Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Istituzione in Foggia di sezioni staccate della corte d'appello di Bari e della corte di assise d'appello di Bari nonché del tribunale per i minorenni (testo unificato)
Riferimenti:
AC n. 506/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 31
Data: 24/04/2007
Descrittori:
FOGGIA, FOGGIA - Prov, PUGLIA   ISTITUZIONE DI SEDI E UFFICI GIUDIZIARI
SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI     
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 506 e abb.

 

Istituzione in Foggia di sezioni staccate della corte d’appello di Bari e della corte di assise d’appello di Bari nonché del tribunale per i minorenni

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 31 – 24 aprile 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

506 e abb.

Titolo breve:

 

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d’appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assiste d’appello di Bari e del tribunale per i minorenni

 

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

 

II Commissione

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Leone

Gruppo:

FI

 

Relazione tecnica:

Non presente

 

 

Assegnazione

 

 

Destinatario:

 

alla II Commissione                               in sede referente

 

 

Oggetto:

nuovo testo

 

 

 

Scheda di analisi n. 31

 


INDICE

ARTICOLI da 1 a 6. 2

Istituzione degli uffici giudiziari di Foggia.. 2

ARTICOLO 5-bis. 4

Copertura finanziaria.. 4


PREMESSA

 

La proposta di legge[1] in esame prevede l’istituzione, a Foggia, di una sezione staccata della Corte d’appello di Bari, di una sezione staccata della Corte d’assise d’appello di Bari e del tribunale dei minorenni.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Di seguito vengono esaminate le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

PROSPETTO DEGLI ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

 

2007

2008

2009

Art. 5-bis, comma 1, istituzione e avviamento delle sezioni staccate

2.500.000

-

-

Art. 5-bis, comma 2, istituzione del tribunale dei minori e funzionamento a regime dei nuovi uffici giudiziari

-

20.000.000

20.000.000

 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 6

Istituzione degli uffici giudiziari di Foggia

Le norme prevedono la istituzione, a Foggia, di una sezione staccata della corte d'appello di Bari e di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari (articolo 1).

Le sezioni staccate avranno giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e Lucera. La corte d’appello di Bari conserva la giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Bari e Trani.

Si rammenta che nel corso della XIV legislatura è stata approvata la legge 25 luglio 2005, n. 150[2] la quale, all’articolo 2, comma 34, ha previsto la istituzione, in Bolzano, di una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano. La relazione tecnica allegata al provvedimento prevedeva oneri di entità trascurabile e fronteggiabili con le disponibilità dei fondi ordinari di bilancio del Ministero della giustizia.

A Foggia è altresì istituito, a decorrere dal 2008, il tribunale per i minorenni (articolo 2).

E’ conseguentemente disposta l’autorizzazione alla variazione delle tabelle A[3] e B[4] annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni (articolo 3).

Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici e a determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 5-bis (articolo 5).

Per consentire l’istituzione e l’avvio delle attività delle sezioni staccate, di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2007. Per l’istituzione del tribunale dei minori e per il funzionamento a regime degli uffici giudiziari di Foggia istituiti dalle norme in esame è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 (articolo 5-bis).

E’ infine stabilito che gli affari civili e penali[5] pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza dei nuovi uffici giudiziari previsti dalle norme in esame, sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici a partire dalla data della loro istituzione.

 

Al riguardo occorre che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione volti a suffragare la congruità della spesa prevista dal provvedimento in esame per l’istituzione, l’avvio delle attività e  il funzionamento dei nuovi uffici giudiziari di Foggia. Andrebbero, inoltre, forniti dati volti a verificare i profili finanziari connessi alla ridefinizione delle competenze degli uffici giudiziari di Bari, nonché l’effetto complessivamente conseguibile da detta ristrutturazione.

Nell’ambito di tali dati ed elementi informativi andrebbe peraltro precisata la natura degli oneri da sostenere al fine di verificarne la compatibilità sia con la fissazione di un limite di spesa sia con l’articolazione temporale prevista dal testo in esame.

Si rileva peraltro che la definizione, anche in via di ipotesi, delle dotazioni organiche degli istituendi uffici costituisce uno degli elementi indispensabili  al fine di una verifica dell’equilibrio finanziario del provvedimento e che tale elemento, stante l’attuale formulazione dell’articolo 5, non risulta conoscibile con ragionevole certezza, dal momento che la definizione di dette dotazioni è demandata ad un provvedimento da emanare successivamente all’approvazione della proposta di legge.

 

ARTICOLO 5-bis

Copertura finanziaria

La norma prevede che per l’istituzione e l’avvio delle attività della sezione staccata della corte di appello di Bari e della sezione staccata della corte di assise di appello di Bari è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2007. La medesima disposizione autorizza inoltre, per il funzionamento delle sezioni di cui all’articolo 1 e per l’istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni di Foggia, la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro per un importo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2007 e quello relativo al Ministero della solidarietà sociale per un importo di un milione di euro per l’anno 2007 e venti milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. 

 

Al riguardo,si rileva che gli accantonamenti utilizzati presentano le necessarie disponibilità. Si segnala comunque la necessità di inserire la disposizione in base alla quale il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



[1] Frutto dell’abbinamento delle seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare: AC 506 Antonio Pepe, AC 537 Di Gioia, AC 1944 Bordo e AC 1934 Folena.

[2] Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.

[3] Che indica il numero delle sedi delle Corti di Appello, dei tribunali e delle Preture della Repubblica.

[4] Che specifica le circoscrizioni territoriali delle Preture, distinte per Corti di Appello e per Tribunali.

[5] Salvo alcune eccezioni espressamente indicate.