Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 528: Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Riferimenti:
AC n. 528/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 22
Data: 08/02/2007
Descrittori:
DETENUTI   DONNE
FIGLI   MINORI
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 528

 

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 22 – 8 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

528

Titolo breve:

 

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

II Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Balducci

Gruppo:

Verdi

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla II Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Scheda di analisi n. 22

 

 


 

 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLI da 2 a 6. 2

Possibilità di scontare la pena in case-famiglia protette per detenute con figli minori2

 


PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni volte a permettere che le detenute madri di figli minori possano scontare la pena in apposite strutture, le case famiglia protette, di cui si prevede la realizzazione.

Si rammenta che nel corso della XIV legislatura era stato iniziato l’esame, da parte della V Commissione, di un provvedimento[1] i cui articoli da 1 a 5 sostanzialmente riproducono il testo del provvedimento in esame. La V Commissione, in tale occasione, aveva richiesto la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 3 della legge n. 468/1978.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 2 a 6

Possibilità di scontare la pena in case-famiglia protette per detenute con figli minori

Normativa vigente. La legge 354/1975[2] prevede che alle detenute madri sia consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e che, per la loro cura e assistenza, l'Amministrazione penitenziaria debba organizzare appositi asili nido[3].

La legge 8 marzo 2001, n. 40, ha previsto la possibilità che siano adottate misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Si è così inteso ampliare la possibilità per le madri condannate o detenute di assicurare ai figli un’assistenza in un vero ambiente familiare, estendendo, in particolare, l'ambito di operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione pena e della detenzione domiciliare. A tal fine sono stati introdotti due nuovi istituti: l’assistenza all’esterno dei figli minori e la detenzione domiciliare speciale[4].

Peraltro le statistiche penitenziarie testimoniano come i limiti applicativi previsti dalla legge abbiano nei fatti impedito una larga concessione dei benefici introdotti dalla legislazione sulle detenute madri. L’intervento in esame è, quindi, anzitutto volto alla rimozione di quelle limitazioni normative che – come recita la relazione illustrativa della proposta di legge – “hanno tagliato fuori (dai benefici) un numero di detenute numericamente rilevante, lasciando la situazione del tutto inalterata”.

 

Le norme dispongono, tra l’altro:

·        la possibilità di disporre la custodia cautelare presso case famiglia protette quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni[5] (articolo 2);

·        la realizzazione, fuori dagli istituti penitenziari, di case famiglia protette dove possano espiare la pena le madri di prole di età non superiore a dieci anni, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole. Tali strutture devono essere organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori (articolo 5).

Con decreto del Ministro della giustizia viene definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette che deve ispirarsi ai seguenti criteri: presenza di personale specializzato in materia di infanzia; prevalenza del trattamento e della salute; formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture; previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell’interesse del minore e del rapporto genitore figlio; previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

·        al fine della concreta applicazione delle norme descritte viene affidata al Ministro della giustizia, di concerto con gli enti locali interessati, l’individuazione delle strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni, nonché la fissazione delle modalità e dei criteri per il reperimento del personale da destinare ad esse (articolo 6);

·        una modifica dell’ordinamento penitenziario[6] prevede infine che, in caso di ricovero del minore, la madre debba essere autorizzata ad accompagnare il figlio e a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il tempo necessario (articolo 3).

 

Al riguardo appare necessario che siano forniti gli elementi atti a determinare la quantificazione dei costi da sostenere per il riconoscimento dei diritti previsti dal provvedimento (in relazione alla platea dei soggetti potenzialmente interessati), nonché l’entità degli eventuali risparmi derivanti da un possibile minore ricorso ai servizi erogati in base alla normativa vigente[7].

 



[1] Si veda in proposito la seduta dell’11 gennaio 2006 nel corso della quale era stato esaminato, in sede consultiva, l’AC. 6006 recante misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

[2] Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[3] Articolo 11, comma 9.

[4] Modificando la legge 354/1975 mediante l’introduzione degli articoli 21-bis e 47-quinquies.

[5] La norma modifica gli articoli 275 e 285 del codice di procedura penale.

[6] Recato dalla già citata legge 26 luglio 1975, n. 354. Le modifiche sono disposte introducendo l’articolo 30-quinquies.

[7] Quali, ad esempio, gli asili nido organizzati dall’amministrazione penitenziaria a norma dell’articolo 11, comma 9 della citata legge n. 354/1975.