione del provvedimento.

 

 

Al riguardo si osserva quanto segue:

·         con riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, relativo alle indennità del presidente e dei membri del Garante, pur considerato che la norma configura l’onere - 1.300.000 euro a decorrere dal 2007 - come limite di spesa, appare opportuno acquisire dal Governo gli elementi sottesi alla quantificazione dell’onere medesimo, al fine di una verifica dell’adeguatezza delle risorse rispetto alle finalità indicate dalla norma;

·         analoga indicazione degli elementi di quantificazione appare opportuna con riferimento alle disposizioni dell’articolo 5, relativo agli oneri per il personale dell’ufficio del Garante e per il funzionamento dello stesso – rispettivamente ammontanti a 1.650.000 euro e 900.000 euro, a decorrere dal 2007 – configurati anch’essi come limiti di spesa;

·         con riferimento alle disposizioni dell’articolo 6, che prevede la possibilità per il Garante di avvalersi di consulenze, pur tenuto conto del fatto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, appare necessario, come per le norme che precedono, che il Governo fornisca gli elementi sottesi alla quantificazione dello stesso; ciò anche al fine di apprezzare se gli oneri eventualmente correlati ai contributi forniti dai soggetti individuati dal comma 2 siano da considerarsi ricompresi nel limite di spesa stabilito per i consulenti. Inoltre, appare necessario un chiarimento circa la compatibilità della spesa in esame rispetto ai limiti alla spesa per consulenze posti dalle ultime leggi finanziarie.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) dispone che per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L’articolo 1, comma 9 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), come modificato dal decreto-legge n. 223/2006, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2006, la spesa in questione non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

·         non si hanno, infine, osservazioni da formulare in relazione all’articolo 8, concernente i compiti del Garante, atteso che la norma configura l’onere - 600.000 euro a decorrere dal 2007 - come limite di spesa.

 

ARTICOLO 15, commi 1 e 2

Copertura finanziaria

La norma, al comma 1, prevede che all’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 4.750.000 a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008 di competenza del Ministero dell’interno.

Il comma 2 prevede invece il monitoraggio, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, degli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

 

Al riguardo, si segnala in primo luogo che l’onere complessivo alla cui copertura si provvede coincide nell’ammontare con la somma delle autorizzazioni previste agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1 e 2, 5, comma 5, 6, comma 1 e 8, comma 4. Va peraltro ricordato che trattandosi di oneri qualificati esplicitamente come limiti di spesa, ai sensi della normativa contabile vigente, alla clausola di copertura non dovrebbe necessariamente accompagnarsi una clausola di salvaguardia quale deve intendersi quella prevista al comma 2 dell’articolo in esame. Tale clausola si limita a prevedere il monitoraggio da parte del Ministro dell’economia e delle finanze degli effetti prodotti in sede di applicazione del provvedimento, eventualmente anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Il predetto articolo dispone che qualora nel corso dell’attuazione delle leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la predetta procedura allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal DPEF e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Peraltro, ancorché non necessaria, la clausola sembra rispondere a finalità cautelative a fronte di esigenze finanziarie connesse allo svolgimento dell’attività del Garante che dovessero eccedere i tetti di spesa indicati.

Con riferimento alla clausola di copertura di cui al comma 1, va osservato che la stessa fa riferimento alle proiezioni relative agli anni 2007 e 2008 di quote parte delle risorse del fondo speciale di parte corrente per l’anno in corso. Occorre in proposito valutare se, trattandosi di un provvedimento in corso di esame in prima lettura alla Camera, lo stesso possa essere approvato in via definitiva entro l’anno in corso. Nel caso in cui ciò non dovesse risultare possibile, si segnala l’eventualità di aggiornare la clausola di copertura facendo riferimento ai fondi speciali di parte corrente relativi al triennio 2007-2009.

In ogni caso, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno di cui si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.

 



[1] A.C. 626 Mazzoni, A.C. 1090 Mascia ed altri e A.C. 1441 Boato.

[2] Le proposte di cui trattasi (A.C. 411, Pisapia ed altri, A.C. 3229 Mazzoni e A.C. 3344 Finocchiaro ed altri) confluirono nel testo unificato A.C. 411 e abb.-A, sul quale il 20 ottobre 2005 la Commissione Affari costituzionali ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea, dove l’esame si è limitato alla discussione sulle linee generali (seduta del 27 ottobre 2005). Sulle varie formulazioni del testo unificato in questione la Commissione bilancio ha più volte espresso il proprio parere, talvolta rilevando profili problematici concernenti la copertura degli oneri finanziari; in particolare al Commissione ha espresso parere contrario nella seduta dell’8 febbraio 2005, favorevole con condizioni nella seduta del 25 maggio 2005; contrario nella seduta del 27 luglio 2005 e, in riferimento ad una ulteriore formulazione approvata dalla Commissione di merito, parere favorevole con condizione (all’Assemblea) nella seduta dell’8 novembre 2005.

[3] Nominato d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

[4] Ai sensi dell’articolo 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

[5] Di cui all’articolo 5, comma 6 del provvedimento in esame.

[6] Stanziato nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita u.p.b. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[7] Seduta del 4 marzo 2004. La relazione tecnica che di seguito si riporta è quella trasmessa il 24 gennaio 2005.

[8] In particolare, la relazione tecnica forniva, con riferimento, si rammenta, a 40 unità di personale, in luogo delle 50 unità previste dal provvedimento in esame, il seguente quadro riepilogativo degli oneri:

 

Qualifica

Unità

Lordo annuo dipendente

Oneri a carico della pa

Onere totale

C3

1

29.581,49

11.189,91

40.771,40

C2

3

80.235,41

30.311,06

110.546,47

C1

13

318.967,70

120.357,27

439.324,97

B3

11

243.831,67

91.857,65

335.689,32

B2

8

165.918,31

62.435,43

228.353,74

B1

2

39.104,70

14.669,36

53.804,06

A1

2

37.388,82

14.042,86

51.431,68

TOTALE

40

915.028,10

344.893,54

1.259.621,64