Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3194: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (Conversione in legge del decreto-legge n. 159/2007- Approvato dal Senato - A.S. 1819)
Riferimenti:
AC n. 3194/XV   DL n. 159 del 01-OTT-07
Serie: Note di verifica    Numero: 124
Data: 30/10/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3194

 

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 159/2007 Approvato dal Senato A.S. 1819)

 

 

 

 

N. 124 – 30 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3194

Titolo breve:

 

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale – Decreto legge n.159 del 2007

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

V Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Di Gioia

Gruppo:

  RosanelPugno

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

 

Nota di verifica n. 124

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI  1 e 47. 9

Destinazione delle maggiori entrate tributarie nette e copertura finanziaria   9

ARTICOLO 2. 19

Contributi a RFI e ANAS. 19

ARTICOLO 3. 21

Parziale sblocco delle risorse vincolate a valere sulle entrate da TFR.. 21

ARTICOLO 3-bis. 24

Prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP. 24

ARTICOLO 4, commi 1-2. 24

Commissari ad acta per le regioni inadempienti24

ARTICOLO 4,  comma 2-bis. 27

Prescrizione crediti sanitari27

ARTICOLO 5, commi da 1 a 5-bis. 28

Modifiche alla disciplina della spesa nel settore farmaceutico.28

ARTICOLO 5, comma 5-ter.. 31

Finanziamento del progetto Ospedale senza dolore. 31

ARTICOLO 5, comma 5-quater.. 31

Disposizioni in materia di prescrizione di farmaci31

ARTICOLO 5, comma 5-quinquies. 32

Misure di finanziamento dell’AIFA.. 32

ARTICOLO 5, comma 5-sexies. 32

Disposizioni in materia di importazione ed esportazione di sangue. 32

ARTICOLO 5-bis. 33

Disposizioni concernenti il funzionamento dell’AIFA.. 33

ARTICOLO 6. 34

Canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.. 34

ARTICOLO 7. 34

Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città.. 34

ARTICOLO 8. 36

Interventi nel settore trasporti Sicilia e Calabria.. 36

ARTICOLO 9. 41

Contratto di servizio pubblico con Trenitalia S.p.a.41

ARTICOLO 10. 44

Disposizioni concernenti l’editoria.. 44

ARTICOLO 10-bis. 49

Contributi ad imprese editrici e radiotelevisive delle minoranze linguistiche. 49

ARTICOLO 11. 49

Contributi ai comuni per l’estinzione anticipata di prestiti49

ARTICOLO 12. 51

Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione. 51

ARTICOLO 13. 54

Sostegno ai progetti di ricerca e Agenzia della formazione. 54

ARTICOLO 13-bis. 55

Fondo  di funzionamento del CEINGE – Biotecnologie avanzate. 55

ARTICOLO 14-bis. 56

Disposizioni in materia di debiti contributivi di enti del settore dello spettacolo   56

ARTICOLO 15. 57

Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa.. 57

ARTICOLO 16. 59

Misure per favorire la transizione al digitale. 59

ARTICOLO 17. 59

Riassegnazione di somme a titolo di danno ambientale. 59

ARTICOLO 18. 61

Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali61

ARTICOLO 19. 63

Misure in materia di pagamenti della PA.. 63

ARTICOLO 20. 64

Integrazione dello stanziamento per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF  64

ARTICOLO 20- bis. 67

Fondo rotativo per infrastrutture strategiche. 67

ARTICOLO 21. 68

Programma di edilizia residenziale pubblica ed interventi per gli eventi sismici del Molise e di Foggia   68

ARTICOLO 21-bis. 72

Rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II”. 72

ARTICOLO 22. 73

Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e il Mose. 73

ARTICOLO 23. 74

Infrastrutturazione del polo di ricerca industriale di Genova.. 74

ARTICOLO 24. 76

Sostegno straordinario ai comuni in dissesto.. 76

ARTICOLO 25. 77

Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia.. 77

ARTICOLO 25-bis. 78

Interventi per la crisi idrica ed ambientale nella Regione Abruzzo.. 78

ARTICOLO 26, commi, da 1 a 4, e comma 4-novies. 79

Disposizioni in materia di ambiente. 79

ARTICOLO 26, comma 4-bis. 82

Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante utilizzo di combustibili di derivazione agricola o di allevamento.. 82

ARTICOLO 26, commi da 4-ter a 4-octies. 83

Disposizioni in materia di ecocombustibili83

ARTICOLO 26-bis. 84

Norme in materia di variazioni colturali84

ARTICOLO 26 ter.. 86

Disposizioni in materia di servizi idrici86

ARTICOLO 27. 87

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili87

ARTICOLO 27-bis. 89

Assunzioni presso i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso.. 89

ARTICOLO 28, commi 1-3. 89

Soppressione della Sportass. 89

ARTICOLO 28, comma 4. 94

Contributo all’Istituto per il credito sportivo.. 94

ARTICOLO 28, commi da 4-bis – a 4-quater.. 94

Disposizioni relative all’Agenzia nazionale per i giovani94

ARTICOLO 28, comma 4-quinquies. 95

Finanziamenti al CONI95

ARTICOLO 29. 96

Contributi alla Fondazione ONAOSI96

ARTICOLO 30. 97

Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano.. 97

ARTICOLO 31. 100

Contributi ad enti e associazioni100

ARTICOLO 32. 102

Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA.. 102

ARTICOLO 33. 104

Disposizioni in favore dei talassemici danneggiati da trasfusioni104

ARTICOLO 34, comma 1. 106

Estensione di benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata   106

ARTICOLO 34, comma 2. 108

Monitoraggio degli oneri108

ARTICOLO 34, commi da 2-bis e 2-septies. 109

Onorificenza per le vittime del terrorismo.. 109

ARTICOLO 34, commi 3 e 3-bis. 109

Aumento retribuzione pensionabile e trattamento equipollente al TFR.. 109

ARTICOLO 34, comma 3-quater.. 112

Competenze degli enti previdenziali privati112

ARTICOLO 35. 112

Fondo per le zone di confine. 112

ARTICOLO 36. 113

Programma d’interventi per il 150° anniversario dell’Unità nazionale. 113

ARTICOLO 37. 115

Investimenti degli enti previdenziali pubblici115

ARTICOLO 38. 115

Potenziamento del registro generale del casellario giudiziario.. 115

ARTICOLO 39, comma 1. 117

Obbligo di dichiarazione dei dati riguardanti l’ICI117

ARTICOLO 39, comma 3. 118

Modalità di certificazione della spesa per l’acquisto di medicinali118

ARTICOLO 39, commi da 4-bis a 4- quinquies. 119

Compenso agli intermediari per i servizi telematici119

ARTICOLO 39, comma 5. 121

Assetto azionario di Equitalia S.p.a.121

ARTICOLO 39, commi da 6 a 8. 123

Misure in materia di riscossione mediante ruoli123

ARTICOLO 39, comma 8-ter.. 125

Liquidazione delle imposte dovute su emolumenti arretrati125

ARTICOLO 39, comma 8-quater.. 126

Orario di apertura al pubblico delle conservatorie. 126

ARTICOLO 39-bis. 127

Diritti aeroportuali di imbarco.. 127

ARTICOLO 39-ter.. 127

Regime di accisa agevolato per auto di noleggio ed autoambulanze. 127

ARTICOLO 39-quater.. 129

Esonero dalle contribuzioni ENPALS per giovani e pensionati129

ARTICOLO 39-quinquies. 130

Tasso di cambio fiscale per i residenti di Campione d’Italia.. 130

ARTICOLO 40, comma 1. 131

Gestione del gioco Enalotto.. 131

ARTICOLO 40, commi 2-6. 132

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.132

ARTICOLO 40 commi da 6-bis a 6-sexies. 134

Norme in materia di giochi a distanza.. 134

ARTICOLO 40, comma 7. 136

Addizionale comunale IRPEF. 136

ARTICOLO 40, comma 8. 137

Addizionale regionale IRPEF. 137

ARTICOLO 41. 138

Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa   138

ARTICOLO 42. 139

Interventi nel settore agricolo.. 139

ARTICOLO 42-bis. 141

Disposizioni in materia di fabbricati rurali141

ARTICOLO 42-ter.. 142

Riduzioni di sanzioni per le navi da pesca.. 142

ARTICOLO 43. 143

Assunzione di lavoratori socialmente utili143

ARTICOLO 44, commi 1-4-bis. 144

Misura di sostegno per i contribuenti con basso reddito.. 144

ARTICOLO 44, comma 4-ter.. 147

Interessi per mutui finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale. 147

ARTICOLO 45. 148

Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per l’infanzia e del Fondo politiche sociali148

ARTICOLO 46. 149

Autorizzazione per costruzione terminali di rigassificazione. 149

ARTICOLO 46-bis. 150

Disposizioni in materia di distribuzione del gas. 150

ARTICOLO 46-quater.. 153

Recupero di aiuti di Stato e utilizzo del fondo vittime del mare. 153

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA.. 155

·         ARTICOLO 5, comma 5-ter  -  ARTICOLO 26 comma 1-bis  -  ARTICOLO 31 comma 3-ter  -  ARTICOLO 31 comma 3-quinquies

·        ARTICOLO 5-bis, comma 2

·         ARTICOLO 8, comma 7

·        ARTICOLO 47

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato don modifcihe dal Senato, reca la conversione in legge del D.L. n. 159 del 2006, riguardante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato della relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli oneri e delle coperture. Ad alcuni degli emendamenti approvati dal Senato sono inoltre allegate specifiche relazioni tecniche.

Di seguito si esaminano le norme del provvedimento oggetto della relazione tecnica iniziale e di quelle aggiuntive, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, ancorché non corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, non disponendo di un integrale aggiornamento della RT e tenuto conto inoltre che le singole norme non sempre recano una puntuale indicazione degli oneri da esse prodotti, si rileva preliminarmente la necessità di disporre di un aggiornamento, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, del prospetto - allegato al testo iniziale – recante l’analitica ricostruzione degli effetti del provvedimento ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI  1 e 47

Destinazione delle maggiori entrate tributarie nette e copertura finanziaria

La norma di cui all’articolo 1 prevede che le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il DPEF 2008-2011 per l’anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel bilancio di assestamento ed utilizzate a copertura del decreto legge n. 81 del 2007[1], siano destinate, per il medesimo anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle P.A. e dei saldi a legislazione vigente definiti dal DPEF 2008-2011 e dalla relativa Nota di aggiornamento.

Tali obiettivi includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il provvedimento in esame,  incluse le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 4 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destina prioritariamente le maggiori entrate, rispetto alle previsioni, realizzate nel 2007 agli obiettivi di indebitamento netto e dei saldi di finanza pubblica definiti nel DPEF 2007-2011. In quanto eccedenti tali obiettivi, inoltre, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, se di natura permanente, vengono destinate dalla norma a riduzione della pressione fiscale finalizzata agli obiettivi di sviluppo e di equità fiscale, con priorità per misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti a fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari a fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

La norma di cui all’articolo 47, relativa alla clausola di copertura finanziaria, nel testo originario, quantifica gli oneri netti derivanti dal provvedimento  in 8.321 milioni di euro nel 2007, 5,4 milioni di euro nel 2008 ed 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

A tali oneri si provvede:

·        per l’anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate nette di cui all’articolo 1; quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)[2]; quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della  riduzione dell’autorizzazione di spesarelativa al concorso dell’Italia al finanziamento del bilancio UE, riduzione già inclusa nel provvedimento di assestamento per l’esercizio 2007.

L’art. 47 fa riferimento, in proposito, all’art. 1 del decreto legge n. 3 del 1989, recante “Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee”, convertito dalla legge n. 84 del 1989, che ha autorizzato, ai fini del concorso del finanziamento del bilancio delle Comunità europee, il versamento  per l'anno 1988, sotto forma di anticipi non rimborsabili, entro un importo massimo. Si ricorda che l’emendamento 1.Tab. 1.1 al disegno di legge di assestamento (S. 1679) ha previsto la riduzione di 1.300 milioni di euro del concorso dell’Italia alle risorse proprie UE.

Tale riduzione dell’importo iscritto all’u.p.b. 4128 (cap. 2751) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è conseguente alla “sottoesecuzione”, in sede di gestione da parte dell’Unione europea, delle spese iscritte nel bilancio comunitario.

Col termine sottoesecuzione si intende un livello di spesa inferiore agli stanziamenti iscritti in sede di previsione nel bilancio annuale conseguente ad una più bassa richiesta di rimborsi (corredata della necessaria documentazione) che gli Stati membri rivolgono a Bruxelles a fronte dei pagamenti effettuati a valere sui vari programmi finanziati dalla Comunità, ed in particolare sulla PAC, per cui i termini per tali richieste sono particolarmente stringenti  e il loro superamento determina la decadenza del diritto al rimborso.

La revisione in riduzione della spesa è stata oggetto, in sede comunitaria, di vari “bilanci rettificativi”; conseguentemente gli Stati membri hanno rivisto in riduzione le somme che a fine anno, in sede di conguaglio (tra versamenti a e contributi da), dovranno versare alla CE;

·        per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata al medesimo FAS.  

 

Gli effetti delle coperture introdotte sui diversi saldi, sono così rappresentati nell’apposito quadro allegato al provvedimento originario:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Coperture

Maggiori

Entrate

5.978,0

 

 

 

5.978,0

 

 

 

5.978,0

 

 

 

Riduzione contributo bilancio UE

1.300,0

 

 

 

1.300,0

 

 

 

1.300,0

 

 

 

FAS

1.100

5,4

11,3

11,3

400,0

300,0

210,0

210,0

370,0

280,0

210,0

210,0

 

Come si può notare dalla tabella, gli effetti della riduzione del Fondo FAS presentano, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, un profilo quantitativo diverso rispetto a quello derivante dalle riduzioni disposte in termini di saldo netto da finanziare. Ciò presumibilmente in ragione del diverso grado di realizzabilità nella spesa per cassa, che comporta una distribuzione sull’intero periodo di riferimento della consistente riduzione disposta, per il 2007, in termini di competenza giuridica (1.100 milioni di peggioramento del saldo netto da finanziare).

 

Il medesimo prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento nel testo originario  riporta i seguenti effetti complessivi sui tre saldi degli oneri e delle coperture previsti.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Totale oneri*

8.321,0

5,4

11,3

11,3

7.634,0

-290,0

175,0

210,0

7.634,0

-290,0

175,0

210,0

Totale coperture

8.378,0

5,4

11,3

11,3

7.678,0

300,0

210,0

210,0

7.648,0

280,0

210,0

210,0

Effetti netti sui saldi**

-57,0

0,0

0,0

0,0

-44,0

-590,0

-35,0

0,0

-14,0

-570,0

-35,0

0,0

*segno negativo = riduzione di spesa

**segno negativo = miglioramento

 

Si segnala che:

·          per l’esercizio 2007, si determinano lievi eccedenze dei mezzi di copertura rispetto agli oneri con effetti di miglioramento di tutti e tre i saldi;

·          per l’esercizio 2008, esclusivamente a livello di fabbisogno e di indebitamento netto, le norme del provvedimento determinano un effetto complessivo di miglioramento dei saldi, nella misura, rispettivamente, di 590 e 570 milioni di euro. Ciò in ragione:

-         da un lato, degli effetti netti di riduzione di spesa recati, per tale esercizio, dall’articolato del provvedimento pari a 290 milioni di euro;

-         dall’altro, di un surplus di copertura generato, sempre per il 2008, dalla diversa modulazione temporale degli effetti – in termini di fabbisogno e di indebitamento – derivanti dalle riduzioni operate sul Fondo FAS, che comportano miglioramenti dei predetti saldi, per gli anni successivi al 2007, più accentuati di quelli che si determinano, per i medesimi esercizi, sul saldo netto da finanziare;

·                per quanto riguarda il 2009, si registra un modesto effetto di miglioramento dei soli saldi di fabbisogno e di indebitamento, imputabile esclusivamente alle dinamiche del Fondo FAS prima illustrate;

·                 per il 2010, si verifica una piena compensatività tra oneri e coperture che rende neutrale l’effetto netto delle disposizioni del D.L. sui tre saldi.

 

Il Senato, a seguito dell’approvazione delle diverse modifiche apportate al provvedimento, ha modificato l’articolo 47 in esame.

In particolare, gli oneri netti recati dal provvedimento sono rideterminati in 8.351 milioni di euro per l’anno 2007, 8,42 milioni di euro per l’anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

A tali oneri si provvede:

·        per l’anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui al comma 1; quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al concorso dell’Italia alle risorse proprie UE, inclusa, per 1.300 milioni di euro, nel disegno di legge di assestamento per l’anno in corso; quanto a 1.100  milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al FAS; quanto a 5 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009 nel Fondo speciale di parte corrente;

·         per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata al medesimo FAS;

·         quanto a euro 5 milioni per il 2007, euro 3,02 milioni per il 2008 ed euro 3,6 milioni a decorrere dal 2009 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009 nel Fondo speciale di parte corrente.

 

La relazione tecnica al testo originario, con riferimento all’articolo 1, precisa che, in relazione all’ulteriore miglioramento dell’andamento del gettito tributario per l’anno in corso, rispetto a quello già incorporato nel disegno di legge di assestamento, il Governo ha presentato un’ulteriore proposta emendativa a tale provvedimento.  Le maggiori entrate tributarie nette oggetto di tale proposta ammontano a 5.978 milioni di euro e sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di saldo a legislazione vigente definiti dal DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento, obiettivi che già includono gli effetti finanziari delle disposizioni recate dal decreto legge in esame. 

Si segnala che il Governo al Senato ha presentato due successivi emendamenti al disegno di legge di assestamento (S. 1679). Con un primo emendamento, che tiene conto dei risultati dell’autotassazione osservati a tutto il mese di agosto dell’anno in corso, sono state introdotte variazioni allo stato di previsione dell’entrata per un importo netto di 5.078 milioni di euro di maggiori entrate tributarie per competenza e cassa. Con il medesimo emendamento sono state proposte variazioni agli stati di previsione di alcuni ministeri per un importo netto a titolo di minore spesa, in termini di competenza e di cassa, per circa 2 miliardi di euro. A tale risultato concorre, in particolare, la riduzione per 1.300 milioni di euro del concorso dell’Italia alle risorse proprie UE (cap. 2751 dello Stato di previsione del MEF), richiamata nella clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 47 del provvedimento.

Con un successivo emendamento, al fine di tenere conto degli ultimi dati disponibili sui versamenti effettuati tramite modello F24 nel mese di settembre, la previsione di gettito a titolo di IRES è stata ulteriormente integrata di 900 milioni di euro.

Le maggiori entrate tributarie nette complessivamente derivanti dalle proposte emendative sono, pertanto, la risultante delle seguenti variazioni:

 

                                                  (in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

Emendamento 1.Tab. 1.1

Ire

-4.240

-4.240

Ires

5.389

5.389

Imposte sostitutive

2.197

2.197

Ritenute a titolo d'imp.

-274

-274

Altri introiti diretti

-745

-745

 Imposte dirette

2.327

2.327

 

 

 

Iva scambi interni

3.580

3.580

Iva  importazioni

-851

-851

Accisa oli minerali

-827

-827

Accisa altri prodotti

-107

-107

Imposte generi di monopolio

396

396

Tasse e imposte demanio e patrimonio

308

308

Altri tributi indiretti

252

252

Imposte indirette

2.751

2.751

Totale

5.078

5.078

Emendamento 1. Tab. 1.600

Ires

900

900

Totale emendamenti

5.978

5.978

 

Al riguardo, per gli aspetti di competenza, si ribadisce l’esigenza, già segnalata in premessa, di disporre di un aggiornamento del quadro degli effetti sui saldi delle singole disposizioni; ciò al fine di consentire una verifica della congruità della clausola di copertura. Inoltre si rileva una necessità di una più approfondita conoscenza dei criteri di stima adottati nelle previsioni, sia delle maggiori entrate nette accertate, destinate a parziale copertura degli interventi proposti, sia delle minori spese nette, anch’esse in parte utilizzate a copertura degli interventi di spesa recati dal provvedimento, al fine di valutare l’effettiva realizzabilità, in sede di consuntivo per l’esercizio in corso, degli obiettivi di saldo fissati.

Con riferimento alle entrate, infatti, comparando le proposte di variazione relative ai singoli tributi inserite nel testo originario del disegno di legge di assestamento presentato nel mese di giugno con quelle contenute nelle ultime proposte emendative all’assestamento sopra illustrate (emendamenti 1.Tab.1.1 e 1.Tab.1. 600), ferma restando la complessiva variazione netta positiva di 5.978 milioni di euro, si riscontrano, con riferimento ad alcuni tributi, notevoli differenze nella valutazione del gettito atteso, in relazione all’effettivo andamento osservato a tutto settembre dell’anno in corso, rispetto alle previsioni formulate nel mese di giugno.

Le stime del gettito IRPEF su ritenute da lavoro dipendente in settembre sono state emendate in riduzione rispetto a quanto previsto nel testo originario del disegno di legge di assestamento, al fine di riflettere la differente evoluzione del gettito effettivo rispetto alle stime dell’andamento dei redditi di lavoro dipendente contenute nel quadro macroeconomico delineato in giugno.

Le stime del gettito dell’Iva sugli scambi interni sono state corrette in aumento rispetto alla variazione negativa prevista in giugno, mentre le stime relative all’Iva sugli scambi internazionali e dell’accisa sugli oli minerali sono state oggetto di ridimensionamento in settembre, in relazione ad una non corretta valutazione dell’effetto dell’andamento climatico sui consumi di tali prodotti energetici e sulle relative importazioni. Le previsioni di gettito IRES, già variate in aumento in sede di assestamento, hanno subito un ulteriore notevole incremento in relazione a versamenti eccezionali di grandi contribuenti privati, per i quali era stato previsto un tasso di crescita più contenuto.

Le stime di spesa, per le quali in giugno era stata prevista una variazione positiva, sono state oggetto, nel mese di settembre, in sede emendativa, di una variazione in riduzione, soprattutto per effetto di variazioni negative riguardanti lo stato di previsione del Ministero della difesa e, come si è detto, le risorse destinate al finanziamento del bilancio UE, come già accennato.

Pur riconoscendo la circostanza che le stime degli andamenti degli aggregati di bilancio tendono verosimilmente a stabilizzarsi nel corso dell’esercizio, le considerazioni sopra svolte mostrano tuttavia la difficoltà di pervenire a stime stabili a causa dell’operare di fattori imprevisti o del verificarsi di circostanze non valutate in sede di quantificazione iniziale. Tali andamenti dovrebbero pertanto far propendere per un’estrema cautela nell’utilizzo di surplus di bilancio che si manifestino in base a previsioni formulate in corso d’anno.

Un altro aspetto sul quale sarebbe opportuno disporre di ulteriori elementi di valutazione riguarda il carattere strutturale delle maggiori entrate accertate.

Pur in considerazione della circostanza che le predette entrate sono utilizzate dal D.L. in esame per finanziare interventi limitati al 2007[3], il profilo della strutturalità viene in rilievo in considerazione degli indirizzi dettati in sede europea che sembrano in ogni caso escludere la possibilità di utilizzo, per fini diversi dal miglioramento dei saldi, delle maggiori entrate registrate in corso di esercizio ove imputabili esclusivamente al ciclo economico.

Con riguardo alle riduzioni di spesa utilizzate ai fini della copertura del provvedimento, si rileva, in particolare, che la previsione dell’utilizzo di una riduzione delle dotazioni finalizzate al concorso alle risorse UE a fini di compensazione di nuove spese, presenta, in linea di principio, profili critici.

Ciò in base ad un duplice ordine di considerazioni:

-        la formale riduzione, disposta dall’articolo 47, della spesa di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/1989, già inclusa nel disegno di legge di assestamento, non sembra suscettibile di fornire idonea base giuridica per il reperimento delle risorse in questione, in quanto queste ultime risultano appostate in bilancio secondo determinazioni quantitative non definite autonomamente dalla norma sopra richiamata, quanto piuttosto sulla base di decisioni assunte nell’ambito di procedure di definizione del quadro delle risorse proprie UE e dei relativi contributi nazionali. Tali decisioni - il cui fondamento va ricondotto in ultima istanza agli stessi trattati istitutivi – sono adottate sulla base di meccanismi che ineriscono a rapporti finanziari tra gli Stati membri e le istituzioni europee. Ne consegue che il quantum del contributo nazionale non pare suscettibile di variazioni per effetto di mere determinazioni adottate con norme nazionali, che possono soltanto assumere, nel caso di specie, valore ricognitivo di modifiche quantitative intervenute in relazione a fattori ad esse esogeni;

-        sotto un profilo che attiene più strettamente alle problematiche di quantificazione, pur considerando che la nuova previsione di contributo nazionale alle risorse UE presenta un carattere di relativa stabilità in relazione all’effettivo conseguimento delle relative economie di spesa in sede di consuntivo, non può in linea teorica escludersi l’eventualità che, in conseguenza di fattori eccezionali che dovessero intervenire, possa essere richiesta agli Stati membri un’integrazione dei relativi contributi per far fronte a specifiche esigenze.

Va, infatti, ricordato che se l’accordo sulle prospettive finanziarie dell’UE per il periodo 2007-2013 fissa il massimale medio delle spese dell’UE per il 2007-2013 all’1,048% del RNL europeo in stanziamenti di impegno e all' 1 % in stanziamenti di pagamento (rispetto all’1,24 e all’1,14 del periodo 2000-2006) il massimale delle risorse proprie per il medesimo periodo 2007-2013 è pari, come per il 2000-2006, all’1,31% del RNL per stanziamenti di impegno e all’1,24% del RNL per stanziamenti di pagamento.

La differenza tra il massimale delle risorse proprie e quello delle prospettive finanziarie costituisce un margine disponibile che può essere utilizzato con decisione dell’Autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) in casi specifici.

In tali ipotesi, trattandosi di spese di natura obbligatoria, da versare in adempimento di impegni internazionali, l’integrazione dovrebbe comunque essere corrisposta, con la necessità di reperire le relative risorse”[4].

Le considerazioni sopra esposte possono tanto più riferirsi all’ulteriore riduzione di 20 milioni di euro dello stanziamento relativo alle risorse proprie UE per il 2007, operato dal Senato[5]. Tale riduzione, infatti, configurandosi come eccedente rispetto a quella (per 1.300 mln) già inclusa nelle modifiche apportate al provvedimento di assestamento per l’anno in corso, non sembra riconducibile alle medesime considerazioni sottostanti la predetta riduzione di 1.300 mln, relative alla ridefinizione delle risorse proprie UE. Pertanto essa sembra configurarsi come una autonoma riduzione di spesa, che potrebbe rivelarsi in contrasto con gli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Infine, in merito alla quantificazione, ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, sia degli oneri che delle coperture apprestate va evidenziato che:

-          in relazione a diverse disposizioni contenute nel provvedimento, la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegato al testo originario, stimano un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento equivalente a quello previsto in termini di saldo netto da finanziare, benché in molti casi – come segnalato in successive schede riferite soprattutto a norme che prevedono spese in conto capitale – le caratteristiche degli stanziamenti disposti indurrebbero a ritenere poco probabile il completo esaurirsi delle relative procedure di spesa e, quindi, dei relativi effetti di cassa, nell’esercizio in corso. Su tale aspetto appare quindi necessario acquisire elementi integrativi di valutazione al fine di escludere un’eventuale sottostima degli effetti del provvedimento sui predetti saldi, che potrebbe riflettersi negativamente sul conseguimento degli obiettivi di saldo fissati per il 2008-2010 dalla nuova manovra di finanza pubblica,

-          sul piano delle coperture, non sono chiari i criteri sottostanti la quantificazione del differente impatto della riduzione del Fondo FAS sui tre diversi saldi né le ragioni del parziale disallineamento tra effetti di fabbisogno ed effetti di indebitamento. In proposito appaiono utili più dettagliati elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 2

Contributi a RFI e ANAS

Le normeautorizzano:

-        un contributo di 800 milioni di euro, per l’anno 2007, a RFI Spa, finalizzato alla prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 (comma 1);

-        un ulteriore contributo di 235 milioni di euro per il 2007 a RFI Spa, finalizzato alla continuità nell’attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria, per il periodo di vigenza del contratto di programma 2007-2011 (comma 2);

-        la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007  per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma  2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A.(comma 3).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 (rete ferrov)

800,0

 

 

 

800,0

 

 

 

800,0

 

 

 

Comma 2 (manutenzione rete ferrov).

235.0

 

 

 

235.0

 

 

 

235.0

 

 

 

Comma 3 (ANAS)

215,0

 

 

 

215,0

 

 

 

215,0

 

 

 

TOTALE

1.250,0

 

 

 

1.250,0

 

 

 

1.250,0

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

Al riguardo si osserva che l’ipotesi sottostante la quantificazione, in base alla quale la disposizione esaurirebbe i suoi effetti di spesa nell’esercizio 2007 – peraltro in via di conclusione - anche ai fini dei saldi di cassa e competenza economica della PA, non appare suffragata da idonee motivazioni in relazione al contributo per il piano di investimenti di Anas spa, soggetto appartenente all’aggregato della pubblica amministrazione, tenuto conto che la società potrebbe presumibilmente effettuare spese a valere su tali risorse negli anni successivi al 2007.

L’effetto atteso in termini di fabbisogno e indebitamento netto della PA potrebbe invece prodursi nel 2007 del caso dei contributi a RFI, in quanto ente esterno alla PA. Su tali aspetti appare necessario acquisire l’assenso del Governo.

 

ARTICOLO 3

Parziale sblocco delle risorse vincolate a valere sulle entrate da TFR

Normativa previgente: la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007)[6] ha disposto l’istituzione di un Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), gestito dall’INPS presso la tesoreria dello Stato, alimentato da un contributo pari alla quota del TFR maturato e non destinato alle forme di previdenza complementare, a carico dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Le risorse del Fondo[7], nei limiti di importi prefissati, sono destinate al finanziamento degli interventi di sviluppo indicati nell’Elenco 1 allegato al provvedimento. L’effettiva possibilità di utilizzo delle risorse era condizionata al previo accertamento trimestrale delle risorse affluite[8].

L’art. 13 del DL n. 81/2007[9] ha previsto, in via transitoria, la possibilità per le singole amministrazioni interessate di richiedere, nel 2007, anticipazioni di tesoreria per il finanziamento dei singoli interventi indicati dal citato Elenco 1, per un importo massimo pari, complessivamente, al 30% dell’importo totale del citato elenco[10]. Restava quindi bloccato, nel medesimo esercizio 2007, in attesa della procedura di accertamento trimestrale delle risorse affluite, un importo pari al 70% del fondo[11].

 

La norma consente l’utilizzo di una parte delle somme accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’ottanta per cento di quelli indicati nel medesimo elenco 1 per l’anno 2007 e al settanta per cento per gli anni 2008 e 2009 (comma 1, lettera a).

La norma prevede inoltre:

-          che la procedura di accertamento delle risorse disponibili avvenga con periodicità indeterminata, anziché trimestralmente (comma 1, lettera b);

-          che le anticipazioni richieste ai sensi del citato art. 13 del DL 81/2007 siano estinte a valere sulle risorse sbloccate dalla norma in esame, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Comma 1 Minori spese c/cap

0

0

0

0

0

365

0

0

0

365

0

0

Comma 1 Maggiori spese c/cap

0

0

0

0

0

0

165

200

0

0

165

200

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della disposizione e dei relativi effetti finanziari, indicati nel prospetto riepilogativo, specifica che l’utilizzo delle quote residue di ciascun anno resta vincolato agli adempimenti procedurali previsti dalla legge finanziaria per il 2006. Non viene fornita una spiegazione analitica degli effetti quantificati nel prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo appare necessario, in via preliminare, acquisire alcuni chiarimenti sull’interpretazione delle norme, suscettibili di riflettersi sulla quantificazione dei relativi effetti finanziari. In particolare, andrebbe chiarito se la quota di risorse per le quali non si prevede espressamente l’utilizzo (20% per il 2007 e 30% per il 2008 e il 2009) sia comunque soggetta alla disciplina originaria della legge finanziaria per il 2007 e pertanto utilizzabile nella misura in cui si accerti il conseguimento delle corrispondenti entrate, ovvero se, per effetto della norma in esame, se ne debba ritenere comunque precluso l’utilizzo. Soltanto in quest’ultima ipotesi, infatti, la norma sembrerebbe idonea a produrre effetti sui saldi di finanza pubblica.

In ogni caso, andrebbero forniti chiarimenti in merito ai criteri di quantificazione degli effetti finanziari attribuiti alla disposizione.

Non disponendo di tali elementi, di seguito si riporta un’ipotesi di ricostruzione del procedimento di stima sottostante la quantificazione, basata sull’ipotesi che una quota delle spese originariamente previste non possa più essere utilizzata nell’esercizio di competenza, ipotesi questa che comunque, come già accennato, necessita di una conferma. Un’ulteriore ipotesi sui cui si fonda la seguente ricostruzione è quella in base alla quale i predetti risparmi potranno essere utilizzati nell’esercizio successivo a quello di competenza.

 (effetti in termini di indebitamento netto; dati in mln di euro)

 

 

2007

2008

2009

2010

a

Spese previste dalla LF 2007

5.000

4.550

4.000

 

b

Somme spendibili in base alla norma in esame (80% nel 2007, 70% negli esercizi 2008 e 2009)

4000

3185

2800

 

c=

a-b

Riduzioni di spesa derivanti dalla norma in esame

1.000

1.365

1.200

 

d

Incrementi di spesa per rinvio al futuro delle somme non utilizzabili nell’esercizio di competenza

 

1.000

1.365

1.200

e=

c-d

Effetto apparentemente ascrivibile alla disposizione

(segno - = peggioramento)

1.000

365

-165

-1.200

f

Effetti quantificati dalla relazione tecnica (segno - = peggioramento)

 

365

-165

-200

g= e-f

Differenza non spiegata dalla RT

1.000

0

0

-1.000

Come si evince dalla tabella, il tentativo di ricostruzione sopra esposto consente di pervenire a risultati parzialmente difformi da quelli quantificati dalla relazione tecnica.

Premessa la necessità di una conferma della predetta ipotesi ricostruttiva, si segnala che il motivo alla base della discrasia rilevata e, in particolare, della mancata indicazione di effetti di risparmio per 1 mld nell’esercizio 2007 potrebbe risiedere nel fatto che – come sembrerebbe desumersi dai dati esposti nella nota di aggiornamento al DPEF- gli andamenti tendenziali a legislazione previgente già scontino gli effetti dell’utilizzo solo parziale delle somme accantonate per tale esercizio. In tal caso andrebbe comunque chiarito perché gli andamenti tendenziali non scontino altresì l’effetto di maggiore spesa per l’esercizio 2008 imputabile al rinvio al futuro delle somme non spese nell’esercizio 2007.

Andrebbe altresì spiegata la ragione alla base della indicazione nella relazione tecnica di un effetto di maggior spesa per il 2010 pari a soli 200 mln, contro i 1.200 corrispondenti al rinvio a tale esercizio delle somme non spese, per effetto della norma in esame, nel 2009.

Più in generale, considerato che le spese in questione, in base alla finanziaria 2007, sono poste a fronte del conseguimento di entrate contributive pari a pari a in 5.938 milioni di euro nel 2007, 6.052 milioni di euro nel 2008 e 6.187 milioni di euro nel 2009, con effetti sia sul fabbisogno che sull’indebitamento netto – entrate queste in parte destinate a finanziare interventi in conto capitale indicati in un apposito elenco , e per la parte restante destinate a compensare altri effetti onerosi - andrebbero acquisite informazioni in merito all’effettiva possibilità di conseguire tale gettito secondo l’ammontare previsto dal quadro della manovra 2007-2009.

 

ARTICOLO 3-bis

Prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP

La norma, introdotta dal Senato, modificando il comma 1 dell’articolo 2 del DM n. 45/2007 (Accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP), dispone per i dipendenti in servizio e i pensionati la facoltà, in luogo dell’automaticità dell’iscrizione attualmente prevista, di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

 

La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se, rispetto all’andamento tendenziale, la modifica del regime di iscrizione alla gestione in esame possa determinare una riduzione delle entrate contributive per l’INPDAP.

 

ARTICOLO 4, commi 1-2

Commissari ad acta per le regioni inadempienti

Normativa vigente - Sulla base di successive intese intercorse tra lo Stato e le regioni in materia sanitaria[12], sono state introdotte nell’ordinamento disposizioni volte, da un lato, a responsabilizzare le regioni nel perseguimento dell’obiettivo di azzerare i disavanzi accumulatisi dal 2001, dall’altro, a prevedere il concorso finanziario e tecnico dello Stato.

Più in particolare, la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto che le regioni che presentano situazioni di squilibrio (art. 1, comma 180) stipulino un apposito Accordo con i Ministri dell’economia e della salute, con il quale sono individuati gli interventi necessari.  Gli Accordi sono accompagnati da programmi operativi di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario nazionale, c.d. Piani di rientro dai disavanzi, che devono contenere (come specificato anche dall’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2007) sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli di essenziali di assistenza, che quelle necessarie all’azzeramento dei disavanzi entro il 2010.

La legge 311/2004 prevede inoltre (art. 1, comma 174) che, ove dal monitoraggio del IV trimestre si evidenzi uno squilibrio di gestione a fronte del quale non siano stati adottati i necessari provvedimenti o gli stessi risultano insufficienti, con la procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003 la regione sia diffidata a provvedere entro il 30 aprile dell’anno successivo. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, determina il disavanzo di gestione e adotta i provvedimenti necessari al ripiano, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale IRPEF e la maggiorazione dell’aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora tali provvedimenti non siano adottati entro un mese, scatta comunque l’aumento delle aliquote, nella misura massima.

 

La norma (comma 1) prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro si prefiguri il mancato rispetto da parte di una regione degli adempimenti previsti, essa, in base alla procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003, è diffidata ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi del  Piano medesimo.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lett. b) della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Per rendere concretamente conseguibile il riequilibrio dei conti sanitari, la legge n. 296/2007, all’articolo 1, comma 796, lettera b), ha disposto l’istituzione di un Fondo transitorio, per il triennio 2007-2009 (con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro nel 2007, 850 milioni di euro nel 2008 e 700 milioni di euro nel 2009)[13] destinato alle regioni con disavanzi elevati, subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi che prevedano i Piani di rientro. L’accesso al Fondo è subordinato all’innalzamento, ai livelli massimi, dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP.

La norma prevede inoltre che, qualora nel procedimento di verifica annuale si prefiguri il mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, la regione può proporre misure equivalenti, che devono essere approvate dai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso, l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l’innalzamento dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino a totale copertura degli obiettivi.

 

Il comma 2 dispone che, ove la regione non adempia alla diffida, o gli atti e le azioni poste in essere siano valutati, dai Tavoli e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza[14], insufficienti o inidonei al raggiungimento degli obiettivi,  il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta. Per l’intero periodo di vigenza del Piano. Gli eventuali oneri derivati dalla nomina sono a carico della regione.

Secondo le modifiche introdotte al Senato, la nomina a commissario è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario ha la facoltà di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle ASL o delle Aziende ospedaliere.

 

La relazione tecnica  non attribuisce specifici effetti finanziari alle norme, ma rileva che esse sono finalizzate a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti della spesa sanitaria e si rendono necessari e per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica programmati per il settore medesimo. La relazione precisa che la diffida alla regione ad adempiere a quanto previsto nei Piani e, in caso di mancato adempimento, la nomina di un commissario ad acta, sono previste in considerazione del fatto che presso le singole regioni si potrebbero “realizzare resistenze all’attuazione pratica di tutti gli interventi previsti, con conseguente mancata correzione strutturale degli andamenti di spesa ed un ulteriore inasprimento fiscale”.

 

Al riguardo, rilevato che la norma modifica la disciplina vigente, introducendo innovazioni per quanto attiene alla tempistica e ai requisiti per la nomina dei commissari ad acta, appare opportuno un chiarimento circa la natura e l’entità degli oneri derivanti da tale nomina, che sono posti carico della regione interessata.

 

ARTICOLO 4,  comma 2-bis

Prescrizione crediti sanitari

La norma, introdotta durante l’esame al Senato[15], prevede che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni in base ai rispettivi Piani di rientro, per i quali le regioni abbiano chiesto ai creditori di comunicare le relative informazioni, si prescrivano entro cinque anni dalla data di maturazione (e comunque non prima di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge), qualora la comunicazione richiesta non pervenga nel termine indicato. A decorrere dal termine per la comunicazione, i crediti suddetti non producono interessi.

I Piani di rientro delle regioni Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia contenuti negli Accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 304 del 2004, espongono la situazione patrimoniale dei rispettivi sistemi sanitari regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità economica e finanziaria del debito relativo agli esercizi 2001-2005. Tali regioni sono impegnate a potenziare i procedimenti amministrativi e contabili e a certificare i debiti pregressi con il supporto di un advisor contabile, e a ristrutturare i debiti con il supporto di un advisor finanziario.

La relazione tecnica[16] allegata all’emendamento che ha introdotto la norma in esame non attribuisce a tale disposizione effetti finanziari, ma rileva che essa rafforza il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati nel settore sanitario. A fronte della mancata risposta, da parte dei creditori dei servizi sanitari regionali, alle richieste regionali di invio di dati, la norma è infatti diretta a dare certezza alle regioni circa il livello del debito in essere e  garantire loro una corretta programmazione finanziaria.

La relazione precisa, inoltre, che la cessazione della maturazione degli interessi decorre dall’inutile scadere dei termini per la risposta.

 

Al riguardo, pur non essendo attribuito alla norma uno specifico effetto finanziario, atteso che essa concorre al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del settore, appare opportuno un chiarimento circa l’ammontare e la composizione per scadenza dei crediti dei quali viene disposto un termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del termine ordinario di dieci, per una valutazione del beneficio che ne deriverebbe alle regioni interessate.

Occorre, inoltre, meglio chiarire il meccanismo di cessata decorrenza degli interessi per la fattispecie disciplinata dall’ultimo periodo del comma in esame, in quanto non è chiaro se essa si riferisca o meno esclusivamente all’ipotesi di mancata comunicazione da parte dei creditori nel termine fissato. Sul punto, infatti, la relazione tecnica non sembra perfettamente allineata al dettato della norma.

Più in generale, la norma esige una attenta valutazione di tutti i possibili profili applicativi al fine di escludere implicazioni finanziarie connesse ad eventuali contenziosi.

 

ARTICOLO 5, commi da 1 a 5-bis

Modifiche alla disciplina della spesa nel settore farmaceutico.

Normativa vigente: dal 2002 la spesa farmaceutica a carico del SSN non può superare limiti di spesa determinati per legge[17] . Dal 2004 tale limite complessivo, comprendente sia la spesa farmaceutica territoriale sia quella ospedaliera, è fissato al 16 per cento della spesa sanitaria complessiva. In caso di superamento del tetto di spesa, sono previste procedure specifiche per il ripiano del 60 per cento dello sforamento a carico delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti, attraverso la riduzione dei prezzi dei farmaci adottata con provvedimenti dell’AIFA o, in alternativa, il versamento alle regioni di quanto dovuto dalle singole aziende (payback)[18], per quanto riguarda i produttori; con riferimento a grossisti e farmacisti, la quota di ripiano a loro carico è calcolata mediante la revisione temporanea delle quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e l’incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Il ripiano del restante 40 per cento dello sforamento del limite di spesa è a carico delle regioni che adottano misure specifiche nel settore farmaceutico[19].

Le norme, modificate dal Senato, dispongono, a decorrere dal 2008:

a)      la determinazione di un unico tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensivo sia della spesa farmaceutica convenzionata (al lordo delle quote di partecipazione a carico degli assistiti) sia di quella per la distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, fissato al 14 per cento del finanziamento cui concorre lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate delle ASL (comma 1);

b)     l’assegnazione da parte dell’AIFA a ogni azienda farmaceutica di un budget di spesa nonché la costituzione di un fondo per i farmaci innovativi e di un fondo di garanzia per le esigenze allocative in corso d’anno[20] (comma 2);

c)      il ripiano in corso d’anno[21] dell’eventuale sforamento a totale carico delle aziende produttrici, dei distributori e delle farmacie (comma 3).

In particolare, l’intero sforamento è ripartito dall’AIFA al lordo dell’IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle quote di spettanza sui prezzi dei medicinali[22]. L’entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget ad esso attribuito[23], tenendo conto della quota di maggiore spesa da attribuire ai farmaci innovativi. Il ripiano è effettuato dalle aziende entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta da parte dell’AIFA. Quanto alla procedura del ripiano, per la quota a carico delle aziende produttrici, che versano l’ammontare dovuto direttamente alle regioni in cui si è verificato lo sfondamento, si applica il sistema di payback attualmente vigente[24]; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l’AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN[25];

d)     l’obbligo per le regioni che superano il tetto di adottare misure di contenimento della spesa relative all’esercizio successivo (comma 4).

In particolare, la norma impone alle regioni di adottare tali misure, comprensive della distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento dell’anno precedente, specificando che la loro adozione costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni, inoltre, utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell’ammontare delle misure a proprio carico;

e)      la fissazione del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione diretta, al 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato nonché le misure che le regioni sono tenute ad adottare in caso di sforamento (comma 5).

L’eventuale sforamento è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

f)       la nullità dei provvedimenti regionali in materia di esclusione dalla rimborsabilità, se difformi dalla delibere dell’AIFA ( comma 5-bis).

 

La relazione tecnica, che nulla aggiunge al contenuto della norma, precisa che l’introduzione del nuovo sistema di regolazione della spesa farmaceutica garantisce i medesimi effetti finanziari previsti dalla normativa vigente.

 

Al riguardo, premesso che gli effetti delle disposizioni potranno essere verificati solo a consuntivo e che comunque alle norme originarie, ora modificate, non erano associati effetti, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’AIFA possa fare fronte ai compiti previsti dal nuovo sistema, che presuppongono elevate capacità tecniche, nell’ambito delle ordinarie disponibilità, sia finanziarie sia umane, già presente in base alla vigente legislazione.

Si segnala che effetti positivi potrebbero scaturire dalla disposizione che impone il ripiano in corso d’anno evitando il prodursi di disavanzi i cui effetti, con riferimento alle misure di ripiano, si scaricano sugli esercizi successivi.

 

ARTICOLO 5, comma 5-ter

Finanziamento del progetto Ospedale senza dolore

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2007 per la prosecuzione del progetto “Ospedale senza dolore”[26].

 

La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, pur tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, andrebbero acquisiti ulteriori elementi al fine di chiarire se l’autorizzazione di spesa in esame possa costituire il presupposto per futuri oneri – in misura non determinata – per le medesime finalità.

 

ARTICOLO 5, comma 5-quater

Disposizioni in materia di prescrizione di farmaci

La norma dispone che il medico indica, nella prescrizione di farmaci equivalenti, o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

 

La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione appare sostanzialmente confermare la normativa vigente.

 

ARTICOLO 5, comma 5-quinquies

Misure di finanziamento dell’AIFA

La norma, modificando il comma 8 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003[27], include tra le fonti di finanziamento dell’AIFA anche gli eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione degli operatori sanitari e attività editoriali destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell’AIFA.

 

La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca quali effetti conseguano per il bilancio dell’AIFA ed, eventualmente, per il bilancio dello Stato, dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 5, comma 5-sexies

Disposizioni in materia di importazione ed esportazione di sangue

La norma, modificando il comma 1 dell’articolo 16 della legge n. 219/2005, prevede che ai prodotti intermedi destinati alla produzione di emoderivati, individuati con decreto del Ministero della Salute, non si applicano le vigenti norme sull’autorizzazione all’importazione e all’esportazione da parte del Ministero stesso.

 

La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5-bis

Disposizioni concernenti il funzionamento dell’AIFA

La norma, modificando il comma 297 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), amplia la dotazione organica dell’AIFA, che passa da 190 unità a 250 dal 1° gennaio 2008. L’Agenzia è autorizzata ad avviare, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica (comma 1).

L’onere, pari a 2.467.253,87 euro, è posto a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b) n. 4 dell’articolo 48 della legge 326/2003 “che rappresenta per l’AIFA un’entrata certa con carattere di continuità” (comma 2).

Il decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003,  ha disposto l’istituzione di un fondo presso l’Agenzia implementato dai contributi delle aziende farmaceutiche, pari al 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. Le risorse del fondo sono destinate, tra l’altro, alle attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica[28].

 

Al riguardo appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla stima dell’onere indicato dalla norma, al fine di consentire una verifica della congruità del medesimo. Quanto ai mezzi di copertura, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’idoneità degli stessi sotto il profilo della certezza e della continuità, dal momento che sono destinati al finanziamento di spese di personale. Andrebbe, inoltre, verificato se tale utilizzo possa compromettere la realizzazione di ulteriori interventi previsti dalla vigente normativa a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 6

Canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

La norma, modificata dal Senato, dispone che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri dei trasporti e dell’economia e finanze,viene determinato l’ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria che concorre alla copertura dei costi d’investimento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. La norma contenuta nel testo originario del DL prevedeva di destinare un quota del canone alla copertura dei costi d’investimento del Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” ricompreso nella Rete Transeuropea di Trasporto, fino alla copertura completa del costo dell’opera.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo la norma non sembra suscettibile di determinare effetti diretti a carico della finanza pubblica.

Andrebbero peraltro acquisiti elementi in merito alla possibilità che l’introduzione di vincoli di destinazione del canone possano riflettersi sugli equilibri finanziari del gestore dell’infrastruttura e determinare in tal senso i presupposti per eventuali futuri oneri finanziari.

 

ARTICOLO 7

Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città

La norma autorizza la spesa:

-          di 500 milioni di euro per l'anno 2007, per la prosecuzione degli investimenti finalizzati alla linea «C» della metropolitana di Roma (comma 1);

-          di 150 milioni di euro per l'anno 2007, per investimenti relativi al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli (comma 2);

-          di 150 milioni di euro per l'anno 2007 - come cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico -, per investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano (comma 3)[29]. Il Senato ha ampliato i tratti di rete metropolitana per la realizzazione dei quali possono essere utilizzate le somme stanziate dalla legge finanziaria per il 2007[30] (comma 3-bis).

La norma stabilisce inoltre che le somme riguardanti i comuni di Napoli e Milano siano da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, purché utilizzate entro il 31 dicembre 2007 (comma 4).

Si ricorda in proposito che la normativa vigente[31] prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno, in via permanente, delle spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio di Roma.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

co. 1 Roma

500

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

co. 2 Napoli

150

0

0

0

150

0

0

0

150

0

0

0

co. 3 Milano

150

0

0

0

150

0

0

0

150

0

0

0

Totale maggiori spese c/cap

800

0

0

0

800

0

0

0

800

0

0

0

 

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento nulla aggiunge al contenuto della disposizione[32].

 

Al riguardo, affinché gli effetti della disposizione non eccedano quelli quantificati, andrebbe acquisita assicurazione che le somme destinate al comune di Roma, che risultano escluse dal patto di stabilità interno dal solo lato della spesa per effetto della normativa vigente, devono invece intendersi esclusi dal patto anche con riferimento al lato dell’entrata, dovendosi in tal senso interpretare la normativa vigente in materia, alla luce della riforma della struttura complessiva del patto di stabilità interno intervenuta con la legge finanziaria per il 2007.

Si osserva infatti che, qualora la normativa vigente dovesse invece interpretarsi conformemente al suo tenore letterale, la disposizione in esame potrebbe determinare un effetto peggiorativo del saldo dell’indebitamento netto per un importo pari al doppio dell’ammontare quantificato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari .

Infatti, come già ricordato, la norma vigente riguardante le spese per trasporto su ferro del comune di Roma – introdotta quando il patto di stabilità interno prevedeva vincoli sul solo lato della spesa -  prevede che non concorrano al patto di stabilità interno le spese relative agli interventi per il trasporto su ferro, mentre un’analoga esclusione non è prevista con riferimento ai corrispondenti trasferimenti erariali. Pertanto, a seguito della disposizione in esame, il comune di Roma potrebbe rispettare i vincoli del patto realizzando un incremento di spesa pari a 1 mld: tale importo, infatti, per metà sarebbe escluso da vincolo in quanto destinato a interventi per il trasporto su ferro, mentre per la restante metà sarebbe compensato contabilmente dal trasferimento erariale disposto dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 8

Interventi nel settore trasporti Sicilia e Calabria

Le norme recano le seguenti autorizzazioni di spesa per interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina:

-       12 milioni di euro per l’anno 2007, per il potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia (comma 1);

-        7 milioni di euro per l’anno 2007, per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia (comma 2).

Si ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Senato 1817) all'articolo 34, commi 8 e 9, prevede analoghi interventi[33], per i quali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010;

-       40 milioni di euro per l’anno 2007, per il potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno – Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l’aeroporto (comma 3);

-       40 milioni di euro per l’anno 2007, per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello stretto di Messina (comma 4).

Viene disposto che gli interventi e la ripartizione di tutte le risorse sopra indicate siano definiti con decreti del Ministro dei trasporti, prevedendo che la realizzazione di tali interventi avvenga con le procedure d’urgenza[34] previste dall’articolo 57, comma 2, ovvero dall’art. 221, comma 1,  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[35]  (comma 5).

L'articolo 57 citato disciplina la procedura di aggiudicazione negoziata senza pubblicità, che si avvicina alla tradizionale trattativa privata, nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, prevedendo analiticamente i casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare questa procedura. L'articolo 221 del codice disciplina la procedura di aggiudicazione negoziata senza pubblicità per i contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture nei settori speciali, dettando disposizioni analoghe a quelle indicate in relazione all'articolo 57 per la scelta del contraente.

Le norme, prevedono, inoltre:

-       l’assegnazione di un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2007 alle regioni Sicilia e Calabria per l’adeguamento e la stipula dei contratti di servizio dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni (comma 6);

-       l’istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dell’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, alla quale è preposta[36] l’Autorità marittima della navigazione dello Stretto con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e di ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell’area e negli ambiti portuali in essa compresi, di misure di prevenzione proposte dall’IPSEMA a norma del decreto legislativo n. 271 del 1999[37] nonché la regolazione dei servizi tecnico-nautici nell’intera area. Detta area di sicurezza sarà individuata con decreto del Ministero dei trasporti  (comma 7).

Si segnala che l’autorità alla quale fa riferimento la disposizione non risulta attualmente prevista dalla vigente legislazione.

Sono previste, inoltre, le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa per l’anno 2007:

-       riduzione di 20 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per la rottamazione dei traghetti di cui all’articolo 4 della legge n. 13/2006 (comma 8).

Si ricorda che l’articolo 4 della legge n. 13/2006, come sostituito dal comma 1046 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), autorizzava una spesa di 24 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per favorire la demolizione delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale, demandando la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei benefici ad un decreto del Ministero dei trasporti.

A fronte di una spesa autorizzata pari a 24 milioni nell’anno 2007, in relazione alle norme sono stati scontati effetti per 14 milioni sul saldo netto da finanziare e per 4 milioni sul fabbisogno e sull’indebitamento;

-       riduzione di 5 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 311/2004, relativa alla concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle zone di fermo biologico (comma 9).

Si rammenta che l’articolo 1, comma 245, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) autorizzava, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle zone di fermo biologico della pesca, scontando per il triennio effetti del medesimo  importo sui tre saldi.

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 (Trasp. merci Sicilia)

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

Comma 2 (Sicur.a viabilità)

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

Comma 3 (Investimenti colleg.i ferroviari)

40

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

 

Comma 4 (Trasporto maritt.passeggeri)

40

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

 

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 6 (Collegamenti maritt. RC–Sicilia)

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

MINORI SPESE C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 8 (Fondo unità navali. trasp. Pb locale)

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

Comma 9 (L.311/2004 – fermo pesca)

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8

75

 

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, con riguardo ai commi da 1 a 5 si limita a descrivere gli interventi, senza peraltro fornire elementi di quantificazione.

Per quanto riguarda il contributo annuo alle regioni Calabria e Sicilia previsto al comma 6, pari a 1 milione di euro per l’anno 2007,  la relazione tecnica ravvisa la necessità dell’adeguamento e della stipula dei contratti di servizio mediante un contributo annuo alle regioni Calabria e Sicilia per il triennio 2008-2009-2010, da stabilirsi una volta sentite le regioni stesse.

Con riferimento all’istituzione dell’area di sicurezza dello Stretto di Messina di cui al comma 7, viene riferito che i compiti e le modalità di funzionamento dell’Autorità Marittima, con particolare riferimento allo svolgimento dei servizi tecnico-nautici, saranno definiti con il decreto del Ministro dei trasporti.

Con riferimento, infine, alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 8 e 9, viene riferito che tali riduzioni sono attuate quale concorso alla copertura della spesa connessa agli interventi recati dal presente articolo.

La relazione tecnica allegata all’emendamento[38] con cui è stata prevista, al comma 5, l’applicazione delle procedure d’urgenza per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, riferisce che la norma ha carattere meramente procedurale e risulta pertanto priva di effetti sui saldi.

 

Al riguardo, sebbene gli interventi indicati dai commi da 1 a 4 siano limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, in assenza di elementi di quantificazione andrebbero fornite indicazioni circa l’impegno finanziario derivante dai previsti interventi, al fine di escludere la necessità di ulteriori futuri finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne, invece, la realizzazione di tali interventi con le procedure d’urgenza previste dal comma 5 - che prevedono procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara ovvero senza indizione di gara – premessa la necessità di una verifica di compatibilità con le norme europee, andrebbe valutato se, per effetto del ricorso a tali procedure, possano determinarsi eventuali incrementi dei prezzi per la realizzazione delle opere.

Relativamente alle norme di cui al comma 7 - che istituiscono l’area di sicurezza dello Stretto di Messina a cui è preposta l’Autorità marittima della navigazione dello Stretto con sede in Messina - si rileva che l’apposizione di una clausola di invarianza finanziaria non appare idonea a escludere l’insorgenza di nuovi oneri a fronte dell’istituzione di un nuovo soggetto a cui sono attribuiti specifici compiti in materia autorizzatoria e di sicurezza.

Pertanto appare necessario che tale ipotesi di invarianza sia suffragata da idonei elementi quantitativi e di valutazione, al fine di verificare l’effettiva neutralità della norma.

Con riferimento, infine, alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui ai commi 8 e 9, poiché a fronte degli stanziamenti originari erano previsti benefici a favore di determinate imprese e con le norme in esame si perviene ad un quasi totale definanziamento delle stesse, andrebbero forniti chiarimenti circa l’eventualità che tali riduzioni di spesa possano compromettere interventi agevolativi eventualmente già programmati o autorizzati.

Infine, appaiono necessari ulteriori chiarimenti in merito all’impatto previsto ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento, tenuto conto che, a differenza di quanto generalmente previsto per interventi di spesa in conto capitale, l’effetto stimato per i predetti saldi non differisce da quello indicato per il saldo netto da finanziare.

Nell’ambito di tali chiarimenti, con riferimento al comma 8, si rileva che, per l’anno 2007, sono stati scontati effetti identici sui tre saldi di importo pari alla riduzione di spesa disposta; tali effetti non risultano allineati a quelli previsti con riferimento alla disposizione originaria.

Si ricorda che in tale sede, a fronte di una spesa pari a 24 milioni nell’anno 2007, sono stati scontati effetti per 14 milioni sul saldo netto da finanziare e per 4 milioni sul fabbisogno e sull’indebitamento.

Si segnala, infine, che, con riferimento al comma 6, la relazione tecnica prospetta l’insorgenza di oneri a carico degli esercizi 2008-2010 per l’adeguamento dei contratti di servizio.

 

ARTICOLO 9

Contratto di servizio pubblico con Trenitalia S.p.a.

Normativa vigente: l'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994) disciplina il contratto di servizio pubblico tra lo Stato e la società Trenitalia S.p.A., mentre i rapporti tra società e regioni sono disciplinati dall’articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 422/1997. Con particolare riferimento a questi ultimi, il citato articolo 9 prevede che siano delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alla società Trenitalia S.p.A. di interesse regionale e locale; per tali servizi le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con la società Trenitalia S.p.A. e stipulano i relativi contratti di servizio.

L'ultimo contratto di servizio elaborato è relativo al periodo 2004-2006 e riguarda anche i rapporti tra società e regioni.

L’art. 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autorizzato la spesa complessiva di 311 milioni di euro, per l'anno 2007, per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio tra regioni e Trenitalia Spa[39], ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata.

Le norme, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., autorizzano il Ministero dell'economia a erogare a detta società l’ammontare delle somme complessivamente previste per gli anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria. Viene disposto che l’accertamento di tale ammontare avvenga in via definitiva e senza dar luogo a conguagli (comma 1).

Viene, altresì, autorizzato il Ministero dell'economia a corrispondere direttamente alla società  Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all’art. 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all’art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (comma 2).

Tale articolo disciplina i trasferimenti statali alle regioni in materia di trasporti; il comma 7, in particolare, stabilisce che i criteri di ripartizione di tali trasferimenti vengono rideterminati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia.

Con emendamento approvato dal Senato[40] vengono, inoltre, modificati i commi 2 e 3, dell’articolo 38, della legge n. 166/2002[41], prevedendo che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano  regolati con contratti di servizio pubblico[42], con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza la necessità di procedere a modifiche contrattuali. Viene, altresì, disposto che l’affidamento di tali contratti sia effettuato dal Ministero dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e che i medesimi debbano definire gli obblighi di servizio pubblico, i corrispettivi - nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato -, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice. Tali contratti sono sottoscritti, per l’amministrazione, dal Ministro dei trasporti[43] entro trenta giorni dalla data di trasmissione (comma 2-bis).

Si ricorda, in proposito, che la normativa vigente - l’articolo 38, commi 2 e 3, della legge n. 166/2002[44] - prevede che i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano affidati, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite procedure concorsuali, facendo salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie. Viene previsto un periodo transitorio, concluso il 31 dicembre 2005, durante il quale Trenitalia Spa risultava essere l’unico affidatario degli obblighi di servizio, tramite un apposito contratto.

Si evidenzia che le norme introdotte si riferiscono a tutti i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale connessi ad obblighi di servizio pubblico, e non solo al trasporto viaggiatori, come previsto dall’articolo 38, comma 2, sopra richiamato.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario - nel confermare che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri e nessuna incidenza sull’indebitamento netto della PA – con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 afferma che la norma non comporta oneri in quanto le somme riconosciute in favore della società Trenitalia Spa sono limitate agli importi iscritti nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato per i medesimi anni, mentre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 asserisce che il trasferimento diretto alla società Trenitalia  delle somme già stanziate dalla legge finanziaria per ilo 2007 non pregiudica la ripartizione tra le regioni dei fondi che verranno assegnati per i futuri contratti di servizio.

Per quanto riguarda il comma 2-bis, l’emendamento introduttivo della norma non è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, andrebbe precisato a quanto ammontano le somme iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi del servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

Inoltre, poiché la norma prevede che l’accertamento di tali somme avvenga in via definitiva e senza dar luogo a conguagli, appare opportuna una conferma sulla effettiva possibilità che non si determino futuri oneri aggiuntivi, tenuto conto che i contratti di servizio cui la norma si riferisce non sono ancora conclusi.

Più in generale, con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, è prevista la corresponsione di somme iscritte in bilancio pur in assenza degli atti contrattuali che diano conto dell’entità effettiva dell’impegno relativo ai servizi erogati.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di affidamento dei contratti previsti dal comma 2-bis, non essendo più espressamente previsto - rispetto al testo originario dell’articolo 38, comma 2, della legge n. 166/2002 - l’affidamento tramite procedure concorsuali, andrebbe chiarito a quali procedure si intende far riferimento e se le stesse siano idonee a garantire, oltre alla conformità all’ordinamento comunitario, condizioni di affidamento almeno equivalenti, ai fini degli effetti finanziari, alle disposizioni sostituite.

 

ARTICOLO 10

Disposizioni concernenti l’editoria

Normativa vigente: L’art. 3 della legge n. 250/1990[45]disciplina i requisiti per l’accesso ai contributi diretti previsti per le testate edite da cooperative giornalistiche e di altre specifiche categorie di imprese editoriali. Ai fini dell’accesso ai contributi la disposizione, in particolare, richiede, oltre a requisiti di trasparenza e diffusione, che i proventi pubblicitari non superino una certa percentuale dei costi. I contributi sono di due tipi: fissi e variabili. Per entrambi è stabilito un limite massimo definito in termini percentuali rispetto ai costi complessivi. Fermo restando questo elemento comune, i primi sono erogati a prescindere dalla tiratura; i secondi sono invece rapportati alla tiratura.

L’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 prevede inoltre un contributo fisso per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che possiedano determinati requisiti.

Il DL 353/2003[46] reca la disciplina in materia di tariffe postali agevolate per l’editoria, basata sul rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.a. della somma delle riduzioni da questa effettuate sulla spedizione di alcuni materiali editoriali. In particolare, l’articolo 3 del DL 353/2003 dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda al rimborso in favore della società Poste italiane Spa della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La norma dispone quanto segue:

·        ai contributi per l’editoria giornalistica e radiofonica relativi agli anni 2007 e 2008, si applica una riduzione del 2 per cento[47] del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto. Tale contributo non può superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori[48] (comma 1);

·        a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, il termine per la presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo (comma 2);

·        a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane SpA a fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate previste dal d.l. 353/2003 è ridotto del 7 per cento, per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro, e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro[49] (comma 5);

·        la società Poste Italiane SpA è tenuta ad applicare la riduzione dell’agevolazione tariffaria operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate (comma 6);

·        sono escluse dall’ammissione alle riduzioni tariffarie le pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo (comma 7);

·        a decorrere dal 1° gennaio 2008 il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie postali è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite[50] (comma 8);

·        per assicurare l’erogazione dei contributi diretti relativi all’anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2007 (comma 9);

·        è abrogato l’art. 4 della legge 224/1998[51] (comma 10).

L’art. 4 della legge 224/1998 prevede che la corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi alle imprese editoriali per l’estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31.12.1986 può essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, purché l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato già concessa, viene parimenti modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.

 

La relazione tecnica – riferita al testo del provvedimento prima delle modifiche introdotte al Senato - con riferimento al comma 1, afferma che la riduzione dell’ammontare del contributo erogabile a ciascuna impresa editrice si effettua su quello spettante in base alla normativa vigente.

La relazione stima un contenimento della spesa negli anni 2008 e 2009 di circa 13.500.000 euro annui, corrispondenti al 7 per cento della spesa sostenuta nell’ultimo anno di erogazione dei contributi. Tale stima dovrebbe quindi presupporre una spesa per erogazione di contributi pari a circa 193 milioni di euro. Pertanto, rapportando a tale importo una riduzione del 2 per cento, il contenimento della spesa per il 2008 e il 2009 ammonterebbe a circa 3.860.000 euro annui. 

La minore spesa a fronte dell’applicazione della disposizione anche alle imprese radiofoniche organo di partito  veniva stimata in 1 milione di euro l’anno; pertanto, secondo il ragionamento suesposto, la relazione tecnica doveva presupporre una spesa per l’erogazione di questi ultimi contributi di circa 14.286.000 euro annui. Pertanto, applicando a tale importo una riduzione del 2%, si otterrebbe un risparmio pari a circa   285.000 euro annui.

Con riferimento ai commi 5 e 6, la relazione tecnica precisa che, ferma restando la normativa vigente in materia, la quale prevede che il rimborso delle compensazioni per agevolazioni tariffarie sia effettuato direttamente a favore della società Poste Italiane, sarà lo stesso operatore ad applicare i conguagli tariffari nei confronti dei fruitori.  

La stima di 21,5 milioni di euro annui, relativa al contenimento della spesa effettuata dalla relazione tecnica, è riferita al testo originario che non prevedeva una diversa articolazione della riduzione dell’importo della compensazione dovuta a Poste Italiane Spa in ragione dell’entità delle agevolazioni di cui è beneficiaria ciascuna impresa.

L’effetto in termini di contenimento della spesa recato dalla disposizione di cui al comma 7, viene quantificato dalla relazione tecnica in circa 10 milioni di euro annui, stante la tendenza all’aumento di pubblicazioni ascrivibili alla tipologia di “giornali di pubblicità” che non sono ammesse all’agevolazione tariffaria in questione.

La relazione tecnica afferma inoltre che la verifica non più su base annua, ma per ogni singolo numero delle pubblicazioni, disposta dal comma 8, ha finalità antielusive, con conseguenti risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Con riferimento al comma 9, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Gli effetti delle norme di cui all’articolo 10 sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MAGGIORI SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 9 (Contributi editoria)

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

 

Dal prospetto è possibile evincere che tra gli effetti recati dalle disposizioni è stata contabilizzata esclusivamente la spesa di 50 milioni prevista dal comma 9, mentre non sono stati riportati i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7.

 

Al riguardo, benché si tratti di economie non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, sarebbero opportuni chiarimenti volti ad esplicitare i parametri sottostanti le quantificazioni dei risparmi attribuiti dalla relazione tecnica alle disposizioni contenute nei commi 1, 5, e 7, aggiornando la relativa stima alla luce delle modifiche apportate dal Senato, che hanno portato dal 7 al 2 per cento la riduzione del contributo.

Il Governo dovrebbe inoltre chiarire i motivi per cui tali risparmi non sono stati considerati tra gli effetti finanziari riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo iniziale del provvedimento.

Nulla da osservare con riferimento ai commi 8 e 9, tenuto conto che il risparmio ascritto al comma 8 non è allo stato quantificabile - come asserito nella relazione tecnica – mentre il comma 9 costituisce un tetto di spesa.

Quanto all’abrogazione dell’art. 4 della legge n. 224/1998 disposta dal comma 10, andrebbero chiariti i seguenti profili:

a)     poiché la norma abrogata consentiva - in caso di intervento di un soggetto diverso dall’impresa editrice concessionaria per l’ammortamento dei mutui agevolati - la possibilità di una modifica della corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato, andrebbe chiarito se dall’abrogazione della norma conseguano effetti a carico del bilancio dello Stato;

b)     in merito alla garanzia dello Stato sui predetti mutui, andrebbero chiarite le eventuali conseguenze finanziarie connesse all’abrogazione della norma, anche in relazione ai mutui già concessi.

 

ARTICOLO 10-bis

Contributi ad imprese editrici e radiotelevisive delle minoranze linguistiche

La norma[52] dispone l’inserimento del comma 2-quinquies all’articolo 3 della legge n. 250/1990 sulle provvidenze all’editoria. In particolare introduce ulteriori requisiti di cui devono essere in possesso le emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, al fine di usufruire dei contributi previsti dal comma 2-ter della citata legge 250/1990 [comma 1, lett. a) e b)].

Si tratta dei contributi generali previsti dalla legge 250/1990 - con esclusione di quelli integrativi previsti nel caso in cui le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti –  previsti, per le imprese di cui sopra, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Stabilisce altresì i criteri di ripartizione tra le emittente radiofoniche e televisive dei contributi suddetti[53] [comma 1, lett. c)].

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 11

Contributi ai comuni per l’estinzione anticipata di prestiti

La norma, mirante a incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, dispone l’attribuzione di contributi in favore degli enti locali, a valere sul fondo ordinario[54], per un importo massimo pari a 30 mln annui per il triennio 2007-2009. Tali contributi verranno corrisposti in favore delle province e dei comuni che ne facciano richiesta per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate che verranno effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009.

La corresponsione dei contributi avverrà sulla base di una certificazione con modalità da stabilirsi, con decreto ministeriale, entro il 30 ottobre 2007.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non ascrive nessun effetto alla norma in esame.

La relazione tecnica fornisce indicazioni in merito ai criteri alla base della fissazione dell’ammontare dei contributi, predeterminati legislativamente nell’importo complessivo di 90 mln. La quantificazione trae origine dall’ammontare degli avanzi di amministrazione al 31/12/2005 degli enti soggetti al patto, pari a 4,5 mld per il comuni e a 1 mld per le province. Sulla base dei dati delle associazioni degli enti locali, l’ammontare degli eventi sta progressivamente riducendosi, pertanto si stima che la quota libera dell’avanzo da utilizzare per l’estinzione anticipata dei mutui si attesti al 60% per i comuni e al 30 per cento per le province, per un importo complessivo pari a 3 mld, cui corrisponde un indennizzo (stimato intorno al 3%) pari a 90 mln.

 

Al riguardo andrebbe chiarito, in via preliminare, per quale ragione alla norma non sono ascritti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Si osserva infatti che, dal momento che la disposizione di copertura non prevede alcuna riduzione delle finalizzazioni cui il fondo ordinario è destinato, deve ritenersi che essa faccia riferimento a risorse eccedentarie rispetto alle necessità previste dalla legislazione previgente. In tal caso, l’introduzione di una nuova finalizzazione, a fronte di uno stanziamento complessivo del fondo ordinario rimasto invariato, dovrebbe aumentare il grado di utilizzo delle risorse disponibili, con effetti di maggior spesa sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto; ciò a condizione ovviamente che i tendenziali di spesa non scontino l’integrale utilizzo delle somme stanziate[55]. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Si segnala peraltro che la natura eccedentaria delle risorse del fondo ordinario rispetto alle finalizzazioni previste dalla legislazione previgente sembrerebbe in contraddizione con l’esigenza di rifinanziamento del fondo emersa in sede di bilancio di assestamento, dove lo stanziamento iniziale di competenza[56] è stato incrementato di 41 mln[57].

Con riferimento alla quantificazione operata dalla relazione tecnica, posta alla base del tetto di spesa predeterminato in via legislativa, occorrerebbe peraltro tenere conto anche dei presumibili effetti dell’articolo 10 del DDL finanziaria per il 2008 (AS 1817), che prevede modifiche al patto di stabilità interno volte, fra l’altro, a consentire l’impiego dell’avanzo di amministrazione a copertura della spesa per investimenti in termini di competenza ove tale norma fosse approvata, la possibilità di tale uso alternativo dell’avanzo di amministrazione potrebbe ridurre la portata incentivante della norma in esame, riducendo conseguentemente, rispetto alle stime operate dalla relazione tecnica, la quota dell’avanzo destinato al rimborso anticipato dei prestiti. Andrebbe pertanto chiarito se le somme stanziate dalla norma potrebbero comunque trovare utilizzo a copertura degli indennizzi conseguenti all’estinzione anticipata dei mutui, anche qualora tale estinzione avvenga a valere su risorse diverse dall’avanzo di amministrazione.

 

ARTICOLO 12

Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione

La norma:

·        autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007 a supporto dell’adempimento dell’obbligo di istruzione scolastica, previsto dall’art. 1, comma 622, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) per almeno dieci anni (comma 1);

·        prevede che la disposizione di cui all’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007 – recante la riduzione lineare delle dotazioni complessive del bilancio del Ministero dell’istruzione nel caso in cui non si siano conseguiti gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 620 della legge medesima – non si applichi limitatamente all’anno 2007 (comma 2).

L’art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 prevede il conseguimento di economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, ad euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e ad euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009. In termini di fabbisogno e di indebitamento, i predetti risparmi risultavano pari a circa 236, 3 milioni di euro nel 2007, a 681,1 milioni di euro nel 2008 e a 737,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il comma 621, lett. b) introduce una clausola di salvaguardia stabilendo che, in caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal comma 620, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione recata dal comma 1.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica ricorda che le economie indicate dall’art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 dovevano essere raggiunte attraverso un processo di razionalizzazione del personale del comparto scuola, ovvero mediante una riduzione di 43.000 unità di personale docente ed ATA, nell’a.s. 2007/2008, incrementate di ulteriori 4.000 unità, fino al conseguimento di una riduzione complessiva di 47.000 unità a decorrere dall’a.s. 2008/2009.

Si afferma, quindi, che, in applicazione del citato comma 620, si è provveduto a ridurre dei corrispondenti importi gli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli di stipendio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base dei dati forniti dal Ministero medesimo, per l’anno scolastico 2007/2008 l’effettiva riduzione complessiva del suddetto personale conseguita risulta di 14.000 unità, a fronte delle 43.000 stabilite; il percorso di razionalizzazione proseguirà nella misura di 11.000 unità per ciascun anno scolastico del triennio 2008/2010, fino al conseguimento della riduzione complessiva di 47.000 unità a regime nell’a.s. 2010-2011.

La relazione stima quindi le minori economie conseguibili in euro 282 milioni per l’anno 2007, 779 milioni per l’anno 2008, 535 milioni per l’anno 2009 e 214 milioni per l’anno 2010.

Afferma, pertanto, che, tenuto conto delle mancate economie, si è provveduto ad accantonare per l’anno 2007, 145 milioni di euro corrispondenti, in termini di indebitamento netto della P.A., alle citate mancate economie lorde.

Sostiene infine che, escludendo per l’anno 2007 l’applicazione della clausola di salvaguardia recata dal comma 621, si determina - a fronte delle minori economie conseguite nell’anno medesimo, pari ad euro 282 milioni circa – un peggioramento dell’indebitamento netto di circa il 50% delle minori economie stesse.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 (obbligo di istruzione)

150,0

 

 

150,0

 

 

150,0

 

 

Comma 2 (Non applicazione Clausola salvaguardia scuola)

282,0

 

 

145,0

 

 

145,0

 

 

 

Al riguardo, si evidenzia che il rapporto tra gli effetti sul saldo netto da finanziare e quelli sui saldi di fabbisogno ed indebitamento ascritti alla disposizione di cui al comma 2 riflette l’analogo rapporto previsto dalla relazione tecnica riferita alle disposizioni recate dai commi dal 605 a 619 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007.

Riguardo all’onere stimato, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che la sospensione della clausola di salvaguardia è limitata al 2007. In proposito, si rileva che l’onere è correttamente indicato in 282 milioni di euro nel prospetto riepilogativo ai fini del saldo netto da finanziare. Non si comprende, peraltro, il significato dell’espressione contenuta nella relazione tecnica secondo la quale, in relazione alle mancate economie, si è provveduto ad “accantonare” la somma di soli 145 milioni di euro (corrispondenti all’effetto in termini di indebitamento e non a quello di saldo netto da finanziare). In proposito appaiono necessari chiarimenti.

 

ARTICOLO 13

Sostegno ai progetti di ricerca e Agenzia della formazione

La norma, aggiungendo un periodo al comma 873 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, dispone che per il triennio 2008-2010 i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) siano definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di natura non regolamentare (comma 1).

La norma, inoltre, rinvia la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione – prevista dall’art. 1, comma 580, della legge 296/2006 per la data del 15 giugno 2007 – alla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione per la riforma del sistema della formazione della P.A., di cui all’articolo 1, comma 585 della legge medesima (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Alla norma non sono inoltre ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica nell’apposito prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo risultano opportuni chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dal rinvio del termine disposto dal comma 2.

Ciò in considerazione del fatto che la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione rientra nel quadro delle disposizioni (articolo 1, commi da 580 a 586 della legge 296/2007) volte a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni con la finalità di ridurre l’ammontare delle spese e conseguire miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione. In base al comma 586 citato, dall’attuazione delle norme suddette sarebbero dovuti derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro annui a partire dal 2008. Il Governo dovrebbe pertanto chiarire se, per effetto della norma in esame, possa essere pregiudicato il conseguimento dei suddetti previsti risparmi.

 

ARTICOLO 13-bis

Fondo  di funzionamento del CEINGE – Biotecnologie avanzate

La norma[58] istituisce il fondo per il funzionamento del CEINGE – Biotecnologie avanzate di Napoli con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione. Dispone inoltre che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente (Ministero dell’economia e delle finanze) per l’anno 2007.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, pur essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento, appare necessario acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione, tenuto conto che la norma espressamente finalizza il fondo al finanziamento della spesa connessa al “funzionamento di base” del Centro. Al fine di evitare che si determinino futuri oneri, andrebbe altresì verificata la congruità del finanziamento anche in relazione alle presumibili necessità che potrebbero determinarsi negli esercizi successivi al 2007 (per i quali la norma non prevede alcun onere).

 

ARTICOLO 14-bis

Disposizioni in materia di debiti contributivi di enti del settore dello spettacolo

Normativa vigente: l’articolo 2 della legge n. 7/1979[59] dispone che, in caso di contestazioni o omissioni nei pagamenti dei contributi dovuti all’ENPALS, il Ministero del turismo e dello spettacolo, a valere su somme accantonate[60] di ammontare pari ai contributi contestati o pendenti sull’importo della somma assegnata, rimette direttamente all’ente previdenziale l’importo accantonato, con effetto liberatorio per l’amministrazione e per l’assegnatario del contributo.

La norma dispone l’applicabilità dell’accantonamento di cui all’articolo 4 della legge n. 7/1979 in relazione ai debiti contributivi iscritti al ruolo alla data del 30 settembre 2007 per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi.

L’accantonamento costituisce garanzia per accedere alla rateizzazione a 60 mesi dei debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007[61].

 

La relazione tecnica[62] esclude l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che né dal testo né dalla relazione tecnica è possibile ricavare indicazioni in ordine al funzionamento del meccanismo di accantonamento previsto dalla legge n. 7/1979. In assenza di tali indicazioni, andrebbe chiarito in base a quali elementi si ritenga che l’estensione dell’obbligo di accantonamento e del successivo versamento da parte del Ministero non configuri una maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato. Appare inoltre necessario acquisire chiarimenti in ordine al conseguente maggiore accesso alla rateizzazione contributiva a 60 mesi, che potrebbe determinare effetti negativi a carico dell’ENPALS.

 

ARTICOLO 15

Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa

La norma stabilisce che per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all’anno 2007, derivanti dall’applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell’anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto già stanziato dalla legge finanziaria per il 2007[63], una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi. Le somme sono destinate consentire la retrodatazione al 1º febbraio 2007 degli incrementi di stipendio concordati in sede di rinnovo contrattuale con decorrenze successive al 1º febbraio 2007 (comma 1).

 Detta disposizione trova applicazione per il personale dipendente da una pubblica amministrazione e destinatario di contratti collettivi nazionali, accordi sindacali o provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti o recepiti entro il 1º dicembre 2007 (commi da 2 a 4).

Gli importi corrisposti costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008 (comma 5).

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario del decreto-legge espone i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Rinnovi contrattuali

1000

-

-

520

-

-

520

-

-

Il diverso effetto sul saldi di fabbisogno e indebitamento è conseguenza del fatto che parte della spesa sostenuta per i rinnovi contrattuali riaffluisce nelle casse dello Stato per il pagamento di imposte e contributi.

 

La relazione tecnica chiarisce che i beneficiari della norma corrisponderanno a circa il 30 per cento dei pubblici dipendenti. La stima tiene conto dei comparti che hanno concluso o avviato le trattative per il rinnovo dei contratti per il biennio 2006-2007. In dettaglio si stima la ripartizione delle somme messe a disposizione dall’autorizzazione di spesa come riepilogato nella tabella che segue.

(milioni di euro)

Comma 2 - Settore statale contrattualizzato

500

Comma 3 - Settore statale non contrattualizzato

450

Comma 4 - Settore pubblico non statale

50

Totale

1.000

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca elementi informativi volti a chiarire le ipotesi di spesa sottostanti alla norma. Dette informazioni dovrebbero consentire, in particolare, di accertare se i rinnovi contrattuali che si ipotizza di sottoscrivere entro il 1° dicembre 2007 determino un volume di impegni di spesa congrui a fronte dell’autorizzazione prevista.

A tale proposito si rileva che attualmente risultano sottoscritti i contratti e gli accordi dei seguenti comparti:

·          personale non dirigente dei Ministeri (settore statale contrattualizzato);

·          enti pubblici non economici (settore non statale);

·          Forze armate e di polizia (settore statale non contrattualizzato).

La ripartizione della spesa autorizzata tra i vari settori, ipotizzata dalla relazione tecnica, mette a disposizione 500[64] milioni per il settore statale contrattualizzato. Tale cifra appare sovradimensionata rispetto a quanto necessario per erogare le somme dovute a titolo di arretrati per il 2007 al personale non dirigente del comparto ministeri, per il quale già risulta sottoscritto il rinnovo per il biennio 2006-2007. Appare tuttavia problematico che, con quanto residua successivamente a detta erogazione, si possa far fronte al complesso degli oneri derivante da un eventuale rinnovo del contratto relativo al comparto scuola. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si osserva, conseguentemente, che la configurazione dell’onere quale limite di spesa potrebbe rivelarsi non compatibile con la natura degli interventi previsti. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, pur rilevando che la norma configura un tetto di spesa, si rileva l’opportunità che siano forniti gli elementi sulla base dei quali si è proceduto alla determinazione degli effetti sui saldi quali, tra l’altro, la platea considerata, le retribuzioni medie per comparto, l’aliquota media stimata, la misura degli oneri riflessi.

 

ARTICOLO 16

Misure per favorire la transizione al digitale

Le norme impongono l’obbligo di apposizione di una apposita etichetta per connotare gli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica, prevedendo altresì che gli apparecchi televisivi venduti ai dettaglianti ovvero ai consumatori integrino un sintonizzatore digitale per la ricezione dei programmi trasmessi con tecnica digitale, rispettivamente entro 12 e 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Viene, inoltre, prorogato dal 2008 al 2012 il termine per l’irradiazione esclusivamente in tecnica digitale delle trasmissioni televisive.

Si ricorda che la norma risulta analoga, salvo che per i termini, all’articolo 4 del disegno di legge C. 1825 come modificato dalle Commissioni, attualmente all’esame della Camera, al quale peraltro non sono stati ascritti effetti finanziari.

Con due emendamenti del Senato[65] sono stati introdotti i commi 4-bis e 4-ter, privi di effetti finanziari.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non considera la norma.

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che le norme rappresentano una misura di incentivazione per la diffusione della tecnologia digitale.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 17

Riassegnazione di somme a titolo di danno ambientale

Le norme modificano l’articolo 1, comma 868, della legge finanziaria 2007[66].

Si ricorda che il comma 868 richiamato ha previsto la formulazione, entro il 31 gennaio 2007, di un piano per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006, redatto dal Ministero dell’economia e dal Ministro dell’ambiente. Si tratta delle somme per le quali la riassegnazione è preclusa ai sensi della finanziaria 2005 e della finanziaria 2006 che hanno disposto limiti alle riassegnazioni di somme alla spesa.

 

In particolare le norme in esame dispongono:

·        l’inclusione dell’anno 2001 ai fini della predisposizione del piano di riassegnazione delle somme versate a titolo di danno ambientale;

·        una modifica volta a precisare che le somme oggetto del piano di riassegnazione sono quelle “da versare” anziché quelle “versate” allo Stato.

 

La relazione tecnica specifica che tali modifiche si rendono necessarie al fine di correggere un errore materiale nella redazione del testo vigente della norma in questione includendo anche l’anno 2001, così come previsto dalla RT allegata alla legge finanziaria 2007.

Inoltre, l’ulteriore modifica prevista si rende necessaria trattandosi di somme che devono ancora affluire all’entrata del bilancio statale a titolo di risarcimento del danno ambientale. Tale modifica è volta infatti ad includere anche l’Accordo transattivo Stato-Montedison nell’ambito degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera

La RT afferma infine che tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

 

Al riguardo,poiché la RT esclude l’insorgenza di oneri, al fine di verificare l’effettiva neutralità finanziaria delle norma andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai possibili effetti di una più rilevante riassegnazione di somme allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente soprattutto in relazione di saldi di indebitamento e di fabbisogno.

Sul piano dell’analisi testuale delle norme, va rilevato che per effetto delle modifiche introdotte il piano di riassegnazione, il cui termine di predisposizione risulta già scaduto (31 gennaio 2007) dovrà riguardare anche somme ancora “da versare”. Andrebbe chiarita tale apparente incongruenza del dettato normativo.

 

ARTICOLO 18

Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

La norma, autorizza la spesa di 500 milioni di euro perl’adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo da destinare agli interventi elencati dalla medesima disposizione (comma 1).

Si riporta a seguire l’insieme degli interventi finanziati dal comma 1:

·          costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa “Peace Facility”, per una spesa di 40 milioni di euro (lett. a);

·          versamento di una ulteriore quota a favore del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, tubercolosi e malaria (Global Health Fund), per una spesa di 130 milioni di euro (lett. b);

·          quota per contributi obbligatori all’ONU per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale, per una spesa di 100 milioni di euro (lett. c);

·          contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla L. n. 7/1981 e alla L. n. 49/1987[67], per una spesa di 220 milioni[68] di euro (lett. d);

·          completamento attività d’assistenza per distruzione armi chimiche in Russia, di cui alla L. n. 196/2004[69], per una spesa di 4 milioni[70] di euro (lett. e);

·          contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), per 5 milioni di euro (lett. e-bis).

Si segnala che la somma delle voci di spesa recate dalle lettere da a) a e-bis) ammonta a 499 milioni e non a 500 milioni di euro come previsto dall’autorizzazione di spesa.

E’ autorizzata, inoltre, la spesa di 389 milioni[71] di euro, per il 2007 - da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze d'intesa con il Ministro degli affari esteri - per la partecipazione a banche e fondi internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo (comma 2).

E’ previsto, infine, che per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della L. n. 296/2006, e ai fini di razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria siano dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. n. 400/1988 (comma 2-bis).

La norma in esame, stralciata dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817 -  articolo 20, commi 6 e 7), è stata inserita nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario del decreto legge espone i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

500,0

0

0

0

500,0

0

0

0

500,0

0

0

0

MAGGIORI SPESE

C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2

410,0

0

0

0

410,0

0

0

0

410,0

0

0

0

Come detto, in seguito alle modifiche intervenute al Senato, per il 2007 le maggiori spese correnti sono pari a 499 milioni di euro e le maggiori spese in conto capitale ammontano a 389 milioni di euro.

 

La relazione tecnica, riferita all’originario testo dell’articolo 18 dell’A.S. 1819, illustra le finalità degli interventi finanziati dal comma 1 e descrive il comma 2.

Al riguardo, tenuto conto che nel corso dell’esame presso il Senato sono state introdotte alcune modifiche al comma 1, con riferimento alle quali non è stata presentata la relazione tecnica, andrebbe acquisito un chiarimento circa la coerenza delle modifiche introdotte rispetto all’effettivo stato di attuazione degli impegni internazionali considerati dalla norma.

Si osserva inoltre che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 eccede di 1 milione di euro la somma degli oneri relativi agli interventi finanziati elencati dalla medesima disposizione.

 

ARTICOLO 19

Misure in materia di pagamenti della PA

Normativa previgente, l’articolo 48-bis, del DPR 602/1973, introdotto dal comma 9 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006, dispone che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti non inferiori a 10.000 euro devono accertarsi che il beneficiario non abbia pendenze con il fisco superiori o uguali a tale somma e, nel caso di esito positivo dell’accertamento, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte al ruolo (comma 1). È previsto inoltre che con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (comma 2).

Le norme modificano l’articolo 48-bis del DPR 602/1973 riguardante le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare si  dispone che:

-          l’applicazione della norma sia differita alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal comma 2;

-          con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze possa essere aumentato (in misura comunque non superiore a 20.000 euro) o diminuito il limite, pari a 10.000 euro, previsto al comma 1, oltre il quale scatta l’obbligo di effettuare verifiche.

Con riferimento al differimento dell’applicazione della norma alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo si segnala che la Ragioneria dello Stato era intervenuta in merito con due successive circolari.

In particolare con la circolare 28/07 la RGS aveva riconosciuto immediata applicabilità alla disposizione indipendentemente dalla pubblicazione del regolamento di attuazione. La circolare individuava due strade per le PP.AA. per accertarsi che il beneficiario del pagamento non avesse pendenze con il fisco:

-          la richiesta diretta agli uffici di Equitalia S.p.a;

-          la richiesta al creditore di una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Ciononostante Equitalia precisò che in mancanza del regolamento non era possibile rispondere alle richieste di verifica provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

La RGS pertanto affermò, con la circolare 29/07, che, sino all’emanazione del provvedimento, gli enti pubblici si sarebbero dovuti limitare a richiedere una dichiarazione sostitutiva di notorietà, che attestasse l’inesistenza di carichi almeno pari a 10.000 euro.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento del Governo in merito ai seguenti profili, non considerati dalla RT:

-          la possibile insorgenza, in relazione al differimento dell’applicazione della norma alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, di conseguenze finanziarie connesse ad eventuali controversie tra la P.A. e i creditori nei confronti dei quali non siano stati rispettati i pagamenti, nonché l’eventuale corresponsione di interessi di mora;

-          l’eventuale insorgenza di oneri per la P.A. dovuti all’obbligo di accertamento della regolarità fiscale del creditore.

 

ARTICOLO 20

Integrazione dello stanziamento per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF

Normativa previgente: I commi da 337 a 340 dell’articolo unico della legge n. 266 del 2005 destinavano, in base alle scelte dei contribuenti esercitate in sede di dichiarazione annuale presentata nell’anno 2006 (periodo d’imposta 2005), a titolo iniziale e sperimentale, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno del volontariato e delle onlus operanti in settori di rilievo sociale, nonché al finanziamento della ricerca scientifica, sanitaria e delle università ed alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Alla determinazione dell’importo corrispondente alla quota del 5 per mille si sarebbe provveduto sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta, in riferimento alle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Alla disposizione erano assegnati i seguenti effetti in termini di maggiore spesa corrente:

                                                (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

0

270

0

0

70

130

0

70

130

La quantificazione, dato il carattere innovativo della disposizione, si basava sulle scelte espresse dai contribuenti in relazione alla destinazione dell’otto per mille del gettito IRPEF, corrispondenti a circa il 41 per cento del totale dei contribuenti.

La relazione tecnica precisava che l’acquisizione dei dati sulle scelte effettivamente operate e sulla corrispondente spesa non si sarebbe potuta avere prima del 2007, successivamente alla presentazione del rendiconto per l’esercizio 2006. Il profilo temporale degli effetti in termini d fabbisogno ed indebitamento era presumibilmente correlato ai tempi necessari per lo svolgimento delle connesse procedure di attribuzione delle risorse.

I commi da 1234 a 1237 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) hanno riproposto, con modalità diverse, la facoltà per il contribuente di destinare, per l’anno 2007, analoga quota al sostegno di soggetti che operino per finalità di carattere assistenziale, culturale e di ricerca.

Gli effetti di maggior spesa corrente annessi a tali disposizioni sono i seguenti:

                                                    (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

250

0

0

170

80

0

170

80

 

La norma, nel testo originario, integra di 150 milioni di euro per il 2007 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), portando pertanto lo stanziamento complessivo a 420 milioni di euro.

 

Il Senato ha approvato norme interamente sostitutive dell’articolo in esame che dispongono quanto segue:

·        anziché integrare di 150 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) è integrato di pari importo lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del MEF per l’anno 2007[72];

·        a modifica di quanto previsto sia dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), sia dall’articolo 1, comma 1234 della legge n. 296 del 2006 ( legge finanziaria 2007), sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.   

  

La relazione tecnica al testo originario precisa che l’integrazione dello stanziamento previsto per l’anno in corso si rende necessaria per tenere conto del maggior fabbisogno derivante dalle complessive scelte espresse dai contribuenti.

In proposito si segnala che, con l’articolo 84, comma 2, del disegno di legge finanziaria 2008, si provvede ad adeguare da 250 a 400 milioni di euro  anche lo stanziamento previsto, per analoga finalità, per il 2008 dalla legge finanziaria 2007.

 

L’Allegato riepilogativo degli effetti finanziari del decreto legge nel testo originario assegna alla disposizione un identico effetto di maggior spesa corrente pari a 150 milioni di euro nel 2007 a valere sui tre i saldi di finanza pubblica. 

 

Al riguardo, per il profilo della quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione circa i dati in base ai quali è stato valutato l’ammontare dello stanziamento integrativo disposto con la norma in esame.

Andrebbe, inoltre, chiarito il motivo per il quale il profilo temporale dell’onere in termini di saldi di cassa, esposto nel prospetto allegato al testo originario, sia identico a quello previsto in termini di competenza, presupponendo, rispetto all’utilizzazione dello stanziamento complessivo, una riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di attribuzione e di erogazione delle risorse.

In merito alle modifiche introdotte dal Senato si rileva quanto segue:

·         la nuova formulazione della norma non modifica, per il profilo finanziario, la disposizione che ha disposto lo stanziamento originario, intervenendo esclusivamente sull’appostazione recata dalla relativa u.p.b. del bilancio dello Stato per il 2007. Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’idoneità di tale formulazione normativa;

·         non sembra presentare profili di problematicità la modifica relativa all’ammissione delle sole associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI al riparto della quota del 5 per mille. Tale norma, infatti, sembrerebbe limitare la platea delle associazioni sportive ammesse al riparto esclusivamente a quelle riconosciute dal CONI, quale unico organismo di certificazione dell’effettiva attività sportiva svolta da tali associazioni.

 

ARTICOLO 20- bis

Fondo rotativo per infrastrutture strategiche

La norma inserisce, fra le tipologie di investimenti che possono essere finanziate mediante il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca”, istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, dalla legge finanziaria per il 2005[73], le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge n. 443/2001.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, ai fini di un chiarimento in ordine alla neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe fornita assicurazione circa la possibilità di accesso al Fondo circoscritta esclusivamente alle imprese private, co-finanziatrici delle opere della legge obiettivo.

Infatti, quanto al requisito soggettivo, sembrerebbe opportuno ammettere all’accesso al Fondo i soli soggetti privati in quanto l’eventuale utilizzo del suddetto Fondo da parte di soggetti pubblici per il finanziamento delle opere della legge obiettivo parrebbe determinare, a causa della natura rotativa del Fondo stesso, l’emersione di una posizione debitoria di soggetti appartenenti alla P.A. nei confronti della Cassa depositi e prestiti, con conseguenti effetti negativi sul deficit[74] e sullo stock di debito.

Con riferimento al requisito riguardante la natura del rapporto finanziario fra le imprese privata e la P.A., non dovrebbero emergere profili problematici nel caso di ammissione all’utilizzo del Fondo delle imprese cofinanziatrici in regime di partenariato pubblico-privato delle opere della legge obiettivo. Viceversa, nel caso di accesso al Fondo da parte di imprese private in regime di appalto, potrebbe determinarsi il rischio che, in sede di verifica dei conti nazionali da parte di organismi comunitari, la posizione debitoria dell’impresa aggiudicataria dell’appalto sia invece attribuita alla stazione appaltante, debitrice di ultima istanza.

In merito a quanto sopra esposto, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Ai fini di una valutazione degli eventuali effetti della disposizione in termini di debito, va inoltre considerato il profilo relativo alle garanzie pubbliche sui finanziamenti in questione, ove diretti al finanziamento di opere della legge obiettivo.

 

ARTICOLO 21

Programma di edilizia residenziale pubblica ed interventi per gli eventi sismici del Molise e di Foggia

La norma, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali[75] e di ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale[76], autorizza la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2007 per finanziare, nei comuni ad alta tensione abitativa e nei comuni capoluogo di provincia o confinanti[77], un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Il programma dovrà, prioritariamente, essere finalizzato:

-         al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non assegnati[78];

-         all’acquisto o alla locazione di alloggi;

-         all’eventuale costruzione di alloggi.

Il Senato ha previsto che il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sia attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (comma 1).

Il Senato ha infine previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2007 per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia[79](comma 4-ter).

Si segnala che ulteriori 60 mln di euro sono destinati alle medesime finalità relative alle aree del Molise e di Foggia, dall’art. 21-bis del provvedimento in esame, introdotto dal Senato[80].

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1, nell’ambito dei quali, entro i dieci giorni successivi, sono individuati, con decreto ministeriale, gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e le corrispondenti modalità di erogazione dei relativi stanziamenti. Questi ultimi potranno essere trasferiti direttamente ai comuni e agli ex IACP, ovvero potranno essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa Depositi e Prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. Per la ripartizione dei finanziamenti è fissato il criterio dell'equa distribuzione territoriale[81].

L'1% del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative al fine di assicurare la formazione e l’alimentazione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni[82] (comma 4).

Con decreto ministeriale sono definite la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze ed osservatori realizzati anche a livello regionale.

Il Senato ha disposto che tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica assicurino, attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, l’accesso a tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziara competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4-bis).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del provvedimento:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Comma 1 Maggiori spese c/cap

544,5

 

 

 

544,5

 

 

 

544,5

 

 

 

Comma 4 Maggiori spese correnti

5,5

 

 

 

5,5

 

 

 

5,5

 

 

 

Totale maggiori spese

550

 

 

 

550

 

 

 

550

 

 

 

Agli effetti indicati nel prospetto sopra riportato vanno aggiunti maggiori oneri in conto capitale, pari a 50 mln per il 2007, relativi allo stanziamento disposto dal Senato per la prosecuzione degli interventi in favore delle aree terremotate del Molise e di Foggia. Non è noto quale distribuzione temporale sia attribuita a tali oneri in termini di saldi di cassa e di competenza economica.

Utilizzando la medesima proporzione degli effetti della norma di copertura, indicati nel prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del provvedimento, alla norma in esame andrebbero ascritti i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Comma 1 Maggiori spese c/cap

50

 

 

 

27

23 

 

 

27

 23

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della norma, nulla aggiunge al contenuto della stessa.

La relazione tecnica riferita all’emendamento[83] introduttivo della disposizione relativa agli interventi in favore delle aree terremotate, sottolinea l’esigenza del rifinanziamento al fine di consentire il conseguimento di obiettivi minimi “senza ulteriori oneri”[84].

 

Al riguardo, con riferimento al testo originario della disposizione, stante l’esaurirsi nell’esercizio in corso dei relativi effetti finanziari, indicati nel prospetto riepilogativo, andrebbe chiarito:

-          in base a quali modalità operative sarà conseguito, entro l’esercizio in corso, l’effetto di realizzazione della spesa prevista al comma 1, sia in termini di cassa che di competenza economica.

A titolo esemplificativo si segnala che l’effetto atteso in termini di fabbisogno e indebitamento netto della PA potrebbe prodursi nel 2007 nel caso in cui la norma prefigurasse un mero trasferimento delle somme disponibili ad enti esterni alla PA (quali gli IACP e la Cassa depositi e prestiti); diversamente, nel caso in cui la norma prefigurasse, almeno in parte, l’effettiva realizzazione del programma di edilizia residenziale pubblica da parte di soggetti interni alla PA (quali ad esempio gli enti territoriali), i tempi di realizzazione degli interventi sarebbero incompatibili con l’ipotesi di incidenza temporale degli effetti finanziari assunta dalla quantificazione;

-          con quali risorse sarà assicurato, a decorrere dal 2008, il funzionamento della rete di osservatori istituita e finanziata dal comma 4 per il solo 2007[85].

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, andrebbe chiarito se la distribuzione temporale, in termini dei saldi di cassa e di competenza economica, degli oneri relativi allo stanziamento in favore dei territori terremotati sia o meno conforme alla ricostruzione sopra operata, che  utilizza i dati del prospetto riepilogativo riferiti alla disposizione utilizzata a copertura.

Si osserva in ogni caso che il ristretto margine temporale compreso fra la data di conversione del decreto in esame e la scadenza del 31/12/2007 potrebbe rendere problematica l’effettiva realizzazione, in termini di cassa e di competenza economica, della quota di spesa imputata all’esercizio in corso.

 

ARTICOLO 21-bis

Rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II”

La norma prevede che le risorse originariamente destinate[86] ai programmi di edilizia residenziale in favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, siano destinate al finanziamento delle proposte, già ritenute idonee ma non risultate beneficiarie di finanziamenti, concernenti il programma denominato “Contratti di quartiere II”. Nell’ambito delle predette risorse, una quota fino a 60 mln è destinata alla prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia[87].

Si segnala che una integrazione introdotta dal Senato all’art. 21 (comma 4-ter) stanzia un importo pari a 50 mln per la medesima finalità relativa alle aree terremotate del Molise e di Foggia.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di ripartizione delle risorse sopra citate, nonché la corrispondente quota di cofinanziamento regionale.

Le giacenze dei conti correnti, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, corrispondenti alle suddette risorse non utilizzate, sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, “nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto” e destinate ad un fondo finalizzato alle iniziative sopra individuate.

Le regioni che hanno finanziato, con propri fondi, tutte le proposte di Contratti di quartiere II possono utilizzare le risorse loro attribuite per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe.

 

La relazione tecnica stima che le risorse residue, giacenti in appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti e utilizzabili per le finalità di cui alla norma in esame, ammontino a circa 320 mln di euro (rispetto ai circa 500 mln originariamente stanziati per il programma di edilizia residenziale dal citato DL 152/1991). Tale importo, tuttavia, potrebbe essere suscettibile di una diminuzione qualora entro il termine del 31/12/2007 si dovessero ratificare accordi di programma che impegnino parte delle somme citate in senso conforme alle loro finalità originarie.

 

Al riguardo, ai fini un chiarimento circa la neutralità di disposizione sui saldi di finanza pubblica, andrebbe assicurato che le previsioni tendenziali già scontino, nonostante il termine del 31/12/2007 previsto dalla legislazione vigente, il differimento agli esercizi 2008 e seguenti dell’utilizzo effettivo delle risorse disponibili. In caso contrario, la norma determinerebbe effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto: il meccanismo di riversamento delle eccedenze previsto dalla disposizione non risulterebbe infatti idoneo ad assicurare, per gli anni successivi al 2007, effetti compensativi ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

 

ARTICOLO 22

Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e il Mose

La norma autorizza per l’anno 2007:

-          la spesa di 20 mln per gli interventi per la salvaguardia di Venezia[88], con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta;

-          la spesa di 170 mln per il proseguimento della realizzazione del sistema Mose.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Co. 1 Venezia

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

Co. 2 Mose

170

 

 

 

170

 

 

 

170

 

 

 

Tot. maggiori spese c/cap

190

 

 

 

190

 

 

 

190

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo andrebbero acquisite le motivazioni poste alla base dell’ipotesi assunta dalla quantificazione, per la quale la disposizione esaurirebbe i suoi effetti di spesa nell’esercizio 2007 anche ai fini dei saldi di cassa e competenza economica della PA. Infatti la complessità degli interventi oggetto di rifinanziamento potrebbe comportare il protrarsi delle relative procedure di spesa oltre l’esercizio in corso.

 

ARTICOLO 23

Infrastrutturazione del polo di ricerca industriale di Genova

La norma, al comma 1,autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell’area di Erzelli nel comune di Genova.

 Il comma 2 modifica parzialmente il comma 1302 dell'articolo 1 legge finanziaria 2007.

Il citatocomma 1302 ha autorizzato la spesa di 97 milioni di euro per interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria. La relativa copertura è stata identificata nelle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi ad interventi per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92". E’ previsto che tali somme siano versate su apposita contabilità speciale, per essere poi riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Le modifiche previste dal comma in esame sopprimono la previsione del riversamento dall’apposita contabilità speciale all'entrata del bilancio dello Stato e la previsione della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per gli anni dal 2007 al 2011.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se l’ipotesi implicita nella quantificazione, in base alla quale la disposizione esaurirebbe i suoi effetti di spesa nell’esercizio 2007 - peraltro in via di conclusione - anche ai fini dei saldi di cassa e competenza economica della PA, sia suffragata da idonee motivazioni in considerazioni degli interventi infrastrutturali previsti.

L’effetto atteso in termini di fabbisogno e indebitamento netto della PA potrebbe peraltro interamente prodursi nel 2007 nel caso in cui la norma prefigurasse un mero trasferimento delle somme disponibili ad enti esterni alla PA. Si segnala a tale proposito che la norma non chiarisce quali siano i destinatari delle risorse assegnate.

Quanto al comma 2, andrebbero chiarite le implicazioni finanziarie delle modifiche procedurali introdotte. In particolare andrebbe precisato se per effetto delle stesse si determini una deroga alle disposizioni che prevedono limiti alla riassegnazione di entrate di bilancio[89], tenendo conto che a tali limiti erano associati effetti di risparmio sia in termini di fabbisogno che di indebitamento.

 

ARTICOLO 24

Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

La norma, al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2006, dei comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31/12/2002, trasferisce sui conti vincolati delle gestioni commissariali[90], una somma di 150 mln da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2007. Le somme non utilizzate entro tale termine sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata, previo pagamento dei residui passivi relativi ad investimenti[91].

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Co. 1 Maggiori spese correnti

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo andrebbero chiarite le valutazioni alla base dell’iscrizione di identici effetti finanziari su tutti i saldi di finanza pubblica: tale criterio sembrerebbe infatti suscettibile di determinare una sovrastima dell’effetto peggiorativo della disposizione sul saldo dell’indebitamento netto.

Si segnala infatti che, nel caso in cui una parte delle somme trasferite fosse destinata a rimborsare debiti degli enti locali qualificabili come partite finanziarie – la cui contropartita economica ha già trovato contabilizzazione nei saldi degli esercizi pregressi -, la relativa spesa non concorrerebbe al peggioramento, nel 2007, del saldo dell’indebitamento netto. Andrebbero pertanto acquisite informazioni, anche di massima, in merito all’eventuale presenza, nella composizione della massa passiva degli enti dissestati, di poste contabili la cui estinzione possa eventualmente essere qualificata come partita finanziaria.

 

ARTICOLO 25

Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia

La norma autorizza per l’anno 2007:

·        la spesa di 65 mln di euro, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l’Autostrada A4 e l’area della zona produttiva nel comune di Manzano (comma 1);

·        la spesa di 15 mln per far fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all’evento alluvionale del 27 maggio 2007[92] (comma 2).

Il Senato ha inoltre previsto che lo stanziamento in favore delle attività di protezione civile, disposto dalla tabella C della legge finanziaria per il 2007, si intenda comprensivo dell’importo di 138 mln da destinare alla prosecuzione dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile[93] (comma 2-bis).

Finanziamenti destinati all’operatività di tale Fondo erano stati da ultimo prorogati alle annualità 2005-2007 dal DL 266/2004[94], in misura pari a 154,97 mln di euro annui, con copertura a valere sulle risorse destinate alla protezione civile.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (riferito al testo originario):

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Comma 1 maggiore spesa c/cap.

65

 

 

 

65

 

 

 

65

 

 

 

Comma 4 maggiore spesa c/cap.

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

Totale maggiori spese c/cap

80

 

 

 

80

 

 

 

80

 

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della disposizione, nulla aggiunge al contenuto della stessa.

La relazione tecnica riferita all’emendamento introduttivo dello stanziamento in favore del Fondo regionale della protezione civile ne sottolinea la neutralità finanziaria e sottolinea altresì che la dotazione per il 2008 del Fondo per la protezione civile è stata determinata in modo che vi sia la necessaria capienza per assolvere anche al finanziamento del Fondo regionale.

 

Al riguardo appare necessario acquisire idonei elementi atti a suffragare l’ipotesi assunta dalla quantificazione, in base alla quale la norma esaurirebbe i suoi effetti di spesa nell’ambito di un solo trimestre, incidendo pertanto sui saldi di cassa e di competenza economica nel solo esercizio 2007.

 

ARTICOLO 25-bis

Interventi per la crisi idrica ed ambientale nella Regione Abruzzo

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nell’area delle province di Chieti e Pescara “a valere sull’ordinanza” di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006.

A tale proposito si segnala che per fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno-Pescara con la citata ordinanza, è stato nominato un Commissario delegato che per le finalità descritte ha il compito di predisporre un apposito programma di interventi volti al superamento del contesto emergenziale ed al ripristino ambientale dell’area interessata.

Con riferimento alle risorse finanziarie destinate alla descritta emergenza ambientale l’articolo 6 della citata ordinanza rinvia da un lato alla delibera CIPE n. 35 del 2005-Allegato 3[95] nel limite di 15 milioni di euro, da trasferire ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato e dall’altro fa riferimento genericamente ad altre risorse finanziarie regionali, nazionali o comunitarie comunque finalizzate a tali interventi.

 

Quanto alla copertura finanziarial’emendamento introduttivo della norma in esame dispone:

·        la riduzione da 410 a 400 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 18, comma 2, del presente decreto legge per la partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo;

·        la modifica della clausola di copertura prevista al comma 1,lettera a), dell’articolo 47 del presente decreto nel senso di prevedere l’utilizzo, quanto ad 1 milione di euro, dell’accantonamento di Fondo speciale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri[96].

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo la norma reca una nuova autorizzazione di spesa per le finalità in esame, a fronte della quale sembra essere stata prevista una specifica copertura. D’altro canto non appare chiara l’espressione contenuta nel dettato normativo “a valere sull’ordinanza” di protezione civile; tale espressione infatti indurrebbe a considerare la disposizione in esame in termini di mera finalizzazione di risorse già stanziate. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre poiché a fini di copertura sono state utilizzate anche risorse di parte capitale (articolo 18, co. 2 citato), andrebbero fornite precisazioni in merito alla natura dell’onere finanziato dalla norma in esame al fine di escludere una dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 26, commi, da 1 a 4, e comma 4-novies

Disposizioni in materia di ambiente

Le norme, come modificate dal Senato, dispongono fra l’altro:

·        la concessione, per l’anno 2007, di un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l’attuazione dei programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia; si dispone inoltre il rinvio ad un successivo decreto del Ministro dell’ambiente, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, per la definizione delle aree di intervento, le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate (comma 1);

·        la concessione al Ministero dell’ambiente di un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007 per l’attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, le cui modalità di utilizzazione sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro dell’ambiente[97] (comma 1 bis);

·        al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto la previsione di una certificazione, per i nuovi interventi pubblici di costruzione di edifici pubblici di rilevante impatto sulla qualità dell’aria, attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché di una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica, si prevede altresì una relazione annuale del governo al Parlamento sullo stato di attuazione di tali disposizioni (comma 2);

·        la previsione, nell’ambito del DPEF, di un aggiornamento annuale sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (comma 3);

·         l’esclusione del Ministero dell’ambiente dall’elenco dei Ministeri per i quali il decreto legge 181/2006 (Riordino dei Ministeri)[98] prevede un’organizzazione amministrativa articolata per dipartimenti (comma 4);

·        l’istituzione del Parco delle Egadi e del litorale trapanese, del Parco delle Eolie e del Parco degli Iblei ; tale istituzione ed il primo avviamento sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale “a decorrere dall’anno 2007” a valere sul contributo straordinario previsto al comma 1 del presente articolo (comma 4-novies).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo, riferito peraltro al testo originario dell’articolo:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 1

20

0

0

20

0

0

20

0

0

 

La relazione tecnica, con riferimento agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo in esame, specifica che si tratta dei programmi di intervento per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n.979[99], e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, ratificata dalla legge 25 gennaio 1979, n.30.

 

Al riguardo con riferimento all’impatto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui al comma 1, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo riguardo alla circostanza che il finanziamento produca effetti di eguale entità nonostante la natura in conto capitale della spesa ed il fatto che il finanziamento è disposto nell’ultimo trimestre dell’anno finanziario di riferimento.

Con riferimento all’istituzione dei parchi nazionali di cui al nuovo comma 4-novies, si evidenzia che l’istituzione ed il primo funzionamento di tali parchi sono finanziati a valere del contributo straordinario di cui al comma 1, limitato all’anno 2007 .

Va peraltro considerato che:

·         l’onere è configurato come permanente mentre la copertura è limitata al 2007;

·         a prescindere dalla formulazione delle norme, non sono puntualmente individuate le risorse con cui far fronte alle spese di ordinario funzionamento dei parchi in questione;

·         infine non appare congrua l’individuazione dell’onere come limite massimo di spesa, ritenendosi invece necessaria una quantificazione dello stesso basata su idonei dati e parametri.

In merito al contributo straordinario di cui al comma 1-bis, poiché la relativa copertura è stata rinvenuta a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 36, co. 2, che reca una spesa di parte capitale, andrebbero acquisiti elementi circa la finalità del contributo in parola al fine di escludere una dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 26, comma 4-bis

Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante utilizzo di combustibili di derivazione agricola o di allevamento

La norma sostituisce una disposizione della legge finanziaria per il 2007 - che demandava ad un decreto ministeriale la revisione della disciplina dei certificati verdi al fine di incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura - introducendo le misure di dettaglio volte a dare attuazione alla norma sostituita. In particolare viene previsto, tra l’altro:

·        che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas[100], sia incentivata mediante il rilascio di certificati verdi (per un periodo di 15 anni) o, in alternativa, il riconoscimento di una tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per Kwh, per 15 anni[101];

·        che, a partire dal 2008, i certificati verdi siano emessi con un valore unitario pari a 1 Mwh[102], e in numero pari al prodotto di energia elettrica derivante da impianti alimentati da biomasse e biogas dell’anno precedente, moltiplicato per il coefficiente di 1,8.

 

La norma, introdotta dal Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo la disposizione non sembra produrre effetti diretti per la finanza pubblica. Appare peraltro opportuno acquisire conferma dell’assenza di effetti negativi, anche indiretti, nel caso di un possibile incremento delle tariffe energetiche che potrebbe determinarsi a seguito dell’estensione delle fonti energetiche beneficiarie di tariffe incentivate.

 

ARTICOLO 26, commi da 4-ter a 4-octies

Disposizioni in materia di ecocombustibili

Le norme modificano la disciplina in materia di biodiesel soggetto ad accisa agevolata, senza peraltro modificare il contingente di prodotto ammesso a tale beneficio. Fra le modifiche apportate, si segnalano:

- la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la miscelazione o per l’immissione in consumo del contingente di biodiesel assegnato nel 2007 (comma 4-quater);

- la destinazione, per il 2007, del contingente di biodiesel[103], eventualmente non impiegato, ad incremento del contingente stesso (comma 4-sexies);

- la destinazione dell’ammontare non utilizzato dell’agevolazione prevista per il 2007 per il prodotto ETBE[104], derivato da alcole di origine agricola e impiegato come carburante, ad incremento, per il 50% del contingente di biodiesel ammesso ad agevolazione, per il restante 50% del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche (comma 4-septies).

 

Le norme, introdotte dal Senato, non risultano corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare necessario, in via preliminare, chiarire la portata della disposizione di cui al comma 4-sexies, atteso che non risulta indicato l’esercizio cui va imputato l’impiego del contingente non utilizzato nel 2007.

Inoltre, considerato il ridotto margine temporale intercorrente fra la data di entrata in vigore della disposizione e la chiusura dell’esercizio, andrebbe chiarito se dalla disposizione possano eventualmente derivare effetti di slittamento all’esercizio 2008 di minori entrate iscritte nel bilancio di previsione 2007.

 

ARTICOLO 26-bis

Norme in materia di variazioni colturali

Normativa vigente: l'articolo 2, comma 33, del decreto legge 262/2006 (Disposizioni in materia tributaria e finanziaria) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le richieste di contributi agricoli comunitari  contenenti  le  dichiarazioni relative all'uso  del suolo debbano esporre anche gli elementi per consentire  l'aggiornamento  del  catasto (con riferimento sia ai terreni sia ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola): la richiesta di contributi agricoli risulta quindi sostitutiva della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni. All’atto dell’accettazione delle suddette dichiarazioni l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone per l’Agenzia del territorio una proposta di aggiornamento della banca dati catastale e rilascia ai soggetti dichiaranti la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. I nuovi redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.

Il successivo comma 34 prevede che in sede di prima applicazione l'aggiornamento della banca dati catastale avvenga sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione, da parte dell'AGEA, all’Agenzia del territorio. Quest’ultima provvede a comunicare, per ciascun comune, il completamento delle operazioni catastali di aggiornamento e il loro risultato. I nuovi redditi producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 2, comma 33, del decreto legge 262/2006, prevedendo quanto segue:

a)        con riferimento ai contributi agricoli oggetto della procedura di cui al comma 33, viene modificato il richiamo contenuto nel testo a due specifici regolamenti comunitari e, al loro posto, si rinvia alla “normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";

b)       viene esteso l’obbligo di indicazione delle informazioni catastali anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale[105];

c)        si prevede che l'Agenzia del territorio, sulla base delle proposte di aggiornamento della banca dati catastale predisposte dall’AGEA, inserisca nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;

d)       viene stabilito, estendendo a regime la procedura già prevista dal comma 34 per la fase di prima applicazione della disciplina sull’aggiornamento dei dati catastali, che l'Agenzia del territorio[106] renda noto[107], per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provveda a pubblicizzare, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle operazioni catastali di aggiornamento;

e)        viene soppressa la previsione di efficacia fiscale delle variazioni colturali a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati[108] e viene introdotto un termine di 120 giorni (dalla data di pubblicazione del comunicato dell'Agenzia del territorio) per la presentazione di ricorsi[109] avverso la variazione dei redditi.

Tale disposizione sembrerebbe innovare rispetto al termine ordinario per la proposizione dei ricorsi (60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato) previsto dall’articolo 21 del D. Lgs. 546/1992;

f)         sono introdotte sanzioni pecuniarie (da 1.000 a 2.500 euro) nei confronti dei soggetti che non forniscano le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo o che le forniscano in modo incompleto o non veritiero.

All'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall’AGEA.

 

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

Si ricorda che la relazione tecnica al decreto legge 262/2006 aveva ascritto all’articolo 2, commi 33-39, del predetto D-L ingenti effetti di maggior gettito (1,1 miliardi di euro a regime), connessi essenzialmente all’aggiornamento dei catasti dei terreni e dei fabbricati e alla verifica dei requisiti di ruralità dei fabbricati. Nello specifico, erano stati previsti i seguenti effetti di incremento del gettito: +0.6 miliardi di euro nel 2007; +1,2 miliardi nel 2008; +1,1 miliardi a decorrere dal 2009.

 

Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibile incidenza della modifica introdotta dal comma 1, lettera e), sugli effetti di gettito scontati in relazione all’articolo 2, commi 33-39, del decreto legge 262/2006. Infatti con la lettera e) – che introduce una disciplina specifica in materia di ricorsi  avverso le variazioni dei redditi catastali -  viene soppressa la previsione di efficacia fiscale delle variazioni colturali a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati.

Inoltre, al fine di escludere eventuali conseguenze finanziarie negative in termini di effettiva conseguibilità - sia nell’entità sia nei tempi previsti - del maggior gettito tributario connesso all’attuazione dell’articolo 2, commi 33-39, del decreto legge 262/2006 andrebbe chiarito se le ulteriori modificazioni apportate alla normativa vigente dal testo in esame abbiano esclusivamente carattere procedurale.

 

ARTICOLO 26 ter

Disposizioni in materia di servizi idrici

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono fra l’altro:

·        il divieto di nuovi affidamenti a soggetti privati, ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006, fino all’emanazione delle disposizioni di revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati e comunque “entro e non oltre dodici mesi” dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 1);

L’articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006 richiamato ha previsto, tra l’altro, che la gestione del servizio idrico sia aggiudicata mediante gara disciplinata dalle norme comunitarie.

·        l’inclusione nell’ambito del divieto di nuovi affidamenti di cui al comma 1 anche delle procedure di affidamento in corso mentre sono fatte salve le concessioni già affidate (comma 2);

·        la predisposizione di una relazione al Parlamento sullo stato delle gestioni delle risorse idriche da parte del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro per gli affari regionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3).

 

Le norme, introdotte dal Senato, non risultano corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa le eventuali conseguenze finanziarie delle disposizioni in esame con particolare riguardo all’inclusione, prevista dal comma 2, nel divieto di nuovi affidamenti delle procedure già avviate.

Va inoltre valutata la compatibilità delle norme in esame con la normativa comunitaria, tenuto conto che la norma di cui si rinvia l’applicazione prevedeva l’affidamento mediante gara disciplinata da norme comunitarie.

 

ARTICOLO 27

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

La norma, modificando l’articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006, dispone la concessione alle regioni Calabria e Campania di un contributo, rispettivamente, di 60 e 10 milioni di euro per il 2007, a valere sul Fondo per l’occupazione, per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili[110] o in lavori di pubblica utilità[111].

A tali ultimi soggetti è, infine, esteso anche il beneficio della collocazione in attività socialmente utili previsto dalla lettera f) del comma 1156 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, nel medesimo limite di 2.450 unità a valere sul Fondo per l’occupazione.

La copertura del testo originario (pari a 60 milioni di euro) è realizzata mediante una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante il funzionamento della protezione civile[112], di cui alla tabella C della legge n. 296/2006[113].

L’ulteriore onere di 10 milioni di euro, introdotto dal Senato, è coperto a valere sulle risorse del precedente articolo 18, comma 2.

Si segnala che il successivo articolo 47 prevede la facoltà, per i comuni fino a 5.000 abitanti, di assumere lavoratori socialmente utili anche in soprannumero.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge nel testo originario espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

maggiori spese c/capitale

60

0

0

60

0

0

60

0

0

minori spese correnti

60

0

0

60

0

0

60

0

0

 

A tali oneri si aggiunge l’ulteriore somma di 10 milioni di euro nel 2007 corrispondente al contributo destinato alla regione Campania.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, fermo restando che l’onere per lo Stato è limitato all’entità del finanziamento, appare opportuno un chiarimento sugli eventuali oneri e sul loro profilo temporale a carico degli enti locali in relazione alla stabilizzazione dei lavoratori LSU. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, andrebbe chiarito se si tratta di lavoratori già assunti o che si intendono assumere.

 

ARTICOLO 27-bis

Assunzioni presso i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso

La norma autorizza i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso all'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva. Dette assunzioni sono autorizzate nel limite delle somme che residuano dalle procedure di stabilizzazione del personale fuori ruolo finanziate con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2007 a norma dell'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).

 

La relazione tecnica non considera la norma, introdotta con un emendamento approvato dal Senato.

 

Al riguardo, premesso che la disposizione determina il venir meno di eventuali economie di bilancio, si osserva che la stessa autorizza direttamente assunzioni entro un limite di spesa, peraltro non espressamente indicato. Non sono inoltre forniti elementi di stima dei costi derivanti dalle previste assunzioni.

Tali elementi potrebbero ad esempio riguardare la stima del costo unitario delle assunzioni stesse e, quindi, il numero di assunzioni compatibili con un dato limite di importo.

I predetti elementi appaiono utili al fine di consentire una verifica volta ad escludere l’eventuale insorgenza di oneri futuri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni riferite a spese per personale, che si configurano quindi come spese obbligatorie.

 

ARTICOLO 28, commi 1-3

Soppressione della Sportass

La norma, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dispone:

a)      la soppressione dell’ente pubblico “Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi” (Sportass) (comma 1);

b)     il trasferimento di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, all’INPS, per quanto riguarda il ramo previdenziale, e all’INAIL, per quanto riguarda il ramo assicurativo; nonché il trasferimento provvisorio all’INPS del personale in servizio, escludendo la istituzione di strutture dirigenziali (comma 2).

La norma precisa che il direttore generale mantiene l’attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore al contratto in essere;

c)       la risoluzione di diritto delle convenzioni assicurative stipulate dall’ente, con effetto dal 31 dicembre 2007, nonché, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la risoluzione di diritto dei contratti di consulenza in essere[114] (comma 2, ultimi due periodi);

d)     il rinvio a successivi decreti ministeriali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per la definizione delle modalità attuative del trasferimento del personale e dei mobili ed immobili all’INPS e all’INAIL, nonché per ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell’ente ed alla successione da parte dei due istituti nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2007, 5,4 milioni di euro per il 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 3);

e)      l’assegnazione all’Istituto per il credito sportivo di 18 milioni di euro nel 2007, a valere delle risorse assegnate al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007[115], a parziale compensazione del credito vantato da tale Istituto nei confronti della Sportass (comma 3, ultimo periodo).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge nel testo originario espone i seguenti effetti di maggiore spesa  corrente sui saldi:

 

 

 

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

50,0

5,4

11,3

50,0

5,0

10,0

50,0

5,0

10,0

 

La relazione tecnica precisa che l’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro nel 2007, 5,4 milioni di euro nel 2008 e 11,3 milioni di euro dal 2009 è sufficiente a coprire gli oneri complessivi, pari a 85,5 milioni di euro nel 2007, 5,4 milioni di euro nel 2008 e 11,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, tenendo conto dell’ammontare di 18 milioni che, in base al comma 3, va a parziale compensazione del debito nei confronti dell’Istituto per il Credito Sportivo nonché del maggior valore degli immobili, il cui valore di mercato supera di gran lunga quello iscritto in bilancio.

Essa, quindi, espone i dati relativi alle diverse gestioni della Sportass nonché la sua situazione economica e patrimoniale.

1.      Fondo pensioni sportivi

Gli oneri da coprire relativamente al Fondo di Previdenza degli sportivi (FPS) sono pari a 3,9 milioni di euro nel 2007, 4,2 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro dal 2009.

Il Fondo, gestito a ripartizione, eroga prestazioni IVS, complementari e facoltative agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e agli ausiliari iscritti alle Federazioni sportive. L’adesione è facoltativa. Al 31.12.2006, presenta 2.026 posizioni, di cui 948 pensionati, 528 soggetti che hanno completato la contribuzione prevista ma devono ancora maturare il requisito dell’età anagrafica per accedere al pensionamento, e 550 soggetti che versano ancora i contributi. La relazione tecnica precisa che si tratta di una collettività, di fatto, chiusa a nuovi iscritti, dal momento che dal 1999 non si registrano nuove iscrizioni. Con riferimento a tale collettività, la relazione tecnica elabora la seguente evoluzione della gestione:

 

 

entrate contributive (1)

spesa per prestazioni (2)

spesa netta

(2-1)

2007

599.232

-4.514.910

-3.915.678

2008

525.765

-4.705.794

-4.180.029

2009

439.908

-4.910.733

-4.470.825

2010

360.595

-5.138.084

-4.777.489

2011

299.967

-5.349.684

-5.049.717

2012

247.408

-5.558.324

-5.310.915

2013

196.043

-5.816.062

-5.620.019

2014

151.413

-6.146.137

-5.994.725

2015

117.328

-6.557.334

-6.440.005

2016

82.316

-7.081.840

-6.999.523

2017

51.974

-7.774.264

-7.722.290

 

2.      Fondo di previdenza del personale dipendente

Gli oneri da coprire relativamente al Fondo di Previdenza del personale dipendente sono pari a 0,12 milioni di euro nel 2007, 0,12 milioni di euro nel 2008 e 0,16 milioni di euro dal 2009.

La relazione tecnica precisa che il Fondo eroga un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dell’ultima retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio prestati nonché una pensione integrativa diretta calcolata sul trattamento minimo della pensione AGO, maggiorata del 25 per cento in base agli anni di servizio utile (40/40). Attualmente, il Fondo ha 31 posizioni, di cui 25 ex dipendenti già percettori di pensione integrativa, il cui importo medio è di 4.700 euro, e 6 dipendenti ancora in servizio.

 

3.      Gestione assicurativa

Gli oneri da coprire sono stimati prudenzialmente in 43 milioni di euro, di cui 40 milioni relativamente alle somme presumibilmente occorrenti per pagare i sinistri già accaduti e 3 milioni per i sinistri che colpiranno le convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza.

 

4.      Debiti verso banche e altri debiti

Gli oneri complessivamente da coprire ammontano a 38 milioni di euro, di cui 34.919.796 euro relativamente ai debiti verso le banche quantificati al 31 dicembre 2006 (suddivisi in 29.318.846 euro relativi al finanziamento concesso dall’Istituto per il credito sportivo e 5.600.950 euro relativi alla quota residua del finanziamento concesso dalla BNL) e 3.025.733 relativamente a partite debitorie varie iscritte nel bilancio 2006.

 

5.      Patrimonio immobiliare e crediti

Il valore storico totale del patrimonio immobiliare dell’Ente, costituito da appartamenti e locali commerciali, ammonta a 11.432.770 euro, come riportato nello stato patrimoniale del bilancio 2006.

I crediti iscritti in bilancio, quali residui attivi, sono pari a 17.671.380, di cui 10.426.626 risultano di provenienza dell’esercizio 2004 e precedenti.

 

6.      Spesa per il personale

Sulla base dei dati di bilancio 2006, la spesa annuale per il personale in servizio è stimata in 1,074 milioni di euro.

 

Al riguardo si rileva che la cessione dei beni immobili non appare idonea alla compensazione degli oneri, in quanto la non contemporaneità tra le operazioni di valutazione e vendita degli immobili e il verificarsi delle spese potrebbe determinare riflessi negativi di cassa per INPS e INAIL. Più in particolare, gli introiti derivanti dalle dismissioni appaiono finalizzati alla regolazione dei debiti e delle passività già maturate, i quali producono interessi che graveranno su INPS ed INAIL fino alla loro regolazione.

Appaiono, inoltre, opportuni chiarimenti sugli effetti della risoluzione di diritto delle convenzioni stipulate e dei contratti di consulenza in essere. Se, infatti, ai titolari degli stessi spettasse la liquidazione di una somma a titolo di indennizzo, ciò comporterebbe un onere a carico di INPS e INAIL la cui copertura non è chiaro se sia stata considerata nell’autorizzazione di spesa.

Con riferimento, poi, all’assegnazione di 18 milioni di euro all’Istituto per il credito sportivo (rispetto a un debito pari a 29,3 milioni di euro) a valere sull’autorizzazione di spesa disposta dalla finanziaria 2007 in favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, appare opportuno che il Governo chiarisca se la spesa in esame abbia lo stesso impatto ascritto all’intervento originario sui saldi.

 

ARTICOLO 28, comma 4

Contributo all’Istituto per il credito sportivo

La norma, per agevolare il credito per l’impiantistica sportiva, dispone l’assegnazione all’Istituto per il credito sportivo di un contributo di 20 milioni di euro per il 2007.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge espone i seguenti effetti di maggiore spesa di conto capitale sui saldi:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

20

0

0

20

0

0

20

0

0

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità del finanziamento.

 

ARTICOLO 28, commi da 4-bis – a 4-quater

Disposizioni relative all’Agenzia nazionale per i giovani

Normativa vigente: l’Agenzia nazionale per i giovani, istituita dall’articolo 5 del decreto-legge n. 297/2006[116], è un’agenzia di diritto pubblico dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Ad essa sono state trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell’Agenzia nazionale italiana gioventù, contestualmente soppressa[117].

La norma, introdotta dal Senato[118], determina la dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per i giovani[119] in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia.

Nell’ambito delle procedure di autorizzazione all’assunzione, mediante l’utilizzo del fondo per le assunzioni in deroga[120], è prioritariamente considerata l’immissione in servizio del personale dell’Agenzia per i giovani, previo svolgimento di procedure di mobilità.

Nelle more dell’espletamento delle procedure, all’Agenzia sono consentiti l’assunzione, nel limite di 15 unità, di personale a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all’assegnazione temporanea di personale.

L’onere per l’assunzione a tempo determinato è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2008 e il 2009, ed è posto a carico del Fondo per le politiche giovanili[121].

 

La relazione tecnica integrativa[122] precisa che il costo teorico della dotazione organica di tre dirigenti di seconda fascia (Area 1) e di 42 unità di personale (comparto Ministeri) ammonta a circa 1,8 milioni di euro annui a regime a valere sul Fondo per le assunzioni in deroga.

Essa, inoltre, precisa che l’onere di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 corrisponde all’assunzione di 15 unità di personale a tempo determinato.

 

Al riguardo, rilevato che la quantificazione dell’onere relativo alle 15 unità da assumere a tempo determinato risulta corretto, appare necessario chiarire se le 45 unità di personale di ruolo comprendano, e in quale misura, le attuali dotazioni organiche dell’Agenzia che ha assorbito anche il personale della soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù.

 

ARTICOLO 28, comma 4-quinquies

Finanziamenti al CONI

La norma, introdotta dal Senato, dispone l’integrazione di 12 milioni di euro per il 2007 dell’autorizzazione di spesa di 450 milioni di euro annui disposta in favore del CONI dall’articolo 1, comma 282, della legge n. 311/2004.

La copertura è effettuata, per un pari importo, a valere sul fondo speciale di parte corrente.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione. Infatti:

              l’onere è limitato all’entità del finanziamento;

              l’incremento della dotazione 2007 del CONI, previsto dalla disposizione in esame, viene effettuato a valere su un’autonoma copertura finanziaria.

Si ricorda che la norma richiamata dal testo in esame (articolo 1, comma 282, della legge 311/2004) prevede un meccanismo di finanziamento del CONI determinato sulla base delle entrate erariali ed extra-erariali provenienti dai giochi, per il cui calcolo era stato operato un rinvio ad apposito provvedimento del Ministero dell’Economia – Amministrazione dei monopoli di Stato.

 

ARTICOLO 29

Contributi alla Fondazione ONAOSI

Normativa vigente: secondo quanto previsto dall’articolo 2, lettera e), della legge n. 306/1901[123], tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, sono tenuti a versare alla Fondazione Opera nazionale per l’assistenza agli orfani di sanitari italiani (ONAOSI)[124] un contributo obbligatorio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa la misura e le modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994.

Successivamente, l’articolo 1, comma 485, della legge n. 296/2006 ha ristretto l’obbligo di contribuzione ai soli sanitari pubblici dipendenti.

In materia è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 190/2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, lettera e), della legge n. 306/1901 (come sostituito dall’articolo 52, comma 23, della legge n. 289/2002), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio all’ONAOSI è stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, con regolamenti soggetti all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994. A parere della Corte, la disposizione è illegittima in quanto non individua alcun criterio, anche indiretto, che possa guidare la Fondazione nella determinazione dei contributi, che, avendo la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, sono soggetti alla garanzia della riserva di legge posta dall’articolo 23 della Costituzione.

La norma, al fine di ottemperare al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 190/2007, dispone che il contributo obbligatorio a carico dei sanitari dipendenti pubblici è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI in modo da assicurare l’equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell’ente, rapportandone l’entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all’anzianità di servizio nonché la garanzia della continuità delle prestazioni in essere, l’individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali, la separazione delle funzioni di indirizzo e di gestione.

 

La relazione tecnica esclude l’insorgenza di effetti per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 30

Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

Normativa vigente: la norma si inquadra tra gli interventi finalizzati al risanamento finanziario dell’Ordine Mauriziano, avviato con il decreto legge 277/2004 che aveva disposto tra l’altro: la conservazione dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino quale ente ospedaliero e il trasferimento alla regione Piemonte della gestione delle relative attività sanitarie (articolo 1); la costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano, destinata a succedere all’Ente in tutti i rapporti attivi e passivi, esclusi quelli discendenti dalle attività sanitarie (articolo 2); la sospensione per ventiquattro mesi (con scadenza il 23 novembre 2006) sia di tutte le azioni esecutive già promosse per il recupero dei crediti sia del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali (articolo 3).

La legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto la proroga di un periodo di dodici mesi delle disposizioni recate dal decreto legge 277/2004, articolo 3 (nuova scadenza 23 novembre 2007); prevede, inoltre, che la proprietà dei beni mobili e immobili appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano è da intendersi attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, con l’esclusione dei beni mobili ed immobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro –IRCC di Candiolo.

 

La norma prevede:

a)      il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) da disporsi, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell’interno e per i beni e le attività culturali, nominando contestualmente il commissario cui sono attribuite la rappresentanza, anche giudiziale, nonché l’attività di gestione e liquidazione (comma 1);

b)     il controllo dell’attività di gestione e liquidazione da parte di un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell’interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La Fondazione presenta una relazione tecnica patrimoniale, da allegare al bilancio annuale, contenente gli elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare  (comma 2);

c)      la sospensione di ogni azione individuale, esecutiva o cautelare nei confronti della FOM (comma 3);

d)     la predisposizione da parte del commissario del piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali[125], che viene sottoposto al comitato di vigilanza. Il commissario procede alla liquidazione ricorrendo a  procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari[126]. Per dette attività il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 4);

e)      che i compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza non producono effetti a carico della finanza pubblica (comma 4-bis);

f)       l’applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, salvo quanto disposto dal presente articolo (commi da 5 a 8).

        

La relazione tecnica, allegata al testo originario, afferma che l’attuazione della norma non produce effetti sulla finanza pubblica in quanto gli oneri delle procedure finalizzate al commissariamento della fondazione Ordine Mauriziano gravano sulla gestione liquidatoria dell’ente stesso.

 

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non fornisce elementi utili alla quantificazione delle spese per i compensi spettanti al commissario, ai componenti del comitato di vigilanza e agli esperti di cui il commissario può avvalersi, nonché delle spese derivanti dall’utilizzo delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze. Pur considerando che la relazione tecnica non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dal commissariamento dell’ente sono a carico della gestione liquidativa, si rileva la possibilità che si determinino, sia pur limitati, effetti di cassa, connessi alla presumibile necessità di sostenere le spese correnti di gestione della procedura di liquidazione, prima che questa sia conclusa.

Appare, pertanto, necessario, ai fini del rispetto della clausola di invarianza recata dal comma 4-bis, che il Governo fornisca elementi utili alla quantificazione di tali oneri e all’identificazione delle risorse sulle quali essi debbano gravare.

Come evidenziato nell’ultima relazione presentata dal Comitato di vigilanza sulla Fondazione riferita all’anno 2006[127], i costi per l’attività di gestione ordinaria e straordinaria sono stati particolarmente elevati[128] e non hanno trovato copertura nelle entrate, che derivano principalmente da canoni di locazione dei beni immobili, che, peraltro, stanno riducendosi sensibilmente con l’attuazione del piano di vendite. Infatti, il pareggio della gestione corrente, si legge nella relazione, viene assicurato utilizzando parte delle entrate ricavate dalla alienazione del patrimonio, riducendo ulteriormente la massa attiva disponibile.

La relazione dà conto, inoltre, delle risultanze dell’accertamento della situazione debitoria  della Fondazione, indicando una massa attiva pari a circa 38 milioni di euro e una  massa passiva pari a circa 307 milioni di euro.

Con riferimento alle prospettive di risanamento finanziario, la relazione evidenzia alcune criticità, quali, ad esempio, l’impossibilità di raggiungere l’equilibrio della gestione corrente, anche in conseguenza della riduzione del patrimonio, unica fonte di entrate[129].

Infine, con riferimento al piano di risanamento finanziario appare opportuno che il Governo chiarisca se l’ammontare del patrimonio della Fondazione destinato alla gestione liquidatoria sia idoneo a far fronte alle pretese creditorie, anche in considerazione della presenza di soggetti pubblici tra i creditori della Fondazione.

A tale proposito, si ricorda che l’Erario rappresenta l’unico creditore pubblico della Fondazione Ordine Mauriziano.

 

ARTICOLO 31

Contributi ad enti e associazioni

La norma prevede concessione di un contributo straordinario per l’anno 2007 pari a:

§        36 milioni di euro a favore dell’Istituto Gaslini di Genova (comma 1);

Il testo originario della norma recava un contributo pari a 40 milioni di euro, ridotto a 36 milioni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies, introdotti nel corso dell’iter al Senato.

§        1 milione di euro a favore dell’Unione Italiana ciechi (comma 2);

§        3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute (comma 3);

§        1 milione di euro a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (comma 3-bis);

§        3 milioni di euro a favore degli istituti universitari[130], diretta emanazione di università estere, ai fini di favorire l’attività di formazione superiore internazionale; il contributo può essere fruito anche come credito d’imposta riconosciuto automaticamente a seguito della presentazione della domanda, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali (comma 3-ter).

§          1 milione di euro a favore delle associazioni ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), ENS (Ente nazionale sordomuti), UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) e ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti (comma 3-quater).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

§        1 milione di euro a favore della Lega del filo d’oro (comma 3-quinquies).

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del decreto legge, espone i seguenti effetti sui saldi:

                   (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE IN C/CAPITALE

44

0

0

0

44

0

0

0

44

0

0

0

 

Le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato non variano l’importo complessivo per il 2007.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, si segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegato al testo originario, qualifica come spese in conto capitale gli interventi previsti dai primi tre commi, con un impatto complessivo sui tre saldi di finanza pubblica pari 44 milioni di euro. In tal senso, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la destinazione dei finanziamenti, per verificare l’effettiva natura di spesa in conto capitale degli interventi previsti dalla norma in esame, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato[131].

Infine, in merito agli effetti finanziari del comma 3-ter, si rileva che l’impatto sui saldi di finanza pubblica potrebbe verificarsi nell’anno 2008 e non nel 2007, nella misura in cui il contributo fosse fruito come credito d’imposta. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

La norma prevede infatti che detto contributo possa essere fruito anche come credito d’imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno.

 

ARTICOLO 32

Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA

La norma, al comma 1,prevede l'assegnazione all'ENEA delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808[132] per far fronte, anche mediante atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare PEC.

Il comma 2 precisa che i pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno annuale dell'ENEA ai fini del limite del 4 per cento annuo per l’incremento del fabbisogno di alcuni enti di ricerca previsto dal comma 638 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

 

La relazione tecnica esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si prevede una riassegnazione di somme che dovranno essere versate in entrata al bilancio dello Stato.

 

Larelazione illustrativa afferma che l’articolo interviene su una controversia tra Finmeccanica ed ENEA. Nel 1995, Finmeccanica ha convenuto in giudizio ENEA per ottenere il riconoscimento di importi dovuti dall'ENEA a seguito della chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC ("Prove di elementi del combustibile"), avvenuta per l'abbandono del nucleare da parte dell'Italia. Con sentenza emessa nel 2003, la Corte di appello di Roma ha statuito il diritto di Finmeccanica al riconoscimento degli oneri in questione ed ha invitato le parti alla conciliazione. ENEA e Finmeccanica hanno trattato una transazione per 519 milioni. Tuttavia ENEA, in assenza di risorse autonome, per poter procedere alla firma della transazione necessita della destinazione da parte dello Stato di apposite risorse.

Le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato che la norma destina all’ENEA per far fronte ai predetti oneri sono rimborsi di finanziamenti a suo tempo concessi dallo Stato a Finmeccanica ai sensi della legge 808/1985, oggetto di una procedura d’infrazione in sede comunitaria. La somma totale di tali rimborsi ammonta secondo la relazione a 450 milioni di euro, inclusi dei rimborsi anticipati rispetto alla scadenza naturale (2008-2018), tuttavia Finmeccanica si sarebbe dichiarata disposta ad anticipare i rimborsi futuri e a rinunciare a ricevere la somma residua.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente la necessità di una più puntuale indicazione dei profili quantitativi e temporali della complessiva operazione prefigurata dalla norma e delle grandezze finanziarie coinvolte. Tali indicazioni appaiono necessarie sia ai fini della verifica della compensatività delle grandezze medesime, sia per la valutazione del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica.

Tale valutazione non può, ad esempio, prescindere da elementi che riguardano le risorse attualmente scontate nella previsioni di bilancio, soprattutto in relazione al recupero dei contributi versati a Finmeccanica.

Nel caso in cui le entrate in questione risultassero gia iscritte nelle previsioni di bilancio, la norma darebbe comunque luogo ad un onere privo di adeguata copertura.

In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 33

Disposizioni in favore dei talassemici danneggiati da trasfusioni

La norma, nel testo modificato dal Senato, dispone:

a)      la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti[133] (comma 1).

Il testo originario prevedeva un’autorizzazione di spesa di 94 milioni di euro nel 2007 per una platea di soggetti più ristretta.

La norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione, nell’ambito di un Piano pluriennale[134], dei criteri di accesso alle transazioni, e, comunque, nell’ambito delle autorizzazioni, in analogia e coerenza con criteri transattivi già fissati per soggetti emofilici con DM 30 novembre 2003, con priorità, a parità di grado di infermità, per le condizioni economiche del soggetto, definite mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (comma 2);

b)     la concedibilità, nei limiti dell’autorizzazione di spesa esistente, dell’ulteriore indennizzo, previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 250/2005[135], anche ai soggetti emofilici che, ai sensi di tale disposizione, hanno presentato domanda e per i quali, pur in assenza di iscrizione tabellare, sia stato comunque riconosciuto il nesso tra la patologia e la trasfusione (comma 3);

c)      la corresponsione dell’assegno una tantum aggiuntivo[136] interamente ai congiunti, anziché per metà, nel caso in cui il danneggiato sia minore o incapace di intendere e di volere (comma 4);

d)     la spesa di 6 milioni di euro per il 2007 per la corresponsione agli aventi diritto[137] di un assegno una tantum, il cui importo è definito da un successivo decreto ministeriale[138], nel caso di soggetti danneggiati già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 e già titolari di indennizzo (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge nel testo originario espone i seguenti effetti  di maggiore spesa corrente sui saldi:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

100

0

0

100

0

0

100

0

0

 

A tali importi si aggiungono i 56 milioni di euro nel 2007 recati dalle modifiche introdotte dal Senato, coperti a valere sull’aumento dell’accisa sui tabacchi (comma 2-bis).

 

La relazione tecnica al testo originario precisa, con riferimento al comma 3 (soggetti emofilici), che la norma riguarda 9 soggetti a cui corrispondere l’indennizzo a valere sulle somme stanziate nel 2005 e ancora disponibili; con riferimento al successivo comma 5 (trasfusi già deceduti), la norma riguarda 40 soggetti a cui sarà liquidato un assegno di 150.000 euro.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca i dati sulla platea di soggetti potenzialmente interessati alla disposizione, che appare considerevolmente ampliata rispetto al testo originario[139].

Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti in ordine al Piano pluriennale introdotto al comma 2 e per il quale non risulta autorizzata alcuna spesa a decorrere dal 2008.

Con riferimento alle modalità di copertura della maggior spesa introdotta dal Senato, appare necessario un chiarimento in merito alla effettiva possibilità di acquisire le risorse aggiuntive, pari a 56 milioni di euro nel 2007, attraverso l’aumento dell’accisa. Ciò in considerazione, sia dell’evoluzione della domanda di mercato dei tabacchi lavorati sia della connessione esistente tra l’aumento del prezzo derivante dall’incremento dell’aliquota e la propensione al consumo dei prodotti in questione.

 

ARTICOLO 34, comma 1

Estensione di benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata

Le norme, come modificate dal Senato, dispongono l’estensione, a regime, delle elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 (pari a 2.121 euro per punto di invalidità) e 5 (202.241 euro di elargizione speciale una tantum) della legge 206 del 2004 relativa alle vittime del terrorismo[140], alle vittime del dovere[141] e della criminalità organizzata[142],  nonché ai loro familiari superstiti, con compensazione delle somme già percepite; il relativo onere, così come rideterminato a seguito delle modifiche introdotte al Senato, è valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni a decorrere dal 2009 (comma 1);

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo, riferito peraltro al testo originario dell’articolo:

 

(milioni di euro)

 

Saldo Netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

170

 

 

170

 

 

170

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al comma 1 e riferita al testo originario presentato al Senato che riguardava le vittime riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantifica l’onere complessivo per l’anno 2007 derivante dalle previste elargizioni in 170 milioni di euro, previo arrotondamento per eccesso, distinguendo in particolare i seguenti importi:

 

(milioni di euro)

Vittime del dovere

 

Integrazioni elargizioni invalidità

4,77

Integrazioni elargizioni  nucleo familiare

122,69

Vittime criminalità organizzata

 

Integrazioni elargizioni invalidità

1,36

Integrazioni elargizioni nucleo familiare

40,90

TOTALE

169,7

 

La quantificazione si basa in particolare sui seguenti parametri ed ipotesi:

·        numero beneficiari vittime del dovere: 350

·        numero beneficiari vittime criminalità: 100

·        numero superstiti vittime del dovere: 1200

·        numero superstiti vittime criminalità: 400

·        invalidità media ipotizzata: 30%

·        valore medio elargizioni erogate vittime del dovere: 50.000

·        valore medio elargizioni erogate vittime criminalità: 100.000

 

Il procedimento di calcolo utilizzato dalla RT, rispettivamente per le vittime del dovere e per le vittime della criminalità organizzata, è il seguente:

·          (2.121*30 [punti di invalidità]*350- (50.000*350)=euro 4.770.500

·          (2.121 *30[punti di invalidità]*100-(50.000 *100)=euro 1.363.000

 

Analogo procedimento è indicato dalla RT per il calcolo della proiezione di spesa relativa ai familiari superstiti:

·          (202.241*1.200-100.000*1200)= euro 122.689.200

·          (202.241*400-100.000*400)= euro 40.896.400

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento approvato dal Senato[143], quantifica gli oneri aggiuntivi all’onere del comma 1 in base ai seguenti parametri ed ipotesi:

·        10 nuovi beneficiari per ciascuna categoria (10 vittime +10 familiari superstiti)

·        invalidità media pari al 30 per cento

·        indennizzo vittime: 2.121 euro

·        indennizzo superstiti: 202.241 euro

·        adeguamento automatico dell’indennità pari al 2 per cento annuo 

 

Pertanto, secondo la relazione tecnica, l’onere complessivo riferito ai nuovi casi ammonta a  2,66 milioni euro per il 2007, 2,72 milioni euro per il 2008 e 3,20 milioni di euro per il 2009.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale occorre una conferma da parte del Governo, che i parametri e le ipotesi utilizzati riflettano una stima prudenziale.

 

ARTICOLO 34, comma 2

Monitoraggio degli oneri

La norma prevede la clausola di salvaguardia degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo come previsto dalla vigente disciplina contabile[144] in presenza di norme formulate in termini di previsioni di spesa.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, poiché la clausola di salvaguardia in esame era riferita al testo originario dell’articolo che si componeva di soli 2 commi, appare opportuno che il Governo chiarisca se la medesima clausola debba ora intendersi riferita all’intero articolo, come sembrerebbe dedursi dal dettato normativo, o se debba considerarsi riferibile esclusivamente al comma 1.

 

ARTICOLO 34, commi da 2-bis e 2-septies

Onorificenza per le vittime del terrorismo

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, dispongono il riconoscimento della onorificenza di “vittima del terrorismo”, da parte del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura ed ad altri organi dello Stato ovvero, in caso di decesso, ai loro parenti o affini entro il secondo grado con la consegna di una medaglia in oro. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’interno per la definizione della medaglia di cui al comma 2-bis delle condizioni necessarie per il conferimento della descritta onorificenza.

I commi da 2-ter a 2-septies precisano le modalità di concessione dell’onorificenza.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento del Governo circa le conseguenze finanziarie delle disposizioni in esame per le quali non è prevista né una quantificazione degli oneri né una specifica copertura finanziaria.  

 

ARTICOLO 34, commi 3 e 3-bis

Aumento retribuzione pensionabile e trattamento equipollente al TFR

Le norme dispongono alcune modifiche alla citata legge 3 agosto 2006 volte rispettivamente:

·        all’inclusione, fra gli atti di terrorismo, delle azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (comma 3 lett. a);

·        all’incremento della retribuzione pensionabile destinata alle vittime del terrorismo e delle stragi e ai loro superstiti di una quota pari al 7,5 per cento (comma 3 lett. b);

·        alla previsione per i lavoratori autonomi e liberi professionisti di un’indennità equipollente al trattamento di fine rapporto erogata in un'unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione e calcolata secondo determinate modalità (lettera c).

In particolare le disposizioni in esame prevedono che tale indennità sia calcolata applicando un’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell’articolo 3,comma 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992[145] e aumentata del 7,5 per cento (comma 3, lett. c).

Le norme inoltre, con riferimento alla decorrenza dei benefici previsti al descritto comma 3, rinviano alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (comma 3-bis).

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento approvato dal Senato, prevede una quantificazione degli oneri, relativi all’incremento della retribuzione pensionabile, basata sui seguenti parametri ed ipotesi:

·        n. beneficiari: 114

·        aumento retribuzione pensionabile: 7,5%

·        incremento lavoratori autonomi: 1500 euro

·        incremento reversibilità: 510 euro

·        valore medio ponderato incremento: 1.250 euro

·        sviluppo annuo : 2%

 

La relazione tecnica quantifica pertanto un onere di circa 0,5 milioni di euro per l’anno 2007, di 0,1 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Con riferimento al riconoscimento del trattamento equipollente al TFR, la quantificazione contenuta nella relazione tecnica si basa sui seguenti parametri ed ipotesi:

·        n. beneficiari : 166 (di cui 112 già pensionati e 52 familiari superstiti)

·        importo beneficio: 14.000 euro

·        sviluppo annuo : 2%

 

In conclusione l’onere, espresso in termini di previsione di spesa, derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato dalla relazione tecnica in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,3 milioni per l’anno 2008 e in 0,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 (comma 3-ter)

 

Al riguardo, benché la norma di copertura si riferisca indistintamente ai commi 3 e 3-bis, la quantificazione riguarda esclusivamente i benefici di cui alle lettere b) e c) del comma 3[146]. Non si dispone invece di elementi di quantificazione dei possibili effetti connessi all’inclusione tra gli atti di terrorismo delle azioni criminose compiute su territorio nazionale e rivolte a soggetti indeterminati (comma 3, lettera a)[147]. Quest’ultima norma appare peraltro suscettibile di comportare un incremento di oneri per l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle provvidenze della legge n. 206/2004, tenuto conto che queste ultime non sembrano comunque modulabili entro il limite delle risorse già stanziate dalla stessa legge n. 206. Sul punto appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi da parte del Governo volti a quantificare i relativi oneri e ad indicare i mezzi con i quali farvi fronte. Inoltre, andrebbe verificato se sussistano ulteriori effetti finanziari connessi alla possibile applicazione retroattiva della disposizione di cui al comma 3 lettera a), per effetto del successivo comma 3-bis che richiama indistintamente i “benefici di cui al comma 3”.

 

ARTICOLO 34, comma 3-quater

Competenze degli enti previdenziali privati

Le norme prevedono il pagamento dei benefici, riconosciuti dalle norme in esame, da parte degli enti previdenziali privati, gestori di forme pensionistiche obbligatorie, in favore dei propri iscritti che sono altresì tenuti a fornire la rendicontazione degli oneri sostenuti al Ministero del lavoro, che provvede a rimborsare i medesimi enti nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 35

Fondo per le zone di confine

La norma, modificata dal Senato, incrementa da 20 a 25 mln la dotazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

A compensazione degli effetti della disposizione viene disposta la corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento, riferiti al testo iniziale di quest’ultimo, non considerano la norma.

La relazione tecnica riferita all’emendamento introduttivo della disposizione, recante l’incremento dello stanziamento del Fondo, nulla aggiunge al contenuto dell’emendamento stesso.

L’incidenza temporale della disposizione, data la natura corrente degli oneri e della relativa copertura, sembrerebbe riferibile al 2007 anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto. In tal caso alla norma andrebbero ascritti i seguenti effetti di finanza pubblica:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Co. 1 Maggiori spese correnti

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

Co. 1-bis

Minori spese correnti

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

Al riguardo andrebbe in primo luogo confermato se, come sopra ipotizzato, l’incidenza temporale della disposizione sia effettivamente riferibile soltanto al 2007, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Infatti, il ridotto margine temporale compreso fra la data di conversione del provvedimento in esame e il 31 dicembre dell’esercizio in corso sembrerebbe poter determinare lo slittamento al 2008 di parte degli effetti di cassa e di competenza economica derivanti dalla norma.

 

ARTICOLO 36

Programma d’interventi per il 150° anniversario dell’Unità nazionale

Le norma, prevede un’autorizzazione di spesa di 140 milioni[148] di euro, per l’anno 2007, per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative[149] connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità nazionale (comma 2). La definizione delle attività volte, tra l’altro, alla realizzazione di opere - anche infrastrutturali - e alla predisposizione dei connessi piani economici, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge alla cui conversione è preposto il provvedimento in esame, è attribuita al Comitato dei ministri di cui al DPCM 24 aprile 2007 (comma 1).

Il DPCM 24 aprile 2007, all’articolo 3, in particolare, prevede che il funzionamento del Comitato, denominato “150 anni dell’Unità d’Italia”, sia assicurato valendosi delle risorse umane e strutturali disponibili presso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza compenso, rimborso spese o retribuzione aggiuntiva per i componenti del Comitato e del personale destinato al suo funzionamento.

E’ prevista altresì la successiva costituzione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Comitato dei garanti[150] con compiti di verifica e monitoraggio del programma delle iniziative intraprese (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario del decreto legge espone i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE

C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2

150,0

0

0

0

150,0

0

0

0

150,0

0

0

0

In seguito alle modifiche intervenute al Senato, per il 2007, le maggiori spese in conto capitale ammontano a 140 milioni di euro.

 

La relazione tecnica, riferita all’originario testo dell’articolo 36 dell’A.S. 1819, non fornisce informazioni aggiuntive.

 

Al riguardo, considerato che la spesa autorizzata ha natura in conto capitale e che il Comitato di Ministri di cui al comma 1 potrà definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge in esame - ovvero entro il 3 gennaio 2008 - l’insieme degli interventi legati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni dell’imputazione della suddetta spesa soltanto all’anno 2007, ai fini dei saldi di finanza pubblica, nonché le ragioni del prodursi di effetti di pari misura sui tre diversi saldi.

Si rileva, infine, che la norma istituisce un Comitato dei garanti con compiti di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni (comma 3); appare opportuno, pertanto, che il Governo fornisca elementi di quantificazione in merito alle risorse finanziarie, umane e strumentali da utilizzare per il funzionamento del suddetto Comitato. Inoltre, atteso che il prospetto riepilogativo classifica l’autorizzazione di spesa di 140 milioni di euro di cui al comma 2 come di parte capitale, l’utilizzazione delle medesime risorse anche per il finanziamento di oneri di natura corrente, quale quelli derivanti dal funzionamento del comitato, potrebbe determinare effetti di dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 37

Investimenti degli enti previdenziali pubblici

La norma dispone che, fermo restando il limite alla dinamica della spesa delle amministrazione pubbliche per il triennio 2005-2007, posto dalla legge finanziaria per il 2005[151], gli enti previdenziali pubblici possano assumere, nell’ultimo trimestre dell’anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizioni che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che la norma appare finalizzata ad anticipare il più possibile all’esercizio 2007 gli effetti in termini di cassa e di competenza economica delle spese per investimento degli enti previdenziali. Pertanto andrebbe verificato se la norma sia suscettibile di determinare eventuali effetti di peggioramento dei relativi saldi per il predetto esercizio, peraltro riscontrabili solo a consuntivo.

 

ARTICOLO 38

Potenziamento del registro generale del casellario giudiziario

La norma autorizza la spesa di 20 milioni per l’anno 2007 con lo scopo di provvedere:

·        alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari[152];

·        al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario del decreto-legge espone i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

Maggiori spese c/capitale

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Potenziamento del casellario

20,0

-

-

20,0

-

-

20,0

-

-

 

La relazione tecnica non fornisce informazioni aggiuntive.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione circa gli elementi che sono stati posti alla base della quantificazione dell’onere. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo anche considerato che lo stanziamento deve risultare sufficiente, secondo il tenore letterale della norma, a realizzare la base dati delle misure cautelari.

Si osserva altresì che lo stanziamento è destinato all’acquisto di materiale software e/o hardware a fronte del quale si renderanno necessari, nel corso del tempo, interventi di manutenzione anche di tipo evolutivo. Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca su quali risorse debbano gravare i costi di esercizio e manutenzione delle nuove dotazioni informatiche.

Si osserva in ogni caso che il ristretto margine temporale compreso fra la data di entrata in vigore delle norme in esame e la scadenza del 31/12/2007 potrebbe rendere problematica l’effettiva realizzazione, in termini di cassa e di competenza economica, della quota di spesa in conto capitale imputata all’esercizio in corso.

 

ARTICOLO 39, comma 1

Obbligo di dichiarazione dei dati riguardanti l’ICI

Normativa previgente: I commi 101, 102 e 103 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 hanno introdotto l’obbligo per i contribuenti di indicare nella dichiarazione dei redditi numerosi dati riguardanti l’ICI. In particolare:

·          a far tempo dalle dichiarazioni presentate nel 2008, i soggetti IRPEF debbono indicare per ciascun fabbricato i dati identificativi e catastali e l’importo dell’ICI versata nell’anno precedente;

·          a far tempo dalla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, le società e gli enti commerciali debbono indicare tutte le informazioni utili ai fini del trattamento dell’ICI;

·          con successivo decreto sono definiti gli elementi, i termini e le modalità attuative relative agli adempimenti di tali obblighi;

·          in sede di controllo automatico delle dichiarazioni viene effettuata la verifica del versamento ICI relativo a ciascun immobile eseguito nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

I successivi commi 104 e 105 del medesimo articolo unico hanno disposto rispettivamente:

·          l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007 l’importo dell’ICI dovuta per ciascun fabbricato nell’anno precedente;

·          l’obbligo per i comuni di trasmettere annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dall’esecuzione dei controlli previsti ai fini ICI nei casi di discordanza rispetto a quelli catastali.

La relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge finanziaria per il 2007 assegnava al complesso delle disposizioni descritte un effetto di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica di 360 milioni di euro nel 2007, e di 220 milioni di euro annui dal 2008 a titolo di IRPEF, in connessione con l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati degli immobili soggetti ad ICI. Tale stima era confermata nell’Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  relativo al testo del provvedimento definitivamente approvato, nonostante le disposizioni avessero subito, rispetto al testo iniziale, alcune modificazioni. Una parte preponderante del gettito atteso era ascritta all’emersione spontanea di base imponibile da fabbricati ed una quota residuale alla attività di accertamento e controllo. 

 

La norma in esame, nel testo iniziale, sopprime i commi da 101 a 103 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il Senato ha modificato[153] la disposizione prevedendo l’abrogazione dei soli commi 101 e 102.

Permane, pertanto, in vigore il comma 103 il quale dispone che, in sede di controllo automatico delle dichiarazioni, sia effettuata la verifica del versamento ICI relativo a ciascun immobile, eseguito nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

Inoltre, ha esteso agli anni successivi al 2007 l’obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi, per ogni immobile, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno precedente, obbligo previsto dal comma 104 della legge n. 296 del 2006 per il solo anno 2007.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa del provvedimento precisa che l’abrogazione è dettata dalla necessità di razionalizzare l’interscambio di dati con i comuni, che renderà i controlli incrociati  più efficaci e meno dispendiosi in termini di adempimenti per i contribuenti. In attesa dell’attuazione di tale progetto di interazione si ritiene inopportuno gravare i contribuenti dell’obbligo di dichiarazione dei dati ICI.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se, ed in quale misura, l’abrogazione disposta dalle norme in esame, cui non è ascritto alcun effetto finanziario, seppur limitata dalle modifiche apportate dal Senato, possa in qualche modo compromettere gli originari obiettivi di gettito complessivamente ascritti, a decorrere dal 2008, ai commi da 101 a 105 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.

 

ARTICOLO 39, comma 3

Modalità di certificazione della spesa per l’acquisto di medicinali

Normativa vigente: A decorrere dal 1° luglio 2007, ai fini, rispettivamente, della deducibilità o della detraibilità, la spesa sanitaria per l’acquisto di farmaci deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario (articoli 10 e 15 del TUIR come modificati dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 296 del 2006).

Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco o non sia in grado di indicare il codice fiscale, l’indicazione di tale dato può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista (articolo 1, comma 29, della legge n. 296 del 2007).

Con un comunicato stampa del 28 giugno 2007, l’Agenzia delle entrate, in considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dai farmacisti, ha consentito che per il periodo dal 31 luglio al 31 dicembre 2007 l’obbligo di indicare nella fattura o nello scontrino fiscale la natura, qualità e quantità dei beni possa essere assolto anche con un documento rilasciato dal farmacista contenente le medesime informazioni.

La norma in esame, nel testo iniziale, precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto dei medicinali, non sarà più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione rilasciata dal farmacista contenente la informazioni circa la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti, informazioni che dovranno essere specificate nella fattura o nello scontrino.

 

Il Senato ha previsto[154] che delle nuove disposizioni sia data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso nelle farmacie.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

 Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 39, commi da 4-bis a 4- quinquies

Compenso agli intermediari per i servizi telematici

Le norme, introdotte al Senato[155], modificano l’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998[156], che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni, con riguardo alla misura ed all’unificazione del compenso previsto per i soggetti incaricati della presentazione delle dichiarazioni in via telematica e per le banche convenzionate e la società Poste italiane S.p.a., incaricate del servizio di ricezione e trasmissione in via telematica delle dichiarazioni.

Ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, ai soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni spetta attualmente un compenso di 0,52 euro per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa. La misura del compenso è adeguata ogni anno con l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata nell’anno precedente.

Il comma 11 del medesimo articolo 3 prevede che la misura del compenso spettante alle banche ed a Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione delle dichiarazioni sia stabilito mediante distinte convenzioni approvate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate. La misura del compenso è fissata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

Le norme in esame dispongono che siano unificate ad un euro le misure dei compensi spettanti:

·        per ciascuna dichiarazione ai soggetti, di cui al comma 3 dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, incaricati del servizio di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni;

·        per ciascuna dichiarazione, alle banche convenzionate ed alla società Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e trasmissione telematica  delle dichiarazioni;

·        per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa, agli intermediari in relazione allo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Le misure dei suddetti compensi possono essere adeguate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo relativa al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento.

 

La relazione tecnica di corredo all’emendamento assegna alle disposizioni un effetto di risparmio di spesa di 3,2 milioni di euro in ragione d’anno.

Dalle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate l’onere annuo attualmente sostenuto per i suddetti compensi risulta pari a 107,3 milioni di euro, sulla base dei seguenti dati.

 

Servizio

Quantità (mln)

Compenso

(euro)

Onere

(mln euro)

Deleghe banche

35

1,40

49,0

Deleghe commercialisti

20

0,50

10,0

Addebiti c/c per deleghe trasmesse  da commercialisti

20

0,90

18,0

Dichiarazioni trasmesse da commercialisti

25,6

0,52

13,3

Dichiarazioni trasmesse da banche e poste

3,5

4,85

17

Totale

104,1

 

107,3

A seguito dell’unificazione ad un euro dei compensi, sulla base del numero complessivo degli atti trattati dagli intermediari il nuovo onere annuo ammonta a 104,1 milioni di euro con un risparmio di spesa di 3,2 milioni di euro in ragione d’anno.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica si limita a quantificare il risparmio di spesa annuo a regime.

Poiché le norme dovrebbero avere efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non essendo diversamente indicato, andrebbe chiarito se le medesime possano esplicare effetti nell’esercizio in corso, in relazione ai modelli di pagamento F24 ed alle deleghe di pagamento del versamento del secondo acconto per il periodo d’imposta 2007.

 

ARTICOLO 39, comma 5

Assetto azionario di Equitalia S.p.a.

Normativa vigente: Il comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005[157] prevede che Riscossione S.p.a., ora denominata Equitalia S.p.a., società costituita con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate e il 49 per cento versato dall’INPS, possa acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta del servizio di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Equitalia; il rapporto proporzionale tra i prezzi determina le quote di capitale da assegnare ai soggetti cedenti. Resta ferma la partecipazione dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle proporzioni previste nell’atto costitutivo (ossia 51 e 49 per cento), in misura complessivamente non inferiore al 51 per cento. Dopo 24 mesi dall’acquisto le partecipazioni di Equitalia S.p.a. così trasferite ai soci privati, possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione in favore dei soci pubblici. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici di Equitalia S.p.a. riacquistano le azioni cedute a privati; entro lo stesso termine la società acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo tale termine, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale di Equitalia S.p.a.

 

La norma consente ad Equitalia S.p.a. di assegnare obbligazioni ed altri strumenti finanziari ai soggetti che cedono attività di riscossione, in luogo di azioni proprie, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge  n. 203 del 2005.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la norma è finalizzata, fermi restando i diritti patrimoniali dei soggetti che hanno negoziato con Equitalia e senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato, ad assicurare alla società una compagine azionaria interamente pubblica anche nel periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2010.

Si segnala in proposito che, nel corso dell’iter dell’A.C. 1762, recante diverse disposizioni di delega fra cui alcune riguardanti il riordino della normativa in materia di riscossione, è stata introdotta dalla Commissione VI una disposizione che consentiva ad Equitalia S.p.a.  di procedere al pagamento del corrispettivo dell’acquisto delle quote del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, di cui al comma 7 dell’articolo 3 del citato decreto legge n. 203 del 2005, mediante emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari.

La relazione tecnica riferita al testo modificato dalla Commissione precisava che la possibilità che Equitalia potesse finanziarsi mediante l’emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari, non avrebbe generato alcun aumento dello stock di debito delle amministrazioni pubbliche, in quanto le prime valutazioni maturate nell’ambito di contatti in corso con Eurostat portavano a qualificare Equitalia come soggetto esterno alla P.A.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se la possibilità riconosciuta dalla norma alla società del servizio di riscossione di attribuire obbligazioni e strumenti finanziari, in luogo di azioni proprie, ai soggetti cedenti le quote delle società concessionarie di tale servizio, comporti per la medesima l’autorizzazione all’emissione di tali titoli.

In tal caso, in merito alle problematiche relative alla classificazione di Equitalia in base al sistema contabile europeo, sarebbe utile un’esplicita indicazione delle valutazioni e dei parametri che indurrebbero ad escludere l’appartenenza del predetto soggetto al comparto della P.A. e , quindi, possibili effetti sul debito delle amministrazioni pubbliche.

 

ARTICOLO 39, commi da 6 a 8

Misure in materia di riscossione mediante ruoli

Normativa previgente: L’articolo 3, comma 12, del decreto legge n. 203 del 2005 prevede che, per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate da Equitalia S.p.a., le comunicazioni di inesigibilità siano presentate entro il 31 ottobre 2008.

Le norme in esame prorogano i suddetti termini rispettivamente al 30 settembre 2007 ed al 30 settembre 2010 (comma 6).

Fissano, inoltre, al 30 giugno 2008 il termine finale entro il quale il concessionario è tenuto a comunicare all’ente creditore lo stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli, con riferimento all’attività svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (comma 7) [158].

Dispongono, infine, che per le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore e ricosciute indebite, il concessionario, incaricato del rimborso dall’ente creditore, invii all’interessato apposita comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’incarico invitandolo a ritirare personalmente il rimborso ovvero ad indicare se intende riceverlo previo bonifico bancario o postale. L’agente della riscossione anticipa le somme dovute effettuando immediatamente il pagamento, nel caso di ritiro diretto, ovvero entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di pagamento mediante bonifico (comma 8).

In base alla normativa previgente (articolo 26 del D. Lgs. N. 112 del 1999) il concessionario provvede al pagamento nei successivi 60 giorni dal ricevimento dell’incarico, anticipando le relative somme. L’ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

La relazione illustrativa precisa, con riguardo al comma 6, che l’intervento consente ad Equitalia di continuare a concentrare l’attività di recupero coattivo delle somme iscritte nei vecchi ruoli, affidati entro il 30 settembre 2006, data di cessazione del regime di concessione, avuti in carico a seguito dell’acquisizione della proprietà delle precedenti società concessionarie e gestiti dalle medesime in modo inadeguato. Il rinvio dei termini previsti dalla norma investe anche i ruoli consegnati nel periodo dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2007, data la conseguente esigenza di posticipare l’avvio delle procedure di riscossione relative a tali ruoli, al fine di evitare che i crediti relativi ai ruoli più vecchi siano interessati da decadenza o prescrizione dei termini.

 

Nulla da osservare a riguardo in quanto:

·         la norma di cui al comma 6  è finalizzata a massimizzare il volume delle riscossioni, evitando che quote dei vecchi ruoli siano oggetto di discarico per inesigibilità;

·         la norma di cui al comma 8 nulla innova in merito alle procedure di rimborso da parte degli enti creditori delle somme anticipate dai soggetti incaricati della riscossione. 

 

ARTICOLO 39, comma 8-ter

Liquidazione delle imposte dovute su emolumenti arretrati

Normativa vigente: L’articolo 37, comma 43, del decreto legge n. 223 del 2006[159] prevede che, per le indennità di fine rapporto, le indennità equipollenti e le prestazioni pensionistiche integrative erogate sotto forma di capitale, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si proceda all’iscrizione a ruolo, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

Alla disposizione era ascritto un effetto di minore entrata di 20 milioni di euro annui, stimato in base ai dati relativi alle operazioni di liquidazione effettuate dagli uffici sulle somme in questione.

Le norme in esame sostituiscono integralmente il comma 43 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2005.

Il nuovo comma prevede che non si proceda all’iscrizione a ruolo né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito e a credito, in sede di ricalcolo ai fini della tassazione separata, è inferiore a cento euro:

·        per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, di cui all’ art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004;

·        per le indennità di fine rapporto ed altre indennità equipollenti, di cui all’ articolo 19 del TUIR) corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003;

·        per le prestazioni pensionistiche integrative corrisposte sotto forma di capitale, di cui all’ articolo 20 del TUIR, erogate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

La relazione tecnica presentata al Senato a corredo di tali norme si riferisce, peraltro, ad un testo diverso da quello definitivamente approvato, che estendeva l’applicazione delle disposizioni del citato comma 43 agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alle indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente, di cui all’articolo 17, comma 1, lett. b), c) e c-bis) del TUIR, erogate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Tale relazione afferma che, in base ai dati disponibili dell’Anagrafe tributaria relativi alle operazioni di liquidazione effettuate dagli uffici sulle somme corrisposte come arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, in riferimento all’anno d’imposta 2003, risulta un saldo complessivo di ruoli e rimborsi, per somme non superiori a cento euro, sostanzialmente irrilevante.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo presenti una valutazione degli effetti finanziari delle norme, aggiornata alla luce del testo approvato dal Senato.

Tale testo appare, peraltro, suscettibile di recare effetti onerosi rispetto alla legislazione vigente, in quanto sembrerebbe rendere permanente l’effetto di minore entrata, a suo tempo ascritto alle disposizioni dell’articolo 37, comma 43, del decreto legge n. 223 del 2006.

Infatti, mentre nel testo vigente di tale comma la limitazione posta all’effettuazione di rimborsi ed iscrizioni a ruolo si applica in riferimento alle indennità di fine rapporto ed alle prestazioni pensionistiche integrative erogate in forma di capitale, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, nel testo approvato non è riproposto tale termine finale. Pertanto, non si dovrebbe procedere a rimborsi ed iscrizioni a ruolo per somme non superiori a cento euro in riferimento anche ai trattamenti erogati successivamente al 31 dicembre 2005.

 

ARTICOLO 39, comma 8-quater

Orario di apertura al pubblico delle conservatorie

Normativa vigente: L’orario di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari è attualmente fissato dalle 8 alle 12 dei giorni feriali. Nell’ultimo giorno lavorativo del mese è limitato fino alle ore 11.

Le norme in esame dispongono che il suddetto orario di apertura al pubblico nei giorni feriali sia fissato dalle 8 alle 12,30 con esclusione del sabato. Permane la limitazione fino alle 11 per l’ultimo giorno lavorativo del mese.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti di natura finanziaria.

 

ARTICOLO 39-bis

Diritti aeroportuali di imbarco

La norma, introdotta al Senato, prevede che le disposizioni in materia di tassa d’imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Il tenore della disposizione è identico ad una norma già introdotta nel ddl finanziaria e oggetto di stralcio presso il Senato

La relazione tecnica, allegata all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che essa ha natura interpretativa e, riguardando aspetti di carattere procedurale, non determina alcun effetto per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa di corredo al ddl finanziaria, precisa che i diritti e le tasse aeroportuali non sembrano pienamente ascrivibili ad ambiti tributari, ma si configurano prevalentemente come vere e proprie tariffe per servizi resi in specifici ambiti territoriali da soggetti determinati o comunque come oneri dovuti in relazione ad attività od operazioni svolte in spazi riservati agli aerodromi.

La norma in esame pertanto ha lo scopo di evitare lo sviluppo di problematiche interpretative anche ed in particolare con riferimento agli aspetti relativi alle competenze giurisdizionali.

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 39-ter

Regime di accisa agevolato per auto di noleggio ed autoambulanze

Le norme modificano la tabella A allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (D. Lgs. 504 del 1995), al fine di allineare le aliquote agevolate, ivi previste per taluni impieghi di prodotti energetici, ai livelli minimi comunitari, a seguito del parere negativo espresso dagli Uffici della Commissione europea.

In particolare:

·        l’aliquota sulla benzina e benzina senza piombo per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e dei motoscafi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone, prevista attualmente nel 40 per cento dell’aliquota normale[160] è fissata a 359 euro per mille litri. L’aliquota del gasolio, utilizzato per il medesimo impiego, prevista nella misura del 40 per cento dell’aliquota normale[161] è fissata a 302 euro per mille litri;

·        l’aliquota sulla benzina senza piombo per l’azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e pronto soccorso, prevista attualmente nel 40 per cento dell’aliquota normale è fissata a 359 euro per mille litri. L’aliquota del gasolio, utilizzato per il medesimo impiego, prevista nella misura del 40 per cento dell’aliquota normale è fissata a 302 euro per mille litri[162];

Le norme prevedono, inoltre[163]:

·        l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo, con una dotazione di 100.000 euro per il 2007 e di 24,3 milioni di euro annui dal 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza  e dei motoscafi adibiti al servizio pubblico;

·        l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo, con una dotazione di 100.000 euro per l’anno 2007 e di 4 milioni di euro annui dal 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti.

All’onere derivante dalla istituzione dei suddetti fondi, pari a 200.000 euro per il 2007 ed a 28,3 milioni di euro annui dal 2008, si provvede, per il 2007, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nei fondi speciali di parte corrente per tale esercizio; a decorrere dal 2008 mediante utilizzo delle maggiori a titolo di accise derivanti dagli incrementi di aliquota recati dalle norme in esame. 

 

La relazione tecnica stima in 28,4 milioni di euro annui le maggiori entrate annue derivanti dagli incrementi delle aliquote introdotti sui carburanti utilizzati da taxi, auto a noleggio ed ambulanze. Gli incrementi di aliquota, infatti danno luogo, per i soggetti interessati, a minori crediti di imposta[164].

La quantificazione si basa sui seguenti calcoli:

 

TAXI

Prodotto

Consumo

(mln di litri)

Aliquota

Attuale (€*1000 lt)

 

Nuova

Aliquota

(€*1000 lt)

Gettito

Attuale

 (mln di €)

Nuovo

Gettito

(mln di €)

Differenza di gettito

 (mln di €)

Benzina

   36,0

225,6

              359

   8,12

  12,92

       4,80

Gasolio

 

147,0

169,2

              302

  24,87

  44,39

     19,52

Totale

 

 

 

 

 

     24,32

Ambulanze

Benzina

   11,88

225,6

              359

   2,68

   4,26

       1,58

Gasolio

   17,82

169,2

              302

   3,02

   5,38

       2,37

Totale

 

 

 

 

 

       3,95

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione degli effetti a regime risulta corretta sulla base dei dati di consumo utilizzati.

 

ARTICOLO 39-quater

Esonero dalle contribuzioni ENPALS per giovani e pensionati

La norma, introdotta al Senato, modifica il comma 188, dell’art. 1, della legge finanziaria per il 2007, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento. In particolare si  prevede che il versamento dei contributi previdenziali all’ENPALS, relativamente ad esibizioni in spettacoli musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia richiesto solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che superi l’importo di 5.000 euro.

In proposito si ricorda che il comma 188, dell’articolo unico, della legge finanziaria 2007 riconosceva il beneficio in esame solo nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superasse i 5.000 euro e che la relativa RT stimava in 15 milioni di euro annui le minori entrate contributive per l’ENPALS.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la norma in esame è suscettibile di modificare gli effetti finanziari attribuiti alla disciplina originaria. Si evidenzia infatti che la normativa che si intende introdurre, da un lato, riduce la platea dei beneficiari dell’agevolazione introducendo ulteriori limiti di età rispetto alla normativa vigente, dall’altro estende quella stessa platea introducendovi tutti i soggetti fino alla soglia dei 5.000 euro. Risulta pertanto necessario che il Governo dimostri che le due variazioni considerate siano da considerare compensative, fornendo al riguardo idonei elementi di quantificazione. 

 

ARTICOLO 39-quinquies

Tasso di cambio fiscale per i residenti di Campione d’Italia

Normativa vigente: L’articolo 2, ai commi da 25 a 28, del decreto legge 262 del 2006[165] hanno modificato la disciplina relativa al criterio di computo in euro dei redditi delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d’Italia.

In particolare:

·          ai fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti (art. 9, comma 2 del TUIR), ridotto forfetariamente del 20 per cento (comma 25);

·          tali disposizioni si applicano a decorrere dall’anno 2007 (comma 26);

·          per il solo 2007 si applica, invece, il tasso convenzionale di cambio pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero (comma 28). 

La norma in esame abroga il comma 28 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006, relativo alla fissazione di un tasso di cambio convenzionale per il 2007. Pertanto, per tale anno, ai sensi dei commi 25 e 26 del citato articolo 2, ai redditi prodotti nel comune di Campione d’Italia dovrebbe applicarsi il tasso di cambio corrente, ridotto del 20 per cento.

Le minori entrate recate dalla disposizione in riferimento all’anno 2007 sono valutate in 20 milioni di euro e trovano copertura (Cfr. scheda articolo 47)  mediante l’incremento da 1.300 a 1.320 milioni di euro dell’utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 47, comma 1, lett. a) del provvedimento in esame, relativa al concorso dell’Italia alle risorse proprie UE, inclusa, per 1.300 milioni di euro, nel disegno di legge di assestamento per l’anno in corso.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva, che andrebbero forniti chiarimenti sia circa le modalità di quantificazione delle minori entrate, sia circa il loro profilo temporale. Infatti, per i contribuenti soggetti ad autotassazione il nuovo criterio di computo in euro dei redditi percepiti in franchi nel 2007 dovrebbe esplicare parte dei suoi effetti nell’anno d’imposta 2008, nel quale sono effettuati i versamenti a saldo 2007, nonché quelli in acconto per il 2008, sulla base delle imposte dovute nel 2007.

In merito alla clausola di copertura, si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 47 in merito ai profili di problematicità derivanti da una ulteriore riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle risorse proprie UE.

 

ARTICOLO 40, comma 1

Gestione del gioco Enalotto

Le norme prevedono che, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, la gestione del gioco continui ad essere assicurata dall’attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non deriva alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che la norma ha lo scopo di assicurare la continuità nella gestione del gioco Enalotto in attesa dell’assegnazione della nuova concessione. Infatti il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio e dello sviluppo del gioco consentirà una piena operatività non prima di 280 giorni circa dall’individuazione dell’aggiudicatario, circa 10 mesi oltre il termine dell’attuale concessione. La disposizione in esame pertanto, sempre in base alla relazione illustrativa, è tesa ad assicurare la gestione del gioco nella prima parte del 2008, superando il rischio di minori entrate dovute all’interruzione temporanea.

Infine viene precisato che il gioco Enalotto ha assicurato mediamente, nel periodo 1° gennaio 2006-31 luglio 2007, circa 85 milioni di euro per mese.

 

Al riguardo si osserva che la proroga dell’attuale concessione per l’esercizio del gioco Enalotto contenuta al comma 1, interviene su una procedura (di cui all’art. 1, comma 90, l. 296/2006) rispetto alla quale erano stati previsti dalla relativa relazione tecnica effetti di maggior gettito per l’anno 2007 pari a 40 milioni di euro, derivanti, secondo la RT medesima, dagli effetti positivi per i proventi erariali garantiti dall’affidamento della nuova concessione. Andrebbe pertanto acquisito un chiarimento in ordine all’effettiva conseguibilità del maggior gettito richiamato, pure in assenza della nuova concessione prevista.

 

ARTICOLO 40, commi 2-6

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Le norme prevedono l’istituzione a partire dal 1° marzo 2008 di un’Agenzia fiscale per la gestione delle funzioni esercitate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (comma 2). In particolare viene disposto quanto segue:

-          all’Agenzia sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e  le competenze già esercitati dall’Amministrazione autonoma (comma 2);

-          in fase di prima applicazione il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell’Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopoli, stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell’Agenzia ed, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell’Agenzia (commi 3 e 4);

-          il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall’Amministrazione autonoma sono esercitate dall’Agenzia. Conseguentemente, alla medesima data, le funzioni cessano di essere esercitate dall’Amministrazione autonoma, che è soppressa (comma 5);

-          con regolamento di riorganizzazione, previsto dall’articolo 1, comma 15, del D.L. 262/2006, alcune funzioni dell’Amministrazione autonoma possono essere assegnate ad altre Agenzie fiscali e possono, altresì, essere apportate modifiche all’organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali (comma 5);

-          i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze previsti ai commi 3,4 e 5 sono adottati sentite le competenti commissioni parlamentari. Inoltre il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell’Amministrazione autonoma (comma 5 bis);

-          alla trasformazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si applicano le disposizioni relative alla gestione del cambiamento contenute all’articolo 73 del d.lgs. 300/1999[166] (comma 6).

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non deriva alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva che né la RT né le norme forniscono elementi volti a suffragare l’assenza di oneri finanziari (prevista dalla clausola di invarianza contenuta al comma 2) che potrebbero derivare dalla trasformazione dell’Amministrazione autonoma in Agenzia. Tali elementi si rendono invece necessari alla luce della rilevante ristrutturazione riorganizzativa prevista.

Inoltre il testo presenta alcune incongruenze sulle quali sarebbe opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ci si riferisce, in particolare, alle diverse e non chiare scadenze temporali previste per la completa istituzione e operatività della nuova Agenzia e la conseguente soppressione dell’Amministrazione autonoma. Si rileva, inoltre, la necessità di un chiarimento del Governo circa il comparto di contrattazione in cui dovrà essere inserito il nuovo ente.

 

ARTICOLO 40 commi da 6-bis a 6-sexies

Norme in materia di giochi a distanza

Normativa vigente: la disciplina dei giochi a distanza è contenuta in vari provvedimenti legislativi in materia finanziaria approvati negli anni 2004-2006.

In particolare, la legge 311/2004 ha previsto (art. 1 cc. 290-294) una serie di misure per la promozione dei giochi a distanza (mezzi di pagamento specifici, costituzione di società per le attività di diffusione e di gestione, nuove lotterie con partecipazione a distanza anche con diffusione europea) con riferimento alle quali la relazione tecnica aveva stimato per l’anno 2007 un incremento del gettito erariale (connesso all’applicazione dell’imposta unica sulla raccolta) pari a 495 milioni di euro.

L’articolo 38, comma 1, del decreto legge 223/2006 ha introdotto nuove modalità di scommessa e di gioco via internet alle quali sono stati ascritti dalla RT effetti di maggior gettito pari a 9 milioni nel 2007 e 18 milioni a decorrere dal 2008. I comma 2 e 4 del medesimo articolo 38 hanno previsto l’assegnazione di centri di raccolta di giochi a distanza su eventi ippici o sportivi previo versamento di un corrispettivo non inferiore a 200.000 euro per ciascun punto di raccolta; a tali norme erano ascritti effetti di maggior gettito pari a 12 milioni di euro per il solo 2006.

L’articolo 1, comma 88, della legge 296/2006 ha introdotto nuove modalità di scommessa su eventi simulati, con riferimento alle quali la relazione tecnica ha stimato un ulteriore incremento della raccolta (e del relativo gettito tributario) pari al 10% delle previsioni attribuite all’articolo 38 del decreto legge 223/2006: per i predetti giochi a distanza si tratta, pertanto, di un maggior gettito di 1,2 milioni di euro a regime.

Le norme prevedono che il Ministro dell'economia, con propri decreti, definisca, relativamente ai giochi a distanza, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi[167], i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta[168] e le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori (comma 6-bis).

I predetti decreti sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri (comma 6-ter): tutela del consumatore; tutela della concorrenza; difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica[169]; rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere; esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai predetti provvedimenti; pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto; obbligo della nominatività del gioco a distanza; esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.

I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione (comma 6-quater).

La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali (comma 6-quinquies).

Viene modificato l’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 223/2006, sopprimendo la previsione di un corrispettivo minimo (pari a 200.000 euro) da riconoscere all’amministrazione finanziaria a fronte dell’assegnazione delle licenze d’esercizio per i giochi a distanza. La definizione dell'importo di tale corrispettivo[170] viene invece rinviata alla competenza del Ministero dell'economia-Amministrazione dei Monopoli di Stato (comma 6-sexies).

 

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, considerato che, in relazione alla vendita di licenze d’esercizio per i giochi a distanza – ciascuna per un importo minimo di 200.000 euro - erano stati stimati[171] effetti di maggior gettito pari a 12 milioni di euro per il 2006, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l’effettivo conseguimento del predetto gettito nel 2006, nonché circa gli effetti finanziari per gli esercizi successivi della soppressione del livello minimo di corrispettivo per l’aggiudicazione dei diritti di esercizio dei giochi a distanza (comma 6-sexies).

Poiché, inoltre, le norme in esame appaiono rivestire una portata  generale (in quanto sembrano finalizzate ad un complessivo riordino della disciplina dei giochi a distanza), andrebbe chiarito se le stesse siano suscettibili di incidere negativamente sugli effetti finanziari a suo tempo attribuiti alle diverse misure – contenute nei provvedimenti legislativi richiamati in precedenza – finalizzate alla diffusione del gioco a distanza. In ogni caso, poiché le norme in esame intervengono nuovamente – come sopra ricordato – su un settore di attività che è stato ripetutamente oggetto di interventi normativi con finalità di incremento della raccolta, andrebbero forniti dati ed elementi informativi atti a confermare che i significativi risultati di gettito ascritti a quelle misure siano effettivamente conseguibili.

Si tratta come detto, delle maggiori entrate erariali previste in relazione alla legge 311/2004 (495 milioni di euro per il 2007), al  decreto legge 223/2006 (9 milioni nel 2007 e 18 milioni a decorrere dal 2008) e alla legge 296/2006 (1,2 milioni di euro a decorrere dal 2009).

 

ARTICOLO 40, comma 7

Addizionale comunale IRPEF

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 142, della legge 296 del 2006 ha introdotto, a partire dal 2007, il versamento in acconto anche per l’addizionale comunale all’IRPEF. L’acconto è determinato nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando alla base imponibile dell’anno precedente le aliquote stabilite dai Comuni entro il 15 febbraio dell’anno in corso. Qualora i Comuni non stabiliscano per l’anno in corso nuove aliquote, ovvero le relative delibere siano pubblicate successivamente al 15 febbraio, l’acconto è determinato sulla base delle aliquote in vigore per il precedente anno.

Le norme prevedono che, ai fini della determinazione dell’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF, l’aliquota e la soglia di esenzione siano assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non deriva alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che la possibilità per i Comuni di deliberare le aliquote entro il 15 febbraio determina facilmente ritardi nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta ed errori nella determinazione delle somme da trattenere, ripercuotendosi negativamente sui tempi di rilascio dei modelli CUD. Il problema potrebbe poi accentuarsi a partire dal 2008, per effetto dell’anticipo del termine di consegna del CUD da parte dei sostituti d’imposta dal 15 marzo al 28 febbraio.

 

Nulla da osservare al riguardo, in considerazione del carattere sostanzialmente procedurale della norma in esame.

 

ARTICOLO 40, comma 8

Addizionale regionale IRPEF

Le norme prevedono la possibilità per le Regioni di deliberare che la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella in vigore, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale.

In proposito si ricorda che finora le Regioni potevano deliberare con provvedimento la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale con effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non deriva alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che le modifiche di aliquota effettuate in base al testo finora in vigore, vista la modalità di riscossione dell’addizionale regionale, producono effetti concreti dal secondo anno successivo, in quanto l’addizionale medesima è trattenuta ai dipendenti e ai pensionati sulle mensilità (massimo 11) dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La disposizione, pertanto, è volta ad assicurare alle Regioni la possibilità di effettuare riduzioni della pressione fiscale rispetto alle previsioni originarie, assicurando l’immediata operatività della decisione.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che la facoltà prevista dalla norma sia esercitabile qualora compatibile con gli obiettivi del Patto di stabilità interno.

 

ARTICOLO 41

Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

La norma, nel testo originario, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, specie a canone sostenibile nei comuni con fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, prevede la costituzione, ad opera del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, di una società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo, che tramite l’utilizzo di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità della norma in esame è autorizzata per l’anno 2007 la spesa massima di 150 mln di euro.

Il Senato ha ridotto tale stanziamento da 150 a 100 mln di euro[172].

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento:

 

                                                (milioni di euro)      

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Comma 1 Maggiori spese c/cap

150

0

0

0

80

70

0

0

80

70

0

0

 

Non disponendo di un aggiornamento del prospetto riepilogativo a seguito delle modifiche apportate al Senato, può presumersi che resti inalterata la modulazione temporale insita nella quantificazione originaria. In tal caso si perverrebbe ai seguenti effetti della disposizione, come modificata dal Senato:

 

                                                (milioni di euro)      

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Comma 1 Maggiori spese c/cap

100

0

0

0

53

47

0

0

53

47

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare sotto il profilo degli effetti sul saldo netto da finanziare, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

Con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto andrebbe in primo luogo acquisita conferma della correttezza della quantificazione sopra operata con riferimento alle modifiche apportate al Senato.

In ogni caso – pure in considerazione della maggiore plausibilità del criterio di ripartizione temporale degli effetti adottato dalla quantificazione in esame rispetto al criterio adottato con riferimento all’art. 21, riguardante materia analoga - andrebbero chiarite le valutazioni alla base dell’ipotesi che la quota prevalente di effetti, in termini di cassa e di competenza economica, si produca nell’ultimo trimestre dell’esercizio in corso.

 

ARTICOLO 42

Interventi nel settore agricolo

La norma, al comma 1,incrementa di 25 milioni di euro lo stanziamento, recato dall’articolo 1, comma 1050, della legge finanziaria 2007, per l’effettuazione delle attività di controllo nel settore dell’olio d’oliva da parte della Agecontrol Spa.  Al relativo onere si provvede tramite la riduzione di pari importo (corrispondente all’intero stanziamento) dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2007, recata dall’articolo 1, comma 1090, della medesima legge finanziaria, in relazione a crediti di imposta per investimenti in attività promozionale all’estero realizzata da parte di imprese agricole e agroalimentari.

Il comma 2 autorizza l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ad attivare misure per la riforma dell’organizzazione del mercato dell’ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede tramite la riduzione di pari importo (corrispondente all’intero stanziamento) dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2007, recata dall’articolo 1, comma 289, della legge finanziaria 2007, in relazione a crediti di imposta per le spese sostenute da imprese agricole per il conseguimento dei certificati di qualità.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2007 la dotazione del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, istituito dal D.Lgs. 102/2004 per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alla produzione agricola e zootecnica nel caso di  calamità naturali o eventi eccezionali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi di mercato delle imprese agricole, istituito dall'articolo 1, comma 1072, della finanziaria 2007 con le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del DL 2/2006 non impegnate al 31 dicembre 2006.

Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, esclude la disciplina del risarcimento diretto, di cui al D.P.R. 254/2006, per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo riferito al testo originario del D.L.

 

milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

Comma 2

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

Comma 2

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

La relazione tecnica, si limita a descrivere la norma.

 

Al riguardo nulla da osservare in relazione alla quantificazione essendo gli oneri limitati alle somme stanziate.

In relazione all’incremento dello stanziamento a favore dell’Agencontrol - relativo al solo 2007 - si ribadisce la necessità, già segnalata in occasione dell’esame della legge finanziaria 2007, di un chiarimento circa la possibilità che le funzioni attribuite all’ Agenzia, dal comma 1050 della stessa legge finanziaria 2007, costituiscano il presupposto per l’insorgenza di oneri negli anni successivi.

Per quanto attiene alla copertura del comma 1, tramite la totale eliminazione per il 2007 degli stanziamenti destinati alla concessione di crediti di imposta, si richiede un chiarimento circa l’effettiva disponibilità delle somme in relazione agli interventi agevolativi già previsti.

In relazione alla copertura del comma 2-bis, si richiedono chiarimenti sull’entità delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto che la dotazione del fondo utilizzato non viene espressamente indicata nella norma istitutiva, che utilizza risorse non impegnate al 31 dicembre 2006.

 

ARTICOLO 42-bis

Disposizioni in materia di fabbricati rurali

La norma, introdotta al Senato, modifica l’articolo 9 del DL 557/1993[173] in attuazione delle disposizioni recate dal comma 339[174], lettera b), dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007[175].

In particolare viene disposto che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, il fabbricato debba essere utilizzato come abitazione, oltre che dai soggetti previsti alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9, anche da uno dei soci o amministratori delle società agricole[176], aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Inoltre è previsto che ai fini fiscali debba riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a)      alla protezione delle piante ;

b)     alla conservazione dei prodotti agricoli;

c)      alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

d)     all’allevamento e al ricovero degli animali;

e)      all’agriturismo,

f)       ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g)      alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna,

h)      ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

i)        alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuati da cooperative e loro consorzi[177];

j)        all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica

 

Al riguardo si osserva che l’introduzione di ulteriori costruzioni strumentali cui riconoscere il carattere di ruralità appare determinare effetti negativi di gettito dovuti all’ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina agevolata prevista dalla vigente normativa in tema di fabbricati rurali.

 

ARTICOLO 42-ter

Riduzioni di sanzioni per le navi da pesca

Normativa vigente: l’articolo 1193 del codice della navigazione prevede una sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296  nel caso in cui il comandante di nave o aeromobile navighi senza avere a bordo i documenti prescritti o che tenga irregolarmente i documenti di bordo ovvero non vi esegua le annotazioni prescritte.

Le norme[178] riducono a 100 euro la sanzione prevista dal comma 1 dell’articolo 1193 del codice della navigazione, nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro 48 ore dall’accertamento della violazione.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica

 

Al riguardo andrebbe escluso che per effetto della riduzione di tale sanzione possa determinarsi una riduzione rispetto ad importi già eventualmente scontati a bilancio allo stesso titolo.

 

ARTICOLO 43

Assunzione di lavoratori socialmente utili

La norma dispone la facoltà dei comuni con meno di 5.000 abitanti di assumere, anche in soprannumero, i soggetti collocati in attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, lettere f) e f bis)[179], nel rispetto dei limiti finanziari previsti.

In particolare, l’articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006, dispone, limitatamente agli enti non soggetti al patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli stessi enti possono procedere a nuove assunzioni nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. Per la copertura dei maggiori oneri conseguenti il successivo comma 703 stanzia 37,5 milioni di euro per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1992[180].

I comuni che assumono in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, fermo restando il vincolo finanziario esistente, appare opportuno acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri in esame al fine di verificare il rispetto del limite di spesa.

 

ARTICOLO 44, commi 1-4-bis 

Misura di sostegno per i contribuenti con basso reddito

Le norme, nel testo iniziale, prevedono l’attribuzione per l’anno 2007, ai soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero, di una somma  pari ad euro 150, a titolo di rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario. A tali soggetti è, inoltre, attribuita un’ulteriore somma di identico importo unitario per ciascun familiare a carico[181].

Per l’erogazione delle suddette somme è istituito per l’anno 2007, nello stato di previsione del MEF, un apposito fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro.

Con decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa complessivamente fissato, le categorie dei soggetti beneficiari, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, nonché le modalità di erogazione delle somme.

 

La relazione tecnica al testo iniziale nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

L’Allegato che espone gli effetti finanziari del provvedimento sui saldi di finanza pubblica assegna alle norme un effetto per l’anno 2007 di 1,9 miliardi di euro a titolo di maggior spesa corrente in riferimento al saldo netto ed al fabbisogno ed un effetto di identico importo a titolo di minori entrate tributarie in riferimento all’indebitamento netto della P.A.

 

Il Senato ha introdotto le seguenti modifiche:

·        l’importo attribuito ai soggetti con imposta netta nulla nel 2006  ed a ciascuno dei loro familiari a carico è aumentato da 150 a 300 euro

·        la misura di sostegno in questione è qualificata come detrazione fiscale;

·        ferma restando l’ulteriore detrazione attribuita ai familiari a carico di soggetti con imposta netta dovuta pari a zero nel 2006, la misura di sostegno non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti;

La norma è volta ad evitare la duplicazione della misura di sostegno in favore di soggetti a carico di altri soggetti;

·        il fondo istituito nello stato di previsione del MEF per l’anno 2007, finalizzato all’erogazione delle provvidenze in esame, è previsto con una dotazione pari a 5 miliardi di euro, anziché 1,9 miliardi, derivante anche dall’impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti.

Tale fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, con la finalità di indennizzare gli investitori rimasti vittime di frodi finanziarie. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario, in base ad apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce anche le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

A tali disposizioni non è stato ascritto alcun effetto finanziario.

Il previsto regolamento attuativo è stato  emanato con DPR n. 116 del 22 giugno 2007, pubblicato nella G.U. del 2 agosto 2007. 

·        la misura di sostegno non spetta ai soggetti, contribuenti e familiari a carico, il cui reddito complessivo nel 2006 sia superiore a 50.000 euro;

·        il decreto finalizzato ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari dovrà procedere a tale individuazione “con riferimento” e non “con particolare riferimento”, come previsto dalla norma originaria, ai titolari di reddito di lavoro e di pensione.

 

La relazione tecnica, riferita al solo emendamento volto ad escludere i soggetti che, in riferimento all’anno 2006, sono fiscalmente a carico di altri soggetti ed i soggetti il cui reddito complessivo sia superiore a 50.000 euro, afferma che tali modifiche non comportano variazioni in termini finanziari.

 

Al riguardo, in via generale, si osserva che le relazioni tecniche disponibili, riferite, rispettivamente, al testo iniziale ad alcune delle modifiche introdotte, non forniscono il numero dei soggetti beneficiari, dato alla base della quantificazione della dotazione del fondo finalizzato all’erogazione del beneficio. Tale dotazione, infatti, non può considerarsi come un limite massimo di spesa, in quanto le norme, indicando espressamente i requisiti necessari per l’attribuzione delle somme e l’ammontare unitario delle medesime, determinano in capo ai soggetti, in possesso di tali requisiti, il diritto alla percezione delle relative somme nella misura unitaria stabilita.

Il rinvio ad un successivo decreto per l’individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, non sembra poter prefigurare, in tale sede, l’introduzione di un meccanismo di selezione che consenta di limitare l’erogazione nell’ambito della spesa fissata, atteso anche il fatto che i requisiti normativamente richiesti prescindono dalla natura del reddito percepito.

Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità che si intende adottare per l’erogazione del beneficio ed, in particolare, se tali modalità siano in grado di assicurare l’integrale erogazione a tutti gli aventi diritto entro l’esercizio 2007, al fine di escludere la sussistenza di oneri per cassa nell’esercizio successivo.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, concernenti il raddoppio dell’importo della detrazione e l’integrazione a 5 miliardi di euro della dotazione del Fondo per l’anno 2007, finalizzato alla relativa erogazione, occorre sottolineare che la copertura a tal fine prevista, mediante impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti, presenta sul piano della quantificazione profili di criticità.

Infatti, la norma in questione non modifica il comma 343 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, nulla innovando, pertanto, con riguardo all’originaria destinazione di spesa cui tale fondo è finalizzato.

Si ricorda in proposito che il suddetto comma 343 stabilisce che gli indennizzi siano corrisposti di risparmiatori vittime di frodi a valere sugli ammontari che alimentano il fondo. Andrebbe chiarito se, ferma restando la destinazione originaria del Fondo, le risorse rivenienti dal Fondo stesso siano comunque sufficienti a coprire gli oneri recati dalle norme in esame. In ogni caso va considerato che le risorse in questione assumono carattere di incertezza e non appare quindi idoneo il loro utilizzo a copertura di oneri certi quali quelli previsti dalla norma in esame.

Infine, si segnala che il capitolo dello stato di previsione dell’entrata relativo al versamento delle somme rivenienti dai depositi di conto corrente e dai rapporti bancari definiti dormienti (cap. 3382), non reca alcuna appostazione nella legge di bilancio 2007.

Ciò presumibilmente in relazione ai tempi necessari per le procedure di individuazione e rilevazione dei predetti conti, le cui disposizioni attuative sono state solo di recente emanate, che sembrano rendere complessa la possibilità di prevedere versamenti su tale capitolo nell’esercizio in corso. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

In merito alle modalità di contabilizzazione degli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica, utilizzate nel prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale, sarebbe, infine, opportuno conoscere i criteri metodologici che giustifichino la qualificazione di tali effetti come minori entrate ai fini dell’indebitamento netto della P.A.

Si tratta di una questione di natura classificatoria che, tuttavia, pur non incidendo sul livello dell’indebitamento netto, rileva ai fini della misura della pressione fiscale per l’anno in corso.

 

ARTICOLO 44, comma 4-ter

Interessi per mutui finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale

Normativa vigente: L’articolo 15, comma 1-ter del TUIR stabilisce che, ai fini IRPEF, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata tale detrazione.

La norma in esame dispone che la suddetta detrazione sia ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi dall’inizio dei lavori di costruzione.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 45

Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per l’infanzia e del Fondo politiche sociali

Le norme dispongono:

·        l’integrazione, per l’anno 2007, del finanziamento previsto all’articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria 2007, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di una somma pari a 25 milioni di euro (comma 1);

·        l’integrazione per l’anno 2007 di una somma pari a 25 milioni di euro del Fondo per le politiche sociali - autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2007 (comma 2).

Si ricorda che la tabella C allegata alla legge finanziaria 2007 reca uno stanziamento del Fondo per le politiche sociali pari a 1.635 milioni di euro per il 2007, a 1.646 milioni di euro per il 2008 e a 1.379 milioni di euro per il 2009.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo, riferito al testo originario:

 

(milioni di euro)

 

Saldo Netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 (Servizi per l’infanzia)

25

 

 

25

 

 

25

 

 

Comma 2 (Fondo politiche sociali)

25

 

 

25

 

 

25

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare al riguardo essendo gli oneri limitati all’entità delle somme stanziate.

 

ARTICOLO 46

Autorizzazione per costruzione terminali di rigassificazione

Normativa vigente: l’articolo 31 del d. lgs. 152/2006[182] disciplina il regime autorizzatorio relativo all’utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia. Tale procedura di rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico  prevede la presentazione da parte del soggetto richiedente di un progetto preliminare e lo svolgimento di un istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico tramite la nomina di un responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza dei servizi. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia entro novanta giorni il consiglio comunale. Il soggetto richiedente presenta, altresì, al Ministero dell’ambiente uno studio di impatto ambientale su cui il medesimo ministero si pronuncia entro sessanta giorni.

Il comma 60, dell’articolo unico della legge n. 239/2004 detta invece la vigente disciplina relativa all’installazione di rigassificatori al di fuori di siti industriali, prevedendo l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Le norme estendono la vigente disciplina autorizzatoria speciale applicabile all’installazione di rigassificatori all’interno di aree industriali[183] anche alla costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto situati al di fuori di siti industriali. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di valutazione dell'impatto ambientale[184].

Viene previsto che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del previsto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che in tali casi l’autorizzazione venga rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e costituisce variante anche al piano regolatore portuale.

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo andrebbe confermato che l’estensione della procedura autorizzatoria speciale prevista per l’installazione di rigassificatori all’interno di aree industriali anche alle aree non industriali non determini per gli organismi pubblici coinvolti nella procedura un aggravio di costi, correlati alla particolare complessità della procedura.

 

ARTICOLO 46-bis

Disposizioni in materia di distribuzione del gas

Normativa vigente: l’articolo 14 del D. Lgs. N. 164/2000, dispone che all’attività di distribuzione del gas naturale, che è attività di servizio pubblico, sia affidata esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio.

Il successivo articolo 15, comma 5, stabiliva un regime transitorio  - prorogato, da ultimo, con l’articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51 – con scadenza 31 dicembre 2007, automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si fosse verificata almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.

Le norme[185] dispongono che i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali[186] individuino, entro tre mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge in esame, i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas[187],  tenendo conto delle condizioni economiche offerte in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio e dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti (comma 1).

Viene previsto, altresì, che i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinino misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione (comma 2).

Al fine di incentivare tali operazioni di aggregazione, le norme incrementano di due anni i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 per il periodo transitorio, disciplinato dall’articolo 15 sopra richiamato, degli affidamenti e delle concessioni relativi all’attività di distribuzione di gas naturale, in attesa dell’entrata in vigore delle norme per l’affidamento tramite gara (comma 3).

Viene inoltre prevista la facoltà per i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni.

Si ricorda che tale delibera reca la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato[188]. In particolare l’articolo 4 definiscei una formula per ricavare il vincolo sui ricavi di distribuzione per ciascuna località costituente l’ambito tariffario, come somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione (determinati in funzione del numero di utenti e dei chilometri di rete) e di capitale relativi all’attività di distribuzione. I ricavi annui complessivi, derivanti dall’attività di distribuzione del gas ai clienti del mercato vincolato nell’ambito tariffario, non possono superare il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione come definito dall’articolo 4.

Si dispone inoltre che le risorse aggiuntive siano destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti (comma 4).

 

La relazione tecnica[189] riferisce che le finalità delle norme consistono sia nell’individuare i criteri di gara e di valutazione dell’offerta di affidamento del servizio di distribuzione del gas – per i quali si tiene conto non solo, come in passato, delle condizioni economiche offerte, ma anche della qualità del servizio, di eventuali sconti sulle tariffe, degli investimenti e lo sviluppo delle reti – che nell’incentivare l’aggregazione territoriale delle concessioni esistenti[190] - al fine di aumentare l’efficienza del settore o incentivare nuovi investimenti da parte delle imprese.

Viene confermato che le norme recano previsioni di carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare necessaria una conferma che le misure per l’incentivazione delle operazioni di aggregazione previste dal comma 2 non presentino carattere economico, al fine di escludere eventuali effetti onerosi della disposizione.

Per quanto riguarda l’ulteriore rinvio del regime di affidamento tramite gara previsto dall’articolo 14 – premessa la necessità di una verifica della compatibilità con la normativa europea - andrebbe valutato se per effetto delle ripetute proroghe possano determinarsi condizioni di minor vantaggio per quanto attiene alle condizioni economiche relative all’affidamento dei servizi in esame per i soggetti pubblici interessati.

Con riferimento, invece, alla proroga di due anni del periodo transitorio di cui al comma 3, appaiono necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che dalla disposizione derivino riflessi finanziari negativi a carico dei bilanci degli enti locali che abbiano eventualmente già provveduto ad attivare gare per l’affidamento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 164/2000.

Per quanto riguarda, inoltre, la facoltà di incrementare il canone delle concessioni di distribuzione per i comuni interessati dalla proroga di cui al comma 3, andrebbe chiarito se la necessità di adeguamento dei canoni derivi dall’entità non più congrua degli stessi per effetto delle diverse proroghe autorizzate. In tal caso, infatti, la prioritaria destinazione di tali risorse aggiuntive a meccanismi di tutela a favore delle fasce deboli di utenti potrebbe non garantire l’adeguamento dei canoni ritenuto necessario a fronte delle concessioni in essere.

 

ARTICOLO 46-quater

Recupero di aiuti di Stato e utilizzo del fondo vittime del mare

La norma, al comma 1 (identico all’articolo 28, co. 1 del ddl finanziaria 2008 non oggetto di stralcio),fissa in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati, il recupero degli aiuti al settore della pesca e di sgravi contributivi per imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia - erogati ai sensi diverse disposizioni normative - dichiarati incompatibili con il mercato comune.

 Il comma 2 (identico all’articolo 28, co. 2 del ddl finanziaria 2008, oggetto di stralcio) autorizza, nei limiti della somma di 500.000 euro, a liquidare, a carico del fondo per le vittime del mare le richieste di indennizzo per gli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa relativa ad interventi urgenti nel settore avicolo previsti dal DL 202/2005[191].

 

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo del disegno di legge finanziaria (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ):

milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI Comma 1

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

MINORI SPESE CORRENTI Comma 1

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

MAGGIORI ENTRATE Comma 2

 

16,9

17,4

17,8

 

16,9

17,4

17,8

 

16,9

17,4

17,8

 

 

La relazione tecnica stima, in relazione al comma 1, in 152 milioni i fondi erogati da recuperare e fornisce la seguente tabella relativa agli importi per il prossimo quadriennio, tenendo conto degli interessi già maturati e di quelli futuri:

(milioni di euro)

2008

2009

2010

2011

16,9

17,4

17,8

18,3

 

Per il  comma 2 la RT si limita a descrivere la norma.

La relazione illustrativa afferma che gli oneri riferiti a tale comma sono stati calcolati sulla base dei decessi accertati.

 

Al riguardo, in ordine al comma 1, non si dispone degli elementi sottostanti la quantificazione, idonei a verificare le stime di maggiori entrate fornite dalla RT. Appare quindi necessario acquisire tali dati. Si osserva in proposito che, alla luce del periodo trascorso dall’erogazione degli aiuti, pari ad almeno 10 anni, potrebbero insorgere difficoltà nel recupero di tali somme nel caso di imprese non più operanti. Andrebbe chiarito se tali elementi siano stati considerati ai fini delle stime delle somme recuperabili.

In merito al comma 2, nel rilevare che l’esercizio cui va imputato l’onere si evince soltanto dalla formulazione della norma di copertura, in merito ai profili di quantificazione si osserva che, pur essendo l’onere configurato come limite di spesa, al fine di valutare la congruità dello stanziamento sarebbero utili elementi relativi al numero delle richieste pervenute e alla presumibile entità dei relativi indennizzi, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto.

Infine, in ordine alla copertura sarebbero necessari chiarimenti circa la disponibilità della somma individuata.

 

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

 

ARTICOLO 5, comma 5-ter  -  ARTICOLO 26 comma 1-bis  -  ARTICOLO 31 comma 3-ter  -  ARTICOLO 31 comma 3-quinquies (inseriti dal Senato)

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla natura delle spese autorizzate. Si ricorda che la copertura originariamente prevista dai singoli emendamenti approvati dal Senato disponeva l’utilizzo di risorse di conto capitale quali quelle stanziate dall’articolo 18, comma 2 (partecipazione a banche e fondi), 31, comma 1 (contributo per l’istituto Gaslini di Genova), e 36, comma 2 (celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia).

Si evidenzia, peraltro, che la copertura finanziaria prevista dall’articolo 47 utilizza per gran parte risorse di parte corrente, in modo da assicurare che l’utilizzo di una quota parte del Fondo per le aree sottoutilizzate sia destinato esclusivamente alla copertura degli oneri di conto capitale.

 

ARTICOLO 5-bis, comma 2 (inserito dal Senato)

Copertura finanziaria

La norma dispone che l’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), n. 4, dell’articolo 48 della legge n. 326 del 2003, che rappresenta per l’AIFA un’entrata certa con carattere di continuità.

Si ricorda che l’articolo 48, comma 18 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, dispone che le Aziende farmaceutiche versino, su apposito fondo istituito presso l’Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate dalle spese per il personale addetto. Ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, le risorse del fondo sono destinate dall’Agenzia per specifiche finalità, tra le quali, ai sensi della lettera b), numero 4) ad attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

 

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine al profilo temporale degli oneri recati dal comma 1 dell’articolo in esame posto che la norma non reca tale indicazione.

Con riferimento alle risorse utilizzate a fini di copertura, appare opportuno acquisire dal Governo elementi quantitativi in ordine alle risorse che attualmente affluiscono nel fondo di cui all’articolo 48, comma 18, del decreto-legge n. 269 del 2003, e di quelle che presumibilmente affluiranno negli anni successivi, al fine di verificare se  il predetto fondo reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri previsti dalla norma in esame.

Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se le risorse del predetto fondo possano essere destinate alle finalità di cui alla presente norma senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno all’articolo 47 indicare esplicitamente che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 8, comma 7

La norma prevede l’istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dell’area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina.

 

Al riguardo,si segnala l’opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata in casi analoghi, all’esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8, commi 8 e 9

La norma, al comma 8, dispone la riduzione, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 13, del 2006, come sostituito dall’articolo 1, comma 1046, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 9 dispone la riduzione, per un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 311 del 2004.

Si ricorda che l’articolo 4 della legge n. 13 del 2006, come sostituito dall’articolo 1, comma 1046, della legge n. 296 del 2006, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per favorire la demolizione delle unità  navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale non più conformi agli standard in materia di sicurezza. Le relative risorse sono iscritte per l’anno 2007 nel capitolo 7613 – u.p.b. 3.2.3.5 – dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

L’articolo 1, comma 245, della legge n. 311 del 2004, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Le relative risorse sono iscritte per l’anno 2007, nel capitolo 1481 – u.p.b. 2.1.2.7 – dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo, da un lato, confermi l’effettiva disponibilità delle risorse di cui si dispone la riduzione e, dall’altro, chiarisca se la riduzione delle risorse indicate possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 11, comma 1

La norma dispone l’attribuzione, fino all’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei province e comuni, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate, effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

L’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha disposto che a decorrere dall’anno 1994 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l’assegnazione di un fondo ordinario, di un fondo consolidato e di un fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

In particolare, il fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, di cui alla lettera a) del predetto comma 1, è iscritto nel capitolo 1316 – u.p.b. 2.1.2.6 – dello stato di previsione del Ministero dell’interno con uno stanziamento iniziale di competenza per l’anno 2007 di 6.785.685.247 euro. Il disegno di legge di assestamento per il 2007 ha proposto una variazione in aumento dello stanziamento iniziale di competenza per un importo pari 41.035.000 euro, per consentire il trasferimento di risorse a favore dei bilanci degli enti locali per rimborso di IVA sui servizi esternalizzati e per maggiori oneri derivanti da contratti per servizio di pubblico trasporto.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla sussistenza, nell’ambito del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, delle necessarie risorse per far fronte agli interventi previsti dalla disposizione in esame senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Si osserva infine che, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica modalità di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47 che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 13-bis, comma 1 (inserito dal Senato)

La norma dispone, ai fini del funzionamento di base del Centro di ricerca del CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, l’istituzione di un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, secondo le indicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47 che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

Si osserva inoltre che l’accantonamento del fondo speciale utilizzato reca la necessaria disponibilità.

 

ARTICOLO 18, alinea comma 1

Autorizzazione di spesa impegni internazionali

Al riguardo, si segnala che l’alinea del comma 1 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per impegni internazionali, mentre, in seguito alle modifiche apportate dal Senato al comma 1, l’importo complessivo dell’autorizzazione di spesa per impegni internazionali di cui all’alinea del comma 1 risulta  pari a 499 milioni di euro. Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca quali siano gli effetti finanziari da attribuire a tale comma e, in particolare, se questi ammontino a 500 milioni di euro come previsto esplicitamente dalla norma o a 499 milioni di euro come desumibile dalla somma degli importi previsti dalle lettere da a) a e-bis).

 

ARTICOLO 21-bis (inserito dal Senato)

Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame utilizza risorse non impegnate, relative al programma straordinario di edilizia pubblica per dipendenti delle amministrazioni dello Stato, per finanziare proposte di intervento comprese nel programma “Contratti di quartiere II”. A tal fine, il comma 3 disciplina una procedura di versamento all’entrata delle risorse depositate su conti correnti di tesoreria al fine della loro riassegnazione ad un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Occorre al riguardo che il Governo chiarisca se l’utilizzo delle risorse sopra indicate, mediante la procedura di cui all’articolo 3, non si configuri in sostanza come una copertura finanziaria a valere su stanziamenti di bilancio e precisi se le risorse in questione avrebbero  o meno dato luogo, a conclusione dell’esercizio, ad economie di spesa.

Si segnala altresì l’opportunità di un chiarimento in ordine alla portata dell’espressione per cui la riassegnazione alla spesa delle somme versate all’entrata deve aver luogo “nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto”.

 

ARTICOLO 25, comma 2-bis (inserito dal Senato)

Al riguardo, si segnala l’opportunità di un chiarimento del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 2-bis. In particolare, dovrebbe essere confermato se l’importo dell’autorizzazione di spesa per la protezione civile, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria per il 2007, già includa le somme relative al fondo regionale di protezione civile, ovvero se tali somme devono considerarsi uno stanziamento aggiuntivo. Dal momento che il comma in esame fa riferimento all’anno 2008, dovrebbero essere inoltre precisati gli effetti sulla disposizione di una eventuale rideterminazione, nell’ambito della tabella C della legge finanziaria per il 2008, dell’autorizzazione di spesa relativa al servizio della protezione civile.

 

ARTICOLO 26, comma 4-septies (inserito dal Senato)

Al riguardo, occorre che il Governo chiarisca se l’utilizzo degli importi previsti dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in conformità alle previsioni di cui al comma in esame, non si traduca nella possibilità di utilizzare anche nell’esercizio 2008 somme che, altrimenti, avrebbero dato luogo, a conclusione dell’esercizio 2007, ad economie di spesa.

 

ARTICOLO 27, comma 2

Al riguardo, si segnala l’opportunità di valutare una riformulazione della clausola di copertura di cui al comma 2, in modo da precisare che essa si riferisce, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, soltanto ad una quota dell’onere derivante dall’articolo in esame.

Inoltre, appare opportuno indicare esplicitamente al successivo articolo 47 che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla parte della disposizione in esame coperta ai sensi del predetto articolo 27, comma 2.

 

ARTICOLO 28, comma 3

La norma prevede, fra l’altro, l’assegnazione all’Istituto per il credito sportivo di una somma pari a 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 1291, della legge n. 296 del 2007.

L’articolo 1, comma 1291, della legge n. 296 del 2006 ha disposto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, con una dotazione di 33 milioni di euro per l’anno 2007.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo, da un lato, confermi l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per gli interventi sportivi di rilevanza internazionale e, dall’altro lato, chiarisca se la riduzione delle risorse indicate possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Dal punto di vista formale si rileva che la norma non indica l’anno nel quale si provvede all’assegnazione delle risorse all’Istituto per il credito sportivo.

Si osserva infine che, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno all’articolo 47 indicare esplicitamente che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 28, comma 4-ter (inserito dal Senato)

La norma dispone che all’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

L’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 dispone l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo per le politiche giovanili, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro  a decorrere dall’anno 2007. L’articolo 1, comma 1290, della legge n. 296 del 2006, ha integrato le risorse del citato Fondo per un importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le politiche giovanili.

Il Governo dovrebbe inoltre chiarire se il loro utilizzo per le finalità di cui al presente comma possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine in considerazione del fatto che la disposizione di cui al comma 4-ter reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47 che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 28, comma 4-quinquies (inserito dal Senato)

La norma dispone l’integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per un importo di 12 milioni di euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il  triennio 2007-2009.

L’articolo 1, comma 282, della legge n. 311 del 2004 stabilisce che per il quadriennio 2005-2008 le risorse in favore del CONI sono determinate  in 450 milioni di euro annui.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità.

Dal punto di vista formale, si rileva che la clausola di copertura andrebbe integrata con l’indicazione dell’esercizio finanziario 2007.

Si osserva infine che, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 30, comma 4-bis (inserito dal Senato)

La norma prevede che i compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, non producono effetti a carico della finanza pubblica.

 

 

Al riguardo,si segnala l’opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata in casi analoghi, all’esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 31, comma 3-quater (inserito dal Senato)

La norma prevede la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2007 a favore dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), da ripartire, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il  triennio 2007-2009.

 

Al riguardo,in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

Si osserva, inoltre, che l’accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 33, comma 2-bis (inserito dal Senato)

La norma prevede che all’onere derivante dal comma 1 del presente articolo,  si provvede, quanto a 56 milioni di euro, mediante incremento, fino a concorrenza del predetto importo, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge n. 76 del 1985, per il calcolo dell’imposta dei tabacchi lavorati, da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo, si rileva che la presente clausola di copertura fa riferimento unicamente all’incremento da 94 a 150 milioni di euro per l’anno 2007 dell’autorizzazione di spesa, di cui al comma 1 del presente articolo, disposto con l’approvazione di uno specifico emendamento al Senato, autorizzazione che nel suo importo originario trovava copertura nell’ambito della clausola di copertura generale di cui all’articolo 47.

A tale proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità di precisare che all’onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto a 94 milioni di euro ai sensi dell’articolo 47.

 

ARTICOLO 35, comma 1-bis (inserito dal Senato)

La norma pone l’onere derivante dall’articolo 35, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il  triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo valuti una riformulazione della norma di copertura, in modo da precisare che essa si riferisce soltanto ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro, determinati dalla modifica del comma 1 introdotta dal Senato.

Si osserva inoltre che l’accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, si rileva che la clausola di copertura andrebbe integrata con l’indicazione dell’esercizio finanziario 2007.

 

ARTICOLO 39-ter, comma 4 (inserito dal Senato)

La norma pone l’onere derivante dai commi 2 e 3 dell’articolo 39-ter, pari a euro 200 mila per l’anno 2007, e a euro 28.300.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede, per l’anno 2007, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il  triennio 2007-2009 e, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

Al riguardo, con riferimento alla copertura degli oneri relativi all’anno 2007, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità.

Si rileva inoltre l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della copertura a decorrere dall’anno 2008, prevista a valere sulle maggiori entrate.

Infine, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47 che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 40, comma 5

La norma prevede che alcune funzioni già esercitate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possono assegnate, senza oneri  a carico della finanza pubblica, ad altre agenzie fiscali.

 

Al riguardo,si segnala l’opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata in casi analoghi, all’esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 42,  comma 2

La norma dispone che all’onere derivante dall’autorizzazione all’Agea ad attivare le misure nazionali a supporto della riforma comune del Mercato dell’ortofrutta, nei limiti di 10 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006

L’articolo 1, comma 289, della legge n. 296 del  2006, ha disposto la concessione di un credito d’imposta, nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle imprese agricole e agroalimentari per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse.

Inoltre, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno all’articolo 47 indicare esplicitamente che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 42,  comma 2-bis (inserito dal Senato)

La norma prevede che all’incremento della dotazione del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102 del 1994 di 30 milioni di euro per l’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le crisi del mercato agricolo istituito dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2006.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se si sia effettivamente provveduto all’istituzione del Fondo per le crisi del mercato agricolo e quale sia la sua attuale allocazione in bilancio. Ciò premesso, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47 che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

 

ARTICOLO 44, comma 3

La norma prevede al finanziamento della dotazione del fondo destinato all’erogazione delle somme per i soggetti incapienti, pari a 5.000 milioni di euro per il 2007 si provveda anche mediante l’impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti.

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dai cosiddetti conti correnti dormienti, è necessario, innanzitutto, che il Governo chiarisca se tale copertura finanziaria possa ritenersi adeguata. Si rileva, infatti, che nello specifico capitolo d’entrata (n. 3382) al quale sono destinate le somme dei conti dormienti non risultano, come emerge dal disegno di legge di assestamento, ancora iscritte risorse. Ciò può dipendere, tra l’altro, anche dal fatto che solo di recente è stato adottato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 22 giungo 2007 che reca le modalità di attuazione del comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006.

Dal momento che la disposizione di copertura non è formulata come una modifica della legislazione vigente che determini nuove o maggiori entrate, occorre pertanto valutare l’adeguatezza della copertura con riferimento, da un lato, alle disponibilità effettivamente esistenti, dall’altro alla compatibilità con le destinazioni delle medesime risorse già previste per legge.

Si ricorda, in proposito, che per l’articolo 1, comma 345, della legge finanziaria per il 2006, ha già destinato le entrate derivanti dai depositi sui conti dormienti al finanziamento del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Un ulteriore utilizzo, sia pure soltanto eventuale, delle medesime somme è stato previsto dall’articolo 1, comma 417, della legge finanziaria per il 2007, che ha disposto l’istituzione di un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici",il quale può essere alimentato dal risparmio di interessi derivante dal versamento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di una quota fino al 20 per cento delle somme giacenti sui conti dormienti.

La formulazione della copertura ridetermina in 5.000 milioni di euro la dotazione del Fondo per gli incapienti e  fa riferimento, in modo non chiaro, all’utilizzo a fini di copertura “anche del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti”. E’ presumibile che tale utilizzo si riferisca alla quota dell’onere che eccede l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto legge presentato dal Governo (1.900 milioni di euro) che era coperta con le risorse di cui all’articolo 47. Occorre in ogni caso che il Governo confermi la possibilità di reperire risorse sufficienti per far fronte agli oneri, di notevole consistenza, derivanti dalla disposizione in esame, nel testo approvato dal Senato.

 

ARTICOLO 46-quater,  comma 2 (inserito dal Senato)

La norma prevede che a carico del fondo di cui all’articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 2 del 2006, destinato all’assistenza per le famiglie dei pescatori, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, nel limite di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge n. 202 del 2005, relativa al finanziamento della sospensione dei versamenti contributivi e previdenziali a favore degli allevatori avicoli e delle imprese di macellazione.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario. In particolare:

- non viene specificata l’annualità alla quale deve essere imputata l’autorizzazione di spesa (un chiarimento in proposito risulta in particolare necessario in quanto la copertura è disposta per il solo anno 2008);

- la copertura finanziaria della disposizione non appare ben coordinata con la relativa autorizzazione di spesa. Si rileva infatti che la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 202 del 2005 dovrebbe essere destinata all’incremento del fondo di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 2 del 2006.

Appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine ad una riformulazione del comma in esame nel senso indicato.

Occorre inoltre verificare l’effettiva disponibilità delle risorse da destinare alla copertura finanziaria del comma in esame, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, in considerazione del fatto che la disposizione reca una specifica clausola di copertura, appare opportuno indicare esplicitamente all’articolo 47 che la norma di copertura finanziaria recata da tale articolo non si riferisce alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 47

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.351 milioni di euro per l’anno 2007, 8,42 milioni di euro per l’anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:

a) Per l’anno 2007 , quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all’articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione di spesa di cui all’articolo 1 del decreto legge n.3 del 1989, convertito dalla legge n.84 del 1989, inclusa quanto a 1.300 milioni di euro nel provvedimento previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge n. 468 del 1978, quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002; quanto a 5 milioni di euro mediante utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) Per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002;

b-bis) Quanto a euro 5 milioni per l’anno 2007, euro 3,02 milioni di euro per l’anno 2008 e a euro 3,6 milioni a decorrere dall’anno 2009,mediante utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando per l’anno 2007 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e per gli anni 2008 e 2009 l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

 

Al riguardo, si segnala che la norma utilizza a copertura risorse derivanti sia da maggiori entrate che da riduzioni di autorizzazioni di spesa oltre che le risorse del fondo speciale di parte corrente.

Con riferimento all’utilizzo di maggiori entrate si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 1.

In ordine alle riduzioni di autorizzazioni di spesa, si rileva che si tratta delle risorse relative al concorso dell’Italia al finanziamento del bilancio delle Comunità europee (art. 1 del decreto legge n. 84 del 1989) e al Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002).

Per quanto concerne il finanziamento del bilancio dell’UE, si rileva, in primo luogo, che l’utilizzo di tali risorse non sembra potersi configurare alla stregua di una vera e propria riduzione di autorizzazione di spesa, come previsto ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 468 del 1978.

Si rammenta, infatti, che con un emendamento approvato dal Senato,  durante l’esame in prima lettura del disegno di legge di assestamento, attualmente in corso d’esame presso la Camera, si è prevista la riduzione delle risorse iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.8 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante risorse proprie dell’Unione europea. Tale riduzione, come indicato nella relazione illustrativa all’emendamento e come emerso nel dibattito presso la Commissione bilancio del Senato, si è determinata a seguito alla ridefinizione delle quote richieste dalla Commissione UE quale contributo al bilancio comunitario per il 2007.

La copertura prevista, quindi, non si configura come una vera e propria riduzione di autorizzazione di spesa bensì come un utilizzo di risorse resesi disponibili per effetto di una riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio.

In secondo luogo, si osserva che il medesimo stanziamento destinato a finanziare il contributo italiano al bilancio comunitario è stato ulteriormente ridotto per un importo di 20 milioni di euro, a seguito dell’approvazione dell’emendamento che ha introdotto l’articolo 39-quinquies (Determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per  i residenti a Campione d’Italia) durante l’esame in prima lettura presso il Senato. Anche in questo caso l’utilizzo delle suddette risorse non sembra configurarsi alla stregua di una riduzione di autorizzazione di spesa, bensì come utilizzo di risorse di bilancio. A tale proposito, infatti, appare opportuno ricordare che l’articolo 1 del decreto legge n. 84 del 1989, non reca alcuna esplicita autorizzazione di spesa, limitandosi a prevedere la ratifica del Trattato di adesione all’Unione europea.

In forza dell’adesione dell’Italia all’Unione europea sono state iscritte in bilancio, nel capitolo 2157 del Ministero dell’economia e delle finanze, le risorse necessarie a garantire il finanziamento del contributo italiano.

Data la particolare natura della voce di spesa interessata e la problematicità di individuare, prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, se il contributo per il finanziamento del bilancio dell’Unione europea potrà essere, ulteriormente, rideterminato al ribasso, appare necessario che il Governo chiarisca se l’utilizzo per un importo di 20 milioni di euro delle suddette risorse possa determinare la violazione di obblighi assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione europea, ovvero possa tradursi in un ricorso al Fondo spese obbligatorie e d’ordine (si ricorda, infatti, che il capitolo 2157 è tra quelli per i quali è previsto, in caso di sopravvenute esigenze, il prelievo dal Fondo spese obbligatorie e d’ordine). In tale ipotesi, l’onere recato dall’articolo 39-quinquies risulterebbe, in definitiva, coperto a valere sul suddetto Fondo.

Con riferimento all’utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo di conto capitale n. 8425 del Ministero dello sviluppo economico.

Per il 2007, non emergono problemi di dequalificazione della spesa, dal momento che il suddetto Fondo, è utilizzato a copertura per un importo di 1.100 milioni di euro, a fronte di oneri di conto capitale che, già nel testo del decreto-legge presentato dal Governo, ammontavano a 3.847,5 milioni di euro. Gli oneri di parte corrente relativi all’anno 2007 trovano, quindi, copertura per intero con risorse della medesima natura.

Per quanto concerne, invece, il 2008 e il 2009, gli oneri che si riferiscono a tali anni sono quelli derivanti dall’articolo 28, comma 3, che prevede la soppressione dello SPORTASS e il trasferimento del relativo personale; si tratta, pertanto, di oneri di parte corrente. L’individuazione della copertura finanziaria sul FAS, sembra determinare una dequalificazione della spesa. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si segnala, altresì, che a fronte di oneri di carattere permanente, come risulta anche dalla formulazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’alinea del comma 1, le risorse utilizzate a copertura dalla lettera b), si riferiscono esclusivamente agli anni 2008 e 2009.

Sotto il profilo formale, si segnala, inoltre, l’opportunità di integrare la riduzione d’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ricordando che la stessa è stata rideterminata dalla tabella D allegata alla legge finanziaria per il 2007.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse del fondo speciale, si osserva che gli accantonamenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’università e della ricerca recano le necessarie disponibilità.

In ordine alla previsione dell’utilizzo delle risorse relative all’accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero degli affari esteri, si ricorda che ai sensi della vigente disciplina contabile (art. 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978) gli accantonamenti preordinati agli adempimenti di obblighi internazionali dell’Italia non possono essere destinati ad altre finalità.

Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo in difformità del suddetto accantonamento possa pregiudicare l’adempimento degli obblighi già assunti. Qualora il Governo confermi la possibilità di utilizzare l’accantonamento del ministero degli affari esteri, si rileva che questo reca le necessarie disponibilità.

Dal punto di vista formale, si rileva che al comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’università e della ricerca è previsto limitatamente agli anni 2008 e 2009 a fronte di oneri aventi carattere permanente.

Sempre dal punto di vista formale, appare opportuno escludere espressamente le disposizioni del decreto legge per le quali è prevista una specifica copertura finanziaria. Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli: 5-bis, comma 2; 11, comma 1; 13-bis, comma 1; 26, comma 4-novies; 27, comma 2 (per la parte non coperta ai sensi del medesimo articolo 27, comma 2); 28, commi 3, 4-ter e 4 quinquies; 31, comma 3-quater; 33, comma 2-bis, per la quota di oneri pari a 56 milioni di euro; 35, comma 1-bis, per la quota di oneri pari a 5 milioni di euro; 39-ter, comma 4; 42, commi 2 e 2-bis; 44, comma 3, per una quota di oneri pari a 3.100 milioni di euro; 46-quater, comma 2.



[1] Ora legge n. 127 del 2007.

[2] Istituito, a decorrere dal 2003, ai sensi dell’articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

[3] Gli effetti, peraltro trascurabili, prodotti dal provvedimento negli anni successivi, sono infatti coperti a valere su riduzioni di spesa.

 

[4] Quest’ultima circostanza costituisce un ulteriore argomento che porterebbe ad escludere la possibilità di modulare l’impegno finanziario in questione sulla base di mere variazioni di “autorizzazioni di spesa”, che, nell’ordinamento contabile nazionale si configurano come “limiti massimi di spesa. Si veda in tal senso l’art. 11-ter, comma 1, della legge n. 468/1978, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 194/2002 (legge n. 246/2002).

[5] A copertura di un emendamento riguardante il trattamento fiscale dei redditi dei residenti nel comune di Campione d’Italia.

[6] Articolo 1, commi 755-766.

[7] Pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 5 mld per il 2007, 4,55 mld nel 2008 e 4 mld nel 2009.

[8] Articolo 1, comma 759, della legge n. 296/2006.

[9] La relazione tecnica a tale provvedimento sottolineava al riguardo che le procedure per l’accertamento delle disponibilità del Fondo, non ne avrebbero consentito lo sblocco prima del mese di ottobre.

[10] L’estinzione delle anticipazioni era prevista a valere sulle somme stanziate sui capitoli di bilancio interessati, in esito alla citata procedura di accertamento trimestrale delle entrate.

[11] Pari a 3.500 mln.

[12] Intesa dell’8 agosto 2001, Intesa del 23 marzo 2005 e Patto per la salute del settembre 2006.

[13] Lo stanziamento è stato ripartito tra le regioni con decreto dei Ministri dell’Economia e della Salute sulla base dell’intesa siglata nella Conferenza del 29 marzo 2007 .

[14] Articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

[15] Emendamento del Governo 4.900 (testo 2) presentato durante l’esame in Commissione.

[16] v. relazione tecnica agli emendamenti presentati dal Governo durante l’esame in Commissione Bilancio al Senato, in data 16 ottobre 2007.

[17] Articolo 5 del decreto-legge n. 341/2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001).

[18] Articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006.

[19] Articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003).

[20] La somma di tali due fondi e dei budget assegnati alle aziende produttrici è pari al tetto di spesa a livello nazionale.

[21] In particolare, la norma prevede la verifica da parte dell’AIFA, sulla base del monitoraggio mensile,  al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno dell’eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa nonché le modalità dell’immediato ripiano proporzionato alla fase dell’accertamento (comma 2, lettere d ed e). Se lo sfondamento è accertato al 31 maggio, si dà luogo al ripiano della maggiore spesa accertata nei primi cinque mesi dell’anno. Invece, se lo sfondamento è accertato al 30 settembre, si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato  del periodo 1° giugno-31 dicembre salvo conguaglio determinato sulla base della successiva rilevazione del 31 dicembre (comma 2.lettere d ed e).

[22] La norma precisa che si tiene conto dell’incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva.

[23] Cfr. il precedente comma 2.

[24] Articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006.

[25] La norma dispone, infine, che la mancata integrale corresponsione alle regioni di quanto dovuto nei termini previsti comporta le riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l’importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

[26] Cfr. L’Accordo del 24 maggio 2004 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni.

[27] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[28] Si ricorda che, nel corso dell’iter al Senato, il Governo, intervenuto in merito alla norma in esame, ha espresso parere favorevole  (seduta del 24 ottobre 2007).

[29] Il Senato ha specificato in proposito che le somme destinate a Milano saranno utilizzate secondo le procedure di cui all’art. 163 e seg. del D.Lgs. 163/2006 (cfr. gli identici emendamenti 7.16 e 7.900 approvati in Commissione, che modificano il comma 3 dell’articolo in esame).

[30] Cfr. in particolare l’art. 1, comma 979, secondo periodo della L. 296/2006.

[31] l’art. 1, comma 247, secondo periodo, della L. 266/2005, introdotto dall’art. 16, comma 2, del DL 223/2006.

[32] La relazione tecnica relativa ad una delle modifiche apportate al Senato (cfr. nota a pié di pagina riferita al comma 3 della disposizione in esame) ne sottolinea il carattere meramente procedurale.

[33]Si tratta di interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e  per migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina. Le risorse autorizzate sono da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

[34] In tal senso è intervenuta una modifica presso il Senato introdotta con l’emendamento 8.900 a cui è annessa una relazione tecnica.

[35] Recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

[36] Tale preposizione è in deroga agli artt. 16 e 17 cod. nav. e all’art. 14, comma 1-ter, Legge 24 gennaio 1994, n. 84. Tali articoli individuano le rispettive competenze di autorità portuali, autorità marittima e aziende speciali della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

[37] Queste ultime misure sono state introdotte con l’emendamento 8.800 testo 2.

[38] Emendamento 8.900.

[39] Stipulati ai sensi dell’art. 52 della legge n. 388/2000.

[40] Emendamento 9.2.

[41] C.d. “collegato infrastrutture”.

[42] Di durata non inferiore a cinque anni e da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali.

[43] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[44] C.d. “Collegato infrastrutture”.

[45] “Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67”.

[46] “Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.”

[47] Nel testo predisposto dal Governo, al quale è riferita la relazione tecnica, la riduzione ammontava al 7 per cento.

[48] Il secondo periodo del comma 1 è stato inserito a seguito dell’approvazione di un emendamento e relativo subemendamento nel corso dell’esame presso il Senato.

[49] Tale articolazione dell’importo della compensazione è frutto dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame al Senato.

[50] L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 353/2003 dispone l’esclusione dall’applicazione  delle tariffe agevolate di quotidiani e periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua.

[51] “Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria”.

[52] L’articolo è stato inserito a seguito dell’approvazione dell’emendamento 10.0.700 nel corso dell’esame in sede referente al Senato

[53] In seguito all’approvazione di un subemendamento è stata inserita la disposizione che prevede, in via di interpretazione autentica, che per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter si deve tener conto unicamente dei criteri previsti dall’articolo in esame.

[54] Di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/1992.

[55] In tal caso l’effetto della norma in esame si configurerebbe come una rinuncia ai risparmi che sarebbero emersi in sede di consuntivo.

[56] Pari a 6.785,7 mln.

[57] Per un importo complessivo pari a 6.971,8 mln.

[58] L’articolo è stato inserito a seguito dell’approvazione dell’emendamento 13.0.700 nel corso dell’esame presso il Senato.

[59] Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.

[60] Come prescritto dalla medesima legge n. 7/1979, a fronte della contestazione di contributi dovuti all’ENPALS.

[61] Articolo 3 del D.L. n. 138/2002 (legge n. 178/2002).

[62] Trasmessa in data 16 ottobre 2007.

[63] Articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.

[64] Va evidenziato, peraltro, che la relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria (AS. 1817) prevede che al settore statale contrattualizzato sia assegnata la somma di 550 milioni in luogo dei 500 previsti dalla relazione tecnica in esame.

[65] Si tratta degli emendamenti 16.10 e 16.11, che riportano norme analoghe a quelle contenute, rispettivamente, all’articolo 10, comma 1, lettera c) e articolo 10, comma 1, lettera e) del disegno di legge c. 1825 nuovo testo sopra citato.

[66] Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

[67] L. 3 gennaio 1981, n. 7, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo. L. 26-2-1987 n. 49, nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

[68] Nel testo originario dell’A.S. 1819, era prevista una spesa di 225 milioni di euro.

[69] L. 19 luglio 2004, n. 196, ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

[70] Nel testo originario dell’A.S. 1819, era prevista una spesa di 5 milioni di euro.

[71] L’autorizzazione originaria prevista dall’A.S. 1819 era di 410 milioni di euro.

[72] Emendamento 20.850 del Relatore approvato in Aula al Senato il 25/10/2007.

[73] Cfr. l’art. 1, comma 354 della L. n. 311/2004.

[74] La spesa per investimento risulterebbe infatti sprovvista di compensazione idonea.

[75] Indicate nella citata legge 9/2007.

[76] A favore di coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni.

[77]Di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

[78] Il testo originario prevedeva la formulazione “non assegnati”.

[79] Di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A compensazione di tale intervento, l’emendamento introduttivo della disposizione (21.900, testo 2, approvato dalla Commissione) ha ridotto da 150 a 100 mln lo stanziamento previsto all’art. 41 del provvedimento in esame, finalizzato alla creazione di un’apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, finalizzata all’incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di ediliza abitativa.

[80] Cfr. la scheda del presente dossier riferita al citato articolo 21-bis.

[81] In base a tale criterio, in ciascuna Regione dovranno essere localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 2,  pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture  del 17 marzo 2003 (commi 2 e 3).

[82] Tale ultima finalità è stata introdotta dal Senato.

[83] Cfr. l’emendamento 21.900 (testo 2).

[84] Tale affermazione era riferita ad una versione precedente dell’emendamento (21.900) che reperiva le risorse necessarie a valere sugli stanziamenti disposti dal presente articolo.

[85] Si segnala in proposito che, ad una prima ricognizione, non sembra che tali risorse siano reperite nell’ambito del DDL finanziaria per il 2008.

[86] Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 152/1991.

[87] Di cui all’art. 1, comma 1008 della L. 296/2006.

[88] Di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139.

[89] Vedi art. 1, co. 46, legge 266/2005 (finanziaria 2006) i cui effetti sono stati sospesi dall’art. 4 del D.L. 81/2007 limitatamente all’esercizio 2007

[90] Il riparto delle somme sarà effettuato sulla base della massa passiva netta accertata, sulla base della popolazione residente al 31/12/2006.

[91] Cfr. il comma 4 della norma in esame.

[92] Di cui all’ordinanza di prot. civile n. 3610 del 30 agosto 2007.

[93] Di cui all’art. 138 della L.. n. 388/2000.

[94] Cfr. in particolare l’art. 19-sexies.

[95] La delibera n. 35 del 2005 del CIPE prevede, all’Allegato 3, un importo destinato alla regione Abruzzo pari a 103.478.790 euro  per il periodo 2005-2008.

[96] Cfr. in proposito il testo, come modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 25.0.1 (testo 2),  dell’articolo 47, comma 1 lett. a).

[97] All’onere derivante da tale contributo si è provveduto mediante la riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 2 del presente disegno di legge che autorizza la spesa di 140 milioni di euro per gli interventi relativi al 150° anniversario dell’Unità d’Italia.. Si veda in proposito la scheda relativa all’articolo 36 del presente dossier.

[98] Art. 1, c. 8-bis, del decreto legge 181/2006.

[99] Recante “Disposizioni per la difesa del mare” , legge di cui viene disposto anche il rifinanziamento nella tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2008 (AS 1816) 

[100] Derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera, contratti quadro o filiere corte.

[101] Al termine di tale periodo l’energia elettrica è remunerata con le modalità di cui

[102] Rispetto ai 0,05 Gwh attualmente previsti (pari a 50 Mwh).

[103] Di cui all’art. 22-bis, comma 1 del d.lgs. 504/1995.

[104] Etere etilterbutilico.

[105] Il fascicolo aziendale è  stato istituito (dal DPR 503/1999) nell’ambito della disciplina sull’Anagrafe delle aziende agricole: contiene i dati aziendali relativi al titolo di conduzione, alla consistenza aziendale.

[106] In deroga alle vigenti disposizioni e in particolare in deroga all'articolo 74, comma 1, della legge 342/2000 (Misure in materia fiscale): tale disposizione ha stabilito che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente e che dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992  (Disposizioni sul processo tributario) per proporre il ricorso (il termine ordinario previsto dall’articolo 21 è di 60 giorni); dell'avvenuta notificazione, inoltre, gli uffici competenti devono dare tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

[107] Con apposito comunicato da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

[108] Ai sensi del medesimo articolo 2, comma 33, del decreto legge 262/2006.

[109] Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 546/1992  (Disposizioni sul processo tributario).

[110] Si tratta, in particolare, di soggetti che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000)

[111] Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997.

[112] Articolo 1 della legge n. 225/1992.

[113] La tabella C della legge finanziaria per il 2007 stanzia in corrispondenza di tale voce 78,864 milioni di euro.

[114] Su tale ultima disposizione, introdotta dal Senato, la relazione tecnica integrativa del 16 ottobre 2007 esclude la determinazione di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[115] La legge finanziaria per il 2007 autorizza la spesa di 33 milioni di euro in conto capitale nel 2007 per l’istituzione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. Tale finanziamento esplica i suoi effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto per un ammontare pari a 20, 10 e 3 milioni di euro negli anni 2007, 2008 e 2009.

[116] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2007.

[117] Lo statuto dell’Agenzia è stato emanato con DPR n. 156/2007.

[118] Si segnala che tale disposizione è di contenuto analogo a quello recato dall’articolo 73 del ddl finanziaria (A.S: 1817) e stralciato con decisione del Presidente del Senato.

[119] Articolo 5 del decreto-legge n. 297/2006, convertito dalla legge n. 15/2007.

[120] Tale fondo, istituito dall’articolo 1, comma 527, della legge n. 296/2006, è destinato al finanziamento di ulteriori assunzioni autorizzate nel corso del 2008 e 2009. Queste possono essere disposte nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Le disponibilità del Fondo sono pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2010, a cui corrisponde una spesa autorizzata annua pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime.

[121] Articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

[122] 16 ottobre 2007.

[123] Come modificato, da ultimo, dall’articolo 52, comma 23, della legge n. 289/2002.

[124] Si tratta di un ente di diritto privato, privatizzato ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994.

[125] Si tratta dei beni indicati nella tabella A allegata al decreto legge n. 277/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/2005.

[126] Articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590  e articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

[127] Relazione annuale presentata al Presidente del Consiglio dal Comitato di vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano, riferita all’anno 2006, trasmessa alla Commissione cultura il 26 luglio 2007.

[128] Detto incremento scaturisce, secondo la relazione, in parte dall’impulso conferito all’attività di dismissione del patrimonio che genera costi legati in gran parte alle perizie estimative e alle spese di gara. Ulteriori e rilevanti spese sono dovute alla gestione e manutenzione di tutto il patrimonio ed in particolare del patrimonio indisponibile, che ha necessitato di interventi di varia natura per arginare lo stato di degrado in cui versa.

[129] A tale proposito, la relazione rileva come la sottrazione alla Fondazione del patrimonio immobiliare a destinazione sanitaria abbia inciso negativamente sull’entità della massa attiva per almeno 80 milioni di euro, oltre a determinare minori ricavi per affitti, quantificabili in circa 4 milioni di euro annui.

[130] Si tratta degli istituti universitari autorizzati a rilasciare titoli ammessi al riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e della legge n. 148/2002.

[131] Si ricorda che, per coprire gli interventi di cui ai commi 3-bis e 3-ter è stato ridotto di 4 milioni di euro lo stanziamento a favore dell’Istituto Gaslini di Genova, che passa da 40 milioni di auro a 36 milioni (cfr. comma 1).

[132]Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

[133] Si segnala che l’attuale testo costituisce un notevole ampliamento del testo originario che prevedeva l’autorizzazione della spesa di 94 milioni nel 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

[134] Anche il riferimento al Piano pluriennale è stato inserito dal Senato.

[135] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2006. Tale norma prevede la liquidazione di un indennizzo a soggetti emofilici hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto. L’onere è valutato in 55 milioni di euro per il medesimo 2005.

[136] Di cui all’articolo 4 della legge n. 229/2005.

[137] La norma stessa precisa che per “aventi diritto” si devono intendere, nell’ordine, il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

[138] Secondo i medesimi criteri indicati dal precedente comma 2.

[139] A titolo puramente informativo, si segnala che, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è emerso che i soggetti interessati sarebbero circa 2.000.

[140] Si tratta della legge 3 agosto 2004 n. 206 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

[141] Individuate ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

[142] Cfr. l’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302

[143] Cfr in particolare l’emendamento 34.700  del Governo che prevede l’introduzione a regime del beneficio di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 citati della legge n. 206 del 2004.

[144] Art. 11-ter della legge n. 468 del 1978

[145] L’articolo 3, comma 5 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici” prevede, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

[146] Emendamento 34.900 (testo 2) approvato in Commissione Bilancio presso il Senato, corredato di RT .

[147] Emendamento 34.12 approvato dall’Assemblea del Senato, non corredato di RT.

[148] L’autorizzazione originaria prevista dall’A.S. 1819 era di 150 milioni di euro.

[149] Iniziative ed interventi dotati di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali.

[150] Formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico.

[151] Cfr. l’art. 1, comma 5 della L. n. 311/2004.

[152] Di cui all’articolo 97 dell’allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271 recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Tale articolo stabilisce che i provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale debbano essere comunicati al servizio informatico istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato.

[153] Emendamento 39.500 del Relatore, approvato in aula al Senato il 25/10/2007.

[154] Emendamento 39.5 della Commissione, approvato in aula al Senato il 25/10/2007.

[155] Emendamento 39.802.

[156] Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive ed all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996.

[157] Convertito dalla legge n. 248 del 2005, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

[158] La mancata comunicazione entro il termine comporta per il concessionario, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 112 del 1999, la perdita del diritto al discarico per inesigibilità e l’applicazione di sanzioni.

[159] “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito dalla legge n. 248 del 2006.

[160] L’aliquota normale è pari a 564 euro per 1000 litri.

[161] L’aliquota normale è pari a 423 euro per 1000 litri.

[162] Si segnala che le modifiche alle aliquote sopra descritte sono contenute nell’articolo 5, comma 10, del d.d.l. finanziaria 2008 nel testo attualmente all’esame del Senato (A.S. 1817 Annesso).

[163] Si segnala che le norme di seguito descritte erano previste nell’articolo 5, commi da 27 a 30, del disegno di legge finanziaria 2008 (A.S. 1817). Sono stati, in seguito, stralciati ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato. 

[164] Le disposizioni non hanno, pertanto, effetti in termini di IVA.

[165] Legge n. 286 del 2006.

[166] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[167] Per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari.

[168] Per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario.

[169] Perseguite in ossequio ai principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri

[170] Da effettuarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 223/2006.

[171] Cfr. relazione tecnica all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 223/2006. In particolare la RT aveva ipotizzato che il versamento di un corrispettivo una tantum di 200.000 euro si applicasse a 60 nuovi punti vendita di giochi on line da assegnare. Pertanto la cifra di 200.000 euro costituisce uno dei parametri per la quantificazione del maggior gettito di 12 milioni.

[172] Tale riduzione è stata apportata dall’emendamento 21.900 (testo 2) a compensazione degli effetti di maggiore spesa derivanti dall’introduzione di uno stanziamento di 50 mln di euro per la prosecuzione degli interventi in favore delle aree terremotate del Molise e di Foggia: cfr. in proposito la scheda del presente dossier riferita all’art. 21.

[173] Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994

[174] Contenente disposizioni in materia di aggiornamento delle banche dati catastali da parte dell’AGEA.

[175] Legge 296/2006

[176] Di cui all’articolo 2 del d.lgs. 99/2004 contenente “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

[177] Di cui al comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 228/2001.

[178] Introdotte con l’emendamento 42.0.20.

[179] Tale ultima lettera è stata introdotta dal precedente articolo 27 del decreto in esame.

[180] Fondo ordinario enti locali.

[181] Se il familiare è a carico di più soggetti, la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi di famiglia.

[182] Entrato in vigore il 31 luglio 2007.

[183] Previsto dall’articolo 8 della legge n. 340/2000, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”.

[184] Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni.

[185] Introdotte con l’emendamento 46.0.950.

[186] Sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

[187] Previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

[188] Le tariffe vigenti rappresentano dunque l’esito della metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00 e dalle successive delibere n. 122/02, n. 87/03 e n. 89/03.

[189] Relazione allegata all’emendamento 46.0.900 approvato in Commissione bilancio del Senato.

[190] In relazione a tale obiettivo è prevista una disciplina transitoria.

[191] D.L. 1-10-2005 n. 202 Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.