Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC.3043 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006
Riferimenti:
AC n. 3043/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 105
Data: 09/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3043

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra

 

 

 

 

 

N. 105 – 9 ottobre 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

3043

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Azzolini

Gruppo:

FI

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 105

 


INDICE

ARTICOLI 1-137 dell’Accordo, allegati e protocolli2

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE, Stati membri, Albania.. 2

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica.. 10

Copertura finanziaria.. 10


PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

Il testo dell’Accordo consta di un preambolo, 137 articoli, 5 allegati, 6 protocolli[1] e di dichiarazioni congiunte relative ad alcuni articoli dell’Accordo.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni dell’Accordo considerate dalla RT nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(in euro)

Articolo 3

del ddl di ratifica

a decorrere dal 2007

6.970

 

 

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

 

ARTICOLI 1-137 dell’Accordo, allegati e protocolli

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE, Stati membri, Albania

Le norme istituiscono un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Albania, dall'altra.

L'Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Stati membri-Albania rappresenta lo strumento principale del processo di stabilizzazione e di associazione. Quest'ultimo[2] mira a consolidare la stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso un’estesa attività di cooperazione nei settori istituzionali ed economici.

 

L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse.

Gli articoli 1-15 istituiscono un'associazione tra le Parti, finalizzata a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto in Albania, a fornire un contesto adeguato per il dialogo politico e a sostenere gli sforzi dell'Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale.

L'Accordo di stabilizzazione e di associazione è concluso a tempo indeterminato (articolo 130) ed entra in vigore dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari (articolo 135)[3]. In attesa del compimento delle necessarie procedure, è prevista la possibilità dell'entrata in vigore di determinate parti dell'Accordo mediante un accordo interinale (articolo 136). Nel caso specifico, il 12 giugno 2006, contestualmente alla firma dell'Accordo, il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'Accordo interinale CE-Albania che ha consentito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° dicembre 2006, delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e ai trasporti contenute nell'Accordo.

In particolare, con riferimento al dialogo politico (che può svolgersi sia nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dallo stesso Accordo sia attraverso incontri di funzionari albanesi e comunitari), l’articolo 11 prevede che esso possa svolgersi anche a livello regionale o multilaterale.

Sono disciplinati la libera circolazione delle merci (articoli 16-45, protocolli 1-4, allegati I-III), nonché la circolazione dei lavoratori, lo stabilimento di cittadini e di società per l’avvio di attività economiche, la prestazione di servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali (articoli 46-69, protocollo 5, allegato IV).

In particolare, con l’articolo 34 sono vietati l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte, mentre con gli articoli 16-45 è previsto un meccanismo di graduale abbattimento (fino alla totale abolizione, per taluni prodotti) dei dazi doganali fra l’Unione europea e l’Albania sui prodotti industriali e sui prodotti dell’agricoltura e della pesca, nonché l’abolizione di tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni.

Si ricorda che, come rilevato dall’Istat, l’interscambio Italia-Albania è in costante crescita (+64,5% negli anni 2000-2004). Nel 2004 l'export verso l'Albania è stato pari a 583 milioni di euro, mentre l'import italiano è stato pari a 339 milioni di euro, per un totale di 923 milioni di euro.

È prevista (dall’articolo 42) l’applicazione di restrizioni alle importazioni per particolari motivi (quali la sicurezza, la salute, la protezione del patrimonio artistico, la tutela della proprietà intellettuale e industriale). Viene ribadito l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale (articolo 43).

L’articolo 47, in materia di circolazione dei lavoratori, prevede la possibilità che siano accordate agevolazioni per l’accesso all’occupazione dei lavoratori albanesi, ivi compresa la possibilità di ammissione alla formazione professionale. L’articolo 48 prevede che siano introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori albanesi occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari. A tal fine, tramite una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione saranno previsti il cumulo[4] dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari (saranno invece lasciati impregiudicati eventuali diritti od obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole).     

In materia di stabilimento di attività economiche, l’articolo 50 prevede che ciascuna delle Parti conceda per le società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. La norma riconosce altresì il diritto di consociate e filiali di società comunitarie di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania; le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare proprietà immobiliari e godere dei diritti derivanti da tali proprietà. L’articolo 54 prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. L'articolo 57 promuove la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o cittadini stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi; a tal fine le Parti consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio.

Per quanto riguarda i movimenti di capitale, l’articolo 61 prevede che le Parti garantiscano la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti, nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano, oltre alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi. Prevede inoltre che l'Albania adegui progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili per garantire ai cittadini comunitari, sul proprio territorio, il medesimo trattamento riservato a quelli albanesi.

L’articolo 62 prevede che le Parti adottino le misure necessarie per favorire l'applicazione graduale all'Albania del regime comunitario in materia di libera circolazione dei capitali.

Gli articoli 70-115, il protocollo 6 e l’allegato V disciplinano le materie del ravvicinamento alla piattaforma legislativa comunitaria, nonché della concorrenza, della proprietà intellettuale e industriale, della giustizia e della sicurezza, della cooperazione e della cooperazione finanziaria.

In particolare, l’articolo 71 prevede che le Parti conferiscano ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative alle pratiche che ostacolano la concorrenza (ad eccezione degli aiuti di Stato).

L'articolo 74 consente alle società albanesi di accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell'Unione europea, compresi quelli nel settore dei servizi di pubblica utilità una volta che il Governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore.     

L’articolo 78, in materia di cooperazione nel settore giudiziario, promuove l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

Nel settore della sicurezza, gli articoli 80-85 istituzionalizzano la cooperazione fra le Parti per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, per contrastare il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo e il traffico di stupefacenti. Le Parti cooperano altresì nella lotta alla criminalità e ad altre attività illecite, quali il contrabbando, la tratta di esseri umani, le transazioni illecite di merci e di armi, la criminalità informatica, la corruzione, la frode fiscale.

L’articolo 86 prevede che le Parti instaurino una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Albania. A tale fine, è prevista l'elaborazione di politiche di cooperazione e di altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese, in un contesto di cooperazione regionale.

In materia di politica economica e commerciale, l’articolo 87 prevede che su richiesta dell'Albania la Comunità possa fornire l'assistenza tecnica necessaria per la creazione di un'economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria.

Gli articoli 88-91 prevedono che le Parti collaborino nel settore statistico e cooperino per favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi, finanziari e di controllo finanziario, nonché per promuovere e tutelare gli investimenti privati, nazionali ed esteri. Le Parti si impegnano inoltre a cooperare nell'azione di ammodernamento e ristrutturazione dell'industria albanese, sviluppando le piccole e medie imprese del settore privato (articoli 92-93). La cooperazione riguarda altresì il settore delle dogane (articolo 97 e protocollo 6), per il quale il protocollo 6 definisce le norme di assistenza amministrativa reciproca in materia, e il settore della fiscalità (articolo 98). Gli articoli 99-111 estendono la cooperazione fra le Parti al settore sociale (occupazione, previdenza sociale, pari opportunità, protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori), nonché all'istruzione, alla formazione, alla cultura, al settore audiovisivo e cinematografico, all'informazione, alle infrastrutture di comunicazione elettronica, all'energia, alla tutela dell'ambiente, alla ricerca scientifica, alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, allo sviluppo regionale e locale, alla pubblica amministrazione e al buon funzionamento delle istituzioni pubbliche.

L’articolo 112 prevede che l'Albania possa beneficiare – a determinate condizioni - di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, disciplinata fino al 31 dicembre 2006 dal programma Community assistance for reconstruction, development and stabilisation (CARDS), ha luogo, a partire dal 1° gennaio 2007, nell'ambito del nuovo strumento di assistenza pre-adesione (IPA), sulla base di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania. Tale assistenza può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, e segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico (articolo 113). Su richiesta albanese e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere un'assistenza macrofinanziaria, la cui erogazione è subordinata al rispetto di un programma convenuto tra Albania e Fondo monetario internazionale (FMI) (articolo 114).

Ai sensi degli articoli 116-122, l’Accordo istituisce un Consiglio di stabilizzazione e di associazione, incaricato di sorvegliarne l'applicazione e l'attuazione. Il Consiglio è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo albanese[5]. Il Consiglio è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione, composto da membri del Consiglio UE, della Commissione UE e da rappresentanti albanesi. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni; il Comitato a sua volta può creare sottocomitati tematici. L’Accordo istituisce, infine, un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento albanese e incaricato di assicurare il dialogo fra le istituzioni legislative.

 

La relazione tecnica quantifica un onere pari a 6.970 euro a decorrere dal 2007. L’onere è riferito esclusivamente all’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo 6 (assistenza amministrativa reciproca in materia doganale) e all’articolo 11 del medesimo protocollo.

L’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo 6 prevede che, in occasione di indagini effettuate da una Parte interpellata al fine di fornire informazioni sul rispetto della legislazione doganale, la Parte interpellante possa inviare propri funzionari nel territorio della Parte interpellata per essere presenti alle indagini.

L’articolo 11 del protocollo prevede che un funzionario dell’autorità interpellata possa essere autorizzato a comparire in qualità di perito o di testimone in azioni giudiziarie o amministrative intentata dalla Parte interpellante in materia di legislazione doganale.

La spesa è determinata come segue:

Articolo 7, paragrafo 4 (Espletamento delle domande): con riferimento alla possibilità, per i funzionari di una Parte interessata, di essere presenti alle indagini condotte nel territorio dell’altra Parte, la RT ipotizza lo svolgimento di 1 missione all'anno a Tirana, della durata di 6 giorni, cui partecipano 2 funzionari dell'Agenzia delle dogane. Su base annuale, la spesa risulta quantificata secondo il seguente calcolo:

-biglietto aereo a/r Roma-Tirana (euro 550 × 2 funzionari)  =  euro 1.100

-diaria giornaliera a persona (euro 93 × 6 gg. × 2 funzionari)  =  euro 1.116

-spese albergo (euro 140 al giorno × 6 gg. × 2 funzionari)  =  euro 1.680

-indennità supplementare (= 5 per cento sul costo dell'aereo[6])  =  55

         TOTALE = euro 3.951

Per la località di Tirana, l'importo della diaria, pari a euro 101, viene ridotto di euro 34 euro (corrispondente a 1/3 della stessa[7]), per un totale di euro 67. Si aggiungono quindi euro 26 (quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF). Il totale è di euro 93. La RT precisa che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 223/2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del regio decreto 941/1926.

 

Articolo 11 (Periti e testimoni): con riferimento alla possibilità, per i funzionari di una Parte interpellata, di comparire in qualità di periti o di testimoni in azioni giudiziarie o amministrative la RT ipotizza la convocazione a Tirana di 2 funzionari dell'Agenzia delle dogane per deporre davanti all'autorità giudiziaria in qualità di testimoni e/o esperti, per la durata di 4 giorni all'anno. La spesa risulta quantificata secondo il seguente calcolo:

-biglietto aereo a/r Roma-Tirana (euro 550 × 2 funzionari)  =  euro 1.100

-diaria giornaliera a persona (euro 93 × 4 gg. × 2 funzionari)  =  euro 744

-spese albergo (euro 140 al giorno × 4 gg. × 2 funzionari)  =  euro 1.120

-indennità supplementare (= 5 per cento sul costo dell'aereo[8])  =  55

         TOTALE = euro 3.019

 

Il totale per le spese indicate è di euro 6.970  all’anno.

La RT fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari da inviare in missione, alla durata delle missioni e alla località di destinazione costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se possano determinarsi oneri finanziari con riferimento all’attuazione delle seguenti norme dell’Accordo, non considerate dalla relazione tecnica:

·         articolo 47, che prevede la possibilità di agevolazioni per l’accesso all’occupazione dei lavoratori albanesi, ivi compresa la possibilità di ammissione alla formazione professionale;

·         articolo 48, che prevede l’introduzione di norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori albanesi, inclusi il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori negli Stati membri, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari;

·         articolo 54, in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

·         articolo 78, che promuove l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

In ordine all’articolo 11, che prevede la possibilità che il dialogo politico si svolga anche a livello regionale o multilaterale, andrebbe chiarito se gli oneri connessi alle conseguenti eventuali attività diplomatiche possano essere sostenuti nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Nulla da osservare, infine, in ordine alla quantificazione della spesa indicata dalla RT con riferimento agli articoli 7 e 11 del protocollo 6.

 

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma prevede che per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri presenta la necessaria disponibilità sia per l’anno 2007 sia con riferimento agli anni successivi, anche alla luce di quanto disposto dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817).

Si osserva inoltre che il riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2007-2009 appare corretto e non richiede un aggiornamento nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007.

 



[1] Come precisato dall’articolo 129 dell’Accordo, gli allegati e i protocolli sono parte integrante dell’Accordo medesimo. Parte integrante del presente Accordo è anche l’Accordo quadro CE-Albania del 22 novembre 2004.

[2] Proposto dalla Commissione nel maggio 1999 e approvato dal Consiglio Affari generali nel giugno 2000.

[3] L’Accordo prevede che l’associazione sarà realizzata progressivamente e completata durante un periodo transitorio della durata massima di 10 anni, diviso in due fasi successive, al fine di consentire un esame intermedio della sua applicazione. Nel quinto anno Consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti e deciderà se l'Albania potrà passare alla seconda fase di tale processo (articolo 6).

[4] Ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso, nonché ai fini dell’assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari.

[5] La BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del Consiglio dedicati a questioni di competenza della Banca.

[6] La RT fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 836/1973 e dall’articolo 1, comma 213-bis, della legge 266/2005. Come chiarito in occasione dell’esame parlamentare di norme di analogo contenuto, la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio setta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera.

[7] La diaria viene ridotta di 1/3 se si gode di vitto o di alloggio gratuiti o se le spese di albergo vengono rimborsate.

[8] La RT fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 836/1973 e dall’articolo 1, comma 213-bis, della legge 266/2005. Come chiarito in occasione dell’esame parlamentare di norme di analogo contenuto, la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio setta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera.