Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 550 ed abb.: Riqualificazione e recupero dei centri storici (Testo unificato)
Riferimenti:
AC n. 550/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 20
Data: 18/01/2007
Descrittori:
CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI   IMMOBILI ARTISTICI E STORICI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

550

Titolo breve:

 

Riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

BOCCI

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VIII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

Scheda di Analisi n. 20

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 2

Interventi in materia di recupero e valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia   2

ARTICOLO 2, comma 5. 4

Copertura finanziaria.. 4

 

 

 


 

PREMESSA

 

Il progetto di legge in esame costituisce un testo unificato di proposte di legge di origine parlamentare, non corredate pertanto di relazione tecnica. Di seguito si esaminano i profili finanziari delle disposizioni in esso contenute.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 e 2

Interventi in materia di recupero e valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia

Le norme al fine di promuovere lo sviluppo e rimuovere squilibri economici e sociali di determinati territori, prevedono che lo Stato favorisce gli interventi finalizzati al recupero e e alla valorizzazione dei centri storici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.

Detti comuni possono individuare zone di particolare pregio dal punto di vista architettonico e culturale, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

Viene altresì disposta l’istituzione di un Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia, le cui risorse sono destinate a finanziare i predetti interventi.

In particolare, gli interventi finanziati anche a valere delle risorse del fondo possono riguardare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3:

-          il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati;

-          la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

-          la manutenzione straordinaria dei beni pubblici da parte degli enti locali;

-          il miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;

-          il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

Le norme dispongono inoltre che, con decreto ministeriale, siano individuati i parametri in base ai quali assegnare ai centri storici dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti il marchio di “borghi antichi d’Italia”. L’assegnazione del marchio non comporta il riconoscimento dell’interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree site nei comuni interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

La dotazione del Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia è stabilita, in base al comma 4 dell’articolo 2, in misura pari a 25 mln per ciascuno degli anni 2007-2009; a decorrere dal 2010 al relativo finanziamento si provvede mediante legge finanziaria.

Annualmente, con decreto ministeriale, è emanato un bando di gara per provvedere al riparto delle risorse del fondo. In proposito è specificato che il 50% del relativo ammontare è riservato ai comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti; il restante 50% è ripartito in base ai criteri stabiliti nel citato decreto, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal decreto stesso. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, il decreto stabilisce adeguati meccanismi di controllo dei progetti e degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici.

La copertura degli oneri recati dal provvedimento, pari a 25 mln annui per il triennio 2007-2009, è disposta a valere sulle disponibilità recate dal Fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo – che:

·         fatta salva la dotazione del Fondo, agli eventuali ulteriori finanziamenti degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, gli enti interessati facciano fronte nell’ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente e senza quindi ulteriori oneri per la finanza pubblica;

·         tutte le spese finanziate a valere sul fondo istituito dalle norme siano di natura capitale.

Si segnala infatti che la finalità miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei servizi urbani, prevista dall’art. 1, comma 3, potrebbe comprendere spese di parte corrente, che comporterebbero una dequalificazione della spesa in quanto coperte con risorse di natura capitale;

·         alle attività di controllo dei progetti e degli interventi di riqualificazione e di recupero – che saranno indicate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 3 -  le amministrazioni interessate possano far fronte nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già ad esse attribuite in base alla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2, comma 5

Copertura finanziaria

 

La norma pone l’onere derivante dall’istituzione del Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a carico dell’accantonamento di parte capitale del Fondo speciale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2007-2009.

A decorrere dall’anno 2010, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, vale a dire mediante il finanziamento nella tabella D allegata alla legge finanziaria.

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitaledi competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, si osserva che questo, sebbene non sia prevista un’apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

In proposito, come già rilevato in sede di verifica della quantificazione degli oneri, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine al carattere di spesa in conto capitale di tutti gli interventi previsti dal provvedimento, al fine di evitare una dequalificazione della spesa.

Per quanto concerne il rinvio alla tabella D allegata alla legge finanziaria, a decorrere dall’anno 2010 sembra opportuno che il Governo confermi che la tipologia di interventi contenuti nella proposta di legge presentino le caratteristiche per essere rifinanziati mediante ricorso alla tabella D.

Si ricorda infatti che tale tabella può recare il rifinanziamento per un anno degli stanziamenti di spesa relativi a norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

 

In proposito si segnala che l’articolo 2 della proposta di legge C. 5470-A prevedeva, con finalità analoghe a quelle delle presente proposta di legge, l’istituzione di un Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia. Per il predetto Fondo si prevedeva un rifinanziamento in Tabella D. Sulla proposta di legge la Commissione bilancio aveva espresso un parere di nulla osta in data 14 luglio 2005.