Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2900 - Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario
Riferimenti:
AC n. 2900/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 78
Data: 24/07/2007
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2900

 

Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario

 

(Approvato dal Senato A.S. 1447)

 

 

 

 

 

N. 78 – 24 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2900

Titolo breve:

 

Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

II Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Samperi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla II Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Nota di verifica n. 78


INDICE

ARTICOLO 1. 3

Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.3

ARTICOLO 2, comma 1. 7

Progressione economica e di funzioni dei magistrati7

ARTICOLO 2, comma 2. 8

Valutazione della professionalità dei magistrati8

ARTICOLO 2, comma 2,  capoverso art. 11, comma 17. 10

ARTICOLO 2, comma 3. 10

Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni10

ARTICOLO 2, comma 3,  capoverso art. 12, comma 17. 11

Clausola di invarianza.. 11

ARTICOLO 2, comma 4. 12

Passaggio di funzioni12

ARTICOLO 2, commi 6 e 7. 13

Limiti al conferimento di funzioni13

ARTICOLO 2, commi 9 e 10. 14

Temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive. 14

ARTICOLO 2, comma 11. 15

Progressione economica dei magistrati15

ARTICOLO 2, comma 12. 19

Trattamento economico dei magistrati19

ARTICOLO 3. 20

Modifiche al decreto legislativo n. 26/2006. 20

ARTICOLO 4. 25

Modifiche al decreto legislativo n. 25/2006 e altre disposizioni.25

Comma 1. 25

Comma 4. 26

Comma 8. 27

Comma 10. 29

Comma 12. 31

ARTICOLO  5, comma 3. 32

Disposizioni transitorie in materia di temporaneità degli incarichi32

ARTICOLO 5, comma 4. 32

Trattamento economico dei magistrati ordinari32

ARTICOLO  5, commi 5 - 7. 33

Dotazione organica del ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura   33

ARTICOLO 5, comma 6. 33

Clausola di invarianza.. 33

ARTICOLO 5, comma 8. 34

Clausola di non onerosità del collocamento fuori ruolo dei magistrati34

ARTICOLO 5, comma 8. 34

Clausola di invarianza.. 34

ARTICOLO 5, comma 9. 35

Ridefinizione del ruolo organico della magistratura.. 35

ARTICOLO 6 comma 6. 36

Copertura finanziaria.. 36

ARTICOLO 6 comma 7. 37

Copertura finanziaria.. 37

ARTICOLO 7, comma 1. 38

Clausola di invarianza finanziaria.. 38

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.

Il provvedimento è stato modificato nel corso dell’esame al Senato ed è corredato di relazione tecnica che risulta ancora utilizzabile.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(milioni di euro)

Disposizione

Contenuto

Onere dal 2007

Articolo 1, comma  6

Commissioni di concorso

100.000

Articolo 2, comma 11

Progressione economica dei magistrati

4.551.962

Articolo 3, comma 6

Comitato direttivo della Scuola superiore

46.000

Articolo 4, comma 1

Consiglio direttivo della Corte di cassazione

5.680

Articolo 4, comma 10

Sezione dei giudici di pace nei consigli giudiziari

418.118

Totale

 

5.121.760

 

 

ARTICOLO 1

Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

La norma, prevede, tra l’altro:

§        La revisione della disciplina del concorso per uditore giudiziario, ora definito "concorso per magistrato ordinario". Dispone, inoltre, che la nomina a magistrato ordinario si consegue mediante concorso per esami bandito "di norma" con cadenza annuale, in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno tali nel successivo quadriennio per i quali può essere attivata la procedura concorsuale.

La normativa vigente (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 160/2006) prevede che la nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale;

§        conferma lo svolgimento del concorso in una o più sedi stabilite nel relativo decreto di indizione[1] (comma 4);

§        la nomina con decreto del Ministro della giustizia, su conforme delibera del CSM, della commissione del concorso, composta in un numero stabile (anziché variabile) di 29 membri: un presidente, 20 magistrati, 5 professori universitari e 3 avvocati (comma 6, lettere a e b).

La normativa vigente (articolo 5 del D.Lgs. 160/2006), interamente modificata dal ddl in esame, prevede che la commissione di concorso sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici, e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame, da un minimo di quattro a un massimo di otto[2]. La funzione di presidente é attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti é determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati.

§        la formazione di due sottocommissioni nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di 300; in tale ipotesi, il presidente, dopo la valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Per la valutazione degli elaborati scritti, le sottocommissioni sono suddivise in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano (comma 6, lettera g);

§        la segreteria della commissione (e delle sottocommissioni) è composta da personale di area C in servizio presso il solo ministero della giustizia; inoltre, il dirigente coordinatore della segreteria non è più un qualsiasi magistrato del ministero della giustizia, bensì quello titolare dell’ufficio del ministero della giustizia competente per il concorso (comma 6, lettera l);

§        l’eliminazione della figura del vicepresidente della commissione d’esame, le cui competenze sono ora trasferite al magistrato con maggiore anzianità di servizio (comma 7, lettera c);

§        l’estensione esplicita al presidente della commissione del diritto di fruire del congedo ordinario previsto dall’articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 160/2006 (comma 7, lettera d)[3];

§        la nomina a “magistrato ordinario” dei concorrenti dichiarati idonei, nei limiti dei posti messi a concorso (comma 8, lettera b);

 

Sono inoltre confermati i termini per la conclusione del procedimento concorsuale stabiliti dalla normativa vigente (articolo 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 160/2006).

In particolare, la normativa vigente prevede che la commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei “magistrati ordinari” entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.

L’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 106/2006 prevede, inoltre, che il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura, come confermato dall’articolo 1, comma 7, del ddl in esame.

 

Le norme in esame (articolo 6, comma 1) dispongono che per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro.

 

La relazione tecnica, riferita al disegno di legge nel testo originario, reca una quantificazione degli oneri derivanti dall’aumento di quattro componenti della commissione di concorso (disposto dall’articolo 1, comma 6 della norma in esame), rispetto all’attuale  composizione di 24 membri (articolo 5 del D.Lgs. 160/2006).

 

L’onere annuo, quantificato in 100.000,00 euro per l’anno 2007 e successivi, è stimato secondo i parametri indicati nella tabella che segue:

 

- Commissione

1

- Aumento componenti

4

- Componenti fuori sede

2

- Settimane di sedute annue

40

- Compenso base + compenso variabile per numero degli elaborati

Euro 1.000,00

- Rimborso spese componente fuori sede

Euro 1.194,00

Di cui: viaggio a/r

Euro 500,00

-alloggio

Euro 450,00

-vitto (4 giorni)

Euro 244,00

 

 

Onere

pro-capite

(euro)

Numero componenti

Onere complessivo

(euro)

Spese per componenti aggiuntivi

1.000,00

4

4000,00

Spese di trasferta per membri fuori sede

1.194,00

2

95.520,00

Onere complessivo per l’anno 2007 e successivi

Circa 100.000,00

(*) L’importo è ottenuto moltiplicando l’onere stimato per i due componenti fuori sede per 40 settimane (1.194,00 x 2 x 40).

 

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento circa il numero dei componenti della commissione di concorso, aggiuntivi rispetto alla normativa vigente, presi in considerazione nella quantificazione.

La normativa vigente (D.Lgs. 160/2000) prevede la possibilità di variare il numero dei componenti della commissione di concorso da un minimo di 16 ad un massimo di 24, ivi includendo i membri che svolgono le funzioni di presidente e di vicepresidente, tenendo conto del presumibile numero dei candidati.  L’articolo 1, comma 6 del ddl in esame prevede che la commissione esaminatrice sia composta da  un numero stabile (anziché variabile) di 29 membri.

In una ipotesi prudenziale, tenendo conto del numero massimo di componenti previsti dalla normativa vigente, i componenti aggiuntivi risulterebbero essere cinque e non quattro, come indicato nella relazione tecnica.

A tale riguardo si rileva, inoltre, che la rigidità del numero dei componenti della commissione è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica, non consentendo di modulare la composizione della medesima in base alle esigenze contingenti, come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, appare necessario un chiarimento da parte del Governo circa la quantificazione delle spese aggiuntive relative ai membri fuori sede, con particolare riferimento alle ipotesi sottostanti alla determinazione del numero dei componenti in trasferta.

Infine, con riferimento alla diretta nomina dei vincitori di concorso a magistrato ordinario (articolo 1, comma 8, lettera b), si rinvia alle osservazioni relative all’articolo 2, comma 11.

 

 

ARTICOLO 2, comma 1

Progressione economica e di funzioni dei magistrati

La norma stabilisce che i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate. Sono di seguito indicate le funzioni dei magistrati giudicanti e requirenti. Rispetto alla legislazione vigente sono individuate le seguenti nuove funzioni:

·        giudicanti semidirettive elevate di primo grado, assegnate al presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle maggiori città d’Italia[4];

·        requirenti semidirettive elevate di primo grado;

·        giudicanti direttive apicali e requirenti direttive apicali. In luogo di dette funzioni, la legislazione vigente prevedeva le sole funzioni direttive superiori apicali di legittimità assegnate al primo presidente della Corte di cassazione. Lo sdoppiamento del ruolo apicale consente di attribuire le funzioni requirenti direttive apicali al procuratore generale presso la Corte di cassazione titolare, secondo l’ordinamento vigente, di funzioni direttive superiori requirenti di legittimità;

·        requirenti di coordinamento nazionale assegnate al sostituto presso la direzione nazionale antimafia titolare, secondo l’ordinamento vigente, di funzioni requirenti di secondo grado;

·        requirenti direttive di coordinamento nazionale assegnate. Sono quelle di procuratore nazionale antimafia titolare, secondo l’ordinamento vigente, di funzioni direttive requirenti di secondo grado.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge non considera la norma. Si osserva, peraltro, che il testo iniziale disponeva un incremento del numero delle funzioni esercitate dai magistrati, ulteriormente aumentato in seguito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Al riguardo, premesso che come chiarito dal Governo[5] l’assegnazione di funzioni non ha influenza sulla progressione economica, appare opportuno che sia chiarito se la nuova articolazione non possa costituire premessa per eventuali adeguamenti retributivi.

 

 

ARTICOLO 2, comma 2

Valutazione della professionalità dei magistrati

La norma, che sostituisce l’articolo 11 del decreto legislativo 160/2006, dispone che tutti i magistrati siano sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

La valutazione è effettuata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura che specifica, tra l’altro, i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità. Alla scadenza del periodo di valutazione il Consiglio giudiziario acquisisce e valuta, fra l’altro, le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio. Su tale base il Consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura che procede alla valutazione di professionalità.

Nel caso che la valutazione sia “negativa” o “non positiva”, il magistrato subisce una penalizzazione in termini di progressione economica. E’ prevista, altresì, in caso di valutazione negativa, la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura disponga la partecipazione del magistrato ad uno o più corsi di riqualificazione professionale. Se il Consiglio superiore della magistratura esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato valutato negativamente è dispensato dal servizio.

Il sistema di valutazione, con gli opportuni adattamenti, si applica anche ai magistrati fuori ruolo.

E’ infine stabilito che allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili (comma 17 del novellato articolo 11).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo si rileva che non sono stati forniti elementi informativi atti a dimostrare l’invarianza degli oneri assunta dal citato comma 17 dell’articolo 11 come novellato. Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa con riferimento alla l’attività di valutazione ed ai corsi di riqualificazione professionale[6].

Con riferimento ad osservazione di tenore analogo formulata del Servizio bilancio del Senato, il Ministero della giustizia ha replicato che il sistema valutazione delineato comporta la sola acquisizione di elementi informativi senza necessità di ulteriori strutture di supporto in aggiunta a quelle esistenti. Il Ministero ha altresì confermato la clausola di invarianza. La Ragioneria generale dello Stato ha, inoltre, affermato che il sistema di valutazione deve essere necessariamente attuato con l’utilizzo di risorse previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2, comma 2,  capoverso art. 11, comma 17

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la disposizione di cui al presente comma in termini conformi alla prassi consolidata, prevedendo che allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si provvederà nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

 

 

ARTICOLO 2, comma 3

Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni

La norma, che sostituisce l’articolo 12 del decreto legislativo 160/2006,  stabilisce le modalità ed i criteri per il conferimento delle funzioni, prevedendo tra l'altro che questo avvenga a domanda degli interessati, in possesso della valutazione di professionalità richiesta, mediante una procedura concorsuale per soli titoli (comma 1).

Per il conferimento delle funzioni di legittimità un'apposita commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, è incaricata di valutare  la capacità scientifica e di analisi dei candidati (comma 12). La commissione è composta da cinque componenti, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità, uno tra professori universitari di ruolo ed uno tra gli avvocati abilitati al patrocinio alle magistrature superiori (comma 13).

Le funzioni di legittimità sono conferite di norma a magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (comma 5) o, eccezionalmente, anche a magistrati che hanno conseguito la seconda o terza valutazione; in tali ultimi casi il conferimento della funzione non produce effetti sul trattamento giuridico ed economico, né sul ruolo di anzianità (comma 14).

L’organizzazione della commissione ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore (comma 15). E’ stabilito che “le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura” (comma 17).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo si rileva che non sono stati forniti elementi informativi atti a dimostrare l’invarianza degli oneri assunta dal citato comma 17 dell’articolo 12 come novellato. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l’ipotesi di invarianza con riferimento ai compensi e agli altri emolumenti (gettoni di presenza, rimborsi spese) da riconoscere ai componenti la commissione.  

Con riferimento ad osservazione di tenore analogo formulata del Servizio bilancio del Senato, con nota[7] la Ragioneria generale dello Stato si è limitata a ribadire che dall’attuazione della disposizione in esame non devono derivare oneri. La Ragioneria ha altresì chiarito che le somme destinate a remunerare la prestazione dei commissari dei concorsi da bandire per le progressioni di carriera previste dalla legislazione che si intende abrogare, attraverso l’emanazione della nuova disciplina in esame, costituiranno economie di spesa.

Con riferimento alla disposizione che consente il conseguimento anticipato delle funzioni di legittimità, pur considerando che la norma esclude che si producano effetti sul trattamento giuridico ed economico, appare opportuno che il Governo escluda l’insorgenza, oltre che dei predetti effetti, anche di eventuali ulteriori effetti economici connessi con l’esercizio delle funzioni (quali, ad esempio, gli oneri per il rimborso di spese e l’erogazione di indennità).

 

ARTICOLO 2, comma 3,  capoverso art. 12, comma 17

Clausola di invarianza

La norma dispone che le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

 

Al riguardo, con riferimento all’inciso in base al quale le disposizioni non devono oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, si segnala, che tale formulazione non appare conforme alla vigente disciplina contabile. A tale proposito , appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la disposizione, in primo luogo al fine di stabilire un tetto massimo entro cui devono essere contenuti gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione di cui al comma 13 e, in secondo luogo, prevedendo che all’istituzione e al funzionamento della suddetta commissione, si provveda a valere delle risorse, previste a legislazione vigente, per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

 

 

ARTICOLO 2, comma 4

Passaggio di funzioni

La norma, che sostituisce l’articolo 13 del decreto legislativo 160/2006, prevede, fra l’altro, che il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non sia consentito all’interno dello stesso distretto né relativamente al capoluogo del distretto di corte di appello. E' stabilito che tale passaggio di funzione può essere disposto solo a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore previo parere del consiglio giudiziario.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che l’articolo 13 del decreto legislativo 160/2006 già prevedeva la possibilità di passaggio di funzioni in esito ad una procedura concorsuale, seguita dalla partecipazione ad un corso di riqualificazione professionale. Tuttavia le norme sostituite consentivano il passaggio di funzioni una sola volta nel corso dell’intera carriera in luogo delle quattro previste dal testo licenziato dal Senato. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca gli elementi quantitativi (numero presumibile di concorrenti, emolumenti da corrispondere ai commissari, durata dei corsi, trasferte da rimborsare ai magistrati partecipanti e quanto altro) necessari per verificare che le risorse stanziate per i passaggi di funzioni risultino sufficienti a garantire la piena applicabilità della nuova disciplina, senza determinare nuovi oneri a carico dello Stato.

 

 

ARTICOLO 2, commi 6 e 7

Limiti al conferimento di funzioni

Le norme aggiungono l'articolo 34-bis al decreto legislativo 160/2006, prevedendo, tra l'altro, che le funzioni semidirettive, requirenti e giudicanti, di primo e secondo grado, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo[8].

Si dispone altresì la sostituzione dell’articolo 35 del decreto legislativo 160/2006, stabilendo che le funzioni direttive, requirenti e giudicanti di primo e secondo grado e di legittimità, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dai nuovi vincoli in materia di assegnazione alle funzioni semidirettive e direttive posti dalle disposizioni in esame, che risultano maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Il chiarimento appare necessario anche alla luce di valutazioni emerse in passato e riferite ad analoga questione[9] in relazione all’ipotesi di esodo anticipato (con conseguente erogazione della buonuscita e del trattamento pensionistico) del personale a cui non risulterà più possibile conferire incarichi direttivi e semidirettivi.

Con riferimento ad osservazione di tenore analogo formulata del Servizio bilancio del Senato, il Ministero della giustizia ha precisato che i vincoli posti dalle norme per il conferimento degli incarichi sono tali da limitare notevolmente il fenomeno dei pensionamenti anticipati. Gli effetti finanziari sarebbero, dunque, circoscritti a casi sporadici ampiamente fronteggiabili con le residue disponibilità finanziarie ammontanti a 2.858.000 euro a decorrere dal 2008. La Ragioneria generale dello Stato si è limitata a prendere atto dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia.

 

 

ARTICOLO 2, commi 9 e 10

Temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive

La norme, che sostituiscono gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 160/2006, stabiliscono, tra l’altro, che le funzioni direttive e semidirettive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni. Al termine del periodo, il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive o semidirettive è assegnato al medesimo ufficio[10], anche in posizione di soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo si rileva che l’assegnazione del magistrato ad un ufficio in posizione di soprannumero è suscettibile di determinare oneri, in quanto implica l'occupazione di un posto non previsto nell'organico di diritto senza, peraltro, che sia pregiudicata la possibilità di richiedere l’attivazione delle procedure per l’assunzione di personale da destinare ad uffici per i quali risultano posizioni vacanti. Si rileva tra l’altro che le norme di cui si propone la sostituzione prevedono l’assegnazione in soprannumero sotto condizioni maggiormente restrittive e recavano, altresì, una condizione espressa di non onerosità. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 2, comma 11

Progressione economica dei magistrati

La norma dispone la sostituzione della tabella relativa alla progressione economica della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981 n. 27, con la tabella A allegata al provvedimento in esame di seguito riportata.

Tabella A allegata al ddl C. 2900

Qualifica

Stipendio annuo

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità[11]

€ 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità[12]

€ 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità[13]

€ 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

€ 66.470,60

Magistrati ordinari alla quinta valutazione di professionalità

€ 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

€ 50.521,10

Magistrati ordinari alla prima valutazione di professionalità

€ 44.328,37

Magistrati ordinari           

€ 31.940,23

Magistrati ordinario in tirocinio

€ 22.766.71

 

Tab A allegata alla legge 27/1981

Qualifica

Stipendio annuo

Primo presidente della Corte di cassazione

lire 28.835.000

Procuratore generale, Presidente aggiunto di Corte di cassazione, Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

lire 26.805.000

Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori

lire 24.369.000

Magistrati di Corte di cassazione

lire 20.739.000

Magistrati di Corte di appello

lire 18.435.000

Magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina

lire 16.131.000

Magistrati di tribunale

lire 11.522.000

Uditori giudiziari (dopo 6 mesi)     

lire 8.109.000

Uditori giudiziari

lire 6.951.000

 

Si premette che, in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata nel corso dell’esame presso il Senato in relazione alla diversità degli importi esposti nelle tabelle in esame, il Ministero della giustizia ha precisato che i nuovi importi stipendiali corrispondono a quelli in vigore dal 1° gennaio 2006, a loro volta determinati applicando i dovuti adeguamenti agli importi recati dalla tabella allegata alla citata legge n. 27/1981.

Per una migliore comprensione delle conseguenze derivanti dalla sostituzione disposta, si fa presente che:

·          i due trattamenti stipendiali previsti per gli uditori sono sostituiti dall’unico trattamento corrisposto alla corrispondente figura professionale prevista dal nuovo ordinamento, ossia i magistrati ordinari in tirocinio;

·          la retribuzione di magistrato di tribunale dopo 3 anni dalla nomina era conseguita al quinto anno di servizio, considerato che la qualifica di uditore era ricoperta per due anni. La corrispondente retribuzione viene, in base alla nuova tabella, corrisposta dopo quattro anni di servizio in esito alla prima di valutazione di professionalità;

·          le qualifiche di magistrato di Corte d’appello, di Corte di cassazione, di Corte di cassazione nominato alle funzioni superiori sono conseguite dopo 13[14], 20[15] e 28[16] anni dall’ingresso in magistratura. Detti periodi corrispondono a quelli che devono trascorrere per che sia trascorso un anno dalla terza valutazione, ovvero sia stata effettuata la quinta e la settima valutazione.

Va precisato che la descritta comparazione prende in considerazione le norme attualmente in vigore e non quelle recate dai decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario recata dalla legge n. 150/2005.

Il nuovo sistema delineato sembra ricalcare quello attualmente in vigore, fondato sulla disgiunzione delle qualifiche e delle funzioni, nel senso che l’avanzamento nelle qualifiche è indipendente dalla effettiva attribuzione di un posto corrispondente alla qualifica conseguita (cd. ruoli aperti).

 

La relazione tecnica stima l'onere relativo al riconoscimento anticipato di alcuni trattamenti economici.

In primo luogo si considera che il trattamento attualmente riconosciuto al magistrato di tribunale dopo tre anni di servizio (ossia dopo 5 anni dall’accesso in magistratura) viene conseguito con un anno di anticipo dal magistrato ordinario già assoggettato alla prima valutazione in quanto questa ultima interviene dopo 4 anni. L'onere complessivo è determinato sulla base dei parametri che seguono.

 

Numero dei beneficiari in ciascun anno

200

Importo annuo lordo, compresi oneri amministrazione, da corrispondere ad un magistrato ordinario

80.662, 36 euro

Importo annuo lordo, compresi oneri amministrazione, da corrispondere ad un  magistrato in esito alla prima valutazione

100.857,76 euro

Onere per differenza retributiva

 

Anno 2007 e successivi (euro 100.857,76 - euro 80.662,36) X 200 magistrati = 4.039.080,00 euro annui.

 

 

 

Inoltre la relazione tecnica stima l’onere derivante dalla mancata considerazione di due differenti classi stipendiali per i tirocinanti. Pertanto, in base alle nuove norme, il trattamento economico corrisposto durante i primi sei mesi di tirocinio risulta incrementato. L'onere è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere nel corso di tale periodo. L'onere complessivo è determinato sulla base dei parametri che seguono.

 

Numero beneficiari annuo

200

Importo annuo lordo, compresi oneri amministrazione, da corrispondere ad un magistrato ordinario in tirocinio     

58.280,25 euro

Importo annuo lordo, compresi oneri amministrazione, da corrispondere all’ex uditore

53.151,43 euro

Onere per differenza retributiva

Anno 2007 e successivi

(euro 58.280,25 - euro 53.151,43) X 200 magistrati : 2 (ossia per sei mesi) = 512.882,00 euro annui

 

 

L’onere ammonta, pertanto, a 4.551.962 euro a decorrere dal 2007.

 

Va peraltro rilevato che l’onere per il 2007 potrebbe risultare inferiore in relazione alla data di entrata in vigore delle norme in esame.

 

Al riguardo appare preliminarmente necessario che il Governo confermi che i valori indicati nella nuova tabella proposta corrispondano pienamente al valore delle retribuzioni attualmente in erogazione. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che le retribuzioni dei magistrati costituiscono parametro di riferimento per la determinazione delle retribuzioni di altre categorie di personale delle pubbliche Amministrazioni o delle Istituzioni.

Appare, inoltre, necessario che il Governo confermi che la permanenza media in servizio sia quella implicitamente ipotizzata ovvero indichi le diverse ipotesi alla base della quantificazione del tasso di sostituzione indicato.

La platea annua stimata pari a 200 unità di personale implica l’ipotesi di una permanenza media in servizio dei magistrati pari a circa 44 anni e sei mesi. Tale valore si ottiene dividendo il numero delle unità attualmente in servizio (8.900 circa) con il tasso di sostituzione medio indicato dalla relazione tecnica (200 unità) e supponendo che non si intenda reintegrare le carenze di organico attualmente riscontrabili nei ruoli della magistratura.

Si rileva, infine, che il testo in esame si limita a sostituire la tabella relativa alle progressione economica della magistratura ordinaria, sebbene l’allegato A della citata legge n. 27/1981 rechi anche la tabella relativa alla progressione economica della magistratura amministrativa, militare, contabile e degli avvocati e procuratori dello Stato. Appare dunque necessario che il Governo fornisca elementi informativi in merito agli effetti finanziari conseguenti alle eventuali richieste emulative avanzate dalle categorie in questione.

 

 

ARTICOLO 2, comma 12

Trattamento economico dei magistrati

La norma sostituisce l'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006. In primo luogo è stabilito che le somme indicate, di cui non appare immediata l’identificazione, sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti triennali fino alla data del primo gennaio 2006. E’, inoltre stabilito che ai fini della progressione stipendiale dei magistrati continui ad applicarsi la normativa vigente[17]. Si specifica, infine, che il trattamento economico aggiuntivo previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina in magistratura sia corrisposto solo a seguito di esito positivo della terza valutazione di professionalità. Tale ultima norma non appare di agevole  interpretazione  in quanto non è espressamente specificato a quale trattamento economico si faccia riferimento.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo volto a definire l’esatta portata delle norme in esame sia con riferimento alle somme cui sono stati applicati gli adeguamenti economici triennali, sia con riguardo al trattamento economico da non corrispondere in caso di esito negativo della valutazione di professionalità. 

 

 

ARTICOLO 3

Modifiche al decreto legislativo n. 26/2006

La norma apporta modifiche alla normativa istitutiva della Scuola superiore della magistratura. In particolare, si prevede quanto segue:

·    vengono individuate tre sedi della Scuola, di cui una per le riunioni del comitato direttivo preposto all’attività di direzione e di coordinamento (comma 1);

·    vengono elencate, ampliandole, le finalità della Scuola; tra le nuove finalità rientrano (comma 2):

-   la formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria (lett. c);

-   la formazione dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari (lett. d);

-   la formazione dei magistrati incaricati della formazione (lett. e);

-   le attività di formazione decentrata (lett. f);

-   la realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali (lett. i);

-   la pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione (lett. l);

-   lo svolgimento di seminari per operatori della giustizia (lett. n);

·    viene elevato da 7 a 12 il numero dei componenti del Comitato direttivo che viene ad essere così composto: 7 membri scelti tra magistrati, anche in quiescenza, 3 tra docenti universitari, anche in quiescenza e 2 tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni; i componenti del Comitato direttivo svolgono anche le funzioni di “responsabili di settore” consistenti, essenzialmente, nella predisposizione e attuazione del programma annuale delle attività didattiche (commi 6, 7 e 10);

Si ricorda che l’art. 12 del d.lgs. 26/2006 - completamente riscritto dal comma 10 dell’articolo 3 del d.d.l. in esame - disciplina le funzioni dei comitati di gestione che confluiscono ora tra quelle assegnate ai responsabili di settore. Tali funzioni consistono essenzialmente nell’attuazione della programmazione annuale dell'attività, nella definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione; nell’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione; nel fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione; nella cura del tirocinio o dell'aggiornamento professionale nelle fasi svolte presso la Scuola e nella selezione dei tutori e dei docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.

·    è istituita la carica di Segretario generale per la quale vengono elencati compiti e funzioni; il Segretario generale dura in carica 5 anni ed è nominato dal comitato direttivo che può scegliere tra magistrati ordinari – che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità - o dirigenti di prima fascia. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni; laddove il comitato direttivo abbia nominato un magistrato, questi è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura mentre, nel caso in cui l’incarico venga attribuito ad un dirigente di prima fascia non magistrato, è fatto divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza. Al Segretario generale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi (comma 11).

Al riguardo, si segnala che la previsione di esclusione di corresponsione di compensi per il Segretario Generale è stata inserita dalla Commissione Giustizia nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, accogliendo il parere della Commissione Bilancio[18]. Sulla questione, anche il Governo, con nota del 15 maggio 2007, ha affermato di concordare con la Commissione sull’opportunità di prevedere espressamente che al Segretario generale non spettano indennità, compensi e rimborsi spese ad alcun titolo, al fine di garantire l’effettivo rispetto del vincolo dell’invarianza;

·    si prevede una durata di 18 mesi per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame (ex uditori giudiziari), articolandolo in due sessioni della durata, rispettivamente, di sei mesi presso la Scuola, e di dodici mesi presso gli uffici giudiziari (comma 13).

Si ricorda che l’art. 18 del d.lgs. n. 26/2006 prevede che il tirocinio degli uditori giudiziari abbia la durata di ventiquattro mesi. Sul punto il Governo, nella nota del 15 maggio 2007, ha chiarito che la riduzione del tirocinio da 24 a 18 mesi non determina un’anticipazione di passaggio stipendiale in quanto le norme si limitano a stabilire che la parola “uditorato” sia sostituito con la parola “tirocinio” e che il termine per il periodo di tirocinio determina esclusivamente il consolidamento del rapporto di impiego, senza riflessi economici derivanti da eventuali anticipazioni del passaggio stipendiale che resta fermo a 24 mesi dal momento della nomina;

·    spetta allo Statuto della scuola la determinazione del numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti  dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale che si svolgono presso la Scuola medesima e consistenti nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell’albo esistente presso la Scuola (comma 18);

·    la partecipazione ad uno dei corsi di formazione ed aggiornamento, obbligatoria almeno una volta ogni quattro anni, è considerata attività di servizio a tutti gli effetti. Inoltre, nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale (comma 19).

 

La relazione tecnica considera unicamente la disposizione recata dal comma 6 relativa alla diversa composizione del comitato direttivo, i cui componenti vengono aumentati da  7 a 12, con un conseguente onere derivante dalla corresponsione del gettone di presenza ai 12 componenti previsti per la partecipazione alle sedute. L’onere, qualificato come limite massimo di spesa a decorrere dall’anno 2007, viene così quantificato:

 

Gettone di presenza componenti

600 euro

Componenti del Comitato direttivo

12

Sedute mensili previste

2

Numero mesi di attività

11

Euro 600 x 12 unità x 2 sedute x 11 mesi

158.400

 

La RT afferma quindi che in considerazione dell’esistenza dell’autorizzazione di spesa originaria di cui all’art. 2, comma 37, della L. 150/2005, di euro 112.400 a decorrere dall’anno 2007, il maggior onere annuale connesso al funzionamento del comitato della Scuola è pari al differenziale dei due importi (158.400 – 112.400), ovvero euro 46.000.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 2, si osserva che la disposizione ivi contenuta amplia considerevolmente le finalità cui la Scuola è preposta.

Si rileva che, in merito a tale questione, in sede di esame del provvedimento presso il Senato, il Governo[19] - affermando che l’articolo 3, più che attribuire nuove competenze alla Scuola superiore della magistratura, mira a cambiare le modalità di realizzazione dei diversi obiettivi formativi, indirizzandone l’attività sia alla formazione iniziale, sia alla formazione permanente sia infine alla formazione conseguente al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa – ha confermato l’adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Va peraltro considerato che in base al tenore letterale della norma, sembra evincersi che finalità quali la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari, il coordinamento delle attività di formazione decentrata; lo svolgimento di seminari per operatori della giustizia, costituiscano funzioni nuove in capo alla Scuola medesima, rispetto a quelle individuate dal decreto legislativo che viene modificato.

Si osserva, inoltre, che il comma 19 prevede per i magistrati in servizio l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale almeno una volta ogni quattro anni, mentre l’art. 25 del decreto che viene ad essere modificato limita tale obbligo ad una volta ogni cinque anni. Il medesimo comma prevede altresì un obbligo di partecipazione a tali corsi, con frequenza almeno annuale, nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie.

Appare pertanto necessario che siano forniti elementi anche di carattere quantitativo volti a confermare la compatibilità della nuova articolazione della Scuola con l’invarianza della spesa ribadita anche nel corso dell’esame al Senato.

Quanto alla previsione, in base alla quale i componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, disciplinata al comma 10, si osserva che tali funzioni sono attualmente svolte per lo più dai comitati di gestione, ora soppressi, per i quali è previsto uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2006, pari a 132.000 euro (art. 2, comma 37, L. 150/2005), oltre ad un trattamento economico consistente in un gettone di presenza pari a 300 euro a seduta per ogni componente del comitato (articolo 17 del d.lgs. 26/2006).

Si rileva, a tale proposito, che mentre la disposizione recante l’onere relativo al gettone di presenza per i componenti dei comitati di gestione viene espressamente abrogata dall’art. 4, comma 20, del provvedimento in esame, la norma che prevede lo stanziamento per il funzionamento dei comitati suddetti (art. 2, comma 37, L. 150/2005) resta invece in vigore.

Al riguardo andrebbero pertanto forniti elementi atti ad esplicitare l’utilizzo dello stanziamento predetto. In particolare, andrebbe chiarito se questo debba intendersi finalizzato alle spese di funzionamento dei nuovi organismi. In caso contrario, il chiarimento dovrebbe essere finalizzato ad escludere che siano prefigurabili oneri connessi allo svolgimento delle funzioni in capo ai responsabili di settore.

Con riferimento all’istituzione della carica di Segretario Generale, prevista dal comma 11, nulla da osservare in relazione alla previsione in base alla quale il Segretario generale, se scelto tra i magistrati ordinari, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel presupposto che tale collocamento avvenga nell’ambito della relativa dotazione appositamente prevista per gli organici della magistratura (vedi osservazioni relative all’articolo 5, comma 8, del ddl in esame). Appare invece necessario un chiarimento in merito al divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nel caso di incarico attribuito ad un dirigente di prima fascia.  La norma in esame sembra infatti presentare profili di criticità quanto alla sua attuazione, tenuto conto degli inevitabili aggravi di natura funzionale ed organizzativa che la posizione lasciata vacante potrebbe comportare per la pubblica amministrazione coinvolta.

 

ARTICOLO 4

Modifiche al decreto legislativo n. 25/2006 e altre disposizioni.

L’articolo novella, da un lato, il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, relativo all’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e alla disciplina dei consigli giudiziari (commi 1-15) dall'altro, apporta alcune modifiche a varie disposizioni in materia di ordinamento giudiziario[20], (commi da 16 a 20). In particolare si prevede quanto segue.

 

Comma 1

La norma dispone la sostituzione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, prevedendo, tra l'altro che il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sia costituito dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione.

 

La relazione tecnica[21] si sofferma, sull’aumento da tre a quattro del numero dei componenti non togati destinatari del gettone di presenza previsto dalla legislazione vigente per la partecipazione alle sedute.

Il maggior onere, stimato in 5.680 euro a decorrere dall’anno 2007, è quantificato secondo le seguenti modalità:

 

Gettone di presenza componenti non togati

258,23 euro

Componenti non togati del Consiglio direttivo

4

Sedute mensili previste

2

Numero mesi di attività

11

Euro 258,23 x 4 unità x 2 sedute x 11 mesi

22.724 euro

Previsione di spesa di cui alla legge n. 150/2005

17.044 euro

Maggior onere

5.680 euro

 

La relazione tecnica, in considerazione dell'esistenza della previsione originaria di spesa di euro 17.044 a decorrere dal 2007, prevista dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 150 del 2005, individua il maggiore onere annuale connesso al funzionamento del Consiglio pari al differenziale dei seguenti importi 22.724 - 17.044 = euro 5.680.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Comma 4

Normativa vigente: l'articolo 4 del d.lgs. n. 25/2006 disciplina l'elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; il sistema, come quello previsto per i consigli giudiziari, è stato strutturato con una caratterizzazione, di tipo maggioritario, derivante dalla previsione, in base alla quale ciascun elettore esprime il voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie di magistrati nell'ambito delle quali sono scelti i componenti togati, con la proclamazione della elezione dei candidati che hanno ottenuto, nell'ambito di ciascuna categoria, il maggior numero di voti.

 

La norma dispone la sostituzione dell’articolo 4 del decreto legislativo, relativo all’elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, introducendo nuove modalità  per la presentazione delle liste e introducendo l’articolo 4-bis disciplinante un meccanismo di assegnazione  dei seggi sulla base di un sistema di tipo proporzionale.

 

Al riguardo, appare opportuno, che il Governo escluda che dall’espletamento delle nuove procedure elettive del personale togato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, discendano aggravi di spesa; ciò anche in funzione del fatto che l’articolo 4-bis, prevede una disciplina, in parte innovativa anche delle competenze dell'ufficio elettorale del C.S.M.

 

 

Comma 8

La norma, apporta variazioni all’articolo 9, del citato d.lgs. 25/2006, prevedendo una modifica della composizione dei consigli giudiziari istituiti presso le Corti d’Appello. La norma, in particolare dispone:

§        la sostituzione del comma 2 prevedendo che, nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a 350 magistrati, il consiglio giudiziario sia composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1 ovvero dal Presidente della Corte d’appello e dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, da altri 9 membri, dei quali 3 non togati (lettera b);

§        la sostituzione del comma 3, prevedendo che nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra 351 e 600 magistrati il consiglio giudiziario sia composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da 14 altri membri dei quali 4 non togati (lettera c);

§        l’inserimento, dopo il comma 3, del comma 3-bis in cui è previsto che nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a 600 magistrati, il consiglio giudiziario sia composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da 20 altri membri dei quali 6 non togati (lettera d).

 

La relazione tecnica[22], rileva come il provvedimento in esame preveda una diversa composizione dei consigli giudiziari presso le Corti d’Appello rispetto a quanto già previsto dal d.lgs. 25/2006, modificando, in funzione del numero di magistrati in organico presenti nel distretto, il numero dei componenti non togati, destinatari del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute.

In particolare, per i distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta unità, i componenti non togati sono previsti nel numero di 3, per i distretti con organico compreso tra 351 e 600 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 4 e per i distretti con organico superiore a 601 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 6.

 

L'onere stimato dalla relazione tecnica è relativo alla corresponsione del gettone di presenza al nuovo numero di componenti non togati.La relazione rileva che le modifiche comportano effetti sotto forma di limite massimo di spesa.

La previsione di spesa, stimata in 418.118,00 euro a decorrere dall’anno 2007, è quantificata dalla relazione tecnica secondo le seguenti modalità:

 

Gettone di presenza componenti non togati

206, 58 euro

Distretti con organico < 350 magistrati

18

Numero componenti non togati

3

Distretti con organico> 351 e < 600 magistrati

5

Numero componenti non togati

4

Distretti con organico> 601 magistrati

3

Numero componenti non togati

6

Numero sedute mensili

2

Numero mesi di attività

11

Euro 206,58x 3 unità x 18 distretti x 2 sedute x 11 mesi

245.417,00 euro

Euro 206,58x 4 unità x 5 distretti x 2 sedute x 11 mesi

90.895,00 euro

Euro 206,58x 6 unità x 3 distretti x 2 sedute x 11 mesi

81.806,00 euro

Totale

418.118,00 euro

Previsione di spesa di cui alla legge n. 150/2005

590.818,00 euro

 

La relazione tecnica rileva infine che, in considerazione dell'esistenza dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 2, comma 38 della legge n. 150 del 2005, di euro 590.818 a decorrere dall'anno 2007, la rideterminazione dell'onere connesso alla diversa composizione dei consigli giudiziari in euro 418.118, non determina maggiori oneri, ma una riduzione dell'autorizzazione stessa[23].

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo della quantificazione.

 

 

Comma 10

La norma, dispone la modifica dell’articolo 10 del d.lgs. n. 25/2006[24], prevedendo l'istituzione, presso ogni consiglio giudiziario, di una Sezione relativa ai giudici di pace. Il comma, inoltre, prevede, alla lettera b), che nel Consiglio giudiziario sia istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del Consiglio giudiziario, da due magistrati e un avvocato, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, da tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3; da cinque magistrati, due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all’articolo 9, comma 4.

 

La relazione tecnica[25]si sofferma sulla norma che prevede l'istituzione di una sezione autonoma, competente, per ogni consiglio giudiziario, all'attività dei giudici di pace presenti nel distretto. Analogamente a quanto avviene per i consigli giudiziari, il numero dei componenti dell'organo, ivi compresi quelli non togati, varia in funzione del numero di magistrati in organico presenti nel distretto. In particolare, per i distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 3, per i distretti con organico compreso tra 351 e 600 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 4 e per i distretti con organico superiore a 601 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 6. L'onere che ne deriva è quindi rappresentato dalla prevista corresponsione del gettone di presenza ai componenti non togati.

La relazione rileva che le modifiche comportano effetti sotto forma di limite massimo di spesa.

La previsione di spesa, stimata in 418.118,00 euro a decorrere dall’anno 2007, è quantificata dalla relazione tecnica secondo le seguenti modalità:

 

Gettone di presenza componenti non togati

206, 58 euro

Distretti con organico < 350 magistrati

18

Numero componenti non togati

3

Distretti con organico> 351 e < 600 magistrati

5

Numero componenti non togati

4

Distretti con organico> 601 magistrati

3

Numero componenti non togati

6

Numero sedute mensili

2

Numero mesi di attività

11

Euro 206,58x 3 unità x 18 distretti x 2 sedute x 11 mesi

245.417,00 euro

Euro 206,58x 4 unità x 5 distretti x 2 sedute x 11 mesi

90.895,00 euro

Euro 206,58x 6 unità x 3 distretti x 2 sedute x 11 mesi

81.806,00 euro

Totale

418.118,00 euro

Al riguardo, relativamente alla sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, appare opportuno che il Governo confermi che il numero delle sedute mensili atteso risulti essere adeguato rispetto alle nuove competenze assegnate.

 

Comma 12

Normativa vigente. L'articolo 12, disciplina l'elezione dei componenti togati del consigli giudiziari istituiti presso le Corti d’Appello, secondo un sistema analogo a quello previsto per l’elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione ed in termini analoghi a quello previsto per i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Un sistema di tipo maggioritario in cui ciascun elettore esprime il voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie di magistrati nell'ambito delle quali i componenti togati sono scelti, con la proclamazione della elezione dei candidati che hanno ottenuto, nell'ambito di ciascuna categoria, il maggior numero di voti.

 

La norma, ricalcando il contenuto dell’articolo 4 del d.lgs. 25/2006 (nella nuova formulazione prevista dal comma 4 dell’articolo in esame), relativo alle modalità d’elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, dispone la sostituzione dell’articolo 12 del d.lgs.  5/2006, relativo all’elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari istituiti presso le Corti d’Appello, introducendo nuove modalità per la presentazione delle liste e disciplinando con un nuovo articolo 12-bis il meccanismo di assegnazione dei seggi sulla base di un sistema di tipo proporzionale.

 

Al riguardo, stante la sostanziale identità della nuova procedura elettiva dei componenti togati dei consigli giudiziari rispetto a quella prevista per l’elezione dei membri togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione di cui al comma 4, si ribadisce la necessità dei chiarimenti già indicati in riferimento a tale norma, essendo opportuno che il Governo escluda, anche in tale circostanza, che dall’espletamento delle nuove procedure elettive, discendano aggravi di spesa.

 

ARTICOLO  5, comma 3

Disposizioni transitorie in materia di temporaneità degli incarichi

La norma, prevede che le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applichino a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del ddl in esame. Fino ad allora, i magistrati che ricoprono tali incarichi mantengono le loro funzioni. Trascorso tale periodo, i magistrati che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni restano assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rinvia a quanto già osservato con riferimento alle norme di cui all’articolo 2, comma 10.

 

 

ARTICOLO 5, comma 4

Trattamento economico dei magistrati ordinari

La norma attribuisce ai magistrati ordinari, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituta dal provvedimento in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare considerato che la disposizione è sostanzialmente ripetitiva di quanto già disposto a norma dell’articolo 2, comma 11.

 

 

ARTICOLO  5, commi 5 - 7

Dotazione organica del ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura

La norma dispone la possibilità che il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura sia incrementato di un massimo di 13 unità.

Il CSM, con proprio regolamento[26], disciplina:

a)      il  trattamento  giuridico  ed economico del personale;

b)     le indennità per il personale non appartenente al ruolo del CSM, che svolge attività presso il Consiglio.

E’ stabilito che le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che peraltro è stato oggetto di sostanziali modifiche nel corso dell’iter al Senato.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al rispetto dell’invarianza degli oneri prevista dall’articolo 5, comma 6.

 

 

ARTICOLO 5, comma 6

Clausola di invarianza

La norma dispone che le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

 

Al riguardo, con riferimento all’inciso in base al quale le disposizioni non devono oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, si segnala, che tale formulazione non appare conforme alla vigente disciplina contabile. A tale proposito , appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la disposizione, prevedendo che all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provveda nei limiti delle risorse, previste a legislazione vigente, per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, appare, comunque, opportuno che il Governo confermi l’idoneità delle suddette risorse a far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5.

 

 

ARTICOLO 5, comma 8

Clausola di non onerosità del collocamento fuori ruolo dei magistrati

La norma prevede che le disposizioni della presente legge che disciplinano ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la disposizione debba essere intesa nel senso che i collocamenti fuori ruolo di magistrati disposti dalle norme in esame debbano essere ricompresi nell’ambito delle ipotesi e nel limite recati dall’articolo 3, della legge n. 48/2001. Tale disposizione prevede che 200 posti nell’organico della magistratura siano destinati a personale incaricato di funzioni diverse da quelle giudiziarie a cui si applicano le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico.

 

 

ARTICOLO 5, comma 8

Clausola di invarianza

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la norma non specifica a quali disposizioni intenda far riferimento. A tale proposito, si rammenta che il testo del disegno di legge presentato al Senato prevedeva la novella degli articoli 196 e 196-bis del regio decreto n. 12 del 1941, contenenti la disciplina generale in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Appare, inoltre, opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine:

-          all’idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall’attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.;

-          all’opportunità di riformulare la clausola di invarianza in termini conformi alla prassi vigente, prevedendo che dalle disposizioni di cui alla presente legge in materia di collocamento fuori ruolo di magistrati non debbano derivare, anziché non derivino, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

ARTICOLO 5, comma 9

Ridefinizione del ruolo organico della magistratura

La norma sostituisce la tabella B allegata alle legge 5 marzo 1991, n. 71, recante il ruolo organico della magistratura.

La dotazione organica complessiva di 10.109 unità risulta confermata seppure con una diversa articolazione delle funzioni.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che la progressione economica dei magistrati non è connessa con le funzioni esercitate.

Il Ministero della giustizia in una nota di risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio bilancio del Senato ha confermato quanto sopra esposto.

 

ARTICOLO 6 comma 6

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005, rideterminata, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2, in euro 2.817.654 per l’anno 2007 e in euro 2.858.045 per l’anno 2008.

 

Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si osserva che l’articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005, delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché  di primo e di secondo grado, e a tal fine autorizzava la spesa di 9.750.000 per l’anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1681 del Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 23 luglio 2007, nel suddetto capitolo risulta ancora iscritto, al netto delle risorse utilizzate dal presente provvedimento, uno stanziamento pari a euro 2.878.240. Si ricorda, inoltre, che durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo, nella seduta del 16 maggio 2007, ha confermato la sussistenza di specifiche risorse da destinare allo scopo. Appare, comunque, opportuna una conferma in tal senso.

Con riferimento alla previsione contenuta nel medesimo comma secondo la quale la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata, per effetto, delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell’articolo 2, in euro in euro 2.817.654 per l’anno 2007 e in euro 2.858.045 per l’anno 2008, si segnala l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla finalità della disposizione, si tratta, in particolare, di capire se la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa originaria al netto dell’utilizzo previsto dal provvedimento in esame risponda a mere finalità conoscitive.

A tale proposito si segnala, tuttavia, che la norma presenta alcuni profili problematici, in quanto:

- la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa è stata fatta imputando tra gli oneri anche quelli originariamente previsti dall’articolo 6, comma 47 del provvedimento, successivamente stralciato. Infatti a fronte di una autorizzazione di spesa pari a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 e ad un onere pari a  euro 5.121.760 a decorrere dall’anno 2007, la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa sarebbe dovuta essere pari a euro 2.878.240, anziché come previsto pari a 2.817.654 per l’anno 2007 e in euro 2.858.045 per l’anno 2008;

- la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa non sarebbe dovuta essere, come prevista dall’articolo 6, comma 6, limitata agli anni 2007 e 2008, bensì, data la durata temporale degli oneri recati dal provvedimento, permanente.

 

 

ARTICOLO 6 comma 7

Copertura finanziaria

La norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

 

Al riguardo, con riferimento alla previsione di una specifica clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 12, appare opportuno che il Governo chiarisca se questa debba riferirsi piuttosto che agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 12, come indicato nel testo, a quelli di cui al comma 11, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Tale interpretazione sembra suffragata anche dalla formulazione dell’autorizzazione di spesa relativa prevista dall’articolo 6, comma 2. Questa, infatti, qualifica la spesa derivante dall’articolo 2, comma 11, come prevista, pur prevedendo anche l’inciso “è determinata”.  A tale proposito, si segnala, data la natura della spesa autorizzata, l’opportunità di riformulare la suddetta autorizzazione di spesa, in termini conformi alla prassi vigente, prevedendo che questa sia non “determinata”, bensì “valutata”, trattandosi di una mera previsione di spesa.

Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi la corretta imputazione della clausola di salvaguardia, e l’idoneità della previsione della stessa con riferimento agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 11.

 

ARTICOLO 7, comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l’idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall’attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 



[1]Nel caso in cui la prova scritta venga svolta contemporaneamente in più sedi la norma, che non innova sul punto l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 160/2006, stabilisce che la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi presso la sede di Roma e presiede allo svolgimento della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del CSM, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.

[2] Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione (articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 160/2006 ).

[3]L’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 160/2006 prevede che “i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali”.  

[4] Il cui elenco è specificato all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

[5] Con una nota del Ministero dell’economia e delle finanze datata 15 maggio 2007.

[6] In proposito, si rinvia anche a quanto osservato in relazione all’articolo 3 del ddl in esame.

[7] Recante il protocollo 65564.

[8] Prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

[9] Nel corso della discussione del provvedimento di delega di cui alla legge n. 150 del 2005 fu presentata una relazione tecnica che indicava la presenza di oneri aggiuntivi in termini di anticipazione della buonuscita per coloro che, non avendo conseguito incarichi direttivi o semidirettivi entro i limiti di età previsti, avrebbero optato per l'anticipo della cessazione dal servizio. Si fa riferimento alla disposizione prevista dall'articolo 2, comma 10, lettera a) della legge delega n. 150 del 2005 ed alla correlata relazione tecnica presentata in sede di dibattito dell’A.S. 1296; la relazione tecnica, presentata dal Ministero della giustizia in data 31 gennaio 2005 era verificata positivamente dal Dipartimento della R.G.S., con nota datata 4 febbraio 2005.

[10] Ovvero, nel caso di esercizio di funzioni semidirettive, all’ufficio in cui prestava precedentemente servizio, previa presentazione di domanda.

[11]Primo Presidente della Corte di cassazione.

[12]Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

[13]Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

[14] Articolo 1, della legge 25 luglio 1966, n. 570.

[15] Articolo 4, della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

[16] Articolo 16, della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

[17] A tal fine la norma richiama la legge 6 agosto 1984, n. 425 l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge n. 448/1998,  la legge 2 aprile 1979, n. 97 e la legge 19 febbraio 1981, n. 27.

[18] Seduta del 5 giugno 2007.

[19] Nota del Ministero della Giustizia, prot.n. 58 del 15 maggio 2007.

[20] Comma 16, modifiche alla l. n. 133/1998, recante incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali; comma 17, modifiche al d.lgs. n. 109/2006, recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della l. 25 luglio 2005, n. 150; comma 18, modifiche al d.lgs. n. 240/2006, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della l. 25 luglio 2005, n. 150; commi 19-20 modifiche al r.d. n. 12/1941, recante norme sull’Ordinamento giudiziario.

[21] Le variazioni intervenute al Senato sul provvedimento in esame non hanno modificato il numero complessivo dei membri non togati, pertanto, la quantificazione degli oneri effettuata nella relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge, mantiene piena validità.

[22] Le modifiche intervenute presso il Senato al provvedimento in esame non hanno modificato né i livelli di organico previsti come limiti d’applicazione della norma né il numero dei membri non togati, pertanto, la quantificazione degli oneri effettuata nella relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge, mantiene piena validità.

 

[23] A fronte del maggior onere derivante dalla corresponsione del gettone di presenza ai componenti non togati, si riduce il numero degli stessi, determinando una minore spesa rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

[24] Il comma 10 riscrive completamente l’articolo 10 del decreto legislativo, attualmente dedicato ai membri supplenti dei consigli giudiziari.

[25] Le variazioni, intervenute al Senato, sul provvedimento in esame, anche in tale circostanza, non hanno modificato né i livelli di organico previsti come limiti d’applicazione della norma né il numero dei membri non togati, pertanto, gli oneri quantificati nella relazione riferiti al testo iniziale del disegno di legge, mantengono una piena validità.

[26] E’ disposta parallelamente la abrogazione della vigente disciplina in materia che risultava porre maggiori vincoli al CSM in materia di disciplina del trattamento economico del personale.