Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | C. 3080: Ratifica dell'Accordo Italia-Russia sugli studi di lingua dei rispetti paesi | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 140 | ||
Data: | 12/02/2008 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3080
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Ratifica Accordo Italia-Russia sugli studi della lingua italiana e della lingua russa
(Approvato dal Senato A.S. 1601) |
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N. 140 – 12 Febbraio 2008 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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3080 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003
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Iniziativa:
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governativa |
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approvato dal Senato
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Venier |
Gruppo: |
Com. It
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato al Senato
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utilizzabile integralmente |
Destinatario:
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alla III Commissione |
in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5, 7 dell’Accordo
Caratteristiche e modalità di attuazione dell’Accordo
Gruppo di lavoro per monitorare lo stato di attuazione dell’Accordo
Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (A.S. 1601)[1], autorizza la ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana e russa, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA (euro)
DISPOSIZIONE |
2007 |
2008 |
2009 |
articolo I dell’Accordo (docenti di lingua italiana e loro aggiornamento) |
66.000 |
66.000 |
66.000 |
articolo II dell’Accordo, paragrafo 2, punto 1 ed articolo 1 (Invio di esperti dei Ministeri) |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
articolo II dell’Accordo, paragrafo 2, punto 2 (seminari sulle metodologie di insegnamento) |
70.560 |
70.560 |
70.560 |
articolo II dell’Accordo, paragrafo 2, punto 3 e articolo 5 (scambio di documentazione e libri) |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
articolo II dell’Accordo, paragrafo 2, punto 5 (stage di formazione e perfezionamento) |
47.160 |
47.160 |
47.160 |
articolo II dell’Accordo, paragrafo 2, punti 6 e 7 e articolo 3 (scambio di insegnanti e di studenti) |
27.300 |
- |
27.300 |
articolo IV dell’Accordo (organizzazione e svolgimento di corsi di lingua) |
- |
- |
33.960 |
articolo VI dell’Accordo (Monitoraggio dello stato di attuazione dell’Accordo) |
2.124 |
2.124 |
2.124 |
TOTALE (arrotondato di 1 euro) |
247.145 |
219.845 |
281.105 |
La relazione tecnica precisa che gli oneri in essa quantificati devono iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’ammontare di euro 177.945 per l’anno 2007, di euro 150.645 per l’anno 2008 e di euro 201.005 a decorrere dall’anno 2009 e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica dichiara inoltre l’inderogabilità delle ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge[2].
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5, 7 dell’Accordo
Caratteristiche e modalità di attuazione dell’Accordo
Le norme impegnano le Parti a favorire gli studi e l’insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiana ovvero russa presso i propri istituti di istruzione secondaria (articolo 1). A tal fine le Parti favoriranno l’incremento della qualità dell’insegnamento delle lingue italiana e russa (articolo 2) attraverso:
1. lo scambio annuale di specialisti qualificati per tenere conferenze negli istituti di istruzione secondaria;
2. la cooperazione nel campo delle metodologie dell’insegnamento delle lingue;
3. lo scambio di documentazione pedagogica, di libri scolastici ed altro materiale;
4. lo scambio di esperienze e di informazioni sulle tecnologie di insegnamento;
5. lo scambio di studenti della lingua nazionale dell’altra Parte per il perfezionamento della loro preparazione;
6. lo scambio di insegnanti di lingua per l’aggiornamento professionale e per lo sviluppo di ricerche scientifiche;
7. la collaborazione per l’organizzazione di corsi linguistici estivi per i docenti.
Le parti favoriranno altresì l’attivazione e lo sviluppo di legami di partnership, anche al fine di favorire gli scambi tra istituti scolastici secondari (articolo 3), l’organizzazione e lo svolgimento di concorsi per la migliore conoscenza delle lingue russa e italiana (articolo 4). Le parti definiranno modalità di collaborazione per la redazione di adeguato materiale didattico (articolo 5).
L’accordo non esclude altre forme di collaborazione da concordare tra le parti (articolo 7).
La relazione tecnica, in merito alle disposizioni dell’articolo 1, quantifica oneri in relazione all’erogazione di un contributo di 60.000 euro annui per l’assunzione in loco di docenti russi di lingua italiana. Per l’aggiornamento dei docenti è prevista una spesa di 6.000 euro annui. Il totale della spesa riferita all’articolo 1 è pari a 66.000 euro annui.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, la relazione tecnica quantifica gli oneri che seguono:
· punto 1): scambio annuale di specialisti qualificati per tenere conferenze. Si prevede, in ciascun anno, l’invio di cinque esperti del Ministero della pubblica istruzione per la durata di un mese. Per ciascuno di detti esperti si stima un onere di 3.000 euro e dunque un montante complessivo di 15.000 euro. E’ previsto altresì l’invio, sempre per un mese, di tre esperti del Ministero degli affari esteri al fine di svolgere attività di assistenza e controllo. Per tali esperti l’onere mensile è stimato pari a 4.000 euro e dunque la spesa complessiva ammonta a 12.000 euro. Il totale della spesa riferita alla norma in esame è pari a 27.000 euro annui. La relazione tecnica riferisce la spesa descritta come volta anche alla piena attuazione di quanto disposto a norma dell’articolo 1;
· punto 2): cooperazione nel campo delle metodologie dell’insegnamento delle lingue. Per l’applicazione delle disposizioni in oggetto si prevede una spesa di 70.560 euro annui. La somma in questione è destinata a finanziare le spese per l’organizzazione e lo svolgimento di un seminario di una settimana a Roma. Si ipotizza che partecipino al seminario 25 docenti italiani, 25 russi, 5 docenti italiani che insegnano nelle sezioni bilingue russe, 4 funzionari in rappresentanza delle ambasciate, 2 funzionari in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e 2 funzionari in rappresentanza Ministero degli affari esteri. Per il soggiorno si stima una spesa complessiva di 52.920 euro sulla base di un costo unitario giornaliero di 120 euro[3]. A detta somma devono essere aggiunti 3.000 euro per le spese di viaggio dei 30 docenti italiani[4] e 7.000 euro per la remunerazione dei relatori[5]. Le spese di organizzazione sono stimate pari a 4.000 euro ed includono il materiale fornito ai partecipanti e la redazione, stampa e diffusione degli atti. Infine la spesa di 3.640 è sostenuta per finanziare le spese di viaggio e soggiorno di 4 esperti che parteciperanno agli incontri preliminari per l’organizzazione del seminario. Considerando 4 esperti di cui 2 russi si avrà la seguente spesa: 2 biglietti aerei andata-ritorno Mosca – Roma 2.200 euro, soggiorno 1.440 euro assumendo un onere individuale di 120 euro per 3 giorni per 4 persone;
· punto 3): lo scambio di documentazione pedagogica, di libri scolastici ed altro materiale. Si prevede l’erogazione di un di 7.000 euro annui di cui 3.000 corrisposti a titolo di contributo per la fornitura di materiale librario, didattico ed audiovisivo e 4.000 liquidati come compenso ad un soggetto universitario per la raccolta commentata del materiale. La relazione tecnica riferisce la spesa descritta come volta anche alla piena attuazione di quanto disposto a norma dell’articolo 5;
· punto 5): lo scambio di studenti della lingua nazionale. Viene quantificato un onere 47.160 euro annui. Per detta voce di spesa vale il principio che il paese ospitante si fa carico delle spese di soggiorno mentre quello che invia paga le spese di viaggio. Le delegazioni saranno composte di 20 studenti e 2 accompagnatori. Le spese di viaggio ammontano a 24.200 euro assumendo che il costo unitario del biglietto sia di 1.100 euro. Le spese di soggiorno sono calcolate su un arco temporale di 14 giorni assumendo un onere unitario di 70 euro per gli studenti e di 120 euro per gli accompagnatori da cui consegue una spesa complessiva di 22.960 euro[6];
· punti 6 e 7): lo scambio di insegnanti di lingua ed organizzazione di corsi linguistici estivi. Anche per detta voce di spesa vale il principio che il paese ospitante si fa carico delle spese di soggiorno mentre quello che invia paga le spese di viaggio. Le delegazioni saranno composte da 15 docenti. I seminari saranno tenuti ad anni alterni nei due Paesi, dal prospetto riepilogativo degli oneri allegato alla relazione tecnica si evince che nel corso del primo anno di applicazione delle norme il seminario si svolgerà in Italia. Assumendo che i corsi durino 6 giorni ed utilizzando gli altri parametri già impiegati per la quantificazione di cui al punto precedente[7] di determina un onere di 27.300 euro. La relazione tecnica riferisce la spesa descritta come volta anche alla piena attuazione di quanto disposto a norma dell’articolo 3.
Infine, con riguardo alle disposizioni dell’articolo 4, la relazione quantifica per 33.960 euro per l’organizzazione di concorsi che si svolgeranno due volte ogni 5 anni in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche in Russia ed in Italia. Si suppone di dovere sostenere le spese per il soggiorno di 50 studenti e 5 accompagnatori per la durata di 6 giorni ed un montante pari a 24.600 euro[8]. La spesa di 8.400 euro verrà sostenuta per organizzazione del concorso mentre 960 euro saranno impiegati per garantire l’ospitalità dei rappresentanti delle ambasciate. Si ipotizza che il primo concorso verrà svolto nel 2009.
Al riguardo, per quanto concerne l’articolo 2, paragrafo 2, punto 1,si osserva che la quantificazione della spesa relativa all’invio di esperti del Ministero per un mese nella Federazione russa non appare formulata in conformità della prassi di solita adottata qualora essi risultino dipendenti del Ministero. In tal caso si prende in considerazione un onere per le spese di pernottamento, di diaria e di viaggio. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.
Per quanto concerne l’articolo 2, paragrafo 2, punto 2,in materia dicooperazione nel campo delle metodologie dell’insegnamento delle lingue, si rileva che la relazione tecnica quantifica l’onere ipotizzando lo svolgimento del seminario a Roma. Appare opportuno che il Governo confermi tale ipotesi.
Si ravvisa, altresì, l’opportunità di un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibilità che si debba far fronte ad eventuali spese di missione all’estero, non considerate dalla RT. Tali spese (quali la diaria giornaliera) potrebbero infatti determinarsi con riferimento all’invio nella Federazione russa:
· degli accompagnatori italiani degli studenti che frequenteranno i corsi di perfezionamento e formazioni tenuti in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5 e dell’articolo 2, paragrafo 4;
· di quindici insegnati interessati agli scambi per l’aggiornamento professionale effettuati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, punti 6 e 7;
qualora detto personale risultasse, appunto, dipendente da una pubblica amministrazione.
Si rileva infine che in relazione ad altri provvedimenti con natura analoga sono stati considerati oneri per spese di assicurazione riferite a stranieri ospitati nel territorio nazionale. Analogo elemento di spesa non è stato considerato per gli studenti e gli accompagnatori ospitati in Italia nell’ambito degli scambi previsti a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5 dell’Accordo. Anche su tale questione appare necessario un chiarimento da parte del Governo.
Gruppo di lavoro per monitorare lo stato di attuazione dell’Accordo
Le norme istituiscono un Gruppo congiunto che si riunirà annualmente in Italia e nella Federazione russa per seguite lo stato di attuazione dell’Accordo.
La relazione tecnica ipotizza l’invio in missione di un funzionario per un periodo di 4 giorni e quantifica un onere di 2.124 euro annui.
La relazione tecnica precisa inoltre che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[9], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
Il predetto onere è determinato come esposto nella seguente tabella:
(euro)
voce di spesa |
calcolo dell’onere |
Importo |
pernottamento |
euro 150 x 1 persona x 4 giorni |
600 |
diaria |
euro 106 x 1 persona x 4 giorni |
424 |
spese di viaggio |
euro 1.100 biglietto aereo x 1 persona |
1.100 |
TOTALE ONERE art. 13 |
2.124 |
Nulla da osservare al riguardo.
La norma autorizza, per l’attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 247.145 per l’anno 2007, di euro 219.845 per l’anno 2008 e di euro 281.105 a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.
Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.
Con riferimento alla decorrenza temporale degli oneri che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposta a decorrere dall’anno 2007, si osserva che, pur trattandosi di un esercizio finanziario ormai concluso e di oneri, che come risulta dalla relazione tecnica, derivano da attività realizzabili soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, senza alcun effetto retroattivo, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare la decorrenza degli stessi all’esercizio finanziario 2008, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.
Al riguardo si ricorda che in considerazione dell’avanzato stato dell’iter del provvedimento, non si è proceduto ad una modifica testuale della copertura finanziaria anche con riferimento ai seguenti atti Camera esaminati nel corso della XIV legislatura: Atto Camera n. 6190, approvato nei primi mesi dell’anno 2006, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2005-2007, e agli Atti Camera nn. 5424, 5172, 5070, 4918, 4914, 4913, 4912 approvati nei primi mesi dell’anno 2005, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2004-2006.
Si segnala, inoltre, che il provvedimento risulta incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trasmesso alle Camere dal Governo il 5 febbraio 2008.
Con riferimento ai Fondi speciali 2007-2009 previsto dall’articolo 3, comma 1, si segnala che il riferimento ai suddetti Fondi deve intendersi in realtà a quelli 2008-2010, approvati con la legge n. 244 del 2007. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare il riferimento ai Fondi speciali 2008-2010, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.
Al fine di verificare l’allineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria prevista dall’articolo 3, appare opportuno che il Governo confermi, come già dichiarato nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 25 luglio 2007, che il seminario estivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punti sesto e settimo e all’articolo 3 dell’Accordo non si terrà nell’anno 2008 e, come previsto dalla relazione tecnica, che il concorso di cui all’articolo 4 dell’Accordo, non si svolgerà prima dell’anno 2009.
[1] Nella seduta del 26 settembre 2007.
[2] Si fa riferimento, come indicato nella relazione tecnica, al numero dei docenti, agli scambi di specialisti, docenti, esperti, studenti, ai contributi all’organizzazione di seminari e di concorsi, all’invio di funzionari, alle riunioni e alla loro durata.
[3] 120 euro al giorno x 63 persone x 7 giorni = 52.920 euro.
[4] Pari a 100 euro a persona.
[5] Si ipotizza che ogni giorno intervengano 2 relatori e che il compenso individuale da liquidare sia di 500 euro, inclusi i rimborsi spettanti. Il totale di 7.000 euro risulta così determinato: 500 euro x 2 relatori x 7 giorni.
[6] 70 euro x 20 studenti x 14 giorni + 120 euro x 2 accompagnatori x 14 giorni = 22.960 euro.
[7] Ossia costo del biglietto aereo 1.100 euro e onere di soggiorno 120 euro per persona al giorno.
[8] 70 euro x 50 studenti x 6 giorni + 120 euro x 5 accompagnatori x 6 giorni.
[9] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.