Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3299: Ratifica Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della repubblica dell'Honduras
Riferimenti:
AC n. 3299/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 146
Data: 19/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3299

 

 

Ratifica Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Honduras

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1587)

 

 

 

 

 

 

N. 146 – 19 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3299

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Cioffi

Gruppo:

Popolari-Udeur

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 146

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 2-19 dell’Accordo. 2

Modalità di attuazione della cooperazione. 2

ARTICOLO 3, comma 1. 6

Copertura finanziaria. 6


PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato (A.S. 1587)[1], autorizza la ratifica dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

 

2007

2008

2009

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

103.130

103.130

103.130

Articolo 3

14.673

14.673

14.673

Articolo 6

5.460

5.460

5.460

Articolo 7

5.200

5.200

5.200

Articolo 8

5.000

5.000

5.000

Articolo 9

20.000

20.000

20.000

Articolo 10

30.000

30.000

30.000

Articolo 13

10.000

10.000

10.000

Art. 15, par. 1), lett. a), b), d)

90.300

90.300

90.300

Articolo 16

35.460

35.460

35.460

Articolo 19

16.050

 

16.050

Totale

335.273

319.223

335.273

Totale in cifra tonda

335.275

319.225

335.275

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2-19 dell’Accordo

Modalità di attuazione della cooperazione

Le norme dettano, tra l’altro, le seguenti disposizioni a carico delle Parti contraenti:

 

·        sviluppo della collaborazione accademica, attraverso intese universitarie, scambio di docenti e ricercatori, avvio di ricerche congiunte, attivazione di cattedre e lettorati (articolo 2);

·        promozione della collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, banche dati ed esperti (articolo 3);

·        creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell’altra Parte garantendo le migliori facilitazioni possibili per il loro funzionamento ed attività (articolo 5);

·        intensificazione della collaborazione nel campo dell’istruzione, attraverso lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche (articolo 6);

·        assegnazione di borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte (articolo 7);

·        scambio di ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore (articolo 8);

·        collaborazione in campo editoriale, attraverso traduzioni, mostre e fiere del libro, pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell’altra Parte contraente (articolo 9);

·        collaborazione nel settore della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne ed altre manifestazioni di rilievo (articolo 10);

·        collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti (articolo 11);

·        scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù (articolo 13);

·        cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni ed organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, in particolare nei settori della salvaguardia dell’ambiente, della sanità ed altri, da realizzarsi mediante (articolo 15):

a)    scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;

b)    organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;

c)    ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;

d)    scambi di documentazione scientifica e tecnica;

e)    partecipazione congiunta a programmi quadro dell’Unione europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni

·        cooperazione nei settori dell’archeologia, antropologia e scienze affini (articolo 16);

·        istituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale che dovrà redigere programmi esecutivi pluriennali e che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi (articolo 19).

 

La relazione tecnica che – come detto – quantifica la spesa di euro 335.275 per l’anno 2007, di euro 319.225 per l’anno 2009 e di euro 335.275 a decorrere dall’anno 2009 espone analiticamente i dati e i parametri posti alla base delle predette quantificazioni. Per l’illustrazione degli elementi di dettaglio si rinvia alla relazione tecnica allegata all’A.S. 1587.

La relazione tecnica evidenzia inoltre che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente ad alcuni interventi specificatamente elencati, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

In merito alla disposizione dell’articolo 11, relativa alla collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi, fa presente che le iniziative vengono realizzate dagli organismi privati, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria (prevista in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, lett. e) e 12, è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[2], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

Al riguardo premessa la necessità di chiarimenti circa la decorrenza temporale degli oneri, fissata al 2007, esercizio ormai concluso, in merito ai seguenti oneri appaiono necessarie chiarimenti da parte del Governo:

articolo 2:      euro 10.340 per l’assunzione di un docente di italiano per un                anno presso gli istituti e le istituzioni scolastiche;

                   euro 10.000 per l’istituzione di una cattedra di lingua italiana                 per un anno presso le  Università dell’Honduras;

Non viene infatti precisato se la spesa riguardi personale docente italiano da inviare in Honduras ovvero personale da assumere in tale stato: tali elementi appaiono peraltro necessari al fine di valutare la congruità della spesa annua prevista.

Inoltre non sono indicati dalla relazione tecnica gli elementi sottesi alla quantificazione dei seguenti oneri:

articolo 2:      euro 10.000 per l’invio di libri e di materiale audiovisivo l’insegnamento dell’italiano;

articolo 8:     euro 5.000 per l’invio di documenti per la valutazione ei relativi              titoli di studio;

articolo 15:     euro 4.000 per l’organizzazione di seminari e conferenze                     scientifiche e tecnologiche.

In mancanza dei predetti elementi non appare possibile procedere alla verifica della congruità degli oneri stimati.

Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica, nello stimare l’onere relativo alle riunioni della Commissione mista di cui all’articolo 19, sembra presupporre che le riunioni si tengano con cadenza annuale, alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, dalla lettura testuale dell’articolo 19 dell’Accordo si evince l’alternanza dei Paesi nell’ospitare le riunioni, ma non si deduce la cadenza temporale delle riunioni. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, poiché in relazione all’articolo 11 dell’Accordo la relazione tecnica non indica oneri in quanto si tratterebbe di scambi tra organismi privati, appare comunque necessaria una conferma che dall’articolo non derivino in alcun modo effetti per la finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 3, comma 1

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento,pari a 335.275 euro per l’anno 2007, 319.225 euro per l’anno 2008 ed a 335.275 euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri,  relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento alla decorrenza temporale degli oneri che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, sono previsti anche per l’anno 2007, si osserva che, pur trattandosi di un esercizio finanziario ormai concluso e di oneri, che come risulta dalla relazione tecnica, derivano da attività realizzabili soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, senza alcun effetto retroattivo, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare la decorrenza degli stessi all’esercizio finanziario 2008, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato[3].

Si segnala, inoltre, che il provvedimento risulta incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trasmesso alle Camere dal Governo il 5 febbraio 2008.

Con riferimento ai Fondi speciali 2007-2009 previsti dall’articolo 3, comma 1, si segnala che il riferimento ai suddetti Fondi deve intendersi in realtà a quelli 2008-2010, approvati con la legge n. 244 del 2007. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare il riferimento ai Fondi speciali 2008-2010, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.

Al fine di verificare l’allineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria prevista dall’articolo 3, appare opportuno – infine - che il Governo confermi, in linea con quanto già dichiarato nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 25 luglio 2007, che la prima riunione all’estero della Commissione mista di cui all’articolo 19 dell’Accordo si terrà a Tegucigalpa non prima dell’anno 2009 e che l’articolo 11 del medesimo Accordo, in relazione alla previsione di scambi di esperti, non comporterà effetti finanziari pregiudizievoli per il bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 



[1] Nella seduta del 12.12.2007

[2] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[3] Al riguardo si ricorda che in considerazione dell’avanzato stato dell’iter del provvedimento, non si è proceduto ad una modifica testuale della copertura finanziaria anche con riferimento ai seguenti atti Camera esaminati nel corso della XIV legislatura: Atto Camera n. 6190, approvato nei primi mesi dell’anno  2006, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2005-2007, e agli Atti Camera nn. 5424, 5172, 5070, 4918, 4914, 4913, 4912 approvati nei primi mesi dell’anno 2005, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2004-2006.