Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3095: Ratifica Accordo Italia-Moldova sull'assistenza giudiziaria civile
Riferimenti:
AC n. 3095/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 132
Data: 19/12/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3095

 

Ratifica Accordo Italia-Moldova sull’assistenza giudiziaria civile

 

 

 

 

 

 

N. 132 – 18 dicembre 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

3095

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2007

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Cioffi

Gruppo:

Pop-Udeur

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 132

 


INDICE

ARTICOLO 11 dell’ Accordo.. 2

Spese di collaborazione giudiziaria.. 2

ARTICOLO 2, comma 1. 4

Clausola di copertura.. 4


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

DISPOSIZIONE

A decorrere dal 2007

Art. 11 dell’Accordo

11.510

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 11 dell’ Accordo

Spese di collaborazione giudiziaria

L’Accordo in oggetto, composto di un breve preambolo e di 25 articoli, disciplina la cooperazione giudiziaria in campo civile tra i due Paesi, garantendo il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze. In particolare, dispone che la Parte richiesta abbia diritto ad ottenere il rimborso delle spese relative ai periti, agli interpreti e ai testimoni, nonché quelle sostenute per l’esecuzione di commissioni rogatorie e per le notificazioni con osservanza di forme particolari come previsto all’art. 13, par. 1 dello stesso (articolo 11).

L’articolo 13 par. 1 dell’Accordo prevede che per l’esecuzione della rogatoria si applichi la legge della Parte richiesta e che qualora la Parte richiedente domandi l’esecuzione con l’osservanza di forme particolari, la Parte richiesta segua tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

 

La relazione tecnica quantifica l’onere massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato in 11.510 euro da iscrivere, a decorrere dal 2007, nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo 11 dell’Accordo, relative, come espressamente rilevato dalla relazione, ai periti ai testimoni, agli interpreti e alle missioni.

Nelle ipotesi stimate di cinque casi annui di comparizione di testimoni o periti, la relazione tecnica quantifica le seguenti spese:

 

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

Testimoni o periti

soggiorno

Euro 150 al giorno x 5 persone x 2 giorni

1.500

diaria[1]

Euro 76 x 5 persone x 2 giorni

760

viaggio

Euro 1.000 biglietto aereo A/R Roma - Chisinau x 5 persone

5.000

Compensi[2]

Euro 100 x 5 richieste x 2 esami x 2 giorni

2.000

Traduzione atti

 

2.250

TOTALE

 

11.510

Le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, determinate sulla base dei dati forniti dal ministero competente, sono definite dalla relazione tecnica come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento. La stessa sostiene che l’esiguità di casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni giudiziarie annue.

 

Nulla da osservare a riguardo tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte - nella relazione tecnica - per il calcolo degli oneri connessi alle forme di collaborazione giudiziaria in materia civile tra Italia e Moldova di cui all’art. 11 dell’Accordo.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Clausola di copertura

La norma autorizza, per l’attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 11.510 a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009.

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica.

Peraltro, in considerazione del fatto che il provvedimento è all’esame della Camera in prima lettura e che, quindi, difficilmente sarà approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 31 dicembre 2007, si segnala l’opportunità di

modificare l’autorizzazione di spesa prevista al comma 1 dell’articolo 3 differendone la decorrenza dall’anno 2008, in luogo del 2007 previsto dal testo.

Di conseguenza, dovrebbe essere altresì aggiornato al 2008-2010 il riferimento al triennio di competenza dei Fondi speciali.

Al riguardo appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 



[1] Il calcolo della diaria è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del r.d. 3 giugno 1926, n. 941. L’importo di euro 83 è  ridotto di euro 28, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 55; a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, della l.. 23 dicembre 1996, n. 662, e del d. lgs 15 dicembre 1997,  n. 446,  per un totale di euro 76.

[2] I compensi sono comprensivi di onorari ed indennità.