Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: D.L. 248/2007: proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
Riferimenti:
AC n. 3324/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 135
Data: 10/01/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3324

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

e disposizioni urgenti in materia finanziaria

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 248/2007)

 

 

 

 

 

N. 135 – 10 gennaio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3324

Titolo breve:

 

Proroga di termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria (D.L. n. 248 del 2007)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissioni di merito:

 

I e V riunite

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Angelo Piazza per la I e Piro per la V

Gruppo:

rispettivamente Soc. Rad RNP e PD

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

 

Nota di verifica n. 135

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 8

Proroga autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali.8

ARTICOLO 2. 10

Proroga di termini in materia di difesa.. 10

ARTICOLO 4. 12

Incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali12

ARTICOLO 5. 13

Proroga di termini in materia di beni e attività culturali13

ARTICOLO 7. 14

Disposizioni in materia di lavoro non regolare. 14

ARTICOLO 8. 16

Tariffe per le prestazioni sanitarie. 16

ARTICOLO 9. 17

Proroghe e disposizioni in materia di farmaci17

ARTICOLO 10. 18

Finanziamento della Fondazione IME. 18

ARTICOLO 11. 18

Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare. 18

ARTICOLO 12. 19

Personale delle Università.. 19

ARTICOLO 13. 22

Termini per la conferma di ricercatori22

ARTICOLO 14. 23

Proroga dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari23

ARTICOLO 15. 24

Disposizioni in materia di arbitrati24

ARTICOLO 17, comma 1. 25

Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. 25

ARTICOLO 17, comma 2. 26

Indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario.. 26

ARTICOLO 18. 26

Disposizioni in materia di concessioni di gestioni aeroportuali26

ARTICOLO 21. 27

Utilizzabilità delle risorse da parte dell’ENAC.27

ARTICOLO 23. 28

Rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II”. 28

ARTICOLO 24, commi 1 e 2. 29

Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale  29

ARTICOLO 24, commi 3 e 4. 31

Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero della salute. 31

ARTICOLO 26, comma 1. 32

Proroga di termini per la liquidazione di consorzi agrari32

ARTICOLO 26, comma 2. 33

Proroga del Fondo di rotazione per la meccanizzazione in agricoltura.. 33

ARTICOLO 26, comma 3. 34

Commissario straordinario per le emergenze zootecniche. 34

ARTICOLO 26, comma 4. 35

Garanzie a carico dello Stato per cooperative agricole insolventi35

ARTICOLO 26, comma 5. 37

Personale dei consorzi agrari collocato in mobilità collettiva.. 37

ARTICOLO 26, comma 6. 38

Proroga del piano di rientro per gli Enti irrigui38

ARTICOLO 26, comma 7. 40

Fondo per le crisi di mercato.. 40

ARTICOLO 27. 42

Consorzi di bonifica.. 42

ARTICOLO 28. 43

Proroga del termine per il riordino dell’Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.43

ARTICOLO 29. 44

Incentivi per la rottamazione o la sostituzione di autoveicoli inquinanti44

Commi 1 e 2. 46

Contributo alla rottamazione senza sostituzione e agli oneri di trasporto pubblico   46

Comma 3. 49

Proroga degli incentivi alla sostituzione delle autovetture. 49

Comma 4. 54

Incentivi per il rinnovo del parco autocarri54

Comma 7. 55

Disapplicazione del limite all’utilizzo dei crediti d’imposta.. 55

Commi 8-10. 55

Agevolazioni per l’installazione di impianti a GPL e a metano.. 55

Comma 11. 56

Modifiche alla dotazione del fondo per la competitività e lo sviluppo.. 56

ARTICOLO 30. 57

Proroga di termini in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.57

ARTICOLO 31. 58

Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza.. 58

ARTICOLO 32. 59

Proroga per emissioni da impianti59

ARTICOLO 33. 60

Disposizioni in materia di rifiuti60

ARTICOLO 34,63

Contrasto al terrorismo internazionale. 63

ARTICOLO 36. 64

Disposizioni in materia di riscossione. 64

ARTICOLO 37. 68

Abolizione della tassa sui contratti di borsa.. 68

ARTICOLO 38. 70

Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale. 70

ARTICOLO 39. 72

Proroghe in materia televisiva.. 72

ARTICOLO 40. 74

Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali74

ARTICOLO 43. 75

Accantonamenti a valere sulle entrate da TFR.. 75

ARTICOLO 44. 77

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche. 77

ARTICOLO 45. 79

Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche. 79

ARTICOLO 46. 80

Disposizioni in materia di inabili80

ARTICOLO 47. 80

Proroga di contributi statali per il finanziamento di interventi di tutela ambientale e per i beni culturali80

ARTICOLO 48. 82

Utilizzo delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato   82

ARTICOLO 49. 82

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali82

ARTICOLO 50, commi 1 e 2. 83

Interventi sul patrimonio culturale ebraico in Italia.. 83

ARTICOLO 50, commi 3-7. 84

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali84

ARTICOLO 51. 84

Disposizioni in materia di versamento del TFR all’INPS. 84

ANALISI dei PROFILI di COPERTURA FINANZIARIA.. 86

ARTICOLO 1, comma 2. 86

Istituzione del programma “Missioni militari di pace” nello stato di previsione del Ministero della difesa.. 86

ARTICOLO 4. 87

Proroga dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico   87

ARTICOLO 10, comma 2. 87

Clausola di copertura.. 87

ARTICOLO 16, comma 1, lettera b)88

ARTICOLO 24, comma 2. 88

Clausola di copertura.. 88

ARTICOLO 24, comma 4. 89

Clausola di copertura.. 89

ARTICOLO 26, comma 1, ultimo periodo.89

Clausola di invarianza finanziaria.. 89

ARTICOLO 26, comma 3. 89

Clausola di copertura.. 89

ARTICOLO 26, comma 4. 90

ARTICOLO 26, comma 7. 91

ARTICOLO 29. 92

ARTICOLO 36, commi 1 e 2. 93

ARTICOLO 37, comma 1. 93

ARTICOLO 38, comma 1. 94

ARTICOLO 39, comma 1. 94

ARTICOLO 40, comma 4. 95

ARTICOLO 46, comma 1, capoverso 1-quinquies.. 96

Clausola di copertura.. 96

ARTICOLO 47, comma 3. 97

Clausola di copertura.. 97

ARTICOLO 50, comma 1 e 2. 98

Clausola di copertura.. 98

ARTICOLO 50, commi  5 e 7. 99

Clausola di copertura.. 99


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame non reca, con riferimento alle disposizioni che comportano oneri e a quelle dotate di apposita copertura, un quadro riepilogativo degli effetti finanziari. Inoltre, considerata la rilevante incidenza di molte disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, andrebbe distintamente indicato l’impatto delle norme anche sui predetti saldi.

Tali elementi appaiono necessari per consentire il puntuale riscontro sia dell’effettivo rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria sia della compensatività delle misure contenute nel provvedimento ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento. Tale riscontro assume particolare rilevanza alla luce dei possibili effetti finanziari di alcune disposizioni, segnalati nell’ambito della presente nota e non distintamente evidenziati dalla relazione tecnica (si vedano, fra l’altro, le schede riferite agli articoli 29 e 43), nonché alla luce della mancata indicazione nel testo del decreto legge di clausole di copertura finanziaria di disposizioni rispetto alle quali la relazione tecnica quantifica, invece, effetti onerosi (si vedano, in particolare, le schede riferite agli articoli 29, 37 e 38)

Si ricorda che in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004([1]), le relazioni tecniche devono dimostrare – come ribadito nella più recente direttiva del 6 giugno 2006 – l’equilibrio di copertura con riguardo ai tre saldi di finanza pubblica. In particolare, apposite sezioni delle relazioni tecniche dovrebbero esporre il quadro complessivo degli effetti finanziari delle misure proposte, con riferimenti analitici sia alle quantificazioni attinenti alle singole disposizioni sia agli effetti finanziari netti sui saldi.

 

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica,

le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1

Proroga autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali.

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006[2] ha autorizzato la spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, istituendo a tal fine un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

A valere sulle risorse di tale fondo, il successivo comma 1241 ha disposto la proroga al 31 gennaio 2007 delle autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, autorizzando le amministrazioni competenti a sostenere spese mensili nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre.

Le norme dispongono la proroga al 31 gennaio 2008 delle autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto[3], in scadenza al 31 dicembre 2007, autorizzando a tal fine le amministrazioni competenti a sostenere spese mensili nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell’esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.

Si ricorda in proposito che gli stanziamenti autorizzati per l’anno 2007 dal D.L. 4/2007 ammontano a circa 1.050,55 milioni di euro e quelli autorizzati per il medesimo anno dall’articolo 9 del D.L. 81/2007 ammontano a 26,8 milioni di euro.

Inoltre - allo scopo di consentire la flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 - viene istituito il programma “Missioni militari di pace” nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sul quale confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

Il Ministero della difesa, in relazione alle specifiche esigenze da finanziare, è autorizzato a disporre[4] le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite su detta missione

 

La relazione tecnica, nel sottolineare la necessità per il Ministero della difesa di disporre tempestivamente di risorse per le spese indilazionabili  collegate alle missioni internazionali nelle more dell’emanazione del provvedimento di proroga annuale delle relative autorizzazioni di spesa, riferisce che le immediate necessità riguardano sia il contratto annuale dei trasporti, sia cargo che passeggeri, che il contratto per le assicurazioni.

In particolare:

·        con riferimento ai trasporti, per i quali è previsto l’affidamento a compagnie aeree civili, viene stimato per l’esercizio finanziario 2008 un onere di circa 65 milioni di euro per esigenze di dispiegamento nei vari teatri operativi e di turn over;

·        con riferimento alle coperture assicurative del personale fuori area, che devono essere garantite sin dall’inizio del prossimo esercizio finanziario, l’onere stimato per il 2008 risulta di circa 7 milioni.

Viene precisato che il premio da versare è calcolato sulla base della retribuzione stipendiale del personale, sul capitale assicurato e sul tasso di polizza stabilito dai relativi contratti.

In aggiunta alle predette attività sono da considerare anche le esigenze legate al mantenimento della continuità di intervento nella prosecuzione delle attività di cooperazione civile e militare.

La proroga delle autorizzazioni di spesa al 31 gennaio 2008 risulta necessaria al fine di assicurare che per tali attività le risorse siano disponibili a partire dal 1° gennaio 2008.

 

Al riguardo si rileva che il meccanismo di proroga previsto dalla norma risulta analogo a quello già autorizzato per l’anno 2007 dalla legge finanziaria relativa a tale anno. Va tuttavia considerato che, in base a quanto indicato dalla RT, la proroga prevista dalla norma in esame dovrebbe consentire l’effettuazione di spese che sembrerebbero quantificate sulla base di dati riferiti all’esercizio finanziario 2007 (quali quelle relative alla copertura assicurativa del personale fuori area); ciò pure in assenza della disposizione di proroga per il successivo esercizio delle misure in questione. In proposito appare quindi opportuno acquisire chiarimenti al fine di escludere che possano essere sostenute spese per esigenze che, in caso di mancata proroga delle missioni, potrebbero venir meno.[5].

Si osserva inoltre che il limite di spesa indicato in un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell’esercizio 2007 risulta  inferiore all’altro limite indicato dalla norma, pari a 100 milioni di euro.

 

 

ARTICOLO 2

Proroga di termini in materia di difesa

Le norme dispongono la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni  concernenti il settore della difesa.

In particolare viene modificato l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Tale norma[6] ha autorizzato, dal 2001 al 2007, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale. La modifica prevede che il transito possa essere completato anche nel corso del 2008 (comma 1).

Si rammenta che il termine originariamente previsto per il completamento del transito era il 2005. L’articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273[7], aveva già  prorogato il termine dell’autorizzazione originaria fino al 2007.

La relazione illustrativa precisa  che, nonostante la proroga di due anni, non è risultato ancora possibile ultimare il transito di 22 ufficiali (dei complessivi 149 previsti dalla disposizione), a causa della necessità di raccordare tale transito con il progetto di ulteriore riduzione delle Forze armate in fase avanzata di definizione.

Si autorizza, altresì, il Ministro della difesa, sino all’anno 2012 compreso[8], a modificare annualmente, con apposito decreto, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità. La norma modificata specifica esplicitamente che detta modulazione delle promozioni deve avvenire fermi restando i volumi organici complessivi (comma 2).

Anche il successivo comma 3 proroga dal 2009 al 2012 un regime transitorio[9] durante il quale è possibile modulare le promozioni a scelta al grado superiore a condizione comunque che il numero delle promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo sia contenuto nell’ambito dei limiti previsti dalla legislazione vigente[10].

Infine è prorogato al 31 dicembre 2009 il termine[11] entro il quale le singole unità produttive e industriali della difesa sono soggette a chiusura qualora non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Si proroga parimenti al 31 dicembre 2009[12] il periodo durante il quale l’Agenzia industrie difesa è autorizzata ad assumere, con contratti a tempo determinato di diritto privato, personale tecnico o altamente qualificato, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni di cui al comma 4 appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato sia in relazione alla mancata chiusura di unità produttive incapaci di operare secondo criteri di economica gestione sia in relazione all’autorizzazione generale all’assunzione di personale riconosciuta all’Agenzia, in deroga alle vigenti norme che limitano il ricorso all’impiego di personale a tempo determinato (alle quali sono ascritti effetti di miglioramento sui saldi). Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 4

Incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali

Normativa previgente: l’articolo 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, ha istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

Un apposito decreto, da emanarsi entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, avrebbe disciplinato le modalità  ed i criteri per l’erogazione del contributo.

L’allegato 7, relativo alla legge finanziaria 2007, come definitivamente approvata, assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi a titolo di maggior spesa in conto capitale:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

5,0

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

 

La norma in esame proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine ultimo entro il quale devono essere sostenute le spese ammesse al contributo.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione dell’articolo 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006 non ha avuto alcuna attuazione, non essendo stato ancora emanato il relativo decreto applicativo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rileva che lo slittamento del periodo utile per l’effettuazione delle spese da parte dei gestori di attività commerciali recato dalla norma in esame, sulla base della scansione temporale degli effetti finanziari assegnati alla disposizione originaria, appare suscettibile di determinare un peggioramento dei saldi di cassa per l’esercizio 2010.

 

 

ARTICOLO 5

Proroga di termini in materia di beni e attività culturali

La norma:

·        proroga al 31 dicembre 2008 la durata in carica degli organi di gestione delle Fondazioni operanti nel settore musicale e nelle attività culturali, sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 1);

·        proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2008 il termine per l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi previsti dall’art. 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio[13] e consistenti in servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico che possono essere istituiti nei luoghi di cultura indicati all'articolo 101 del Codice medesimo (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

La relazione illustrativa afferma che la disposizione di cui al comma 1, che dispone una proroga della durata degli organi in scadenza nel corso del 2008, si rende necessaria per esigenze di continuità di gestione in un delicato momento di adeguamento alle nuove norme introdotte dalla legge finanziaria per l’anno 2008.

L’art. 2, commi 389-395, della legge finanziaria 2008 ha introdotto alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche novellando in più parti il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367[14]. In particolare, tali disposizioni prevedono:

·     la riconferma per una sola volta dei componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente;

·     la facoltà dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo di disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico sinfoniche qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora il patrimonio subisca perdite di analoga gravità;

·     il rinnovo per una sola volta della durata dell’incarico dei commissari straordinari a decorrere dal 1° gennaio 2008;

·     la decadenza dei commissari e dei consiglieri che hanno superato il limite del mandato, una volta approvato il bilancio 2007.

La relazione afferma inoltre che la proroga disposta dal comma 2 è stata resa necessaria dalle difficoltà operative connesse alla predisposizione delle gare per l’affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura.

 

Al riguardo appare necessario che sia esclusa l’insorgenza di oneri connessi alla proroga di cui al comma 1, nel caso in cui questa intervenisse su gestioni straordinarie destinate a scadere nel corso dell’anno (le quali, pertanto, sulla base della disposizione in esame, sarebbero prolungate fino al 31 dicembre 2008).

 

 

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di lavoro non regolare

Le norme dispongono:

a)      la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi per l’utilizzo di lavoro irregolare, nel caso in cui la constatazione sia avvenuta nel 2002.

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, si tratta di regolamentare il periodo transitorio tra la vigenza della disciplina recata dal decreto-legge n. 12/2002 e quella recata dal decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 che prevede il trasferimento alle Direzioni provinciali del lavoro della funzione di notificare e irrogare le sanzioni amministrative in caso di constatazione di utilizzo di lavoro non regolare, prima spettante all’Agenzia delle entrate. La regolamentazione del periodo antecedente l’entrata in vigore di tale decreto, con il riconoscimento della competenza dell’Agenzia delle entrate per i provvedimenti relativi anche a violazioni accertate entro il 31.12.2002, è contenuta nella legge n. 247/2007[15], la quale, tuttavia, è entrata in vigore dal 1°.1.2008. Ciò non avrebbe consentito il perfezionamento delle pratiche relative ad accertamenti effettuati nel corso del 2002, dal momento che il termine per la notifica dei relativi provvedimenti sanzionatori, pari a cinque anni, sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 2007 (comma 1);

b)     la proroga al 30 settembre 2008 del termine per la presentazione da parte dei datori di lavoro di un’apposita istanza per regolarizzare lavoratori fino ad un periodo di cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza medesima[16] (comma 2);

c)      la cessazione dell’attività del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare[17] il 31 gennaio 2008 e il passaggio delle sue funzioni e delle relative risorse finanziarie, a decorrere dal 1.2.2008, alla Cabina di regia nazionale di coordinamento[18]  (comma 3);

d)     l’applicazione ai soci lavoratori, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, di trattamenti economici non inferiori a quelli recati dai contratti collettive nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni non appaiono suscettibili di recare effetti finanziari.

Con riferimento alla proroga del termine di presentazione dell’istanza di regolarizzazione dei lavoratori, non si producono maggiori oneri di natura pensionistica dal momento che la misura dei relativi trattamenti pensionistici è proporzionata ai contributi versati[19].

 

 

ARTICOLO 8

Tariffe per le prestazioni sanitarie

La norma, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria, dispone che, nel caso di incrementi in corso d’anno degli importi delle tariffe corrisposte dalle regioni alle strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN, si intende corrispondentemente ridotto il volume delle prestazioni oggetto di remunerazione al fine di mantenere invariato il limite complessivo massimo di remunerazione già fissato, fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi, con oneri a carico delle regioni, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario programmato (commi 1 e 2).

La norma prevede, infine, il differimento al 31 dicembre 2008 del termine per l’adozione del decreto di aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie e il suo aggiornamento triennale (comma 3).

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

La relazione illustrativa precisa che i primi due commi non recano oneri a carico dello Stato ma, anzi, inducono economie in quanto evitano possibili contenziosi legati a modificazioni tariffarie non previste.

 

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di disposizioni suscettibili di favorire il contenimento della spesa sanitaria[20].

 

 

ARTICOLO 9

Proroghe e disposizioni in materia di farmaci

La norma dispone:

a)      la proroga fino al 31 dicembre 2008 della possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci[21], nel rispetto dei risparmi programmati e dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica;

b)     l’obbligo per le aziende farmaceutiche, titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, di comunicare al Ministero della salute e all’AIFA il prezzo massimo con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita(prezzo ex factory), al fine di consentire alle competenti autorità di disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le misure sono dirette a rafforzare gli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa farmaceutica previsti dalla vigente normativa.

 

ARTICOLO 10

Finanziamento della Fondazione IME

La norma autorizza la spesa di 6 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 in favore della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME) per la prosecuzione del progetto internazionale in atto.

Il maggiore onere è coperto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui disposta dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 16/2005[22] per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, diversi da quelli gestiti dall’ANAS.

Come si legge nella relazione illustrativa, il finanziamento in esame è motivato dalla necessità di consentire alla Fondazione IME la prosecuzione del progetto internazionale per la formazione, la ricerca, la condivisione e l’interscambio del patrimonio di conoscenze, per la cura della talassemia e delle malattie ematologiche, ad altissima incidenza epidemiologica nei Paesi del bacino mediterraneo e mediorientale. Il relativo finanziamento è già scaduto e, in assenza del nuovo finanziamento in esame, la Fondazione IME non potrebbe condurre a termine il progetto.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo escluda che la riduzione delle risorse destinate al rispetto degli obblighi finanziari connessi ad alcuni servizi pubblici nel settore della viabilità possa determinare occorrenze finanziarie future a cui bisognerà fare fronte con specifici interventi.

 

 

ARTICOLO 11

Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 356, della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha disposto che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante nella città di Foggia, mantenendo ferme la collocazione dell’Autorità presso il Ministero della salute. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia la medesima disposizione ha autorizzato, a favore del Ministero della salute, un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010.

La normatrasforma, con decorrenza dal 15 gennaio 2008, l”Autorità nazionale per la sicurezza alimentare”, prevista dall’articolo 2, comma 356, della legge finanziaria 2008 come struttura collocata presso il Ministero della salute, in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare” posta sotto la vigilanza del medesimo Ministero.

Viene inoltre precisato che l’Agenzia ha sede in Foggia e che le norme sull’organizzazione, sul funzionamento e sull’amministrazione dell’Agenzia saranno adottate con un DPCM su proposta del ministro della salute con il concerto di quello delle politiche agricole.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si rileva che la norma in esame prevede una nuova configurazione dell’organismo in questione, individuandolo come una struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute ma distinta da quest’ultimo dal punto di vista organizzativo ed amministrativo. Andrebbero quindi quantificati i costi relativi al funzionamento del nuovo organismo ed individuate le risorse finanziarie con cui farvi fronte, in particolare per il funzionamento a regime dell’Agenzia, posto che la legge finanziaria prevede un contributo limitato ad un triennio.

 

ARTICOLO 12

Personale delle Università

Normativa vigente: l’articolo 51, comma 4, della legge 449/1997 prevede che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario.

L’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97[23] ha previsto che, in attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004, ai fini della determinazione del predetto limite del 90%, non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato[24] (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo. Sempre ai fini della determinazione di tale limite (e sempre per l’anno 2004), il medesimo articolo 5 ha previsto l’esclusione di un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L’articolo in questione era corredato da una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica.

La disposizione è stata quindi prorogata al 31 dicembre 2005 dall’articolo 10 del DL n. 266/2004, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 8 del DL n. 273/2005 e al 31 dicembre 2007 dall’art. 1 del DL n. 300/2006.

 

 

La norma dispone:

·    la proroga - fino all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge finanziaria per il 2008 - degli effetti dell’articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, in relazione alla determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge n. 449/1997, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 1).

La legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 428-429) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente, per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessari al sistema delle università. La suddetta dotazione finanziaria,  è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento. L’assegnazione delle suddette risorse è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale, di riequilibrio finanziario tra gli atenei e di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento; l’erogazione delle maggiori risorse agli atenei è subordinata all’adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano;

·    che, in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia[25] e che le università possano bandire i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008 (comma 2).

La norma in esame prevede, tuttavia, che alle procedure concorsuali da indire debbano applicarsi le condizioni previste dall’articolo 1, comma 2-bis, del d.l. n. 7/2005[26] , ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. A differenza della norma citata, si ricorda che la legge n. 210/1998 (articolo 2, comma 1, lett. f) prevede, quale esito della procedura di valutazione comparativa per professore ordinario e associato, che possono essere indicati due idonei. L’effettiva scelta tra questi è poi affidata al consiglio di facoltà;

·    che, per l’anno 2008, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2, terzo comma, della legge n. 38/1980[27] che consentono, per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici l’assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali (comma 3).

 

La relazione tecnica,  con riferimento al comma 1, dopo aver precisato che la norma è volta a prorogare fino al 31.12.2008 la facoltà, per le Università, di escludere talune componenti della spesa per il personale a tempo indeterminato dal calcolo del limite del 90% del Fondo di finanziamento ordinario di cui all’art. 51, comma 4, della legge n. 449/1997, afferma che, trattandosi di una modalità di calcolo che lascia invariata l’entità del Fondo, non ne conseguono oneri.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la proroga è neutra sotto il profilo finanziario in quanto si limita a disporre che, in attesa della definizione e attuazione della disciplina relativa al reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, si continua a fare ricorso alla disciplina vigente.

 

Al riguardo, nonostante quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, si ribadiscono le considerazioni già formulate in occasione dell’adozione, negli anni precedenti, di norme analoghe: infatti le disposizioni in esame si configurano come un allentamento di norme di presidio volte al contenimento degli oneri di personale delle università, con possibili effetti sulla dinamica della spesa in questione.

 

ARTICOLO 13

Termini per la conferma di ricercatori

La norma stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola dell’economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, si applica il termine per il giudizio di conferma cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del DPR n. 382/1980[28]. Specifica, inoltre, che i predetti ricercatori hanno la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

L’art. 31, primo comma, del DPR n. 382/1980 stabilisce che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall’immissione in ruolo, siano sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale la cui composizione è disciplinata dal comma medesimo.

L’art. 19, comma 15, della legge n. 448/2001 stabilisce, tra l’altro, che la Scuola superiore dell’economia e delle finanze può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria; l’assegnazione degli incarichi in questione deve avvenire nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo del personale docente con incarico non temporaneo, fissata in trenta unità dall’art. 5, comma 5, del DM n. 301/2000. Tali ricercatori sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

La relazione illustrativa afferma che la disposizione è finalizzata a consentire la proroga al 31 dicembre 2009 del termine relativo alle procedure concorsuali previste dal decreto ministeriale n. 301 del 28 settembre 2001[29], del Ministro delle finanze, salvaguardando, comunque, la facoltà dei ricercatori abilitati a concorrere alle stesse, di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti in merito alla portata applicativa della norma al fine di valutarne gli eventuali  effetti finanziari. In particolare, andrebbe chiarito se la partecipazione alle procedure di trasferimento ordinarie possa determinare conseguenze onerose anche con riguardo a possibili diversi trattamenti retributivi.

Si rileva, inoltre, che quanto affermato dalla relazione illustrativa in merito al termine del 31 dicembre 2009 non trova corrispondenza nel testo della disposizione in esame.

 

 

ARTICOLO 14

Proroga dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari

La norma stabilisce che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma[30], sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa chiarisce che il numero degli interessati è pari a circa 1.200 unità. L’apporto di tale categoria di magistrati è definito, dalla relazione stessa, assolutamente indispensabile tenuto conto delle attuali vacanze di organico. La norma non comporterebbe spese in quanto i compensi, definiti modesti dalla relazione illustrativa, sono già dotati di copertura finanziaria.

 

Al riguardo si osserva che la norma dispone l’utilizzo di un contingente aggiuntivo di personale cui spettano le indennità e gli altri diritti attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario[31]. Appare, pertanto, necessario che siano forniti gli elementi quantitativi volti a definire l’entità dell’onere da sostenere e a confermare l’effettiva sussistenza di disponibilità non altrimenti utilizzate nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e preordinati alle medesime finalità.

 

 

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di arbitrati

La norma stabilisce che le disposizioni introdotte nella legge finanziaria 2008[32] al fine di limitare il ricorso ad arbitrati da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008 anziché dal 1° gennaio 2008.

 

La relazione tecnica non considera la norma. Si rammenta altresì che la relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria non quantificava effetti in relazione alle norme la cui efficacia è posposta di 6 mesi dall’articolo in esame. L’ assenza di effetti è presumibilmente riconducibile a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 22, della legge n. 244/2007[33], il quale dispone che i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione della limitazione del ricorso ad arbitrati siano accertati annualmente ai fini di una loro riassegnazione al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

 

Al riguardo, pur rilevando che la proroga della norma non appare suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli effetti delle disposizioni ora prorogate non erano scontati sui saldi, si osserva che la norma in esame è suscettibile di determinare una riduzione delle rassegnazioni disposte in favore del Ministero della giustizia in conseguenza dei minori risparmi conseguibili nel 2008.

 

 

ARTICOLO 17, comma 1

Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale

Normativa vigente: l’art. 17 del D.Lgs. 8.7.2003, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria” prevede che il canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, sia stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI SpA), previo parere del CIPE e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 2006[34], i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal DM 21 marzo 2000 e dal DM 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La norma dispone che sia prorogato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa precisa che la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 17, comma 2

Indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario

La norma proroga dal 1° febbraio 2008 al 15 dicembre 2008 il termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall’articolo 2, comma 253, legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 18

Disposizioni in materia di concessioni di gestioni aeroportuali

La norma, modificando l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2005[35], dispone:

a)      l’esclusione delle concessioni di gestione aeroportuale già rilasciate nelle ipotesi di delocalizzazione funzionale dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di rilascio della concessione di gestione aeroportuale, recate dall’articolo 704, commi 1 e 2, del codice della navigazione[36] (lettera a);

b)     la proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 96/2005[37].

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame[38].

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione non appare recare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 21

Utilizzabilità delle risorse da parte dell’ENAC.

La norma autorizza l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente disponibili nel proprio bilancio, derivanti da trasferimenti statali ed inerenti all’anno 2007, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aereoportuali.

Sono escluse dalla utilizzabilità in questione le somme destinate a spese obbligatorie.

Viene previsto che entro il 30 aprile 2008 l’ENAC comunichi l’ammontare delle rispettive disponibilità al Ministero dei trasporti, il quale provvederà ad individuare gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

Come segnalato dalla relazione illustrativa, la presente disposizione riproduce una norma della legge finanziaria 266/2005 di contenuto analogo (articolo 1, comma 582), nella quale l’utilizzabilità era riferita alle risorse di parte corrente dell’ENAC riguardanti il biennio 2004-2005, nonché una norma del decreto legge n. 300 del 2006 (articolo 6, comma 6) riferita alle risorse relative all’anno 2006, le cui modalità sono richiamate anche dalla norma in esame. La relazione precisa che la disposizione in esame consentirà di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

 

La relazione tecnica  non considera la disposizione.

 

Al riguardo si osserva che la norma consente una deroga alla disciplina generale relativa all’utilizzo di somme di parte corrente non spese nell’esercizio di riferimento. Pur verificandosi quindi una riqualificazione della spesa mediante la destinazione delle somme in questione ad investimenti, per effetto dell’utilizzo nel 2008 di stanziamenti riferiti al 2007 potrebbe delinearsi un’accelerazione della spesa per l’esercizio in corso, con conseguenti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

 

ARTICOLO 23

Rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II”

Normativa vigente: l’art. 21-bis del DL 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale) prevede che le risorse originariamente destinate[39] ai programmi di edilizia residenziale in favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, siano destinate al finanziamento delle proposte, già ritenute idonee ma non risultate beneficiarie di finanziamenti, concernenti il programma denominato “Contratti di quartiere II”. Nell’ambito delle predette risorse, una quota fino a 60 mln è destinata alla prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia[40].

 L’articolo 2, comma 444, della legge finanziaria 2008 ha modificato tale norma prevedendo l’utilizzo non più delle risorse non impegnate al 31 dicembre 2007 ma di quelle che in tale data non fossero state assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma[41].

 

La norma,in manieraimplicita, differisce al 1° gennaio 2009 l’applicabilità delle modificazioni apportate dalla legge finanziaria all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che la norma è finalizzata a fare in modo che le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 “siano da subito utilizzate nel corso dell'anno 2008, qualora non impegnate alla scadenza del 31 dicembre 2007, per finalità riconducibili alla risoluzione della problematica del disagio abitativo”.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 24, commi 1 e 2

Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale

La norma autorizza il Ministero del commercio internazionale ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007 (comma 1).

 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[42], e quanto a euro 1 milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata all’ICE per il finanziamento del piano di attività promozionale delle esportazioni italiane[43] (comma 2).

 

La relazione tecnica quantifica l’onere sulla base del trattamento economico dovuto alla platea degli interessati, che risulterebbe composta di 19 unità. La tabella che segue riepiloga l’onere sostenuto per il pagamento delle retribuzioni, che includono gli oneri a carico dell’amministrazione.

 

Posizione

Unità

Retribuzione

in euro

Totale

in euro

F1

13

35.197

457.561

F2

6

38.525

231.150

TOTALE

19

 

688.711

 

A detto importo deve essere aggiunto il trattamento economico di missione, stimato in circa 200.000 euro annui. L’onere totale ammonta a circa 900.000 euro annui.

Considerato che i contratti decorrono dal 1° novembre 2008[44], l’onere per detto anno è stimato pari a 100.000 euro.

 

Al riguardo si osserva che l’onere recato dalle norme, comunque configurato quale tetto massimo di spesa, non coincide, a regime, con quello quantificato dalla relazione tecnica.  L’onere indicato nelle norme risulta infatti pari a un milione di euro a fronte di una quantificazione di 900.000 euro proposta dalla relazione tecnica.

Con riferimento all’onere per l’anno 2008 si rileva che la quantificazione proposta dalla relazione tecnica, coincidente con la copertura disposta dalle norme, non appare congrua. La relazione tecnica, infatti, afferma che i contratti di cui si autorizza la proroga decorrono dal 1° novembre 2008 e stima l’onere per l’anno 2008 pari a 100.000 euro. Tuttavia la retribuzione da corrispondere dovrebbe ammontare a un sesto[45] dell’onere a regime e dunque ad una spesa compresa tra i 150.000 ed i 167.000 euro[46] (incluse le somme da corrispondere per il trattamento di missione).

In ordine alla mancata corrispondenza temporale fra onere (triennale) e autorizzazione di spesa (permanente), si rinvia alla parte successiva della presente nota (v. scheda art. 24 comma 2)

 

 

ARTICOLO 24, commi 3 e 4

Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero della salute

 

La norma stabilisce che il Ministero della salute continui ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (comma 3).

Tale ultima disposizione autorizzava l’allora Ministero della sanità ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede  mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa[47] disposta in favore del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

 

La relazione tecnica stima un onere pari a 1.173.456 euro, determinato considerando una platea di 16 dirigenti medici ed una retribuzione media annua di 73.341[48] euro, inclusi gli oneri riflessi[49]. L’onere annuo è arrotondato a 1,2 milioni di euro.

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica. Appare peraltro opportuno che il Governo confermi che la riduzione, disposta dalla norma di copertura, del finanziamento in favore del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie non pregiudichi lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, tenuto conto che detto finanziamento è erogato anche a copertura delle spese di personale.

 

 

ARTICOLO 26, comma 1

Proroga di termini per la liquidazione di consorzi agrari

Normativa vigente: con l’articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 181/2006 (Riorganizzazione dei Ministeri) sono stati affidati al Ministro dello sviluppo economico i compiti di vigilanza sui consorzi agrari[50].

Il quinto periodo del predetto comma 9-bis ha stabilito che, per i consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza debba sostituire i commissari in carica con un commissario unico, incaricato di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007.

Il sesto periodo del medesimo comma ha disposto che i consorzi agrari debbano adeguare gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007. Tale ultimo termine è stato ripetutamente prorogato: una prima volta fino al 31 dicembre 2007, dalla legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)[51]; successivamente fino al 30 aprile 2008, dal decreto legge 300/2006 (Proroga di termini)[52].

 

La norma dispone le seguenti proroghe:

·        viene prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 181/2006.

Il testo precisa che la disposizione è finalizzata anche a consentire la presentazione della proposta di concordato. È previsto inoltre che, in mancanza della presentazione e dell’autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità vigilante debba revocare l'esercizio provvisorio dell'impresa;

·        viene prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 9-bis, sesto periodo, del decreto-legge 181/2006.

La norma contiene, infine, una clausola di invarianza, in base alla quale le disposizioni del comma 1 non devono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al DL 181/2006 non aveva ascritto effetti finanziari alle predette disposizioni, che erano state qualificate come di carattere procedurale. Analoga assenza di effetti finanziari ha riguardato sia le successive modifiche, sempre di carattere procedurale, intervenute con l’articolo 1, comma 1076, della legge 296/2006, sia la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti (di cui al sesto periodo) disposta dal medesimo comma 1076.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto della clausola di invarianza contenuta nel testo e considerata, altresì, l’assenza di effetti finanziari collegati alle norme oggetto delle proroghe in esame.

 

 

ARTICOLO 26, comma 2

Proroga del Fondo di rotazione per la meccanizzazione in agricoltura

Normativa vigente: l’articolo 5 della legge 949/1952 ha istituito presso il Ministero dell’agricoltura un fondo di rotazione per l’acquisto di macchine agricole, successivamente denominato “Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura”. Il Fondo, ripetutamente prorogato  e rifinanziato per legge nel corso degli anni successivi[53], è stato poi inserito fra le gestioni fuori bilancio che mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione[54].

La norma dispone la proroga della durata del Fondo di rotazione per la meccanizzazione in agricoltura dal 31 dicembre 2007([55]) al 31 dicembre 2008.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Si ricorda che la relazione illustrativa riferita all’ultima disposizione di proroga (articolo 26 del decreto legge 273/2005) aveva precisato che questa, dettata dalla necessità di consentire che al Fondo confluiscano rientri di rate dei mutui accesi dai beneficiari per l’acquisto di macchine agricole, ha un mero effetto tecnico-contabile e non determina alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che, in previsione della scadenza del termine disposto con la precedente proroga, non siano stati iscritti in bilancio eventuali effetti finanziari positivi connessi alla cessazione dell’operatività de Fondo.

 

ARTICOLO 26, comma 3

Commissario straordinario per le emergenze zootecniche

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 4, del decreto legge 300/2006 (Proroga di termini) ha disposto che i compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) siano estesi a tutte le emergenze zootecniche e siano prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvedeva mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di 8 milioni di euro a decorrere dal 2007 (articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge  202/2005) destinato a finanziare la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi nel settore avicolo a fronte dell’emergenza derivante dall’influenza aviaria.

La norma dispone la proroga, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008, del termine di operatività del Commissario straordinario per le emergenze zootecniche di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legge 300/2006. L’onere annuale viene quantificato, analogamente alla predetta norma, in 150.000 euro.

Anche per il 2008 viene mantenuta la medesima copertura precedentemente disposta, per il 2007, dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge 300/2006: riduzione dell’autorizzazione di spesa[56], di carattere permanente (8 milioni di euro all’anno), destinata a finanziare agevolazioni tributarie e contributive nel settore avicolo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si ricorda che la relazione tecnica  riferita al richiamato articolo 2, comma 4, del DL 300/2006 ha affermato che l’autorizzazione di spesa definanziata reca risorse di parte corrente non utilizzate. La relazione illustrativa al medesimo DL – nel precisare che la spesa annua del Commissario per la BSE non superava i 150.000 euro – aveva precisato che la predetta autorizzazione di spesa, di natura corrente e pluriennale, presentava idonea capienza.

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione dell’onere, appare necessario acquisire elementi volti a confermare - sulla base del fabbisogno finanziario registrato nel 2007 dall’ufficio del Commissario straordinario per le emergenze zootecniche - la congruità del limite di spesa previsto dalla norma.

 

 

ARTICOLO 26, comma 4

Garanzie a carico dello Stato per cooperative agricole insolventi

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 149/1993 (Interventi urgenti in favore dell'economia) ha stanziato 10,3 milioni di euro all’anno per dieci anni[57], a decorrere dal 1993, per l’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative di cui fosse  accertata l'insolvenza.

Successivamente l’articolo 126 della legge 388/2000 ha autorizzato, per il solo anno 2001, l’ulteriore spesa di 118,8 milioni di euro[58] per il riconoscimento delle somme già maturate e dovute per le finalità di cui al predetto articolo 1, comma 1-bis, precisando che il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse alle richiamate finalità sarebbe stato effettuato secondo l'ordine stabilito in un apposito elenco[59] e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole 2 febbraio 1994([60]). Il medesimo articolo 126 ha stabilito, inoltre, che possono essere ammesse a godere degli stessi benefici – in subordine rispetto alle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto legge 149/1993 - anche ulteriori cooperative (ossia quelle già destinatarie di una pronuncia del tribunale attestante lo stato di insolvenza, nonché quelle in stato di liquidazione).

La norma dispone che i soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza che abbiano presentato le istanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 149/1993 ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse[61], possono ripresentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, nei limiti stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 1995. Per dette garanzie si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del predetto decreto-legge 149/1993.

Il testo precisa che le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento. Le relative domande saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa conferma che la proroga del termine prevista dalla norma riguarda esclusivamente i soci garanti delle cooperative che sono stati a suo tempo esclusi a causa della presentazione delle domande in ritardo rispetto ai termini stabiliti.

 

Al riguardo si osserva che la norma in esame appare finalizzata a consentire una riapertura di termini per l’accesso a garanzie statali previste dalla legislazione vigente. Tale facoltà è riconosciuta “nei limiti dei fondi già stanziati”: pertanto la norma – stando al suo tenore letterale – non sembra suscettibile di costituire obblighi in capo allo Stato (obblighi che, in quanto tali, risulterebbero non assoggettabili a limiti di carattere finanziario). Si osserva peraltro che la disciplina originaria, richiamata dal testo e posta alla base della presente riapertura di termini, non sembra prevedere un intervento facoltativo da parte dello Stato.

Infatti l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge decreto legge 149/1993 prevede testualmente: “Le garanzie concesse (...) da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato”.

Appare pertanto necessario acquisire dal Governo un chiarimento volto ad escludere che la norma in esame possa determinare obblighi a fronte dei quali l’apposizione di un limite di spesa non risulterebbe idonea.

In ogni caso, al fine di una più puntuale valutazione degli effetti finanziari della norma, potrebbe risultare utile acquisire dati sia in ordine all’entità dei fondi ancora disponibili ed effettivamente utilizzabili, anche sotto il profilo contabile, per l'attuazione del decreto-legge 149/1993 (tenuto conto che l’arco temporale dell’autorizzazione di spesa alla quale si fa riferimento è il decennio dal 1993 al 2002) sia in ordine all’ammontare dei debiti che la platea dei potenziali beneficiari potrebbe accollare allo Stato.

Tali dati potrebbero, infatti, essere già a disposizione delle competenti amministrazioni.

Andrebbe inoltre escluso che dall’eventuale accollo di debiti ulteriori si possano generare effetti di cassa non scontati nelle previsioni a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 26, comma 5

Personale dei consorzi agrari collocato in mobilità collettiva

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 559, della legge 296/2006 ha stabilito che il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, della legge 410/1999 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari) e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 possa essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche[62].

La norma differisce al 31 dicembre 2007 il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 296/2006 per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si ricorda peraltro che in relazione all’articolo 1, comma 559, della legge 296/2006 non sono stati a suo tempo scontati effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato il carattere facoltativo dell’inquadramento del personale previsto dal comma 559 della legge 296/2006 e tenuto conto - altresì - che le regioni e gli enti locali sono comunque tenuti al rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.

 

ARTICOLO 26, comma 6

Proroga del piano di rientro per gli Enti irrigui

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1055, della legge 296/2006 ha stabilito che entro il 30 settembre 2007 il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI)[63] dovesse effettuare una ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definire con i creditori un piano di rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole; quest’ultimo avrebbe poi stabilito le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. Successivamente, in base alla medesima norma, l'EIPLI sarebbe stato trasformato in società per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate[64]. Il termine del 30 settembre 2007 è stato quindi prorogato al 30 novembre 2007 dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 81/2007 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria). Successivamente l’EIPLI è incluso - ai sensi dell’articolo 2, comma 636, della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) - nell’elenco degli enti da sopprimere con finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 1, comma 1056, della legge 296/2006 ha prorogato di un anno (ossia per tutto il 2007) l’attività dell’Ente irriguo Umbro toscano[65], prevedendo conseguentemente un onere di 271.240 euro per il medesimo anno 2007. Successivamente il già richiamato articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 81/2007 ha ulteriormente prorogato di un anno (ossia per tutto il 2008) il predetto termine.

 

La norma differisce al 30 aprile 2008 il termine (precedentemente fissato al 30 novembre 2007) previsto dall'articolo 1, comma 1055, della legge 296/2006 per la definizione, da parte dell'EIPLI, del piano di rientro dal debito da trasmettere al Ministero delle politiche agricole.

Il testo precisa che il differimento è volto a consentire la definizione del piano di rientro tenendo conto della rideterminazione delle tariffe, da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata (in difetto di tale rideterminazione, sarebbe chiamato a provvedere il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni). Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'Ente.

Il Ministero delle politiche agricole effettua, entro il 30 aprile 2008, la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole. Quest’ultimo è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dell’Ente medesimo, facendo salvo quanto necessario per il risanamento del bilancio dell’Ente irriguo Umbro toscano (di cui al comma 1056 della medesima legge 296/2006), in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si segnala che alla precedente proroga[66] del termine per la definizione, da parte dell'EIPLI, del piano di rientro dal debito non erano stati ascritti effetti finanziari.

Per la proroga 2008 dell’attività dell’Ente irriguo Umbro toscano[67] era stato invece confermato l’onere già previsto, per l’anno precedente, dall’articolo 1, comma 1056, della legge 296/2006 (271.240 euro per un anno).

 

Al riguardo andrebbe chiarito se - anche in considerazione del ripetersi dei provvedimenti di rinvio dei piani di rientro dal debito dell'EIPLI – possano determinarsi effetti negativi per la finanza pubblica connessi sia alle esigenze finanziarie collegate all’operatività dell’Ente (esigenze che con la legge finanziaria 296/2006 sono state fronteggiate mediante un apposito contributo straordinario di 5 milioni di euro per il solo anno 2007), sia alle spese di funzionamento dell’ufficio del Commissario straordinario.

 

 

ARTICOLO 26, comma 7

Fondo per le crisi di mercato

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1072, della legge 296/2006 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per le crisi di mercato, finalizzato a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato. Al Fondo sono confluite le risorse (100 milioni di euro per il 2006) precedentemente destinate al finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola[68] e risultanti non impegnate alla data del 31 dicembre 2006.

La norma autorizza il Ministero delle politiche agricole ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso del 2007. La predetta somma di 2 milioni è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al medesimo Ministero.

Il testo precisa che tale autorizzazione è finalizzata ad assicurare la continuità di funzionamento dell'amministrazione centrale del Ministero delle politiche agricole. Viene precisato, inoltre, che l’utilizzazione del Fondo può avvenire anche  in deroga all’articolo 36 del D. Lgs.165/2001 (che disciplina le modalità e i limiti dell’utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti, da parte del Governo, in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le crisi di mercato da assegnare al Ministero delle politiche agricole.

Si osserva, inoltre, che l’utilizzo di tali finanziamenti nel 2008 è suscettibile di determinare un’accelerazione della spesa con possibili effetti negativi sui saldi di cassa.

Andrebbero infine forniti elementi volti a chiarire la compatibilità della norma rispetto ai limiti alla riassegnazione delle entrate stabiliti dalla legge finanziaria 2006([69]).

 

 

ARTICOLO 27

Consorzi di bonifica

Normativa vigente: la legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 35-37) detta disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ovvero, in alternativa, sulla soppressione o il riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 nonché dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani.

In particolare il comma 35 dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome provvedano alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi predetti, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 729, della legge finanziaria 2007 per le società partecipate totalmente da enti locali[70].

Il comma 36 dispone che, in alternativa rispetto alla riduzione del numero dei componenti degli organi dei consorzi ed entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome, d’intesa con lo Stato, possano procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi, facendo comunque salvi i compiti e le funzioni svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, comprese le contribuzioni statali o regionali. In caso di soppressione agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta ai consorzi, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti ed è previsto che il personale dipendente dai consorzi passi alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni.

Il comma 37, infine, dispone che dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 36non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e a questo scopo subordina la soppressione dei consorzi che presentino squilibri di bilancio o esposizioni debitorie alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

 

La normainterviene, con riferimento ai soli consorzi di bonifica, sulle medesime materie disciplinate dall’art. 2, comma 36, della legge finanziaria 2008, prevedendo peraltro disposizioni di natura parzialmente diversa.

In particolare è eliminato ogni riferimento alla ipotesi di soppressione dei consorzi, è anticipato al 30 giugno 2008 (anziché il 1° gennaio 2009) il termine per l’adozione dei provvedimenti di riordino da parte delle regioni e non è riprodotto l’inciso iniziale del comma 36, il quale pone i provvedimenti di riordino in alternativa alla riduzione del numero dei componenti degli organi dei consorzi. Per il resto l’articolo appare riproduttivo di quanto disposto dalla finanziaria 2008 in ordine alla salvaguardia delle funzioni, dei compiti e delle risorse dei consorzi e al contenimento dei contributi consortili.

E’ espressamente previsto che dall’attuazione della norma in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenendo conto che sia dalla norma in esame, sia dalla disciplina, parzialmente diversa, recata dalla legge finanziaria, non conseguono effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Si rileva peraltro che andrebbe chiarito il coordinamento tra le due disposizioni, anche alla luce dei principi relativi alla successione nel tempo delle norme legislative, posto che la disposizione in esame, che non richiama espressamente la legge finanziaria, è entrata in vigore il 31 dicembre 2007, mentre la legge finanziaria stessa esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2008.

 

 

ARTICOLO 28

Proroga del termine per il riordino dell’Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.

Le norme dispongono:

·        la proroga al 30 giugno 2008 del termine di cui all’articolo 1, comma 461 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (già Sviluppo Italia spa);

·        che le società regionali continuino a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l’Agenzia fino al subentro delle regioni nell’esercizio delle funzioni svolte dalla medesima Agenzia, in relazione agli interventi in materia di Autoimprenditorialità ed Autoimpiego di cui ai Titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185;

·        il rinvio ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione delle modalità, delle procedure e dei termini per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010 .

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che all’articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006 non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.

 

 

ARTICOLO 29

Incentivi per la rottamazione o la sostituzione di autoveicoli inquinanti

In via preliminare si segnala che l’articolo in esame prevede disposizioni agevolative per favorire la dismissione o la sostituzione di veicoli inquinanti. Di seguito si riepilogano, con riferimento ai diversi commi, gli effetti finanziari quantificati dalla relazione tecnica riferita all’articolo in esame:

 (mln di euro)

Commi

Oggetto disposizione

2008

2009

2010

1

Contribuito rottamaz. autoveicoli e rimborso oneri per trasporto pubblico

-6,8

-1,2

-1,2

2

Agevolazioni moto

-1,6

-0,6

-0,6

3

Proroga degli incentivi alla sostituzione delle autovetture

-19,8

-34,9

-31,4

4

Incentivi per il rinnovo del parco autocarri

-20,3

 

 

8-10

Agevolazioni per l’installazione di impianti a GPL e a metano

 

-30,6

 

 

Totale effetti quantificati dalla relazione tecnica

-48,5

-67,3

-33,2

 

Al riguardo si osserva che la predetta ricostruzione è ricavata dai dati della relazione tecnica, che peraltro non considera:

- nell’ambito degli effetti di cui al comma 1, la previsione di un tetto di spesa di 2 mln per la concessione di un contributo per aderire alla fruizione del servizio di car sharing;

- gli effetti del comma 11 che prevede la riduzione della dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo per il 2008 un importo pari a 90,5 mln, aumentando corrispondentemente la dotazione del medesimo fondo per il 2009.

Si segnala inoltre che la relazione tecnica non chiarisce se le quantificazioni operate incidano uniformemente su  tutti i saldi di finanza pubblica o se si verifichino eventuali difformità nei riflessi finanziari attesi in termini di competenza giuridica, cassa e competenza economica.

 

Ciò premesso, nel rinviare per quanto attiene agli aspetti relativi alla copertura all’apposita sezione riservata a tali profili, circa gli aspetti relativi alla quantificazione si esaminano di seguito le agevolazioni recate dai diversi commi dell’articolo.

 

 

Commi 1 e 2

Contributo alla rottamazione senza sostituzione e agli oneri di trasporto pubblico

I commi 224 e 225 della L. 296/2006 hanno previsto la concessione di un contributo per la rottamazione, effettuata senza sostituzione[71], delle autovetture e degli autoveicoli ad uso promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, pari al costo di demolizione degli stessi e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo demolito nel 2007. Tale contributo, anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione, viene recuperato come credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Qualora i titolari degli autoveicoli rottamati non risultassero intestatari di veicoli registrati, era inoltre concesso il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, nell’ambito del comune di residenza e domicilio, di durata pari ad una annualità.

Il comma 236 della suddetta legge ha previsto l’esenzione dalle tasse automobilistiche per cinque annualità per i motocicli nuovi, acquistati, dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 e immatricolati entro il 31 marzo 2008, in sostituzione mediante demolizione, dei motocicli di categoria “euro 0”. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato.

 

Le norme dispongono:

- la proroga al 2008 e l’incremento, da 80 a 150 euro, dell’incentivo[72] per la rottamazione senza sostituzione di autovetture e autoveicoli, anche appartenenti alla categoria “euro 2”, purché immatricolati entro il 1998;

- la proroga al 2008 e l’estensione a tre annualità del contributo[73] per l’abbonamento al trasporto locale, con previsione, in alternativa, di un contributo di 800 euro, nel limite di 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di car sharing;

- la proroga al 2008 dell'incentivo[74] per l'acquisto di motocicli non inquinanti.

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti di minor gettito:

(mln di euro)

Commi

Oggetto disposizione

2008

2009

2010

1

Contribuito rottamaz. autovetture e autoveicoli prom.

5,6

-

-

1

Rimborso abbonamento trasporto pubblico

1,2

1,2

1,2

2

Agevolazioni moto

1,6

0,6

0,6

 

Di cui: esenzione dal bollo

0,6

0,6

0,6

 

Costo rottamazione

1,0

 

 

 

Le quantificazioni riportate sono corredate dalle seguenti informazioni:

-          il costo del contributo alla rottamazione delle autovetture e degli autoveicoli promiscui è valutato sulla base dei dati relativi ai crediti d’imposta fruiti nei primi 10 mesi del 2007, ipotizzando che solo una quota dei crediti sia stata effettivamente utilizzata, ed incrementando il relativo importo in ragione dell’estensione delle agevolazioni alle rottamazioni di automezzi euro 2, immatricolati entro il 1998, e dell’aumento dell’importo massimo erogabile;

-          il costo del rimborso degli oneri per abbonamento al trasporto pubblico è stimato nella stessa misura della relazione tecnica al citato DL n. 7/07, in considerazione del fatto che nel 2008 le demolizioni senza acquisto riguarderanno un numero di unità prossimo a quello del 2007;

-          con riferimento ai motoveicoli la stima si basa sul numero di motoveicoli interessati parti a 12.000, calcolato sulla base del numero delle radiazioni dei motocicli dell’ultimo triennio. Le tariffe del bollo si riferiscono a quelle attualmente in vigore per i motocicli Euro 3, pari a 19,11 € per motoveicoli con potenza fino a 11 kw e 19,11€ + 0,88€ per motoveicoli con potenza maggiore. Ne consegue un costo annuale pari a 0,6 mln di euro per il quinquennio 2008-2012. Il costo per la rottamazione, posto a carico dello Stato è stimato assumendo un costo unitario pari a 80 euro per motociclo rottamato, per un totale di 0,96 mln di euro imputabili al solo 2008.

 

Al riguardo si osserva:

- con riferimento al contributo alla rottamazione la relazione tecnica non fornisce i dati di consuntivo dei primi 10 mesi del 2007 sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione, rendendo pertanto impossibile una verifica puntuale della stessa. Sulla base delle parziali informazioni fornite si osserva, peraltro, che non appare chiaro come a fronte di un numero di rottamazioni senza sostituzione assunto in linea con quello riferito al 2007[75], e di un ammontare dell’incentivo quasi raddoppiato (150 euro in luogo degli 80 euro previsti per il 2007), si pervenga ad una stima dell’onere (5,6 mln) inferiore rispetto a quella valutata per il 2007 (5,85 mln)[76]. Con riferimento all’affermazione della relazione tecnica per la quale “solo una quota dei crediti sia stata effettivamente utilizzata”, andrebbe chiarito se l’utilizzo solo parziale dei crediti in questione possa dar luogo ad uno slittamento delle minori entrate attese negli esercizi successivi a quelli di competenza;

- con riferimento al rimborso degli oneri per trasporto pubblico, si segnala che la relazione tecnica non considera l’onere, fissato dalla norma nel tetto massimo di 2 mln di euro[77], per il contributo al servizio di car sharing.

- con riferimento alla proroga delle agevolazioni per la rottamazione di motoveicoli euro 0 si segnala che la quantificazione risulta pari ad un terzo di quella operata con riferimento al comma 236 della finanziaria per il 2007: infatti, a parità di tutti gli altri parametri utilizzati per la stima, il numero dei motoveicoli interessati dalla norma è indicato pari a 12.000 in luogo dei 36.000 precedentemente considerati. Entrambe le relazioni tecniche affermano che la stima del numero di motoveicoli interessati è basata sul numero delle radiazioni dai registri dei motocicli nell’ultimo triennio. Andrebbe pertanto chiarito se il diverso importo considerato in questa sede costituisca una rettifica di quello precedentemente stimato[78] o una diversa valutazione dovuta al progressivo ridursi del parco circolante dei motoveicoli euro 0.

 

 

Comma 3

Proroga degli incentivi alla sostituzione delle autovetture

Il comma 226 della legge n. 296/2006 ha previsto la concessione di incentivi per la sostituzione, tramite demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, con autoveicoli nuovi, acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 e immatricolati, entro il 31 marzo 2008, come “euro 4” o “euro 5”, che emettano meno di 140 grammi di CO2. Gli incentivi concessi sono costituiti da un contributo di 800 euro nonché dall’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc[79].

 

La norma estende al 2008 le agevolazioni sopra descritte, con alcune modificazioni:

-          l’agevolazione è applicabile anche nel caso di rottamazione di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo euro 2 immatricolati entro il 2006;

-          l’importo dell’incentivo è ridotto a 700 euro (in luogo degli 800 precedentemente previsti) salvo il caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi di anidride carbonica per chilometro. Il suddetto incentivo è inoltre aumentato di euro 500 nel caso di rottamazione di due veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare;

-          l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche è ridotta ad una sola annualità, con possibilità di estensione ad ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0».

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di gettito:

segno - = peggioramento                          (mln di euro)

 

2008

2009

2010

Tasse automobilistiche

-63,6

-23,8

-26,8

IVA

361,2

0,0

0,0

Ires-Irpef-Irap

0,0

-8,1

-4,6

Bonus

-341,4

0,0

0,0

Imposta provinciale di trascrizione

24

0,0

0,0

Totale

-19,8

-34,9

-31,4

 

La relazione tecnica stima separatamente gli effetti relativi alle vetture euro 0/1, per le quali la disposizione configura una proroga dell’agevolazione vigente per il 2007, da quelli relativi alle vetture euro 2 ante 1997, precedentemente non agevolate.

Con riferimento alle vetture euro 0/1, sulla base dei risultati dei primi sette mesi del 2007 si stimano in poco più di 1.000.000 le rottamazioni, a fronte delle quali si stimano acquisti complessivi di autoveicoli nuovi pari a circa 347.000 unità.

Per le vetture euro 2 ante 1997, riproporzionando le radiazioni di questo tipo di vetture verificatesi nei primi otto mesi del 2007, si perviene ad una valutazione di rottamazioni per il 2008 pari a 254.000 unità, a cui corrispondono acquisti complessivi di nuove autovetture per 97.000 unità.

La perdita di gettito delle tasse automobilistiche, tenendo conto della durata dell’esenzione – limitata ad un solo anno in caso di rottamazione di vetture euro 1 e 2 - e ipotizzando un valore medio annuo pari a 143,2 euro, è stimata nella seguente misura:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Euro 0/1

49,7

26,8

26,8

Euro 2 ante 1997

13,9

 

 

Totale minor gettito tasse automobilistiche

63,6

23,8

26,8

 

Il maggior gettito IVA relativo all’incremento delle vendite dovuto all’agevolazione, è stimato con riferimento a 125.000 unità relative alle rottamazioni euro 0/1 e a 41.000 unità relative alle rottamazioni euro 2 ante 1997. Nell’ipotesi di un prezzo medio per vettura pari a 11.250 euro e ad una percentuale di acquisto da parte da soggetti non aventi diritto alla detrazione pari al 93% nel caso di euro 0/1 e dell’87% nel caso di euro 2 ante 1997, si perviene ad un maggior gettito pari a 263 mln nel caso di euro 0/1 e a 81,2 mln nel caso di euro 2 ante 1997. Con riferimento alle imprese, cui la detraibilità spetta limitatamente alla quota del 40% dell’IVA pagata, si perviene ad un maggior gettito pari a 10,6 mln in caso di euro 0/1 e 6,4 mln in caso di euro 2 ante 1997.

Con riferimento agli effetti Ires, Irpef e Irap in capo alle imprese si stima una riduzione di gettito pari, rispettivamente per le autovetture euro 0/1 e 2 ante 1997, in termini di competenza a 2,9 e 1,7 mln di euro. In termini di cassa si ha:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Euro 0/1

 

5,1

2,9

Euro 2 ante 1997

 

3,0

1,7

Totale minor gettito Ires-Irpef-Irap

 

8,1

4,6

 

Con riferimento all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), applicando alla domanda aggiuntiva un importo medio di 181 euro e considerando che il 10% della platea interessata, in mancanza di incentivo avrebbe, in luogo della rottamazione, venduto la vettura ed acquistato un auto usata, il maggior gettito per IPT sarà pari rispettivamente a 18 mln (euro 0/1) e 5,9 mln (euro 2 ante 1997).

Con riferimento all’onere per l’incentivo, si stima, sulla base dei risultati del 2007, che il 41% delle autovetture interessate dal provvedimento beneficerà del bonus di 700 euro, mentre il restante 59% beneficerà del bonus di 800 euro. Applicando tali percentuali alle 347.000 unità relative alla rottamazione di euro 0/1 e alle 97.000 unità relative alla rottamazione di euro 2 e tenendo inoltre conto del bonus aggiuntivo di 500 euro in caso di demolizione di due autoveicoli, si perviene ad un onere per il 2008 pari a 266,8 (euro 0/1) e 74,6 mln di euro (eruo 2 ante 1997).

 

Al riguardo si osserva:

·         la relazione tecnica non fornisce i risultati relativi al 2007 posti alla base delle valutazioni formulate. Tali elementi appaiono invece necessari per una verifica della stima proposta. Si segnala infatti che le quantificazioni operate dalla relazione tecnica in esame differiscono sensibilmente da quelle operate in sede di stima degli effetti della legge finanziaria per il 2007 e non è chiaro in che misura tali discrasie siano determinate dalla necessità di tenere conto dei risultati effettivamente conseguiti.

A titolo esemplificativo mentre in sede di stima degli effetti per il 2007 la relazione tecnica prevedeva un numero complessivo di cessioni agevolate pari al 19% delle rottamazioni[80], la relazione tecnica in esame prevede un numero di cessioni agevolate proporzionalmente più elevato (il 35% delle rottamazioni)[81].

Inoltre, con riferimento all’effetto incentivante della disposizione, mentre la relazione tecnica riferita al 2007 stimava che esso riguardasse il 26% del totale delle vendite con rottamazione (120.000 unità su un totale di 465.000), la relazione tecnica in esame stima che esso riguardi il 36% delle vendite con rottamazione per le vetture euro 0/1 (125.000 unità su 347.000) e il 42% per le vetture euro 2 (41.000 unità su 97.000).  D’altro canto il prezzo medio delle autovetture è stato invece rivisto al ribasso (11.250 euro contro i 16.500 precedentemente stimati);

·         con riferimento al minor gettito derivante dall’esenzione dalle tasse automobilistiche, la quantificazione sembra essere stata effettuata sulla base delle aliquote previgenti rispetto agli aumenti disposti dal comma 321 della legge finanziaria per il 2007([82]). In tal caso, le minori entrate risulterebbero sottostimate. In proposito appare, quindi, necessario acquisire chiarimenti;

·         non appare corretto portare a compensazione degli effetti di minor gettito derivanti dalle disposizioni in esame il maggior gettito dell’imposta provinciale di trascrizione: in vigenza del patto di stabilità interno, le province non sono tenute a conseguire miglioramenti di bilancio ulteriori rispetto a quelli previsti dal suddetto patto, pertanto le maggiori disponibilità derivanti dall’incremento del gettito del tributo in questione potranno essere destinate ad incremento della spesa. Per tale ragione il maggior gettito del tributo in questione, di spettanza delle province, non dovrebbe essere considerato ai fini dei risultati della PA. In proposito è necessario acquisire l’avviso del Governo.

Infine si ribadisce, come più volte sottolineato in passato, che l’utilizzo a compensazione delle maggiori entrate IVA, indotte dall’incremento delle vendite derivante dalle disposizioni in esame, non appare cautelativo in quanto non tiene conto del fatto che parte dei maggiori acquisti nel settore automobilistico potranno essere compensati da minori acquisti di altri beni di consumo. Pertanto, a fini prudenziali, tale utilizzo dovrebbe essere subordinato alla previa verifica del rispetto di andamenti di finanza pubblica coerenti con il raggiungimento degli obiettivi complessivi prefissati, prevedendo forme di compensazione alternative nel caso in cui tale verifica dia esiti negativi.

 

 

Comma 4

Incentivi per il rinnovo del parco autocarri

Il comma 227 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto la concessione di un contributo di 2000 euro per la sostituzione, tramite demolizione, di autocarri di portata inferiore a 3,5 tonnellate immatricolati come “euro 0” o “euro 1” con veicoli della stessa categoria nuovi acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 e immatricolati, entro il 31 marzo 2008, come  “euro 4” o “euro 5”.

La norma proroga al 2008 l’incentivo previsto per il 2007, con alcune modifiche:

- il beneficio, precedentemente limitato ai soli autocarri, viene esteso alla sostituzione di altre fattispecie di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale e autocaravan) di massa massima fino a 3.500 chilogrammi;

- l’importo del beneficio, precedentemente fissato in 2.000 euro, viene diversamente modulato, prevedendo:

          a) 1.500 euro, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3.000 chilogrammi;

          b) 2.500 euro, se lo stesso ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.

 

La relazione tecnica sulla base delle risultanze del primi 10 mesi del 2007, stima in circa 10.000 unità gli autocarri che beneficeranno dell’incentivo, cui si aggiungono 1.500 unità relative alle altre fattispecie di autoveicoli agevolati. Suddividendo tale platea sulla base del peso, inferiore a 30 q. o compreso tra 30 e 35 q., e applicando rispettivamente il bonus di 1.500 o 2.500 euro, si perviene ad una perdita di 20,3 mln di euro.

 

Al riguardo, nel ribadire anche in questo caso che in assenza dei dati relativi alle risultanze dei primi 10 mesi del 2007, posti alla base della stima, non è possibile operare una quantificazione puntuale della stessa, si sottolinea che la quantificazione appare sostanzialmente in linea con quella operata con riferimento alla legge finanziaria per il 2007.

 

 

Comma 7

Disapplicazione del limite all’utilizzo dei crediti d’imposta

La norma prevede che il limite annuale di 250.000 euro, previsto per l’utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi, non si applichi ai crediti derivanti dalle agevolazioni concesse con riferimento alla sostituzione dei veicoli previa rottamazione.

 

La relazione tecnica afferma che alla norma non sono specificamente ascritti effetti di gettito in quanto di tale disposizione si è tenuto implicitamente conto in sede di quantificazione degli effetti delle singole disposizioni sopra illustrate.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Commi 8-10

Agevolazioni per l’installazione di impianti a GPL e a metano

L’art. 2 , comma 59, del DL n. 262/2006 ha istituito un fondo di 100 mln per ciascuno degli anni 2007-2009, finalizzato ad incentivare l’installazione di impianti a GPL o a metano sugli autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.

Il comma 238 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto la riduzione da 100 a 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 del suddetto stanziamento.

Le norme:

-          incrementano di 50 mln per il 2009 il citato stanziamento finalizzato ad incentivare l’installazione di impianti a GPL o a metano sugli autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”(comma 8);

-          fissano in 350 euro per gli impianti a GPL e in 500 euro per gli impianti a metano l’importo del contributo all’installazione (comma 9);

-          prevedono che tale contributo possa essere concesso anche nel caso in cui l’installazione avvenga posteriormente rispetto al primo triennio successivo all’immatricolazione[83] (comma 10).

La relazione tecnica al fine di stimare il numero delle installazioni che si sarebbero verificate nel 2009 in assenza di agevolazioni, prendono in considerazione i dati relativi al 2006, ultimo esercizio antecedente all’introduzione dell’agevolazione, relativi al rapporto fra parco circolante, suddiviso per classi di euro, con i dati relativi alle installazioni di impianti GPL/gas metano. Su tali basi viene stimato un numero di installazioni tendenziali per il 2009 pari a 180.800 unità.

Dal confronto fra il primo semestre 2007 e il secondo semestre 2006 si stima il dato relativo alle ulteriori installazioni (97.600) che possono essere attribuite all’effetto incentivante della disposizione.

L’applicazione del bonus previsto dalla norma al numero complessivo di installazioni (pari a 278.400 unità) richiederebbe l’erogazione di 102,8 mln di euro. Per contenere l’onere entro i 100 mln stanziati è stato individuato un coefficiente di riduzione pari a 0,97, che determinerà per ciascuna classe di euro, i veicoli che beneficeranno del bonus.

Le installazioni ascrivibili all’effetto incentivante della disposizione risultano conseguentemente ridotte a 95.000 unità. Su tale base è calcolato l’effetto di incremento di gettito IVA, pari a 34,4 mln (commisurato al costo medio dell’installazione e ad un’aliquota del 20%) e quello relativo alle altre tasse, pari a 4,5 mln (imposta di bollo relativa ai collaudi e, per le macchine nuove trasformate direttamente dal concessionario, IPT e tasse automobilistiche).

Il maggior gettito stimato, pari a 38,8 mln di euro, risulta imputabile per il 50% (19,4 mln) all’incremento dell’incentivo disposto dalla norma in esame, che raddoppia l’ammontare degli stanziamenti.

 

Al riguardo si rinvia a quanto osservato con riferimento al comma 3 in merito alla scarsa prudenzialità dell’utilizzo a compensazione degli oneri recati dalla disposizione del maggior gettito IVA ascritto all’effetto incentivante della disposizione.

 

 

Comma 11

Modifiche alla dotazione del fondo per la competitività e lo sviluppo

La norma riduce di 90,5 mln di euro la dotazione prevista per il 2008 del Fondo per la competitività e per lo sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2006, incrementato del medesimo importo la corrispondente dotazione prevista per il 2009.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo andrebbero esplicitati gli effetti della disposizione sui diversi saldi di finanza pubblica anche sotto il profilo temporale della dinamica della spesa.

 

 

ARTICOLO 30

Proroga di termini in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 151/2005, sulla base della delega recata dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) .

In particolare il provvedimento ha introdotto una serie di strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intero sistema di gestione dei RAEE, primo tra tutti l’istituzione – presso il Ministero dell’ambiente - di un Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato dei produttori (artt. 13, comma 8 e 14). La predisposizione e l’aggiornamento del citato registro vengono affidati ad un apposito Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE alla cui istituzione viene previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 15, comma 1). Si prevede che lo stesso decreto di istituzione del Registro nazionale istituisca anche il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE con funzioni di supporto al Comitato di vigilanza e di controllo.

 

Le norme in esame dispongono:

·        l’individuazione, mediante un decreto del Ministro dell’ambiente, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia ed in deroga alle disposizioni recate dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), di specifiche modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto dei RAEE ritirati gratuitamente da parte dei distributori presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008;

·        la proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del  termine massimo, previsto all’articolo 20, comma 4 del citato decreto legislativo 151, entro il quale i produttori degli apparecchi elettronici ed elettrici saranno tenuti ad assolvere all’obbligo del finanziamento delle operazioni  di trasporto dai centri di raccolta istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di RAEE provenienti da nuclei domestici . Si prevede inoltre che il finanziamento delle descritte operazioni riguardanti RAEE professionali “storici” (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) venga assolto dai produttori ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del medesimo decreto n. 151 del 2005.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

La relazione illustrativa afferma che la proroga disposta al comma 2 non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico degli enti locali visto che a partire dal 1° gennaio 2008 i costi di gestione del RAEE “storici” sono a carico dei produttori.

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, con specifico riguardo ai possibili oneri a carico del bilancio degli enti locali, coinvolti nelle procedure di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti RAEE, per effetto della proroga stabilita dal comma 2 dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 31

Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza

Normativa vigente: l’art. 2-bis del decreto legge n. 96 del 29 marzo 1995, convertito con legge n. 206 del 31 maggio 1995  prevede che il Ministro dell’Ambiente, d’intesa con la regione Veneto, sottoponga ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l’incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In base all’Accordo Procedimentale sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dal Presidente della Regione Veneto in data 7 giugno 1996 è stata istituita una Commissione di esperti formata da quattro membri di comprovata esperienza.

 

Le norme in esame dispongono la proroga fino al 30 settembre 2008 dell’attività della citata Commissione di esperti sui fenomeni della subsidenza, istituita per le finalità descritte. Si prevede inoltre che restano ferme le limitazioni previste dall’articolo 26, comma 2 della legge n. 179 del 2002 che ha disposto il divieto di effettuare attività di prospezione,ricerca e coltivazione nelle acque del Golfo di Venezia.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina maggiori oneri atteso che le attività prorogate rientrano tra quelle già svolte dalla Commissione di studio. Si afferma, inoltre, che la suddetta proroga è finalizzata ad una nuova analisi volta a verificare se l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel Golfo di Venezia possa provocare fenomeni di subsidenza.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo, che la proroga delle attività non determini nuovi o maggiori oneri connessi al funzionamento della Commissione.

 

ARTICOLO 32

Proroga per emissioni da impianti

Normativa vigente: Il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 281 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, stabilisce che i gestori di impianti e attività che ricadono nel campo di applicazione del titolo I, e che erano esclusi dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, devono adeguarsi, entro il 29 aprile 2009, alle disposizioni in materia di riduzione e limitazione delle emissioni nell'atmosfera. Contemporaneamente indica il 29 ottobre 2007 come termine perentorio per la presentazione delle domande per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi degli articoli 269 e 272 del medesimo decreto.

 

 

La norma dispone il differimento dal 29 ottobre 2007 al 29 ottobre 2009 ( cinque anni anziché tre anni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo) del termine di cui all’articolo 281, comma 2 del decreto legge n. 152 del 2006 (Codice ambientale) relativo alla presentazione delle domande per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

La relazione illustrativa afferma che tale proroga si è resa necessaria a causa della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi del citato Codice ambientale che ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori del settore.

Al riguardo appare opportuno che il Governo escluda conseguenze finanziarie derivanti dalla disposizione in esame, connesse all’eventuale apertura di procedure di infrazione in sede comunitaria.

 

ARTICOLO 33

Disposizioni in materia di rifiuti

Normativa vigente: La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata istituita dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora trasposto nell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, cd. codice ambientale), che ha contestualmente disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti al termine di un regime transitorio - più volte prorogato nel corso degli anni - entro i quali i comuni devono provvedere, attraverso la nuova tariffa, all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 17 febbraio 2000, n. 25/E, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della tariffa decorrono dalle seguenti date (come prorogate, da ultimo, dal comma 134 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 – finanziaria 2006):

a) 1° gennaio 2007 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;

b) 1° gennaio 2007 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento;

c) 1° gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.

Si ricorda, inoltre, che il comma 184 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha previsto che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resti invariato anche per l'anno 2007. Tale norma ha quindi configurato, per quei comuni non ancora passati alla tariffa, una sorta di proroga al 1° gennaio 2008, dei termini indicati sopra, alle lettere a) e b).

Da ultimo si segnala che il comma 166 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha ulteriormente prorogato al 1 gennaio 2009 il suddetto termine per l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Con specifico riferimento alla normativa speciale per la regione Campania, l’articolo 7 del D.L. n. 61 del 200t[84] ha stabilito, in deroga all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), che i comuni della regione Campania dovessero adottare immediatamente iniziative urgenti, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale (TIA)  allo scopo di garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari. Inoltre ha previsto l’applicazione ai comuni che non provvedono nei termini previsti al comma 1, previa diffida ad adempiere e successiva nomina di un apposito commissario, delle sanzioni (scioglimento o sospensione del consiglio comunale) previste dall’articolo 141, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

 

La norma in esame dispone la proroga dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 del termine di cui all’articolo 7, del citato decreto legge n. 61 del 2007, relativo all’applicazione di misure tariffarie idonee a garantire l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti nei comuni della regione Campania.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame non considera la disposizione.

La relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame al Senato del precedente decreto legge n. 61 del 2007 citato (AS 1566), aveva affermato che gli oneri aggiuntivi, che avrebbero potuto determinarsi a seguito del differimento di un anno del periodo previsto per la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, avrebbero gravato eventualmente sulle risorse “comunque destinate al Commissario delegato”. Con riferimento alle modalità di copertura di eventuali costi non coperti dalle tariffe la RT ribadiva che le norme adottate dovessero assicurare la totale copertura dei costi mediante le misure tariffarie imposte sul servizio di smaltimento dei rifiuti.

 

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame è finalizzata ad assicurare che la progressiva copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti per il tramite della relativa tassa avvenga con tempistica uniforme su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo appare preliminarmente opportuno che il Governo chiarisca le eventuali conseguenze finanziarie delle norme in esame in relazione alla possibile infrazione di norme comunitarie.

Quanto agli effetti diretti sulla finanza pubblica, si ricorda che di recente è stato prorogato, al 30 novembre 2008, lo stato di emergenza in Campania, mediante il DPCM approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre u.s.

Non sono peraltro note le disponibilità finanziarie di cui potrà usufruire la struttura commissariale per il periodo di ulteriore proroga dello stato di emergenza.

Con specifico riferimento alla proroga in esame, tenuto conto dei possibili riflessi finanziari prefigurati anche dalla citata RT al precedente DL 61 del 2007, andrebbe quindi chiarito se tali eventuali conseguenze onerose possano essere fronteggiate mediante le predette disponibilità tenendo conto del complesso dei compiti e delle attività attribuite alla gestione commissariale.

In ogni caso andrebbero esclusi riflessi negativi a carico dei bilanci degli enti locali interessati.

 

ARTICOLO 34,

Contrasto al terrorismo internazionale

La norma:

·        proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione dell’art. 6, comma 1 del DL 27 luglio 2005[85], n. 144, relativo alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico da parte dei fornitori di rete pubblica di comunicazioni o di servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico [comma 1, lett. a)].

Il DL n. 144/2005, all’art. 6, comma 1 - nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico – prevede che fino al 31 dicembre 2007, sia sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico e che gli stessi dati[86] siano conservati, fino alla stessa data[87], dai fornitori di rete pubblica di comunicazioni o di servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Alla scadenza del citato termine la stessa disposizione prevede che trovi applicazione la disciplina generale di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 196/2003[88], che consente la conservazione per ventiquattro mesi dei dati relativi al traffico telefonico e per sei mesi di quelli concernenti il traffico telematico, prorogabili, qualora si proceda per gravi reati, rispettivamente di ulteriori ventiquattro e sei mesi;

 

·        proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione dell’art. 7, comma 1 del DL 27 luglio 2005, n. 144 in materia di misure autorizzatorie per l’apertura di pubblici esercizi o di circoli privati che prevedono al loro interno l’utilizzo di terminali per lo svolgimento di attività di comunicazione anche telematica (i c.d. internet point) [comma 1, lett. b)].

Il DL n. 144/2005, all’art. 7, comma 2 - integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet – prevede che la licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati all’esclusiva telefonia vocale. Si rileva che l’art. 7, comma 3, del medesimo decreto, tra l’altro, mantiene ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/2003[89], nonché le attribuzioni proprie degli enti locali in materia che prevedono che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le limitazioni che dispongono un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo in quanto la norma proroga i termini per l’applicazione di disposizioni di natura speciale che non prevedono oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 36

Disposizioni in materia di riscossione

Le norme dispongono quanto segue:

·        a decorrere dall’anno 2007  è soppresso l’obbligo per gli agenti della riscossione di versare un’anticipazione sulle riscossioni erariali (comma 1).

L’articolo 9 del decreto legge n. 79 del 1997[90] stabilisce, infatti, che tali soggetti, entro il 30 dicembre di ogni anno versino il 33,6 per cento delle somme riscosse nell’anno precedente a titolo di acconto sulle riscossioni che saranno effettuate a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

·        sono definiti puntualmente gli strumenti a disposizione dei vari soggetti che provvedono alla riscossione coattiva degli enti locali (comma 2).

In particolare, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o dalle società di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446 del 1997, lo strumento da utilizzare è quello della ingiunzione fiscale. Se, invece, la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali è effettuata dagli agenti della riscossione, lo strumento da questi utilizzato è la procedura del ruolo;

·        a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è introdotta una maggiore gradualità in ragione dell’importo dovuto nella rateazione delle somme da versare al fine di evitare l’iscrizione a ruolo. In particolare, per importi dovuti superiori a cinquemila euro è previsto un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, mentre per importi superiori a cinquantamila euro è ammesso un numero massimo di venti rate trimestrali (comma 3).

L’articolo 1, comma 144, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) aveva introdotto, invece, la possibilità di rateizzare in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari ammontare le somme dovute di importo superiore a cinquemila euro;

·        è soppressa la possibilità, per il contribuente in situazione di obiettiva difficoltà, di poter fruire su richiesta, della sospensione della riscossione per un anno in presenza di istanza di rateazione a seguito di iscrizione a ruolo (comma 4).

 

La relazione tecnica, con riguardo alla disposizione relativa alla soppressione dell’obbligo di versamento in acconto per gli agenti della riscossione (comma 1), precisa che tale misura determina un effetto di peggioramento dell’indebitamento netto esclusivamente nel primo anno di applicazione, in quanto, negli anni successivi, il mancato versamento in acconto sarà compensato dall’integrale versamento delle imposte incassate dai concessionari, che non debbono più recuperare l’acconto versato nell’anno precedente.

Dal punto di vista contabile, tale peggioramento si cifra in 4,61 miliardi di euro, corrispondenti all’importo iscritto nel bilancio dello Stato[91] per l’anno 2007, sul capitolo di entrata n. 1246, capitolo di regolazione contabile.

Tuttavia, con riguardo agli effetti finanziari, la relazione afferma che tali riflessi negativi possono essere assorbiti nell’attuale quadro di finanza pubblica per l’anno 2007, senza compromettere il rispetto degli obiettivi programmati per l’anno medesimo nell’ambito del patto di stabilità e crescita.

Per il profilo del merito, la relazione tecnica precisa che il versamento in acconto da parte degli agenti della riscossione non appare coerente con l’attuale configurazione del sistema della riscossione, gestito da Equitalia S.p.a., società controllata dal MEF e che sussiste la concreta possibilità che tale acconto possa essere contabilizzato da parte di Eurostat come un’anticipazione finanziaria, con conseguenti riflessi negativi sui conti pubblici.

In merito alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, in materia di rateizzazione delle somme dovute prima dell’iscrizione a ruolo e di soppressione della possibilità di richiedere la sospensione della riscossione nel caso di iscrizione a ruolo, la relazione tecnica stima un effetto di gettito di 30 milioni di euro nel 2008, 135 milioni di euro nel 2009 e di 165 milioni di euro nel 2010.

La quantificazione sconta l’ipotesi che le disposizioni possano indurre una parte dei contribuenti a preferire la modalità di rateizzazione prima dell’iscrizione a ruolo sulla base della semplice notifica da parte degli uffici. Pertanto le norme determineranno un anticipo delle riscossioni nel 2008 rispetto ai ruoli rateizzabili che si formeranno nel 2009.

L’ammontare di tali ruoli è stimato per il 2009 in circa 1,2 miliardi. Si ipotizza, inoltre, che il 20 per cento dei contribuenti decida di avvalersi della rateizzazione prima dell’iscrizione a ruolo e che nel 2008, per motivi di ordine tecnico gestionale possa essere incassato solo il 25 per cento delle riscossioni anticipate.

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni in esame presentano, per il profilo degli effetti finanziari, taluni elementi problematici sui quali appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti.

In particolare:

·         in merito agli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 1, si rileva che la medesima, oltre a determinare un effetto di peggioramento dell’indebitamento netto nel 2007, determina per il medesimo anno un peggioramento del saldo netto da finanziare, in quanto, come precisato dalla stessa relazione tecnica, produce il venir meno di una posta di entrata prevista per competenza nella legge di bilancio per il 2007. Tale circostanza, al di là del conseguimento degli obiettivi programmatici fissati in ambito comunitario, comporta, comunque, in base alla vigente normativa contabile, l’obbligo di disporre idonea copertura.

Quanto, poi, al fatto che gli effetti finanziari negativi sull’indebitamento netto possano essere assorbiti dall’attuale quadro di finanza pubblica per l’anno 2007 senza compromettere il rispetto degli obiettivi programmati per l’anno medesimo nell’ambito del patto di stabilità e crescita, si rileva che i dati di contabilità nazionale di preconsuntivo relativi a tale anno saranno disponibili solo in marzo e che, pertanto, tale affermazione andrebbe comunque suffragata da indicazioni statistiche di maggior dettaglio, atte a confermare un risultato del saldo contabile rilevante ai fini del patto di stabilità in linea con gli obiettivi fissati.

Sarebbe, inoltre, opportuno acquisire indicazioni, anche in seguito a quanto affermato dalla stessa relazione tecnica, circa la possibilità che un’eventuale decisione di Eurostat possa dar luogo a revisione dei dati di indebitamento netto per anni pregressi. In proposito, si segnala che, con riguardo ad una analoga fattispecie, relativa all’anticipo dei versamenti delle banche titolari del servizio di riscossione delle imposte tramite modello F24, Eurostat  ha considerato tali anticipazioni come partite finanziarie e quindi da contabilizzare nel debito pubblico, senza alcun impatto sull’indebitamento. Tale circostanza ha reso necessaria nel 2005[92] la revisione dei dati di indebitamento netto e debito delle Amministrazioni pubbliche stimati per gli esercizi pregressi interessati.

Sul piano normativo, si rileva, infine, che la disposizione soppressiva dell’obbligo di versamento in acconto è entrata in vigore il 31 dicembre 2007, successivamente allo scadere del termine ultimo per il versamento stesso, fissato al 30 dicembre 2007.

·         in merito alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, va, in primo luogo, osservato che, in sede di introduzione del comma 144 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che prevedeva modalità di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti prima dell’iscrizione a ruolo anche più favorevoli rispetto alle modifiche introdotte dalle norme in esame (venti rate trimestrali per importi superiori a cinquemila euro) non era stato scontato alcun effetto finanziario. Andrebbe, quindi, chiarito in base a quali considerazioni si ritenga invece di ascrivere effetti di maggior gettito alle norme in esame.

Si rileva, inoltre, che la quantificazione proposta, la cui metodologia di calcolo non è peraltro direttamente ricavabile in base ai parametri forniti, si fonda su ipotesi quantitative e comportamentali non suffragate da dati oggettivi ricavabili dalla stessa relazione.         

 

ARTICOLO 37

Abolizione della tassa sui contratti di borsa

Le norme sopprimono la tassa sui contratti di borsa, istituita con R.D. n. 3278 del 1923. Contengono, inoltre, disposizioni di coordinamento  volte a conservare l’esenzione dalle imposte di registro e bollo, di cui godevano i contratti oggetto della tassa.

Oggetto della tassa sono i seguenti contratti:

·          i contratti a termine di valori e monete verghe conclusi sia sui mercati regolamentati che fuori di essi;

·          i contratti di trasferimento, a titolo oneroso di titoli conclusi tra privati e quindi  fuori dai mercati regolamentati;

·          i contratti di trasferimento a titolo oneroso conclusi tra privati ed intermediari professionali o tra privati con l’intervento di tali intermediari, aventi per oggetto titoli quotati, se stipulati fuori dai mercati regolamentati, ovvero titoli non quotati, ad eccezione di quelli stipulati con non residenti;

·          i contratti di trasferimento a titolo oneroso, conclusi tra intermediari professionali, aventi ad oggetto titoli non quotati.

Sono esclusi dalla tassa i contratti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli conclusi tra soggetti tra i quali esista un rapporto di controllo.

Sono esenti dalla tassa i contratti per contanti aventi ad oggetto valori in moneta e verghe e i trasferimenti di titoli quando avvengono in base a :

·          contratti di importo non superiore a 206,58 euro;

·          contratti conclusi nei mercati regolamentati;

·          contratti conclusi al di fuori dei mercati regolamentati, limitatamente ai titoli ammessi a quotazione in tali mercati, stipulati tra intermediari nazionali o esteri, tra intermediari e soggetti non residenti, tra intermediari e OICVM;

·          contratti relativi ad offerte pubbliche di vendita (OPV) finalizzate a quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto strumenti finanziari già quotati;

·          contratti aventi per oggetto titoli non ammessi a quotazione conclusi da non residenti con intermediari;

·          contratti di finanziamento in valori mobiliari e contratti simili;

·          contratti aventi ad oggetto titoli non ammessi a quotazione, conclusi nell’ambito di operazioni di politica economica comunitaria attraverso il Sistema delle Banche centrali e della BCE.

La tassa si applica in misura fissa per ogni 51,65 euro e proporzionalmente per frazioni di tale importo. Le aliquote variano in funzione delle diverse tipologie contrattuali. Per i titoli di Stato o garantiti dallo Stato e le obbligazioni l’importo della tassa non può superare 929,62 euro.

 

La relazione tecnica stima una perdita di gettito di 2,7 milioni di euro in ragione d’anno.

La quantificazione si basa, recando quanto riferito dalla RT, su dati non puntuali, considerando l’ammontare delle operazioni relative ai principali strumenti finanziari cui con maggiore probabilità si applica il prelievo. Ciò in quanto la tassa colpisce transazioni tra privati effettuate al di fuori dei mercati regolamentati. Inoltre, non è possibile utilizzare dati di gettito in quanto il medesimo codice tributo è utilizzato anche per il versamento dell’imposta di bollo.

Pertanto, ai fini della stima, la relazione tecnica considera i soli flussi delle operazioni riguardanti contratti pronti contro termine stipulati tra le banche e la loro clientela e l’acquisto di BOT in portafoglio delle banche da parte della clientela.

In base a dati di fonte Banca d’Italia, la consistenza delle operazioni pronti contro termine nel 2006 risulta pari a 17 miliardi di euro, mentre la consistenza dei BOT detenuti da residenti nel medesimo anno risulta pari a circa 13 miliardi di euro. Applicando a tali dati l’aliquota d’imposta prevista per i contratti conclusi tra intermediari finanziari e soggetti privati aventi ad oggetto titoli di Stato o obbligazioni, pari ad euro 0,00465 ogni 51,65 euro o frazione di tale importo, si ottengono i seguenti effetti di perdita di gettito:

 

Operazioni pronti contro termine

17.000.000.000/51,65*0,00465 = 1,5 milioni di euro

Operazioni in BOT

13.000.000.000/51,65*0,00465 = 1,2 milioni di euro

Totale

2,7 milioni di euro

 

 

Al riguardo si rileva che la stima proposta dalla relazione tecnica può considerarsi sufficientemente indicativa dei reali effetti di perdita di gettito connessi alla soppressione della tassa. Infatti, può ragionevolmente supporsi che i possibili elementi di sottostima ascrivibili al fatto di aver necessariamente limitato la quantificazione alle operazioni con maggior probabilità colpite dal prelievo, siano compensati dal fatto che non si è tenuto conto del tetto massimo posto al prelievo per le transazioni in titoli di Stato e/o al fatto che per le transazioni poste in essere dalla clientela esercente attività d’impresa, la tassa è deducibile.

 

ARTICOLO 38

Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale

La norma proroga al 2008 la riduzione del 40% dell’aliquota di accisa prevista per il gas naturale per combustione per uso industriale[93], laddove si verifichino consumi superiori a 1,2 mln di mc per anno, esclusi quelli termoelettrici.

L’aliquota di accisa ordinaria per il gas metano per usi industriali, pari a 0,012498 euro per mc, viene pertanto ridotta, anche per il 2008, a 0,0074499 euro per mc.

 

La relazione tecnica quantifica il minor gettito dell’accisa tenendo conto che, nel corso del 2007, è intervenuto il recepimento della direttiva 2003/96/CE[94], che ha previsto l’esclusione dal campo di applicazione dell’accisa dei prodotti energetici impiegati in alcuni processi industriali (per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici). Conseguentemente la base imponibile cui si applica l’agevolazione in questione risulta ridotta rispetto alle precedenti proroghe.

I dati comunicati dall’Agenzia delle dogane, indicano un ammontare dei consumi di gas naturale per usi industriali pari a 21.595 mln di mc, di cui 14.468 relativi ad impianti con consumi superiori a 1,2 mln di mc (incidenza pari al 67%[95]). I consumi di gas naturale nei settori industriali fuori campo sono stati quantificati in circa 2.560 mln di mc[96]. Pertanto risultano interessati dall’agevolazione consumi pari a 11.900 mln di mc, cui corrisponde una perdita di gettito, in termini di accisa, di 60 mln per il 2008. A fronte di tale perdita di gettito si registra un recupero di base imponibile delle imposte dirette per minori costi deducibili.

L’effetto complessivo della disposizione risulta il seguente:

segno - = peggioramento                          (mln di euro)

 

2008

2009

2010

Proroga agevolazione gas metano usi industriali

-60

28

-12

 

Al riguardo, rinviando per quanto attiene agli aspetti relativi alla copertura all’apposita sezione riservata a tali profili, circa gli aspetti relativi alla quantificazione si segnala che la riduzione della perdita di gettito, rispetto alle quantificazioni operate con riferimento alle precedenti proroghe, risulta solo in parte ascrivibile all’esclusione dal campo di applicazione dell’accisa del gas metano impiegato in alcuni processi industriali. Infatti, senza considerare tale esclusione, si perviene comunque ad un importo del minor gettito inferiore di 16,5 mln di euro rispetto a quello quantificato in precedenza[97]. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se l’ammontare ridotto dei consumi, considerato in questa sede rispetto alle precedenti proroghe, sia da ascrivere ad una rettifica di una sovrastima precedentemente operata ovvero ad una contrazione nell’uso del combustibile in questione.

 

ARTICOLO 39

Proroghe in materia televisiva

La norma:

·        autorizza il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla convenzione con la RAI fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008 (comma 1).

L’articolo 4 dell’accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino[98] prevede, tra l’altro, che agli oneri derivanti dalla relativa attuazione il Governo della Repubblica italiana concorra con la somma forfetaria di lire 6 miliardi annui (circa 3.099.000 euro);

·        proroga all’annualità 2008 il diritto dei canali tematici satellitari a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente (comma 2).

L’art. 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce, tra l’altro, che i canali tematici satellitari che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui all’art. 4 della legge 250/1990[99], continuano a percepirli in via transitoria con le medesime procedure “fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso”.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa specifica, in relazione al comma 1, che i servizi di cui all’articolo in esame, forniti dalla RAI, sono oggetto della Convenzione sottoscritta dalla RAI medesima con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stipulata il 30 dicembre 1991, con scadenza 31 dicembre 2006 e che il Ministero degli affari esteri, la Repubblica di San Marino e la RAI hanno ritenuto che l’Accordo e la Convenzione siano rimasti in vigore fino all’11 giugno 2007. Sulla base di tale assunto e nelle more del rinnovo dell’Accordo, la RAI ha continuato fino ad oggi a fornire i servizi oggetto della Convenzione.

La relazione sottolinea, inoltre, in considerazione dell’interesse nazionale dell’Italia a non procurare soluzione di continuità nella fornitura dei servizi da parte della RAI, quale società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, l’interesse pubblico a non venir meno agli obblighi finanziari assunti in sostegno dell’emittente della Repubblica di  San Marino.

Afferma, infine, che la disposizione comporta una spesa, riferita ai servizi forniti dalla RAI, pari a 3.099.000 euro annui, alla cui copertura si provvede nell’ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Con riferimento al comma 2, la relazione specifica che con la disposizione di cui all’art. 1, comma 1247 della legge finanziaria 2007 si era voluto limitare il periodo transitorio di percezione dei contributi in favore dei canali tematici satellitari fino al presumibile anno successivo a quello di entrata in vigore del disegno di legge recante “Nuova disciplina dell’editoria”, già approvato dal Consiglio dei Ministri. Afferma, quindi, che l’estensione del periodo transitorio di percezione dei contributi fino a quelli relativi all’anno 2008 (che verranno, pertanto, percepiti nel corso dell’anno 2009), permetterà alle imprese interessate di procedere all’assestamento dei propri bilanci.

Quantifica, infine, in 6,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, il risparmio derivante dalla disposizione in esame.

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari del comma 2, che fa slittare di un anno l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1247, della legge finanziaria 2007.  Infatti, tale ultima disposizione - secondo quanto affermato dalla relazione tecnica a corredo della medesima[100] - rappresenta una misura di contenimento della spesa, i cui  effetti, anche se non scontati nei saldi, avrebbero dovuto compensare gli eventuali effetti onerosi derivanti dall’applicazione del comma 1246 della stessa legge finanziaria 2007, relativo all’erogazione di contributi all’editoria. Alla luce di tali considerazioni, appaiono quindi necessari elementi volti a suffragare l’effettiva neutralità finanziaria della proroga in esame.

Inoltre, sarebbe opportuno che il Governo fornisse gli elementi posti alla base della quantificazione di 6,5 milioni chiarendo altresì, in considerazione degli effetti di risparmio di cui si dà conto nella relazione illustrativa per la somma suddetta, se tali effetti siano stati scontati ai fini di un miglioramento dei saldi o a compensazione di altri oneri.

 

ARTICOLO 40

Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali

L’art. 24 del DL 159/2007, al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2006, dei comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31/12/2002, ha previsto il trasferimento sui conti vincolati delle gestioni commissariali di una somma di 150 mln da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2007, prevedendo al contempo che le somme non utilizzate entro tale termine fossero riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata, previo pagamento dei residui passivi relativi ad investimenti.

La norma prevede:

- il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine del 31 dicembre 2007, previsto dai commi 1 e 3 del citato articolo 24 del DL 159, per l’effettuazione dei pagamenti di debiti a valere sulle risorse di 150 mln assegnate ai comuni in dissesto ai sensi del medesimo art. 24 (commi 1 e 2);

- fa salvo il termine del 31 dicembre 2007 per l’effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sulle medesime risorse sopra indicate (comma 3);

- destina una quota delle suddette risorse, pari a 10 mln di euro, agli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all’articolo 268-bis del D.Lgsl, n. 267/2000 (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare necessario acquisire in via preliminare un chiarimento con riferimento alle fattispecie cui si applicherà la disposizione prevista dal comma 3, per le quali è fatto salvo il termine del 31 dicembre previsto dalla normativa vigente.

L’ambito applicativo del comma 3 dell’articolo in esame, che fa riferimento alle transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 mln, sembra infatti coincidere parzialmente con quello delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che differiscono al 31/12/2008 il termine di effettuazione dei pagamenti a valere sulle medesime somme.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi restanti, che sembrano consentire un utilizzo nel corso del 2008 delle somme stanziate dal citato articolo 24, rendendo inoperante, di fatto, il vincolo del riversamento al bilancio dello Stato delle somme non utilizzate entro il 2007, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi del fabbisogno e dell’indebitamento netto per l’esercizio in corso. In proposito occorre acquisire l’avviso del Governo.

L’utilizzo delle somme entro i ristretti margini temporali dell’esercizio 2007, a pena di riversamento delle somme non spese al bilancio dello stato, risultava infatti essenziale affinché gli effetti di maggiore spesa del citato articolo 24 incidessero interamente sull’esercizio 2007, anche in termini di cassa, dal momento che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento erano circoscritte al suddetto esercizio.

 

ARTICOLO 43

Accantonamenti a valere sulle entrate da TFR

Normativa vigente: la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[101] ha disposto l’istituzione di un Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), gestito dall’INPS presso la tesoreria dello Stato, alimentato da un contributo pari alla quota del TFR maturato e non destinato alle forme di previdenza complementare, a carico dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Le risorse del Fondo[102], nei limiti di importi prefissati, sono destinate al finanziamento degli interventi di sviluppo indicati nell’Elenco 1 allegato al provvedimento. L’effettiva possibilità di utilizzo delle risorse era condizionata al previo accertamento trimestrale delle risorse affluite[103].

L’art. 13 del DL n. 81/2007[104] ha previsto, in via transitoria, la possibilità per le singole amministrazioni interessate di richiedere, nel 2007, anticipazioni di tesoreria per il finanziamento dei singoli interventi indicati dal citato Elenco 1, per un importo massimo pari, complessivamente, al 30% dell’importo totale del citato elenco[105]. Restava quindi bloccato, nel medesimo esercizio 2007, in attesa della procedura di accertamento trimestrale delle risorse affluite, un importo pari al 70% del fondo[106].

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 159 del 2007 ha successivamente  consentito l’utilizzo di una parte delle somme accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’ottanta per cento di quelli indicati nel medesimo elenco 1 per l’anno 2007 e al settanta per cento per gli anni 2008 e 2009.

In conseguenza della riduzione di spesa recata da tale ultimo provvedimento, rispetto alle previsioni contenute nella legge finanziaria 2007, e dell’effetto di slittamento all’esercizio successivo delle somme non utilizzabili in ciascuno degli esercizi di competenza, alla norma del DL n. 159 del 2007 era ascritto un effetto di minor spesa per l’esercizio 2008 di 365 milioni di euro, mentre per gli anni 2009 e 2010 era previsto un effetto di maggior spesa rispettivamente di 165 e 200 milioni di euro. La relativa relazione tecnica precisava che l’utilizzo delle quote residue di ciascun anno restava vincolato agli adempimenti procedurali previsti dalla legge finanziaria 2007.

 

La norma in esame dispone che le quote residue di risorse destinate alle autorizzazioni di spesa di cui all’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2007, che risultino ancora accantonate al 31 dicembre 2007, siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

 

La relazione tecnica afferma che dall’utilizzazione nel 2008 delle suddette risorse non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. La medesima afferma che, a tal fine, vengono riportate le autorizzazioni di spesa oggetto della normativa con la distinta indicazione:

·        della quota accantonata ai sensi dell’articolo 1, comma 758 della legge n. 296 del 2006;

·        della quota resa disponibile per effetto della modifica introdotta dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 159 del 2007;

·        dell’ulteriore importo reso disponibile e conservato nel conto dei residui in base alla disposizione in esame.

Tuttavia, nel testo del provvedimento in esame, non compare tale elenco.

 

Al riguardo, fermo restando l’opportunità di acquisire comunque l’elenco citato dalla relazione tecnica, si rileva che la norma non sembra determinare effetti finanziari peggiorativi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto questi ultimi scontavano l’utilizzabilità della quota residua del 20 per cento nell’esercizio 2008, ferma restando la procedura di accertamento del conseguimento delle corrispondenti entrate.

 

 

ARTICOLO 44

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche

Normativa vigente: L’articolo 7 del D.Lgs. n. 322 del 1989[107] prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti allo stesso obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche rientranti nel medesimo programma, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

I soggetti che non forniscono i dati e le notizie richieste, ovvero li forniscono volutamente errati o incompleti sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita:

·          nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni, per le violazioni da parte di persone fisiche;

·          nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.

L’accertamento delle violazioni, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale, i quali, accertata la violazione e contestati gli addebiti ai soggetti interessati, trasmettono rapporto motivato ai prefetti che procedono ai sensi della legge n. 689 del 1981.

 

La norma in esame dispone che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell’applicazione delle suddette sanzioni pecuniarie amministrative e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è considerato violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi del citato articolo 7 del D. Lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa precisa che la medesima è volta a conseguire una sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa  le fattispecie che configurano, per la volontarietà della condotta, una effettiva violazione all’obbligo di risposta.

Contemporaneamente la norma mira a ridurre l’onerosità di tale attività accertatrice ed a limitarne l’impatto nell’ambito del complessivo funzionamento del Sistema statistico nazionale.

 

 Al riguardo si rileva che la norma, che peraltro riveste carattere transitorio nonostante le finalità di carattere strutturale ad essa ascritte dalla relazione illustrativa, sembra comportare di fatto una sostanziale limitazione dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste nel caso di violazione dell’obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche.

Pertanto, la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari nella misura in cui, per l’esercizio in corso, nelle previsioni di bilancio siano state previste entrate a titolo di sanzioni relative alla violazioni in questione. Sul punto appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 45

Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

Normativa vigente: I commi da 5 ad 8 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) stabiliscono che, anche per l’anno finanziario 2008, una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF netta sia destinata, in  base alle scelte operate dai contribuenti, alle seguenti finalità:

·          sostegno delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente in specifici settori di utilità sociale;

·          finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università;

·          finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.

Per le suddette finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro nel 2009.

 

La norma in esame dispone che la suddetta quota del cinque per mille disposta per l’anno finanziario 2008 sia destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, oltre alle finalità già previste, anche alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Analoga previsione, con riferimento agli anni finanziari 2006 e 2007, è stata disposta dall’articolo 20 del decreto legge n. 159 del 2007, ora legge n. 222 del 2007.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la disposizione operi nel limite massimo di spesa fissato dal comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2008 e che, pertanto, un eventuale incremento delle opzioni dei contribuenti, nell’ambito della quota del cinque per mille, connesso all’incremento della platea dei soggetti beneficiari dello stanziamento di 380 milioni di euro disposto per il 2009, sia ininfluente ai fini della spesa. 

In proposito appare quindi necessaria una conferma da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 46

Disposizioni in materia di inabili

La norma, modificando l’articolo 8 della legge n. 222/1984[108], estende a tutti gli inabili maggiorenni che svolgono attività lavorativa a fini terapeutici il diritto a percepire la pensione di reversibilità, attualmente limitata, sulla base della prassi amministrativa, ai soli inabili che prestano attività lavorativa presso cooperative sociali.

La norma dispone, inoltre, che il trattamento economico da corrispondere a tali soggetti non può essere inferiore al trattamento minimo INPS incrementato del 30 per cento.

L’onere è valutato in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, dal momento che la disposizione configura diritti soggettivi, appare necessario acquisire le ipotesi e i dati in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione. Ciò anche ai fini di valutare se nel computo degli oneri complessivi siano stati compresi quelli relativi alla liquidazione degli arretrati, il cui diritto sembra configurarsi dal momento che la disposizione, novellando l’articolo 8 della legge n. 222/1984, acquista efficacia sin dalla data di entrata in vigore di tale legge[109].

 

ARTICOLO 47

Proroga di contributi statali per il finanziamento di interventi di tutela ambientale e per i beni culturali

Le norme, modificando l’articolo 3, comma 24 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) dispongono al fine di limitare la concessione di contributi statali:

·        il differimento dal 1° gennaio al 1° aprile 2008 del termine di abrogazione dei commi 28 e 29 della legge n. 311 del 2004 ( legge finanziaria per il 2005); conseguentemente si prevede la corresponsione dei soli contributi statali per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico (comma 1); 

·        la soppressione del secondo periodo del citato comma 24 della legge n. 244 del 2007 il quale ha previsto che le risorse che risultino non impegnate siano riversate all’entrata del bilancio dello Stato (comma 2);

A tale riguardo si ricorda che il comma 24 della finanziaria per il 2008 ha disposto l’abrogazione dei citati commi 28 e 29, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che hanno previsto contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare agli interventi e ai soggetti individuati con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare; il secondo periodo ha disposto il riversamento delle risorse non impegnate all’entrata dello Stato.[110]

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari (maggiori spese in conto capitale) della disposizione in esame, in termini di indebitamento netto, sono quantificabili nella medesima misura indicata nell’allegato 7 della citata legge finanziaria per il 2008 pari rispettivamente a 10 milioni di euro per il 2007 e a 7 milioni di euro per il 2008[111].

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 48

Utilizzo delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

 

La norma, tramite una modifica all’articolo 148 della legge finanziaria per il 2001 che prevede la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza ad un Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori, introduce la possibilità di effettuare tale riassegnazione anche nell’esercizio successivo a quello del versamento.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto è volta esclusivamente alla completa utilizzazione delle somme affluite all’entrata - tenuto conto della frammentazione temporale degli introiti che rendono complessa la procedura di riassegnazione.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione, consentendo l’utilizzo di risorse nell’esercizio successivo rispetto a quello di acquisizione dei versamenti per sanzioni, è suscettibile di determinare un disallineamento temporale tra entrate e spese, con possibili effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 49

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

La norma in esame prevede che le disposizioni della legge 27 dicembre 2007, n. 246, entrino in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima e, quindi, il 27 dicembre 2007.

La legge 27 dicembre 2007 n. 246 reca disposizioni in materia di partecipazione italiana alla ricostruzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali. In particolare, gli articoli da 1 a 10 recano stanziamenti riferiti all’esercizio 2006, per un ammontare complessivo di 125,059 milioni di euro, che trovano copertura finanziaria sugli accantonamenti di  fondo speciale di conto capitale del MEF previsti ai fini del bilancio triennale 2006- 2008.

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura a valere sul fondo speciale resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.

Il disegno di legge iniziale relativo alla legge n. 246 del 2007 (A.S. 1108) è stato presentato il 20 ottobre 2006, mentre la legge in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2007. Non essendo altrimenti disposto, la medesima legge entrerebbe, pertanto, in vigore nel mese di gennaio 2008, non consentendo la validità della copertura relativa agli stanziamenti previsti per il 2006.

 

La relazione tecnica si limita a riassumere le circostanze che rendono necessaria l’adozione della disposizione al fine di rendere utilizzabile la predetta copertura.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 50, commi 1 e 2

Interventi sul patrimonio culturale ebraico in Italia

La norma:

·        estende agli anni 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui disposta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2005[112] per gli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia e stabilisce che detti interventi possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale (comma 1);

·        dispone che all’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004[113] (comma 2).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 50, commi 3-7

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali

La norma dispone, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il riconoscimento dell’assegno e della pensione sociale, la non rilevanza degli assegni vitalizi previsti dagli articoli 1 delle legge n. 791/1980[114] e 96/1955[115], con decorrenza dal 15 settembre 2007.

L’onere è valutato in 1,750 milioni di euro nel 2007, 7,5 milioni di euro nel 2008 e 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

La norma prevede, infine, l’applicazione della procedura del monitoraggio degli oneri ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare necessario acquisire le ipotesi e i dati in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione dell’onere, derivante dall’aumento della platea dei beneficiari dell’assegno e della pensione sociale, allo scopo di verificare l’adeguatezza della copertura finanziaria, a fronte dei diritti soggettivi configurati dalla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 51

Disposizioni in materia di versamento del TFR all’INPS

Normativa vigente: l’articolo 1, commi 755-762, della legge n. 296/2006 dispone l’obbligo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti di versare il TFR non destinato ai fondi di previdenza complementare all’INPS. Le risorse così introitate, al netto delle prestazioni e degli oneri relativi al TFR, sono destinati agli interventi elencati in apposita tabella allegata alla legge, a seguito di un procedimento di accertamento da parte della Conferenza dei servizi.

La norma dispone il versamento da parte dell’INPS delle risorse destinate al finanziamento degli interventi riportati all’Elenco 1 allegato alla legge n. 296/2006, all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica precisa che la prima Conferenza dei servizi, con riferimento ai versamenti affluiti all’INPS nel secondo semestre 2007, ha accertato che le risorse del Fondo da destinare agli interventi della legge n. 296/2006 ammontano, in via provvisoria e parziale, a 3.406.782.644 euro. Dal momento che non sono stati conteggiati i versamenti relativi agli ultimi mesi dell’anno e alle denunce mensili presentate con ritardo, la relazione tecnica ritiene ragionevole ipotizzare l’accertamento definitivo di risorse pari a 4,7 miliardi di euro, in linea con le originarie stime di 5 miliardi di euro. Il versamento di tali somme all’entrata del bilancio dello Stato, secondo la relazione tecnica, determina un miglioramento del saldo netto da finanziare per il 2007 di un importo corrispondente.

 

Al riguardo non appaiono chiari i motivi sottostanti la disposizione in esame, dal momento che, già a normativa vigente[116], l’utilizzo delle disponibilità considerate per gli interventi di cui all’elenco 1 allegato alla legge n. 296 del 2006, presupponeva per il meccanismo configurato della medesima legge, il versamento delle risorse all’entrata del bilancio dello Stato[117].

Con riferimento, inoltre, agli effetti di cassa, appare necessario che il Governo precisi se, con riferimento al saldo netto da finanziare 2007, le somme da inserire nel bilancio dello Stato in attuazione della norma in esame debbano essere pari a 3,4 miliardi di euro, somma pari alle disponibilità effettivamente accertate, o a 4,7 miliardi di euro, ammontare che si prevede sarà accertato in via definitiva. Infatti, in tale ultimo caso, l’obbligo di versare una somma superiore a quanto effettivamente introitato al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, oltre a risultare in contrasto con le procedure previste dalla legge n. 296/2006, potrebbe provocare sbilanciamenti di cassa a carico dell’INPS.

 

 

 

ANALISI dei PROFILI di COPERTURA FINANZIARIA

 

 

ARTICOLO 1, comma 2

Istituzione del programma “Missioni militari di pace” nello stato di previsione del Ministero della difesa

La norma, al fine di consentire la necessarie flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, prevede l’istituzione “nello stato di previsione del Ministero della difesa, del programma “Missioni militari di pace” sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle  missioni internazionali di pace”.

 

Al riguardo, si rileva che non appare del tutto chiara la portata della norma. Si ricorda infatti che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è già previsto il programma 4.1 “Missioni militari di pace” nell’ambito del quale è istituito il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace di cui all’articolo 1, comma 1240, della citata legge n. 296 del 2006 (capitolo 3004).

Andrebbe pertanto chiarito se la disposizione sia finalizzata a trasferire su un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero della difesa le risorse attualmente allocate nel Fondo di riserva, prevedendo contestualmente, sul medesimo stato di previsione, l’istituzione del programma “Missioni militari di pace”.

 

 

 

ARTICOLO 4

Proroga dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico

Al riguardo, si osserva che il fondo istituito dal citato comma 389 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 è allocato, nel bilancio 2007, nell’ambito della u.p.b. 3.2.3.21 – cap. 7405 – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza di 5.000.000 di euro per l’anno 2007.

 

 

ARTICOLO 10, comma 2

Clausola di copertura

La norma, prevede che all’onere derivante dall’attuazione del comma 1, il quale autorizza la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per assicurare la prosecuzione delle attività  Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2005.

L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2005 (recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e della viabilità e per la sicurezza pubblica) ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale.

 

 

Al riguardo, occorre acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse da destinare alla copertura finanziaria della norma in esame, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse

 

 

 

 

ARTICOLO 16, comma 1, lettera b)

 

La norma aggiunge al comma 4-bis dell’articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, la previsione per cui il compenso spettante al commissario della Fondazione Ordine Mauriziano è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570 e che ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentati dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.

 

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, i compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure previste ai commi 1 e 4 dello stesso articolo 30, non producono effetti a carico della finanza pubblica. Il Governo dovrebbe pertanto confermare l’assenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica anche in conseguenza alle previsioni della norma in esame.

 

 

 

ARTICOLO 24, comma 2

Clausola di copertura

Al riguardo, si rileva che, l’autorizzazione di spesa prevede un onere permanente a decorrere dall’anno 2009, mentre la norma limita la possibilità per il Ministero del commercio internazionale di avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato al 31 dicembre 2010, e conseguentemente, anche la copertura finanziaria risulta limitata agli anni 2008, 2009 e 2010.

Appare pertanto necessario modificare il comma 2 dell’articolo in esame al fine di limitare agli anni 2008, 2009 e 2010 l’autorizzazione di spesa. Sul punto occorre in ogni caso acquisire l’avviso del Governo.

Ciò premesso, si segnala l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione in esame, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

 

ARTICOLO 24, comma 4

Clausola di copertura

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione in esame, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

 

 

ARTICOLO 26, comma 1, ultimo periodo.

Clausola di invarianza finanziaria

La norma, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Al riguardo, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di modificare la norma al fine di prevedere, in conformità alla prassi adottata in casi analoghi, che dall’attuazione del comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

ARTICOLO 26, comma 3

Clausola di copertura

La norma, pone l’onere derivante dalla proroga dei compiti del Commissario straordinario del Governo per l’emergenza conseguente alla BSE, pari a 150.000 euro per l’anno 2008, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, relativa al finanziamento della sospensione dei versamenti contributivi e previdenziali a favore degli allevatori avicoli e delle imprese di macellazione.

 

Al riguardo, occorre verificare l’effettiva disponibilità delle risorse da destinare alla copertura finanziaria del comma in esame, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse.

 

 

ARTICOLO 26, comma 4

 

La norma prevede che i soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, rifinanziata dall’articolo 126 della legge n. 388 del 2000, ai fini dell’accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperativa stesse, a suo tempo escluse  con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all’atto dell’adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all’elenco n. 1, secondo l’ordine di presentazione delle domande, si procederà all’accollo nei limiti di fondi già stanziati per l’attuazione dei citato decreto-legge n. 149 del 1993.

L’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993 ha stanziato la somma di 20 miliardi di lire annui per un periodo di 10 anni ai fini dell’assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, prima della entrata in vigore dello stesso  decreto legge n. 149, da soci di cooperative agricole, a favore di cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l’insolvenza. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità sopra indicate, l’articolo 126 della legge n. 388 del 2000 ha autorizzato la spesa di 230 miliardi di lire per l’anno 2001.

 

 

 

Al riguardo, in assenza di elementi informativi nella relazione tecnica, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all’ammontare delle risorse disponibili per gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, e all’effettiva adeguatezza delle stesse alla luce del comma in esame.

 

 

ARTICOLO 26, comma 7

 

La norma, ai fini di assicurare la continuità nel funzionamento dell’Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell’anno 2007, autorizza il Ministero delle politiche agricole forestali e alimentari, anche  in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato di cui all’articolo 1, comma 1072 della legge n. 296 del 2006, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l’anno 2008. Tale somma è versata nell’anno 2008 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al suddetto Ministero per le finalità di cui alla presente disposizione.

 

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse, anche in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 123, e 3 comma 111, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che recano interventi onerosi alla cui copertura si provvede utilizzando le disponibilità del predetto fondo.

ARTICOLO 29

 

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si rileva che la relazione tecnica afferma che le norme in esame sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di cassa, quantificati in 48,5 milioni di euro per l’anno 2008, 36,7 milioni di euro per il 2009 e 33,2 milioni di euro per il 2010. In mancanza di una esplicita disposizione di copertura dei relativi oneri nell’articolo in esame, appare necessario che il Governo chiarisca se la copertura stessa sia rinvenibile con riferimento ad altre previsioni contenute nel provvedimento (tra le quali, tra l’altro il comma 11 del medesimo articolo, che prevede la riduzione per l’anno 2008 del fondo per la competitività e per lo sviluppo per un importo di 90,5 milioni di euro; si segnala in proposito per altro che tale fondo ha natura di conto capitale).

Analoga esigenza di chiarimento si presenta in relazione agli effetti finanziari della previsione di cui al comma 8 e all’incremento del Fondo per la competitività e lo sviluppo per l’importo di 90,5 milioni di euro per l’anno 2009, disposto dal comma 11.

Si segnala in proposito che ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, ciascun provvedimento legislativo che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da esso previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

 

 

ARTICOLO 36, commi 1 e 2

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica afferma che le norme comportano per l’anno 2007 un peggioramento dell’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 4,6 miliardi di euro e che tali riflessi negativi possono essere assorbiti dall’attuale quadro di finanza pubblica per l’anno 2007 senza compromettere il rispetto degli obiettivi programmati per l’anno medesimo nell’ambito del patto di stabilità e crescita.

Appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle modalità di copertura del predetto onere.

 

 

ARTICOLO 37, comma 1

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica afferma che dalla abolizione sui contratti di borsa deriva una perdita di gettito stimata in circa 2,7 milioni di euro. In mancanza di una esplicita disposizione di copertura dei relativi oneri nell’articolo in esame, appare necessario che il Governo chiarisca se la copertura stessa sia rinvenibile con riferimento ad altre disposizioni contenute nel provvedimento. Si ricorda, anche in questo, che ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, ciascun provvedimento legislativo che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

 

 

ARTICOLO 38, comma 1

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica afferma che dalla proroga per l’anno 2008 della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale comporta una perdita di gettito di 60 milioni di euro per l’anno 2008 e di 12 milioni di euro per l’anno 2010. Per l’anno 2009 la norma produce effetti positivi quantificati in 28 milioni di euro.  In mancanza di una esplicita disposizione di copertura dei relativi oneri nell’articolo in esame, appare necessario che il Governo chiarisca se la copertura stessa sia rinvenibile con riferimento ad altre disposizioni contenute nel provvedimento.

 

 

ARTICOLO 39, comma 1

 

La norma, prevede che fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di S. Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non considera la norma, mentre la relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame comporta una spesa, riferita ai servizi forniti dalla RAI, pari a 3.099.000 euro l’anno e che tale spesa, come espressamente disposto, trova copertura nell’ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità n. 9 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Appare pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dalla prosecuzione della fornitura dei servizi televisivi alla Repubblica di S. Marino e all’effettiva sussistenza, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle disponibilità necessarie.

 

ARTICOLO 40, comma 4

 

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva sussistenza di risorse, nell’ambito della somma di 150 milioni di euro di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, da destinare alle finalità previste dalla disposizione in esame, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi per le quali le medesime sono state stanziate.

Si ricorda peraltro che ai sensi del comma 2 del citato articolo 24, le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

 

 

ARTICOLO 46, comma 1, capoverso 1-quinquies

Clausola di copertura

La norma dispone che all’onere derivante dal presente articolo, pari 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 e per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione delle proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la clausola di copertura non appare correttamente formulata, considerato che a fronte di oneri aventi carattere permanente le risorse da utilizzare a fini di copertura sono limitate all’anno 2010. La norma andrebbe pertanto riformulato con l’indicazione delle risorse da utilizzare a regime.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, recante l’istituzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si segnala l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo sulla disponibilità delle stesse e un chiarimento se il loro utilizzo per le finalità della disposizione in esame sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2008-2010, si osserva che gli accantonamenti utilizzati recano la necessaria disponibilità.

 

 

ARTICOLO 47, comma 3

Clausola di copertura

La norma dispone che all’onere derivante dal presente articolo, pari 10 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e a 4 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 e quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e a 3 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

 

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si segnala l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo sulla disponibilità delle stesse e sulla possibilità del loro utilizzo per le finalità della disposizione in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Si osserva inoltre che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2008-2010 di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità.

 

 

ARTICOLO 50, comma 1 e 2

Clausola di copertura

La norma al comma 1, proroga anche per gli anni 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro già prevista per ciascuno degli anni 2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2005 per interventi conservati e di restauro sul patrimonio culturale, artistico e archivistico ebraico in Italia. Lo stesso comma prevede che gli interventi indicati possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Il comma 2 dispone che all’onere (derivante dal comma 1), pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si segnala l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo sulla disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura della disposizione in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Dal punto di vista formale si rileva che il comma 2 dovrebbe essere integrato al fine di precisare che gli oneri ivi indicati sono quelli relativi all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

 

ARTICOLO 50, commi  5 e 7

Clausola di copertura

La norma, al comma 5, dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l’anno 2007, in 5.000.000 di euro per l’anno 2008 e in 4.700.000 euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:

- per l’anno 2007, mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2007-2009;

- per l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di parte corrente 2007-2009, utilizzando, quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto a 2,6 milioni di euro utilizzando, per l’importo di 867.000 euro ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l’importo di 866.000 euro, la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca;

- per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di parte corrente 2007-2009, utilizzando, per l’importo di 903.000 euro e di 1.215.000 euro, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’università e della ricerca e, per l’importo di 1.291.000 euro ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativa al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

Il comma 7 reca una clausola di salvaguardia redatta secondo la prassi consolidata in base alla quale il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri  di cui al presente articolo anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Viene inoltre previsto che gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure sopra indicate sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

 

Al riguardo, si osserva che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati recano le necessarie disponibilità.

Si rileva tuttavia che la vigente disciplina contabile vieta l’utilizzo in difformità degli accantonamenti del fondo speciale stanziati per l’adempimento degli obblighi internazionali dello Stato.

Si rileva inoltre che a fronte di oneri aventi carattere permanente l’utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente è limitato all’anno 2009. La clausola di copertura andrebbe pertanto modificata al fine di rendere coerente, dal punto di vista temporale, l’utilizzo delle risorse con il manifestarsi dei relativi oneri.

Dal punto di vista formale si osserva che la clausola di salvaguardia di cui al comma 7 fa riferimento agli oneri dell’articolo in esame anziché, come sarebbe più opportuno, a quelli relativi ai commi 3 e 4, i cui oneri sono configurati in termini di previsione di spesa. Gli altri oneri previsti dall’articolo in esame e segnatamente quelli di cui al comma 1 sono infatti configurati in termini di limite di spesa.

 

 

 



[1] L’obbligo di formulare le relazioni tecniche conformemente al modello standard contenuto nella citata direttiva è stato ribadito, da ultimo, nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2006.

[2] Legge finanziaria 2007.

[3] Di cui al D.L. 4/2007 e al  D.L. 81/2007.

[4] Con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze.

[5] Si ricorda che, in risposta ad analoga richiesta di chiarimento formulata con riferimento all’articolo 3 del decreto legge 4/2007 (AC. 2193) il Governo ha escluso che fossero state sostenute, nel corso del primo mese del 2007, “spese relative a missioni internazionali la cui autorizzazione non è stata poi disposta con il decreto-legge in esame” (v. seduta della Commissione bilancio del 21 febbraio 2007).

[6] Come modificata dal D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006.

[7] Recante “definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”.

[8] L’attuale norma,  ossia l'articolo 31, comma 14, del sopraccitato D.Lgs. n. 298/2000, prevede che detta facoltà possa essere esercitata sino all’anno 2007.

[9] Intervenendo sull’articolo 60-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 490/1997 che reca norme in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.

[10] A tal fine viene fatto esplicitamente salvo quanto stabilito dall’articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 490/1997.

[11] Previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

[12] A tal fine la norma in esame specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del citato D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

[13] Decreto legislativo n. 42 del 2004.

[14] “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”.

[15] Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[16] La disposizione prorogata è recata dall’articolo 1, comma 1196, della legge n. 296/2006.

[17] Tale Comitato, composto da dieci membri, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 78 della legge n. 448/1998 ed in seguito trasferito presso il Ministero del lavoro. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è stata autorizzata la spesa di 516 milioni di euro (lire 1000 milioni) a decorrere dall'anno 2001

[18] La cabina di regia, istituita presso il Ministero del lavoro dal DM 11.10.2007 sulla base dell’articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006, è composta da 32 membri e già, sulla base della normativa vigente, esercita alcuni dei compiti attribuiti al Comitato. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la Cabina di regia si avvale di un contingente massimo di cinque unità in servizio presso le Direzioni generali del Ministero del lavoro. Ai componenti della Cabina di regia ed ai soggetti invitati a partecipare non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Dall'attuazione della normativa in esame non devono derivare nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica (articolo 5 del DM 11.10.2007).

[19] Cfr. la relazione tecnica all’articolo 1, comma 1192, della legge n. 296/2006.

[20] Si segnala all’ all’articolo 1, comma 170, della legge n. 311/2004, modificato dalla disposizione in esame, non erano ascritti effetti finanziari.

[21] Si tratta del meccanismo del pay back previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006, quale misura alternativa per l’ottenimento del livello dei risparmi programmati nel settore della spesa farmaceutica.

[22] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica).

[23] “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

[24] Personale previsto dall’articolo 24, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”).

[25] Trattasi della legge n. 210/1998 che disciplina il sistema di reclutamento, prevedendo procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato, espletate direttamente dalle università per la copertura di posti vacanti e la nomina in ruolo, sulla base di criteri indicati nella legge stessa e nei regolamenti di attuazione.

[26] “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”.

[27] “Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università”.

[28] “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”.

[29] “Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze”.

[30] Secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

[31] A norma dell’articolo 42-septies del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sull’ordinamento giudiziario.

[32] Articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[33] Finanziaria 2008.

[34] Termine prorogato dal DL 273/2005.

[35] Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge. 9 novembre 2004, n. 265.

[36] Come precisato dalla relazione illustrativa, la norma è volta a chiarire l’ambito di applicazione del regime transitorio rispetto alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 96/2005. Tale disciplina prevede il  rilascio della concessione, sulla base di un decreto ministeriale su proposta dell’ENAC, nel limite massimo di durata di quaranta anni, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. La normativa previgente limita l’esclusione dall’applicazione di tali disposizioni ai casi di concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 96/2005.

[37] Si segnala che, decorso inutilmente tale termine, le società che hanno presentato l’istanza possono chiedere, con oneri a loro carico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale, nei successivi sessanta giorni, esamina l'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

[38] La relazione illustrativa in esame precisa che la disposizione è necessaria  per consentire entro una data certa la definizione di procedimenti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora conclusi.

[39] Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 152/1991.

[40] Di cui all’art. 1, comma 1008 della L. 296/2006.

[41] La novella costituisce attuazione dell’impegno contenuto nel primo punto del dispositivo della risoluzione 8-00103 approvata nella seduta dell’VIII Commissione ambiente dell’11 dicembre scorso, relativo in particolare all’adozione “di ogni possibile iniziativa, anche normativa, a partire dalla corrente manovra di bilancio, per ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi”.

 

[42] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[43] Di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[44] Peraltro, secondo la relazione illustrativa, alcune delle assunzioni sarebbero avvenute il 1° dicembre 2006 e, pertanto, la proroga dei contratti decorrerebbe dal 1° dicembre 2008.

[45] Nel 2008 verrebbero infatti retribuiti 2 mesi su 12 e dunque corrisposto un sesto della retribuzione annua.

[46] A seconda che l’onere annuo che si assume corrisponda a quello quantificato dalla relazione tecnica (900.000 euro) o coperto a norma del comma 2 (1 milione di euro).

[47] Recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

[48] La relazione illustrativa prefigura un costo unitario annuo di 72.816 euro.

[49] Che includono i contribuiti previdenziali ed al Servizio sanitario nazionale e l’IRAP.

[50] Questi ultimi sono stati definiti, dalla medesima norma, quali società cooperative a responsabilità limitata.

[51] V. articolo 1, comma 1076.

[52] V. articolo 2, comma 5-quater.

[53] In particolare: con l’articolo 12 della legge 910/1966 il Fondo ha assunto l’attuale denominazione ed è stato prorogato fino a tutto il 1980; con l’articolo 7 del decreto-legge 377/1975  il Fondo è stato rifinanziato, e prorogato fino a tutto il 1995; successivamente il Fondo è stato ulteriormente prorogato con l’articolo 1 del decreto-legge 552/1996 (fino a tutto il 2002), con l’articolo 1 del decreto-legge 236/2002  (fino a tutto il 2005) e con l’articolo 26 del decreto-legge 273/2005  (fino a tutto il 2007).

[54] DPCM 4 giugno 2003 (Individuazione dei fondi di rotazione da gestire fuori bilancio relativi al Ministero delle politiche agricole), emanato ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge finanziaria 289/2002. Tale norma ha disposto che le gestioni fuori bilancio (con esclusione di quelle espressamente individuate con DPCM, per le quali permanessero le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione) fossero ricondotte al bilancio dello Stato e che le relative disponibilità fossero versate all’entrata per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. Fra le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche del fondo di rotazione rientra il Fondo di rotazione in esame.

[55] Termine da ultimo disposto con l’articolo 26 del decreto legge 273/2005.

[56] Articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 202/2005.

[57] In lire: 20 miliardi di lire all’anno per dieci anni.

[58] In lire: 230 miliardi di lire per il 2001.

[59] Elenco n. 1 di cui al DM 18 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996).

[60] L’articolo 5 del DM 2 febbraio 1994 precisa che le predette garanzie sono assunte a carico del bilancio dello Stato avuto riguardo alle disponibilità finanziarie recate dal decreto legge 149/1993 “fino ad esaurimento degli stanziamenti assicurati” e secondo specifiche priorità. Tali priorità riguardano, innanzitutto, la qualificazione soggettiva dei soci prestatori di garanzia: persone fisiche, cooperative agricole, consorzi di secondo grado di cooperative agricole, altre persone giuridiche (con esclusione degli enti pubblici). Le priorità riguardano, in secondo luogo, lo stato di avanzamento delle procedure di accertamento dell’insolvenza: si procede quindi all'assunzione delle garanzie concesse a favore di cooperative agricole partendo da quelle per le quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza e proseguendo con quelle per le quali sia intervenuto solo il decreto dell'autorità vigilante. Deve essere inoltre rispettato l'ordine cronologico di accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza o del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa.

[61] “Con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995”.

[62] Si ricorda che nella medesima materia è intervenuto anche il successivo comma 1078, in base al quale è stata ripristinata una norma in precedenza abrogata dall’articolo 1, comma 9–bis, del decreto legge 181/2006 (Riordino dei Ministeri). La norma abrogata prevedeva la ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo dei lavoratori dipendenti dei consorzi agrari collocati in mobilità e dei lavoratori fuoriusciti dall’organico in base a piani di riorganizzazione aziendale. All’articolo 1, comma 1078, della legge 296/2006 non erano ascritti effetti finanziari (infatti, come precisato dal Governo, alla norma abrogativa contenuta nel decreto legge 181/2006 non erano stati collegati effetti di risparmio).

[63] L’EIPLI è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. In base alla normativa vigente, l’Ente è anche sottoposto al controllo di gestione della Corte dei conti.

[64] Si ricorda che con il medesimo articolo 1, comma 1055, della legge 296/2006 è stato assegnato all'EIPLI un contributo straordinario di 5 milioni di euro per il 2007, al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'Ente.

[65] L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni è un ente di diritto pubblico ed è stato istituito dalla legge 1048/1961, la quale ne ha previsto una durata trentennale. Tale durata è stata successivamente prorogata di 15 anni. Si ricorda che per la precedente proroga di un anno (ossia per il 2006), l’articolo 6 del decreto legge 182/2005 aveva autorizzato una spesa di 232.406 euro.

[66] Articolo 15, comma 5-bis, lettera a), del DL 81/2007.

[67] Articolo 15, comma 5-bis, lettera b),del DL 81/2007.

[68] Il Fondo per l'emergenza avicola è stato istituito e finanziato con l’articolo 1-bis, commi 8, 13 e 14, del decreto-legge 2/2006 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura e della pesca).

[69] Articolo 1, comma 46, della legge 266/2005.

[70] L’art. 1, comma 729, della finanziaria 2007 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in viaindiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è stato fissato con il DPCM 26 giugno 2007 (G.U. 7 agosto 2007, n. 182). Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, la norma dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.

Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.

 

[71] Tale condizione, originariamente non prevista (cfr. in proposito l’osservazione formulata nel Dossier di verifica relativo alla legge finanziaria per il 2007, con  riferimento al comma 224), è stata introdotta dall’articolo 13, comma 8-quater del DL n. 7/2007. Tale disposizione ha inoltre specificato che il contributo spetta anche alle autovetture e non solo agli autoveicoli ad uso promiscuo, come indicato dal citato comma 224 della finanziaria 2007.

[72] Di cui ai citati commi 224 della l. 296/06 e 8-quater del DL n. 7/07.

[73] Di cui al citato comma 225 della L. 296/06.

[74] Di cui al citato comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

[75] Tale valutazione è affermata dalla relazione tecnica con riferimento agli oneri per abbonamento al trasporto pubblico.

[76] Cfr. la relazione tecnica al citato del n. 7/07.

[77] Non è chiaro se tale tetto di spesa vada riferito al solo esercizio 2007 o anche agli esercizi successivi, in analogia con gli oneri di rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico che sono previsti per 3 annualità.

[78] Tale rettifica sarebbe necessaria nel caso in cui la relazione tecnica precedente avesse erroneamente preso in considerazione l’intero ammontare delle radiazioni riferite al triennio precedente, in luogo di un terzo di tale ammontare.

[79] Tali limiti di cilindrata non si applicano in caso di acquisto di autovetture o autoveicoli da parte di persone fisiche, non intestatarie di altre autovetture o autoveicoli, il cui nucleo familiare sia composto da almeno 6 componenti.

[80] A fronte di una previsione di rottamazioni di 2.500.000 autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, la relazione tecnica stimava infatti una domanda complessiva di autoveicoli nuovi pari a 465.000.

[81] Infatti, a fronte di una previsione di 1.254.000 rottamazioni (euro 0/1/2) è prevista una domanda di autoveicoli nuovi di 444.000 unità.

[82] La tariffa media utilizzata, pari a 143,2 euro per autoveicolo, risulta infatti in linea con quella, pari a 143 euro per autoveicolo, assunta dalla relazione tecnica all’art. 7 del DL 262/2006, che non teneva conto degli aumenti che sarebbero in seguito stati disposti dalla legge finanziaria per il 2007.

[83] Tale limite temporale era previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 324/1997, che viene modificato dalla norma in esame.

[84] Convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 97.

[85]DL 27 luglio 2005 n. 144 - misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale - convertito con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155.

[86]Esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi.

[87] Fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore.

[88] Codice in materia di protezione dei dati personali.

[89] Codice delle comunicazioni elettroniche.

[90] Recante “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. 

[91] Previsioni assestate.

[92] Cfr. ISTAT, Revisione delle stime dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2000-2004, Nota per la stampa del 24 maggio 2005.

[93] Prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 356/2001 (legge 418/2001). Detta agevolazione è stata prorogata, da ultimo, per tutto il 2007, dall’articolo 1, comma 394,  lettera b), della legge finanziaria 296/2006.

[94]  Ad opera del D.Lgs. 2-2-2007 n. 26 (cfr. in proposito, con riferimento allo schema di decreto legislativo Doc n. 38,  la Nota di verifica n. 25/2006).

[95] Fonte SNAM.

[96] Tale ammontare coincide con quello indicato nella relazione tecnica relativa al citato Doc n. 38, riguardante lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/96/CE, relativa all’esclusione dal campo di applicazione dell’accisa dei prodotti energetici impiegati in alcuni processi industriali.

[97] In occasione delle precedenti proroghe il minor gettito per accisa stimato dalle relazioni tecniche ammontava a 88, 8 mln di euro, cui corrisponde un consumo di prodotto agevolato pari a 17,76 mld di mc. La relazione tecnica in esame quantifica invece un consumo di prodotto agevolato (al lordo della riduzione di 2,56 mld di mc dovuta all’esclusione di alcuni consumi industriali) pari a 14,468 mld di mc, cui corrisponderebbe un minor gettito pari a 72,3 mln di euro (contro gli 88,8 precedentemente stimati).

[98] Stipulato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge n. 99/1990.

[99] “Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”.

[100] Trattasi della proposta emendativa 18.148, testo 2, del Governo, poi confluita nel maxi-emendamento governativo approvato.

[101] Articolo 1, commi 755-766.

[102] Pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 5 mld per il 2007, 4,55 mld nel 2008 e 4 mld nel 2009.

[103] Articolo 1, comma 759, della legge n. 296/2006.

[104] La relazione tecnica a tale provvedimento sottolineava al riguardo che le procedure per l’accertamento delle disponibilità del Fondo, non ne avrebbero consentito lo sblocco prima del mese di ottobre.

[105] L’estinzione delle anticipazioni era prevista a valere sulle somme stanziate sui capitoli di bilancio interessati, in esito alla citata procedura di accertamento trimestrale delle entrate.

[106] Pari a 3.500 mln.

[107] Norme sul Sistema statistico  nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

[108] Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

[109] Cfr. l’articolo 12 della legge stessa, non modificato dalla disposizione in esame.

[110] Il richiamato comma 28 della legge n. 311 del 2004 ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze.All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per gli altri soggetti non di diritto pubblico è richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

[111] Le disposizioni in esame sono state introdotte dal maxi-emendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati in data 13 dicembre 2007.

[112] “Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia”.

[113] “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

[114] Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z..

[115] Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

[116] Cfr. i commi 758 e 762 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.

[117] Inoltre, l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa non necessita di un apposito provvedimento di natura legislativa.