Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 3178-A - Attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza lavoro e competitività
Riferimenti:
AC n. 128/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 128
Data: 22/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

Verifica delle Quantificazioni

 

 

 

A.C. 3178-A

 

Attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza lavoro e competitività

 

 

 

 

 

N. 128 – 22 novembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3178

Titolo breve:

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

XI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Delbono

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XI Commissione in sede referente

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 

Nota di Verifica n. 128

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi 1 - 4. 3

Modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato e disciplina del regime delle decorrenze  3

ARTICOLO 8. 5

Interventi in materia di indennità di disoccupazione. 5

ARTICOLO 9. 5

Delega al Governo in materia di mercato del lavoro.. 5

ARTICOLO 9, comma 6 (introdotto dalla Commissione XI)6

Copertura finanziaria.. 6

ARTICOLO 10. 7

Disposizioni in materia di occupazione di soggetti disabili7

ARTICOLO 11. 8

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.. 8

ARTICOLO 12. 9

Disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale. 9

ARTICOLO 13 bis. 9

Abolizione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.. 9

ARTICOLO 14 bis. 10

Modifiche alle disposizioni in materia di contrasto al lavoro irregolare. 10

ARTICOLO 17. 10

Interventi in materia di sicurezza sul lavoro.. 10

ARTICOLO 20. 11

Disposizioni in materia di compensazione degli aiuti comunitari11

ARTICOLO 28. 11

Riordino della normativa in materia di occupazione femminile. 11

ARTICOLO 28 bis. 12

ARTICOLO 28 ter.. 12

ARTICOLO 30, comma 5. 13

Disposizioni in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo.. 13


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca l’attuazione del Protocollo in materia di welfare firmato dal Governo e le parti sociali il 23 luglio 2007.

La presente nota esamina le modifiche introdotte dalla Commissione Lavoro pubblico e privato, in sede referente, con particolare riguardo alle norme suscettibili di recare effetti finanziari[1].

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, commi 1 - 4

Modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato e disciplina del regime delle decorrenze

La Commissione di merito ha introdotto le seguenti modifiche :

·        l’estensione anche ai lavoratori in mobilità, nell’ambito del limite numerico già fissato di 5.000, del beneficio dell’applicazione della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243/2004, nel testo originario previsto in favore dei lavoratori in mobilità lunga  (emendamenti 1.24 e 1.70) (comma 2, lettera d);

·        l’eliminazione, nell’ambito dei criteri di delega per l’individuazione di deroghe alla modifica dei requisiti per l’accesso al pensionamento, del riferimento al decreto legislativo n. 66/2003 per l’individuazione dei lavoratori dipendenti notturni che, fermi restando i requisiti e i limiti di spesa disposti dal testo originario, possono essere beneficiari delle deroghe (emendamento 1.37 riformulato) (comma 3, lettera b);

·        l’introduzione, nell’ambito dei principi e criteri direttivi di delega, di sanzioni amministrative e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione, da parte del datore di lavoro, degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione relativi all’articolazione dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro (emendamento 1.300);

·        si specifica che la determinazione della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (le cosiddette finestre) per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia, debba essere stabilita entro il 31 dicembre del 2011 (emendamento 1.54) (comma 4);

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che rimangono invariati i limiti di spesa fissati dal testo originario.

 

ARTICOLO 7, comma 1-bis

Rivalutazione degli indennizzi per danno biologico

 

La Commissione di merito ha apportato una modifica volta a prevedere che i successivi adeguamenti della «tabella indennizzo danno biologico», di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare con cadenza annuale a decorrere dal 1° luglio 2009, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT (emendamento 7.9).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale è opportuno acquisire l’avviso del Governo, che l’adozione del parametro di adeguamento riferito alla variazione dei prezzi al consumo sia pari o inferiore agli attuali parametri adottati in sede di adeguamento dell’indennizzo.

 

ARTICOLO 8

Interventi in materia di indennità di disoccupazione

La Commissione di merito ha apportato, tra l’altro, la seguenti modifica:

·        nell’ambito dei principi e criteri direttivi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali si prevede (lett. f) che la valorizzazione degli enti bilaterali avvenga in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazionedi trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d) in tema di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché di eventuali coperture supplementari (emendamenti 8.8, 8.9 e 8.11 riformulati).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che l’esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto del principio di invarianza degli oneri di cui all’articolo 32, comma 2.

 

ARTICOLO 9

Delega al Governo in materia di mercato del lavoro

La Commissione ha introdotto, tra le altre, le seguenti modifiche ai criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega:

·        la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2008, di convertire il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato (emendamenti 9.54, 9.55 e 9.56);

·        un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 79[2].

A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. (emendamento 9.58 riformulato).

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo delle quantificazioni, nel presupposto che l’esercizio della delega avvenga nel rispetto del principio di neutralità finanziaria di cui all’articolo 32, comma 2.

 

 

ARTICOLO 9, comma 6 (introdotto dalla Commissione XI)

Copertura finanziaria

La norma autorizza per il finanziamento delle attività di formazione professionale promosse dalle regioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1981 la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, che viene incrementato attraverso l’utilizzo delle risorse per i corrispondenti anni previste dall’articolo 1, comma 1161 della legge n. 296 del 2006. Per i periodi successivi si provvede mediante ricorso alla tabella C allegata alla legge finanziaria.

 

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 1161, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento degli accordi di solidarietà tra generazioni. In proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità di tali risorse per far fronte all’intervento previsto dalla disposizione in commento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle  medesime risorse.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 1163, della legge n. 296 del 2006 già prevede un finanziamento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni con un’autorizzazione di spesa di 23 milioni limitata all’anno 2007 ed il ricorso alla tabella C per gli anni successivi. In proposito, la tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l’anno 2008 (A.C. 3256), come modificato dal Senato, prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Infine, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine al fatto che l’importo di 10 milioni di euro debba essere intesa come riferita a ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

 

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di occupazione di soggetti disabili

Le norme dispongono modifiche alla normativa vigente in tema di assegno mensile ed agevolazioni per l’assunzione di soggetti disabili. Durante l’esame in Commissione di merito sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:

·        la facoltà per gli uffici competenti di stipulare con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, convenzioni quadro di inserimento lavorativo aventi le medesime caratteristiche di quelle disciplinate dal comma 1 del nuovo articolo 12 bis della legge quadro per il diritto al lavoro dei disabili (l. n. 68 del 1999) ( emendamenti 10.13.e 10.14);

·        si prevede che il contributo all’assunzione dei lavoratori disabili riguardi anche il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche (emendamento 10.23 riformulato);

·        prevedere che l’intensità lorda del contributo all’assunzione deve essere calcolata sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore, anziché sul costo salariale del disabile per un periodo di un anno successivo all’assunzione (emendamento 10.200).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le risorse disponibili del Fondo per i disabili siano sufficienti garantire l’attuazione delle nuove finalità senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

 

 

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato

La norma detta una nuova disciplina in materia di apposizione di un termine ai contratti di lavoro privati.

Durante l’esame in Commissione di merito sono state introdotte le seguenti modifiche:

·        l’introduzione del principio in base al quale il contratto di lavoro a tempo determinato è stipulato di regola a tempo indeterminato (11.4 riformulato);

·        la specificazione che al fine del computo del periodo complessivo di 36 mesi oltre il quale il contratto a tempo determinato si trasforma in un contratto a tempo indeterminato, si considerano i rinnovi e le proroghe, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro (emendamento 11.15);

·        la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti una sola volta e per una durata non superiore a 8 mesi (emendamento 11.21);

·        in caso di violazione della procedura prevista, nonché di superamento del termine stabilito dal medesimo contratto, questo si considera a tempo indeterminato (emendamento 11.200).

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, su cui è opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l’esercizio della delega, come modificata, avvenga nel rispetto del principio di neutralità finanziaria previsto dall’articolo 32, comma 2.

 

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale

La Commissione di merito ha approvato, tra l’altro, la seguente modifica:

·        rispetto alla normativa vigente in materia (articolo 12 bis del decreto legislativo n. 61 del 2000) si prevedono norme per i lavoratori del settore pubblico e privato, volte al riconoscimento della priorità della trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale anche in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa,  con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale (emendamento 12.14 come ulteriormente riformulato).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale è necessaria una conferma del Governo, che le disposizioni in oggetto non abbiano effetto sulle pubbliche amministrazioni in quanto queste possono far fronte al minor apporto di lavoro dei soggetti in part-time con le dotazioni organiche esistenti.

 

ARTICOLO 13 bis

Abolizione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato

La norma introdotta dalla Commissione di merito, dispone l’abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato come disciplinato dal Titolo III, Capo I di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003[3].

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione non reca effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 14 bis

Modifiche alle disposizioni in materia di contrasto al lavoro irregolare

La Commissione di merito ha approvato l’articolo 14 bis che esclude l’applicazione delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative previste in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di denuncia di assunzione di lavoratori (articolo 3, del decreto-legge n. 12/2002, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 73/2002) alle violazioni constatate prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che alla disposizione la cui applicazione è limitata dalla norma in esame non erano ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 17

Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

·        La Commissione di merito ha disposto che, limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, le disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 240 del 1984[4], si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato (emendamento 17.4).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che, con riferimento all’estensione di provvidenze in materia di infortuni del lavoro, sono corrispondentemente estesi anche gli obblighi contributivi.

 

ARTICOLO 20

Disposizioni in materia di compensazione degli aiuti comunitari

La norma, nel corso dell’esame in Commissione, è stata oggetto delle seguenti modifiche:

a)      inclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di  compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali già scaduti (emendamento 20.2);

b)     la possibilità per l'Istituto previdenziale di comunicare in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni (emendamento 20.3).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le modifiche non appaiono suscettibili di recare effetti finanziari.

 

ARTICOLO 28

Riordino della normativa in materia di occupazione femminile

La Commissione di merito ha introdotto le seguenti modifiche ai criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile:

a)      finalizzazione degli incentivi e degli sgravi contributivi all’aumento dell’occupazione femminile (emendamento 28.2 riformulato);

b)     revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento del trattamento economico degli stessi al fine di incentivare l'utilizzo di questi importanti strumenti (emendamento  28.5);

c)      rafforzamento dei servizi per l’infanzia con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro (emendamento  28.6);

d)     destinazione di risorse, nell’ambito dei Fondi comunitari, alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa (emendamento 28.10);

e)      previsione di azioni ed interventi che agevolino l’accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell’Unione europea. (emendamento  28.11 come riformulato);

f)       definizione degli adempimenti  dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere (emendamento 28.12 come riformulato).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che l’esercizio della delega, relativamente alle modifiche introdotte ai criteri, avvenga nel rispetto del principio di invarianza degli oneri di cui all’articolo 32, comma 2.

 

ARTICOLO 28 bis

Modifica alle modalità di finanziamento delle forme pensionistiche complementari

 

La norma, introdotta durante l’esame in commissione, modifica l’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo n. 252/2005, estende alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari[5] la possibilità di effettuare contribuzioni saltuarie e non fisse alle forme pensionistiche complementari (emendamento  28.02).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione non è suscettibile di recare effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 28 ter

Modifiche alla disciplina per la tutela della maternità

 

La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, modificando l’articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), estende alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS la disciplina relativa ai lavori vietati durante il periodo di gestazione (articolo 7 del decreto legislativo n. 151/2001), attualmente prevista per le lavoratrici dipendenti (emendamento 28.03).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione non reca effetti finanziari a carico della finanza pubblica

 

ARTICOLO 30, comma 5

Disposizioni in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo

La norma, introdotta durante l’esame in commissione, sostituisce il comma 13 dell’articolo 17 della legge n. 84/1994 prevedendo che le autorità marittime, negli atti di autorizzazione e di concessione di aree e banchine di cui all’articolo 18, prevedano disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori (emendamenti 30.11, 30.12, 30.13).

Detto trattamento economico non deve essere inferiore a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, stipulato dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che gli oneri relativi al trattamento economico minimo sono a carico dei soggetti privati concessionari.

 



[1] Per la verifica degli effetti finanziari recati dal disegno di legge (A.C. 3178), corredato da relazione tecnica, vedi il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato n. 127 dell’8 novembre 2007.

[2] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

[3] Recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[4] recante norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative del settore agricolo e zootecnico.

[5] Decreto legislativo n. 565/1996.