Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2826: Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
Riferimenti:
AC n. 2826/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 67
Data: 26/06/2007
Descrittori:
CAMPANIA   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL n. 61 del 11-MAG-07     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2826

 

Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 61/2007-

Approvato dal Senato A.S. 1566)

 

 

 

 

 

N. 67 – 26 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2826

Titolo breve:

 

Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania – Decreto legge n. 61 del 2007

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Margiotta

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VIII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Nota di verifica n. 67

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 2

Apertura discariche e messa in sicurezza.. 2

ARTICOLO 2. 5

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti5

ARTICOLI 3 e 4. 7

Divieto di localizzazione di nuovi siti e Consorzi di bacino.. 7

ARTICOLI 5 e 6. 9

Attuazione di misure emergenziali e nomina a sub commissari dei Presidenti delle province  9

ARTICOLO 7. 10

Tariffe. 10

ARTICOLO  8. 12

Clausola di invarianza.. 12

ARTICOLO 9. 13

Piano per il ciclo integrato dei rifiuti13

 


PREMESSA

 

 

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, non era inizialmente corredato di relazione tecnica, che è stata successivamente presentata presso la Commissione Bilancio del Senato[1].

Il testo contiene peraltro, all’articolo 8, una clausola di invarianza finanziaria, riferita al bilancio dello Stato.

Nella presente nota si esaminano, oltre alle disposizioni considerate nella relazione tecnica, le ulteriori norme suscettibili di comportare effetti finanziari.

Le norme sono esaminate nel testo come modificato dal Senato.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Apertura discariche e messa in sicurezza

Le norme dispongono:

·        l’attivazione entro il termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2007), per ciascuna delle province della regione Campania, dei siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi; in particolare vengono attivati, anche al fine di evitare l’insorgere di nuove situazioni emergenziali ed in deroga a specifiche disposizioni in materia ambientale e paesaggistico-territoriale, i siti di Serre per la provincia di Salerno, Savignano Irpino per la provincia di Avellino, Terzigno per la provincia di Napoli e Sant’Arcangelo Trimonte per la provincia di Benevento[2](comma 1);

·        limiti temporali all’utilizzo del sito di Serre (fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo individuato dal Presidente delle Provincia di Salerno) e limiti quanto all’utilizzo del sito di Terzigno ( il cui “uso finale” è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata e esclusivamente a fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo[3]). Al Commissario delegato è attribuito il compito di predisporre un piano, da adottarsi d’intesa con il Presidente della regione Campania, per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato esistenti nel territorio del Comune di Terzigno (commi 2 e 3);

Il Senato ha soppresso i commi 4 e 5 che prevedevano l’utilizzo dei siti individuati anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistica, di difesa del suolo, fermo restando l’obbligo del Commissario delegato di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente (comma 4). Si prevedeva infine il rinvio ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione di ulteriori misure compensative a favore dei comuni di cui al comma 1 (comma 5).

 

La relazione tecnica evidenzia che gli interventi finalizzati all’apertura e alla messa in sicurezza delle discariche espressamente individuate, già autorizzati dall’articolo 5 del decreto legge n. 263 del 2006[4], verranno realizzati a valere sulle risorse derivanti dalla tariffa di smaltimento dei rifiuti nonché sulle eventuali ulteriori risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania.

Quanto all’ammontare delle risorse delle contabilità speciali, la relazione tecnica precisa che le risorse relative agli investimenti ammontano a circa 17 milioni di euro e sono appostate nella contabilità speciale  3111, mentre le risorse destinate alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ammontano a 18 milioni di euro e risultano disponibili nella contabilità speciale  2969.

Risultano inoltre stanziati a favore della struttura commissariale ulteriori 12,3 milioni di euro a seguito della delibera CIPE n. 136 del 17 novembre 2006, che verranno trasferiti nella contabilità speciale 2969, mediante apposita ordinanza di protezione civile in corso di perfezionamento[5].

Infine la medesima relazione tecnica afferma che il rinvio a successive ordinanze di protezione civile – secondo quanto disposto dal comma 5, soppresso dal Senato - al fine di prevedere misure compensative ad hoc per i comuni sedi delle discariche provinciali, non è suscettibile di recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica attesa “la natura meramente programmatoria delle predette iniziative compensative”.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti riguardo ai profili problematici di seguito indicati.

·         La RT riferita all’articolo in esame individua due modalità di finanziamento degli interventi in esame - a valere sul gettito delle tariffe e sulle ulteriori risorse delle contabilità speciali - mentre il successivo articolo 8, comma 2, dispone che il Commissario delegato provveda alle attività di sua competenza previste dal D.L. in esame nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale (che dovrebbero pertanto intendersi comprensive degli incassi da tariffe che confluiscono su apposita contabilità). In proposito andrebbero tuttavia forniti chiarimenti, precisando altresì, ove possibile, per ciascuna tipologia degli interventi in questione, la relativa fonte di finanziamento.

·         In merito alla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente, la RT fornisce dati relativi all’entità delle risorse presenti presso le contabilità speciali 3111 e 2969. Non vengono invece fornite indicazioni circa il presumibile ammontare dei costi derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dell’articolo 1 in esame. Peraltro, in conformità alla normativa contabile vigente e al fine di verificare l’adeguatezza delle risorse rispetto agli interventi disposti – alcuni dei quali (come, ad esempio, gli interventi per la tutela della salute e dell’ambiente) non appaiono peraltro comprimibili - andrebbero forniti anche i dati e gli elementi necessari per la quantificazione, anche di massima, degli interventi previsti, anche in ragione della complessità degli stessi.

·         In merito all’utilizzo del gettito tariffario per gli interventi straordinari in esame, andrebbe precisato se esso possa riflettersi negativamente sull’equilibrio finanziario del ciclo ordinario di gestione dei rifiuti.

Ciò anche in ragione delle disposizioni previste dall’articolo 7 che prevedono la progressiva copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento mediante la tariffa, entro cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2008.

·         Appare infine necessario un chiarimento al fine di verificare se l’utilizzo, per gli interventi previsti dall’articolo in esame, delle risorse delle contabilità speciali possa eventualmente pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti in base alla vigente normativa a valere sulle medesime disponibilità.

 

ARTICOLO 2

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti

Le norme prevedono, tra l’altro:

·        l’individuazione in via d’urgenza, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, delle soluzioni ottimali per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento delle balle dei rifiuti, prodotte a decorrere dal 15 dicembre 2005, anche in deroga alla normativa vigente in materia di affidamento del servizio mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie[6] (comma 1);

·        l’utilizzo, anche tramite requisizione degli impianti, delle cave dismesse o abbandonate che presentano volumetrie disponibili anche se sottoposte a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria; in tali casi l’efficacia delle misure cautelari è sospesa fino alla cessazione dello stato di emergenza; la gestione dei siti è affidata, fino alla cassazione dello stato di emergenza, al commissario delegato che adotta le necessarie misure volte ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente e la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo esistenti. Secondo una disposizione aggiunta dal Senato, il Commissario, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dimesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano  profili di rischio dal punto di vista sanitario e ambientale (comma 1);

·        l’adozione di ogni provvedimento necessario del Commissario delegato, qualora le discariche utilizzate si trovino in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti (comma 1 bis);

·        l’aumento da 15 a non più di 30 unità del personale destinato al nucleo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 245 del 2005[7], al fine di assicurare l’attuazione della attività di presidio dei siti da adibire a discarica (comma 2).

Riguardo a tale ultimo profilo si segnala che l’articolo 1, comma 8, citato prevedeva, ai fini delle attività istituzionali del Dipartimento della protezione civile, il distacco di non più di 15 unità di personale, appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente. La relazione tecnica riferita al provvedimento evidenziava l’assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica trattandosi di personale già appartenente alla pubblica amministrazione.

 

La relazione tecnica affermache l’incremento delle unità di personale, previsto al fine di rafforzare le attività di presidio dei siti da destinare a discarica, non determina un aggravio di spesa in quanto il personale distaccato è già appartenente alla pubblica amministrazione.

 

Al riguardo, si richiamano preliminarmente le considerazioni, già svolte anche con riferimento all’articolo 1, circa la necessità di:

·         disporre di elementi di quantificazione delle spese connesse agli interventi previsti;

·         precisare le specifiche modalità di finanziamento, fornendo, altresì, elementi volti a suffragare la sufficienza delle risorse disponibili, tenendo conto anche del complesso degli ulteriori interventi previsti dal DL in esame e finanziati a valere sulle medesime disponibilità.

Con riferimento all’incremento di personale del nucleo appartenente alla struttura commissariale, appare opportuna una conferma da parte del Governo che la disposizione, benché non formulata come novella legislativa, sia sottoposta comunque al limite, indicato nella norma originaria, rapportato alle risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre andrebbe confermata la neutralità finanziaria di tale incremento anche con riferimento agli eventuali riflessi negativi sulle attività delle amministrazioni di provenienza del personale distaccato. Tali possibili riflessi andrebbero verificati con particolare riguardo alla effettiva possibilità, per le amministrazioni stesse, di svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni relative alle attività istituzionalmente attribuite al Commissario senza compromettere lo svolgimento di quelle già previste in base alla legislazione vigente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Con riferimento alla deroga alla procedura di affidamento del servizio mediante gara, al fine di evitare profili sanzionatori connessi a procedure di infrazione, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo circa la compatibilità di tale previsione con la normativa comunitaria, tenuto conto che la deroga medesima, pur essendo finalizzata ad interventi di somma urgenza, non viene espressamente limitata dal punto di vista temporale.

 

ARTICOLI 3 e 4

Divieto di localizzazione di nuovi siti e Consorzi di bacino

Le norme dispongono, tra l’altro :

·        il divieto di localizzazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in assenza di interventi di riqualificazione, di nuovi siti di smaltimento nel territorio limitrofo a quelli della discarica “Masseria Riconta e ricompreso nell’area “Flegrea” ( articolo 3, comma 1); un analogo divieto di localizzazione è previsto nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale; è prevista altresì, decorsi venti giorni dall’inzio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, la chiusura del medesimo sito ed il divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento nel territorio del comune di Ariano Irpino (articolo 3);

·        l’obbligo in capo ai comuni della regione Campania di avvalersi, per la raccolta differenziata, in via esclusiva dei consorzi costituiti nei bacini della regione Campania, utilizzando i soli lavoratori assegnati in base ad ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 1999. Sono fatti salvi i contratti già stipulati – nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti – prima dell’entrata in vigore del D.L. in esame, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l’affidamento della raccolta dei rifiuti sia differenziati che indifferenziati. Nel corso dell’esame al Senato è stata estesa l’applicazione di tale clausola ai contratti in fase di esecuzione ed è stata soppressa la disposizione che ne limitava comunque l’applicazione alla durata stabilita nei contratti stessi (articolo 4, commi 1 e 2);

·        l’attribuzione al Commissario delegato del potere di proporre alla regione lo scioglimento ovvero l’accorpamento dei consorzi di bacino qualora, entro 90 giorni dall’adozione di un’apposita ordinanza, i medesimi consorzi non abbiano assunto iniziative utili all’incremento dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti (articolo 4, comma 3);

·        infine, durante l’esame al Senato, è stata introdotta la disposizione che obbliga i consorzi a predisporre, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, appositi piani economico-finanziari, approvati dal Commissario delegato e contenenti tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione della congruità e sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze (articolo 4, comma 3-bis).

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di norme meramente dispositive, non prevedono alcun onere a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, andrebbe precisato se siano prefigurabili implicazioni di carattere finanziario in relazione all’articolo 4, comma 2, che limita l’applicabilità del comma 1 in relazione a talune fattispecie, concernenti i contratti in essere.

In particolare, anche in considerazione del venire meno della limitazione temporale prevista nel testo originario, andrebbe precisato se l’attuale formulazione del comma 2, tenuto conto delle fattispecie ad esso effettivamente riconducibili, possa dilazionare la piena realizzazione delle attività dei consorzi, cui il comma 3-bis ricollega specifiche misure di razionalizzazione per garantire la sostenibilità dei costi.

 

ARTICOLI 5 e 6

Attuazione di misure emergenziali e nomina a sub commissari dei Presidenti delle province

Le norme dispongono:

·        l’autorizzazione ai prefetti della regione Campania ad assumere ogni provvedimento per garantire piena effettività agli interventi posti in essere dal Commissario delegato al fine di garantire il superamento dell’emergenza in atto (articolo 5).

·        la nomina dei Presidenti delle province quali sub-commissari per l’emergenza rifiuti, al fine di accelerare il ripristino delle competenze ordinarie in materia di smaltimento dei rifiuti, ai quali si affida il compito di concorrere alla programmazione e di attuare nei rispettivi ambiti provinciali, d’intesa con il Commissario delegato, le iniziative necessarie per la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all’impiantistica e all’esigenza di incrementare la raccolta differenziata; in base ad una modifica introdotta al Senato la nomina è prevista a titolo gratuito ( articolo 6, comma 1);

·        l’abrogazione espressa del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge n. 263 del 2006, (articolo 6, comma 2).

Si ricorda che il citato comma 3 aveva previsto che il Commissario delegato si avvalesse, per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali, di tre sub-commissari. Era inoltre prevista la costituzione di una Commissione composta da 5 esperti. Si segnala inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 1 aveva previsto, ai fini di garantire l’invarianza della spesa, la riduzione dell’organico della struttura commissariale contestualmente alla nomina dei 3 sub-commissari e alla istituzione della Commissione di esperti;

·        la revoca, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, della dichiarazione dello stato di emergenza anche con riferimento a singoli ambiti provinciali che presentino adeguata dotazione impiantistica per assicurare la gestione del ciclo dei rifiuti in via ordinaria (articolo 6, comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che non essendo previsto alcun compenso aggiuntivo dall’attuazione delle norme non derivano incrementi della spesa pubblica.

 

Al riguardo, la norma dovrebbe produrre effetti finanziari di risparmio atteso che, a fronte dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 1 del DL 263/06, permane in vigore il comma 4 del medesimo articolo, che ha disposto la riduzione dell’organico della struttura commissariale, per compensare gli oneri derivati dal predetto comma 3. In proposito risulterebbe utile una conferma.

Ciò anche in considerazione di quanto affermato dalla relazione illustrativa, che connette alle modifiche disposte dalla norma in esame una “economia di spesa a carico della contabilità speciale”.

 

ARTICOLO 7

Tariffe

Le norme dispongono che:

·         in deroga all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i comuni della regione Campania adottino immediatamente iniziative urgenti, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale (TIA)[8] al fine di garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari, che dovranno tener conto anche dei piani economico-finanziari predisposti dai consorzi ai sensi dell’articolo 4 .

Si ricorda che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata istituita dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito  dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, cd. codice ambientale[9]), che ha contestualmente disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti al termine di un regime transitorio - più volte prorogato nel corso degli anni - entro i quali i comuni devono provvedere, attraverso la nuova tariffa, all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comma 5 del citato articolo 238 prevede che entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento che definisce le componenti dei costi e determina la tariffa, dovrà essere assicurata gradualmente l’integrale copertura dei costi.

·        l’applicazione ai comuni che non provvedono nei termini previsti al comma 1, previa diffida ad adempiere e successiva nomina di un apposito commissario, delle sanzioni (scioglimento o sospensione del consiglio comunale) previste dall’articolo 141, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali[10];

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri aggiuntivi, che potrebbero determinarsi a seguito del differimento di un anno del periodo previsto per la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, graveranno sulle risorse “comunque destinate al Commissario delegato”. Con riferimento alle modalità di copertura di eventuali costi non coperti dalle tariffe la RT afferma che i comuni hanno l’obbligo di emettere le cartelle esattoriali sulla base del costo effettivo del servizio stesso.

 

Al riguardo, si evidenzia la necessità di un chiarimento circa la portata effettiva del rinvio disposto dalla norma in esame. Infatti, non è chiaro se la proroga di un anno si riferisca allo slittamento del termine iniziale per l’adeguamento fino alla conclusione dello stato di emergenza (31 dicembre 2007), ovvero all’estensione da quattro a cinque anni del periodo di adeguamento previsto dal comma 5 dell’articolo 238 citato.

In proposito, la RT si limita ad affermare che gli oneri aggiuntivi che potrebbero determinarsi “per il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della norma ed il termine della dichiarazione dello stato di emergenza”, ossia il 31 dicembre 2007, “graveranno eventualmente sulle risorse comunque destinate al Commissario delegato”.

In proposito si rileva peraltro la necessità di :

·         disporre di elementi volti a suffragare la capienza delle predette disponibilità rispetto al complesso degli interventi previsti a carico delle medesime risorse;

·         chiarire – qualora la proroga debba intendersi riferita all’ estensione da quattro a cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del periodo transitorio - come si intenda evitare oneri aggiuntivi a carico dei comuni per tale ulteriore anno.

Quanto alla possibilità di coprire eventuali costi eccedenti il gettito delle tariffe mediante l’emissione di cartelle esattoriali, secondo quanto indicato nella RT, si rileva in proposito come tale modalità di finanziamento presenti notevoli margini di aleatorietà.

Infine, poiché la RT riferita all’articolo 1 individua nei proventi delle tariffe corrisposte dai comuni alla gestione commissariale una delle modalità di finanziamento degli interventi di carattere straordinario previsti dal D.L. in esame, andrebbero forniti chiarimenti volti a confermare la sostenibilità finanziaria di tale forma di utilizzo anche nelle more dell’adeguamento delle tariffe corrisposte dall’utenza ai costi relativi alla gestione ordinaria dei rifiuti.

 

ARTICOLO 8

Clausola di invarianza

La norma prevede che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal presente decreto nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 2.

Al riguardo, si osserva che l’idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall’attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato è stata confermata dal Governo durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato e dalla relazione tecnica presentata presso il suddetto ramo del Parlamento. Occorrerebbe, tuttavia, tenuto conto della natura delle disposizioni che pongono a carico degli enti locali diversi adempimenti e dell’utilizzodi risorse iscritte in contabilità speciali, acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riferire la clausola di invarianza al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca che la clausola di invarianza debba intendersi nel senso che si esclude l’eventualità che le risorse a disposizione del Commissario straordinario sulla base della legislazione vigente possano essere, nel caso in cui risultino incapienti, integrate mediante prelevamenti dal Fondo per la protezione civile.

Appare, infine, opportuno che il Governo integri le informazioni fornite con la relazione tecnica trasmessa al Senato per quanto concerne la quota di risorse a disposizione del Commissario derivanti dai proventi delle tariffe. Si tratta, per un verso, di acquisire un quadro aggiornato sulla loro entità e, per altro verso, di verificare se non possa verificarsi un disallineamento temporale tra la riscossione delle suddette tariffe, il successivo versamento dei relativi proventi da parte degli enti locali competenti nella contabilità speciale istituita allo scopo e l’utilizzo delle stesse per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto.

 

ARTICOLO 9

Piano per il ciclo integrato dei rifiuti

Le norme dispongono l’adozione da parte del Commissario delegato, di intesa con il Ministro dell’ambiente, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nonché il Commissario per la bonifica, di un Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.

Il Piano dovrà prevedere, in armonia con la legislazione comunitaria, fra l’altro, le priorità delle azioni di prevenzione, recupero e smaltimento e l’indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti.

In base alle modiche introdotte al Senato, per la redazione del Piano, il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile e di amministrazioni ed enti pubblici. Il Piano dovrà assicurare anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l’utilizzo delle migliori tecnologie ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Infine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato dovrà assicurare, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l’individuazione dei siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal Senato, appare necessario acquisire chiarimenti circa le modalità di finanziamento del Piano in questione, chiarendo altresì se esso debba considerarsi sostitutivo del Piano regionale di gestione dei rifiuti, previsto dalla vigente normativa.

Inoltre, appaiono necessari chiarimenti circa:

·         l’effettiva possibilità di ricondurre al limite delle risorse disponibili-secondo quanto indicato nel testo dell’articolo- gli interventi disposti dalle norme in esame;

·         gli eventuali effetti finanziari connessi all’utilizzo delle strutture della protezione civile nonché di amministrazioni ed enti pubblici.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione in esame è stata modificata durante l’esame presso il Senato in seguito ad una condizione, motivata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere  esplicitamente che il Commissario delegato assicuri, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l’individuazione dei siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti. Tale condizione è stata formulata preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo i quali la messa a norma di almeno uno degli impianti rientra già tra gli adempimenti finanziati nell’ambito delle risorse previste dalle ordinanze di protezione civile. Alla luce di tali premesse, appare, quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità di prevedere, dal momento che molteplici sono gli adempimenti del Commissario al cui finanziamento deve provvedersi mediante ricorso alle risorse disponibili per la gestione commissariale, che l’inciso nel limite massimo sia sostituito da quello a valere nell’ambito delle suddette risorse. Tale formulazione, infatti, sembrerebbe più idonea a garantire che, ai differenti adempimenti previsti dal decreto, possa contestualmente provvedersi a valere sulle medesime risorse, vale a dire quelle previste dalle contabilità speciali assegnate alla gestione commissariale.

 



[1] La relazione tecnica risulta depositata nella seduta del 7 giugno u.s.

[2] Dalla relazione illustrativa si evince che nella elencazione manca la provincia di Caserta in quanto già dotata di una discarica di livello provinciale in località Lo Uttaro.

[3] Nella versione originaria la norma imponeva un limite esclusivamente di carattere temporale (fino alla messa a regime del termovalorizzatore di Acerra) ora non più previsto. Non erano invece previste limitazioni alle modalità di utilizzo.

[4] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2006.

[5] La somma verrà anticipata a carico del Fondo per la protezione civile, in attesa della riassegnazione mediante prelevamento dalle risorse destinate al Commissario per l’emergenza nell’area del fiume Sarno, in conformità alla delibera del CIPE.

[6] Gli articoli 113, comma 6 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e l’articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice ambientale) prevedono rispettivamente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali escludendo le società che già gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali e l’ affidamento del servizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.

[7] Convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2006.

[8] La tariffa di igiene ambientale (denominazione che non ricorre nella disciplina generale sui rifiuti) dovrebbe sostanzialmente indicare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

 

[10] Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.