Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2852: Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Riferimenti:
AC n. 2852/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 71
Data: 05/07/2007
Descrittori:
BILANCIO DI ASSESTAMENTO   ENTI LOCALI
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL n. 81 del 02-LUG-07     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2852

 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

 

(Conversione in legge del decreto-legge 81/2007)

 

 

 

 

 

N. 71 – 5 luglio 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2852

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria – Decreto legge n. 81 del 2007

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

V Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Di Gioia

Gruppo:

RosanelPugno

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 71

 



INDICE

ARTICOLO 1. 8

Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali8

ARTICOLO 2. 12

Patto di stabilità interno e avanzo di amministrazione. 12

ARTICOLO 3. 15

Riduzione dei trasferimenti inerenti al maggior gettito ICI15

ARTICOLO 4. 18

Riassegnazioni delle entrate e limiti di spesa per consumi intermedi18

ARTICOLO 5. 22

Interventi in materia pensionistica.. 22

ARTICOLO 6, comma 1. 23

Incremento dotazione del Fondo speciale della tabella A allegata alla legge n. 296 del 2006  23

ARTICOLO 6, comma 2. 24

Incremento dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. 24

ARTICOLO 6, commi 3-4. 25

Autorizzazioni di spesa per contributi al Fondo AIDS e all’INSEAN.. 25

ARTICOLO 6, comma 5. 27

Limite ai pagamenti dell’ANAS S.p.A.27

ARTICOLO 6, comma 6. 28

Incremento del limite di spesa per la diretta riscossione dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica.. 28

ARTICOLO 6, comma 7. 30

Fondo per la valorizzazione delle zone confinanti con le regioni a statuto speciale  30

ARTICOLO 6, comma 8. 30

Contributi per l’edilizia universitaria.. 30

ARTICOLO 7, comma 1. 32

Reintegro autorizzazioni di spesa per l’anno 2007. 32

ARTICOLO 7, comma 2. 38

Disaccantonamenti delle somme ex comma 507 della legge finanziaria 2007  38

ARTICOLO 8, commi 1-3. 42

Trasferimenti ad imprese pubbliche. 42

ARTICOLO 8, comma 4. 45

Apporto al capitale sociale dell’Anas S.p.A.45

ARTICOLO 9. 48

Partecipazione italiana a missioni internazionali48

ARTICOLO 10. 52

Disposizioni in materia di personale militare. 52

ARTICOLO 11. 53

Razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università.. 53

ARTICOLO 12. 55

Misure in materia di autotrasporto merci55

ARTICOLO 13. 57

Sblocco risorse vincolate su TFR.. 57

ARTICOLO 14. 59

Variazioni compensative di voci di risparmi già iscritte a bilancio.. 59

ARTICOLO 15, comma 1. 61

Contributi a favore del settore della pesca.. 61

ARTICOLO 15, commi 2 e 3. 62

Misure in materia di aggiornamento dei redditi dominicali62

ARTICOLO 15, commi 4 e 5. 64

Proroga di termini in materia ambientale. 64

ARTICOLO 15, comma 6. 65

Fondo rotativo per favorire l’accesso al credito dei giovani65

ARTICOLO 16. 67

Disciplina delle tasse e dei diritti marittimi67

ARTICOLO 17. 69

Copertura finanziaria.. 69



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(milioni di euro)

Disposizioni in materia finanziaria

SALDO NETTO da FINANZ.

FABBISOGNO

 

INDEBITAMENTO NETTO

 

Art.

Co.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2

 

Attenuazione patto stabilità interno per comuni medio-piccoli in avanzo

-

-

-

250

-

-

250

-

-

3

5

Interessi su anticipazioni tesoreria ICI comuni

6

-

-

6

-

-

6

-

-

4

1

Eliminazione vincolo alle rassegnazioni

-

-

-

300

-

-

300

-

-

4

2-3

Eliminazione riduzione 20% spese consumi intermenti Decreto Bersani (D.L. 223/06, art. 22)

217

-

-

130

30

20

150

20

10

5

 

Interventi in materia pensionistica

900

1.500

1.500

900

1.500

1.500

900

1.500

1.500

6

1

Reintegro fondi Tab. A

239

-

-

150

40

30

160

30

20

6

2

Reintegro fondi Tab. C

130

-

-

110

20

-

130

-

-

6

3

Cooperazione allo sviluppo – Fondo AIDS

260

-

-

260

-

-

260

-

-

6

4

INSEAN – Debiti pregressi

5

-

-

5

-

-

5

 

 

6

5

ANAS – Investimenti

-

-

-

500

-

-

500

-

-

6

6

Riscossione addizionale consumo energia elettrica

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

7

Fondo valorizzazione zone confine RSO-RSS

10

 

 

10

 

 

10

 

 

6

8

Edilizia universitaria

65

5

5

-

-

-

-

-

-

 

 

Tabella B – Università

-65

-5

-5

-30

-10

-10

-30

-10

-10

7

1

Integrazione autorizzazioni di spesa

764,2

 

 

288,2

 

 

288,2

 

 

 

 

Protezione civile

65

-

-

65

-

-

65

-

-

 

 

Bonus bebè

40

-

-

40

-

-

40

-

-

 

 

ARAN

1

-

-

1

-

-

1

 

 

 

 

Emergenza rifuti Campania

80

-

-

80

-

-

80

-

-

 

 

Università

25

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

PCM

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

Fondo debiti pregressi

100

-

-

100

-

-

100

-

-

 

 

Fondo rotazione politiche comunitarie

411

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Servizio civile

40

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Comitato vigilanza risorse idriche

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

7

2

Disaccantonamenti art.1 C.507 LF 2007

-

-

-

1.309

235

120

1.519

80

90

8

1

Contratti di servizio imprese pubbliche

250

-

-

250

-

-

250

-

-

8

3

RFI – Rete tradizionale

700

-

-

700

-

-

700

-

-

8

4

ANAS copertura perdite 2006

426,6

-

-

-

-

-

-

-

-

9

 

Missioni internazionali

26,8

-

-

26,8

-

-

26,8

-

-

11

1

Supplenze brevi

180

-

-

180

 

-

180

-

-

15

1

Disposizioni in materia di pesca

12

-

-

12

-

-

12

-

-

15

6

Fondo rotativo credito giovani

10

10

10

-

-

-

-

-

-

15

6

Fondo politiche giovanili

-10

-10

-10

-

-

-

-

-

-

16

 

Autonomia finanziaria autorità portuali

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

TOTALE

4.131

1.504

1.504

5.361

1.819

1.664

5.621

1.624

1.614

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1

Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali

La norma prevede che le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali, pari a 7.403 milioni di euro nel 2007, a 10.065 milioni di euro nel 2008 ed a 10.721 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, incluse per l’anno 2007 nel disegno di legge di assestamento, siano destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti nel DPEF 2008-2011 (comma 1).

Tali obiettivi includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il provvedimento in esame, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 4 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destina prioritariamente le maggiori entrate, rispetto alle previsioni, realizzate nel 2007 agli obiettivi di indebitamento netto e dei saldi di finanza pubblica definiti nel DPEF 2007-2011. In quanto eccedenti tali obiettivi, inoltre, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, se di natura permanente, vengono destinate dalla norma a riduzione della pressione fiscale finalizzata agli obiettivi di sviluppo e di equità fiscale, con priorità per misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti a fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari a fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

 

La relazione tecnica evidenzia in primo luogo il progressivo miglioramento, rispetto alla stima iniziale, delle previsioni di indebitamento netto per il 2007 presentate nei documenti di finanza pubblica, segnalando come le medesime si siano consolidate nel DPEF 2008-2011 al 2,1 per cento del PIL, per effetto del sempre migliore andamento del gettito tributario, emerso fin dai primi mesi dell’anno, e di un miglioramento delle previsioni di crescita economica.

Con riguardo al bilancio dello Stato per l’anno 2007, le maggiori entrate tributarie iscritte con il provvedimento di assestamento risultano, al netto delle regolazioni contabili, pari a 7.403 milioni di euro. Per quanto riguarda gli anni successivi, le maggiori entrate tributarie si cifrano in 10.065 milioni di euro, per il 2008, ed in 10.721 milioni di euro annui, dal 2009.

Per il 2007, la relazione tecnica fornisce il seguente quadro delle determinanti del miglioramento del saldo netto da finanziare risultante dalle previsioni assestate.

(milioni di euro)

Anno 2007

A

Saldo netto da finanziare (Legge di bilancio 2007)[1]

22.972

B

Maggiori entrate nette iscritte in assestamento

7.436

C

Maggiori spese iscritte in assestamento

3.219

D=A-B+C

Nuovo saldo netto da finanziare

18.775

E=D-A

Miglioramento del saldo

4.217

F

Oneri recati dal decreto legge

4.131

 

In riferimento al triennio 2007-2009, gli oneri recati dal decreto legge- con esclusione di quelli di cui all’articolo 6, comma 8, e all’articolo 15, comma 5, dotati di un’autonoma copertura – ai quali si fa fronte con le maggiori entrate in questione sono complessivamente così quantificati dalla relazione tecnica in riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

4.131

1.504

1.504

5.391

1.829

1.674

5.651

1.634

1.624

     

Al riguardo si osserva che, ai fini di una più circostanziata valutazione dei dati esposti nella relazione tecnica, sarebbe necessario acquisire chiarimenti ed elementi integrativi di valutazione in ordine ai profili di seguito evidenziati.

Con particolare riguardo agli effetti finanziari relativi al bilancio dello Stato:

·         appare opportuno disporre, oltre che dell’ammontare - indicato dallo stesso articolo - delle maggiori entrate tributarie che si prevede di realizzare, rispetto alle previsioni di bilancio, negli anni 2008 e 2009, anche delle corrispondenti previsioni relative all’andamento delle spese e, quindi, dei prevedibili effetti netti di miglioramento del saldo netto da finanziare, che dovrebbero consentire la copertura dei maggiori oneri recati dal decreto per un ammontare di 1.504 milioni di euro a decorrere dal 2008;

·         dovrebbero inoltre essere fornite più dettagliate indicazioni sui capitoli di entrata e di spesa in relazione ai quali sono state determinate le più rilevanti variazioni rispetto al bilancio iniziale, in sede di assestamento, nonché sulle relative determinanti. Ciò al fine di valutare, sia con riferimento alle maggiori entrate che alle maggiori spese, le caratteristiche delle variazioni intervenute con particolare riguardo al carattere di strutturalità o meno delle dinamiche ad esse sottostanti. Da tali elementi potrebbe altresì evincersi la correttezza dell’ipotesi di permanenza di un effetto netto di riduzione del saldo netto da finanziare per gli anni successivi al 2007 e l’entità di tale effetto e, quindi, l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie alla copertura della componente di spesa, derivante dal D.L. in esame, suscettibile di proiettarsi, con carattere permanente, negli anni successivi al 2007, stimata dalla RT in circa 1,5 mld. di euro.

Le informazioni richieste, riferite alle caratteristiche e alle determinanti delle maggiori entrate utilizzate, rilevano infine anche per la valutazione di coerenza con l’articolo 1, comma 4, della finanziaria 2007 – espressamente richiamato dalla norma in esame - che fa riferimento all’utilizzo di maggiori entrate, eccedenti quelle necessarie alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “derivanti dalla lotta all’evasione fiscale” e aventi carattere “permanente”, disponendone peraltro la destinazione “ a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale”;

·         appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se, ed eventualmente con quali modalità, le ipotesi e i criteri in base ai quali sono state formulate le previsioni di maggior gettito per l’anno 2007 e per gli anni successivi tengano conto di criteri di prudenzialità connessi alla presenza di elementi di incertezza gravanti sui risultati dell’autotassazione per i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore. Per tali contribuenti, infatti, tenuti ad applicare per la prima volta alcune delle novità normative contenute nella legge finanziaria 2007, è stato previsto uno slittamento dei termini di versamento delle imposte dirette, in attesa di concordare con le organizzazioni rappresentative modalità applicative condivise delle norme in questione.

Con riguardo agli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della p.a.:

·          a livello di conto consolidato delle amministrazioni pubbliche non si dispone di un quadro aggiornato delle variazioni intervenute rispetto alle previsioni iniziali, riferite agli andamenti tendenziali, come integrati con la manovra finanziaria 2007 approvata dal Parlamento.

Infatti i dati del DPEF 2008-2011 recano le nuove previsioni a legislazione vigente, integrate con gli effetti del D.L. in esame e del d.d.l. di assestamento. Tali dati possono essere posti a raffronto – ai fini dell’individuazione degli incrementi netti delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni iniziali - con i dati della RPP del novembre scorso, che peraltro incorpora gli effetti della manovra nel testo inziale e non nel testo approvato dalle Camere.

Appare pertanto necessario che, anche con riferimento al conto economico della p.a., sia fornito un prospetto completo delle variazioni intervenute rispetto alle previsioni di inizio d’anno, confrontabile con quello fornito dalla RT a livello di saldo netto da finanziare;

·         il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2007, conseguente all’adozione del provvedimento in esame, pari al 2,5 per cento del PIL, consente comunque di realizzare, negli anni 2006 e 2007, una riduzione complessiva del deficit strutturale, rispetto al 2005, pari all’1,7%, anche leggermente superiore rispetto a quella (1,6) richiesta nel quadro della procedura di deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Le misure contenute nel provvedimento in esame comportano peraltro, negli anni successivi al 2007, un peggioramento dell’indebitamento netto pari allo 0,1 per cento del PIL, con corrispondente incremento della manovra complessiva di correzione, finalizzata all’obiettivo di medio termine di un saldo prossimo al pareggio (il cui conseguimento è previsto dal DPEF per il 2011) da realizzare in anni caratterizzati da tassi di crescita più contenuti rispetto al 2007.

 

 

ARTICOLO 2

Patto di stabilità interno e avanzo di amministrazione

La norma prevede che, per le province e i comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno, non siano computate tra le spese rilevanti ai fini del patto le spese di investimento finanziate nell’anno 2007 mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione. Tale quota è determinata applicando all’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 i seguenti coefficienti:

a)      7,6% e 7,0% rispettivamente per le province e i comuni il cui saldo di cassa, come definito dall’art. 1, comma 680, della L. 296/2006[2], risulti in media positivo nel periodo 2003-2005;

b)     1,4% e 1,3% rispettivamente per le province e i comuni restanti.

 

Sulla base della formulazione letterale della disposizione, sembra – ma sarebbe in proposito opportuno acquisire una conferma - che gli enti interessati debbano esporre un avanzo di amministrazione sia per l’esercizio 2006, mediante il quale finanziare le spese di investimento del 2007 interessate dalla disposizione, sia per l’esercizio 2005, al quale applicare i coefficienti ai fini della determinazione quantitativa dell’agevolazione.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari di maggiore spesa:

      mln di euro

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 2

-

-

-

250

-

-

250

-

-

 

I coefficienti indicati dalla norma sono stati determinati in modo da ripartire l’ammontare predeterminato di 250 mln di euro secondo i seguenti criteri:

- l’80% dell’importo (200 mln) è attribuito ai comuni e il restante 20% (50 mln) alle province;

- per ciascun comparto, il 30 per cento dell’importo è ripartito fra la generalità degli enti che espongono un avanzo di amministrazione, in proporzione dello stesso, mentre il restante 70% è attribuito, in aggiunta al precedente, ai soli enti definiti “virtuosi” i quali, oltre ad esporre un avanzo di amministrazione, registrano anche un saldo di cassa positivo in media nel triennio 2003-2005. Anche in tale ultimo caso la ripartizione è effettuata in proporzione dell’avanzo di amministrazione esposto dagli enti “virtuosi”.

 

Al riguardo si segnala in via preliminare che, mentre si dispone di dati[3] idonei alla verifica dell’avanzo di amministrazione esposto dalla generalità degli enti locali soggetti al patto - risultanti sostanzialmente conformi a quelli indicati dalla relazione tecnica[4] - non si dispone dei dati relativi all’avanzo di amministrazione riferito ai soli enti “virtuosi”. Non risulta pertanto possibile verificare puntualmente l’esattezza di tale dato indicato nella relazione tecnica[5].

In linea generale si segnala che la quantificazione appare ispirata a criteri di prudenzialità in quanto assume che la maggiore spesa per investimenti consentita dalla norma sia pienamente utilizzata dalla generalità degli enti soggetti al patto, senza effettuare eventuali abbattimenti  connessi a possibili limiti all’utilizzo dell’agevolazione e a una possibile riduzione dei relativi effetti nel primo esercizio, in termini di cassa e di competenza economica.

In particolare, eventuali abbattimenti dell’onere potevano essere effettuati in considerazione:

-          della possibile quota[6] di enti locali che, pur esponendo un avanzo di amministrazione, non abbiano rispettato il patto in uno degli esercizi compresi nel triennio 2004-2006: tali enti sarebbero infatti esclusi dall’agevolazione;

-          della quota di enti locali che, pur esponendo un avanzo di amministrazione nell’esercizio 2005, non lo abbiano mantenuto nel 2006;

-          della presumibile riduzione dell’effetto, in termini di fabbisogno e indebitamento, nel primo esercizio. La possibilità di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione dovrebbe infatti determinare un aumento della spesa in termini di competenza giuridica (impegni), i cui riflessi in termini di competenza economica potrebbero non manifestarsi interamente nell’esercizio 2007.

 

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria si osserva che appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla ipotesi di inserire nel testo una esplicita clausola che stabilisca, eventualmente anche in termini di limiti di spesa, l’entità degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, conformemente alle indicazioni contenute nella relazione tecnica.

 

 

ARTICOLO 3

Riduzione dei trasferimenti inerenti al maggior gettito ICI

La normativa vigente prevede che, a decorrere dall’esercizio 2007, siano ridotti i trasferimenti erariali in favore dei comuni in corrispondenza al maggior gettito ICI loro derivante in relazione alle misure di inasprimento fiscale contenute nel DL 262/2006, collegato alla finanziaria 2007. Di seguito si riportano le misure in questione e il maggior gettito ad esse attribuito:

                                          mln di euro

misure contenute nel DL 262/2006:

609

768

819

ICI-Razionalizzazione dell'accatastamento
 degli immobili nella categoria E

40

72

80

Ici - Adeguamento dei moltiplicatori
degli immobili di categoria B

90

90

90

Aggiornamento del catasto terreni

479

606

649

E’ inoltre previsto che la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni sia effettuata secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all’eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

 

La norma dispone che la riduzione dei trasferimenti erariali sia effettuata sulla base di apposta certificazione predisposta con decreto ministeriale. E’ inoltre soppressa la clausola che prevedeva che tale decreto non potesse disporre riduzioni dei trasferimenti in relazione alla eventuale quota di maggior gettito, aggiuntivo rispetto a quello previsto (comma 1).

E’ inoltre prevista una disciplina transitoria per il 2007 la quale:

-          prevede che i contributi erariali in favore dei comuni siano ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente, comunicata al Ministero dell’interno dall’Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro pari a quello originariamente previsto (609,4 mln); è inoltre prevista un’apposita procedura per compensare contabilmente la riduzione dei trasferimenti con un accertamento convenzionale del maggior gettito ICI eventualmente ancora non conseguito (comma 2);

-          disciplina contabilmente l’eventuale emersione di residui originati da importi convenzionalmente accertati (comma 3), prevedendo che gli stessi concorrano alla determinazione del risultato contabile di amministrazione affluendo a fondi vincolati[7];

-          prevede, esclusivamente ai fini del patto di stabilità interno, che gli importi del maggior gettito ICI, corrispondenti alla riduzione dei trasferimenti, si considerino convenzionalmente accertati e riscossi nell’esercizio di competenza;

-          prevede che i comuni indichino il maggior onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un massimo di quattro mesi a decorrere da novembre 2007, al fine di compensare le minori disponibilità derivanti dalla riduzione dei trasferimenti non compensata dall’effettivo incasso di un maggior gettito ICI. L’onere per interessi è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 mln di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari di maggiore spesa:

mln di euro

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

6

-

-

6

-

-

6

-

-

La stima si basa sull’ipotesi che, entro la data indicata dalla norma, i comuni introiteranno solo 60 mln di euro contro i 609,4 attesi. Conseguentemente ricorreranno alle anticipazioni per un importo pari a 550 mln di euro per circa tre mesi. Al tasso annuo del 4,5 per cento si ricava un onere intorno ai 6 mln per il 2007.

 

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica, quantificando esclusivamente la parte di interessi posta a carico dello Stato, il cui ammontare è limitato a 6 mln di euro per esplicita previsione normativa, lascia a carico degli enti locali l’eventuale maggiore onere per interessi derivante dalle anticipazioni, che si renderanno necessarie per lo sfasamento temporale tra il taglio dei trasferimenti e l’effettivo conseguimento del maggior gettito ICI.

La mancata indicazione di tale effetto oneroso ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento è presumibilmente ascrivibile alla vigenza dei vincoli del patto di stabilità interno in base al quale gli enti locali saranno pertanto tenuti a far fronte con proprie risorse agli oneri aggiuntivi per interessi. Per effetto della norma si renderebbe peraltro più gravoso il rispetto dei vincoli del Patto. In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Appare in proposito opportuno che sia chiarito se eventuali maggiori oneri per interessi potranno verificarsi negli esercizi futuri, nel caso in cui eventuali scostamenti fra i tagli dei trasferimenti operati e il maggior gettito effettivo conseguito dai comuni dovessero dar luogo a procedure di rimborso, con maggiorazione degli interessi, di trasferimenti indebitamente tagliati negli esercizi pregressi.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria si osserva che l’autorizzazione di spesa di cui all’ultimo periodo del comma 5 presenta alcuni profili problematici dal punto di vista formale. Si tratta, in particolare, di valutare se la disposizione debba essere riformulata nel senso di prevedere che all’attuazione del comma si fa fronte nel limite di spesa di 6 milioni di euro precisando, altresì, che l’anno di riferimento è quello in corso, come può desumersi dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 4

Riassegnazioni delle entrate e limiti di spesa per consumi intermedi

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 9, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha disposto che per il triennio 2005-2007 le riassegnazioni di entrate non possano essere superiori a quelle del precedente esercizio incrementate del 2%.

L’articolo 1, comma 46, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 (escluse quelle prive di effetti sul conto economico consolidato della PA, nonché quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea).

L’articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006 (Rilancio economico e contenimento della spesa pubblica) ha disposto che per gli anni 2007-2009 le previsioni di spesa per consumi intermedi[8] dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali non possono superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006 (fermo restando il limite del 2% già in vigore per i medesimi enti per gli anni 2006 e 2007). Ha stabilito inoltre che tali enti debbano versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno,  le somme corrispondenti alla riduzione delle spese dovuta all’applicazione del predetto vincolo.

La norma dispone che nell’anno 2007 non si applichino:

·        i limiti alla riassegnazione delle entrate stabiliti dall’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria  per il 2005 e dall’articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006 (comma 1).

Viene pertanto esclusa l’applicazione sia del limite attualmente in vigore per gli anni 2006 e seguenti (limite massimo di riassegnazioni fissato al medesimo livello del 2005) sia del meno stringente limite rappresentato dalla regola del 2% (e in vigore precedentemente, in base alla legge finanziaria 2005);

·        i limiti alla spesa per i consumi intermedi degli enti pubblici non territoriali stabiliti dall’articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006 (comma 2).

Per il 2007 viene stanziata (comma 3) la somma di euro 217 milioni, da utilizzare:  a)  per i  rimborsi[9] dovuti  agli  enti  che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22,  comma 2, del decreto-legge 223/2006; b) per  la compensazione  delle  minori  entrate  conseguenti all'attuazione del medesimo comma 2.

Come chiarito dalla relazione tecnica, lo stanziamento previsto dal comma 3 ha la sola finalità, di carattere meramente tecnico, di rendere fruibile – per gli enti interessati – il beneficio derivante dalla disapplicazione del vincolo di spesa per consumi intermedi stabilito dal decreto legge 223/2006.

Tale esigenza di carattere tecnico è dovuta alla circostanza che l’articolo 22, comma 2, aveva introdotto un obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme non spese a causa dell’operare di quel vincolo di spesa.

S’intende, pertanto, che lo stanziamento di cui al comma 3 non ha carattere aggiuntivo rispetto all’onere (di identico importo) derivante dal comma 2, ma è volto esclusivamente a consentire l’attuazione del medesimo comma 2.

Anche gli effetti dei commi 1 e 2 – come quelli delle altre norme contenute nel decreto legge in esame - sono quindi ricompresi nel complessivo meccanismo di copertura esposto dagli articoli 1 e 17 del decreto (parziale utilizzo di maggiori entrate già previste a legislazione vigente).

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti di maggiore spesa sui tre saldi:

(mln di euro)

ARTICOLO 4

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitam. netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

comma 1

-

-

-

300

-

-

300

-

-

comma 2

217

-

-

130

30

20

150

20

10

TOTALE

217

 

 

430

30

20

450

20

10

 

Per il comma 1, la quantificazione dell’onere (300 milioni di euro sul fabbisogno e sull’indebitamento) si basa sul trend delle riassegnazioni che si sarebbero verificate in assenza di limitazioni, nonché sulla circostanza che la legge finanziaria per il 2006 aveva escluso dalle medesime limitazioni le spese non aventi un impatto diretto sul conto economico della PA.

Per il comma 2, la quantificazione dell’onere (217 milioni di euro in termini di saldo netto) si basa sulla considerazione delle esclusioni già operate con provvedimenti precedenti[10].

Circa lo stanziamento di cui al comma 3 (217 milioni per i 2007), la RT precisa – come è stato in precedenza accennato - che l’onere derivante dal comma 2 va considerato in termini di maggiore spesa anziché di minore entrata, in quanto è probabile che gli importi dovuti dagli enti interessati in base alla legislazione previgente siano già stati versati: si pone quindi l’esigenza di rimborsare – alla luce della nuova disciplina di cui al comma 2 - i versamenti effettuati. Conseguentemente, lo stanziamento di 217 milioni sarà utilizzato totalmente o in parte per la restituzione delle predette somme, ovvero sarà riversato all’entrata.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall’articolo in esame. Si segnala pertanto la necessità di acquisire tali elementi ai fini di una verifica della congruità della stima, con particolare riferimento al comma 1 (disapplicazione dei vincoli alla riassegnazione di entrate stabiliti dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006).

In particolare, in relazione al comma 1 occorrerebbe precisare il livello delle riassegnazioni già incorporate nel bilancio a legislazione vigente (il quale presumibilmente avrebbe dovuto includere, prima dell’emanazione del decreto legge in esame, gli effetti dei vincoli considerati dal medesimo comma 1: ossia il limite del 2005[11]). Partendo da tale livello di riassegnazioni andrebbe calcolata, per differenza, la quota di riassegnazioni eccedente prevista per l’anno in corso.

Circa il comma 2 (esclusione dei limiti alla spesa degli enti pubblici non territoriali per consumi intermedi) il criterio generale per l’individuazione dell’onere sembrerebbe potersi desumere dalla stessa RT, la quale tuttavia non fornisce elementi di maggiore dettaglio. Si ricorda infatti che alla norma di cui si prevede la disapplicazione (articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006) erano stati ascritti[12], per il 2007, effetti in termini di competenza pari a 297 milioni (197 milioni sul fabbisogno e sull’indebitamento[13]). Successivamente, l’articolo 1, comma 506, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), nell’escludere alcuni enti di ricerca dall’applicazione dei predetti limiti di spesa per consumi intermedi, ha ridotto l’ammontare di tale risparmio per un importo pari a 80 milioni. Pertanto gli effetti ascritti dalla RT al comma 2 in esame (217 milioni per competenza) sembrerebbero discendere dalle richiamate quantificazioni, in base alle quali l’originario risparmio (297 milioni) è stato ridotto di 80 milioni. Sul punto appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

In ordine al comma 2, al fine di escludere possibili effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito - sotto il profilo intepretativo - se debba intendersi come oggetto della deroga in esame anche il limite del 2% da applicare nel 2007 alla crescita dei consumi intermedi degli enti pubblici non territoriali. In tal caso, infatti, potrebbe risultare non più utilizzabile la base di calcolo da considerare per le previsioni a legislazione vigente (livello 2006, aumentato del 2%) e potrebbe di conseguenza determinarsi una sottostima dell’onere.

Il limite del 2% è infatti previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 311/2004: in base a tale norma nel 2006 e 2007 le amministrazioni pubbliche non possono incrementare le proprie spese di funzionamento oltre il 2% rispetto alle corrispondenti spese dell'anno precedente.

La norma oggetto della deroga prevista dal comma 2 in esame (articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006), nel fissare limiti alla spesa degli enti pubblici non territoriali per consumi intermedi, faceva comunque salvi gli effetti del richiamato articolo 1, comma 57, della legge finanziaria per il 2005.

 

In merito ai profili di copertura finanzaria, si rileva che la previsione dello stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, della somma di 217 milioni di euro per l’anno in corso, da utilizzare per finalità di copertura, non sembra pienamente rispondente alla disciplina contabile vigente. Appare, quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo sulla ipotesi di riformare il testo nel senso di tradurre le relative disposizioni in una vera e propria autorizzazione di spesa.

 

 

ARTICOLO 5

Interventi in materia pensionistica

Le norme dispongono:

a)      l’incremento, per l’anno 2007 e nel limite di 900 milioni di euro, dei trattamenti di pensione il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo da fissare con un successivo decreto interministeriale, unitamente ai criteri di determinazione dell’incremento nonché alle modalità ed ai termini per la corresponsione (commi 1 e 2);

b)     l’istituzione, a decorrere dal 2008, di un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, dei seguenti interventi: l’incremento dei trattamenti pensionistici di cui al punto precedente; il miglioramento dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell’AGO; interventi e misure agevolative in materia di riscatto a fini pensionistici del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi, in particolare per coloro che sono soggetti al regime contributivo (comma 3).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica espone il seguente quadro di maggiori spese:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

900

1.500

1.500

900

1.500

1.500

900

1.500

1.500

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che l’onere è limitato alle autorizzazioni di spesa. Va, peraltro, precisato che, per quanto attiene al comma 1, la concreta attuazione degli interventi è rinviata ad un successivo decreto interministeriale, mentre, in relazione al comma 3, la norma si limita ad indicare la tipologia degli interventi riconducibili alle finalità del Fondo, senza precisare né i beneficiari delle agevolazioni né le procedure per la loro concessione. E’ presumibile, pertanto, che le effettive modalità di utilizzo delle risorse siano di volta in volta precisate con successivi e specifici interventi legislativi. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 6, comma 1

Incremento dotazione del Fondo speciale della tabella A allegata alla legge n. 296 del 2006

La norma autorizza la variazione in aumento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia per un importo pari a 239 milioni di euro per l’anno 2007.

Al riguardo, si rileva che la norma presenta alcuni profili problematici, sui quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo:

- in primo luogo, appare opportuno verificare la conformità alla normativa contabile vigente della previsione di una variazione in aumento delle tabelle del Fondo speciale ad opera di provvedimenti diversi dalla legge finanziaria. Infatti, dal dettato dell’articolo 1, comma 3, lettera g), della legge n. 468 del 1978, si evince che la determinazione degli importi dei fondi speciali e delle corrispondenti tabelle costituisce contenuto proprio della legge finanziaria.

A tale proposito si ricorda la disposizione di cui all’articolo 4, della legge n. 2 del 1997, in materia di regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la quale prevedeva la riduzione proporzionale degli accantonamenti del Fondo speciale con finalità di copertura e l’eventuale reintegro degli stessi accantonamenti mediante riduzione delle somme iscritte nell’unità previsionale di base relativa ai Fondi di riserva ;

- in secondo luogo, non vi è né nella relazione tecnica né in quella illustrativa alcuna indicazione in ordine alle finalità per le quali si dispone l’incremento dell’accantonamento di tabella A relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Appare, quindi, necessario che il Governo chiarisca a quali esigenze risponda la disposizione.

- Nel caso in cui, come dovrebbe ritenersi, l’intento del Governo sia quello di assicurare la disponibilità di risorse da destinare a successivi interventi,  occorre allora considerare che, in base alla legislazione vigente, (articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004) esiste un Fondo per gli interventi strutturali di politica economica,finalizzato ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il suddetto fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è stato rifinanziato più volte nel corso degli ultimi anni e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1347, della legge finanziaria per l’anno 2007. Si può quindi valutare la possibilità di riformulare la disposizione nel senso di rifinanziare il suddetto fondo.

 

ARTICOLO 6, comma 2

Incremento dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente

 

La norma autorizza l’integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per un importo pari a 130 milioni di euro per l’anno 2007.

 

Al riguardo, si rileva che la norma presenta alcuni profili problematici, sui quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo:

 

- in primo luogo, appare opportuno verificare la conformità alla normativa contabile vigente della previsione di variazioni in aumento della dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti. Infatti, dalla lettura dell’articolo 9-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, potrebbe dedursi che l’indicazione degli importi della suddetta autorizzazione di spesa rientri nel contenuto proprio della legge finanziaria. Occorre, peraltro, ricordare che la legislazione vigente già conosce alcuni precedenti di variazioni del suddetto stanziamento, si veda ad esempio l’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 68 del 2006;

- non vi è, né nella relazione tecnica né in quella illustrativa, alcuna indicazione in ordine alle finalità per le quali è previsto l’incremento della suddetta autorizzazione di spesa. Si può peraltro osservare che il rifinanziamento del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 appare ispirato a criteri prudenziali, stante la specifica funzione che a tale fondo è assegnata in base alla vigente disciplina contabile, e in considerazione del fatto che la dotazione del suddetto fondo è stata notevolmente ridotta durante l’esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007. Infatti, mentre il testo iniziale del disegno di legge prevedeva una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2007, la legge finanziaria, approvata in via definitiva, ha rideterminato tale importo in euro 100.000.

 

 

 

ARTICOLO 6, commi 3-4

Autorizzazioni di spesa per contributi al Fondo AIDS e all’INSEAN

Le norme dispongono per l’anno 2007:

·        un’autorizzazione di spesa pari a 260 milioni, per  consentire  l'erogazione  del contributo italiano al Fondo globale  per  la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (comma 3);

·        un contributo straordinario di 5 milioni per il 2007 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma, nella prospettiva della  riorganizzazione  dell'Istituto stesso sotto la vigilanza del Ministero  dei trasporti (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, della legge  13/2006 (Sicurezza della navigazione e ammodernamento della flotta) ha autorizzato la concessione di un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 all’INSEAN con finalità di ricerca tecnologica e di sviluppo della sicurezza[14].

L’articolo 1, comma 1043, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha affidato al Ministro dei trasporti il compito di disciplinare la riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'INSEAN. La legge, inoltre (comma 1042), ha autorizzato il Ministero dei trasporti a concedere allo stesso INSEAN un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

La relazione tecnica precisa che il contributo all’INSEAN, di cui al comma 4, mira al superamento delle difficoltà finanziarie dell’Istituto, imputabili in larga parte all’inadeguatezza del contributo ordinario dello Stato, pari a euro 3.889.000: tale contributo appare inadeguato per fare fronte “a spese obbligatorie e inderogabili, la gran parte delle quali rappresentata dagli stipendi del personale dipendente, sia amministrativo che tecnico”.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari reca, in corrispondenza della spesa per l’INSEAN (comma 4), l’indicazione: “Debiti pregressi”.

 

Al riguardo, pur considerando, sotto il profilo della quantificazione, che i contributi previsti dal testo sono erogati entro i limiti dei rispettivi stanziamenti, andrebbe tuttavia chiarito se – sulla base delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica in ordine all’inadeguatezza del contributo ordinario riconosciuto dallo Stato all’INSEAN[15]siano prefigurabili per gli anni successivi al 2007 necessità finanziarie ulteriori, per fronteggiare spese e obbligazioni.

Sulla base delle affermazioni contenute nella stessa RT, tali necessità sembrerebbero di carattere inderogabile e non transitorio (in quanto tali, non sostenibili esclusivamente sulla base di un contributo straordinario come quello previsto dal comma 4).

 

ARTICOLO 6, comma 5

Limite ai pagamenti dell’ANAS S.p.A.

Normativa vigente: L’art. 1, comma 32, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) ha disposto che, per l’anno 2006, i pagamenti per spese di investimento dell’ANAS Spa, comprese quelle relative all’accensione di mutui, non potessero superare il limite complessivo di 1,7 miliardi di euro. Tale limite è stato successivamente incrementato di 213 mln di euro dall’articolo 3 del D.L. n. 68/2006[16], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2006. Infine, il D.L. n. 223/2006 (legge n. 248/2006) ha disposto un ulteriore incremento di 1 mld, portando il predetto limite a 2,913 mld per l’anno 2006.

La relazione tecnica riferita alla norma della legge finanziaria aveva quantificato, in relazione al limite di spesa originario (1,7 mld), un effetto di minore spesa sui saldi di fabbisogno e di indebitamento per 300 milioni nel 2006, con un effetto contrario di recupero (maggiore spesa) negli anni successivi (2007 e 2008) per 100 milioni annui. Le relazioni tecniche riferite ai successivi innalzamenti del limite avevano quantificato esclusivamente effetti di maggiore spesa per l’anno 2006.

 

La norma dispone che, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.A., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l’anno 2007.

 

La relazione tecnica evidenzia che “l’espansione fino a 4.200 milioni di euro dell’ammontare dei pagamenti per investimenti” consentirà di “adeguare il livello di tali esborsi al fabbisogno connesso alla prosecuzione e al completamento degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità”.

Gli effetti di maggiore spesa derivanti dalla disposizione- contabilizzati con riferimento ai soli saldi di fabbisogno e di indebitamento - sono così sintetizzati dalla RT :

 

(mln. di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

500

 

 

500

 

 

 

Al riguardo, si osserva che la RT quantifica l’onere, limitato ai saldi di fabbisogno e di indebitamento, presumibilmente come risultato differenziale tra il limite introdotto dalla norma in esame e il livello dei pagamenti già scontato nelle complessive previsioni di spesa determinate sulla base della previgente legislazione. Andrebbero comunque acquisiti chiarimenti in merito ai criteri e ai vincoli in base ai quali è stato individuato il livello dei pagamenti per l’anno in corso, tenuto conto che le norme prima citate impongono tali vincoli limitatamente al 2006[17].

Andrebbe inoltre chiarito se si preveda, a fronte dell’incremento dei pagamenti per l’anno in corso, un eventuale effetto di contenimento per gli esercizi successivi.

 

 

ARTICOLO 6, comma 6

Incremento del limite di spesa per la diretta riscossione dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica

L’art. 6 del D.L. 28-11-1988 n. 511[18] ha istituito un’addizionale sul consumo di energia elettrica di competenza dei comuni, con riferimento alle abitazioni residenziali, e delle province, con riferimento a locali e luoghi non residenziali. Le suddette addizionali sono versate direttamente ai comuni ed alle province nel caso di forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, mentre nel caso di forniture di energia elettrica con potenza superiore a tale limite sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.

L’art. 1, comma 153, della L. 296/2006 ha disposto che, in deroga al citato DL 511, con decreto ministeriale siano individuate le province alle quali assegnare, nel limite di spesa di 5 mln di euro annui per il triennio 2007-2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 Kw, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F.

L’allegato 7 alla legge finanziaria attribuiva al citato comma 153  i seguenti effetti:

(mln di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

Spese

-5

-5

-5

-

-

-

-

-

-

 

Entrate

-

-

-

5

5

5

5

5

5

Gli importi iscritti ai fini del saldo netto da finanziare si riferiscono a maggiori spese, mentre gli importi iscritti ai fini degli altri saldi si riferiscono a maggiori entrate.

Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato aveva osservato che non appariva chiara la ragione per la quale fosse iscritto un effetto di maggiore entrata, ai fini dei saldi complessivi della PA, con riferimento alla diretta riscossione, da parte di amministrazioni provinciali, dell’addizionale sull’energia elettrica sulle forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw. Tale misura non sembrava infatti idonea a produrre effetti positivi per il complesso della PA, non determinandosi una variazione in aumento del tributo dovuto dai contribuenti, ma solo uno spostamento della sua attribuzione dallo Stato alle province.

 

La norma aumenta da 5 a 8 mln il limite di spesa per la diretta riscossione dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica di cui al citato art. 1, comma 153, della legge finanziaria per il 2007.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 6, comma 6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Al riguardo si segnala che, a differenza di quanto operato dall’allegato 7 alla legge finanziaria in relazione al comma 153, modificato dalla norma in esame, la relazione tecnica attribuisce correttamente alla presente modifica effetti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.

La norma, che attribuisce alle province un gettito precedentemente di spettanza erariale,  determina infatti una spesa a carico del bilancio dello Stato che si riflette su tutti e tre i saldi di finanza pubblica: ai fini dei saldi complessivi della PA infatti, il peggioramento del bilancio dello stato non viene compensato da un miglioramento del saldo del comparto delle province, che restano vincolate al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Appare in ogni caso opportuno che sia chiarito se siano state apportate le necessarie correzioni agli importi precedentemente iscritti nelle previsioni con riferimento all’assegnazione di 5 mln alle province operata dal citato comma 153 nel testo previgente.

 

 

ARTICOLO 6, comma 7

Fondo per la valorizzazione delle zone confinanti con le regioni a statuto speciale

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 mln di euro per l’anno 2007, da erogare secondo modalità da stabilirsi con d.p.c.m.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma i seguenti effetti di maggiore spesa:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

10

0

0

10

0

0

10

0

0

 

Nulla da osservare al riguardo, essendo l’onere limitato all’importo dello stanziamento.

 

 

ARTICOLO 6, comma 8

Contributi per l’edilizia universitaria

La norma autorizza la spesa di 65 milioni per  il 2007 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per  fronteggiare esigenze  di edilizia universitaria.

Il testo fa riferimento, in particolare, agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della  legge  537/1993. Tale ultima norma prevede la possibilità di stipulare accordi di programma fra le università e il Ministro dell'università per l'attribuzione delle risorse dei Fondi per il finanziamento ordinario, per l’edilizia universitaria e per la programmazione dello sviluppo.

A fronte del predetto onere, il comma 8 in esame prevede una corrispondente copertura finanziaria, a valere su risorse in conto capitale iscritte nei fondi speciali.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantifica i seguenti effetti sui tre saldi:

(mln di euro)

ARTICOLO  6

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitam. netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

comma 8

65

5

5

-

-

-

-

-

-

tab. B

-65

-5

-5

-30

-10

-10

-30

-10

-10

Segno - = peggioramento

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che il contributo sarà erogato entro il limite dello stanziamento previsto dal testo.

Andrebbe peraltro chiarito il coordinamento di tale disposizione rispetto al finanziamento previsto dal successivo articolo 7, comma 1: quest’ultimo sembra infatti richiamare, nell’elenco 1, le medesime finalità previste dalla norma in esame

Quanto alla mancata contabilizzazione degli effetti sul fabbisogno e indebitamento netto, si osserva che essa è riconducibile presumibilmente, ai tempi di realizzazione della spesa, una proiezione dell’onere oltre il triennio.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria si osserva che la norma autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per far fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati in attuazione dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 537 del 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento, del Fondo speciale di conto capitale, di competenza del Ministero della università e della ricerca, relativo al triennio 2007-2009.

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.

 

 

ARTICOLO 7, comma 1

Reintegro autorizzazioni di spesa per l’anno 2007

La norma integra alcune autorizzazioni di spesa per l’anno 2007 sulla base degli importi indicati nell’elenco 1, allegato al presente decreto legge. La somma complessiva di tali importi è pari a 764,2 milioni.

 

La relazione tecnica e l’elenco 1, allegato al provvedimento, ripartiscono l’onere come segue:

(milioni di euro)

Riferimenti normativi

Destinazione

Integrazione per l’anno 2007

Legge  n. 225 del 1992, art. 1

Spese per il funzionamento della protezione civile

 

65

Legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 334

Fondo famiglia ed assegni per i figli

 

40

D.lgs n. 165 del 2001, art. 46

Spese di funzionamento dell’ARAN

 

1,1

D.L. n. 142 del 1991, convertito dalla legge n. 195 del 1991, art. 6, comma 1

Integrazione del fondo per la protezione civile, al fine di provvedere alla gestione dell’emergenza rifiuti in Campania

 

 

80

Legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 50

Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni statali

 

100

Legge n. 183 del 1987, art. 5

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

 

411

Legge n. 230 del 1998, art. 19

Fondo nazionale per il servizio civile

 

40

Legge n. 36 del 1994, art. 22, comma 6

Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici

 

 

0,1

D.lgs. n. 303 del 1999

Finanziamento di interventi destinati al contrasto della violenza sulle donne

 

2

Legge n. 910 del 1986, art. 7, comma 8

Fondo per l’edilizia universitaria

 

10

Legge 537 del 1993, art. 5, comma 1

Fondo per il finanziamento ordinario delle università

5

Legge 488 del 1999, art. 6, comma 20

Finanziamento delle borse di studio

 

10

Totale

 

764,2

 

Per quanto attiene alle singole autorizzazioni richiamate, la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa gli elementi sottostanti la definizione delle integrazioni disposte, ad eccezione di quanto evidenziato per l’art. 1, comma 334 della legge finanziaria 2006 (l.266/2005).

In particolare, in tal caso, è previsto un rifinanziamento di tale autorizzazione di spesa relativa agli assegni per figli nati o adottati nell’anno 2005 e per quelli non primogeniti nati o adottati nell’anno 2006 (commi 331 e 332), per complessivi 40 milioni di euro. L’importo originariamente previsto, pari a 696 milioni di euro è così incrementato fino all’importo di 736 milioni di euro.

La RT evidenzia che la disponibilità residua delle risorse autorizzate dalla legge finanziaria 2006, stimabile in circa 15 milioni di euro, risulta insufficiente per il pagamento delle relative spettanze, tenuto conto che:

- per ogni figlio è concesso una assegno pari a 1.000 euro;

- le richieste pervenute e inevase sono pari a 40.000;

- le richieste dei Comuni che si valuta potranno pervenire sono pari a 15.000.

Ne deriva un onere che potrebbe essere stimato nella misura di 55 milioni di euro (1000* (40.000+15.000)).

Complessivamente gli effetti della norma in esame sui tre saldi di finanza pubblica per il 2007 sono così contabilizzati:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

764,2

288,2

288,2

 

Al riguardo, atteso che l’onere stimato dalla relazione tecnica risulta limitato all’entità dello stanziamento, si ravvisa l’opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione circa gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata per alcune finalità.

·         Fondo famiglia ed assegni per i figli

In merito alle indicazioni contenute nella RT, si osserva che non risultano chiare né le modalità utilizzate nella ripartizione dell’onere tra il comma 331 (figli nati o adottati nel 2005) e il comma 332 (figli successivi al primo nati o adottati nel 2006), né quali siano le modifiche intervenute nella valutazione dei parametri originariamente utilizzati per la quantificazione dell’onere (riferite sostanzialmente al numero dei nati), atteso che la RT fa invece esclusivo riferimento alle richieste già pervenute e inevase ed a quelle che si prevede possano pervenire dai Comuni.

·         Spese relative al funzionamento del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici

La norma fa riferimento alla legge n. 36 del 1994  istitutiva del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici, che peraltro è stata abrogata, ad esclusione del comma 6 dell’articolo 22, dall’art. 175 del d.lgs. 152 del 2006, il quale ha previsto l’accorpamento del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti nell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche. Il d.lgs. 284/2006, modificativo del citato d.lgs. 152, ha soppresso la disposizione istitutiva dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, prevedendo la ricostituzione dei due enti in essa accorpati.

Tale assetto organizzativo appare confermato dallo schema di d.lgs. n. 96 del 2007, esaminato dalle Commissioni parlamentari e non ancora pubblicato in G.U., che prevede fra l’altro l’invarianza degli oneri conseguenti a tale riorganizzazione.

Al riguardo appare necessario un chiarimento circa gli organismi cui sono effettivamente destinate le risorse autorizzate dalla norma in esame, atteso che gli organismi indicati nell’elenco 1 non sembrano coincidere con quelli individuati dalla vigente normativa. Inoltre il finanziamento disposto sembra non coerente con l’ipotesi di invarianza finanziaria contenuta nelle norme sopra citate.

·         Finanziamento di interventi destinati al contrasto della violenza sulle donne

Al riguardo si segnala che la norma di riferimento (d.lgs. 303/1999) non fa alcun riferimento al contrasto della violenza sulle donne.  Non è pertanto chiara la tipologia dell’intervento da finanziare.

·         Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 La disposizione in esame stanzia l’importo di 5 milioni di euro per il finanziamento ordinario delle università, in relazione al comma 1 dell’art. 5 della l. 537/1993. In particolare, il comma in questione individua tre distinti capitoli nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca denominati: fondo per il finanziamento ordinario delle università, fondo per l’edilizia universitaria e fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

Al riguardo sarebbe utile un chiarimento del Governo circa la ripartizione della somma prevista tra i tre fondi summenzionati[19].

Infine, con riferimento al complesso delle disposizioni, si segnala che la relazione tecnica registra un differente effetto della norma sui saldi di finanza pubblica per l’anno 2007, molto più marcato per quanto riguarda il saldo netto da finanziare e più ridotto su fabbisogno e indebitamento.

Peraltro la RT non indica l’effetto sui tre saldi distintamente per ciascuna autorizzazione di spesa. Sarebbe pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo circa i parametri in base ai quali è stata valutata, per ciascuna autorizzazione di spesa, la proiezione dell’onere sui saldi di fabbisogno e indebitamento, nonché le ipotesi sottostanti tali quantificazioni.

Peraltro tali informazioni non sembrano sempre potersi dedurre dalle relazioni tecniche riferite alle norme originarie. Con riferimento all’estinzione dei debiti pregressi la RT relativa alla norma in questione contabilizzava un identico effetto su saldo netto da finanziare e indebitamento e un effetto più contenuto in termini di fabbisogno per i primi due anni (2006 e 2007) e più accentuato per l’ultimo anno (2008), senza peraltro esplicitare le ragioni di tale diverso effetto.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria si osserva che la norma dispone che le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presente decreto, siano integrate, per l’anno 2007, degli importi indicati nell’elenco medesimo.

 

Al riguardo, si osserva che le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1 sono tra loro eterogenee, pur presentando il tratto comune di essere, per la maggior parte, iscritte in unità previsionali di base classificate interamene come fattore legislativo o spesa obbligatoria. Proprio alla luce di tale natura, si può convenire sulla scelta di affidare ad una legge sostanziale, quale il provvedimento in esame, piuttosto che al disegno di legge di assestamento, il rifinanziamento delle stesse.

Le suddette autorizzazioni di spesa possono essere ricondotte a differenti categorie:

- autorizzazioni di spesa il cui rifinanziamento è previsto annualmente attraverso la tabella C allegata alla legge finanziaria (Fondo per la protezione civile, spese di funzionamento dell’ARAN, Fondo nazionale per il servizio civile, Finanziamento ordinario delle università statali);

- autorizzazioni di spesa ridotte, per la copertura di provvedimenti legislativi aventi finalità diverse dalle stesse, e alla cui integrazione il Governo si era già impegnato durante l’iter parlamentare degli stessi. A tale categoria possono essere ricondotte le integrazioni del fondo rotativo per le politiche comunitarie e del fondo per i debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni. Tali fondi, infatti, erano stati utilizzati per la copertura del decreto legge n. 23 del 2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 64 del 2007, in materia di disavanzi del settore sanitario;

- autorizzazioni di spesa, come quella di cui all’articolo 1, comma 334, della legge n. 266 del 2005, in materia di assegno per i figli nati o adottati nell’anno 2005. Tale autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite di spesa. A questo ultimo riguardo, si segnala che dal punto di vista meramente formale, trattandosi di un limite di spesa, l’evidenziazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse allo scopo stanziate sarebbe dovuto avvenire, ai sensi dell’articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468 del 1978,con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. Si osserva, comunque che, data la natura dell’interventi previsti, finalizzati al riconoscimento di diritti soggettivi, sembra difficile ricondurre tale disposizione, nonostante il dettato letterale della norma, alla tipologia dei limiti di spesa.

Con riferimento a tali differenti categorie di autorizzazioni di spesa si segnala:

- quanto all’integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge n. 142 del 1991, che dalla relazione tecnica si evince che questo è finalizzato al finanziamento dell’emergenza rifiuti Campania. Al riguardo, si ricorda che la Camera dei deputati sta concludendo l’esame in seconda lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61 del 2007, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Tale decreto prevedeva all’articolo 8 una esplicita clausola di invarianza finanziaria. Sul provvedimento la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 28 giugno 2007, ha espresso un parere favorevole nel presupposto che l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo della protezione civile deve intendersi come limitato alle sole ipotesi direttamente riconducibili alle previsioni di legge e alle esigenze strettamente necessarie alle quali non possa farsi fronte con le risorse richiamate dal provvedimento. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo sull’entità complessiva delle risorse necessarie a far fronte agli interventi connessi all’emergenza rifiuti, vale a dire se l’integrazione disposta dal provvedimento in esame debba intendersi alla stregua di una eccedenza di spesa;

- quanto alla previsione dell’integrazione del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio, con la specifica finalizzazione del contrasto della violenza sulle donne, si segnala, che tale finalità non risulta prevista dalla legge oggetto del rifinanziamento che si riferisce generalmente al riordino della Presidenza del Consiglio (decreto legislativo n. 303 del 1999). La disposizione sembra, quindi, prefigurare una sorta di intervento direttamente sul bilancio della Presidenza del Consiglio, che risulterebbe improprio, stante il fatto che la ripartizione in capitoli della Presidenza del Consiglio dei ministri non è oggetto di votazione parlamentare. Tale finanziamento potrebbe, invece, essere più correttamente riferito all’articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, la quale prevedeva, contestualmente all’incremento del Fondo pari opportunità, l’assegnazione di una quota specifica delle suddette risorse da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale. Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo con riferimento alla eventuale riformulazione dell’elenco n. 1 in esame.

Più in generale, si segnala l’opportunità di acquisire più puntuali elementi di informazione quanto alle ragioni che giustificano le integrazioni disposte.

 

 

ARTICOLO 7, comma 2

Disaccantonamenti delle somme ex comma 507 della legge finanziaria 2007

Normativa vigente: il comma 507 della legge finanziaria 2007 ha disposto l’accantonamento e la indisponibilità di una quota, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base di alcune categorie di spesa[20] del bilancio dello Stato.

In particolare, per l’anno 2007, l’ammontare di tale quota è fissata in misura complessiva pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni per il 2008 ed a 4.922 milioni per il 2009.

La norma ha, inoltre, previsto la possibilità di procedere, con decreto ministeriale da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, a variazioni compensative dei predetti accantonamenti, anche interessando Unità previsionali di base relative a categorie di spesa diverse.

 Si rammenta che a norma del comma 507 le variazioni:

·          non devono modificare l’ammontare complessivo degli accantonamenti;

·          devono garantire l’invarianza degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

·          non possono utilizzare risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.

In data 2 febbraio 2007 l’Ispettorato generale per le politiche di bilancio, della Ragioneria generale dello Stato, ha emanato la circolare n. 7 di attuazione delle norme di cui al comma 507. I principi salienti definiti sono i seguenti:

·          le variazioni possono essere non compensate in termini di competenza giuridica (saldo netto da finanziare), come previsto anche dalla norma;

·          l’invarianza in termini di fabbisogno ed indebitamento deve essere assicurata tenendo conto della effettiva impegnabilità e spendibilità in relazione alla specifica categoria di appartenenza delle spese compensate;

·          con l’adozione del decreto che definisce le eventuali variazioni, gli accantonamenti risulteranno definitivamente determinati ed i relativi importi verranno acquisiti per economia, al termine dell’esercizio, nel conto consuntivo.

 

Riguardo alla possibilità, prevista dal citato comma 507, di effettuare  variazioni degli accantonamenti inizialmente disposti dalla legge finanziaria, si segnala che il Governo ha recentemente adottato lo schema di decreto ministeriale n. 91[21] che ha previsto una serie di variazioni, a carattere compensativo nell’ambito di ciascun Ministero sulla base delle indicazioni proposte dai singoli ministeri ed approvate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le variazioni disposte dallo schema di decreto ammontano, per l’anno 2007, a 377 milioni di euro rispetto al complesso delle risorse accantonate, ai sensi del comma 507  pari a 4.572 milioni di euro.

 

In quell’occasione il Servizio bilancio della Camera[22] ha rilevato che una notevole parte delle compensazioni previste dallo schema di decreto è stata effettuata a valere su disponibilità riferite a fondi di riserva, ossia su risorse il cui utilizzo è legato ad eventi imprevisti ed eventuali, mentre lo sblocco degli accantonamenti ha riguardato spese caratterizzate in genere da un maggiore grado di certezza. Al riguardo sono stati richiesti chiarimenti in merito a tale circostanza che potrebbe comportare una maggiore spendibilità delle somme complessivamente disponibili.

 

La norma in esame dispone che gli accantonamenti relativi alle unità previsionali di base inclusi nell’elenco 2, già assoggettati al vincolo dell’indisponibilità ai sensi del citato comma 507 dell’articolo 1, della legge legge finanziaria 2007, sono nuovamente resi disponibili per gli importi indicati. Detto elenco 2 indica, per ciascun ministero, le unità previsionali di base ed i capitoli oggetto del disaccantonamento ed il relativo ammontare.

 

La relazione tecnica afferma che l’elenco 2 determina per l’esercizio 2007, complessivamente, disaccantonamenti per euro 1.972.918.320, in particolare prevedendo disaccantonamenti di parte corrente pari a 1.274.924.318 euro e pari a 697.994.002 euro per quanto riguarda le variazioni di parte capitale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di maggiore spesa sui saldi di finanza pubblica espone il seguente quadro:

 (mln. di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

1309

235

120

1519

80

90

 

In proposito si ricorda che l’allegato 7 alla legge finanziaria 2007 registrava, in relazione al citato comma 507, come modificato durante l’esame alla Camera dei deputati, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da fin.

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

-

-

-

1.850

2.985

3.185

2.370

3.315

3.159

Minori spese c/capit.

-

-

-

828

1.195

1.415

828

1.195

1.415

Totale

 

 

 

2.678

4.180

4.600

3.198

4.510

4.574

 

Come evidenziato nella tabella relativa alla legge finanziaria e confermato dal prospetto relativo alla nuova disposizione in esame, non risultano ascritti effetti alla norma in termini di saldo netto da finanziare in quanto il comma 507, disciplinando l’indisponibilità di una quota dello stanziamento di spesa, non interviene sulla dotazione del capitolo che resta dunque dimensionato nella misura dello stanziamento previsto; in sede di consuntivo, le somme accantonate e rese indisponibili saranno iscritte tra le economie di spesa.

Con riferimento alla ratio sottostante tale intervento normativo la RT sottolinea come la facoltà delle amministrazioni di modificare gli accantonamenti inizialmente disposti dalla legge finanziaria, non sia stata pienamente utilizzata (vedi supra) in termini di scelta allocativa tra diverse priorità, quanto piuttosto per procedere a compensazioni a valere su fondi di riserva, per affrontare situazioni di emergenza finanziaria che dovrebbero, invece, essere oggetto di scelte da valutare in sede di decisione annuale della legge di bilancio.

La RT, in accordo a quanto previsto nei pareri espressi dalle commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, afferma che ragionevolmente gli accantonamenti per gli anni 2008 e 2009 potrebbero, in prospettiva, essere trasformati in riduzioni di spesa dei relativi stanziamenti. Il bilancio 2008, strutturato in termini di missioni istituzionali e programmi dei centri di spesa, sempre secondo la RT, potrebbe pertanto registrare più efficacemente le esigenze gestionali manifestate dalle singoli amministrazioni.

 

Al riguardo appare necessario, in via preliminare, che il Governo renda espliciti i criteri utilizzati per l’imputazione degli effetti finanziari della disposizione sui diversi saldi di finanza pubblica, con riferimento sia ai capitoli di spesa di parte corrente sia a quelli di parte capitale. Andrebbero inoltre fornite in proposito informazioni sugli effetti della disposizione per gli anni successivi al triennio di competenza, nel quale non si esauriscono gli effetti complessivi della disposizione: infatti a fronte di un disaccantonamento complessivo pari a 1.972.918.320 euro, per l’esercizio in corso, la relazione tecnica indica effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento pari rispettivamente a circa 1664 milioni di euro e a circa 1.689 milioni di euro nel triennio 2007-2009; ciò in ragione presumibilmente della relativa dinamica di cassa suscettibile di determinare una proiezione dell’onere oltre il triennio.Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Più in generale, appare opportuno acquisire più puntuali chiarimenti in ordine alle ragioni sottostanti le variazioni disposte dalla norma in esame, anche al fine di valutare se siano prefigurabili rischi in merito alla piena realizzazione degli effetti di risparmio ascritti alle norme della finanziaria 2007, sia pure rivisti alla luce delle modifiche ora disposte, con particolare riferimento agli anni 2008 e 2009.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria si osserva che alcuni dei capitoli per i quali è previsto il disaccantonamento di somme erano già state oggetto di variazioni nell’ambito dello  schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (Doc. 91), adottato  ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per l’anno 2007, e trasmesso alle Camere, in conformità alla procedura indicata nell’ultimo periodo del citato comma, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni. La Commissione bilancio ha espresso il proprio parere nella seduta del 13 giugno 2007. Il decreto ministeriale non risulta ancora approvato in via definitiva.

Tanto premesso, si osserva che le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 7, si sovrappongono alla procedura prevista dal predetto comma 507. Appare, quindi, opportuno acquisire chiarimenti dal Governo sulla coerenza tra le due disposizioni e sui criteri in base ai quali si siano anticipati alcuni degli interventi nel provvedimento in esame senza attendere il decreto ministeriale. La trasmissione di elementi di informazione puntuali sulle ragioni che giustificano i disaccantonamenti disposti nelle misure indicate consentirebbe di verificarne con maggiore consapevolezza la portata.

 

 

ARTICOLO 8, commi 1-3

Trasferimenti ad imprese pubbliche

Normativa vigente . La legge finanziaria 2006 (l.n. 266/2005), all’art. 1, al comma 15, ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi - indicati nell'elenco 3 allegato alla legge - delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle somme iscritte nella tabella C e delle spese classificate come obbligatorie; sono altresì esclusi i trasferimenti destinati al comparto della radiodiffusione televisiva locale. L’elenco 3 ha inoltre operato una riduzione complessiva degli importi destinati a confluire nei predetti fondi istituiti presso i vari Ministeri. I relativi effetti di risparmio sono stati così riportati nell’allegato 7:

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Fondo trasferimenti

959,5

1.120,9

1.120,9

809,5

1.020,9

1.120,9

959,5

1.120,9

1.120,9

 

Il comma 16 dello stesso art. 1 della legge finanziaria 2006 ha previsto la presentazione da parte dei Ministri competenti di una relazione annuale al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, con la quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), all’art. 1, comma 1034, ha incrementato di 15 milioni di euro nel 2007 il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, istituito presso il Ministero dei trasporti. Inoltre, il comma 904 ha disposto l’integrazione della dotazione dell’analogo Fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, incrementandone la dotazione nella misura di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Gli effetti, in termini di maggiore spesa corrente, delle disposizioni della finanziaria 2007 sono così indicati nell’allegato 7:

 

                               (milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comma 904

565

565

170

465

465

70

465

465

70

Comma 1034

15

 

 

15

 

15

 

 

 

 

La norma, al comma 1, integra di 250 milioni di euro per il 2007 il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese pubbliche (u.p.b. 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell’economia), per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche in relazione ai contratti stipulati con le imprese vigilanti . L’importo è così ripartito:

Ferrovie dello Stato SpA                             166.300

Poste Italiane SPA                                        41.700

ANAS SpA                                                   36.000

ENAV SpA                                                  6.000

Totale                                                           250.000

 

Si dispone inoltre che, per l’anno 2007, non trovano applicazione le procedure di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006, relative alla presentazione da parte dei Ministri competenti delle relazioni al Parlamento - ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti - per l’individuazione della destinazione delle disponibilità di ciascun fondo (comma 2). 

E’ infine autorizzata la concessione di un contributo di 700 milioni di euro per il 2007 al fine di consentire la realizzazione di investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 3).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, i cui effetti di maggiore spesasono così sintetizzati:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2008

2007

2008

2008

2007

2008

2008

Comma 1

250

 

 

250

 

 

250

 

 

Comma 3

700

 

 

700

 

 

700

 

 

Totale

950

 

 

950

 

 

950

 

 

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, si rileva che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Peraltro, in merito al comma 1, andrebbero chiariti i criteri seguiti per la determinazione dell’impatto della norma in termini di indebitamento e fabbisogno: infatti, all’analoga disposizione della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 904) erano ascritti, riguardo a tali saldi, oneri più contenuti rispetto a quelli previsti in termini di saldo netto ad finanziare, mente la RT riferita alla norma in esame stima un identico impatto sui tre saldi.

Inoltre, in merito al comma 2, risulterebbero utili precisazioni circa le ragioni e della mancata applicazione, per l’anno 2007, della procedura di riparto fissata dal comma 16 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006.

Infine, in merito al comma 3, si richiamano considerazioni già svolte in relazione ad analoghe norme di finanziamento di spese di investimento, circa l’utilità di elementi di valutazione in ordine all’impegno finanziario connesso alla realizzazione degli interventi cui sono destinate le risorse stanziate, anche al fine di escludere che, per effetto del finanziamento parziale delle opere, possano determinarsi i presupposti per ulteriori finanziamenti a carico della finanza pubblica [23].

 

 

ARTICOLO 8, comma 4

Apporto al capitale sociale dell’Anas S.p.A.

La normadispone la concessione di un contributo ad ANAS SpA di 426.592.642 euro per il 2007, a titolo di apporto al capitale sociale per l’anno 2007, al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l’anno 2006.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione configura “un’operazione finanziaria e l’effetto si determina unicamente sul saldo netto da finanziare, in quanto la liquidità derivante dall’apporto se utilizzata per spese d’investimento troverebbe comunque impiego nel limite di cui al comma 5 dell’art. 6”, relativa, come già visto,  all’individuazione di un limite ai pagamenti effettuati da ANAS S.p.A. per spese di investimento.

Gli effetti della norma sono pertanto così sintetizzati dalla RT:

 

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2008

2007

2008

2008

2007

2008

2008

426,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base ad un comunicato stampa reperibile sul sito web dell’Anas[24], il Consiglio di Amministrazione dell’Anas ha approvato, nella seduta del 5 giugno, il progetto di bilancio per l’esercizio 2006, che si chiude con una perdita di 427 milioni di euro, con un miglioramento di 70 milioni di euro rispetto al risultato dell’esercizio 2005. Il risultato operativo, sarebbe condizionato da una serie di fattori, quali:

·          la riduzione dei corrispettivi di servizio stabiliti dalla Legge Finanziaria 2006 (107 milioni di euro in meno rispetto al 2005), individuata tra le cause della riduzione degli interventi per manutenzione ordinaria sulla rete stradale ed autostradale in concessione per circa 76 milioni di euro;

·          l’incremento dei costi per contributi a favore delle concessionarie autostradali per 95 milioni di euro, che in ragione della loro modalità di finanziamento (apporti a capitale sociale) ha avuto pari impatto negativo sul conto economico di Anas;

·          i maggiori oneri finanziari sostenuti a seguito del ricorso al mercato del credito per far fronte alla non puntuale erogazione dei trasferimenti da parte dello Stato. Il comunicato sottolinea, di converso, i miglioramenti di alcuni indicatori economici strettamente connessi a fattori gestionali.

 

Al riguardo, si osserva che la RT assume la neutralità della disposizione ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento in base a considerazioni fondate sia sulle caratteristiche dell’operazione, che, in quanto apporto al capitale, si configurerebbe come “operazione finanziaria”, sia sulla introduzione, ai sensi del precedente art. 6, comma 5, del D.L. in esame, di un limite ai pagamenti per le spese di investimento dell’ANAS (con un incremento di 500 milioni), che costituirebbe un vincolo ai fini dell’impiego delle risorse derivante dall’apporto al capitale sociale.

Peraltro, riguardo al primo profilo, dalle caratteristiche dell’operazione non sembrerebbero evincersi con certezza elementi idonei ad escluderne, in linea di principio, la rilevanza ai fini dell’indebitamento netto, tenuto conto degli orientamenti espressi sul punto in sede europea.

Si ricorda che nel manuale del SEC sul disavanzo e sul debito pubblico[25], sono precisate le condizioni in base alle quali un trasferimento di fondi ad un’impresa pubblica possa essere registrato come un’operazione finanziaria, senza quindi alcun impatto sul deficit pubblico. Una delle condizioni normalmente richieste ai fini della classificazione dell’apporto come operazione finanziaria consiste comunque nell’escludere che il finanziamento sia destinato a coprire perdite accumulate dall’impresa. Fanno eccezione gli apporti a imprese in corso di ristrutturazione per le quali, anche in caso di perdite contabili, deve essere valutata la possibilità che, a seguito della ristrutturazione, l’impresa cessi di avere perdite e faccia prefigurare per l’Amministrazione pubblica un ritorno dell’investimento” [26].

 

Poiché peraltro l’ANAS è ricompresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, come definito in base al sistema Sec 95, i trasferimenti in favore della società, posti a carico del bilancio dello Stato, sono destinati a consolidarsi all’interno del medesimo settore della p.a. e a non produrre quindi effetti peggiorativi ai fini dell’indebitamento netto soltanto nell’ipotesi in cui non determinino un incremento della spesa complessivamente imputabile al settore pubblico, rispetto a quella già scontata negli andamenti previsti a legislazione vigente.

Nel caso in esame, il vincolo posto dall’articolo 6, comma 5, riferito ai pagamenti per spese di investimento dell’ANAS, potrebbe fornire adeguate garanzie di contenimento di tale specifica categoria di spesa entro i limiti stabiliti a legislazione vigentei, sia in termini di fabbisogno che di indebitamento (tenuto conto che per le spese di investimento l’impatto su tale saldo viene normalmente determinato in termini di cassa).

Analoghe garanzie non sembrerebbero invece sussistere per quanto attiene ad altre spese della società, di natura corrente. Tra queste ultime dovrebbero peraltro essere incluse anche spese per manutenzione ordinaria, finanziate a valere sui corrispettivi di servizio.

Su tali profili appare necessario acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 9

Partecipazione italiana a missioni internazionali

Normativa vigente: la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) contiene le seguenti norme in materia di partecipazione italiana alle missioni internazionali:

-            l’articolo 1, comma 1238, ha istituito il Fondo per il funzionamento dello strumento militare, con una dotazione iniziale di 350 milioni di euro per il 2007 e di 450 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-            l’articolo 1, comma 1240, ha istituito il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, con una dotazione di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

-            l’articolo 1, comma 1241, ha autorizzato le amministrazioni competenti, fino al 31 gennaio 2007, a sostenere - a valere sul Fondo di cui al precedente comma 1240 - una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre.

Il decreto legge 4/2207 (Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali) ha disposto, con l’articolo 3, la prosecuzione delle missioni di pace già in precedenza autorizzate[27], prevedendo allo scopo un finanziamento di circa 900 milioni di euro a valere sul predetto Fondo per le missioni internazionali di cui alla legge finanziaria 2007[28]

La norma autorizza le seguenti spese, dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, relative alla partecipazione del contingente militare italiano a missioni internazionali:

·        la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale  militare  alla  missione  dell'Unione europea ALTHEA in Bosnia-Erzegovina, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU) (comma 1).

La relazione illustrativa precisa che il finanziamento tiene conto di una configurazione ridotta della missione, in conseguenza delle decisioni assunte al riguardo in ambito europeo. Si ricorda, infatti, che per la medesima missione il finanziamento relativo al primo semestre 2007 ammontava a circa 30,6 milioni di euro[29];

·        la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione in Congo dell'Unione europea EUSEC RD Congo (comma 2).

La relazione illustrativa precisa che la missione è composta da 11 consulenti militari, di cui un ufficiale quale consulente per la ricostruzione delle forze armate congolesi;

·        la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale  militare  alla  missione  dell'Unione africana in Somalia, AMISOM (comma 3).

La relazione illustrativa precisa che è prevista la partecipazione di 5 ufficiali da inquadrare nella brigata ONU e da inserire nella cellula di pianificazione dell’Unione africana ad Addis Abeba;

·        la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale  dell'Arma  dei  carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea  in  Afghanistan  e  in  Kosovo (comma 4);

·        la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale  della  Guardia  di  finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan (comma 5);

·        la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale  della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto (EUBAM Rafah) (comma 6);

·        l'ulteriore  spesa di euro 459.472 per la partecipazione  del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione United Nations  Mission  in Kosovo (UNMIK) (comma 7).

La relazione illustrativa precisa che tale integrazione di finanziamento è diretta a consentire la permanenza in Kosovo dei 15 militari del Corpo della Guardia di finanza impiegati nella predetta missione FIU;

·        l'ulteriore spesa di euro  1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione ISAF in Afghanistan (comma 8);

·        la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione  europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori  ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 48/2001 (comma 9);

La norma richiamata (art. 3 della legge 48/2001) ha disposto che, ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti (nei limiti di 200 posti) per svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, si applichino le norme che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie.

·        la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania (comma 10);

·        la spesa di euro 3.400.000 per la cessione, a titolo gratuito, alle forze armate libanesi di mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento (comma 11).

 

La norma, inoltre, reca un’integrazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4/2007, in base alla quale le missioni Criminal Intelligence

Unit (CIU) e European Union Team (EUPT) vengono incluse fra quelle oggetto dell’autorizzazione di spesa per il 2007 volta a consentire la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani (comma 12).

Si ricorda che tale autorizzazione di spesa ammonta - per tutte le missioni nei Balcani autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 4/2007 - a 143,8 milioni di euro per il 2007.

La relazione illustrativa chiarisce che l’integrazione in esame si è resa necessaria a causa di un mero errore materiale occorso durante la redazione del testo della predetta norma: conseguentemente la disposizione non comporta nuove o maggiori spese, in quanto i relativi oneri risultano già conteggiati nell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3, comma 4.

La norma, infine, dispone che alle missioni considerate dall’articolo in esame si applichino le norme in materia di trattamento di missione (articolo 4, commi 2, 5, 6 e 7), nonché in materia penale (articolo 5) e in materia contabile (articolo 6, commi 1 e 2) contenute nel decreto-legge 4/2007.

 

La seguente tabella espone le autorizzazioni di spesa recate dall’articolo 9:

(milioni di euro – importi arrotondati)

DISPOSIZIONE

MISSIONE

ONERE

comma 1

Unione europea ALTHEA

17,00

comma 2

Unione europea EUSEC RD Congo

  0,08

 comma 3

AMISOM Somalia

  0,08

comma 4

Carabinieri PESD Afghanistan e Kosovo

  3,75

comma 5

Guardia di finanza PESD Afghanistan

  0,31

comma 6

Guardia di finanza UE Rafah (Gaza – Egitto)

  0,10

comma 7

Guardia di finanza ONU Kosovo

  0,45

comma 8

Guardia di finanza ISAF Afghanistan

  1,26

comma 9

Personale Giustizia PESD Kosovo

  0,17

comma 10

Fondo fiduciario bonifica ordigni Giordania

  0,20

comma 11

Cessione mezzi a forze armate libanesi

  3,40

TOTALE

 

  26,80

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, limitandosi a quantificare l’onere complessivo in 26,8 milioni di euro per l’anno 2007. Il prospetto riepilogativo riporta l’identico effetto finanziario sui tre saldi.

 

Al riguardo si osserva che, pur essendo gli oneri derivanti dall’articolo 9 limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, in assenza dei dati posti alla base delle relative quantificazioni non è possibile verificare la congruità delle autorizzazioni di spesa rispetto agli interventi previsti dalla norma.

In particolare, si osserva che alcune delle autorizzazioni sembrerebbero volte ad integrare precedenti stanziamenti già approvati – da ultimo - con il più recente provvedimento di proroga (decreto legge 4/2007): si segnalano, per esempio, le missioni  ISAF, ALTHEA, Rafah, Kosovo. Altre autorizzazioni sembrerebbero invece connesse a interventi previsti dalla norma in esame, come nel caso di Eusec Congo, Amisom Somalia, e facenti riferimento ad impegni internazionali assunti dall’Italia.

Infine, in ordine al comma 9 (partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell’Unione europea in Kosovo ed esclusione dei magistrati impiegati nella missione dal collocamento fuori ruolo), si osserva che la norma sembra disporre una deroga ai limiti posti dalla legislazione vigente in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati. Appare pertanto necessario, stanti le attuali carenze di personale di magistratura e la durata media dei procedimenti, che il Governo chiarisca se l’impegno di magistrati nella missione in questione[30] possa costituire la premessa per future di assunzioni di personale.

 

 

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di personale militare

Le norme dispongono che per gli anni dal 2007 al 2015 il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell’aeronautica militare è pari a 18[31] in luogo delle 26 previste in media dalla legislazione vigente[32].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa conferma che scopo della norma è ridurre le promozioni al grado di colonnello del ruolo in questione. Sempre secondo la relazione illustrativa, nei nove anni di vigenza, la disposizione è suscettibile di determinare minori spese per 5.451.570 euro, peraltro non scontate nell’ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto. La necessità di ridurre il numero delle promozioni è conseguenza dell’esodo di ufficiali avvenuto tra 1997 ed il 2002 che ha parzialmente svuotato i ruoli; di conseguenza il numero delle promozioni previste dalla normativa vigente è divenuto eccessivo in rapporto alle unità di personale in servizio. La riduzione del periodo di permanenza nel grado di tenente colonnello, correlata al numero eccessivo di promozioni rispetto agli organici di fatto, non consente al personale di maturare la necessaria esperienza per svolgere le funzioni superiori assegnate a chi riveste il grado di colonnello e favorisce un futuro collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri. La riduzione del numero delle promozioni costituisce strumento idoneo ad ovviare al problema appena descritto.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 11

Razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università

La norma:

·        autorizza l’ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l’anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente e del personale ATA, al loro degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’IRAP (comma 1);

·        stabilisce inoltre che per l’anno accademico 2007-2008 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1-sexies del DL 173/2006 (comma 2).

L’art. 1-sexies del DL 173/2006[33] ha prorogato per l’anno accademico 2006-2007 le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 341/1990 (“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”). Tali disposizioni prevedono, al comma 7, che le supplenze o gli affidamenti di corsi e moduli che superino i limiti dell’impegno orario previsto per i professori e per i ricercatori “possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma il seguente effetto di maggiore spesa:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comma 1

180

 

 

180

 

 

180

 

 

 

Al riguardo, nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento. Si osserva, peraltro, che esso è riferito al solo anno 2007: in proposito sarebbe utile una precisazione volta a chiarire, in particolare, se tale autorizzazione di spesa debba intendersi finalizzata a fronteggiare eventuali necessità di cui si prevede la realizzazione nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno solare (coincidente con il primo trimestre dell’anno scolastico 2007-2008), ovvero a sanare situazioni di insufficienza di risorse verificatesi nel corso dell’anno. Ciò al fine di valutare la coerenza temporale tra lo stanziamento previsto e le specifiche finalità cui esso è destinato.

Inoltre, la disposizione definisce la spesa di 180 milioni come “ulteriore”: al riguardo andrebbe chiarito rispetto a quali stanziamenti essa è considerata aggiuntiva. Andrebbero altresì precisate le ragioni sottostanti tale finanziamento aggiuntivo anche al fine di verificare se analoghe esigenze possano verificarsi con riguardo ai successivi anni scolastici.

Con riferimento al comma 2, invece, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, di risorse sufficienti a fare fronte agli oneri connessi all’attuazione della disposizione, che comporta la prosecuzione dell’efficacia della disciplina di cui all’articolo 12 della legge 341/1999, tenuto conto che la vigenza della disciplina medesima era destinata a cessare con la conclusione dell’anno accademico 2006-2007.

Tale circostanza, infatti, potrebbe aver determinato, da parte del Ministero interessato, una diversa allocazione delle risorse per il prossimo anno accademico, con conseguente impossibilità di far fronte alla proroga in esame.

 

ARTICOLO 12

Misure in materia di autotrasporto merci

Normativa vigente:

L’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha istituito il Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[34] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale. Le modalità di utilizzazione del Fondo sono demandate ad un regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 400 del 1988.

La legge finanziaria per il 2007 è intervenuta sul suddetto Fondo prevedendo:

-        la destinazione del 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo alla realizzazione e al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello già previste dai piani regionali di trasporto (comma 916);

-        l’assegnazione di una somma di 186 milioni di euro per l’anno 2007 per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto merci nonché per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006 (comma 918);

-        il prelievo a carico del fondo di un importo di 70 milioni di euro da destinare a misure agevolative in favore di soggetti che acquisiscano, anche tramite locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. (comma 919);

-        la riduzione di 42 milioni di euro della quota del fondo relativa all’anno 2006 da destinare alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi[35] relativi all’anno 2006 (comma 920).

L’articolo 6, comma 8 del DL 300/2006[36] ha disposto che le somme stanziate dal citato articolo 1, comma 108, della legge 266/2005, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, fissando al 30 giugno 2007 il termine ultimo per l’emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo. La norma dispone inoltre che, in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo devono essere destinate interamente alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.

 

La norma prevede che le somme del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto merci possono essere concesse agli aventi diritto sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta. Tali misure non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.

Si dispone inoltre il recupero delle somme erogate negli anni 1992-1994 alle imprese di autotrasporto merci sotto forma di credito d’imposta, considerate aiuto di Stato illegittimo in sede comunitaria; le somme saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto merci. Una quota di tali risorse fino ad un massimo di 5 milioni di euro può essere destinata agli interventi relativi ai premi INAIL delle imprese di autotrasporti in conto terzi. E’ prorogato al 30 settembre 2007 il termine, attualmente fissato al 30 giugno 2007, per l’emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo.

 

La relazione tecnica afferma che la non rilevanza dei contributi erogati dal Fondo ai fini della formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP e del rapporto di cui all’articoli 96 e 109 comma 5 del TIUR, non determina minori entrate, configurandosi come rinuncia a maggior gettito. Le risorse da recuperare come aiuto di Stato illegittimo sono quantificate dalla relazione in 684.305.391 euro

 

Al riguardo si osserva che l’affermazione della relazione tecnica è da ritenere corretta soltanto qualora, in sede di dotazione del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell’autotrasporto merci, nelle ultime due leggi finanziarie, non siano stati valutati gli effetti indotti positivi connessi al trattamento fiscale dei contributi. Su tale aspetto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Andrebbero infine precisate le modalità, anche di carattere procedurale, con le quali si intende garantire la contestualità tra l’introito delle risorse da recuperare di cui al comma 3 e l’utilizzo delle stesse nell’ambito delle finalità del Fondo, al fine di evitare disallineamenti temporali che possano tradursi in effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 13

Sblocco risorse vincolate su TFR

Normativa vigente: la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007)[37] dispone l’istituzione di un Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), gestito dall’INPS presso la tesoreria dello Stato, alimentato da un contributo pari alla quota del TFR maturato e non destinato alle forme di previdenza complementari, a carico dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Le risorse del Fondo, nei limiti di importi prefissati[38], sono destinati al finanziamento di interventi di sviluppo, a seguito di una procedura di accertamento trimestrale delle risorse affluite. La relazione tecnica al testo approvato stima che le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo[39] ammontino a 5.000 milioni di euro nel 2007, 4.540 milioni di euro nel 2008 e 3.890 milioni di euro nel 2009[40]. L’entità complessiva degli interventi da finanziare anche con tali risorse risulta invece pari a 7.041 milioni di euro nel 2007, 6.659 milioni di euro nel 2008 e 10.548 milioni di euro nel 2009, con riferimento al saldo netto da finanziare; e a 5.000 milioni di euro nel 2007, 4.550 milioni di euro nel 2008 e 4.000 milioni di euro nel 2009, con riferimento all’indebitamento netto[41].

Si segnala che l’entità delle risorse che affluiscono al Fondo è strettamente dipendente dalle scelte che i lavoratori subordinati sono tenuti a fare in merito alla destinazione o meno del TFR alla previdenza complementare, in forma esplicita o tramite la procedura del silenzio-assenso, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2007.

 

La norma, nelle more delle procedure di accertamento trimestrale della consistenza delle disponibilità del Fondo[42], autorizza per l’anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, anticipazioni di tesoreria pari al 30 per cento dell’importo totale dell’Elenco 1[43] per il finanziamento dei singoli interventi indicati dal medesimo Elenco.

La norma dispone, infine, l’estinzione delle anticipazioni a valere sulle somme stanziate sui capitoli di bilancio interessati, in esito all’accertamento trimestrale previsto dalla normativa vigente[44].

 

La relazione tecnica, premettendo che la disposizione si è resa necessaria in quanto le procedure per l’accertamento delle disponibilità del Fondo dovrebbero consentirne lo sblocco non prima del mese di ottobre, esclude l’insorgenza di maggiori oneri in termini di  interessi passivi in quanto, nelle previsioni a legislazione vigente, era già stimato che i contributi da TFR affluenti nel Fondo in tesoreria venissero svincolati e spesi nel corso del secondo semestre dell’anno in corso, con impatto sulla giacenza media del conto di disponibilità del Tesoro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica non considera la disposizione in esame, trattandosi, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, di anticipazioni di finanziamenti già scontati nei saldi a normativa vigente.

 

Al riguardo, si ricorda che il vincolo previsto dalla legge finanziaria relativamente agli interventi di sviluppo subordinava l’attivazione dei finanziamenti in questione al previo accertamento delle maggiori entrate da TFR, per finalità sostanzialmente di carattere cautelativo, ai fini della tenuta dei saldi. Allo scopo di garantire l’effettività di tale criterio prudenziale, appare pertanto necessario che il Governo quantifichi, sia pure in via approssimativa[45], l’entità delle somme effettivamente affluite al Fondo, anche per valutare la loro congruità rispetto all’ammontare delle anticipazioni autorizzate dalla disposizione in esame.

A puro titolo informativo, si segnala che dai risultati di un sondaggio Ipr-Il Sole–24 Ore[46], risulterebbe che, relativamente alle aziende con più di 50 addetti, da gennaio a giugno dell’anno in corso, il 41 per cento dei lavoratori ha scelto di mantenere il TFR in azienda (e quindi nel Fondo di tesoreria gestito dall’INPS), il 46 per cento ha optato per il conferimento alla previdenza complementare mentre, la quota di lavoratori restanti, alla data del sondaggio, non aveva ancora espresso alcuna scelta. I risultati complessivi di tale sondaggio, inoltre, sembrerebbero confermare le stime elaborate dal Governo nelle relazioni tecniche relative sia ai conferimenti alla previdenza complementare sia, di conseguenza, all’entità del TFR conferito al Fondo di tesoreria.

 

 

ARTICOLO 14

Variazioni compensative di voci di risparmi già iscritte a bilancio

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[47], stabilisce che, a decorrere dal 2006, a spesa annua per studi e consulenze (comma 9), quella per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza (comma 10), nonché per l’acquisto ed esercizio di autovetture, ad esclusione di quelle per la sicurezza pubblica (comma 11) da parte delle amministrazioni pubbliche non potesse essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2004. Successivamente l’articolo 27 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[48], ha disposto un’ulteriore riduzione per le sole spese di cui ai commi 9 e 10 stabilendo come limite il  40 per cento della spesa sostenuta nel 2004 per analoghe finalità.

La tabella che segue riepiloga gli effetti a suo tempo scontati in relazione agli interventi normativi descritti.

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

115

110

110

69

88

110

105

110

110

 

30

30

20

25

30

30

30

30

 

Le norme autorizzano le Amministrazioni dello Stato ad effettuare variazioni compensative tra le spese di cui all’articolo 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 assicurando l’invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti già considerati.

Le variazioni sono autorizzate, al fine di assicurare le necessaria efficienza e flessibilità, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti di variazione sono sottoposti al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei Conti per la registrazione.

Per gli altri soggetti tenuti all’applicazione[49] si provvede con delibera dell’organo competente, da sottoporre all’approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si rileva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Si rileva peraltro la necessità di un chiarimento in ordine all’effettivo ambito di applicazione della disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 1 nonché di precisare, anche rispetto a tale ambito, le modalità mediante le quali si intende garantire l’invarianza complessiva in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Appare comunque utile che il Governo fornisca informazioni in merito all’andamento delle spese in questione, anche in relazione ad eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione dei risparmi previsti, considerato che[50] le spese in questione sono state oggetto di ripetuti interventi di contenimento. 

Si rileva inoltre che la norma dispone, limitatamente alla tipologia di spese in questione, una sorta di delegificazione consentendo la deroga ai limiti previsti mediante variazioni per atto amministrativo.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria si osserva che la finalità della norma, vale a dire la flessibilità e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sembra ricalcare quella prevista dall’articolo 22, comma 21, della legge n. 298 del 2006, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2007 e per il triennio 2007-2009 che consente al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con decreto da comunicare  alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione, fatta eccezione per alcune autorizzazioni di spesa. Proprio alla luce di tale analogia, sembrerebbe opportuno prevedere anche per i decreti di variazione in esame, al fine di rendere più trasparente e leggibile il bilancio, l’obbligo di trasmissione degli stessi alle Commissioni parlamentari competenti.

 

 

ARTICOLO 15, comma 1

Contributi a favore del settore della pesca

Normativa vigente: l’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca è materia oggetto di normazione comunitaria; a livello nazionale, da ultimo, per l’anno 2006, le modalità di esecuzione della sospensione della pesca, con individuazione delle navi e dei periodi di obbligo di fermo, sono state definite con i decreti del Ministero delle politiche agricole del 18 luglio, 19 luglio e 2 agosto del 2006.

Il Piano nazionale delle pesca marittima - i cui obiettivi d’intervento sono stati definiti per il 2005 dal D.lgs 100 del 2005[51], e per il 2006 dal DL 2/2006[52] - è stata finanziata con la tabella C dell’ultima legge finanziaria per la somma di 14.121.000 euro per il 2007.

 

Le norma autorizza per il 2007 un’ ulteriore spesa di sette milioni di euro per la concessione di contributi – nei limiti della normativa comunitaria -a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree per le quali sono state previste le interruzioni temporanee di pesca, allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca. E’ inoltre previsto un incremento di 5 milioni di euro delle risorse per il 2007 per il piano triennale della pesca, per finanziare interventi di competenza nazionale connessi alla finalità della norma.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma i seguenti effetti di maggiore spesa:

 (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

12

0

0

12

0

0

12

0

0

 

Nulla da osservare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

 

ARTICOLO 15, commi 2 e 3

Misure in materia di aggiornamento dei redditi dominicali

Normativa previgente: i commi da 33 a 35 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006 recano disposizioni in materia di aggiornamento del catasto dei terreni e dei fabbricati agricoli e di variazione dei relativi redditi dominicali. In particolare, il comma 33 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le richieste di contributi agricoli comunitari contenenti la dichiarazione relativa all'uso del suolo debbano esporre anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto (con riferimento sia ai terreni sia ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola).

All'atto dell’accettazione di tale dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale e la trasmette per via informatica all’Agenzia del territorio per l'aggiornamento.

I nuovi redditi, notificati dall’AGEA, producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  in  cui  viene  presentata la dichiarazione.

Il comma 34 prevede che in sede di prima applicazione l'aggiornamento della banca dati catastale avvenga sulla base degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006. I nuovi  redditi, così attribuiti dall’Agenzia del territorio, sono pubblicizzati attraverso gli uffici provinciali e producono effetti fiscali dal 1° gennaio  2006.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dei dati per l'attuazione dei commi precedenti. L'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dei dati e di cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN (comma 35).

Alle norme era ascritto un effetto di maggior gettito a titolo di IRPEF ed ICI stimato complessivamente in 95 milioni di euro nel 2007, 78,8 milioni di euro nel 2008 e 56,7 milioni di euro nel 2009.

Le norme prevedono che le persone fisiche e le società semplici possano effettuare la regolarizzazione delle eventuali inosservanze, relative all’anno d’imposta 2006, delle disposizioni concernenti l’aggiornamento dei redditi fondiari di cui ai commi 33, 34 e 35 del decreto legge n. 262 del 2006, purché effettuino entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell’acconto e degli interessi moratori, con esclusione delle sanzioni previste, nel caso di ravvedimento, dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997[53].

Le norme, inoltre, prorogano al 30 settembre 2007 il termine entro il quale i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso la variazione dei redditi dominicali risultante dall’aggiornamento dei dati catastali.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione[54].

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le norme, consentendo il ravvedimento dei contribuenti inadempienti senza aggravio di sanzioni, concorrano a favorire la realizzazione del maggior gettito atteso per il 2007 dalla variazione dei redditi dominicali.

 

ARTICOLO 15, commi 4 e 5

Proroga di termini in materia ambientale

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 151/2005, sulla base della delega recata dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) .

In particolare il provvedimento ha introdotto una serie di strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intero sistema di gestione dei RAEE, primo tra tutti l’istituzione – presso il Ministero dell’ambiente - di un Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato dei produttori (artt. 13, comma 8 e 14). La predisposizione e l’aggiornamento del citato registro vengono affidati ad un apposito Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE alla cui istituzione viene previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 15, comma 1). Si prevede che lo stesso decreto di istituzione del Registro nazionale istituisca anche il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE con funzioni di supporto al Comitato di vigilanza e di controllo.

 

Le norme in esame dispongono, anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati:

·        la proroga del termine di avvio del sistema di raccolta dei rifiuti RAEE, dal 30 giugno 2007 al 31 dicembre 2007 [55], previsto dall’articolo 20, comma 5 del citato decreto legislativo 151 del 2005 entro il quale i soggetti interessati sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto medesimo( articolo 15, comma 4).

Si ricorda che l’articolo 20, relativo alle disposizioni transitorie e finali, contiene al comma 5, il termine (su cui incide la proroga in esame) di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni dei seguenti articoli:

§art. 6 sulla raccolta separata;

§art. 7 relativo al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento dei RAEE;

§l’art. 8, comma 1, sull’istituzione di sistemi di trattamento dei RAEE;

§art. 9, comma 1, relativo all’istituzione, in maniera uniforme sul territorio nazionale, di sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata;

§artt. 10, 11, 12 e 13 sulle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE professionali e su alcuni obblighi di informazione;

 

·        la proroga dal 13 agosto al 31 dicembre 2007 del  termine massimo, previsto all’articolo 20, comma 4 del citato decreto legislativo 151, entro il quale i produttori degli apparecchi elettronici ed elettrici saranno tenuti ad assolvere all’obbligo del finanziamento delle operazioni  di trasporto dai centri di raccolta istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici (articolo 15, comma 5);

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari negativi a carico del bilancio degli enti locali, coinvolti nelle procedure di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti RAEE, derivanti dalle proroghe stabilite dalle disposizioni in esame.

 

 

ARTICOLO 15, comma 6

Fondo rotativo per favorire l’accesso al credito dei giovani

Normativa vigente: L’articolo 19, comma 2, del DL 223/2006[56] ha istituito il Fondo per le politiche giovanili, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, con il fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto di beni e servizi. La dotazione del fondo è stata integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 dal comma 1290 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007.

 

Le norma istituisce un fondo rotativo per favorire l’accesso al credito dei giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a valere sulle risorse del fondo per le politiche giovanili.

 

La relazione tecnica  ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

mln di euro        segno meno = peggioramento

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Fondo rotativo credito giovani

-10

-10

-10

0

0

0

0

0

0

Fondo politiche giovanili

10

10

10

0

0

0

0

0

0

Effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Al riguardo pur rilevando l’assenza di effetti finanziari della norma, appaiono opportune precisazioni circa la coerenza tra le finalità del fondo istituito, destinato a facilitare l’accesso al credito, e la durata triennale del relativo finanziamento.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria si osserva che la norma istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo  per favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituiti di credito e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19, del decreto legge n. 223 del 2006, come integrato dall’articolo 1, comma 1290, della legge n. 296 del 2007.

 

Al riguardo, si rammenta che il Fondo per le politiche giovanili, istituito presso al Presidenza del Consiglio, capitolo 0853, ha una dotazione, per l’anno 2007, pari a euro 130.887.000. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 3 luglio 3007, le disponibilità residue, per il suddetto esercizio ammontano a euro 123.640.820. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca che l’utilizzo di tali disponibilità residue, non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Dal punto di vista formale, si segnala l’opportunità di riformulare, in conformità alla prassi consolidata, la clausola di copertura in termini di esplicita riduzione di spesa. Appare, inoltre opportuno specificare che il Fondo politiche giovanili è previsto non genericamente dall’articolo 19 del decreto legge n. 223 del 2006, ma dal comma 2, del suddetto articolo.

Si segnala, infine, l’opportunità di escludere esplicitamente tale disposizione, che reca una specifica clausola di copertura finanziaria, da quella  complessiva di cui l’articolo 17.

 

 

ARTICOLO 16

Disciplina delle tasse e dei diritti marittimi

Normativa vigente: la tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima è stata istituita con D.L. 47/1974[57] come tassa da applicarsi sul carico-scarico delle merci ovunque effettuato (quindi sia nei porti che nelle rade o nelle spiagge). La tassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 2 della legge n. 82/1963[58]: il presupposto impositivo della tassa è stato individuato nel compimento di operazioni di commercio da parte di navi nazionali ed estere nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato. La sovrattassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 17 della legge 82/1963 in relazione alle merci collocate in coperta.

L’articolo 28 della legge n. 84/1994[59] ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1994, a tutti i porti la tassa portuale sulle merci[60]: per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito di tale tassa affluisce al bilancio dello Stato, mentre nei porti ove sono istituite le autorità portuali, quest’ultime ricevono solo il 50% del gettito, confluendo il restante 50 % nel bilancio dello Stato.

L’articolo 1, comma 982, della legge finanziaria 2007 ha destinato - a decorrere dall'anno 2007 - il gettito della tassa erariale di imbarco e di sbarco e della tassa di ancoraggio a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza, al fine di garantirne l’autonomia finanziaria.

Il comma 989 della medesima legge finanziaria ha previsto l’emanazione di un regolamento - ai fini della definizione e del completamento del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali - recante la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (previsti dalle leggi n. 82/1963 e n. 355/1976 e dal D.L. n. 47/1974), nonché i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma o l’eventuale soppressione delle stesse. Ai fini di tale conferma o soppressione, si tiene conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

 

Le norma novella il comma 989 della legge finanziaria 2007, introducendo i seguenti criteri per la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione della tassa risultante dall’accorpamento alle Autorità portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione;

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

 

La relazione tecnica in base ai dati forniti dall’Agenzia delle dogane, stima in 1 milione di euro annui il gettito della sovrattassa d’ancoraggio, attualmente introitata dall’erario e che verrebbe invece devoluta alle Autorità portuali ed ascrive quindi alla norma i seguenti effetti di maggiore spesa:

                                                     mln di euro

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Al riguardo non si dispone di elementi idonei a verificare la quantificazione, che si basa su una stima di gettito, fornita, in base alla RT, dall’Agenzia delle dogane. In proposito si evidenzia l’opportunità di disporre di maggiori chiarimenti riguardo alle modalità con le quali è stata definita tale stima. Si rileva inoltre la necessità di confermare che l’ulteriore accorpamento di tasse portuali, previsto dalla norma, non produca riduzioni di gettito erariale, posto che attualmente affluisce al bilancio dello Stato una quota del gettito delle tasse in questione, relativa in particolare alla tassa portuale sulle merci.

 

 

ARTICOLO 17

Copertura finanziaria

La norma prevede che agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l’anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, ferme rimanendo le osservazioni formulate con riferimento all’articolo 1, si segnala l’opportunità di modificare, dal punto di vista formale, la clausola di copertura escludendo dalle disposizioni che la utilizzano non solo l’articolo 6, comma 8, ma anche, come in precedenza ricordato, l’articolo 15, comma 6.

 



[1] Al netto delle regolazioni contabili.

[2] La citata disposizione prevede un saldo di cassa determinato quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale. Non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

[3] Tali dati, elaborati dal Ministero dell’interno, sono stati forniti alla Commissione bilancio.

[4] I dati depositati presso la Commissione bilancio indicano per il 2005 in 1.093 mln l’avanzo di amministrazione delle province e in 4.458 l’avanzo di amministrazione dei comuni. Lo scostamento rispetto ai valori indicati dalla relazione tecnica è quindi pari a soli +10 mln di euro per le province e a circa -150 mln per i comuni. Ne deriverebbe una riduzione del tutto marginale dell’onere di 250 mln indicato dalla relazione tecnica.

[5] Pari per le province a 562 mln e per i comuni a 2.460 mln.

[6] Presumibilmente contenuta, stante il generale rispetto del patto da parte della larga maggioranza di enti ad esso soggetti.

[7] Laddove l’avanzo di amministrazione non sia sufficiente, l’ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

[8] Nel caso di enti che utilizzano la contabilità civilistica, sono sottoposti al medesimo vincolo i costi della produzione.

[9] Con  decreto  del  Ministro dell'economia sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi (comma 4).

[10] Esclusioni delle quali la RT non dà conto nel dettaglio.

[11] Dovendosi infatti ritenere che a decorrere dal 2006 il precedente vincolo, rappresentato dalla regola del 2%, di fatto non sia più operante, a causa dell’entrata in vigore del nuovo e più stringente limite previsto dall’articolo 1, comma 46, della legge 266/2005: quest’ultima disposizione, infatti, ha fissato stabilmente allo stesso livello del 2005 la quota delle riassegnazioni consentita per ciascuna amministrazione.

[12] Cfr. relazione tecnica all’AS. 741 (articolo 22) e documentazione presentata durante l’esame parlamentare (v. Nota di Verfica Bilancio dello Stato n. 9 del 2006).

[13] Il più ridotto ammontare dei risparmi registrati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, rispetto a quelli sul saldo netto, deriva dagli avanzi di amministrazione esistenti presso gli enti in questione.

[14] Alla concessione del contributo si applicavano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 261/1997 (con il quale era stata autorizzata la concessione al medesimo Istituto di contributi – sotto forma di limiti di impegno  – per la realizzazione dei programmi di ricerca relativi al periodo 1997-1999).

[15] Ente che rientra nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

[16] Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà.

[17] Sulla base dell’indicazione della RT, che quantifica in relazione alla norma in esame una maggiore spesa pari a 500 mln, tale limite dovrebbe attualmente consentire pagamenti non superiori a 3.700 mln per il 2007. Tale ricostruzione deduttiva non sembra peraltro trovare riscontro in specifici vincoli di legge.

[18] Cfr. l’art. 6 de D.L. 28-11-1988 n. 511.

[19] Vedi anche articolo 6, comma 8, recante ulteriori finanziamenti per le medesime finalità.

[20]Costituite dai consumi intermedi (categoria 2), dai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), dai trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private,  a imprese e ad estero (categorie 5, 6 e 7), da altre uscite correnti (categoria 12) e dalle spese in conto capitale  (categorie da 21 a 26). Da tali accantonamenti, da effettuare in maniera lineare, sono escluse alcune voci di spesa espressamente individuate dalla norma e gli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria per il 2007.

[21] Su tale schema di decreto ministeriale, in corso di approvazione definitiva, le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento hanno espresso un parere favorevole con osservazioni, nelle rispettive sedute del 13 giugno u.s.

[22] cfr il Dossier del Servizio bilancio della Camera n. 35.

[23] Giova, sul punto, ricordare quanto asserito dalla Corte dei conti circa la difficoltà di valutare "se le risorse stanziate, che rappresentano sì un tetto di spesa, ma che possono non essere idonee a consentire l'effettivo completamento degli interventi [...], siano o no sufficienti ad escludere ragionevolmente la necessità in futuro di far ricorso ad ulteriori finanziamenti per effettuare altre spese connesse agli interventi oggetto della norma. Tale valutazione appare tanto più doverosa in quanto, come ripetutamente osservato, le opere che si intende realizzare attraverso gli investimenti pubblici hanno nella quasi totalità un carattere più o meno marcato di indivisibilità, per cui una realizzazione parziale non determina una utilità direttamente proporzionale alle risorse investite" (Referto quadrimestrale Corte dei conti maggio-agosto 2003, XLVIII n. 8).

 

 

[24] Cfr. www.stradeanas.it.

[25] Manuale SEC95, come integrato dalla decisione sui conferimenti di capitale dell’agosto 2003.

[26] Dossier 2 “Finanza pubblica”, depositato dal Presidente dell’ISTAT nel corso dell’audizione presso le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato dell’8 ottobre 2003. Nello stesso dossier si precisa che gli “apporti di capitale ad imprese che non hanno accumulato perdite, così come quelli effettuati congiuntamente ad investitori privati, sono invece classificati come operazioni finanziarie in quanto se ne presuppone un rendimento futuro. Regole specifiche sono poi dedicate alle imprese di nuova costituzione (alle quali si considerano equiparabili quelle che hanno significativamente modificato la propria attività): in questo caso è ammesso un periodo di perdite iniziali purché sia evidenziabile dai piani operativi delle imprese che, dopo un normale periodo di perdite, l’impresa risulti strutturalmente profittevole”.

[27] Con esclusione della missione in Iraq, la cui prosecuzione è stata autorizzata dall’articolo 2.

[28] Cfr. Bilancio dello Stato-Servizio Commissioni - Nota di verifica n. 44 del 20 febbraio 2007 (riferita all’AC.2193).

[29] Articolo 3,  comma 5, del decreto legge 4/2007.

[30] Attualmente limitato al secondo semestre 2007 ma prorogabile con le successive norme di proroga delle missioni internazionali.

[31] La norma recita testualmente “pari all’8 per cento dell’organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all’unità”. L’organico del ruolo naviganti normale dell’aeronautica militare è specificato nella tabella 3, quadro I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. La dotazione dei tenenti colonnelli è prevista pari a 228 unità di cui l’8 per cento corrisponde quindi a 18 unità.

[32] A norma dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le promozioni annuali nei vari gradi devono essere contenute entro i limiti stabiliti dal presente decreto. Il numero delle promozioni da conferire ai tenenti colonnello del ruolo naviganti normale dell’aeronautica militare è pari, in media, a 26, come meglio specificato nella tabella 3, quadro I allegata al decreto. I dati indicati nel quadro mostrano che le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono riferite a tre aliquote di valutazione diverse (riferite a personale con anzianità nel grado differenziata) e che il numero di promozioni per ciascuna aliquota può variare nel corso di un quinquennio.

[33] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228/2006 “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa”.

[34] Legge 1° marzo 2005,n. 32, Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

[35] Si tratta degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 451/1998. La predetta norma dispone che i minori introiti siano rimborsati all’INAIL dietro presentazione di apposita rendicontazione.

[36] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

[37] Articolo 1, commi 755-766.

[38] Cfr. l’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria.

[39] Detraendo, pertanto, l’ammontare destinato alle prestazioni istituzionali del Fondo.

[40] Cfr. Servizio Bilancio dello Stato, Dossier n. 10, Tomo II.

[41] Cfr. l’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2007.

[42] Articolo 1, comma 759, della legge n. 296/2006.

[43] Il che vuol dire che, con riferimento all’indebitamento netto e in base alla citata relazione tecnica, le anticipazioni autorizzate sono stimabili in 1.500 milioni di euro nel 2007.

[44] Articolo 1, comma 759, della legge n. 296/2006.

[45] Ciò, in considerazione del fatto che è da poco decorso il termine per l’opzione riguardante la destinazione del TFR alla previdenza complementare.

[46] Pubblicato il 30 giugno 2007.

[47] Legge finanziaria per il 2006.

[48] Convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006

[49] L’articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dal comma 9, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il comma 505 non si applica agli organi costituzionali.

[50] Come già rilevato dal Servizio bilancio nelle note di commento ai commi da 9 a 11 della legge finanziaria per il 2006 (cfrDossier n. 36 della XIV legislatura) ed all’articolo 27 dal decreto legge n. 223/2006 (cfr. Nota di verifica n. 9).

[51] Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38

[52] Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché della fiscalità d’impresa

[53] Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[54] Si segnala che, nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge A.S. 1485 (Norme fiscali per l’ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili), è stato approvato dalla VI Commissione  un emendamento (1.0.100 testo 2) contenente le norme in esame, nonché la soppressione dell’articolo 2, comma 28, del decreto legge n. 262 del 2006, riguardante la misura del tasso convenzionale di cambio da applicare ai fini fiscali ai redditi prodotti a Campione d’Italia. A tale ultima disposizione era ascritto, nella relazione tecnica al decreto legge n. 262 del 2006, un effetto di riduzione di gettito. La Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta sull’emendamento in  questione.

[55] Termine già prorogato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17.

[56] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[57]D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, recante Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, convertito in legge, con modificazioni con L. 16 aprile 1974, n. 117

[58]Legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

[59] Legge n. 84/1994, recante “riordino della legislazione in materia portuale”.

[60] Di cui al  capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all'articolo 1 della legge n. 355/1976.