Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3298: Ratifica e Convenzione Italia-Lettonia per evitare le doppie imposizini e per prevenire le evasioni fiscali
Riferimenti:
AC n. 3298/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 145
Data: 19/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3298

 

Ratifica della Convenzione tra l’Italia e la Lettonia

per evitare le doppie imposizioni

e per prevenire le evasioni fiscali

 

(Approvato dal Senato – AS.1586)

 

 

 

 

 

N. 145 – 19 febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3298

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Forlani

Gruppo:

UDC

 

Relazione tecnica:

presente

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

riferita al testo presentato al Senato

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 145

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-33 della Convenzione. 3

Disposizioni volte ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale  3

ARTICOLO 3 del ddl di ratifica. 12

Copertura finanziaria. 12


PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica della Convenzione tra l’Italia e la Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Il provvedimento si compone di 4 articoli. Il testo della Convenzione, sottoscritta 21 maggio 1997, è costituito da 33 articoli, da un Protocollo aggiuntivo e da una Nota aggiuntiva. Quest’ultima, scambiata fra le Parti in data 9 dicembre 2004, tiene conto delle modifiche alla disciplina fiscale italiana intervenute successivamente alla stipula della Convenzione (ossia dell’avvenuta abrogazione dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese[1]).

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, la struttura della Convenzione ricalca in linea di massima lo schema base degli accordi nella medesima materia riconosciuto internazionalmente a livello di OCSE.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato il Governo ha presentato una documentazione integrativa che riporta una diversa quantificazione degli effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA  (euro)

ARTICOLO della CONVENZIONE

A decorrere dal 2007

Articolo 7 (utili delle imprese)

13.000

Articolo 14 (professioni indipendenti)

16.000

Articolo 23 (altri redditi)

19.000

 

TOTALE

(Articolo 3 del ddl. di ratifica) *

 

 

 

48.000

   *Sulla base della documentazione integrativa sopra richiamata, durante l’esame in prima

     lettura presso il Senato l’onere e la relativa copertura finanziaria sono stati rideterminati

     in 51.000 euro all’anno[2]. Sul punto si rinvia alla parte successiva della presente Nota.

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-33 della Convenzione

Disposizioni volte ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale

Le norme della Convenzione prevedono quanto segue:

·        l’ambito soggettivo della Convenzione riguarda i soggetti residenti di uno o di entrambi gli Stati. Essa si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio (articoli 1 e 2);

Il testo della Convenzione, come integrato dal Protocollo e dalla Nota aggiuntiva del 9 dicembre 2004, precisa che si tratta - nel caso dell’Italia – dell’IRPEF e dell’IRPEG (ora IRES), nonché delle eventuali imposte patrimoniali che dovessero essere introdotte in futuro.

·        la tassazione dei redditi immobiliari spetta in via prioritaria al Paese in cui gli immobili sono situati ( articolo 6);

·        gli utili d’impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa stessa, salvo il caso in cui la medesima svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione: in tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio da detta stabile organizzazione (articolo 7).

In base al comma 7, quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo 7;

·        gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata l’impresa (articolo 8);

·        dividendi, interessi e canoni sono tassati in via definitiva nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, lo Stato da cui tali cespiti provengono può prelevare un’imposta alla fonte, non superiore al 5 per cento dell’ammontare lordo, per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 15 per cento in tutti gli altri casi. Nel caso degli interessi il limite è pari al 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Infine nel caso dei canoni il limite è posto al 5 per cento per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e al 10 per cento in tutti gli altri casi  (articoli 10, 11 e 12);

·        con riferimento ai capital gains, il testo prevede (articolo 13):

-            la tassazione nel Paese in cui i beni sono situati, nel caso di plusvalenze relative a beni immobili;

-            nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione;

-            esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede dell’impresa, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

-            esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi;

·        i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che questi non disponga abitualmente di una base fissa per l’esercizio dell’attività nell’altro Stato contraente, nel qual caso i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa (articolo 14);

·        le remunerazioni per lavoro subordinato sono imponibili nello Stato in cui è svolta effettivamente l’attività lavorativa. La deroga a tale principio è prevista nei casi di permanenza nell’altro Stato per periodi di durata inferiore a 183 giorni lavorativi, di pagamento della remunerazione da parte di un datore di lavoro non residente nell’altro Stato ovvero nel caso in cui l’onere per la retribuzione non sia sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (articolo 15);

·        i compensi ed i gettoni di presenza sono tassati nel Paese di residenza della società che li corrisponde (articolo 16);

·        i redditi di artisti e sportivi sono imponibili nel Paese in cui è prestata l’attività; sono invece imponibili nel Paese di residenza qualora il soggiorno nel Paese in cui è prestata l’attività sia finanziato prevalentemente da fondi pubblici del Paese di residenza (articolo 17);

·        le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18);

·        gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente per l’espletamento di funzioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in detto Stato. Tuttavia tali redditi sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se le funzioni sono rese in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che ha la nazionalità di detto Stato o non ne è divenuto residente al solo scopo di rendervi i servizi. Le pensioni pubbliche sono soggette a tassazione nello Stato che le eroga; vengono invece tassate nell’altro Paese contraente nel caso in cui il percettore abbia la residenza e la nazionalità in quest’ultimo Paese (articolo 19);

·        le somme per attività di ricerca e di insegnamento, nonché le borse di studio, sono esenti da imposta nel Paese in cui tali attività sono svolte (articoli 20 e 21);

·        le società di uno Stato contraente che svolgano sulla piattaforma continentale dell’altro Stato attività off–shore (esplorazione e sfruttamento del  sottosuolo marino e delle sue risorse naturali) rappresentano una stabile organizzazione in tale ultimo Stato (e quindi i relativi utili d’impresa sono imponibili in detto Stato) a condizione che l’attività sia svolta per un periodo superiore a trenta giorni su dodici mesi (articolo 22).

Viene precisato che gli utili derivanti dal trasporto di approvvigionamenti verso e tra le località in cui vengono svolte le attività off-shore sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa;

·        tutte le componenti di reddito il cui trattamento fiscale non è disciplinato dalla Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto percettore (articolo 23);

·        gli elementi del patrimonio di un soggetto residente sono imponibili nello Stato di residenza, ad eccezione dei beni immobili (imponibili nello Stato ove sono collocati), degli attivi patrimoniali di  una stabile organizzazione (tassati nel Paese in cui tale organizzazione ha sede) e delle navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale (tassati nel Paese sede dell’impresa proprietaria dei mezzi) (articolo 24);

·        con riferimento al criterio per l’eliminazione delle doppie imposizioni, la Convenzione prevede per entrambi i Paesi l’imputazione ordinaria, con deduzione del credito d’imposta per le imposte assolte nell’altro Paese contraente (articolo 25).

È prevista l’applicazione di una clausola di non discriminazione, volta ad evitare che i cittadini di uno Stato contraente possano essere assoggettati, nell’altro Paese, a condizioni fiscali più svantaggiose rispetto a quelle applicate ai cittadini di tale ultimo Paese (articolo 26);

·        nel caso di controversie relative a misure non conformi al contenuto della Convenzione, le parti si impegnano per risolvere per via amichevole le difficoltà e i dubbi interpretativi, anche mediante uno scambio verbale di opinioni in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti (articolo 27);

·        le riduzioni o esenzioni d’imposta previste dalla Convenzione non saranno applicate se il requisito della residenza che ne è condizione sia stato ottenuto al solo scopo di godere di tali benefici; parimenti, viene espressamente salvaguardata la facoltà di applicare tutte le disposizioni nazionali contro l'evasione e l'elusione fiscale nei confronti di transazioni tra imprese dei due Stati contraenti se lo scopo di dette transazioni sia accertato essere il perseguimento di benefici non altrimenti fruibili (articolo 30);

·        le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato in cui il medesimo è residente se il diritto alla percezione di tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione in esame (articolo 31).

 

La relazione tecnica originaria, che quantifica la spesa di 48.000 euro a decorrere dal 2007, espone analiticamente i dati e i parametri posti alla base della predetta quantificazione. Per l’illustrazione degli elementi di dettaglio si rinvia alla stessa relazione tecnica, allegata all’AS. 1586.

Come già ricordato, nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha depositato[3] una documentazione integrativa, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di tale documentazione, la stima dell’onere annuale è stata modificata, passando da 48.000 a 51.000 euro. La nuova quantificazione si basa, essenzialmente, su elaborazioni più aggiornate.

Infatti mentre le stime contenute nella RT originaria (AS. 1586) sono basate sui dati degli anni d’imposta 2000 e 2001, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Modelli 770/2001 e 770/2002, le stime contenute nella documentazione integrativa del 27 settembre 2007 si fondano su dati 2004 desunti dalle dichiarazioni 770/2005.

 

ONERI QUANTIFICATI dalla

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA della RGS

(euro)

ARTICOLO della CONVENZIONE

A decorrere dal 2007

Articolo 7 (utili delle imprese)

13.000

Articolo 14 (professioni indipendenti)

3.000

Articolo 23 (altri redditi)

35.000

 

TOTALE

(Articolo 3 del ddl. di ratifica)

 

 

 

51.000

 

Si riportano di seguito gli elementi forniti dalla documentazione integrativa RGS a sostegno della nuova valutazione degli oneri connessi all’attuazione degli articoli 7, 14 e 23 della Convenzione.

 

ARTICOLO 7

(Utili delle imprese: imponibili nello Stato di residenza dell’impresa

o nello Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione)

Nella documentazione integrativa  si afferma che l’articolo 7 assume un connotato residuale nell’ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 7, se l’utile dell’impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione, si dovranno applicare questi ultimi.

Poiché, secondo la documentazione del Governo, l’articolo 7 conferma un principio già codificato anche nell’ordinamento interno [articolo 23, comma 1, lettera e), del nuovo TUIR[4]], la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

La documentazione del Governo dà invece conto di effetti finanziari con riferimento all’introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa nei confronti dei compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato.

Tali effetti finanziari – di riduzione del gettito – derivano dall’inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del DPR 600/1973.

Come precisato dalla RT al ddl. originario (AS. 1586), l’articolo 23, comma 2, del TUIR stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lettera d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato[5]. Le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono pertanto attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d’impresa. In proposito l’articolo 25, comma 2, del DPR 600/1973 - coerentemente con tale impostazione - prevede l’applicazione della ritenuta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali anche quando sono effettuate nell’esercizio di impresa.

L’introduzione della disciplina convenzionale dell’articolo 7, più favorevole, preclude la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato articolo 25 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese lettoni prive di stabile organizzazione in Italia.

Per la parte che potrebbe ricadere nell’ambito applicativo di cui all’articolo 23, comma 2, lettera d), del TUIR, la documentazione integrativa afferma che, dai dati presenti presso l’Anagrafe tributaria per l’anno d’imposta 2004, desunti dal modello 770/2005 (sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), risultano soggetti residenti in Lettonia che hanno percepito importi da società operanti in Italia per un ammontare complessivo di circa 84.000 euro, cui corrispondono ritenute applicate per complessivi 25.000 euro. Poiché si può ritenere che il 50 per cento dei redditi da lavoro autonomo per prestazioni artistiche o professionali esercitate abitualmente sia conseguito da non residenti e sia effettuato nell’esercizio di impresa, la riduzione del gettito fiscale derivante dall’applicazione della disciplina convenzionale è stimata cautelativamente in 13.000 euro.

 

ARTICOLO 14 

(Proventi da professioni indipendenti: tassabili nello Stato di residenza del soggetto

e, pro quota, nello Stato di localizzazione della base fissa dell’attività)

La Convenzione prevede, per il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente, che per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel Paese di prestazione dell’attività viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l’imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza dei redditi per un periodo superiore a 183 giorni per l’anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza. La tipologia di redditi rientrante nell’ambito della norma in esame è considerata speculare a quella disciplinata nell’articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo). La modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30 per cento (articolo 25 del DPR 600/1973, relativo alla ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell’accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Lettonia dovrebbe limitare tale perdita.

I dati desunti dal Modello 770/2005 (sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano un ammontare complessivo per tali redditi pari a circa 11.000 euro e ritenute complessive applicate per un importo di circa 3.000 euro. Pertanto la riduzione del gettito fiscale derivante dall’applicazione della disciplina convenzionale è stimata in 3.000 euro.      

 

ARTICOLO 23

(Altri redditi: imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore)

La norma stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione. L’applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Lettonia (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall’articolo 14 presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia come redditi diversi se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. Sostituire il luogo di svolgimento dell’attività con quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l’anno d’imposta 2004 (Modello 770/2005, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, e importi relativi ad altri redditi diversi, per un importo lordo complessivo corrisposto di 30.000 euro e ritenute per circa 9.000 euro.

Nello stesso modello dichiarativo è possibile individuare ulteriori redditi, indicati come redditi generici, con titolo diverso dai precedenti, per un importo complessivo di 95.000 euro (le relative ritenute sono pari a 23.000 euro) e altri redditi (11.000 euro, per 3.000 euro di ritenute) indicati con un codice reddito errato e che prudenzialmente si fanno ricadere nel presente articolo.

L’applicazione della disciplina convenzionale potrebbe pertanto determinare una diminuzione di gettito prudenzialmente valutata in 35.000 euro, come somma degli effetti delle norme sopra richiamate (articoli 7, 14 e 23).

 

Al riguardo, si osserva che le nuove quantificazioni contenute nella documentazione integrativa presentata dal Governo si basano su dati più aggiornati, ricavati da dichiarazioni dei redditi più recenti (2005) rispetto a quelle prese a riferimento della relazione tecnica originaria (2002). Sotto tale profilo si rileva quindi una maggiore rispondenza delle stime rispetto agli andamenti di gettito delle imposte considerate.

Si segnala peraltro che nella predetta documentazione non sono stati forniti chiarimenti in ordine a taluni aspetti già evidenziati nel corso dell’esame presso il Senato[6] e non  considerati dalla RT originaria. Ci si riferisce, in particolare: alla progressiva espansione delle relazioni economiche fra l’Italia e la Lettonia, alla luce sia della recente adesione di quest’ultima all’Unione Europea[7] sia dei possibili esiti incentivanti collegati alle stesse norme della Convenzione; agli effetti della Convenzione sui redditi che rientrano anche nella base imponibile IRAP; alle conseguenze derivanti dal possibile posizionamento delle imprese nel paese a normativa fiscale più favorevole. Su tali aspetti andrebbero acquisiti chiarimenti, tenuto conto che potrebbero richiedere una quantificazione ispirata a maggiore cautela rispetto a quella indicata dal Governo.

In ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall’articolo 8 (tassazione esclusiva, nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa, degli utili da esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale), si segnala che non appare coerente con gli elementi forniti sia dalla RT originaria sia dalla documentazione integrativa l’affermazione – contenuta in quest’ultima documentazione – secondo cui “sulla base dei dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare l’entità di una eventuale variazione di gettito”. Si osserva infatti che in altra parte della medesima documentazione governativa viene precisato che l’articolo 8, pur contrastando con quanto stabilito dal TUIR[8] (che considera residenti, ai fini IRES, le società o enti che hanno in Italia la propria sede legale), non dovrebbe determinare una diminuzione di gettito, in quanto risulta applicabile anche alle imprese di navigazione il principio della tassazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione. Sul punto appare pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In ordine alla mancata quantificazione, nella relazione tecnica, dei costi connessi all’istituzione di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie (articolo 27), tenuto conto che l’attivazione di tali procedure - pure di carattere eventuale -  potrebbe determinare oneri a carico dell’amministrazione finanziaria italiana, andrebbe chiarito se a tali spese si possa far fronte nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente[9].  

ARTICOLO 3 del ddl di ratifica

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente leggevalutati in 51.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri,  relativo al triennio 2007-2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento alla decorrenza temporale degli oneri che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposta a decorrere dall’anno 2007, si osserva che, pur trattandosi di un esercizio finanziario ormai concluso e di oneri, che come risulta dalla relazione tecnica, derivano da attività realizzabili soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, senza alcun effetto retroattivo, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare la decorrenza degli stessi all’esercizio finanziario 2008, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato[10].

Si segnala, inoltre, che il provvedimento risulta incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trasmesso alle Camere dal Governo il 5 febbraio 2008.

Con riferimento ai Fondi speciali 2007-2009 previsto dall’articolo 3, comma 1, si segnala che il riferimento ai suddetti Fondi deve intendersi in realtà a quelli 2008-2010, approvati con la legge n. 244 del 2007. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare il riferimento ai Fondi speciali 2008-2010, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.

 

 

 

 



[1] Abrogazione intervenuta con l’articolo 36 del D. Lgs. 446/1997, il quale ha soppresso – a fronte dell’introduzione dell’IRAP – una serie di tributi (imposta locale sui redditi, imposta comunale per l'esercizio d’impresa, tassa di concessione per la partita IVA, contributi per il servizio sanitario nazionale) fra cui anche l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

[2] Cfr. la 114ª seduta - 27 settembre 2007 – della Commissione bilancio del Senato.  In quella sede

  la Commissione ha formulato un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81,

  quarto comma, della Costituzione, alla predetta modifica dell’onere annuale.

[3] Commissione bilancio del Senato -  14ª seduta - 27 settembre 2007.

[4] Gli utili d’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell’impresa stessa; tuttavia, se questa svolge una sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell’altro Stato.

[5] La citata disposizione – come precisato dalla stessa RT - introduce una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte in detto Paese per conto di imprese, società ed enti lettoni, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base alla richiamata disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all’attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca.

[6] Cfr. Servizio del bilancio del Senato: Nota di lettura n. 53 del luglio 2007 (AS. 1586).

[7] La Lettonia è divenuta membro dell’Unione Europea il 1° maggio 2004, mentre la Convenzione in esame risale al maggio 1997.

[8] Articolo 73, comma 3, del TUIR (che considera residenti, ai fini IRES, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale).

[9] Si ricorda che in risposta ad una simile osservazione, nella seduta del 19 settembre 2007 dedicata all’esame di un provvedimento di ratifica di analogo contenuto, il rappresentante del Ministero dell’economia ha dichiarato che le spese derivanti dall'insorgere di eventuali, peraltro non preventivabili, arbitrati tra le parti, rientrano nell'ambito dei capitoli del bilancio dello Stato relativi al contenzioso.

[10] Al riguardo si ricorda che in considerazione dell’avanzato stato dell’iter del provvedimento, non si è proceduto ad una modifica testuale della copertura finanziaria anche con riferimento ai seguenti atti Camera esaminati nel corso della XIV legislatura: Atto Camera n. 6190, approvato nei primi mesi dell’anno 2006, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2005-2007, e agli Atti Camera nn. 5424, 5172, 5070, 4918, 4914, 4913, 4912 approvati nei primi mesi dell’anno 2005, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2004-2006.