Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3022: Ratifica per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile
Riferimenti:
AC n. 3022/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 130
Data: 19/12/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3022

 

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002

 

 

 

 

 

N. 130 – 19 dicembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

A.C.

 

3022

Titolo breve:

 

Ratifica del Trattato Italia-Cile per l'assistenza giudiziaria in materia penale

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ranieri

 

Gruppo:

PD-U

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

Nota di verifica  n. 130

 

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1 e 18 dell’ Accordo.. 2

Spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti e interpreti2

ARTICOLO 3. 4

Copertura finanziaria.. 4

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, per l’assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA  (euro)

DISPOSIZIONE

A decorrere dal 2007

articolo 3 del ddl di ratifica

30.890

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1 e 18 dell’ Accordo

Spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti e interpreti

L’Accordo in oggetto, composto di un breve preambolo e di 25 articoli, disciplina la cooperazione giudiziaria in campo penale tra i due Paesi. In particolare si dispone quanto segue:

§        ciascuna Parte si impegna a prestare all’altra Parte la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorità giudiziaria nella Parte richiedente. Tale assistenza comprende la notificazione di atti giudiziari, l’interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria, l’informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell’altra Parte (articolo 1);

§        sono a carico della parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell’assistenza. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della libertà personale e le spese di viaggio e soggiorno, nonché le indennità dei testimoni e periti ivi citati a comparire (articolo 18).

La relazione tecnica quantifica l’onere massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato in 30.890 euro, a decorrere dal 2007, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato i previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo XVIII, 2° comma del trattato, relative, come espressamente rilevato dalla relazione, ai casi di trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria.

Nelle ipotesi stimate di almeno due casi annui, la relazione tecnica quantifica le seguenti spese:

 

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

Detenuti

Euro 1.200 biglietto aereo sola andata Roma - Santiago del Cile x 2 detenuti

2.400

Accompagnatori

spese di missione

Euro 150 al giorno x 4 persone (2 x detenuto) x 3 giorni

1.800

diaria[1]

Euro 83 x 4 persone x 3 giorni

996

viaggio

Euro 1.800 biglietto aereo A/R Roma – Santiago del Cile x 4 persone

7.200

Testimoni e periti

 

viaggio

Euro 1.800 biglietto aereo A/R Roma – Santiago del Cile x 5 persone

9.000

spese di soggiorno

Euro 150 al giorno x 5 persone x 3 giorni

2.250

diaria

Euro 83 x 5 persone x 3 giorni

1.245

spese per compensi

Euro 100 x 5 richieste x 2 esami x 3 giorni

3.000

spese per traduzione degli atti

 

3.000

TOTALE

 

30.891

Le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, determinate sulla base dei dati forniti dal ministero competente, sono definite dalla relazione tecnica come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

 

Nulla da osservare tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte, nella sola relazione tecnica, per il calcolo degli oneri connessi alle forme di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile.

 

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

La norma  autorizza la spesa di euro 30.890 a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo,  in considerazione del fatto che il provvedimento è all’esame della Camera in prima lettura e che, quindi, difficilmente sarà approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 31 dicembre 2007, e tenuto conto della natura degli oneri relativi alle spese di trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria e alle spese per testimoni o periti, le quali si determineranno solo in seguito all’effettiva entrata in vigore del disegno di legge di ratifica, si rileva l’opportunità di modificare l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 1, differendone la decorrenza dall’anno 2008, in luogo del 2007 previsto dal testo.

Di conseguenza, dovrebbe altresì essere modificato il riferimento al triennio di competenza dei Fondo speciali, aggiornandolo al 2008-2010. al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Si osserva, infine, che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica.

 

 



[1] Il calcolo della diaria è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del r.d. 3 giugno 1926, n. 941. L’importo di euro 90 è  ridotto di euro 30, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 60; a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 23 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, della l.. 23 dicembre 1996, n. 662, e del d. lgs 15 dicembre 1997,  n. 446,  per un totale di euro 83.