Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3301: Ratifica accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina
Riferimenti:
AC n. 3301/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 147
Data: 19/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3301

 

Ratifica Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Argentina

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1630)

 

 

 

 

 

 

N. 147 – 19Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

3301

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

Parere richiesto

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 147

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 2-17 dell’Accordo. 1

Accordo di coproduzione cinematografica Italia-Argentina. 1

ARTICOLO 3 del disegno di legge. 3

Copertura finanziaria. 3

 


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato (A.S. 1630)[1], autorizza la ratifica dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

Il provvedimento – composto da un Preambolo, 21 Articoli ed 1 Allegato - è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

 

dal 2009, ogni quattro anni

articolo 17 del ddl di ratifica

13.650

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2-17 dell’Accordo

Accordo di coproduzione cinematografica Italia-Argentina

Le norme:

·        dispongono che tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dell’Accordo beneficeranno  dei vantaggi accordati ai film nazionali, secondo le disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia da ciascuna delle Parti (articolo 2).

Si rammenta – a titolo esemplificativo - che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 28/2004 alle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana vengono conferiti incentivi finanziari in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte; il tetto massimo delle risorse finanziarie da destinare a tali incentivi[2] è individuato con decreto ministeriale nell’ambito delle dotazioni finanziarie del Fondo unico per lo spettacolo[3]: tali risorse, esposte nella tabella C della legge finanziaria per il 2008[4], ammontano a 511 milioni di euro per il 2008, 567 milioni di euro per il 2009 e 563 milioni di euro per il 2010;

·        ammettono ai benefici della coproduzione i film realizzati da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica e finanziaria,  una riconosciuta reputazione  e qualificazione professionale (articolo 3);

·        dettano disposizioni relativamente alla realizzazione delle riprese, alla percentuale di apporti dei coproduttori dei due Paesi, alle produzioni multilaterali, nonché alla ripartizione dei mercati ed agli obblighi finanziari da includere nei contratti tra coproduttori (articoli 4, 5, 6, 10 e 11);

·        stabiliscono che le Parti devono facilitare le procedure per l’ingresso del personale e quelle relative all’importazione temporanea di attrezzature necessarie alla realizzazione del film, nel rispetto delle leggi in vigore (articolo 8);

·        prevedono l’istituzione di una Commissione mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, che si riunirà una volta ogni due anni alternativamente nei due Paesi. A fronte di particolari esigenze – quali rilevanti modifiche nella disciplina nazionale applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive da parte di uno dei contraenti, o qualora l’applicazione dell’Accordo presenti difficoltà – la Commissione potrà essere convocata per una riunione straordinaria (articolo 17).

 

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 17 dell’Accordo - relative all’istituzione della Commissione mista che si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia e in Argentina -, quantifica un onere di 13.650 euro per l’anno 2009 e per ciascuno dei quadrienni successivi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali. L’onere risulta determinato come riportato nella seguente tabella:

 

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Spesa per pernottamento

euro 150 al giorno x 5 persone x 5 giorni

3.750

Diaria

euro 96 al giorno x 5 persone x 5 giorni

2.400

Spese di viaggio

biglietto aereo Roma-Buenos Aires/r

euro 1.500 x 5 persone

 

7.500

TOTALE

 

13.650

 

La relazione evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[5], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

Al riguardo, con riferimento ai benefici in favore della coproduzione (articolo 2), andrebbe chiarito se siano tutti riconducibili, in base alla vigente normativa, a limiti di spesa complessiva predeterminati da norme in vigore; in caso contrario, infatti, l’ampliamento delle fattispecie ammissibili a tali agevolazioni risulterebbe suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sarebbe inoltre opportuna una conferma che alle eventuali riunioni straordinarie della Commissione di cui all’articolo 17, si potrà far fronte nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge

Copertura finanziaria

La norma autorizza, per l’attuazione della presente legge, la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Per quanto concerne l’utilizzo previsto dall’articolo 3, comma 1, dei Fondi speciali 2007-2009, si segnala che, in seguito all’approvazione della legge n. 244 del 2007, sarebbe più corretto fare riferimento ai Fondi speciali relativi al triennio 2008-2010. Tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare il triennio di riferimento dei Fondi speciali, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato[6].

Dal punto di vista formale, si segnala che la clausola di copertura prevedendo un onere a decorrere dall’anno 2009 e utilizzando i Fondi speciali relativi al triennio 2007-2009, dovrebbe fare più correttamente riferimento, come previsto dalla prassi vigente, all’utilizzo delle proiezioni per l’anno 2009. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta a prevedere l’utilizzo delle proiezioni dell’accantonamento del Fondo speciale, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.

 

Al fine di verificare l’allineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria prevista dall’articolo 3, appare opportuno che il Governo confermi, come già dichiarato nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 2 ottobre 2007, che la prima riunione della Commissione mista prevista dall’articolo 17 dell’Accordo non si terrà a Buenos-aires prima dell’anno 2009.

 

 

 



[1] Seduta del 12.12.2007.

[2] Art. 10, comma 4, D.Lgs. 28/2004.

[3] Di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”).

[4] Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[5] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[6] Al riguardo si ricorda che in considerazione dell’avanzato stato dell’iter del provvedimento, non si è proceduto ad una modifica testuale della copertura finanziaria anche con riferimento ai seguenti atti Camera esaminati nel corso della XIV legislatura: Atto Camera n. 6190, approvato nei primi mesi dell’anno  2006, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2005-2007, e agli Atti Camera nn. 5424, 5172, 5070, 4918, 4914, 4913, 4912 approvati nei primi mesi dell’anno 2005, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2004-2006.